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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 04/03/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Alessia D'Alessandro Consigliere
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 70/2024 R.G. tra
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e Parte_1
difeso dagli avv.ti Vincenzo Bonafine e Giuseppe Cosentino
reclamante
e
DI GIUDIZIALE N. 19/2023 CP_1 CP_2 [...]
(c.f. ), in persona del curatore pro Parte_1 P.IVA_1
tempore Dott. Controparte_3
reclamata
e
1 (C.F. c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to CP_4 C.F._1
Giuseppe Sabella
reclamato
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza n. 19/2023 del Tribunale di Lagonegro pubblicata il 19.12.2023 con cui è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della reclamante
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In accoglimento del ricorso proposto dal creditore per una pretesa CP_4
pari ad euro 31.922,88, il Tribunale di Lagonegro con la sentenza impugnata, accertata la ricorrenza dei relativi presupposti, ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della società Parte_1
La società reclamante, rimasta contumace in primo grado, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata.
In particolare, ha dedotto la non assoggettabilità alla procedura in oggetto come dimostrerebbe la relazione del consulente e la documentazione prodotta in sede di reclamo (doc. 2 e 3) in quanto attivo patrimoniale, ricavi e ammontare dei debiti si collocherebbero ben al di sotto delle soglie di legge e tanto avrebbe potuto desumersi anche dalla documentazione prodotta dinanzi al Tribunale dall'Agenzia delle Entrate. La reclamante ha inoltre contestato la stato di insolvenza assumendo la mancata valorizzazione da parte del Tribunale dei ricavi effettivi pari ad euro
97.378,00 nonché di alcune voci del Modello Iva e modello redditi espressamente richiamate nell'atto introduttivo (p. 7 del reclamo).
Si è costituita la Curatela della liquidazione giudiziale chiedendo il rigetto del reclamo perché infondato. In particolare, ha contestato le deduzioni in punto di non fallibilità e la documentazione offerta a conforto dalla reclamante e si è soffermata sul profilo relativo allo stato di insolvenza.
Si è inoltre costituito il creditore instando per il rigetto del reclamo.
2 Con ordinanza del 19 luglio 2024 la Corte d'appello nominava un consulente tecnico d'ufficio allo scopo di verificare il possesso congiunto dei presupposti di cui all'art. 2 lett. d) CCII ovvero se la società potesse qualificarsi quale “impresa minore”.
All'esito del deposito della consulenza tecnica la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 18 febbraio 2025.
Il reclamo è fondato.
Come noto, l'impresa minore, come tale non assoggettabile a liquidazione giudiziale ex art. 121 CCII, deve possedere congiuntamente i seguenti requisiti ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. d) CCII:
1) attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila.
All'esito dell'accertamento tecnico disposto da questa Corte con argomentazioni logiche e non contestate dalle parti, il consulente ha concluso statuendo che “(…) sulla scorta della documentazione prodotta, ed in riscontro al quesito posto dalla Corte di Appello, si conclude qualificando la reclamante soc.
[...]
“impresa minore” possedendo congiuntamente i requisiti di Parte_1
cui all'art. 2 lett. d) CCII, ovvero: 1) attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
2) ricavi di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
3) debiti di ammontare non superiore ad euro cinquecentomila”.
3 Le conclusioni diffusamente argomentate dal consulente nel proprio elaborato non sono state contestate, come detto, né dalla Curatela né dal creditore i quali, piuttosto, attesa la contumacia dell'odierna reclamante nel corso del giudizio di primo grado e tenuto conto dell'onere della prova sulla stessa incombente quanto all'esclusione dall'area della fallibilità, hanno chiesto la compensazione integrale delle spese di lite (cfr. note d'udienza della Curatela, “(…) nel prendere atto delle risultanze della consulenza depositata, chiede assegnarsi la causa in decisione insistendo per la compensazione delle spese di lite tenuto conto che parte reclamante , non costituendosi nella fase prefallimentare, non ha inteso provare, nonostante fosse onerata a farlo, i requisiti di esclusione della procedura di liquidazione giudiziale previsti per la impresa minore ai sensi dell'art. 2 lett. CC.II. lett. d” e del creditore resistente, “All'esito delle nuove risultanze, preliminarmente si dichiara la disponibilità di anche CP_4
ai fini della formalizzazione della rinuncia e/o desistenza e, in ogni caso, in caso di assegnazione in decisione, tenuto conto della buona fede processuale, si insiste per la compensazione delle spese di lite”.
Ciò posto, all'accoglimento del reclamo consegue la revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale. Correlativamente, in conformità al disposto di cui all'art. 53
CCII sono posti a carico della società debitrice gli obblighi informativi periodici, con cadenza trimestrale, relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che la stessa deve assolvere sotto la vigilanza del Curatore sino al momento in cui la presente sentenza passi in giudicato.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della circostanza per cui gli elementi offerti in sede di reclamo avrebbero potuto essere introdotti tempestivamente dinanzi al primo giudice, e trattandosi perciò di fattori sottratti alla disponibilità del creditore ricorrente, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite
(cfr. C. Cost. n. 77/2018).
Sono poste a definitivo carico delle parti in misura di un terzo ciascuna le spese di
CTU.
P.Q.M.
4 La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'apertura della liquidazione giudiziale della società dichiarata Parte_1
con sentenza n. 19/2023 del Tribunale di Lagonegro;
2. ai sensi dell'art. 53 CCII pone a carico della società debitrice, gli oneri informativi di cui in parte motiva con cadenza trimestrale;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4. pone le spese di CTU a definitivo carico di tutte le parti in misura pari ad un terzo ciascuna.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 febbraio 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto.
IL CONSIGLIERE rel.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
5
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Alessia D'Alessandro Consigliere
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 70/2024 R.G. tra
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e Parte_1
difeso dagli avv.ti Vincenzo Bonafine e Giuseppe Cosentino
reclamante
e
DI GIUDIZIALE N. 19/2023 CP_1 CP_2 [...]
(c.f. ), in persona del curatore pro Parte_1 P.IVA_1
tempore Dott. Controparte_3
reclamata
e
1 (C.F. c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to CP_4 C.F._1
Giuseppe Sabella
reclamato
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza n. 19/2023 del Tribunale di Lagonegro pubblicata il 19.12.2023 con cui è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della reclamante
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In accoglimento del ricorso proposto dal creditore per una pretesa CP_4
pari ad euro 31.922,88, il Tribunale di Lagonegro con la sentenza impugnata, accertata la ricorrenza dei relativi presupposti, ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della società Parte_1
La società reclamante, rimasta contumace in primo grado, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata.
In particolare, ha dedotto la non assoggettabilità alla procedura in oggetto come dimostrerebbe la relazione del consulente e la documentazione prodotta in sede di reclamo (doc. 2 e 3) in quanto attivo patrimoniale, ricavi e ammontare dei debiti si collocherebbero ben al di sotto delle soglie di legge e tanto avrebbe potuto desumersi anche dalla documentazione prodotta dinanzi al Tribunale dall'Agenzia delle Entrate. La reclamante ha inoltre contestato la stato di insolvenza assumendo la mancata valorizzazione da parte del Tribunale dei ricavi effettivi pari ad euro
97.378,00 nonché di alcune voci del Modello Iva e modello redditi espressamente richiamate nell'atto introduttivo (p. 7 del reclamo).
Si è costituita la Curatela della liquidazione giudiziale chiedendo il rigetto del reclamo perché infondato. In particolare, ha contestato le deduzioni in punto di non fallibilità e la documentazione offerta a conforto dalla reclamante e si è soffermata sul profilo relativo allo stato di insolvenza.
Si è inoltre costituito il creditore instando per il rigetto del reclamo.
2 Con ordinanza del 19 luglio 2024 la Corte d'appello nominava un consulente tecnico d'ufficio allo scopo di verificare il possesso congiunto dei presupposti di cui all'art. 2 lett. d) CCII ovvero se la società potesse qualificarsi quale “impresa minore”.
All'esito del deposito della consulenza tecnica la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 18 febbraio 2025.
Il reclamo è fondato.
Come noto, l'impresa minore, come tale non assoggettabile a liquidazione giudiziale ex art. 121 CCII, deve possedere congiuntamente i seguenti requisiti ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. d) CCII:
1) attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila.
All'esito dell'accertamento tecnico disposto da questa Corte con argomentazioni logiche e non contestate dalle parti, il consulente ha concluso statuendo che “(…) sulla scorta della documentazione prodotta, ed in riscontro al quesito posto dalla Corte di Appello, si conclude qualificando la reclamante soc.
[...]
“impresa minore” possedendo congiuntamente i requisiti di Parte_1
cui all'art. 2 lett. d) CCII, ovvero: 1) attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
2) ricavi di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
3) debiti di ammontare non superiore ad euro cinquecentomila”.
3 Le conclusioni diffusamente argomentate dal consulente nel proprio elaborato non sono state contestate, come detto, né dalla Curatela né dal creditore i quali, piuttosto, attesa la contumacia dell'odierna reclamante nel corso del giudizio di primo grado e tenuto conto dell'onere della prova sulla stessa incombente quanto all'esclusione dall'area della fallibilità, hanno chiesto la compensazione integrale delle spese di lite (cfr. note d'udienza della Curatela, “(…) nel prendere atto delle risultanze della consulenza depositata, chiede assegnarsi la causa in decisione insistendo per la compensazione delle spese di lite tenuto conto che parte reclamante , non costituendosi nella fase prefallimentare, non ha inteso provare, nonostante fosse onerata a farlo, i requisiti di esclusione della procedura di liquidazione giudiziale previsti per la impresa minore ai sensi dell'art. 2 lett. CC.II. lett. d” e del creditore resistente, “All'esito delle nuove risultanze, preliminarmente si dichiara la disponibilità di anche CP_4
ai fini della formalizzazione della rinuncia e/o desistenza e, in ogni caso, in caso di assegnazione in decisione, tenuto conto della buona fede processuale, si insiste per la compensazione delle spese di lite”.
Ciò posto, all'accoglimento del reclamo consegue la revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale. Correlativamente, in conformità al disposto di cui all'art. 53
CCII sono posti a carico della società debitrice gli obblighi informativi periodici, con cadenza trimestrale, relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che la stessa deve assolvere sotto la vigilanza del Curatore sino al momento in cui la presente sentenza passi in giudicato.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della circostanza per cui gli elementi offerti in sede di reclamo avrebbero potuto essere introdotti tempestivamente dinanzi al primo giudice, e trattandosi perciò di fattori sottratti alla disponibilità del creditore ricorrente, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite
(cfr. C. Cost. n. 77/2018).
Sono poste a definitivo carico delle parti in misura di un terzo ciascuna le spese di
CTU.
P.Q.M.
4 La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'apertura della liquidazione giudiziale della società dichiarata Parte_1
con sentenza n. 19/2023 del Tribunale di Lagonegro;
2. ai sensi dell'art. 53 CCII pone a carico della società debitrice, gli oneri informativi di cui in parte motiva con cadenza trimestrale;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4. pone le spese di CTU a definitivo carico di tutte le parti in misura pari ad un terzo ciascuna.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 febbraio 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto.
IL CONSIGLIERE rel.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
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