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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 12/03/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1913/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. IO Colasanti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 1913/2024 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. SCAINELLI PAOLO, ricorrente;
contro
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Carenno, Via Scaletta n. 7 con il patrocinio dell'avv. FUMAGALLI FRANCESCA,
resistente; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco adito, ogni diversa istanza e domanda disattesa, così provvedere:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e autorizzando gli stessi a vivere separati, con Parte_1 CP_1 l'obbligo del reciproco rispetto, ed ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Carenno, via Scaletta n. 7, alla sig.ra in qualità di CP_1 collocataria delle due figlie minorenni;
3) dietro accordo sui modi e tempi, le parti concordano che la Sig.ra si impegna ad acconsentire al Sig. CP_1 Parte_1 di accedere alla casa coniugale al fine di recuperare i propri effetti e documenti personali e/o per questioni di manutenzione straordinaria del manufatto (di proprietà al 50% tra le Parti); Per
4) disporre l'affidamento delle figlie minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_2 collocamento presso la madre;
5) regolamentare il diritto di frequentazione delle minori con il padre prevedendo gli incontri due volte alla settimana, nel pieno rispetto degli impegni di studio, ludici e sociali delle ragazze;
6) dato atto che gli altri tre figli ( , e ) sono maggiorenni Persona_3 Persona_4 Persona_5 ed economicamente autosufficiente, porre a carico del padre un contributo al mantenimento per le due figlie minorenni
e non economicamente autosufficienti ( e ) di € 200,00 (euro duecento/00) al Persona_6 Persona_7 mese per ciascuna, somma che verrà corrisposta alla signora a mezzo bonifico bancario entro il 25 di ogni mese CP_1 e per la quale sarà prevista la rivalutazione ISTAT annuale come per legge;
7) porre a carico del signor la corresponsione in favore della signora delle Parte_1 Controparte_1 Per spese straordinarie per e di cui al Protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie del Persona_2 Tribunale di Lecco datato 29.03.2018, che qui si intende integralmente richiamato e ciò nella misura del 50%, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle stesse;
8) porre a carico del signor la corresponsione in favore della signora della Parte_1 Controparte_1 somma mensile di € 300,00 (euro trecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, da corrispondere a titolo di assegno di mantenimento a mezzo bonifico bancario da effettuare entro il giorno 25 di ogni mese, con l'impegno della signora di pagare la propria quota, pari alla metà, del mutuo cointestato della casa coniugale. Nulla a CP_1 pretendere reciprocamente tra le parti per il passato;
9) L'assicurazione sulla casa coniugale, come immobile, rimarrà operativa perché inserita nel contratto di mutuo. La polizza aggiuntiva protezione famiglia è stata disdetta perché economicamente insostenibile e rimarrà a carico esclusivo del sig. fino alla prossima data di scadenza;
Parte_1 CP_
10) l'Assegno Unico erogato dall' sarà corrisposto interamente alla sig.ra nella misura del 100%. Ella CP_1 CP_ dovrà pertanto procedere a richiedere all' la corresponsione a partire dal giorno successivo all'omologazione del presente accordo, come conseguenza di ciò si impegna a variare il proprio indirizzo di residenza, Parte_1 attualmente stabilito presso l'immobile adibito a casa coniugale, nonché a revocare la propria richiesta fatta a suo tempo CP_ all' Nulla a pretendere per il passato;
11) disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio;
12) dare atto della rinuncia reciproca, da parte dei rispettivi difensori, al vincolo di solidarietà di cui all'art.13, comma ottavo, della Legge n. 247/2012 (s.m.i.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 29/11/2024, Parte_1 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale
[...] Controparte_1 esponendo di avere contratto con la stessa matrimonio civile in data 24/6/2000 in Calolziocorte e che da detta unione sono nati i figli IO (in data 9/1/2002), (in data 10/2/2003), Per_4 [...]
(in data 29/10/2004), attualmente maggiorenni ed economicamente indipendenti, Per_5 Per_2 Per_
(in data 20/1/2009) e (in data 12/1/2011), attualmente ancora minorenni. Il ricorrente ha
[...] esposto che in costanza di matrimonio il nucleo famigliare è stato di fatto sostentato unicamente attraverso il proprio stipendio, che tuttavia – amministrato e gestito dalla moglie – è stato da quest'ultima sperperato. In aggiunta, la resistente si sarebbe disinteressata delle necessità della prole e del marito, non sostenendolo nemmeno durante il percorso di disintossicazione dall'alcool affrontato presso il NOA. Pertanto, ritenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, ha chiesto la pronuncia della separazione personale, l'affido condiviso delle figlie minori, la regolamentazione del proprio diritto di visita e la previsione a proprio carico di un concorso al mantenimento delle figlie Per_
e in ragione di € 200,00 mensili ciascuna oltre al 50% delle spese straordinarie. Persona_2
Si è costituita in giudizio contestando la ricostruzione della vita coniugale Controparte_1 offerta dal ricorrente ed esponendo di avere un ottimo rapporto con la prole, essendosi sempre presa cura delle necessità del nucleo famigliare come meglio ha potuto. La crisi coniugale, a detta della resistente, sarebbe derivata dalla dipendenza da alcool del marito, che ha reso insostenibile la prosecuzione dell'unione famigliare. Pertanto, nell'associarsi alla richiesta di pronuncia sullo status,
a quella di affidamento congiunto delle figlie minori e a quella di concorso del padre al mantenimento ordinario delle figlie, ha domandato l'apposizione a carico del ricorrente del 70% delle spese straordinarie, nonché la previsione in proprio favore di un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili.
Con decreto del 10/12/2024, il Presidente ha fissato l'udienza di comparizione personale delle parti per il 27/2/2025. Medio tempore, con note depositate il 25/2/2025, le parti hanno dato atto di avere trovato un accordo, cristallizzato nelle conclusioni congiunte riportate nel medesimo atto: pertanto, hanno chiesto la sostituzione dell'udienza in presenza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale.
Con decreto del 27/2/2025 il Presidente, preso atto dell'intervenuta consensualizzazione del ricorso, ha trattenuto la causa in decisione.
2. Consensualizzazione della vertenza.
La domanda si fonda sull'art. 151 c.c., che permette a ciascun coniuge di chiedere la separazione personale quando si verificano fatti da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, dato il contegno delle parti, deve escludersi che possa proseguire la comunione spirituale e materiale tra le stesse, sicché la domanda sullo status deve senz'altro essere accolta.
Quanto alle determinazioni accessorie, gli accordi raggiunti dagli stessi coniugi in punto di mantenimento ordinario delle figlie minori si palesano adeguato a soddisfare le esigenze della prole nel contesto reddituale dei due genitori.
3. Rimessione della causa sul ruolo
Le parti hanno formulato in sede di conclusioni congiunte, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di divorzio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché tale domanda non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b)
l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, nel merito del giudizio proposto con ricorso da ei confronti di Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione dei coniugi C.F. ), nato Parte_1 C.F._1
a Lecco il 23/12/1971 e (C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
23/10/1968, sposati con rito civile in Calolziocorte in data 24/6/2000 (atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2000, parte 1, numero 7), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
CP_3
Per_ le figlie minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso Persona_2 la madre. Il padre potrà vedere le figlie due volte alla settimana, nel pieno rispetto degli impegni di studio, ludici e sociali delle ragazze;
ASSEGNA
la casa coniugale sita in Carenno, via Scaletta n. 7, alla sig.ra CP_1
PONE A CARICO
del padre un contributo al mantenimento per le due figlie minorenni e non economicamente Per_ autosufficienti e di € 200,00 al mese per ciascuna (complessivi € 400,00), Persona_2 indicizzati annualmente secondo ISTAT, da versarsi a mezzo bonifico bancario alla signora CP_1 entro il 25 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie regolamentate dal Protocollo in uso a questo Tribunale, secondo lo schema che segue:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento
(o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
PONE A CARICO
di la corresponsione in favore della signora della somma Parte_1 Controparte_1 mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, da corrispondere a titolo di assegno di mantenimento a mezzo bonifico bancario da effettuare entro il giorno 25 di ogni mese;
DÀ ATTO dell'impegno della signora di pagare la propria quota, pari alla metà, del mutuo cointestato CP_1 della casa coniugale;
DÀ ATTO
che dietro accordo sui modi e tempi, la Sig.ra si impegna ad acconsentire al Sig. CP_1 Parte_1 di accedere alla casa coniugale al fine di recuperare i propri effetti e documenti personali e/o per questioni di manutenzione straordinaria del manufatto;
DÀ ATTO che l'assicurazione sulla casa coniugale, come immobile, rimarrà operativa perché inserita nel contratto di mutuo, mentre la polizza aggiuntiva protezione famiglia rimarrà a carico esclusivo del sig. fino alla prossima data di scadenza;
Parte_1
DÀ ATTO che l'Assegno Unico sarà corrisposto interamente alla sig.ra e che, a tal fine, il signor CP_1
si impegna a variare il proprio indirizzo di residenza, nonché a revocare la propria Parte_1 richiesta fatta a suo tempo all' . CP_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'una dall'altra per il passato;
DÀ ATTO
che i rispettivi difensori rinunciano reciprocamente al vincolo di solidarietà di cui all'art.13, comma ottavo, della Legge n. 247/2012 (s.m.i.).
PROVVEDE
con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Calolziocorte per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 7 marzo 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. IO Colasanti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 1913/2024 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. SCAINELLI PAOLO, ricorrente;
contro
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Carenno, Via Scaletta n. 7 con il patrocinio dell'avv. FUMAGALLI FRANCESCA,
resistente; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco adito, ogni diversa istanza e domanda disattesa, così provvedere:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e autorizzando gli stessi a vivere separati, con Parte_1 CP_1 l'obbligo del reciproco rispetto, ed ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Carenno, via Scaletta n. 7, alla sig.ra in qualità di CP_1 collocataria delle due figlie minorenni;
3) dietro accordo sui modi e tempi, le parti concordano che la Sig.ra si impegna ad acconsentire al Sig. CP_1 Parte_1 di accedere alla casa coniugale al fine di recuperare i propri effetti e documenti personali e/o per questioni di manutenzione straordinaria del manufatto (di proprietà al 50% tra le Parti); Per
4) disporre l'affidamento delle figlie minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_2 collocamento presso la madre;
5) regolamentare il diritto di frequentazione delle minori con il padre prevedendo gli incontri due volte alla settimana, nel pieno rispetto degli impegni di studio, ludici e sociali delle ragazze;
6) dato atto che gli altri tre figli ( , e ) sono maggiorenni Persona_3 Persona_4 Persona_5 ed economicamente autosufficiente, porre a carico del padre un contributo al mantenimento per le due figlie minorenni
e non economicamente autosufficienti ( e ) di € 200,00 (euro duecento/00) al Persona_6 Persona_7 mese per ciascuna, somma che verrà corrisposta alla signora a mezzo bonifico bancario entro il 25 di ogni mese CP_1 e per la quale sarà prevista la rivalutazione ISTAT annuale come per legge;
7) porre a carico del signor la corresponsione in favore della signora delle Parte_1 Controparte_1 Per spese straordinarie per e di cui al Protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie del Persona_2 Tribunale di Lecco datato 29.03.2018, che qui si intende integralmente richiamato e ciò nella misura del 50%, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle stesse;
8) porre a carico del signor la corresponsione in favore della signora della Parte_1 Controparte_1 somma mensile di € 300,00 (euro trecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, da corrispondere a titolo di assegno di mantenimento a mezzo bonifico bancario da effettuare entro il giorno 25 di ogni mese, con l'impegno della signora di pagare la propria quota, pari alla metà, del mutuo cointestato della casa coniugale. Nulla a CP_1 pretendere reciprocamente tra le parti per il passato;
9) L'assicurazione sulla casa coniugale, come immobile, rimarrà operativa perché inserita nel contratto di mutuo. La polizza aggiuntiva protezione famiglia è stata disdetta perché economicamente insostenibile e rimarrà a carico esclusivo del sig. fino alla prossima data di scadenza;
Parte_1 CP_
10) l'Assegno Unico erogato dall' sarà corrisposto interamente alla sig.ra nella misura del 100%. Ella CP_1 CP_ dovrà pertanto procedere a richiedere all' la corresponsione a partire dal giorno successivo all'omologazione del presente accordo, come conseguenza di ciò si impegna a variare il proprio indirizzo di residenza, Parte_1 attualmente stabilito presso l'immobile adibito a casa coniugale, nonché a revocare la propria richiesta fatta a suo tempo CP_ all' Nulla a pretendere per il passato;
11) disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio;
12) dare atto della rinuncia reciproca, da parte dei rispettivi difensori, al vincolo di solidarietà di cui all'art.13, comma ottavo, della Legge n. 247/2012 (s.m.i.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 29/11/2024, Parte_1 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale
[...] Controparte_1 esponendo di avere contratto con la stessa matrimonio civile in data 24/6/2000 in Calolziocorte e che da detta unione sono nati i figli IO (in data 9/1/2002), (in data 10/2/2003), Per_4 [...]
(in data 29/10/2004), attualmente maggiorenni ed economicamente indipendenti, Per_5 Per_2 Per_
(in data 20/1/2009) e (in data 12/1/2011), attualmente ancora minorenni. Il ricorrente ha
[...] esposto che in costanza di matrimonio il nucleo famigliare è stato di fatto sostentato unicamente attraverso il proprio stipendio, che tuttavia – amministrato e gestito dalla moglie – è stato da quest'ultima sperperato. In aggiunta, la resistente si sarebbe disinteressata delle necessità della prole e del marito, non sostenendolo nemmeno durante il percorso di disintossicazione dall'alcool affrontato presso il NOA. Pertanto, ritenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, ha chiesto la pronuncia della separazione personale, l'affido condiviso delle figlie minori, la regolamentazione del proprio diritto di visita e la previsione a proprio carico di un concorso al mantenimento delle figlie Per_
e in ragione di € 200,00 mensili ciascuna oltre al 50% delle spese straordinarie. Persona_2
Si è costituita in giudizio contestando la ricostruzione della vita coniugale Controparte_1 offerta dal ricorrente ed esponendo di avere un ottimo rapporto con la prole, essendosi sempre presa cura delle necessità del nucleo famigliare come meglio ha potuto. La crisi coniugale, a detta della resistente, sarebbe derivata dalla dipendenza da alcool del marito, che ha reso insostenibile la prosecuzione dell'unione famigliare. Pertanto, nell'associarsi alla richiesta di pronuncia sullo status,
a quella di affidamento congiunto delle figlie minori e a quella di concorso del padre al mantenimento ordinario delle figlie, ha domandato l'apposizione a carico del ricorrente del 70% delle spese straordinarie, nonché la previsione in proprio favore di un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili.
Con decreto del 10/12/2024, il Presidente ha fissato l'udienza di comparizione personale delle parti per il 27/2/2025. Medio tempore, con note depositate il 25/2/2025, le parti hanno dato atto di avere trovato un accordo, cristallizzato nelle conclusioni congiunte riportate nel medesimo atto: pertanto, hanno chiesto la sostituzione dell'udienza in presenza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale.
Con decreto del 27/2/2025 il Presidente, preso atto dell'intervenuta consensualizzazione del ricorso, ha trattenuto la causa in decisione.
2. Consensualizzazione della vertenza.
La domanda si fonda sull'art. 151 c.c., che permette a ciascun coniuge di chiedere la separazione personale quando si verificano fatti da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, dato il contegno delle parti, deve escludersi che possa proseguire la comunione spirituale e materiale tra le stesse, sicché la domanda sullo status deve senz'altro essere accolta.
Quanto alle determinazioni accessorie, gli accordi raggiunti dagli stessi coniugi in punto di mantenimento ordinario delle figlie minori si palesano adeguato a soddisfare le esigenze della prole nel contesto reddituale dei due genitori.
3. Rimessione della causa sul ruolo
Le parti hanno formulato in sede di conclusioni congiunte, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di divorzio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché tale domanda non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b)
l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, nel merito del giudizio proposto con ricorso da ei confronti di Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione dei coniugi C.F. ), nato Parte_1 C.F._1
a Lecco il 23/12/1971 e (C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
23/10/1968, sposati con rito civile in Calolziocorte in data 24/6/2000 (atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2000, parte 1, numero 7), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
CP_3
Per_ le figlie minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso Persona_2 la madre. Il padre potrà vedere le figlie due volte alla settimana, nel pieno rispetto degli impegni di studio, ludici e sociali delle ragazze;
ASSEGNA
la casa coniugale sita in Carenno, via Scaletta n. 7, alla sig.ra CP_1
PONE A CARICO
del padre un contributo al mantenimento per le due figlie minorenni e non economicamente Per_ autosufficienti e di € 200,00 al mese per ciascuna (complessivi € 400,00), Persona_2 indicizzati annualmente secondo ISTAT, da versarsi a mezzo bonifico bancario alla signora CP_1 entro il 25 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie regolamentate dal Protocollo in uso a questo Tribunale, secondo lo schema che segue:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento
(o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
PONE A CARICO
di la corresponsione in favore della signora della somma Parte_1 Controparte_1 mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, da corrispondere a titolo di assegno di mantenimento a mezzo bonifico bancario da effettuare entro il giorno 25 di ogni mese;
DÀ ATTO dell'impegno della signora di pagare la propria quota, pari alla metà, del mutuo cointestato CP_1 della casa coniugale;
DÀ ATTO
che dietro accordo sui modi e tempi, la Sig.ra si impegna ad acconsentire al Sig. CP_1 Parte_1 di accedere alla casa coniugale al fine di recuperare i propri effetti e documenti personali e/o per questioni di manutenzione straordinaria del manufatto;
DÀ ATTO che l'assicurazione sulla casa coniugale, come immobile, rimarrà operativa perché inserita nel contratto di mutuo, mentre la polizza aggiuntiva protezione famiglia rimarrà a carico esclusivo del sig. fino alla prossima data di scadenza;
Parte_1
DÀ ATTO che l'Assegno Unico sarà corrisposto interamente alla sig.ra e che, a tal fine, il signor CP_1
si impegna a variare il proprio indirizzo di residenza, nonché a revocare la propria Parte_1 richiesta fatta a suo tempo all' . CP_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'una dall'altra per il passato;
DÀ ATTO
che i rispettivi difensori rinunciano reciprocamente al vincolo di solidarietà di cui all'art.13, comma ottavo, della Legge n. 247/2012 (s.m.i.).
PROVVEDE
con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Calolziocorte per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 7 marzo 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada