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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/02/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
R.G. 594/2024.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Clotilde Parise ‒ presidente
Marco Campagnolo ‒ consigliere
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
), Parte_1 C.F._1
), Parte_2 C.F._2
( ), Parte_3 C.F._3
( , Parte_4 C.F._4
, Parte_5 C.F._5
), Parte_6 C.F._6
), con gli avv. ti Parte_7 C.F._7
Enrico Cornelio, Carlo Enrico Cornelio e Livia Cornelio. contro
Controparte_1
( );
[...] P.IVA_1
oggetto: responsabilità extracontrattuale;
appello avverso la sentenza n. 1754/2023 del tribunale di Venezia emessa il 12/10/2023; causa trattenuta in decisione sulle seguenti domande della parte appellante: , Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
: in parziale riforma dell'impugnata
[...] Parte_7
sentenza, condannarsi l'Autorità Portuale a integrare il risarcimento del danno subito dagli appellanti come descritto in narrativa.
Vittoria di spese per entrambi i gradi con l'aumento del compenso per
l'attività prestata dagli avvocati nella misura del 30% in quanto il presente atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, del Decreto del Ministro della Giustizia
10.03.2014, n° 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto 8.03.2018, n° 37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n° 96 del
26.4.2018. In via istruttoria, si chiede l'ammissione di prova per testi sui capitoli di citazione non ammessi in primo grado, con i testi già indicati;
domande della parte appellata: Autorità di sistema portuale per il mare
Adriatico Settentrionale: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza n. 1754/2023 del Tribunale di Venezia: in via principale, nel merito, riformare, accogliendo tutti i motivi della presente impugnazione incidentale, la sentenza appellata nella parte in cui ha accolto la domanda risarcitoria relativa al danno parentale asseritamente patito dai sig.ri , , Parte_3 Parte_5
e , nonché nella parte in cui ha Parte_6 Parte_7
liquidato gli interessi moratori nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.; sempre in via principale, nel merito, rigettare l'appello pag. 2/13 avversario in quanto in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato. Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 1754/2023 il tribunale di Venezia ha così deciso: «1) condanna Autorità di Sistema Portuale Del Mare
Adriatico Settentrionale al pagamento della somma di € 141.330 in favore di , oltre interessi come indicato in parte Parte_2
motiva; 2) condanna Autorità di Sistema Portuale Del Mare Adriatico
Settentrionale al pagamento della somma di € 74.030 in favore di
, oltre interessi come indicato in parte motiva nonché Parte_1
al pagamento della somma di € 1.050 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) condanna Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Settentrionale al pagamento della somma di €
18.995,60 in favore di , oltre interessi come indicato Parte_3
in parte motiva;
4) condanna Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Settentrionale al pagamento della somma di € 14.612 in favore di , oltre interessi come indicato in parte Parte_4
motiva; 5) condanna Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale al pagamento della somma di € 11.689,60 in favore di
, oltre interessi come indicato in parte motiva;
6) Parte_5
condanna Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale al pagamento della somma di € 13.150,80 in favore di
, oltre interessi come indicato in parte motiva;
7) Parte_6
condanna Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale al pagamento della somma di € 13.150,80 in favore di
, oltre interessi come indicato in parte motiva;
8) Parte_7
pag. 3/13 rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale in favore di;
9) condanna parte convenuta al rimborso delle Parte_2
spese di lite in favore di parte attrice che liquida in complessivi €
6.023 per compensi ed € 518 per spese, oltre c.p.a., rimb.forf. 15% e
i.v.a».
2. Il tribunale ha osservato che: Parte_2 Pt_1
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
e hanno agìto contro l'Autorità di
[...] Parte_7
Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale per ottenere il risarcimento iure proprio del danno da perdita del rapporto parentale in quanto congiunti (rispettivamente moglie, figlio, nipote e fratelli) di
, deceduto in data 3.2.2021 a causa di un Persona_1
adenocarcinoma polmonare avanzato.
3. A sostegno della pretesa, hanno affermato che la malattia del de cuius è stata provocata dal lavoro di scaricatore di porto, svolto da dal 1964 al 1994, durante il quale si è trovato esposto Persona_1
all'inalazione di fibre di amianto. A prova è stata prodotta la ctu svolta dal dott. nel giudizio davanti al giudice del lavoro Persona_2
di Venezia introdotto dai parenti per ottenere il risarcimento del danno iure hereditatis: nella relazione l'ausiliare afferma che «la patologia neoplastica è da ritenersi causalmente riconducibile, con elevata probabilità, all'azione sinergica dell'esposizione professionale all'amianto alle dipendenze della convenuta e dell'azione pro- CP_2
oncogenica del tabagismo» (vd. doc. 12 attori p. 24).
4. L'Autorità di Sistema Portuale per il Mare Adriatico
Settentrionale si è costituita sostenendo l'infondatezza della domanda, mancando del tutto la prova del danno e, in subordine, ha chiesto la dimidiazione del risarcimento per il concorso causale del danneggiato pag. 4/13 ex art. 1227 cc nonché, in ogni caso, per le somme versate da , CP_3
e Fondo Vittime Amianto. CP_4
5. Il Tribunale, ritenuto provato il fatto, ha disposto il risarcimento nei termini suindicati, poiché il danno da perdita parentale si può considerare presunto nel caso di persone appartenenti alla famiglia nucleare quali il coniuge, i genitori, figli e fratelli;
d'altro canto,
l'Autorità del porto non ha fornito la prova contraria sull'assenza di un legame affettivo tra il de cuius e gli attori.
6. Per liquidare il risarcimento è stato utilizzato il sistema a punti previsto dalle tabelle del tribunale di Milano aggiornate al 2022; i punti relativi alla «qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta» sono stati applicati solo al coniuge superstite
[...]
, esclusi invece i rimanenti attori, essendo troppo generiche Parte_2
le allegazioni a sostegno della pretesa;
la misura del risarcimento è stata ridotta del 50% per il concorso colposo della vittima, in ragione del principio enunciato dall'art. 1227 cc (riferibile anche alla materia del danno extracontrattuale per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 del codice).
7. Con atto del 5.4.2024 , Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
e hanno proposto appello svolgendo
[...] Parte_7
due motivi.
8. Con comparsa del 13.6.2024 l'Autorità di Sistema Portuale per il Mare Adriatico Settentrionale si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Ha proposto appello incidentale, deducendo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2059, 1226, 2697 cc in merito alla liquidazione del danno da perdita parentale attribuita ai pag. 5/13 fratelli del de cuius e al nipote e, come secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1284, 4° comma cc.
9. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
10. Ritiene la Corte che l'appello principale proposto dai consorti non possa essere accolto. Col primo motivo (pagg. 7-13) Pt_3
parte appellante lamenta il «calcolo sbagliato dei punti stabiliti dalle
Tabelle di Milano del 2022, mancata assunzione dei relativi mezzi di prova e violazione degli artt. 2727 e 2729 cc», in riferimento a
, , , Parte_1 Parte_3 Parte_4 Pt_5
e , rispettivamente figlio, nipote, e quattro fratelli Pt_6 Parte_7
di – esclusa invece la vedova Persona_1 Parte_2
11. Contesta, in particolare, la mancata applicazione dei punti per la
«qualità e intensità dei rapporti affettivi», parametro E) previsti dalla tabella di Milano per liquidare il risarcimento del danno da perdita parentale, rilevando anche la mancata ammissione dei capitoli di prova volti a dimostrare il legame affettivo con il de cuius.
12. Sotto altro profilo, è contestata la mancata applicazione di punti per il parametro tabellare relativo alla «sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato» a beneficio dei fratelli di . Persona_1
13. Inversamente, parte appellata col primo motivo di appello incidentale (pagg. 1-4) lamenta «l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda risarcitoria per evidente carenza delle allegazioni e, in ogni caso, per mancato assolvimento dell'onere della prova» in riferimento alla liquidazione del danno da perdita parentale attribuito ai fratelli e al nipote di . Persona_1
pag. 6/13 14. Ora, la morte di un congiunto causata da un fatto illecito è di per sé sufficiente a far presumere un pregiudizio significativo derivante dal rapporto di parentela: secondo la giurisprudenza, infatti, il giudice di merito può «…presumere l'esistenza di pregiudizi rilevanti, ricavabili dal rapporto di parentela», ove la controparte non dimostri «che, a dispetto di quel rapporto di parentela, il decesso del paziente non ha causato nei congiunti che hanno agito in giudizio alcun pregiudizio risarcibile…» (Cass 2776/2024). In altri termini, il danno da perdita del rapporto parentale ben può essere desunto dal semplice e solo rapporto di parentela, poiché «l'uccisione di una persona fa presumere da sola ex art. 2727 cc, una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti…in tal caso, grava sul convenuto
l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti
o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo» (Cass.
22937/ 2022; negli stessi termini Cass. 9010/2022).
15. Nel caso in discussione, dunque, era sufficiente che gli attori dimostrassero il rapporto di parentela, cosa che è stata fatta, mentre non erano necessarie allegazioni specifiche: spettava all'Autorità portuale dimostrare la radicale assenza del legame affettivo tra e i congiunti, ma la convenuta si è limitata a sostenere Persona_1
che gli attori non avevano dimostrato l'intensità del rapporto tra essi e il de cuius: «…onere, alla luce dell'evento morte, di allegare e provare la durata e l'intensità del vissuto, la composizione del restante nucleo familiare che può prestare assistenza morale e materiale, la personalità dei familiari e la loro capacità di reazione e
pag. 7/13 di sopportazione del trauma ed ogni altra circostanza del caso concreto etc» (p. 2).
16. Correttamente, pertanto, il tribunale ha riconosciuto il risarcimento per la perdita parentale, applicando il sistema a «punto variabile» delle tabelle di Milano, quale idoneo criterio per la liquidazione equitativa, ancorato a cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, da moltiplicare a un valore base (vd. Cass. 37009/2022).
17. Se l'età del de cuius e dei congiunti superstiti, così come la convivenza con e il numero dei superstiti, si possono Parte_2
ricavare dalla documentazione depositata (doc. 1, 2, 3 appellanti), altrettanto non si può dire per il criterio della lett. E), che riguarda la qualità e l'intensità del legame affettivo tra e i suoi Persona_1
prossimi congiunti. Anche ricorrendo a presunzioni, infatti, non vi sono elementi sufficienti per attribuire un punteggio aggiuntivo. Gli odierni appellanti sostengono che il legame affettivo col de cuius sarebbe stato dimostrato dalla prova testimoniale, non ammessa dal primo giudice, che ha ritenuto i capitoli di prova generici e valutativi.
18. Sul punto, si ritiene che i capitoli volti a dimostrare che il nipote era affidato ai nonni nel corso dell'infanzia nelle giornate in cui i genitori erano impegnati, o che il nipote e il figlio andavano a trovare il nonno, oppure trascorrevano una settimana di vacanza col de cuius, contengono circostanze effettivamente generiche, inidonee a rivelare un rapporto di particolare e forte intensità e qualità, tanto più che, se confermati, non avrebbero dimostrato un significativo stravolgimento nella vita della vittima secondaria.
pag. 8/13 19. Parimenti, si può dire per i capitoli relativi al rapporto con i fratelli «che si frequentavano abitualmente con il signor
[...]
e in particolare durante le festività», e specialmente per Per_1
che «residente in [...], tornava in Italia Parte_7
almeno due volte l'anno per un periodo non inferiore a 30 giorni per stare con i fratelli»: anche in questo caso si rilevano riferimenti generici, che rientrano nella normalità delle relazioni familiari, dunque insufficienti a dimostrare una relazione con fuori Persona_1
dell'ordinario.
20. Relativamente al parametro della lett. D) – «sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato» – va rilevato che per ogni fratello sono stati correttamente conteggiati quattro superstiti, poiché per ciascun fratello si considera nel calcolo anche la madre, quindi, ad esempio, per sono conteggiati la madre e i fratelli Pt_4 Parte_2
, e , e allo stesso modo è avvenuto per gli Pt_5 Pt_6 Parte_7
altri. Inoltre, si rammenta che, nel sistema predisposto dalle tabelle di
Milano, non è previso alcun punteggio quando vi sono più di tre superstiti, essendo evidente che detto sistema di liquidazione aumenta il punteggio della lett. D) quando vi sono pochi superstiti per la maggior sofferenza determinata dall'evento, e al contrario lo diminuisce progressivamente quando aumenta il loro numero.
21. Col secondo motivo di appello principale (pagg. 13-17) si lamenta l'errore del tribunale per «violazione dell'art. 1227 cc in merito alla valutazione del concorso di colpa del creditore».
22. Gli appellanti contestano la riduzione del 50% operata dal giudice in ragione del concorso colposo del creditore, fumatore, nella causazione dell'evento, sostenendo che non è possibile equiparare una pag. 9/13 condotta lecita (fumare) a quella illecita (l'esposizione dei lavoratori all'amianto causata dal Provveditorato al porto di Venezia).
23. Il motivo non è fondato, poiché nella consulenza 15.6.2022 svolta dal dott. nella causa davanti al Tribunale di Persona_2
Venezia–sezione lavoro per il risarcimento del danno iure hereditatis, viene evidenziato che «…la patologia neoplastica è da ritenersi causalmente riconducibile, con elevata probabilità, all'azione sinergica dell'esposizione professionale all'amianto alle dipendenze della Ditta convenuta e dell'azione pro-oncogenica del tabagismo»
(vd. doc. 12, p. 24).
24. Nella relazione, che costituisce prova atipica, non contestata dall'Autorità portuale e pertanto valorizzabile come argomento di prova, l'insorgenza della malattia è ricondotta all'«azione sinergica» delle due circostanze, esposizione all'amianto e fumo di sigaretta, entrambe rilevanti sul piano causale. Per tale ragione, appare corretta la riduzione del risarcimento ai sensi dell'art 1227 cc, in misura del
50% tenuto conto che dalla scheda di segnalazione allo SPISAL richiamata in CTU alla p. 10 si evince che lo ha fumato dal Pt_3 obbligazioni derivanti da un fatto illecito (Cass. 61/2023), il principale orientamento della Suprema Corte ne circoscrive l'applicazione alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, dove è possibile ipotizzare un accordo tra le parti sulla determinazione del saggio (Cass.
28409/2018). Inoltre, se è vero che l'obbligazione di risarcire il danno
è un debito di valore al quale possono essere applicati gli interessi compensativi, la determinazione di questi non è automatica, né presunta «iuris et de iure», ma occorre che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass. 19063/2023). Nel caso in esame, non vi è una concreta dimostrazione del pregiudizio subito, sicché il saggio degli interessi è quello previsto dall'art. 1284, 1° comma cc con decorrenza dalla sentenza che ha liquidato le varie somme agli aventi diritto, applicando i valori tabellari espressi all'attualità, sino al saldo.
27. Per le indicate ragioni, l'appello principale proposto da Pt_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
e va respinto, mentre va accolto il
[...] Parte_7
motivo di appello incidentale relativo al saggio degli interessi.
28. Le spese del presente grado sono regolate secondo la prevalente soccombenza, che è integrale per gli appellanti principali, e sono liquidate applicando i valori minimi previsti dallo scaglione di riferimento (indeterminabile- complessità bassa- tre fasi: studio, introduttiva, decisione), avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM 55/2014), mentre resta confermata la statuizione del Tribunale sulle spese di primo grado, considerato che la sentenza impugnata è riformata unicamente sulla questione della natura degli interessi dovuti ed è confermata nel resto.
pag. 11/13 29. Sussistono i presupposti a carico delle parti appellanti principali per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, sicché gli impugnanti devono versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da , Parte_1 [...]
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, ; Parte_6 Parte_7
2. accoglie nei sensi di cui in motivazione l'appello incidentale proposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale, e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la medesima a pagare gli interessi ai sensi dell'art. 1284, 1° comma cc con decorrenza dalla sentenza che ha liquidato le somme agli aventi diritto sino al saldo;
3. condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
in solido fra loro a rifondere le spese del presente grado a Parte_7
parte appellata liquidate in € 3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge;
4. dichiara che vi sono i presupposti a carico degli appellanti principali per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, e che deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a pag. 12/13 quello originariamente dovuto;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
5. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 20.2.2025.
Il consigliere estensore
Marco Campagnolo
Il Presidente
Clotilde Parise
pag. 13/13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1975 al 1995, quindi per un periodo di tempo rilevante, e che il fumo di sigaretta è considerato il fattore di rischio più importante nel cancro del polmone.
25. In via incidentale, la parte appellata Autorità di Sistema
Portuale per il Mare Adriatico Settentrionale ha svolto un secondo motivo (pagg. 4-5), lamentando la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1284, comma 4, cc in relazione all'intervenuta maggiorata liquidazione degli interessi moratori».
26. Il motivo è fondato, poiché, sebbene parte della giurisprudenza ammetta l'estensione dell'art. 1284, 4° comma cc anche alle pag. 10/13
In nome del Popolo Italiano
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
R.G. 594/2024.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Clotilde Parise ‒ presidente
Marco Campagnolo ‒ consigliere
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
), Parte_1 C.F._1
), Parte_2 C.F._2
( ), Parte_3 C.F._3
( , Parte_4 C.F._4
, Parte_5 C.F._5
), Parte_6 C.F._6
), con gli avv. ti Parte_7 C.F._7
Enrico Cornelio, Carlo Enrico Cornelio e Livia Cornelio. contro
Controparte_1
( );
[...] P.IVA_1
oggetto: responsabilità extracontrattuale;
appello avverso la sentenza n. 1754/2023 del tribunale di Venezia emessa il 12/10/2023; causa trattenuta in decisione sulle seguenti domande della parte appellante: , Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
: in parziale riforma dell'impugnata
[...] Parte_7
sentenza, condannarsi l'Autorità Portuale a integrare il risarcimento del danno subito dagli appellanti come descritto in narrativa.
Vittoria di spese per entrambi i gradi con l'aumento del compenso per
l'attività prestata dagli avvocati nella misura del 30% in quanto il presente atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, del Decreto del Ministro della Giustizia
10.03.2014, n° 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto 8.03.2018, n° 37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n° 96 del
26.4.2018. In via istruttoria, si chiede l'ammissione di prova per testi sui capitoli di citazione non ammessi in primo grado, con i testi già indicati;
domande della parte appellata: Autorità di sistema portuale per il mare
Adriatico Settentrionale: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza n. 1754/2023 del Tribunale di Venezia: in via principale, nel merito, riformare, accogliendo tutti i motivi della presente impugnazione incidentale, la sentenza appellata nella parte in cui ha accolto la domanda risarcitoria relativa al danno parentale asseritamente patito dai sig.ri , , Parte_3 Parte_5
e , nonché nella parte in cui ha Parte_6 Parte_7
liquidato gli interessi moratori nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.; sempre in via principale, nel merito, rigettare l'appello pag. 2/13 avversario in quanto in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato. Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 1754/2023 il tribunale di Venezia ha così deciso: «1) condanna Autorità di Sistema Portuale Del Mare
Adriatico Settentrionale al pagamento della somma di € 141.330 in favore di , oltre interessi come indicato in parte Parte_2
motiva; 2) condanna Autorità di Sistema Portuale Del Mare Adriatico
Settentrionale al pagamento della somma di € 74.030 in favore di
, oltre interessi come indicato in parte motiva nonché Parte_1
al pagamento della somma di € 1.050 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) condanna Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Settentrionale al pagamento della somma di €
18.995,60 in favore di , oltre interessi come indicato Parte_3
in parte motiva;
4) condanna Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Settentrionale al pagamento della somma di € 14.612 in favore di , oltre interessi come indicato in parte Parte_4
motiva; 5) condanna Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale al pagamento della somma di € 11.689,60 in favore di
, oltre interessi come indicato in parte motiva;
6) Parte_5
condanna Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale al pagamento della somma di € 13.150,80 in favore di
, oltre interessi come indicato in parte motiva;
7) Parte_6
condanna Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale al pagamento della somma di € 13.150,80 in favore di
, oltre interessi come indicato in parte motiva;
8) Parte_7
pag. 3/13 rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale in favore di;
9) condanna parte convenuta al rimborso delle Parte_2
spese di lite in favore di parte attrice che liquida in complessivi €
6.023 per compensi ed € 518 per spese, oltre c.p.a., rimb.forf. 15% e
i.v.a».
2. Il tribunale ha osservato che: Parte_2 Pt_1
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
e hanno agìto contro l'Autorità di
[...] Parte_7
Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale per ottenere il risarcimento iure proprio del danno da perdita del rapporto parentale in quanto congiunti (rispettivamente moglie, figlio, nipote e fratelli) di
, deceduto in data 3.2.2021 a causa di un Persona_1
adenocarcinoma polmonare avanzato.
3. A sostegno della pretesa, hanno affermato che la malattia del de cuius è stata provocata dal lavoro di scaricatore di porto, svolto da dal 1964 al 1994, durante il quale si è trovato esposto Persona_1
all'inalazione di fibre di amianto. A prova è stata prodotta la ctu svolta dal dott. nel giudizio davanti al giudice del lavoro Persona_2
di Venezia introdotto dai parenti per ottenere il risarcimento del danno iure hereditatis: nella relazione l'ausiliare afferma che «la patologia neoplastica è da ritenersi causalmente riconducibile, con elevata probabilità, all'azione sinergica dell'esposizione professionale all'amianto alle dipendenze della convenuta e dell'azione pro- CP_2
oncogenica del tabagismo» (vd. doc. 12 attori p. 24).
4. L'Autorità di Sistema Portuale per il Mare Adriatico
Settentrionale si è costituita sostenendo l'infondatezza della domanda, mancando del tutto la prova del danno e, in subordine, ha chiesto la dimidiazione del risarcimento per il concorso causale del danneggiato pag. 4/13 ex art. 1227 cc nonché, in ogni caso, per le somme versate da , CP_3
e Fondo Vittime Amianto. CP_4
5. Il Tribunale, ritenuto provato il fatto, ha disposto il risarcimento nei termini suindicati, poiché il danno da perdita parentale si può considerare presunto nel caso di persone appartenenti alla famiglia nucleare quali il coniuge, i genitori, figli e fratelli;
d'altro canto,
l'Autorità del porto non ha fornito la prova contraria sull'assenza di un legame affettivo tra il de cuius e gli attori.
6. Per liquidare il risarcimento è stato utilizzato il sistema a punti previsto dalle tabelle del tribunale di Milano aggiornate al 2022; i punti relativi alla «qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta» sono stati applicati solo al coniuge superstite
[...]
, esclusi invece i rimanenti attori, essendo troppo generiche Parte_2
le allegazioni a sostegno della pretesa;
la misura del risarcimento è stata ridotta del 50% per il concorso colposo della vittima, in ragione del principio enunciato dall'art. 1227 cc (riferibile anche alla materia del danno extracontrattuale per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 del codice).
7. Con atto del 5.4.2024 , Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
e hanno proposto appello svolgendo
[...] Parte_7
due motivi.
8. Con comparsa del 13.6.2024 l'Autorità di Sistema Portuale per il Mare Adriatico Settentrionale si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Ha proposto appello incidentale, deducendo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2059, 1226, 2697 cc in merito alla liquidazione del danno da perdita parentale attribuita ai pag. 5/13 fratelli del de cuius e al nipote e, come secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1284, 4° comma cc.
9. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
10. Ritiene la Corte che l'appello principale proposto dai consorti non possa essere accolto. Col primo motivo (pagg. 7-13) Pt_3
parte appellante lamenta il «calcolo sbagliato dei punti stabiliti dalle
Tabelle di Milano del 2022, mancata assunzione dei relativi mezzi di prova e violazione degli artt. 2727 e 2729 cc», in riferimento a
, , , Parte_1 Parte_3 Parte_4 Pt_5
e , rispettivamente figlio, nipote, e quattro fratelli Pt_6 Parte_7
di – esclusa invece la vedova Persona_1 Parte_2
11. Contesta, in particolare, la mancata applicazione dei punti per la
«qualità e intensità dei rapporti affettivi», parametro E) previsti dalla tabella di Milano per liquidare il risarcimento del danno da perdita parentale, rilevando anche la mancata ammissione dei capitoli di prova volti a dimostrare il legame affettivo con il de cuius.
12. Sotto altro profilo, è contestata la mancata applicazione di punti per il parametro tabellare relativo alla «sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato» a beneficio dei fratelli di . Persona_1
13. Inversamente, parte appellata col primo motivo di appello incidentale (pagg. 1-4) lamenta «l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda risarcitoria per evidente carenza delle allegazioni e, in ogni caso, per mancato assolvimento dell'onere della prova» in riferimento alla liquidazione del danno da perdita parentale attribuito ai fratelli e al nipote di . Persona_1
pag. 6/13 14. Ora, la morte di un congiunto causata da un fatto illecito è di per sé sufficiente a far presumere un pregiudizio significativo derivante dal rapporto di parentela: secondo la giurisprudenza, infatti, il giudice di merito può «…presumere l'esistenza di pregiudizi rilevanti, ricavabili dal rapporto di parentela», ove la controparte non dimostri «che, a dispetto di quel rapporto di parentela, il decesso del paziente non ha causato nei congiunti che hanno agito in giudizio alcun pregiudizio risarcibile…» (Cass 2776/2024). In altri termini, il danno da perdita del rapporto parentale ben può essere desunto dal semplice e solo rapporto di parentela, poiché «l'uccisione di una persona fa presumere da sola ex art. 2727 cc, una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti…in tal caso, grava sul convenuto
l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti
o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo» (Cass.
22937/ 2022; negli stessi termini Cass. 9010/2022).
15. Nel caso in discussione, dunque, era sufficiente che gli attori dimostrassero il rapporto di parentela, cosa che è stata fatta, mentre non erano necessarie allegazioni specifiche: spettava all'Autorità portuale dimostrare la radicale assenza del legame affettivo tra e i congiunti, ma la convenuta si è limitata a sostenere Persona_1
che gli attori non avevano dimostrato l'intensità del rapporto tra essi e il de cuius: «…onere, alla luce dell'evento morte, di allegare e provare la durata e l'intensità del vissuto, la composizione del restante nucleo familiare che può prestare assistenza morale e materiale, la personalità dei familiari e la loro capacità di reazione e
pag. 7/13 di sopportazione del trauma ed ogni altra circostanza del caso concreto etc» (p. 2).
16. Correttamente, pertanto, il tribunale ha riconosciuto il risarcimento per la perdita parentale, applicando il sistema a «punto variabile» delle tabelle di Milano, quale idoneo criterio per la liquidazione equitativa, ancorato a cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, da moltiplicare a un valore base (vd. Cass. 37009/2022).
17. Se l'età del de cuius e dei congiunti superstiti, così come la convivenza con e il numero dei superstiti, si possono Parte_2
ricavare dalla documentazione depositata (doc. 1, 2, 3 appellanti), altrettanto non si può dire per il criterio della lett. E), che riguarda la qualità e l'intensità del legame affettivo tra e i suoi Persona_1
prossimi congiunti. Anche ricorrendo a presunzioni, infatti, non vi sono elementi sufficienti per attribuire un punteggio aggiuntivo. Gli odierni appellanti sostengono che il legame affettivo col de cuius sarebbe stato dimostrato dalla prova testimoniale, non ammessa dal primo giudice, che ha ritenuto i capitoli di prova generici e valutativi.
18. Sul punto, si ritiene che i capitoli volti a dimostrare che il nipote era affidato ai nonni nel corso dell'infanzia nelle giornate in cui i genitori erano impegnati, o che il nipote e il figlio andavano a trovare il nonno, oppure trascorrevano una settimana di vacanza col de cuius, contengono circostanze effettivamente generiche, inidonee a rivelare un rapporto di particolare e forte intensità e qualità, tanto più che, se confermati, non avrebbero dimostrato un significativo stravolgimento nella vita della vittima secondaria.
pag. 8/13 19. Parimenti, si può dire per i capitoli relativi al rapporto con i fratelli «che si frequentavano abitualmente con il signor
[...]
e in particolare durante le festività», e specialmente per Per_1
che «residente in [...], tornava in Italia Parte_7
almeno due volte l'anno per un periodo non inferiore a 30 giorni per stare con i fratelli»: anche in questo caso si rilevano riferimenti generici, che rientrano nella normalità delle relazioni familiari, dunque insufficienti a dimostrare una relazione con fuori Persona_1
dell'ordinario.
20. Relativamente al parametro della lett. D) – «sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato» – va rilevato che per ogni fratello sono stati correttamente conteggiati quattro superstiti, poiché per ciascun fratello si considera nel calcolo anche la madre, quindi, ad esempio, per sono conteggiati la madre e i fratelli Pt_4 Parte_2
, e , e allo stesso modo è avvenuto per gli Pt_5 Pt_6 Parte_7
altri. Inoltre, si rammenta che, nel sistema predisposto dalle tabelle di
Milano, non è previso alcun punteggio quando vi sono più di tre superstiti, essendo evidente che detto sistema di liquidazione aumenta il punteggio della lett. D) quando vi sono pochi superstiti per la maggior sofferenza determinata dall'evento, e al contrario lo diminuisce progressivamente quando aumenta il loro numero.
21. Col secondo motivo di appello principale (pagg. 13-17) si lamenta l'errore del tribunale per «violazione dell'art. 1227 cc in merito alla valutazione del concorso di colpa del creditore».
22. Gli appellanti contestano la riduzione del 50% operata dal giudice in ragione del concorso colposo del creditore, fumatore, nella causazione dell'evento, sostenendo che non è possibile equiparare una pag. 9/13 condotta lecita (fumare) a quella illecita (l'esposizione dei lavoratori all'amianto causata dal Provveditorato al porto di Venezia).
23. Il motivo non è fondato, poiché nella consulenza 15.6.2022 svolta dal dott. nella causa davanti al Tribunale di Persona_2
Venezia–sezione lavoro per il risarcimento del danno iure hereditatis, viene evidenziato che «…la patologia neoplastica è da ritenersi causalmente riconducibile, con elevata probabilità, all'azione sinergica dell'esposizione professionale all'amianto alle dipendenze della Ditta convenuta e dell'azione pro-oncogenica del tabagismo»
(vd. doc. 12, p. 24).
24. Nella relazione, che costituisce prova atipica, non contestata dall'Autorità portuale e pertanto valorizzabile come argomento di prova, l'insorgenza della malattia è ricondotta all'«azione sinergica» delle due circostanze, esposizione all'amianto e fumo di sigaretta, entrambe rilevanti sul piano causale. Per tale ragione, appare corretta la riduzione del risarcimento ai sensi dell'art 1227 cc, in misura del
50% tenuto conto che dalla scheda di segnalazione allo SPISAL richiamata in CTU alla p. 10 si evince che lo ha fumato dal Pt_3 obbligazioni derivanti da un fatto illecito (Cass. 61/2023), il principale orientamento della Suprema Corte ne circoscrive l'applicazione alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, dove è possibile ipotizzare un accordo tra le parti sulla determinazione del saggio (Cass.
28409/2018). Inoltre, se è vero che l'obbligazione di risarcire il danno
è un debito di valore al quale possono essere applicati gli interessi compensativi, la determinazione di questi non è automatica, né presunta «iuris et de iure», ma occorre che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass. 19063/2023). Nel caso in esame, non vi è una concreta dimostrazione del pregiudizio subito, sicché il saggio degli interessi è quello previsto dall'art. 1284, 1° comma cc con decorrenza dalla sentenza che ha liquidato le varie somme agli aventi diritto, applicando i valori tabellari espressi all'attualità, sino al saldo.
27. Per le indicate ragioni, l'appello principale proposto da Pt_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
e va respinto, mentre va accolto il
[...] Parte_7
motivo di appello incidentale relativo al saggio degli interessi.
28. Le spese del presente grado sono regolate secondo la prevalente soccombenza, che è integrale per gli appellanti principali, e sono liquidate applicando i valori minimi previsti dallo scaglione di riferimento (indeterminabile- complessità bassa- tre fasi: studio, introduttiva, decisione), avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM 55/2014), mentre resta confermata la statuizione del Tribunale sulle spese di primo grado, considerato che la sentenza impugnata è riformata unicamente sulla questione della natura degli interessi dovuti ed è confermata nel resto.
pag. 11/13 29. Sussistono i presupposti a carico delle parti appellanti principali per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, sicché gli impugnanti devono versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da , Parte_1 [...]
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, ; Parte_6 Parte_7
2. accoglie nei sensi di cui in motivazione l'appello incidentale proposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale, e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la medesima a pagare gli interessi ai sensi dell'art. 1284, 1° comma cc con decorrenza dalla sentenza che ha liquidato le somme agli aventi diritto sino al saldo;
3. condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
in solido fra loro a rifondere le spese del presente grado a Parte_7
parte appellata liquidate in € 3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge;
4. dichiara che vi sono i presupposti a carico degli appellanti principali per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, e che deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a pag. 12/13 quello originariamente dovuto;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
5. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 20.2.2025.
Il consigliere estensore
Marco Campagnolo
Il Presidente
Clotilde Parise
pag. 13/13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1975 al 1995, quindi per un periodo di tempo rilevante, e che il fumo di sigaretta è considerato il fattore di rischio più importante nel cancro del polmone.
25. In via incidentale, la parte appellata Autorità di Sistema
Portuale per il Mare Adriatico Settentrionale ha svolto un secondo motivo (pagg. 4-5), lamentando la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1284, comma 4, cc in relazione all'intervenuta maggiorata liquidazione degli interessi moratori».
26. Il motivo è fondato, poiché, sebbene parte della giurisprudenza ammetta l'estensione dell'art. 1284, 4° comma cc anche alle pag. 10/13