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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/11/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 239/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. UC ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 24 marzo 2022 da
(P.Iva.: , in Parte_1 P.IVA_1 persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché legale rappresentate, sig.ra rappresentata e difesa dagli avv.ti NC Rossi, Daniela Parte_2
Gambali e prof. Carlo Cester, giusta procura allegata al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC: Email_1
Email_2 Email_3
-appellante- contro
Controparte_1
(P.Iva. - C.F. ), con sede in
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
Roma, Via IV Novembre n. 144, che si costituisce in persona del Regionale CP_2 per il Veneto in carica pro tempore, legale rappresentante giusta delibera n. 9 del
24.2.2010 del Commissario Straordinario dell' , rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
NC BO e AS UL, rispettivamente giusta procure generali alle liti del 3.6.10 e del 20.7.09 Repp/Racc. 100.868/23517 e Dott. P.IVA_4 Persona_1 notaio in Venezia, con elezione di domicilio presso il secondo in Venezia, Santa Croce
712, PEC: e notiziandone Email_4 Email_5
, in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore,
-appellati-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 488/21 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: opposizione a cartella di pagamento.
Causa trattata all'udienza del 2 ottobre 2025
Conclusioni per parte appellante: “I - In riforma dell'impugnata sentenza: - nel merito, annullare e/o revocare con ogni statuizione, la cartella di pagamento oggetto della presente opposizione per i motivi esposti in parte motiva e nel ricorso introduttivo del giudizio;
- conseguentemente, accertarsi che alcun debito sussiste a carico di
[...]
in relazione alle somme contestate nella cartella di Parte_1 pagamento impugnata e nei provvedimenti ad essa collegati, per i motivi esposti CP_1 in parte motiva e nel ricorso introduttivo del giudizio. - in subordine, ridursi e rideterminarsi gli importi dovuti all' sulla scorta di quanto indicato in parte CP_1 motiva e nel ricorso introduttivo del giudizio;
- in ulteriore subordine, nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui dovesse essere accertata la sussistenza di un debito assistenziale in capo a , accertare l'erroneità delle Parte_3 sanzioni per tutte le ragioni sopra indicate e pertanto provvedere a una corretta quantificazione;
II -Rifondersi spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria,…”
Conclusioni per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, contrariis reiectis, respingere il ricorso introduttivo perché infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza del Tribunale di pag. 2/16 Treviso. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione anche per motivi diversi dal merito e di revoca degli atti di cui sopra, si chiede che l'Ecc.ma
Corte adìta, verificate le ragioni creditorie dell'Istituto, voglia dichiarare l'appellante tenuto al pagamento in favore dell' dei medesimi importi indicati nella cartella CP_1 impugnata nel giudizio di primo grado, ovvero del diverso minor importo che dovesse risultare in corso di causa, con interessi e rivalutazione dal maturato al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 24 marzo 2022 la Parte_4
ha impugnato la sentenza n.488/21 del giudice del lavoro del Tribunale di
[...]
Treviso con la quale ha accolto parzialmente1 l'opposizione a cartella esattoriale (per un importo di €.23.550,28) proposta dall'odierna appellante nei confronti dell' CP_1
“confermando” la cartella esattoriale “limitatamente all'importo ridotto previa deduzione delle somme non dovute per assenze giustificate che saranno calcolate in rettifica dall' convenuto in base all'elenco di cui all'allegato 13 del ricorso (sia CP_1 in conto capitale che in conto sanzioni)”.
Con memoria depositata il 20 aprile 2023 si è costituito l' chiedendo di respingere CP_1
l'impugnazione.
La causa, a seguito di un triplice rinvio per ragioni di carattere organizzativo è stata discussa all'udienza del 2 ottobre 2025 e contestualmente decisa, sulla base delle conclusioni in epigrafe indicate, con lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con la sentenza impugnata il giudice trevigiano, per quanto rileva ai fini dell'esame dei motivi di appello, ha ritenuto che le doglianze attinenti a vizi formali della cartella di pagamento opposta erano tardivi in quanto avrebbero dovuto essere sollevati nel termine di venti giorni dalla notifica, previsto dall'articolo 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi, mentre la notifica della cartella era avvenuta in data 3 settembre 2019 ed il ricorso depositato in data 4 ottobre 2019. 1 Limitatamente al motivo relativo al corretto calcolo del credito pag. 3/16 Ha ritenuto, in ogni caso, infondate nel merito tali doglianze con riguardo al motivo di opposizione attinente al mancato rispetto dell'articolo 14 della legge 689/1982 alla luce del principio fissato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. lav. 03/01/2019, n.28) per cui la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento.
Con un ulteriore rilievo difensivo per violazione dell'art. 3 del d.l. n. 318/1996, relativo ad un precedente verbale ispettivo da cui non erano emersi i profili di irregolarità, CP_1 oggetto del successivo accertamento, in contestazione nel giudizio, la ricorrente rilevava che la documentazione allora offerta in comunicazione all' era la stessa poi vagliata CP_1 anche in occasione dell'ulteriore accertamento Inps (utilizzata al fine di attivare la pretesa contributiva qui in discussione), per cui sarebbe stato precluso un nuovo accertamento per i medesimi periodi proprio in ragione della richiamata disposizione normativa.
In relazione a tale censura il giudice ha osservato che il principio di diritto invocato presuppone che il primo accertamento ispettivo abbia accertato e attestato, una condizione di regolarità in relazione ai profili poi oggetto di un successivo accertamento ispettivo, mentre nel caso di specie il precedente accertamento ispettivo dell' aveva CP_1 come oggetto esclusivo – espressamente dichiarato “la verifica del rischio assicurato ai sensi dell'art. 1 DPR 1124/1965 nonché del corretto inquadramento nella Gestione
Tariffaria di pertinenza DM 12.12.2000”. Non vi era, dunque, alcuna attestazione di regolarità in relazione alla correttezza degli imponibili contributivi denunciati in ragione del fatto che alcun accertamento è stato svolto sul punto.
Ha aggiunto che nell'ambito dell'accertamento ispettivo (quello poto alla base CP_1 della precedente verifica), a differenza di quello condotto dall'Inps, oggetto di valutazione erano stati anche i contratti di lavoro stipulati dai soci, fondamentali per valutare la correttezza dei versamenti contributivi e il rispetto del c.d. minimale.
Quanto alla condotta (aver correttamente versato all' i minimali giornalieri CP_1 rapportandoli ai soli giorni di effettivo lavoro prestato), ha richiamato, sul tema la giurisprudenza di legittimità Cassazione civile sez. lav., 06/10/2020, n.21475.
Nel merito ha rilevato che la regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, pag. 4/16 ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato a importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro, “sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore.” (Cass. n.15120 del 2019).
Quanto poi al rilievo secondo cui nelle circolari dell'Inps si afferma che la retribuzione imponibile ai fini contributivi va determinata considerando tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e individuale, rapportandola al numero di giornate di effettiva occupazione, tale affermazione andava correttamente interpretata tenendo presente che i periodi di assenza che consentono di tenere conto nel calcolo della retribuzione imponibile delle giornate effettive di occupazione sono individuati dalla normativa vigente in materia di cause legali di astensione dal lavoro e, pertanto, devono essere riconducibili ad ipotesi di assenza o sospensione della prestazione specificamente previste dalla legge o dal CCNL. Nel caso di specie, al contrario, la retribuzione imponibile dichiarata ai fini contributivi era stata calcolata tenendo conto esclusivamente delle ore e dei giorni effettivamente lavorati, escludendo dal calcolo i periodi di sospensione concordata della prestazione che ha determinato lo svolgimento di prestazioni lavorative per un numero di ore inferiori a quelle previste dal contratto individuale.
Con riferimento al trattamento sanzionatorio ha ricordato che nel caso di specie vi era stata omissione della denuncia obbligatoria del minimo contributivo ossia della retribuzione prevista dai contratti collettivi e individuali, ossia la base di calcolo del premio che doveva essere versato all' anche in presenza di accordi individuali che CP_1 consentivano al singolo socio lavoratore di svolgere una prestazione ridotta in termini di giorni o di ore per la quale la retribuzione effettivamente corrisposta era stata inferiore a quella prevista dal contratto. Ha ritenuto, quindi, che ciò configurasse l'ipotesi della evasione e non della semplice omissione contributiva (Cassazione civile sez. lav.,
30/09/2019, n.24364).
2) Con l'appello sono proposti i seguenti motivi.
I motivo - Violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 689/1981
pag. 5/16 Osserva la società che l'eccezione non è riconducibile ad “un vizio formale della cartella”, ma attiene al merito della contestazione e, quindi, doveva necessariamente essere sollevata avanti al Giudice del merito. Esplicita il proprio argomento osservando che la nullità dell'accertamento non è stata eccepita al fine di evidenziare un vizio nel procedimento di iscrizione a ruolo, ma a quello di rilevare come alla base della cartella di pagamento non vi fosse alcuna pretesa di merito da poter azionare: il primo e unico accesso nei locali aziendali si è svolto in data 21 settembre 2017, nel corso di tale ispezione e del successivo accesso presso lo studio di consulenza, avvenuto nel novembre dello stesso anno, è stata consegnata e raccolta dagli ispettori tutta la documentazione necessaria per l'accertamento. Gli ispettori hanno atteso una decina di mesi in assenza di attività istruttoria tale da giustificare la dilatazione temporale “in palese violazione delle norme che disciplinano la ragionevole durata delle ispezioni aziendali”. Assume, quindi, come avente rilievo, il mancato rispetto dei 90 giorni per la contestazione.
II motivo - Violazione dell'art. 3 del d.l. n. 318 del 1996
Con riguardo agli effetti del precedente accertamento osserva che la circostanza secondo la quale l'accertamento precedente dell' si sarebbe in realtà concentrato CP_1 solo un aspetto marginale e non sull'esame di tutta la realtà aziendale, non solo non era mai stata affermata dall' , ma non è neppure riscontrabile dagli atti di causa. CP_1
III motivo - Erronea ovvero omessa valutazione dei dati documentali della causa.
La società richiama, in primo luogo, i verbali d'udienza relativi alla causa n. 859/2018
(doc. n. 3 del ricorso introduttivo) circa la sussistenza di un accordo sul pagamento della retribuzione e della contribuzione in relazione all'effettiva attività prestata dalle singole socie (con rinvio alle dichiarazioni dei testi coordinatrice del servizio Tes_1 pulizie, . Testimone_2 Testimone_3
Sulla base di tale dato istruttorio, assume che la cooperativa lavora sulla scorta di contratti di appalto in funzione dei quali è determinato l'impegno orario e della conseguente verifica della disponibilità delle proprie socie: puntualizza che nell'ambito in cui opera la cooperativa - i servizi tecnici e delle pulizie - sono richieste, “com'è noto”, “prestazioni di poche ore giornaliere e che spesso subiscono variazioni. Da qui nasce la difficoltà della cooperativa che, al fine di raggiungere il monte ore mensile, è pag. 6/16 costretta a chiedere al socio di spostarsi e lavorare nei diversi appalti per raggiungere il numero di ore giornaliere pattuito in contratto.”.
Si tratta di attività che si traduce nell'impegno lavorativo in funzione della disponibilità del singolo socio, ovvero di situazioni oggettive per cui “materialmente, non è possibile, in relazione ai cantieri in quel momento aperti, dividere diversamente le ore.”.
Richiama il criterio di calcolo del minimale contributivo secondo le disposizioni circolari dell'Inps in base al quale “la retribuzione imponibile ai fini contributivi andava determinata considerando “tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e individuale, rapportandola al numero di giornate di effettiva occupazione”.
Afferma esservi un'omologazione del trattamento retributivo imponibile ai fini contributivi dei soci lavoratori rispetto a quello della generalità dei lavoratori, con ciò dovendo ritenersi superato il precedente sistema di calcolo convenzionale. Al riguardo richiama giurisprudenza di merito (CDA Genova del 6 agosto 2012) e la decisione della CGUE 8 settembre 2011 (secondo la quale non vi è violazione della normativa comunitaria se l'agevolazione è consentita a strutture che rispettino le caratteristiche proprie e tipiche del fenomeno societario cooperativo poiché le stesse si trovano certamente in una situazione di fatto e di diritto differente da quella delle società commerciali;
sul punto valorizza l'assenza di contestazioni).
Richiama, poi, l'art. 12 della l. n. 153/1969, come modificato dall'art. 6 del d.lgs. n.
314/1997, il quale rinvia, quale parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo, alla nozione di reddito da lavoro dipendente a fini fiscali, fissata in termini generali dall'art. 46 (ora 49), comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, e più specificatamente, dall'art. 48 (ora 51) (“il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”): ad avviso della parte la formula normativa “allude chiaramente ad un reddito (alias retribuzione) che sia effettivamente percepito”.
Su tale premessa dà atto dell'eccezione costituita dalla regola del minimale contributivo, interpretata nel senso che per la stessa frazione di tempo la retribuzione deve essere non pag. 7/16 inferiore a quella del contratto collettivo, “posto che il raffronto va condotto fra misure omogenee e non avrebbe senso imporre, in termini assoluti, il valore retributivo di una prestazione a orario pieno ad una prestazione a orario ridotto.”.
Quanto all'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato dal primo giudice assume che la riaffermazione del minimale contributivo era legata direttamente all'accertamento della violazione delle norme sui minimi retributivi, a parità di orario
(Cass. n. 15172/2019).
Richiama, invece, giurisprudenza di legittimità secondo la quale la regola del minimale contributivo deve rimanere ferma allorché le riduzioni di orario siano riferibili non già ad un accordo (genuino) fra le parti, ma ad “illegittima interruzione od unilaterale sospensione” del rapporto di lavoro (così Cass. n. 24109/2018)
IV motivo - Violazione dell'art. 116, comma 8, lettera b) della legge n. 388 del 2000
La parte appellante deduce di non avere mai occultato la percezione di compensi, avendo sempre regolarmente effettuato tutte le dichiarazioni reddituali versando la contribuzione proprio sulla scorta delle stesse. Quindi, non può ravvisarsi da parte della società cooperativa alcun dolo, necessario presupposto perché sussista un'ipotesi di evasione fiscale, emergendo “un'indiscussa buona fede da parte della cooperativa”.
3) L'appello non è fondato.
3.1) Con riguardo al primo motivo, anche volendo prescindere dal rilievo circa la natura meramente “formale” e, quindi, dell'inammissibilità del motivo di gravame in ragione dell'inappellabilità delle decisioni che risolvono questione inerenti all'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 3793 del 12/02/2024, Rv. 670111 - 02)), va rilevato che ,in ogni caso, il richiamo all'art.14 della legge n.689 del 1981 sottende la sua applicabilità alla disciplina della riscossione dei contributi, affatto speciale, come speciale è quella invocata in tema di imposizione delle sanzioni amministrative: “Nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del
1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento pag. 8/16 non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto.” ((Cass.civ. Sez. L - ,
Ordinanza n. 4225 del 21/02/2018, Rv. 647449 - 01),
Va rammentato, per quanto occorra, che la questione della ragionevolezza del periodo che intercorre tra l'attività accertativa e l'esercizio della pretesa impositiva è già stata oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale (Sentenza n. 151/2021) ove è stato considerato che l'omissione del termine non è sanabile tramite intervento del giudice delle leggi. È stato ritenuto, infatti, che è rimessa alla valutazione del legislatore – e non della Corte Costituzionale, né, tanto meno, del giudice ordinario – l'individuazione dei termini idonei ad assicurare un'adeguata protezione dei principi costituzionali rilevanti, se del caso prevedendo meccanismi che consentano di modularne l'ampiezza in relazione agli specifici interessi di volta in volta incisi.
L'esercizio della discrezionalità nell'individuazione di tali termini spetta unicamente al legislatore, cui la Corte Costituzionale non ha potuto che rivolgere, con la citata pronuncia, un forte sollecito all'intervento legislativo (c.d. sentenza monito).
3.2) Con riguardo al secondo motivo vale il rilievo operato dall' anche nel presente CP_1 giudizio, avendo puntualizzato nella propria difesa che l'accertamento ispettivo operato aveva ad oggetto “esclusivamente la verifica del rischio assicurato ai sensi dell'art. 1
DPR 1124/1965 nonché del corretto inquadramento nella Gestione Tariffaria di pertinenza DM 12.12.2000” ed avendo precisato che “il presente verbale non potrà pregiudicare eventuali successive valutazioni da parte dell' a seguito di CP_1 comportamenti irregolari del datore di lavoro, e non potrà pregiudicare eventuali successive valutazioni da parte degli organi competenti in materia previdenziale ed assistenziale per questioni dalle quali possono derivare lesioni di diritti soggettivi dei lavoratori, nonché per comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro”.
Rispetto a tale osservazione nessuna replica è stata svolta dalla difesa dell'appellante ed il dato documentale ora testualmente richiamato rende evidente il diverso oggetto delle due attività ispettive, senza che quella di cui si discute in questa sede possa essere stata preclusa dall'altra a mente della puntuale previsione dell'art. 3, comma 3, d.l. n. 318 del 1996 in base al quale “3. All'articolo 3, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. pag. 9/16 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriore alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore. La presente disposizione si applica anche agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonché ai verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro in materia previdenziale e assicurativa. I funzionari preposti all'attività di vigilanza rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave.”.
In sede applicativo l'effetto preclusivo è stato escluso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.18034 del 2014 in fattispecie assimilabile a quale in esame, puntualizzando a sostegno di tale conclusione: “Nella specie, invece, dalle note dell'Ispettorato del
Lavoro il cui contenuto essenziale è trascritto nel corpo del ricorso risulta che le verifiche ivi attestate — nel corso delle quali non è stata rilevata alcuna irregolarità — sono state finalizzate a verificare il rispetto delle leggi in materia di appalto e sub appalto, quindi ad attestare la regolarità contributiva dell'impresa, al fine della relativa ammissione alle gare di appalto, costituendo tale certificazione uno dei requisiti posti dalla normativa di settore ai fini dell'ammissione stessa. Non risulta, però, che in tali occasioni sia stata specificamente controllata — a parte il regolare pagamento dei contributi, ai fini suddetti — anche la congruità della durata dell'apprendistato rispetto al tipo di lavorazione svolta e che, quindi, vi sia stata una attestazione di regolarità amministrativa anche da questo punto di vista, tale da determinare la operatività della disposizione invocata della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 20.”.
3.3) Con riguardo al terzo motivo le argomentazioni addotte e più sopra riproposte non sono idonee a scalfire i principi fissati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che il collegio richiama ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c..
Da ultimo in tema di minimale contributivo e derogabilità si segnala la Sentenza n.
16859 del 10/08/2020 (Rv. 658583 - 01) oltre alla citata Sentenza n. 15120 del
03/06/2019 (Rv. 654101 - 01): “La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal pag. 10/16 principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, e superiore;
ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro.”.
Né è pertinente il richiamo alla giurisprudenza CGUE che riguarda la natura o meno di aiuto di Stato nel caso di esenzioni fiscali alle cooperative, come si evince anche dalla mera lettura del dispositivo della pronuncia richiamata dalla difesa appellante:
“Esenzioni fiscali come quelle in discussione nelle cause principali, concesse alle società cooperative di produzione e lavoro in forza di una normativa nazionale del genere di quella contenuta nell'art. 11 del decreto del Presidente della Re pubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante disciplina delle agevolazioni tributarie, nella versione in vigore dal 1984 al 1993, costituiscono un «aiuto di Stato» ai sensi dell'art. 87, n. 1,
CE solamente nel caso in cui tutte le condizioni di applicazione di tale disposizione siano soddisfatte. In una situazione come quella all'origine delle controversie di cui è investito il giudice del rinvio, spetterà a quest'ultimo valutare nello specifico il carattere selettivo delle esenzioni fiscali di cui trattasi, nonché la loro eventuale giustificazione alla luce della natura o della struttura generale del sistema tributario nazionale nel quale si inseriscono, stabilendo, segnatamente, se le società cooperative di cui alle cause principali si trovino di fatto in una situazione analoga a quella di altri operatori costituiti in forma di società a scopo di lucro e, qualora ciò si verificasse, se il trattamento fiscale più favorevole riservato alle menzionate società cooperative sia, da un lato, inerente ai principi fondamentali del sistema impositivo vigente nello Stato membro interessato e, dall'altro, conforme ai principi di coerenza e di proporzionalità.”.
Si tratta, quindi, di riferimento alla disciplina in materia tributaria, rispetto alla quale quella contributiva ha un suo proprio statuto che tende ad uniformare sotto il profilo dell'imposizione contributiva la posizione datoriale, quale che sia la natura della compagine (società di capitali, di persone, cooperativa, impresa individuale, etc.) pag. 11/16 Si tratta, d'altra parte, di principio che ha trovato puntuale riscontro in sede applicativa:
“In applicazione di tali principi, questa Corte ha quindi affermato che: « In tema di agevolazioni tributarie in favore delle società cooperative di produzione e lavoro, secondo i vincolanti criteri interpretativi dettati dalla Corte di giustizia (con la sentenza
8 settembre 2011, cause riunite C-78/08 e C-80/08), il giudice nazionale deve valutare il carattere selettivo e la giustificazione, alla luce della struttura generale del sistema tributario nazionale, delle esenzioni fiscali di cui all'art. 11 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 601, che costituiscono un "aiuto di Stato", verificando se effettivamente i beneficiari siano enti a finalità mutualistica, che operano nell'interesse economico dei soci, con cui intrattengano una relazione non solo commerciale, ma personale particolare, in cui essi partecipino attivamente ed abbiano diritto ad un'equa ripartizione dei risultati economici.» (Cass. 24/02/2015, n. 3653). E la stessa giurisprudenza di legittimità ha successivamente ribadito che « In tema di agevolazioni tributarie a favore di società cooperative - secondo i vincolanti criteri interpretativi dettati dalla Corte di giustizia (sentenza 8 settembre 2011, cause riunite C-78/08 e
C80/08) - il giudice nazionale deve valutare il carattere selettivo e la giustificazione, alla luce della struttura generale del sistema tributario nazionale, delle esenzioni fiscali di cui all'art. 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, costituenti un "aiuto di Stato", verificando se effettivamente i beneficiari siano enti a finalità mutualistica, se operino nell'interesse economico dei soci con cui intrattengano una relazione non solo commerciale, ma personale, in cui essi partecipino attivamente e abbiano diritto a un'equa ripartizione dei risultati economici. (Fattispecie relativa a cooperativa di produzione e lavoro in cui la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, ritenendo necessaria la considerazione complessiva e coordinata della natura e delle modalità di svolgimento dell'attività svolta dalla cooperativa, onde escludere, a fronte di ristorni ai soci, deviazioni dal concetto di mutualità, con conseguente necessità di verifica del rispetto dell'art. 2545- sexies c.c. e delle previsioni statutarie contenute nell'atto costitutivo).» (Cass.
23/12/2019, n. 34343).” (Cass. 37463 del 2022).
Nello statuto della cooperativa (doc.7) vi è solo un richiamo all'art.33 che rinvia sui ristorni all'art.2521 u.c, c.c.: nel regolamento (doc.8) si parla solo dei compensi (art.3), ma certamente non di utili. pag. 12/16 Va disatteso, infine, il quarto motivo ancora una volta con pedissequo richiama al costante giurisprudenza di legittimità: “Come rilevato dalla Corte, le denunce inviate dalla cooperativa agli enti previdenziali erano errate, poiché prevedevano contribuzioni inferiori a quelle dovute, sulla base di un dato di fatto (applicazione di un
CCNL errato) non conforme a diritto. Se così è, si fuoriesce dalla ipotesi di omissione contributiva. Questa Corte ha affermato che la fattispecie di omissione contributiva di cui all'art.116, co.8, lett. b) l. n.388/00 ricorre nel solo caso in cui il datore di lavoro abbia provveduto e tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, omettendo però il pagamento dei contributi dovuti (Cass.11261/10, Cass.28966/11). L'omissione contributiva sussiste, in altri termini, nell'ipotesi di mora nel versamento dei contributi dovuti (v. Cass.17970/22) in base alle denunce effettuate all'Inps e senza che l'ente debba procedere ad accertamenti volti ad individuare omissioni o falsità nelle denunce
e registrazioni (v. ancora Cass.28966/11). Nel caso di specie, sono stati Inps e a CP_1 svolgere un accertamento ispettivo sulla scorta del quale hanno appurato il mancato pagamenti della contribuzione dovuta. Non si può perciò affermare che, già in base alle denunce e registrazioni comunicate dalla cooperativa, risultasse il debito contributivo in seguito fatto valere dall'ente, come invece sarebbe occorso in caso di denunce corrette ma senza pagamento del debito contributivo (v. Cass.8115/23 per l'evasione contributiva in caso di violazione del minimale contributivo).” (in motivazione Cass.
n.99552 del 2025).
4) Le spese di lite seguono la soccombenza è si liquidano, in base al valore di causa, nel medio, in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 2023.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata liquidate in €.3.966,00 oltre al rimborso forfetario ex lege.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore pag. 13/16 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 2 ottobre 2025
Il Presidente estensore
UC AL
Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE LAVORO PRIMA, in persona dei magistrati:
UC AL Presidente
UC AL Consigliere relatore
Filippo Giordan Consigliere all'udienza in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di II grado tra
Parte_5
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. ROSSI FRANCESCO P.IVA_1
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. BOCCHI FRANCESCO CP_1
appellato pag. 14/16 (C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. appellato
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. intervenuto
CONCLUSIONI: per l'appellante: ; per l'appellato:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 488/2021 […]
Con ricorso depositato in data 24/03/2022 […]
Con ordinanza del […] la Corte accoglieva / rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa […]
L'appello è fondato/infondato.
[…]
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
/Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE LAVORO PRIMA, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data 24/03/2022 avverso la sentenza del Tribunale di […] n. 488/2021 del 29/10/2021 […] così provvede:
[…]
pag. 15/16 Condanna la parte […] al pagamento, in favore della parte […] delle spese di lite del doppio grado/del presente grado del giudizio, che liquida in €
[…] , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge [opzionale] e distrae in favore del procuratore antistatario.
[opzionale] dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso il 02/10/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
UC AL UC AL
pag. 16/16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. UC ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 24 marzo 2022 da
(P.Iva.: , in Parte_1 P.IVA_1 persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché legale rappresentate, sig.ra rappresentata e difesa dagli avv.ti NC Rossi, Daniela Parte_2
Gambali e prof. Carlo Cester, giusta procura allegata al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC: Email_1
Email_2 Email_3
-appellante- contro
Controparte_1
(P.Iva. - C.F. ), con sede in
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
Roma, Via IV Novembre n. 144, che si costituisce in persona del Regionale CP_2 per il Veneto in carica pro tempore, legale rappresentante giusta delibera n. 9 del
24.2.2010 del Commissario Straordinario dell' , rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
NC BO e AS UL, rispettivamente giusta procure generali alle liti del 3.6.10 e del 20.7.09 Repp/Racc. 100.868/23517 e Dott. P.IVA_4 Persona_1 notaio in Venezia, con elezione di domicilio presso il secondo in Venezia, Santa Croce
712, PEC: e notiziandone Email_4 Email_5
, in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore,
-appellati-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 488/21 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: opposizione a cartella di pagamento.
Causa trattata all'udienza del 2 ottobre 2025
Conclusioni per parte appellante: “I - In riforma dell'impugnata sentenza: - nel merito, annullare e/o revocare con ogni statuizione, la cartella di pagamento oggetto della presente opposizione per i motivi esposti in parte motiva e nel ricorso introduttivo del giudizio;
- conseguentemente, accertarsi che alcun debito sussiste a carico di
[...]
in relazione alle somme contestate nella cartella di Parte_1 pagamento impugnata e nei provvedimenti ad essa collegati, per i motivi esposti CP_1 in parte motiva e nel ricorso introduttivo del giudizio. - in subordine, ridursi e rideterminarsi gli importi dovuti all' sulla scorta di quanto indicato in parte CP_1 motiva e nel ricorso introduttivo del giudizio;
- in ulteriore subordine, nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui dovesse essere accertata la sussistenza di un debito assistenziale in capo a , accertare l'erroneità delle Parte_3 sanzioni per tutte le ragioni sopra indicate e pertanto provvedere a una corretta quantificazione;
II -Rifondersi spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria,…”
Conclusioni per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, contrariis reiectis, respingere il ricorso introduttivo perché infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza del Tribunale di pag. 2/16 Treviso. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione anche per motivi diversi dal merito e di revoca degli atti di cui sopra, si chiede che l'Ecc.ma
Corte adìta, verificate le ragioni creditorie dell'Istituto, voglia dichiarare l'appellante tenuto al pagamento in favore dell' dei medesimi importi indicati nella cartella CP_1 impugnata nel giudizio di primo grado, ovvero del diverso minor importo che dovesse risultare in corso di causa, con interessi e rivalutazione dal maturato al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 24 marzo 2022 la Parte_4
ha impugnato la sentenza n.488/21 del giudice del lavoro del Tribunale di
[...]
Treviso con la quale ha accolto parzialmente1 l'opposizione a cartella esattoriale (per un importo di €.23.550,28) proposta dall'odierna appellante nei confronti dell' CP_1
“confermando” la cartella esattoriale “limitatamente all'importo ridotto previa deduzione delle somme non dovute per assenze giustificate che saranno calcolate in rettifica dall' convenuto in base all'elenco di cui all'allegato 13 del ricorso (sia CP_1 in conto capitale che in conto sanzioni)”.
Con memoria depositata il 20 aprile 2023 si è costituito l' chiedendo di respingere CP_1
l'impugnazione.
La causa, a seguito di un triplice rinvio per ragioni di carattere organizzativo è stata discussa all'udienza del 2 ottobre 2025 e contestualmente decisa, sulla base delle conclusioni in epigrafe indicate, con lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con la sentenza impugnata il giudice trevigiano, per quanto rileva ai fini dell'esame dei motivi di appello, ha ritenuto che le doglianze attinenti a vizi formali della cartella di pagamento opposta erano tardivi in quanto avrebbero dovuto essere sollevati nel termine di venti giorni dalla notifica, previsto dall'articolo 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi, mentre la notifica della cartella era avvenuta in data 3 settembre 2019 ed il ricorso depositato in data 4 ottobre 2019. 1 Limitatamente al motivo relativo al corretto calcolo del credito pag. 3/16 Ha ritenuto, in ogni caso, infondate nel merito tali doglianze con riguardo al motivo di opposizione attinente al mancato rispetto dell'articolo 14 della legge 689/1982 alla luce del principio fissato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. lav. 03/01/2019, n.28) per cui la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento.
Con un ulteriore rilievo difensivo per violazione dell'art. 3 del d.l. n. 318/1996, relativo ad un precedente verbale ispettivo da cui non erano emersi i profili di irregolarità, CP_1 oggetto del successivo accertamento, in contestazione nel giudizio, la ricorrente rilevava che la documentazione allora offerta in comunicazione all' era la stessa poi vagliata CP_1 anche in occasione dell'ulteriore accertamento Inps (utilizzata al fine di attivare la pretesa contributiva qui in discussione), per cui sarebbe stato precluso un nuovo accertamento per i medesimi periodi proprio in ragione della richiamata disposizione normativa.
In relazione a tale censura il giudice ha osservato che il principio di diritto invocato presuppone che il primo accertamento ispettivo abbia accertato e attestato, una condizione di regolarità in relazione ai profili poi oggetto di un successivo accertamento ispettivo, mentre nel caso di specie il precedente accertamento ispettivo dell' aveva CP_1 come oggetto esclusivo – espressamente dichiarato “la verifica del rischio assicurato ai sensi dell'art. 1 DPR 1124/1965 nonché del corretto inquadramento nella Gestione
Tariffaria di pertinenza DM 12.12.2000”. Non vi era, dunque, alcuna attestazione di regolarità in relazione alla correttezza degli imponibili contributivi denunciati in ragione del fatto che alcun accertamento è stato svolto sul punto.
Ha aggiunto che nell'ambito dell'accertamento ispettivo (quello poto alla base CP_1 della precedente verifica), a differenza di quello condotto dall'Inps, oggetto di valutazione erano stati anche i contratti di lavoro stipulati dai soci, fondamentali per valutare la correttezza dei versamenti contributivi e il rispetto del c.d. minimale.
Quanto alla condotta (aver correttamente versato all' i minimali giornalieri CP_1 rapportandoli ai soli giorni di effettivo lavoro prestato), ha richiamato, sul tema la giurisprudenza di legittimità Cassazione civile sez. lav., 06/10/2020, n.21475.
Nel merito ha rilevato che la regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, pag. 4/16 ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato a importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro, “sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore.” (Cass. n.15120 del 2019).
Quanto poi al rilievo secondo cui nelle circolari dell'Inps si afferma che la retribuzione imponibile ai fini contributivi va determinata considerando tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e individuale, rapportandola al numero di giornate di effettiva occupazione, tale affermazione andava correttamente interpretata tenendo presente che i periodi di assenza che consentono di tenere conto nel calcolo della retribuzione imponibile delle giornate effettive di occupazione sono individuati dalla normativa vigente in materia di cause legali di astensione dal lavoro e, pertanto, devono essere riconducibili ad ipotesi di assenza o sospensione della prestazione specificamente previste dalla legge o dal CCNL. Nel caso di specie, al contrario, la retribuzione imponibile dichiarata ai fini contributivi era stata calcolata tenendo conto esclusivamente delle ore e dei giorni effettivamente lavorati, escludendo dal calcolo i periodi di sospensione concordata della prestazione che ha determinato lo svolgimento di prestazioni lavorative per un numero di ore inferiori a quelle previste dal contratto individuale.
Con riferimento al trattamento sanzionatorio ha ricordato che nel caso di specie vi era stata omissione della denuncia obbligatoria del minimo contributivo ossia della retribuzione prevista dai contratti collettivi e individuali, ossia la base di calcolo del premio che doveva essere versato all' anche in presenza di accordi individuali che CP_1 consentivano al singolo socio lavoratore di svolgere una prestazione ridotta in termini di giorni o di ore per la quale la retribuzione effettivamente corrisposta era stata inferiore a quella prevista dal contratto. Ha ritenuto, quindi, che ciò configurasse l'ipotesi della evasione e non della semplice omissione contributiva (Cassazione civile sez. lav.,
30/09/2019, n.24364).
2) Con l'appello sono proposti i seguenti motivi.
I motivo - Violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 689/1981
pag. 5/16 Osserva la società che l'eccezione non è riconducibile ad “un vizio formale della cartella”, ma attiene al merito della contestazione e, quindi, doveva necessariamente essere sollevata avanti al Giudice del merito. Esplicita il proprio argomento osservando che la nullità dell'accertamento non è stata eccepita al fine di evidenziare un vizio nel procedimento di iscrizione a ruolo, ma a quello di rilevare come alla base della cartella di pagamento non vi fosse alcuna pretesa di merito da poter azionare: il primo e unico accesso nei locali aziendali si è svolto in data 21 settembre 2017, nel corso di tale ispezione e del successivo accesso presso lo studio di consulenza, avvenuto nel novembre dello stesso anno, è stata consegnata e raccolta dagli ispettori tutta la documentazione necessaria per l'accertamento. Gli ispettori hanno atteso una decina di mesi in assenza di attività istruttoria tale da giustificare la dilatazione temporale “in palese violazione delle norme che disciplinano la ragionevole durata delle ispezioni aziendali”. Assume, quindi, come avente rilievo, il mancato rispetto dei 90 giorni per la contestazione.
II motivo - Violazione dell'art. 3 del d.l. n. 318 del 1996
Con riguardo agli effetti del precedente accertamento osserva che la circostanza secondo la quale l'accertamento precedente dell' si sarebbe in realtà concentrato CP_1 solo un aspetto marginale e non sull'esame di tutta la realtà aziendale, non solo non era mai stata affermata dall' , ma non è neppure riscontrabile dagli atti di causa. CP_1
III motivo - Erronea ovvero omessa valutazione dei dati documentali della causa.
La società richiama, in primo luogo, i verbali d'udienza relativi alla causa n. 859/2018
(doc. n. 3 del ricorso introduttivo) circa la sussistenza di un accordo sul pagamento della retribuzione e della contribuzione in relazione all'effettiva attività prestata dalle singole socie (con rinvio alle dichiarazioni dei testi coordinatrice del servizio Tes_1 pulizie, . Testimone_2 Testimone_3
Sulla base di tale dato istruttorio, assume che la cooperativa lavora sulla scorta di contratti di appalto in funzione dei quali è determinato l'impegno orario e della conseguente verifica della disponibilità delle proprie socie: puntualizza che nell'ambito in cui opera la cooperativa - i servizi tecnici e delle pulizie - sono richieste, “com'è noto”, “prestazioni di poche ore giornaliere e che spesso subiscono variazioni. Da qui nasce la difficoltà della cooperativa che, al fine di raggiungere il monte ore mensile, è pag. 6/16 costretta a chiedere al socio di spostarsi e lavorare nei diversi appalti per raggiungere il numero di ore giornaliere pattuito in contratto.”.
Si tratta di attività che si traduce nell'impegno lavorativo in funzione della disponibilità del singolo socio, ovvero di situazioni oggettive per cui “materialmente, non è possibile, in relazione ai cantieri in quel momento aperti, dividere diversamente le ore.”.
Richiama il criterio di calcolo del minimale contributivo secondo le disposizioni circolari dell'Inps in base al quale “la retribuzione imponibile ai fini contributivi andava determinata considerando “tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e individuale, rapportandola al numero di giornate di effettiva occupazione”.
Afferma esservi un'omologazione del trattamento retributivo imponibile ai fini contributivi dei soci lavoratori rispetto a quello della generalità dei lavoratori, con ciò dovendo ritenersi superato il precedente sistema di calcolo convenzionale. Al riguardo richiama giurisprudenza di merito (CDA Genova del 6 agosto 2012) e la decisione della CGUE 8 settembre 2011 (secondo la quale non vi è violazione della normativa comunitaria se l'agevolazione è consentita a strutture che rispettino le caratteristiche proprie e tipiche del fenomeno societario cooperativo poiché le stesse si trovano certamente in una situazione di fatto e di diritto differente da quella delle società commerciali;
sul punto valorizza l'assenza di contestazioni).
Richiama, poi, l'art. 12 della l. n. 153/1969, come modificato dall'art. 6 del d.lgs. n.
314/1997, il quale rinvia, quale parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo, alla nozione di reddito da lavoro dipendente a fini fiscali, fissata in termini generali dall'art. 46 (ora 49), comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, e più specificatamente, dall'art. 48 (ora 51) (“il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”): ad avviso della parte la formula normativa “allude chiaramente ad un reddito (alias retribuzione) che sia effettivamente percepito”.
Su tale premessa dà atto dell'eccezione costituita dalla regola del minimale contributivo, interpretata nel senso che per la stessa frazione di tempo la retribuzione deve essere non pag. 7/16 inferiore a quella del contratto collettivo, “posto che il raffronto va condotto fra misure omogenee e non avrebbe senso imporre, in termini assoluti, il valore retributivo di una prestazione a orario pieno ad una prestazione a orario ridotto.”.
Quanto all'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato dal primo giudice assume che la riaffermazione del minimale contributivo era legata direttamente all'accertamento della violazione delle norme sui minimi retributivi, a parità di orario
(Cass. n. 15172/2019).
Richiama, invece, giurisprudenza di legittimità secondo la quale la regola del minimale contributivo deve rimanere ferma allorché le riduzioni di orario siano riferibili non già ad un accordo (genuino) fra le parti, ma ad “illegittima interruzione od unilaterale sospensione” del rapporto di lavoro (così Cass. n. 24109/2018)
IV motivo - Violazione dell'art. 116, comma 8, lettera b) della legge n. 388 del 2000
La parte appellante deduce di non avere mai occultato la percezione di compensi, avendo sempre regolarmente effettuato tutte le dichiarazioni reddituali versando la contribuzione proprio sulla scorta delle stesse. Quindi, non può ravvisarsi da parte della società cooperativa alcun dolo, necessario presupposto perché sussista un'ipotesi di evasione fiscale, emergendo “un'indiscussa buona fede da parte della cooperativa”.
3) L'appello non è fondato.
3.1) Con riguardo al primo motivo, anche volendo prescindere dal rilievo circa la natura meramente “formale” e, quindi, dell'inammissibilità del motivo di gravame in ragione dell'inappellabilità delle decisioni che risolvono questione inerenti all'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 3793 del 12/02/2024, Rv. 670111 - 02)), va rilevato che ,in ogni caso, il richiamo all'art.14 della legge n.689 del 1981 sottende la sua applicabilità alla disciplina della riscossione dei contributi, affatto speciale, come speciale è quella invocata in tema di imposizione delle sanzioni amministrative: “Nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del
1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento pag. 8/16 non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto.” ((Cass.civ. Sez. L - ,
Ordinanza n. 4225 del 21/02/2018, Rv. 647449 - 01),
Va rammentato, per quanto occorra, che la questione della ragionevolezza del periodo che intercorre tra l'attività accertativa e l'esercizio della pretesa impositiva è già stata oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale (Sentenza n. 151/2021) ove è stato considerato che l'omissione del termine non è sanabile tramite intervento del giudice delle leggi. È stato ritenuto, infatti, che è rimessa alla valutazione del legislatore – e non della Corte Costituzionale, né, tanto meno, del giudice ordinario – l'individuazione dei termini idonei ad assicurare un'adeguata protezione dei principi costituzionali rilevanti, se del caso prevedendo meccanismi che consentano di modularne l'ampiezza in relazione agli specifici interessi di volta in volta incisi.
L'esercizio della discrezionalità nell'individuazione di tali termini spetta unicamente al legislatore, cui la Corte Costituzionale non ha potuto che rivolgere, con la citata pronuncia, un forte sollecito all'intervento legislativo (c.d. sentenza monito).
3.2) Con riguardo al secondo motivo vale il rilievo operato dall' anche nel presente CP_1 giudizio, avendo puntualizzato nella propria difesa che l'accertamento ispettivo operato aveva ad oggetto “esclusivamente la verifica del rischio assicurato ai sensi dell'art. 1
DPR 1124/1965 nonché del corretto inquadramento nella Gestione Tariffaria di pertinenza DM 12.12.2000” ed avendo precisato che “il presente verbale non potrà pregiudicare eventuali successive valutazioni da parte dell' a seguito di CP_1 comportamenti irregolari del datore di lavoro, e non potrà pregiudicare eventuali successive valutazioni da parte degli organi competenti in materia previdenziale ed assistenziale per questioni dalle quali possono derivare lesioni di diritti soggettivi dei lavoratori, nonché per comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro”.
Rispetto a tale osservazione nessuna replica è stata svolta dalla difesa dell'appellante ed il dato documentale ora testualmente richiamato rende evidente il diverso oggetto delle due attività ispettive, senza che quella di cui si discute in questa sede possa essere stata preclusa dall'altra a mente della puntuale previsione dell'art. 3, comma 3, d.l. n. 318 del 1996 in base al quale “3. All'articolo 3, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. pag. 9/16 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriore alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore. La presente disposizione si applica anche agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonché ai verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro in materia previdenziale e assicurativa. I funzionari preposti all'attività di vigilanza rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave.”.
In sede applicativo l'effetto preclusivo è stato escluso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.18034 del 2014 in fattispecie assimilabile a quale in esame, puntualizzando a sostegno di tale conclusione: “Nella specie, invece, dalle note dell'Ispettorato del
Lavoro il cui contenuto essenziale è trascritto nel corpo del ricorso risulta che le verifiche ivi attestate — nel corso delle quali non è stata rilevata alcuna irregolarità — sono state finalizzate a verificare il rispetto delle leggi in materia di appalto e sub appalto, quindi ad attestare la regolarità contributiva dell'impresa, al fine della relativa ammissione alle gare di appalto, costituendo tale certificazione uno dei requisiti posti dalla normativa di settore ai fini dell'ammissione stessa. Non risulta, però, che in tali occasioni sia stata specificamente controllata — a parte il regolare pagamento dei contributi, ai fini suddetti — anche la congruità della durata dell'apprendistato rispetto al tipo di lavorazione svolta e che, quindi, vi sia stata una attestazione di regolarità amministrativa anche da questo punto di vista, tale da determinare la operatività della disposizione invocata della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 20.”.
3.3) Con riguardo al terzo motivo le argomentazioni addotte e più sopra riproposte non sono idonee a scalfire i principi fissati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che il collegio richiama ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c..
Da ultimo in tema di minimale contributivo e derogabilità si segnala la Sentenza n.
16859 del 10/08/2020 (Rv. 658583 - 01) oltre alla citata Sentenza n. 15120 del
03/06/2019 (Rv. 654101 - 01): “La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal pag. 10/16 principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, e superiore;
ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro.”.
Né è pertinente il richiamo alla giurisprudenza CGUE che riguarda la natura o meno di aiuto di Stato nel caso di esenzioni fiscali alle cooperative, come si evince anche dalla mera lettura del dispositivo della pronuncia richiamata dalla difesa appellante:
“Esenzioni fiscali come quelle in discussione nelle cause principali, concesse alle società cooperative di produzione e lavoro in forza di una normativa nazionale del genere di quella contenuta nell'art. 11 del decreto del Presidente della Re pubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante disciplina delle agevolazioni tributarie, nella versione in vigore dal 1984 al 1993, costituiscono un «aiuto di Stato» ai sensi dell'art. 87, n. 1,
CE solamente nel caso in cui tutte le condizioni di applicazione di tale disposizione siano soddisfatte. In una situazione come quella all'origine delle controversie di cui è investito il giudice del rinvio, spetterà a quest'ultimo valutare nello specifico il carattere selettivo delle esenzioni fiscali di cui trattasi, nonché la loro eventuale giustificazione alla luce della natura o della struttura generale del sistema tributario nazionale nel quale si inseriscono, stabilendo, segnatamente, se le società cooperative di cui alle cause principali si trovino di fatto in una situazione analoga a quella di altri operatori costituiti in forma di società a scopo di lucro e, qualora ciò si verificasse, se il trattamento fiscale più favorevole riservato alle menzionate società cooperative sia, da un lato, inerente ai principi fondamentali del sistema impositivo vigente nello Stato membro interessato e, dall'altro, conforme ai principi di coerenza e di proporzionalità.”.
Si tratta, quindi, di riferimento alla disciplina in materia tributaria, rispetto alla quale quella contributiva ha un suo proprio statuto che tende ad uniformare sotto il profilo dell'imposizione contributiva la posizione datoriale, quale che sia la natura della compagine (società di capitali, di persone, cooperativa, impresa individuale, etc.) pag. 11/16 Si tratta, d'altra parte, di principio che ha trovato puntuale riscontro in sede applicativa:
“In applicazione di tali principi, questa Corte ha quindi affermato che: « In tema di agevolazioni tributarie in favore delle società cooperative di produzione e lavoro, secondo i vincolanti criteri interpretativi dettati dalla Corte di giustizia (con la sentenza
8 settembre 2011, cause riunite C-78/08 e C-80/08), il giudice nazionale deve valutare il carattere selettivo e la giustificazione, alla luce della struttura generale del sistema tributario nazionale, delle esenzioni fiscali di cui all'art. 11 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 601, che costituiscono un "aiuto di Stato", verificando se effettivamente i beneficiari siano enti a finalità mutualistica, che operano nell'interesse economico dei soci, con cui intrattengano una relazione non solo commerciale, ma personale particolare, in cui essi partecipino attivamente ed abbiano diritto ad un'equa ripartizione dei risultati economici.» (Cass. 24/02/2015, n. 3653). E la stessa giurisprudenza di legittimità ha successivamente ribadito che « In tema di agevolazioni tributarie a favore di società cooperative - secondo i vincolanti criteri interpretativi dettati dalla Corte di giustizia (sentenza 8 settembre 2011, cause riunite C-78/08 e
C80/08) - il giudice nazionale deve valutare il carattere selettivo e la giustificazione, alla luce della struttura generale del sistema tributario nazionale, delle esenzioni fiscali di cui all'art. 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, costituenti un "aiuto di Stato", verificando se effettivamente i beneficiari siano enti a finalità mutualistica, se operino nell'interesse economico dei soci con cui intrattengano una relazione non solo commerciale, ma personale, in cui essi partecipino attivamente e abbiano diritto a un'equa ripartizione dei risultati economici. (Fattispecie relativa a cooperativa di produzione e lavoro in cui la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, ritenendo necessaria la considerazione complessiva e coordinata della natura e delle modalità di svolgimento dell'attività svolta dalla cooperativa, onde escludere, a fronte di ristorni ai soci, deviazioni dal concetto di mutualità, con conseguente necessità di verifica del rispetto dell'art. 2545- sexies c.c. e delle previsioni statutarie contenute nell'atto costitutivo).» (Cass.
23/12/2019, n. 34343).” (Cass. 37463 del 2022).
Nello statuto della cooperativa (doc.7) vi è solo un richiamo all'art.33 che rinvia sui ristorni all'art.2521 u.c, c.c.: nel regolamento (doc.8) si parla solo dei compensi (art.3), ma certamente non di utili. pag. 12/16 Va disatteso, infine, il quarto motivo ancora una volta con pedissequo richiama al costante giurisprudenza di legittimità: “Come rilevato dalla Corte, le denunce inviate dalla cooperativa agli enti previdenziali erano errate, poiché prevedevano contribuzioni inferiori a quelle dovute, sulla base di un dato di fatto (applicazione di un
CCNL errato) non conforme a diritto. Se così è, si fuoriesce dalla ipotesi di omissione contributiva. Questa Corte ha affermato che la fattispecie di omissione contributiva di cui all'art.116, co.8, lett. b) l. n.388/00 ricorre nel solo caso in cui il datore di lavoro abbia provveduto e tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, omettendo però il pagamento dei contributi dovuti (Cass.11261/10, Cass.28966/11). L'omissione contributiva sussiste, in altri termini, nell'ipotesi di mora nel versamento dei contributi dovuti (v. Cass.17970/22) in base alle denunce effettuate all'Inps e senza che l'ente debba procedere ad accertamenti volti ad individuare omissioni o falsità nelle denunce
e registrazioni (v. ancora Cass.28966/11). Nel caso di specie, sono stati Inps e a CP_1 svolgere un accertamento ispettivo sulla scorta del quale hanno appurato il mancato pagamenti della contribuzione dovuta. Non si può perciò affermare che, già in base alle denunce e registrazioni comunicate dalla cooperativa, risultasse il debito contributivo in seguito fatto valere dall'ente, come invece sarebbe occorso in caso di denunce corrette ma senza pagamento del debito contributivo (v. Cass.8115/23 per l'evasione contributiva in caso di violazione del minimale contributivo).” (in motivazione Cass.
n.99552 del 2025).
4) Le spese di lite seguono la soccombenza è si liquidano, in base al valore di causa, nel medio, in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 2023.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata liquidate in €.3.966,00 oltre al rimborso forfetario ex lege.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore pag. 13/16 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 2 ottobre 2025
Il Presidente estensore
UC AL
Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE LAVORO PRIMA, in persona dei magistrati:
UC AL Presidente
UC AL Consigliere relatore
Filippo Giordan Consigliere all'udienza in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di II grado tra
Parte_5
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. ROSSI FRANCESCO P.IVA_1
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. BOCCHI FRANCESCO CP_1
appellato pag. 14/16 (C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. appellato
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. intervenuto
CONCLUSIONI: per l'appellante: ; per l'appellato:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 488/2021 […]
Con ricorso depositato in data 24/03/2022 […]
Con ordinanza del […] la Corte accoglieva / rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa […]
L'appello è fondato/infondato.
[…]
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
/Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE LAVORO PRIMA, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data 24/03/2022 avverso la sentenza del Tribunale di […] n. 488/2021 del 29/10/2021 […] così provvede:
[…]
pag. 15/16 Condanna la parte […] al pagamento, in favore della parte […] delle spese di lite del doppio grado/del presente grado del giudizio, che liquida in €
[…] , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge [opzionale] e distrae in favore del procuratore antistatario.
[opzionale] dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso il 02/10/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
UC AL UC AL
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