Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 3402
CS
Rigetto
Sentenza 30 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 – Difetto di istruttoria – Vizio del procedimento

    Il motivo è infondato in quanto il Prefetto ha motivato adeguatamente sulla necessità di celerità del procedimento, data l'attività in un settore a rischio e lo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose, richiamando la gravità del quadro indiziario e la necessità di impedire la prosecuzione dell'attività.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 84, 91 e 92 del D.lgs. n. 159/2011 – Eccesso di potere - Difetto di istruttoria e di motivazione – Difetto assoluto dei presupposti

    Il motivo è infondato. Il pericolo di infiltrazione mafiosa va valutato nel suo insieme, non in modo atomistico. Non è richiesta la certezza tipica del processo penale, ma una prognosi probabilistica basata su indizi gravi, precisi e concordanti. La presenza di legami familiari, cointeressenze societarie e la posizione dell'amministratore in altra società colpita da interdittiva costituiscono un quadro indiziario sufficiente. La conflittualità familiare non esclude il rischio di condizionamento.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 34 bis, 84, 91 e 92 del D.Lgs. n. 159/2011 – Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e dei presupposti

    Il motivo è infondato. La motivazione del Prefetto che esclude l'occasionalità del pericolo infiltrativo, basata sulla gravità del quadro indiziario e sui legami familiari, è adeguata. L'ammissione al controllo giudiziario non inficia la valutazione prefettizia, che è 'statica' e basata su un compendio indiziario acquisito in un dato momento storico, a differenza della valutazione 'dinamica' del Tribunale.

  • Inammissibile
    Illegittimità degli atti comunali di revoca dei titoli edilizi

    La revoca delle autorizzazioni e dei titoli edilizi è una conseguenza logica e vincolata dell'emanazione dell'interdittiva antimafia. La legittimità dell'interdittiva prefettizia comporta la doverosità del ritiro dei titoli edilizi. Le censure relative ai provvedimenti comunali sono pertanto ininfluenti.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 3402
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3402
    Data del deposito : 30 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo