Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2554 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 2/4/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 2192/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio CP_1 C.F._1 dell'avv. SERPICO SALVATORE e ALBANO NICOLA, con elezione di domicilio in VIA GAETANO MORGERA 35 FORIO come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con CP_2 elezione di domicilio in VIA A. DE GASPERI 55 NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: reddito cittadinanza
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29-1-2024 il ricorrente in epigrafe, premesso che, a seguito della domanda del 29-1-2020 aveva ottenuto il riconoscimento del reddito di cittadinanza ex d.l. n.4 del 2019, per il periodo da febbraio 2020, esponeva che, con provvedimento del 12-9- 2023, l' aveva comunicato la revoca del beneficio chiedendo la CP_2 restituzione dei ratei riscossi, nella misura di € 5876,04, per il periodo da febbraio 2020 a luglio 2021, per mancanza del requisito della residenza continuativa in Italia per dieci anni;
che la revoca era illegittima essendo invece stato presente sul territorio italiano da dieci anni prima del gennaio
2020.
Tanto premesso adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, affinchè, previa declaratoria della illegittimità del provvedimento di revoca
contestava, per il resto, la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
******
La domanda è fondata e va accolta nei limiti delle considerazioni che seguono Va disattesa l'eccezione di inammissibilità e improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento amministrativo.
La natura dell'azione, che non è diretta al conseguimento di nessuna prestazione a carico dell' non soggiace alla disciplina generale di cui CP_2 alla legge n. 88 del 1989 non essendo, peraltro, previsto alcun previo procedimento amministrativo.
In proposito possono mutuarsi i principi espressi dalla Suprema Corte per la quale “Il termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, non opera nell'ipotesi di impugnazione del provvedimento con cui, a seguito della revoca di un beneficio assistenziale, sia comunicata all'interessato la sussistenza di un indebito, dal momento che l'eventuale indebito trova una disciplina autonoma nel sistema normativo della ripetizione in materia assistenziale e che, in ogni caso, le norme sulla decadenza sono di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica” (Cfr Cass. n. 26845 del 25/11/2020).
Ne consegue l'inapplicabilità dell'istituto di decadenza.
Passando all'esame del merito, è noto che, componendo il contrasto insorto tra le sezioni semplici, la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato il principio secondo cui in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto (Cass. SS.UU. n.
2 18046 del 04/08/2010, v. da ultimo Cass. Sez. Lav. n. 2739 del
11/02/2016).
Nella fattispecie in esame, il beneficio è stato revocato per discordanza tra la permanenza in Italia indicata nella DSU e quella risultante dall'Anagrafe Comunale, ex art. 7, comma 4 e 11 del d.l. 4/2019. Più precisamente, secondo la prospettazione dell' , in seguito ai CP_3 controlli ex art. 71 del dpr 445/2000, il ricorrente risultava iscritto all'anagrafe comunale solo dal 26-7-2010, mancando alcuni mesi per il richiesto decennio di presenza sul territorio, rispetto alla domanda del 29-
1-2020.
Utile, per completezza espositiva, la sintetica ricostruzione della cornice normativa per gli aspetti che più rilevano. E' noto che il Reddito di Cittadinanza (RdC), introdotto con decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (poi abrogata) come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale. L'art. 1, comma 313, della legge n.197 del 2022 ha, poi, abrogato il beneficio, sostituendolo con l'assegno di inclusione, quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale e definita dall'art. 1, comma 1, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, «quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro».
La norma ha, pertanto, stabilito che” Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da
1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 (…)”. La legge del 2019 prevedeva che la prestazione venisse riconosciuta ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, oltre che dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, di specifici requisiti reddituali e patrimoniali.
3 Per quanto maggiormente rileva nella controversia in esame, l'art.2 comma 1 lett. a) num. 2) del D.L. 4/2019 prevedeva che l'istante sia
“residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”. L'art. 7, del d.l. n.4 del 2019, ratione temporis applicabile, disciplinava le ipotesi per le quali è disposta la revoca. E' invero, opportuno dar conto del fatto che l'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha abrogato anche l'art. 7 dl. n. 4 del 2019, a decorrere, però, dal 1 gennaio 2024.
La fattispecie incriminatrice è, perciò, tutt'ora in vigore, trattandosi di vicende anteriori al gennaio 2024.
Il legislatore, peraltro, nell'introdurre il cd. assegno di inclusione ha contestualmente ed espressamente previsto che al Rdc continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023. Per quanto più rileva, il comma 4 dell'art. 7, ha previsto “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. Il precedente comma 3 dispone la sanzione della revoca immediata del beneficio con efficacia retroattiva e la restituzione di quanto indebitamente percepito in caso di condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1
e 2, ovvero dei reati connessi alle dichiarazioni o presentazione di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero alle omesse informazioni o comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio dovute al fine di ottenere indebitamente il beneficio.
La revoca, in altri termini consegue in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero circa il possesso dei requisiti di legge per l'erogazione del beneficio sia nel caso in cui in cui sia intervenuta condanna passata in giudicato che in seguito ad accertamento in via
4 amministrativa.
E, nel caso di accertamento amministrativo, la revoca risulta essere la conseguenza di quanto già disposto dall'art. 75 del dpr n. 445 del 2000, per il caso di dichiarazione resa ai sensi dei precedenti artt. 46 e 47, quale è, per l'appunto, la DSU relativamente alla permanenza nel territorio nazionale. Il successivo comma 11 dell'art. 7 cit. prevede, altresì che “ In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data”. Nella specie, la revoca del beneficio in relazione alla domanda del 29-
1-2020, ha comportato, a catena, la revoca anche per il periodo di cui alla seconda domanda del 2021, in quanto presentata senza rispettare l'intervallo temporale rispetto al provvedimento di revoca.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, il nodo della controversia attiene alla sussistenza del requisito della presenza nel territorio italiano per dieci anni, continuativo nel biennio antecedente la domanda.
Orbene, con sentenza del 29.7.2024 nelle cause riunite C-112/22 e
223/22, la Corte di giustizia ha dichiarato che il requisito di 10 anni di residenza in Italia per accedere al reddito di cittadinanza (RDC) previsto dal D.L. 4/2019 è in contrasto con l'obbligo di parità di trattamento di cui all'art. 11, par. 1, lettera d) della direttiva n. 2003/109. Secondo la Corte, tale discriminazione (da considerarsi indiretta perché il requisito era previsto anche per i cittadini italiani) non è giustificata dalla finalità di riservare la prestazione solo ai lungo soggiornanti che siano residenti da più lungo periodo e pertanto, secondo l'argomentazione proposta dall'Italia in difesa del requisito del soggiorno, maggiormente integrati. Osserva la Corte che “l'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/109 prevede tassativamente i casi in cui gli Stati membri possono derogare, in termini di residenza, alla parità di trattamento tra cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali. Pertanto, al di fuori di tali casi, una differenza di trattamento tra queste due categorie di cittadini costituisce, di per sé, una violazione dell'articolo 11, paragrafo
5 1, lettera d), di tale direttiva [v., in tal senso, sentenza del 25 novembre
2020, Istituto nazionale della previdenza sociale (Prestazioni familiari per i soggiornanti di lungo periodo), C-303/19, EU:C:2020:958, punto 23].
In particolare, una disparità di trattamento tra i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e i cittadini dello Stato membro interessato non può essere giustificata dal fatto che essi si troverebbero in una situazione diversa a causa dei loro rispettivi legami con tale Stato membro. Una siffatta giustificazione sarebbe contraria all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, che impone una parità di trattamento tra loro nei settori delle prestazioni sociali, dell'assistenza sociale e della protezione sociale [sentenza del 25 novembre 2020, Istituto nazionale della previdenza sociale (Prestazioni familiari per i soggiornanti di lungo periodo), C-303/19, EU:C:2020:958, punto 34].
Infatti, …., la direttiva 2003/109 prevede, al suo articolo 4, paragrafo
1, un requisito di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni nel territorio di uno Stato membro affinché il cittadino di un paese terzo possa ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo da parte di tale Stato membro.
Dalla suddetta disposizione, letta congiuntamente al considerando 6 di tale direttiva, risulta che il legislatore dell'Unione ha considerato che tale periodo di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni testimoni il
«radicamento del richiedente nel paese in questione», e debba quindi essere considerato sufficiente affinché quest'ultimo abbia diritto, dopo l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo, alla parità di trattamento con i cittadini di detto Stato membro, in particolare per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva. Pertanto uno Stato membro non può prorogare unilateralmente il periodo di soggiorno richiesto affinché tale soggiornante di lungo periodo possa godere del diritto garantito dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, senza violare quest'ultima disposizione e l'obiettivo da essa perseguito, consistente, come risulta dal considerando 12 della medesima direttiva, nel garantire che lo status di soggiornante di lungo periodo costituisca «un autentico strumento di integrazione sociale».
Ne consegue che un requisito di residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, come quello di cui trattasi nei procedimenti principali, è contrario all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109.
6 In quarto e ultimo luogo, per quanto attiene alla questione della compatibilità con il diritto dell'Unione e, in particolare, con la direttiva 2003/109, di una disposizione nazionale che prevede l'irrogazione di una sanzione penale ai richiedenti una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale in caso di falsa dichiarazione, da parte di questi ultimi, circa i requisiti di accesso a tale misura, occorre ricordare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che un sistema sanzionatorio nazionale non è compatibile con le disposizioni della direttiva 2003/109 quando è imposto per assicurare il rispetto di un obbligo che, a sua volta, non è conforme a tali disposizioni [v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2022, Persona_1
(Durata massima del controllo di frontiera alle frontiere interne), C-368/20
e C-369/20, EU:C:2022:298, punto 97 e giurisprudenza ivi citata].
Alla stregua della sentenza della CGUE, va, innanzitutto ritenuto che il reddito di cittadinanza costituisce una prestazione di assistenza sociale volta a garantire un livello minimo di sussistenza, rientrante in uno dei tre settori indicati all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, ossia le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale, rispetto alle quali, in base all'art.11, paragrafo 4 della stessa, non è possibile da parte degli gli Stati membri limitare la parità di trattamento.
Utile rammentare il valore delle sentenze -come nella specie pregiudiziali interpretative della Corte di Giustizia Europea. E' granitica la giurisprudenza europea nell'affermare che tali pronunce abbiano la stessa efficacia vincolante delle disposizioni interpretate: la decisione della Corte resa in sede di rinvio pregiudiziale, pertanto, oltre a vincolare il giudice che ha sollevato la questione, spiega i propri effetti anche rispetto a qualsiasi altro caso che debba essere deciso in applicazione della medesima disposizione di diritto (cfr. in tal senso, ex plurimis, le sentenze della CGUE: 3 febbraio 1977, in causa C52/76,
c. Munari F.lli sas, e 5 marzo 1986, in causa C-69/85, Wünsche CP_4
Handelgesellschaft Gmbh & Co. c. Repubblica Federale della Germania) ed estendono i loro effetti anche ai rapporti sorti in epoca precedente, purché non esauriti (cfr. CGUE. 11 agosto 1995, cause riunite da C-367/93
a C-377/93, e a., punto 42, e 3 ottobre 2002, causa C-347/00, Per_2
, punto 44). Persona_3
Nello stesso senso è anche la giurisprudenza delle Corti nazionali.
La Corte Costituzionale ha, invero, precisato come la normativa
7 europea “entra e permane in vigore nel nostro territorio senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato” e ciò vale “anche per le statuizioni [...] risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia” (così , Corte Cost., 23 aprile 1985, n. 113), sicché la fattispecie concreta ricade “sotto il disposto del diritto comunitario destinato a ricevere immediata e necessaria applicazione nell'ambito territoriale dello Stato” (Corte Cost., ord. 23 giugno 1999, n. 255). Sulla scia, la Suprema Corte afferma che l'”efficacia vincolante delle decisioni della Corte di Giustizia pronunciate in sede di interpretazione pregiudiziale”, (Cass., sez. lav., 16 aprile 1999, n. 383) cui è stato, addirittura, riconosciuto il “valore normativo" (cfr., Cass., sez. lav., 30 dicembre 2003, n. 19842; Cass. sez. lav. n. 21278 del 15/10/2010), comporta che la norma di diritto eurounitario, così interpretata e purché dotata di efficacia diretta, può e deve essere applicata dal giudice e ciò anche per i rapporti giuridici sorti e sviluppatisi prima della sentenza interpretativa (cfr. Cass, n. 5708 del 10/03/2009; Corte n. 22577 del
11/12/2012; Cass. n. 5381 del 03/03/2017; si veda anche con riferimento al valore delle decisioni della Commissione dell'Unione Europea Cass. n.
1325 del 19/01/2018), incontrando il solo limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza
(Cass. n. 6687 del 06/03/2023).
La Corte Costituzionale (v. sentenza n. 67 del 2022) ha, altresì, specificato che all'art.11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva
2003/109/CE deve riconoscersi effetto diretto nella parte in cui prescrive l'obbligo di parità di trattamento tra i cittadini di paesi terzi come considerati dalla stessa direttiva e i cittadini dello Stato membro in cui costoro soggiornano;
a tale obbligo corrisponde il diritto del cittadino di paese terzo titolare di permesso di lungo soggiorno a ricevere le prestazioni sociali alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato membro.
L'obbligo di non differenziare il trattamento del cittadino di paese terzo rispetto a quello riservato ai cittadini degli stati in cui essi operano legalmente è imposto dalla direttiva 2003/109/CE in modo chiaro, preciso e incondizionato, come tale dotato di effetto diretto nel diritto interno.
Alla luce delle statuizioni riportate, occorre procedere alla disapplicazione dell'art.2 comma 1 lett. a) num. 2) del D.L. 4/2019 nella formulazione vigente ratione temporis, laddove subordina il diritto al reddito di cittadinanza al cittadino straniero soggiornante di lungo periodo
8 in Italia alla permanenza in Italia per dieci anni, di cui due anni continuativi precedenti alla domanda.
L'eliminazione della discriminazione deve essere assicurata mediante il riconoscimento alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata.
Il regime applicato alla categoria privilegiata costituisce il solo riferimento normativo da prendere in considerazione fino a quando il legislatore nazionale non abbia provveduto a ristabilire la parità di trattamento, e con essa la conformità del diritto interno a quello dell'Unione. (v. Corte di giustizia UE, sentenza 14 marzo 2018, causa C-
482/16). La disapplicazione l'art.2 comma 1 lett. a) num. 2) del D.L. 4/2019 per come sopra individuata e l'applicazione a parte controricorrente dello stesso regime valevole per i cittadini italiani determina, stante il possesso del requisito reddituale (non contestato) e del requisito di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni nel territorio (v. certificato di residenza storica in atti) il riconoscimento del diritto dell'istante all'erogazione del beneficio in esame.
Gli è, poi, che, nella specie deve ritenersi provato, anche prescindendo dalla pronuncia della Corte Costituzionale, che il ricorrente fosse presente sul territorio nazionale da dieci anni precedenti la domanda del gennaio
2010. Depongono, infatti, in tal senso sia l'estratto contributivo dell' CP_2 dal quale risulta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sin dal
2009, sia l'attestazione del Comune di Forio circa la verifica dei presupposti di legge. Ne consegue, in via ulteriore l'illegittimità del provvedimento di revoca del 12-9-2023 e di richiesta di restituzione per il periodo da febbraio 2020 a luglio 2021.
Infondata è l'eccezione di prescrizione non essendo maturato il relativo termine.
Per il periodo dall'1-9-2021 al 31-10-2021, per il quale dagli atti risulta essere stata presentata ulteriore domanda amministrativa, non vi è prova, invece, che sia stata attivata la procedura di indebito.
E, per il periodo ancora successivo, non vi è prova che l'istante abbia presentato domande amministrative.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) dichiara l'illegittimità del provvedimento del 12- 9-2023 di revoca del reddito di cittadinanza e, per l'effetto, dichiara non dovuta la restituzione della somma di € 5876,04, percepita per il periodo da febbraio 2020 a luglio 2021; 2) condanna l' alla rifusione delle CP_2 spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in € 2150,00, compresivi di spese forfettarie, oltre Iva e cpa, co attribuzione agli avv.ti antistatari in solido.
Così deciso in data 02/04/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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