Rigetto
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 3402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3402 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03402/2026REG.PROV.COLL.
N. 05406/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5406 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Lipani e Lelio Della Pietra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
- l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, la Questura di Napoli e il Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Ceceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 2773/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Napoli, della Questura di Napoli e del Ministero dell’Interno nonché del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026, il Cons. AN RA, uditi per le parti gli avvocati Alessandro Lipani e Lorenzo Coleine su delega dell’avv. Giuseppe Ceceri, e viste le conclusioni della difesa erariale come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
1.1. L’appellante -OMISSIS- espone di essere una società di capitali unipersonale costituita il -OMISSIS- al fine di progettare, realizzare e gestire impianti di stoccaggio di gas naturale liquido (GNL, ovverosia gas naturale liquefatto alla temperatura di - 153° C).
Socio unico della ricorrente è la sig.ra -OMISSIS- ed amministratore unico il dr. -OMISSIS-, commercialista esperto in tematiche dell’energia e dell’ambiente e professore di economia aziendale presso l’Università -OMISSIS-.
1.2. Espone di avere ricevuto la notifica del provvedimento interdittivo prot. -OMISSIS- maggio 2024 del Prefetto di Napoli il quale ha ritenuto che nei confronti della società “ allo stato, sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, previsti dagli articoli 84 e 91 del Codice Antimafia ”. E deduce che il provvedimento è stato adottato sull’esclusivo presupposto dell’esistenza di legami familiari della socia -OMISSIS-, tramite la famiglia del marito -OMISSIS-, incensurato, con soggetti legati al c.d. clan -OMISSIS-.
1.3. Per effetto dell’informativa impugnata il Comune di -OMISSIS-, con il provvedimento prot. -OMISSIS- maggio 2024, ha revocato tutti i titoli rilasciati per l’esercizio dell’attività dell’impianto, tra i quali il permesso di costruire n. -OMISSIS- e la sua variante n. -OMISSIS-, l’autorizzazione unica SUAP n. -OMISSIS- e il titolo unico SUAP n. -OMISSIS-.
1.4. Il provvedimento prefettizio e gli atti del Comune sono stati impugnati dinanzi al TAR Campania, Napoli, con ricorso n. R.G. 3387/2024.
1.5. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Napoli e la Questura di Napoli chiedendo la reiezione del ricorso.
1.6. Anche il Comune di -OMISSIS- si è costituito in giudizio per chiedere la reiezione del ricorso.
1.7. Nelle more del giudizio il Comune di -OMISSIS- ha adottato ulteriori atti: a ) il provvedimento prot. -OMISSIS- giugno 2024 recante l’annullamento in sede di autotutela dei medesimi titoli già ritirati con il provvedimento di “ revoca ” di cui alla determinazione prot. -OMISSIS- maggio 2024; b ) il provvedimento prot. -OMISSIS- luglio 2024, con il quale è stata ordinata la “ rimozione delle opere ed installazioni indicate e realizzate ” ed il ripristino dello stato dei luoghi.
Anche detti atti sono stati gravati con ricorso per motivi aggiunti.
1.6. Il T.A.R. per la Campania, con sentenza n. 2773 del 2 aprile 2025, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti ritenendo legittima la prognosi di pericolosità mafiosa elaborata dalla Prefettura.
1.7. Con atto notificato il 1° luglio 2025 la -OMISSIS- ha appellato la suddetta sentenza articolando n. 8 motivi di gravame così rubricati:
1. Error in judicando - Fondatezza del primo motivo di ricorso rubricato "Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 e degli artt. 7 e ss. della L. n. 241/1990 – Difetto di istruttoria – Vizio del procedimento – Violazione degli artt. 41 e 97 Cost. – Sviamento".
2. Omessa pronunzia - Error in judicando - Motivazione apparente ovvero carente - Fondatezza del secondo motivo di ricorso rubricato "Violazione degli artt. 84, 91 e 92 del D.lgs. n. 159/2011 ed art. 3 della L. n. 241/1990 – Eccesso di potere - Difetto di istruttoria e di motivazione – Difetto assoluto dei presupposti – Illogicità – Travisamento".
3. Error in judicando - Fondatezza del terzo motivo di ricorso rubricato "Violazione e falsa applicazione degli artt. 34 bis, 84, 91, 92 e 94 bis D.Lgs. n. 159/2011 – Violazione degli artt. 3 e 7 e ss. l. n. 241/1990 – Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, dei presupposti e di motivazione – Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa – Sviamento".
4. Error in judicando - Fondatezza delle censure di illegittimità derivata (IV motivo del ricorso introduttivo, I e VII dei motivi aggiunti).
5. Omessa pronunzia - Fondatezza del terzo motivo aggiunto rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 – Carenza di potere – Difetto dei presupposti” e del nono motivo del ricorso introduttivo rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 – Carenza di potere – Difetto dei presupposti”.
6. Omessa pronunzia - Fondatezza del quarto motivo aggiunto rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21 nonies della L. n. 241/1990 – Violazione dei principi generali in materia di autotutela – Difetto di istruttoria e di motivazione – Difetto di pubblico interesse”.
7. Omessa pronunzia - Fondatezza del quinto motivo aggiunto rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 e del principio del contrarius actus – Vizio del procedimento – Difetto dei presupposti di fatto o di diritto”.
8. Error in judicando - Omessa pronunzia - Motivazione apparente e/o carente - Fondatezza del sesto motivo del ricorso introduttivo (“Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss., 10 bis, 21 quinquies e 21 nonies della L. n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 114/1998 – Violazione e falsa applicazione delle L. Reg. n. 19/2013 e 7/2020 - Violazione e falsa applicazione delle norme tecniche di attuazione della variante al piano regolatore dell’area industriale di -OMISSIS- – Difetto assoluto dei presupposti – Difetto di istruttoria – Erroneità della motivazione”) e del sesto motivo aggiunto (“Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 – Violazione e falsa applicazione della L. Reg. n. 19 del 6.12.2013, delle norme di attuazione del piano regolatore dell’area industriale -OMISSIS- – Difetto assoluto dei presupposti – Difetto di istruttoria – Erroneità della motivazione”).
1.8. Si sono costituiti in appello il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Napoli e la Questura di Napoli chiedendo la reiezione del gravame.
1.9. Si è altresì costituito il Comune di -OMISSIS- il quale ha a sua volta insistito per il rigetto dell’appello.
1.10. Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. Prima di esaminare il merito dell’appello appare utile richiamare sinteticamente gli elementi che hanno determinato il Prefetto di Napoli ad emettere l’informazione interdittiva impugnata. Essa è in sintesi fondata:
a ) sul rilevo dell’esistenza di una fitta rete di legami familiari che collegano la società -OMISSIS- al c.d. clan -OMISSIS- per il tramite della socia unica della società, Sig,ra -OMISSIS-, la quale:
- è coniugata con -OMISSIS-, fratello di -OMISSIS- (condannato a dieci anni di reclusione per concorso esterno di associazione mafiosa), ex amministratore della società -OMISSIS-, azienda di famiglia creata dal padre dei fratelli -OMISSIS-, -OMISSIS-;
- è figlia di -OMISSIS-, detto “-OMISSIS-”, processato per il reato di affiliazione al clan -OMISSIS-, deceduto prima della conclusione del processo;
- è cognata di -OMISSIS-, sposata con -OMISSIS- (fratello di -OMISSIS-) i cui fratelli (-OMISSIS-) sono quasi tutti coinvolti con il clan -OMISSIS-, anche in ruoli apicali (come -OMISSIS-, detenuto presso la casa circondariale -OMISSIS-, dove sta scontando una pena di 30 anni di reclusione per reati di associazione di tipo mafioso), e condannati per reati di associazione mafiosa;
b ) sul rilievo di plurime cointeressenze societarie:
- la socia unica, sig.ra -OMISSIS-, detiene partecipazioni della -OMISSIS- di cui sono soci anche i fratelli -OMISSIS- (-OMISSIS-) e della società -OMISSIS-, di cui è socia, insieme al marito, -OMISSIS-;
- l’amministratore unico di -OMISSIS-, -OMISSIS-, risulta avere cointeressenze nella -OMISSIS-, i cui soci sono -OMISSIS- e -OMISSIS-;
c ) sul rilievo che la proprietà del suolo oggetto dell’intervento da realizzare nel Comune di -OMISSIS- è “ riferibile ai componenti della ” famiglia -OMISSIS-.
La Prefettura ha dunque contestato alla società un oggettivo intreccio di interessi economici e famigliari dai quali ha desunto la sussistenza di un pericolo che rapporti di collaborazione intercorsi, a vario titolo, tra soggetti inseriti nello stesso contesto familiare, costituiscano strumenti di infiltrazione mafiosa.
3. Il T.A.R., con la sentenza appellata, ha ritenuto il provvedimento impugnato esente dai vizi dedotti in ricorso, ritenendo plausibile la valutazione inferenziale argomentata dall’Amministrazione al fine di giustificare il giudizio induttivo secondo cui l’attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata.
4. Con il primo motivo di appello la società appellante censura la statuizione con cui il giudice di prime cure ha respinto le censure di illegittima omissione del contraddittorio di cui all’articolo 92, comma 2- bis, del d.lgs. n. 159/2011.
Nella specie l’appellante deduce che ove fosse stata messa nelle condizioni di controdedurre, avrebbe potuto apportare elementi addirittura dirimenti, tra i quali in primis l’aspra conflittualità che -OMISSIS- vedrebbe contrapposta la società -OMISSIS- e la sua socia -OMISSIS-, da una parte, e la famiglia -OMISSIS- (individuata come tramite con le associazioni mafiose) dall’altra.
Lamenta che il Prefetto, del tutto illegittimamente, non avrebbe fornito una specifica e pertinente motivazione in ordine alle ragioni che avrebbero consentito l’omissione delle formalità partecipative, facendo invece riferimento alla gravità del quadro indiziario, nonché alla “ necessità di impedire che la medesima società continui a svolgere attività ”.
4.1. Il motivo è infondato.
4.1.1 Va premesso che in ordine alla disposizione testé citata la giurisprudenza della Sezione si è orientata nel senso di ritenere sussistente un onere, in capo all’Amministrazione, di motivare sulle specifiche “ esigenze di celerità ” che impongono l’omissione del contraddittorio procedimentale: ed ha altresì precisato che tali esigenze non possono coincidere né con il complesso degli elementi indiziari posti a base dell’interdittiva (perché questi giustificano soltanto l’adozione della misura, ma non anche ex se la scelta di omettere la fase partecipativa), né con la necessità di interrompere l’attività imprenditoriale in un settore a rischio di condizionamento della criminalità organizzata (perché questa è la finalità della misura, sempre sussistente).
4.1.2. Tuttavia la Sezione ha avuto anche modo di precisare che non si tratta di una regola assoluta e inderogabile: infatti, si è ammesso che in determinate situazioni e tenuto conto del peculiare contesto in cui l’impresa si trova a operare: a ) il richiamo alla gravità del quadro indiziario (tale da non rendere prevedibile che l’apporto partecipativo dell’interessato possa indurre l’Amministrazione a determinazioni diverse con applicazione, in sostanza, dell’articolo 21- octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241); b ) e l’avere l’impresa attività in corso di attivazione o esecuzione che avrebbero potuto consentirle di continuare a percepire risorse pubbliche, possano costituire motivazione sufficiente della scelta di omettere il contraddittorio (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 maggio 2024, n. 4716).
4.1.3. Nel caso di specie, il Prefetto ha adeguatamente motivato sul punto “ ricorrendo nella circostanza esigenze di celerità del procedimento, connesse alla indifferibile necessità di impedire che la medesima società continui a svolgere attività in un settore, quello del commercio degli idrocarburi, ad elevato rischio di infiltrazioni mafiose, e considerato altresì che la richiesta di informazioni proviene da un ente (il Comune di -OMISSIS-) sciolto per infiltrazioni mafiose”.
Dunque la motivazione spesa dal Prefetto non si è esaurita nel generico richiamo alla gravità del quadro indiziario ed alla necessità di non consentire la prosecuzione dell’attività imprenditoriale, ma ha sottolineato che quest’ultima si svolgeva in un contesto condizionato dalla forte presenza della criminalità organizzata, e in particolare nel Comune di -OMISSIS-, oggetto di provvedimento di scioglimento per infiltrazioni mafiose: in particolare, ha richiamato la relazione della Commissione prefettizia da cui emergeva che pendeva presso il predetto Comune un’istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburante, la quale, in assenza della misura interdittiva, sarebbe stata istruita (e verosimilmente assentita) pur in presenza di già consistenti informazioni sul coinvolgimento dell’impresa con organizzazioni criminali.
5. Con il secondo motivo di appello sono reiterate le censure articolate in primo grado avverso il complesso indiziario dal quale l’Amministrazione ha desunto la prognosi infiltrativa.
Concerne dunque il rigetto delle censure svolte in ordine al provvedimento prefettizio, giacché - ad avviso dell’appellante - nello stesso non verrebbe individuato alcun elemento dal quale possa desumersi che l’attività della -OMISSIS- sia volta ad agevolare le attività criminose o possa essere condizionata in qualche modo dai clan (tant’è vero che il Prefetto non avrebbe neanche chiarito se si tratti di contiguità compiacente ovvero soggiacente).
Ad avviso dell’appellante l’informativa prefettizia:
a ) conterrebbe errori in ordine a circostanze di fatto che per la loro rilevanza hanno influito sulle valutazioni in ordine all'esistenza del pericolo (non risponderebbe al vero che -OMISSIS-, padre della socia unica -OMISSIS-, è stato “ condannato per associazione mafiosa al clan -OMISSIS- ”; -OMISSIS-, padre di -OMISSIS-, non sarebbe mai stato denominato “-OMISSIS-” e, soprattutto, non sarebbe mai stato arrestato per reati di mafia e men che meno nella “operazione -OMISSIS-”; -OMISSIS-, padre della moglie di -OMISSIS-, già nel 2005 sarebbe stato assolto e risarcito per ingiusta detenzione);
b ) sarebbe fondato esclusivamente sull’enunciazione di legami familiari senza però dedurre, né a fortiori dimostrare, attraverso concreti elementi, che attraverso tali legami la società sia sotto l’influenza dei clan malavitosi: nella specie vi sarebbe soltanto un mero rapporto di affinità tra la socia -OMISSIS- e -OMISSIS- e nessun rapporto di parentela e/o affinità tra la prima e i soggetti controindicati, atteso che questi ultimi sono parenti della moglie (incensurata) del fratello (incensurato) del marito (incensurato);
c ) non avrebbe tenuto in alcun conto la circostanza - ad avviso dell’appellante, invece, decisiva - che l'esistenza di un “ nucleo familiare coeso ” sarebbe nella specie esclusa dall’aspra conflittualità tra l’appellante e la socia -OMISSIS- e la famiglia -OMISSIS-, avente ad oggetto persino il terreno ove deve svolgersi l’iniziativa imprenditoriale dell’appellante.
5.1. Il motivo è infondato.
5.1.1. Prima di esaminare i singoli mezzi di doglianza, si rende opportuno richiamare i canoni ermeneutici entro cui si sviluppa correttamente l’esercizio del sindacato di legittimità nella materia disciplinata dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
La giurisprudenza ha stabilito che gli elementi posti a base dell’informativa antimafia non devono essere letti ed interpretati in una visione atomistica e parcellizzata, ma nel loro insieme, così da avere un quadro complessivo, da cui si possano inferire dati di un possibile condizionamento della libera attività concorrenziale dell’impresa (a partire da Consiglio di Stato, Sezione III, 3 maggio 2016, n. 1743, ex multis , Consiglio di Stato, Sezione III, 19 maggio 2022, n. 3973, 11 aprile 2022, n. 2712, 22 aprile 2022, n. 2985).
È stata inoltre più volte ribadita l’autonomia tra la sfera dell’indagine penale e quella del procedimento amministrativo che conduca ad un provvedimento interdittivo, considerata la funzione di misura preventiva e non inquisitoria del secondo.
Con argomentazioni dalle quali il Collegio non vede ragioni di discostarsi, la Sezione ha avuto modo di puntualizzare quanto segue:
“ 3.- La costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha già chiarito che il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa (v., per tutte, Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758; Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743 e la giurisprudenza successiva di questa Sezione, tutta conforme, da aversi qui per richiamata).
3.1. Lo stesso legislatore - art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 (qui in avanti, per brevità, anche codice antimafia) - riconosce quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di «eventuali tentativi» di infiltrazione mafiosa «tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate».
3.2- Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di queste ad influenzare la gestione dell’impresa sono all’evidenza tutte nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzate, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori.
3.3- Il pericolo – anche quello di infiltrazione mafiosa – è per definizione la probabilità di un evento e, cioè, l’elevata possibilità e non mera possibilità o semplice eventualità che esso si verifichi.
3.4- Il diritto amministrativo della prevenzione antimafia in questa materia non sanziona perciò fatti, penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite, ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica, l’infiltrazione mafiosa nell’attività imprenditoriale, e la probabilità che siffatto “evento” si realizzi ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 31 marzo 2023, n. 3338).
La suddetta prognosi di infiltrazione si fonda, quindi, su una pluralità di elementi indiziari che:
a ) vanno valutati globalmente, nel loro operare sinergico al fine di attingere la famosa soglia del “ più probabile che non ”, e non in modo isolato e atomistico;
b ) sono soggetti a un sindacato giudiziale che deve arrestarsi all’assenza di evidenti errori o travisamenti di fatto nonché di macroscopici profili di illogicità o irragionevolezza ictu oculi percepibili, stante l’ampia discrezionalità che connota le valutazioni dell’Amministrazione in materia, e che al di fuori di tali ipotesi estreme non può invece risolversi nella sovrapposizione di una diversa valutazione dell’organo giurisdizionale a quella – comunque opinabile, ma non per ciò solo illegittima – formulata dal soggetto istituzionale cui il legislatore ha affidato tale competenza;
c ) mirano a far emergere il pericolo di condizionamento dell’attività imprenditoriale da parte della criminalità organizzata quale realtà oggettiva, anche indipendentemente dell’accertamento di specifiche “responsabilità” in capo ai rappresentanti dell’impresa (come confermato dalla pacifica possibilità che questo sussista perfino in presenza di provvedimenti favorevoli intervenuti in sede penale), con la conseguenza che – contrariamente a quanto sostiene l’appellante – non vi è un onere del Prefetto di precisare in tutti i casi se si sia in presenza di contiguità “ compiacente ” o “ soggiacente ”.
5.1.2. Tanto premesso, con riguardo alle specifiche censure reiterate nel motivo d’appello in esame va osservato:
a ) che la presenza di “ errori di fatto ” su circostanze specifiche rinvenibili nel provvedimento interdittivo non è di per sé prova di una sua complessiva illegittimità, a meno che non si dimostri che l’errore investe circostanze la cui incidenza è stata esclusiva, prevalente o comunque decisiva per pervenire alla prognosi infiltrativa (e nella specie il Collegio ritiene che tale prova non sia stata fornita);
b ) che, in particolare, non può sostenersi che i rapporti di parentela/affinità tra la socia unica della società istante e soggetti profondamente legati a sodalizi criminali sia, in contrasto con la prevalente giurisprudenza, l’unico elemento su cui l’Amministrazione ha fondato la propria prognosi, emergendo dal provvedimento interdittivo anche una congerie di diversi legami commerciali, economici e materiali;
c ) che, in particolare, non può negarsi rilevanza indiziaria al fatto che il legale rappresentante dell’impresa appellante abbia rivestito una carica sociale all’interno di altra impresa colpita da analoga misura interdittiva facendo leva sulle caratteristiche “istituzionali” della carica rivestita (componente del collegio dei sindaci), essendo noto e perfino pacifico che il condizionamento può esplicarsi anche attraverso la semplice presenza di soggetti legati a sodalizi controindicati a prescindere dal rilievo “formale” della posizione ricoperta nell’ambito della compagnie sociale (come comprovato dalla consolidata giurisprudenza secondo cui a tal fine può rilevare perfino la presenza di soggetti controindicati come meri dipendenti, formalmente privi di qualsivoglia potere decisionale o di rappresentanza);
d ) che, in un siffatto contesto non appare affatto scriminante e decisivo a depotenziare il quadro indiziario ricostruito dall’Amministrazione, l’esistenza di contenzioso civile documentato dall’appellante fra la stessa società istante ed altri membri del nucleo familiare -OMISSIS-, con oggetto la titolarità del suolo su cui era destinato a sorgere uno degli impianti per i quali l’odierna appellante aveva richiesto il permesso di costruire; trattasi di evenienza che si presta infatti– paradossalmente – anche a fornire ulteriore supporto all’ipotesi di una permeabilità, anche “ soggiacente ”, dell’impresa alle influenze intimidatorie del gruppo criminale, con possibile condizionamento della sua attività.
5.1.3. Si tratta in definitiva di censure che non inficiano quanto emerge dagli atti istruttori.
Come correttamente evidenziato dal TAR, sono evidenti i legami familiari della socia unica -OMISSIS- con esponenti della famiglia -OMISSIS- (in quanto coniuge convivente di -OMISSIS-, fratello di -OMISSIS- -OMISSIS-) non rilevando, per le finalità proprie del provvedimento interdittivo - che rappresenta la massima anticipazione della soglia di prevenzione - che la medesima abbia contrasti giudiziari ed extragiudiziari con i fratelli del marito in quanto, come riportato dalla nota della Guardia di finanza n. -OMISSIS- aprile 2024, emergono cointeressenze societarie sia della sig.ra -OMISSIS- con i fratelli del marito nella -OMISSIS-, che dello stesso amministratore unico -OMISSIS- che, come evidenziato dalla Guardia di Finanza nella richiamata nota, è sindaco dell’-OMISSIS- di cui soci sono -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Inoltre -OMISSIS-, cognato della signora -OMISSIS-, è coniugato con -OMISSIS- che ha parimenti legami familiari con esponenti di spicco del clan -OMISSIS-, non rilevando la circostanza che attualmente siano detenuti per associazione a delinquere di stampo mafioso, non essendo ostativa la condizione di reclusione con la possibilità di condizionamento dell’impresa.
Ed a nulla rileva la considerazione che -OMISSIS-, socia unica della società appellante, il marito -OMISSIS- e l’amministratore unico -OMISSIS- siano tutti soggetti incensurati; in quanto, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale è estranea al sistema delle informative antimafia - non trattandosi di provvedimenti nemmeno latamente sanzionatori - qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio.
Per tutto quanto precede, ne deriva un quadro fattuale tale per cui deve ritenersi che le circostanze complessivamente evidenziate dall’Amministrazione costituiscano dati sintomatici, concordanti e univoci al fine di giustificare il giudizio induttivo secondo cui l’attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata.
6. Il terzo motivo di appello è articolato avverso la reiezione della doglianza che censurava il diniego da parte dell’Amministrazione dell’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’articolo 94- bis del d.lgs. n. 159/2011, per difetto del presupposto della “occasionalità” dell’agevolazione mafiosa: tale censura è oggi ulteriormente rafforzata dal richiamo al sopravvenuto provvedimento di ammissione della società istante al controllo giudiziario.
L’appellante lamenta che la motivazione del rigetto sarebbe meramente apparente, e deduce che il giudice di prime cure avrebbe semplicemente copiato l’argomento del Prefetto contenuto nel provvedimento impugnato: “ i legami familiari e le cointeressenze societarie inducono ragionevolmente a escludere che l’infiltrazione mafiosa sia occasionale, come, invece, richiede la norma indicata ai fini dell’applicazione della misura più blanda. Non a caso, nel provvedimento interdittivo contestato, gli intrecci parentali e societari “non sono suscettibili di esaurirsi nel tempo e depongono per la sussistenza di un concreto pericolo di agevolazione immanente e non occasionale con i gruppi camorristici di riferimento, clan -OMISSIS-, che peraltro risulta attivo anche nel contesto territoriale ove la società ha interessi economici, considerato che l’istanza ex art. 100 avanzata in BDNA dal Comune di -OMISSIS- ha ad oggetto, come evidenziato, una Scia per l’apertura di un impianto di distribuzione di gas, avanzata dalla società su un terreno ubicato appunto nell’-OMISSIS-, con la conseguente ragionevole esclusione di una reale possibilità di stabile riduzione in bonis della stessa società ”.
Sostiene che le argomentazioni spese nel precedente motivo di gravame consentirebbero - anche a voler per assurdo ritenere la sussistenza di un condizionamento mafioso - di escludere che lo stesso sia stabile e perdurante: e ciò in considerazione della dimostrata attuale conflittualità tra la società e la famiglia -OMISSIS- che renderebbe insostenibile la tesi che la stessa sia influenzata, per il suo tramite, dalla criminalità organizzata.
6.1. Il motivo è infondato e al riguardo, deve osservarsi:
a ) che la motivazione nella specie impiegata dall’Amministrazione per escludere la “occasionalità” del pericolo infiltrativo, tenuto conto della gravità del quadro indiziario e del peso rilevante che in esso rivestono i legami familiari, deve ritenersi adeguata e sufficiente alla stregua della giurisprudenza della Sezione, la quale, pur esigendo che il Prefetto motivi specificamente in ordine alle ragioni che inducono a escludere la praticabilità delle misure collaborative, non esclude affatto che tale motivazione possa evincersi dalla stessa intensità del rischio infiltrativo al punto da essere quasi in re ipsa ed esaurirsi in un sintetico richiamo allo stesso quadro indiziario posto a base della misura (cfr. Cons. Stato, sez. III, 26 settembre 2025, n. 7560; id., 31 marzo 2025, n. 2654);
b ) che la sopravvenuta ammissione dell’impresa al controllo giudiziario, nonostante presupponga da parte del Tribunale della prevenzione un giudizio positivo circa la sussistenza di una “ agevolazione occasionale ”, non vale di per sé a dimostrare l’erroneità della diversa valutazione compiuta dall’autorità prefettizia, dal momento che la prevalente giurisprudenza, anche dopo l’introduzione nel sistema delle misure alternative di cui al citato articolo 94- bis , tende ad escludere che queste – pur condividendo con il controllo giudiziario il presupposto della “occasionalità” dell’agevolazione – si risolvano in un’anticipazione alla fase amministrativa del medesimo controllo, riconfermando invece la previgente giurisprudenza circa la diversità tra i due istituti, peraltro confermata dalla circostanza che l’esistenza di un’interdittiva prefettizia costituisce il presupposto di fatto per l’esperibilità del rimedio giudiziale di cui all’articolo 34- bis , essendo la valutazione prefettizia “statica” ed ancorata alle risultanze del vaglio di un compendio indiziario acquisito in un determinato momento storico, e quella del Tribunale penale invece “dinamica” e proiettata sulle possibilità de futuro per l’impresa di reintegrarsi in un quadro di legalità (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 2654/2025, cit.; id., 19 febbraio 2025, n. 1409; id., 31 ottobre 2024, n. 8681).
6.2. Anche su tale punto, il provvedimento prefettizio risulta adeguatamente motivato e dunque legittimo: tali misure sono state escluse poiché “ ...gli elementi di fatto sopra riportati, basati su rapporti e circostanze, sopra descritte, non sono suscettibili di esaurirsi nel tempo e depongono per la sussistenza di un concreto pericolo di agevolazione immanente e non occasionale con i gruppi camorristici di riferimento, clan -OMISSIS-, che peraltro risulta attivo anche nel contesto territoriale ove la società ha interessi economici, considerato che l’istanza ex art. 100 avanzata in BDNA dal Comune di -OMISSIS- ha ad oggetto, come evidenziato, una Scia per l’apertura di un impianto di distribuzione di gas, avanzata dalla società su un terreno ubicato appunto nell’-OMISSIS-, con la conseguente ragionevole esclusione di una reale possibilità di stabile riduzione in bonis della stessa società ”.
7. Il quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo motivo di appello riguardano i provvedimenti con i quali il Comune di -OMISSIS- ha revocato, per effetto del provvedimento amministrativo interdittivo antimafia, i titoli edilizi di cui al titolo unico n. -OMISSIS-.
Riguardo agli atti adottati dal Comune di -OMISSIS-, il Tar ha così deciso:
- ha dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse delle censure formulate con il ricorso (dalla quarta alla nona), posto che l’amministrazione, con il provvedimento prot. n. -OMISSIS- giugno 2024, ha rinnovato l’esercizio del proprio potere di autotutela sostituendo quegli atti oggetto del ricorso introduttivo;
- ha respinto le censure di cui al gravame aggiunto (dalla seconda all’ottava) in quanto infondate.
7.1. Va intanto rilevato, come condivisibilmente eccepito dalle parti appellate, che la società appellante non ha espressamente censurato la declaratoria di improcedibilità delle censure articolate nel ricorso introduttivo, essendo stati i provvedimenti con esso impugnati superati e sostituiti da quelli poi impugnati con i motivi aggiunti.
Il primo giudice, per vero, ha poi esaminato partitamente tali censure, trovandole infondate, ma ciò ha fatto solo ad abundantiam , sicché per censurare in grado di appello tali ulteriori statuizioni sarebbe stato necessario preliminarmente appellare anche la ridetta declaratoria di improcedibilità: non avendo l’appellante a ciò provveduto, l’appello va dichiarato inammissibile in parte qua .
Tale inammissibilità investe, segnatamente, i motivi d’appello nn. 8 (in parte), 9 e 10.
7.2. Per la restante parte l’appellante ripropone – lamentandone per diversi profili l’omesso esame da parte del T.A.R. – i motivi aggiunti articolati in primo grado avverso il provvedimento comunale (prot. n. -OMISSIS- giugno 2024) di “ annullamento in autotutela ” del precedente permesso di costruire rilasciato alla stessa istante, che, secondo l’ormai inoppugnabile statuizione del primo giudice ha sostituito i provvedimenti comunali impugnati col ricorso introduttivo.
7.3. Sul punto il Collegio rileva, in via preliminare e assorbente, che la revoca delle autorizzazioni e dei titoli, anche edilizi, rappresenta la logica e vincolata conseguenza dell’emanazione dell’interdittiva antimafia emessa nei confronti della -OMISSIS-.
Infatti, come affermato dalla giurisprudenza della Sezione: “ il provvedimento impugnato in primo grado si fonda sull’art. 92, comma 3, del codice antimafia, che impone il ritiro delle autorizzazioni, delle concessioni e dei contratti di cui all’art. 67, tra cui qui rilevano le «altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati». È poi corretta l’affermazione del primo giudice, secondo cui, al di là del nomen iuris dato al provvedimento, esso si risolve in un atto di ritiro vincolato ed accertativo della temporanea incapacità giuridica del soggetto ad essere destinatario di provvedimenti amministrativi ampliativi (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 6 aprile 2018, n. 3; Adunanza plenaria, 23 ottobre 2020, n. 23; Adunanza plenaria, 6 agosto 2021, n. 14, Sezione III, 22 novembre 2021, n. 7810). Del pari è corretta l’affermazione che, proprio in ragione della sua natura vincolata (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione III, 22 marzo 2022, n. 2083; Sezione II, 3 novembre 2021, n. 7353; Sezione IV, 14 gennaio 2019, n. 309) e della sua riconducibilità al novero dei provvedimenti «in materia di tutela antimafia» (tra le tante, Consiglio di Stato, Sezione III, 7 dicembre 2021, n. 8178), esso non abbisognava di previa comunicazione di avvio del procedimento ” (Cons. di Stato, Sez. III, 13 aprile 2022, n 2751; in termini Cons. di Stato, Sez. III, 27 ottobre 2021, n. 7180).
Pertanto, dalla ritenuta legittimità dell’interdittiva prefettizia, consegue la doverosità del ritiro dei titoli edilizi e l’inutilità dello scrutinio delle censure proposte avverso gli atti comunali gravati.
8. Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi, l’appello è infondato e va respinto.
9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alle spese del grado di appello che si liquidano in € 3.000,00 in favore delle Amministrazioni statali resistenti, ed € 3.000,00 nei confronti del Comune di -OMISSIS-, oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche contemplate nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AE EC, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
AN RA, Consigliere, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| AN RA | AE EC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.