TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 09/04/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1955/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Emanuela FEDELE ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso depositato il 16/12/2024 da
I.N.P.S. (C.F. 80078750587), in persona del Presidente pro tempore, con il patrocinio dell'avv.
GRAZIA GUERRA, elettivamente domiciliato in Via A. VOLTA, 1 VARESE
RICORRENTE
Contro
AI SH (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. ANTONIO MISURELLI elettivamente domiciliato presso il difensore
RESISTENTE
OGGETTO Prestazione: pensione - assegno di invalidità INPS - Inpdai - Enpals, etc.
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato in data 26 aprile 2024 AI HI, in contraddittorio con l'I.N.P.S., proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di ottenere l'invalidità civile e il riconoscimento della disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.104/92.
Il C.T.U. nominato concludeva la sua relazione affermando che “AI SH è persona permanentemente e totalmente invalida (100%). E' altresì ragionevole affermare che il ricorrente, a cagione delle patologie da cui è affetto, è portatore di handicap grave ai sensi dell'art 3 comma 3 della legge 104/92. Entrambe le condizioni sopra indicate erano già presenti al momento dell'accertamento della Commissione Medica per l'invalidità civile
(3.10.2023) escludendo la sussistenza del requisito sanitario.”
Con ricorso depositato in data 16/12/2024 Inps - che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo, di contestare le conclusioni del medico legale -
1
proponeva rituale opposizione chiedendo, in primo luogo, la declaratoria della nullità della consulenza tecnica d'ufficio esperita nell'atp per omessa considerazione da parte del ctu delle osservazioni formulate dal consulente dell'ente. Nel merito contestava le conclusioni del consulente d'ufficio chiedendo che, sulla base di nuova perizia, fossero respinte le domande del signor HI.
Ritualmente costituito il resistente, stante l'aggravamento del proprio stato di salute, formulava domanda riconvenzionale di accertamento delle condizioni utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/'80, chiedendo in ogni caso il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza odierna, fallito il tentativo di conciliazione, omessa ogni attività istruttoria, all'esito della discussione la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Domanda riconvenzionale Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente e volta al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a seguito di aggravamento.
Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione è univoca ed ha più volte affermato che “In materia di trattamenti assistenziali, la domanda amministrativa costituisce presupposto necessario per il diritto alla prestazione assistenziale richiesta e, in particolare, la presentazione di una specifica domanda amministrativa volta al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge n.18 del
1980, costituisce, unitamente ai previsti requisiti sanitari, un elemento necessario per
l'attribuzione di tale beneficio in sede giudiziaria, a pena di improcedibilità del ricorso, mentre deve escludersi che tale domanda possa ritenersi compresa in quella diretta al conseguimento di un beneficio diverso come quello alla pensione di inabilità, senza che in contrario possa invocarsi il disposto di cui all'art. 149 disp.att. cod. proc. civ., atteso che la citata norma prevede solo, per economia processuale, che il giudice tenga conto anche dei successivi aggravamenti verificatisi in sede giudiziaria ma sempre e solo ai fini del beneficio previdenziale o assistenziale richiesto con l'originaria domanda” (cfr Cass. sent.
6941/05. Cass. ord 3919/'15).
Per inciso si precisa che la rinuncia alla domanda riconvenzionale formulata in udienza da parte resistente, non è stata considerata valida poiché pervenuta da procuratore privo di idoneo potere.
Nullità della perizia Tale domanda va respinta poiché parte ricorrente non ha fornito idonea prova della ricezione delle osservazioni di Inps da parte del ctu, presupposto logico necessario per la delibazione dell'eccezione di nullità. La schermata dell'applicativo utilizzato per l'invio delle osservazioni da parte del ctp. appare inidonea allo scopo in
2
assenza di prova dell'invio della pec contenente le citate osservazioni con prova della regolare ricezione da parte del ctu (cfr doc. 3 ricorrente).
Merito delle osservazioni Nelle proprie osservazioni il ctp rileva “Non si concorda con le conclusioni del CTU: la documentazione prodotta in occasione dell'accertamento presso la
Commissione Valutatrice, così come gli elementi presenti nel certificato medico introduttivo alla domanda di prestazione risalente all'agosto 2023, attestano unicamente degli esiti motori dell'inveterato danno di verosimile origine connatale;
la ulteriore documentazione citata nella relazione del CTU non solo risale ad epoca successiva alla domanda amministrativa e all'accertamento, ma in nessun caso viene di fatto diagnosticato un ritardo cognitivo, indicato solo come verosimile sulla base di dati circostanziali, non verificabili, ma mai comprovato né allo stato indagabile: pertanto nessuna applicazione codicistica può essere accostata ad una minorazione non comprovata. Inoltre non è comprensibile, nè accettabile dal punto di vista metodologico che oltre ad una valutazione degli esiti paretici, già percentualizzato con coerente codifica, venga utilizzata una duplicazione di codici ad ulteriore valutazione degli esiti a carico della mano e del piede, esiti disfunzionali già di per sé ricompresi nella naturale caratterizzazione degli esiti paretici: trattasi di emisoma già compromesso nella sua funzione, non è possibile attribuire valore di ulteriore elemento disfunzionale ad una funzione già persa. Per tali motivi non è possibile concordare con il giudizio proposto”
L'osservazione in merito al metodo di accertamento del ritardo cognitivo non risulta rilevante poiché il medico legale chiarisce nell'elaborato che le constatate emiplegia destra, deformità irriducibile del polso e deformità del piede in equino, comportano già un grado di invalidità del 100%.
Appare altresì corretta qualificazione distinta delle patologie dell'emiplegia e delle difformità agli arti, patologie che non possono essere ricomprese nell'emiplegia ma ne costituiscono delle gravi complicazioni. In ogni caso il ctu le ha correttamente considerate coesistenti e valutate con calcolo riduzionistico.
Per tale motivo la valutazione medico legale esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo appare corretta e viena integralmente condivisa senza necessità di svolgere nuova perizia in questo giudizio.
L'opposizione va pertanto rigettata.
Al rigetto dell'impugnazione consegue, in linea con l'accertamento peritale di primo grado, il riconoscimento in capo al resistente dell'invalidità civile in misura pari al 100% nonché della condizione di disabilità di cui all'art. 3 co. 3 della Legge 104/'92 a decorrere dal 3 ottobre 2023.
Le spese di CTU, come già liquidate in sede di ATP, vengono definitivamente poste a carico dell'I.N.P.S..
3
Per il principio della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata a rifondere le spese di lite a favore del resistente (anche per la fase di ATP), liquidate in complessivi €.
2.000=, oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite, così provvede:
- rigettando l'opposizione proposta da Inps dichiara in capo al resistente la sussistenza delle condizioni sanitarie della invalidità civile in misura del 100% nonché della disabilità ex art. 3 co. 3 L. 104/'92 a decorrere dal 3 ottobre 2023;
- pone le spese di CTU, già liquidate in corso di ATP, definitivamente a carico dell'INPS;
- dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale;
- condanna l'istituto ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente liquidate in complessivi €. 2.000=, oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Busto Arsizio, 09/04/2025
Il Giudice
dr.ssa Emanuela Fedele
4