Articolo 99 della Legge 11 marzo 1972, n. 54
Articolo 98Articolo 100
Versione
4 aprile 1972
Art. 99.
Il numero globale dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi capi della Marina militare e' stabilito, per l'anno finanziario 1972, a norma dell' articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447 , in 8.000 unita'.
Entrata in vigore il 4 aprile 1972