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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/09/2025, n. 3628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3628 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 25.09.2025 viene aperto il verbale e il Giudice prende atto delle note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 13.50.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca OR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16688 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
(Avv. Pietro Sapienza) Parte_1
opponente
E già , in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Vittorio Camilleri)
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- Dichiara l'improcedibilità dell'opposizione proposta da con atto di Parte_1
citazione dell'11.12.2022, avverso il decreto ingiuntivo n. 4257/2022 nei suoi confronti emesso dal Tribunale di Palermo in data 14.10.2022 su istanza della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore;
[...]
- Dichiara interamente compensate tra le parti in causa le spese del presente giudizio di opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Giova, in primo luogo, procedere, atteso il carattere pregiudiziale ed assorbente della questione rispetto a qualsivoglia statuizione sul merito della controversia in esame, alla disamina della già rilevata prognosi di improcedibilità dell'opposizione.
Invero, premesso che nell'opposizione ad ingiunzione le questioni relative all'ammissibilità e alla procedibilità dell'opposizione sono pregiudiziali rispetto ad ogni altra questione di rito o di merito e possono essere rilevate anche d'ufficio dal giudice, declaratoria di improcedibilità va pronunziata in ordine all'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da con atto di citazione Parte_1
dell'11.12.2022.
Mette conto, infatti, evidenziare, quale considerazione di carattere generale, che il procedimento monitorio va considerato come un giudizio di cognizione diverso da quello ordinario solo per il carattere eventuale e differito del contraddittorio.
Da ciò consegue che esso non può considerarsi come un giudizio di impugnazione, ma come una successiva fase di verifica e di accertamento di un procedimento iniziato inaudita altera parte, in base a cognizione anticipata e sommaria.
Nella specie, la vicenda nasce dall'opposizione di un cliente contro un decreto ingiuntivo per una fattura di oltre € 37.000,00, emessa dalla società fornitrice di energia e basata su consumi ricostruiti retroattivamente per presunti prelievi abusivi.
L'opponente contesta sia l'importo che la legittimità della ricostruzione dei consumi.
Nel corso del giudizio, le parti, su sollecitazione del Giudice e a seguito di una proposta conciliativa formulata da quest'ultimo fin dalla prima udienza, hanno effettivamente intrapreso delle trattative di bonario componimento della lite, senza, tuttavia, pervenire, nonostante i molteplici rinvii concessi, ad una loro positiva conclusione.
Nelle more delle trattative, questo Giudice ha sospeso ogni determinazione in ordine all'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di conciliazione previsto dall'Autorità garante ARERA con la delibera 209/16 per le controversie nell'ambito della somministrazione di e.e. e gas con decorrenza dall'01.01.17 (cfr. verbale di udienza del
28.03.2023).
E dunque, fallite le trattative, parte opponente è stata invitata ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione (cfr. verbale di udienza del 22.02.2024). Nondimeno, difetta agli atti la prova che siffatto procedimento sia mai stato intrapreso dalla parte a ciò obbligata – l'opponente, appunto -, che, senza comparire all'udienza del 27.06.2024, tenutasi in forma cartolare al fine della verifica dell'avveramento della condizione di procedibilità dell'opposizione, nulla ha dedotto, da ultimo, neppure nelle note di trattazione scritta del
17.09.2025.
Ora, nelle controversie riguardanti i servizi di fornitura di energia elettrica e gas, il cliente, in qualità di utente finale, è responsabile dell'instaurazione del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal Testo Integrato Conciliazione (TICO), ossia il testo che regola le modalità di risoluzione extracontrattuale delle controversie in materia di energia elettrica.
Tale obbligo grava sul cliente o utente finale, ovvero su colui che ha stipulato il contratto di fornitura.
Nel caso di specie, - cliente e odierno opponente -, rivestendo il ruolo di attore Parte_1
processuale, era tenuto ad attivare il tentativo di conciliazione, in quanto soggetto interessato a contestare l'efficacia del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti.
Non è stato dimostrato, però, che l'opponente abbia attivato il tentativo obbligatorio di conciliazione.
Ne consegue che l'opposizione va dichiarata improcedibile ed il d.i. confermato.
Il carattere assorbente della presente statuizione esime il giudicante da ogni determinazione relativa al merito della vicenda che ci occupa e ad ogni altra questione sollevata dalle parti, posto che nell'opposizione a decreto ingiuntivo, le questioni relative all'ammissibilità ed alla procedibilità dell'opposizione sono pregiudiziali rispetto ad ogni altra questione di rito o di merito.
Ne discende che, qualora l'opposizione sia inammissibile o improcedibile, resta precluso al giudice il controllo sulla precedente fase processuale e anche la possibilità di rilevare l'insussistenza dei presupposti processuali dell'azione esercitata nella fase monitoria.
Conclusivamente, essendosi la presente statuizione arrestata all'esame di una questione pregiudiziale, senza affrontare il merito, in considerazione della ragione che ha determinato l'esito della lite, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare interamente tra le parti in causa le spese della presente fase del giudizio.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 25 settembre 2025 Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca OR
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 13.50.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca OR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16688 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
(Avv. Pietro Sapienza) Parte_1
opponente
E già , in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Vittorio Camilleri)
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- Dichiara l'improcedibilità dell'opposizione proposta da con atto di Parte_1
citazione dell'11.12.2022, avverso il decreto ingiuntivo n. 4257/2022 nei suoi confronti emesso dal Tribunale di Palermo in data 14.10.2022 su istanza della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore;
[...]
- Dichiara interamente compensate tra le parti in causa le spese del presente giudizio di opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Giova, in primo luogo, procedere, atteso il carattere pregiudiziale ed assorbente della questione rispetto a qualsivoglia statuizione sul merito della controversia in esame, alla disamina della già rilevata prognosi di improcedibilità dell'opposizione.
Invero, premesso che nell'opposizione ad ingiunzione le questioni relative all'ammissibilità e alla procedibilità dell'opposizione sono pregiudiziali rispetto ad ogni altra questione di rito o di merito e possono essere rilevate anche d'ufficio dal giudice, declaratoria di improcedibilità va pronunziata in ordine all'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da con atto di citazione Parte_1
dell'11.12.2022.
Mette conto, infatti, evidenziare, quale considerazione di carattere generale, che il procedimento monitorio va considerato come un giudizio di cognizione diverso da quello ordinario solo per il carattere eventuale e differito del contraddittorio.
Da ciò consegue che esso non può considerarsi come un giudizio di impugnazione, ma come una successiva fase di verifica e di accertamento di un procedimento iniziato inaudita altera parte, in base a cognizione anticipata e sommaria.
Nella specie, la vicenda nasce dall'opposizione di un cliente contro un decreto ingiuntivo per una fattura di oltre € 37.000,00, emessa dalla società fornitrice di energia e basata su consumi ricostruiti retroattivamente per presunti prelievi abusivi.
L'opponente contesta sia l'importo che la legittimità della ricostruzione dei consumi.
Nel corso del giudizio, le parti, su sollecitazione del Giudice e a seguito di una proposta conciliativa formulata da quest'ultimo fin dalla prima udienza, hanno effettivamente intrapreso delle trattative di bonario componimento della lite, senza, tuttavia, pervenire, nonostante i molteplici rinvii concessi, ad una loro positiva conclusione.
Nelle more delle trattative, questo Giudice ha sospeso ogni determinazione in ordine all'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di conciliazione previsto dall'Autorità garante ARERA con la delibera 209/16 per le controversie nell'ambito della somministrazione di e.e. e gas con decorrenza dall'01.01.17 (cfr. verbale di udienza del
28.03.2023).
E dunque, fallite le trattative, parte opponente è stata invitata ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione (cfr. verbale di udienza del 22.02.2024). Nondimeno, difetta agli atti la prova che siffatto procedimento sia mai stato intrapreso dalla parte a ciò obbligata – l'opponente, appunto -, che, senza comparire all'udienza del 27.06.2024, tenutasi in forma cartolare al fine della verifica dell'avveramento della condizione di procedibilità dell'opposizione, nulla ha dedotto, da ultimo, neppure nelle note di trattazione scritta del
17.09.2025.
Ora, nelle controversie riguardanti i servizi di fornitura di energia elettrica e gas, il cliente, in qualità di utente finale, è responsabile dell'instaurazione del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal Testo Integrato Conciliazione (TICO), ossia il testo che regola le modalità di risoluzione extracontrattuale delle controversie in materia di energia elettrica.
Tale obbligo grava sul cliente o utente finale, ovvero su colui che ha stipulato il contratto di fornitura.
Nel caso di specie, - cliente e odierno opponente -, rivestendo il ruolo di attore Parte_1
processuale, era tenuto ad attivare il tentativo di conciliazione, in quanto soggetto interessato a contestare l'efficacia del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti.
Non è stato dimostrato, però, che l'opponente abbia attivato il tentativo obbligatorio di conciliazione.
Ne consegue che l'opposizione va dichiarata improcedibile ed il d.i. confermato.
Il carattere assorbente della presente statuizione esime il giudicante da ogni determinazione relativa al merito della vicenda che ci occupa e ad ogni altra questione sollevata dalle parti, posto che nell'opposizione a decreto ingiuntivo, le questioni relative all'ammissibilità ed alla procedibilità dell'opposizione sono pregiudiziali rispetto ad ogni altra questione di rito o di merito.
Ne discende che, qualora l'opposizione sia inammissibile o improcedibile, resta precluso al giudice il controllo sulla precedente fase processuale e anche la possibilità di rilevare l'insussistenza dei presupposti processuali dell'azione esercitata nella fase monitoria.
Conclusivamente, essendosi la presente statuizione arrestata all'esame di una questione pregiudiziale, senza affrontare il merito, in considerazione della ragione che ha determinato l'esito della lite, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare interamente tra le parti in causa le spese della presente fase del giudizio.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 25 settembre 2025 Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca OR