Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/03/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 5 marzo 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G. 4140/2023, alle ore 9,45 è comparso l'Avv. Crisafulli Stellario nell'interesse dell'opponente e l'Avv. Macrì Pellizzeri Giovan Battista nell'interesse dell'opposta, i quali insistono in atti e verbali e discutono oralmente la causa, precisando le conclusioni e riportandosi alle note conclusive, e chiedono la decisione;
l'Avv. Macrì Pellizzeri chiede l'ammissione del giuramento decisorio di controparte con riferimento alla transazione in quanto dagli atti dell'opponente, se da un lato viene negata l'esistenza della stessa, da un altro è l'opponente tramite comunicazione ufficiale ne ammette l'esistenza; l'Avv. Crisafulli Stellario contesta tale richiesta si oppone alla sua ammissione in quanto tardiva e smentita dalla produzione documentale presente in fascicolo;
sono presenti ai fini della pratica legale i dott.ri Controparte_1 [...]
, tanto premesso Controparte_2 Controparte_3
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 5 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al R.G. 4140/2023
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Stellario Crisafulli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Messina, Via G. La Farina Is. 278 n. 17 Sc. F, giusta procura in atti;
- OPPONENTE –
E
con sede in Messina, via Nazionale, 15 Controparte_4
(P.IVA. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giovan Battista Macrì P.IVA_1
Battisti n. 140, giusta procura in atti;
- OPPOSTA-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 05.03.2025, i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 922/2023 emesso dal Tribunale di Messina il 17/22.08.2023, R.G.
2756/2023, con cui gli era stato ingiunto di pagare la somma di € 23.755,17 oltre interessi dalla mora fino al soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria, liquidate in € 712,50, di cui € 145,50 per rimborso spese esenti ex art. 15 D.P.R. 633/72,
€567,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge e successive occorrende. Tale somma era stata disposta in favore di sulla base delle fatture Controparte_4
n. 18/2021 e 24/2021, relative a lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà di
, sito in Messina, in via Fata Morgana, n. 5, terzo piano, nonché sulla Parte_1 base della fattura n. 3/2023 avente ad oggetto l'addebito al committente degli oneri finanziari di attualizzazione del credito. L'opposizione si fonda sui motivi in atti meglio specificati. In via preliminare l'opponente eccepiva l'assenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, in quando la fattura cartacea n. 18/2021 non era stata corredata dagli estratti autentici delle scritture contabili e la fattura elettronica n.
24/2021 era stata prodotta in formato “pdf”e non “xml”. In secondo luogo, affermava l'insufficienza della fattura ai fini della prova del credito nel giudizio di opposizione, non avendo la dimostrato l'esistenza di un contratto di appalto, Controparte_4
l'effettiva esecuzione delle opere, la congruità del prezzo e l'esistenza di una pattuizione che prevedesse l'addebito alla committente degli oneri di attualizzazione del credito. Quanto alle fatture in base alle quali era stato emesso il decreto ingiuntivo, parte opponente affermava che la fattura n. 18/2021 era stata interamente pagata e che, in ogni caso, i lavori pattuiti non erano stati ultimati per inadempimento ascrivibile esclusivamente alla ditta appaltatrice e non ad un asserito “spoglio” del cantiere realizzato dalla committente. Con riferimento alla fattura n.3/2023, l'opponente sosteneva il carattere indebito della pretesa creditoria in assenza di una pattuizione che prevedesse l'addebito alla committente degli oneri di attualizzazione del credito. Per le ragioni che precedono, la chiedeva di annullare, dichiarare nullo e/o Pt_1 revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché emesso in assenza dei presupposti di cui all'art. 634 c.p.c. e perché nessun credito poteva essere vantato dalla Controparte_4 nei suoi confronti. Formulava richieste istruttorie e chiedeva la condanna della
[...] controparte al pagamento delle spese del presente giudizio, con applicazione della sanzione di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva e chiedeva, in via Controparte_4 preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, delle eccezioni preliminari e delle richieste istruttorie di parte opponente, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese processuali, nonché ex art. 96 c.p.c. A sostegno di tali richieste, parte opposta rilevava che il titolo del credito non erano le fatture menzionate nell'atto di opposizione, ma l'atto di transazione stipulato tra la e Controparte_4 [...]
con la quale quest'ultima si era impegnata a pagare l'importo complessivo Pt_1 di € 18.475,00, per poi corrispondere, tuttavia, solo la prima rata. Quanto alla fattura n. 3/2023, parte opposta sosteneva che non era necessaria una specifica pattuizione, in quanto era la stessa disciplina legislativa a prevedere l'addebito al committente degli oneri di attualizzazione del credito. Evidenziava, infine, che la committente aveva impedito l'accesso al cantiere dell'impresa appaltatrice e che, pertanto, quest'ultima era l'unica parte inadempiente.
Con memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., contestava quanto affermato Parte_1 dalla controparte nella comparsa di risposta, evidenziando che agli atti non vi era nessuna scrittura privata di transazione sottoscritta, ma solo una bozza priva di firma e che, comunque, non era stata fornita da la prova del Controparte_4 completamento dei lavori. Quanto alla fattura n. 3/2023, ribadiva la non spettanza della somma in assenza di una specifica pattuizione che prevedesse l'addebito al committente degli oneri di attualizzazione del credito.
Anche depositava memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., con la Controparte_4 quale affermava che l'esistenza dell'atto di transazione era dimostrata dalla corrispondenza intercorsa tra le parti via Pec e chiedeva che venisse ordinato alla controparte di esibire detto atto ex art. 210 c.p.c.
Aggiungeva che il completamento dei lavori era dimostrato dalla Pec trasmessa dal direttore dei lavori in data 12.11.2022 e da quella inviata alla committente dalla società appaltatrice in data 19.12.2022. Ribadiva quanto in precedenza affermato in ordine alla verificazione di uno “spoglio” del cantiere e, in relazione alla fattura n. 3/2023, sosteneva la spettanza delle somme in base alla disciplina legislativa, senza necessità di specifiche pattuizioni.
Con memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c., parte opponente affermava l'inammissibilità per tardività della memoria presentata dalla controparte ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. rilevando che, in assenza di un decreto di differimento, i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. decorrono dall'udienza indicata nell'atto di citazione. Contestava quanto affermato da controparte in ordine alla prova dell'esistenza del credito e allo “spoglio” del cantiere e insisteva nelle richieste già formulate. depositava memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. con la quale Controparte_4 contestava l'eccezione di tardività della precedente memoria e formulava richieste istruttorie. Infine, con memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c., ribadiva la tempestività della costituzione e delle successive memorie e affermava che controparte era decaduta dalla facoltà di formulare richieste istruttorie, non avendo depositato la memoria di cui all'art. 171 ter n. 2 c.p.c.
Alle udienze del 15.5.2024 e del 23.10.2024 la causa veniva rinviata in quanto i procuratori rappresentavano che erano in corso trattative tra le parti per la conciliazione e, all'udienza del 14.2.2025, le parti comunicavano l'esito negativo delle trattative ed insistevano nelle rispettive domande ed eccezioni, riportandosi agli atti di causa.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione in data 18.2.2025, la causa, istruita solo mediante produzione documentale, sulle conclusioni in epigrafe indicate, autorizzato il deposito di note, veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto osservato come la controversia di cui trattasi ha ad oggetto l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 922/2023, emesso dal Tribunale Parte_1 di Messina il 22.08.2023, con cui gli è stato ingiunto di pagare la somma di € 23.755,17 oltre interessi dalla mora fino al soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria, liquidate € 712,50, IVA e CPA come per legge e successive occorrende, in favore di
Controparte_4
Prima di procedere all'esame del merito della controversia, è necessario soffermarsi, in via preliminare, sulla questione concernente l'ammissibilità delle memorie presentate ex art. 171 ter c.p.c. dalla Controparte_4
Nel deposito di tutte e tre le memorie previste dall'art 171 ter c.p.c., parte opposta ha calcolato i termini a ritroso previsti da tale norma partendo dalla data effettiva dell'udienza di prima comparizione, e cioè dal 15.5.2024. L'opponente eccepisce la tardività del deposito delle memorie, sostenendo, invece, che i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. avrebbero dovuto essere computati utilizzando come riferimento l'udienza indicata nell'atto di citazione, quindi la data del 18.4.2024. Sul punto, occorre evidenziare che ai fini del computo dei termini previsti dall'art. 171 ter c.p.c., è necessario fare riferimento alla disposizione di cui al comma 5 dell'art. 171 bis c.p.c., applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 28.2.2023.
Tale norma stabilisce che i termini in questione si computano rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore sulla base dello stesso articolo 171 bis c.p.c. Se ne ricava che nel caso in cui non sia stato adottato dal giudice istruttore un decreto di differimento di udienza, i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. decorrono a ritroso dalla data di udienza indicata dall'attore nell'atto di citazione.
Nel caso di specie, questo decidente non ha adottato alcun provvedimento di differimento dell'udienza di prima comparizione ex art. 171 bis c.p.c. Il 3.11.2023 è stata comunicata alle parti la fissazione dell'udienza di prima comparizione ex art. 168 bis, comma 4, c.p.c. Tale norma si limita a stabilire che, a seguito della designazione del giudice istruttore, qualora quest'ultimo non tenga udienza nel giorno fissato per la comparizione, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato. Se ne ricava che tale comunicazione non ha nulla a che vedere con il decreto di differimento di udienza, che può essere adottato dal giudice istruttore ex art. 171 bis
c.p.c.
Pertanto, in assenza di un decreto di differimento pronunciato ai sensi della norma da ultimo menzionata, i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. decorrono a ritroso dall'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione.
Sulla base di tali considerazioni, deve ritenersi che le memorie presentate da ex art. 171 ter c.p.c. siano tutte inammissibili, in quanto Controparte_4 depositate fuori termine.
La memoria di cui al n. 1 dell'art. 171 ter c.p.c. doveva, infatti, essere depositata entro il 9.3.2024 ed è stata, invece, depositata il 4.4.2024; quella di cui al n. 2 della stessa norma doveva essere depositata entro il 29.3.2024 ed è stata depositata l'11.4.2024; quella di cui al n. 3 andava depositata entro il 10.4.2024 ed è stata depositata il
24.4.2024.
La perentorietà dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. impone la declaratoria di inammissibilità delle memorie depositate dalla e preclude Controparte_4
l'esame di tutte le richieste, anche istruttorie, ed eccezioni formulate con le predette memorie.
Ciò premesso, passando in esame il merito della controversia, occorre evidenziare che nel giudizio di opposizione deve, in primo luogo, essere accertata la pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che riveste la posizione di attore in senso sostanziale e, successivamente, una volta raggiunta tale prova, vanno valutate le eccezioni dell'opponente, quale convenuto in senso sostanziale. Facendo applicazione dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2967 c.c., si ricava che spetta al creditore opposto, che deduce l'inadempimento del debitore, dimostrare il fatto costitutivo del credito, mentre grava sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo o modificativo della pretesa fatta valere, dimostrando così di aver adempiuto alle proprie obbligazioni. Deve, peraltro, rilevarsi che, il creditore, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio sullo stesso gravante, non può avvalersi della mera esibizione delle fatture, in quanto, come affermato dalla Suprema Corte con un consolidato orientamento, che si ritiene pienamente condivisibile, “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 360-bis,
n. 1, c.p.c.) (Cass lav. 11 marzo 2011 n. 5915; conforme Cass. 3 marzo 2009, n. 5071).
Tanto premesso, deve rilevarsi che nel caso di specie, la creditrice Controparte_4 non ha fornito la prova dell'esistenza del credito azionato in sede monitoria e
[...] oggetto dell'odierno giudizio di opposizione. A seguito della contestazione da parte dell'opponente delle fatture Parte_1 allegate al ricorso per decreto ingiuntivo e della spettanza dei relativi pagamenti, la nella comparsa di risposta ha evidenziato come fonte del Controparte_4 credito azionato non erano le fatture in quanto tali, quanto piuttosto l'atto di transazione stipulato dalle parti il 25.7.2022, che prevedeva che la si impegnasse a pagare Pt_1 la somma complessiva di € 18.475,00, di cui la prima metà al momento della consegna dei materiali e la seconda metà a seguito del completamento dei lavori. Secondo la società opposta, la avrebbe provveduto a pagare solo la prima metà della somma Pt_1 dovuta, non corrispondendo la seconda parte, nonostante il corretto completamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile. Le affermazioni della parte opposta, tuttavia, non trovano alcun riscontro negli atti di causa.
Per quanto riguarda, il contratto di transazione che sarebbe stato stipulato dalle parti, la non ha prodotto alcuna copia sottoscritta del predetto Controparte_4 accordo, limitandosi ad allegare al ricorso per decreto ingiuntivo un documento privo di sottoscrizione, al quale non è possibile riconoscere alcuna valenza probatoria.
Peraltro, secondo quanto previsto dall'art. 1967 c.c., la transazione è un contratto che deve essere provato per iscritto. Pertanto, sebbene la forma scritta non sia richiesta ad substantiam ad eccezione delle ipotesi in cui la transazione abbia ad oggetto i rapporti menzionati dall'art. 1350 c.c., è pur sempre richiesta ad probationem, vale a dire al fine di fornire la prova in giudizio di tale contratto.
Nel caso di specie, tale prova non è stata raggiunta, non avendo la parte opposta provato l'effettiva esistenza del contratto di transazione. Esclusa, infatti, come sopra premesso, qualsiasi valenza probatoria del documento privo di sottoscrizione allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, deve rilevarsi come la prova della transazione non possa essere desunta dal verbale di consegna materiali del
7.11.2022, dal momento che tale verbale attesta solo la consegna dei materiali di cantiere e il pagamento da parte di dell'importo di € 9.237,50, senza Parte_1 che si faccia alcun riferimento ad un precedente contratto.
Né la prova della transazione può desumersi dalla diffida trasmessa dal procuratore di alla in data 30.8.2022. Sul punto è sufficiente Parte_1 Controparte_4 osservare che tale diffida non dimostra l'esistenza effettiva di un contratto di transazione, né consente di comprendere i termini di un eventuale accordo o le reciproche obbligazioni che sarebbero state assunte dalle parti.
Peraltro, anche ammettendo, in ipotesi, l'esistenza di siffatta transazione, parte opposta non ha comunque provato l'effettivo completamento dei lavori, che avrebbe costituito la condizione del pagamento della seconda metà del corrispettivo asseritamente concordato.
Dalla relazione a firma del direttore dei lavori, Ing. del 30.12.2022 Persona_1 si evince, infatti, che, al momento del sopralluogo del 27.12.2022, i lavori non erano stati ultimati, in quanto gli infissi erano smontati e adagiati sul pavimento, i frontalini dei balconi, danneggiati durante la sostituzione del pavimento, non erano stati completati, il pavimento e le pareti presentavano diverse imperfezioni, non era stato montato lo sportello del vano dell'impianto di riscaldamento, non era stato eseguito il collegamento degli impianti di caldaia e alla rete del gas, né lo scarico della condensa del climatizzatore, era assente il termostato e si riscontravano diverse imperfezioni sia nei bagni che nel balcone esterno.
La corrispondenza citata da parte opposta nella memoria depositata il 27.2.2025 non è idonea a dimostrare il completamento dei lavori, dal momento che essa si riferisce solo agli interventi di falegnameria e all'installazione dei condizionatori ed è, in ogni caso, precedente rispetto alla relazione del direttore dei lavori, sopra citata, in cui si evidenziano le summenzionate carenze e imperfezioni. In merito al mancato completamento dei lavori, parte opposta afferma che esso sia riconducibile ad uno “spoglio” del cantiere perpetrato dalla committente, che avrebbe precluso l'accesso allo stabile all'impresa appaltatrice.
Tuttavia, anche in tal caso, non vi è prova di tale spoglio, essendo una circostanza che viene affermata da parte opposta nella comparsa di risposta, ma rispetto alla quale non viene fornita alcuna prova, ad eccezione di una fotografia che ritrae una porta con una chiave inserita e che appare priva di qualsiasi valenza dimostrativa, non essendo in alcun modo idonea a provare che la avrebbe precluso alla Pt_1 Controparte_4
l'accesso al cantiere.
[...]
Tale circostanza non è neppure ricavabile dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, in quanto, anche in tale sede, l'avvenuto spoglio è unilateralmente affermato dalla società opposta, senza che venga in alcun modo ammesso o riconosciuto dalla committente. La società opposta non ha, quindi, dimostrato né l'esistenza del contratto di transazione su cui si fonderebbe il suo credito, né l'effettivo completamento dei lavori, che, anche ammettendo, in ipotesi, l'esistenza della transazione, avrebbe fatto scattare l'obbligo per la committente di corrispondere la seconda metà del corrispettivo pattuito.
Solo per completezza, va poi osservato come inammissibile sia la richiesta di giuramento decisorio come formulata in atti.
Al riguardo, occorre rilevare come “I capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento, al giudice non resta che verificare l"an iuratum sit, per accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto;
ne deriva l'inammissibilità di una capitolazione che non sia formulata in senso favorevole alla parte cui il giuramento è stato deferito ma, al contrario, prefiguri la sua soccombenza sia ove presti il giuramento, sia ove vi si sottragga.” (Cassazione civile sez. II, 25/10/2023, n. 29614).
Quanto alla fattura n. 3/2023, a fronte delle contestazioni mosse da parte opponente nell'atto di opposizione, la società opposta afferma che l'addebito al committente degli oneri di attualizzazione del credito sarebbe automatica conseguenza dell'applicazione della disciplina legislativa, non richiedendo una specifica pattuizione.
Anche tale affermazione risulta priva di fondamento, in quanto nell'attuale quadro normativo non è ravvisabile alcuna disposizione che, in caso di operazioni di cessione del credito o di sconto in fattura, preveda l'automatico addebito alla parte committente degli oneri di attualizzazione del credito.
Pertanto, in assenza di una specifica clausola contrattuale o di un accordo tra le parti che preveda l'addebito al committente di siffatto onere, esso non può essere autonomamente addebitato al committente dall'impresa appaltatrice. Nel caso in esame, parte opposta non ha provato di aver stipulato con Parte_1 una specifica convenzione che stabilisse l'addebito a quest'ultima dei costi di attualizzazione del credito ceduto, né ha fornito prova del contratto sulla base del quale tale cessione sarebbe avvenuta.
Se ne ricava che, non essendo stata fornita la prova del credito e non potendo il credito stesso, per quanto sopra esposto, scaturire direttamente dalla legge, la somma di cui alla fattura n. 3/2023 non è dovuta.
Sulla base delle considerazioni svolte, non avendo parte opposta fornito la prova in relazione a nessuna delle pretese creditorie azionate, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese della presente fase del giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'opposto in favore di , in applicazione del D.M. n. 55/14 e Parte_1 tenuto conto del valore della causa indicato e della non particolare complessità, mentre non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca Parte_1 il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Messina il 17/22.08.2023 nel procedimento di R.G.N. 2756/2023;
- Condanna al pagamento in favore Controparte_4 dell'opponente delle spese della presente fase del giudizio, che liquida in complessivi € 2.540,00, cui vanno aggiunti € 145,50 per contributo unificato, oltre IVA e cassa, se dovute, spese generali, come per legge.
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato il dott. Antonino Aliberti, magistrato ordinario in tirocinio.
Così deciso in Messina, il 5.3.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna