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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/05/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5361 / 2021 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.SA Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 26.3.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. SALERNO ANTONIO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv VIRTUOSO ANTONIO Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 27/12/2021 parte ricorrente ha evidenziato di essere dipendente del sin dal 1985, di aver rivestito nel corso degli anni diversi incarichi di Alta Parte_2 CP_1
Professionalità e di P.O. ed in particolare dall'anno 2015 sino al 11.3.21 il ruolo di responsabile della posizione organizzativa del “Servizio Segreteria Generale, Trasparenza e anticorruzione - controlli interni” esercitando le funzioni in modo ottimale;
che l'amministrazione convenuta, con determinazione n. 329 del
25.02.2021 aveva pubblicato interpello per il conferimento di incarichi di p.o. (31 in tutto) tra cui era compreso quello che aveva ricoperto sino a quel momento, di aver partecipato all'interpello e di non essersi vista rinnovare l'incarico (affidato invece alla dott.SA il cui lavoro aveva lei steSA Per_1 coordinato sino a quel momento); evidenziava di esser stata l'unica titolare di p.o. che non si era vista rinnovare l'incarico e che il provvedimento era illegittimo perché privo di motivazione e perché non aveva tenuto in alcuna considerazione la sua attitudine a ricoprire l'incarico, sosteneva inoltre di aver subito, immediatamente dopo il mancato conferimento della p.o., provvedimenti di demansionamento e di dequalificazione professionale in quanto assegnata d'ufficio, con decorrenza 14.5.21, nel settore VIII
“Affari generali – Servizio elettorale e Ufficio del Giudice di Pace” -che era del tutto inappropriato rispetto alle sue competenze ed esperienza- e poi dal 29.10.21 presso il II Settore -servizio Repressioni abusi edili- incarico che era stato mortificante sia per aver dovuto svolgere attività formativa presso un figura professionale a lei sottoposta sia perché l'attività da svolgere era del tutto inadeguata rispetto alle sue competenze e quantitativamente irrilevante;
sosteneva che i sette mesi che erano seguiti alla data del mancato conferimento della p.o. erano stati per lei un “calvario mortificante e umiliante” poiché aveva trascorso intere giornate lavorative senza poter far nulla e senza potersi sentire parte attiva dell'Amministrazione e concludeva: per la disapplicazione della determina n. 431 del 11.03.2021 con la quale il non l'aveva confermata nella PO del “Servizio Segreteria Generale, Controparte_2
Trasparenza e anticorruzione - controlli interni”, per ordinare al il Controparte_2 riespletamento della procedura -mediante comparazione concreta e conferimento dell'incarico in suo favore- e per la condanna del convenuto al risarcimento del danno patrimoniale subito;
CP_2 domandava inoltre l'accertamento del suo successivo demansionamento con condanna del comune al risarcimento di tutti i danni patiti anche per eventuali malattie contratte;
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la parte convenuta che preliminarmente chiedeva di essere autorizzata ad integrare il contraddittorio nei confronti della dott.SA e nel merito deduceva l'insussistenza di vizi della Per_1 procedura di conferimento di incarichi di P.O. in quanto svolta tenendo conto del contratto collettivo di riferimento e del regolamento comunale;
assumeva inoltre l'insussistenza del dedotto demansionamento atteso che la ricorrente aveva sempre ricevuto incarichi tenendo conto del suo profilo professionale e la mancata dimostrazione dei dedotti danni;
veniva autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della dott.SA ma il non vi provvedeva (cfr verbale del 15.6.22 e del 17.3.23), escussi i testi Per_1 CP_2 ammessi venivano concessi termini per note, la causa è stata infine trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 14 del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018, applicabile “ratione temporis” alla fattispecie esaminata, prevede che “ Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità”; il contratto prevede inoltre che per il conferimento degli incarichi gli enti tengano conto delle
“funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D…”
Il regolamento per la disciplina delle posizioni organizzative adottato dal comune di Cava dè Tirreni -così come modificato dalla delibera di giunta del n. 31 del 24.02.2021- prevede, all'art 2, che “L'assegnazione dell'incarico è preceduta da una fase istruttoria durante la quale i dipendenti di categoria D del Settore nel quale la posizione organizzativa è istituita… presentano la propria candidatura a ricoprire l'incarico di cui trattasi, attraverso la trasmissione del proprio curriculum formativo – professionale, …il Dirigente sceglie i dipendenti cui attribuire gli incarichi di posizione organizzativa tenendo conto delle funzioni e delle attività che dovranno essere svolte dall'incaricato di posizione organizzativa, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti dal medesimo incaricato, delle attitudini e delle capacità professionali e dell'esperienza acquisita dallo stesso…L'attribuzione dell'incarico di responsabile di posizione organizzativa avverrà nei confronti dei dipendenti ascritti alla categoria D, a seguito di valutazione effettuata sulla base dei fattori sopra elencati operata sul curriculum formativo – professionale…”
La normativa di riferimento obbligava pertanto l'amministrazione convenuta a scegliere il candidato cui conferire l'incarico di p.o. in base a valutazione comparativa delle attitudini, capacità professionali ed esperienze degli aspiranti (per come risultavano dai c.v. allegati dagli stessi alla domanda di partecipazione ad interpello) e ad esternare il proprio iter decisionale attraverso l'adozione di un atto scritto e motivato;
Parte ricorrente evidenzia di aver partecipato ad interpello per incarico di p.o. per il Servizio Segreteria
Generale (Trasparenza e anticorruzione - Controlli interni) e lamenta la mancanza di motivazione del provvedimento conclusivo del procedimento oltre che l'assenza di una effettiva istruttoria;
La determina n. 412/2021 di conferimento (alla dott.SA ) dell'incarico di P.O. per il Servizio Per_1
Segreteria Generale (Trasparenza e anticorruzione - Controlli interni) a firma del segretario generale non è stata adottata nel rispetto dei criteri che il avrebbe dovuto applicare poiché del tutto priva di CP_2 motivazione;
D'altro canto la parte convenuta, con la costituzione in giudizio, si è limitata ad affermare di aver fatto applicazione dei criteri regolamentari e contrattuali per l'attribuzione dell'incarico e non ha dedotto o allegato alcun elemento probatorio per chiarie o esplicitare le ragioni che lo avevano indotto a conferire l'incarico di p.o. alla candidata;
Per_1
Dalla lettura della documentazione allegata dai canditati al fine dell'interpello emerge inoltre anche l'illegittimità sostanziale del provvedimento atteso che gli altri canditati possedevano esperienza professionale pari di gran lunga inferiore a quella maturata dalla ricorrente, non avevano mai svolto funzioni direttive nello specifico settore oggetto di interpello e neanche i loro curricula evidenziavano specifiche (o potenziali) attitudini a ricoprire l'incarico di p.o. così da poter quanto meno ipotizzare, in astratto, che le loro domande potessero o dovessero essere preferite a quella della dott.SA ; Pt_1
La ricorrente -dott.SA allegava c.v. dal quale poteva evincersi la rilevantissima esperienza Parte_3 lavorativa maturata alle dipendenze del (di cui è dipendente sin dall'anno 1985) la titolarità di CP_2 incarichi di p.o. sin dall'anno 2012 e nel medesimo ambito oggetto di interpello dal 2015 (Trasparenza e anticorruzione - Controlli interni) oltre che specifiche competenze teoriche acquisite in ragione della partecipazione a corsi e seminari di approfondimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari, sulla disciplina dei pagamenti nei contratti pubblici, sull'attuazione della disciplina dell'anticorruzione, sull'amministrazione digitale la trasparenza ed il diritto di accesso, sulla legge 3/2019 sui controlli della corte dei conti sulle società partecipate… tanto per citarne alcuni;
la dott.SA , attraverso il c.v. che Pt_1 trasmetteva, evidenziava pertanto, in modo specifico e dettagliato, attitudini competenze e la notevole esperienza pregreSA per poter svolgere l'incarico che domandava le venisse conferito ( cfr doc 2 e 7 prod ricorrente);
Per Dalla lettura dei c.v. degli altri candidati ( , e ) non emergono competenze o Per_2 Per_1 esperienze pari a quelle possedute dalla dott.SA ; Pt_1
Il dott. dichiarava di essere dipendente del convenuto dall'anno 2018 e l'esperienza Per_2 CP_2 pregreSA che evidenziava di possedere era esclusivamente riferita all'ambito della gestione dei rifiuti;
la Per dott.SA , dipendente del dall'anno 2017 a seguito di mobilità volontaria dalla Provincia di CP_2
Salerno dichiarava esperienze pregresse ( dall'anno 1999 al luglio 2017) come segretario della commissione consiliare permanente “cultura e Sport” e dalla data di assunzione da parte del Comune quella di istruttore direttivo presso il servizio sport e cultura, dal 2019 di istruttore direttivo presso il settore ambiente e dal
2020 di responsabile dell'ufficio pareri ed autorizzazioni ambientali;
La candidata che veniva prescelta -dott.SA -allegava invece alla domanda di Persona_4 partecipazione un c.v. nel quale l'esperienza lavorativa che dichiarava di aver svolto in favore del comune era soltanto quella di consulenza “per la progettazione e gestione di progetti a valere su finanziamenti comunali nazionali regionali e provinciali” e l'unico corso di aggiornamento cui dichiarava di aver partecipato era relativo a tematiche del tutto diverse da quelle che avrebbe dovuto affrontare come incaricata di p.o. (ovvero “integrazione scolastica degli handicappati nella scuola di oggi”) ;
Al di là di quanto veniva dichiarato dalla dott.SA nel c.v. allegato alla domanda è comunque Per_1 documentato (e non contestato) che la steSA era stata assunta part-time dal comune convenuto nell'anno
2018 in seguito a procedura di stabilizzazione , era stata assegnata al settore “trasparenza ed anticorruzione” in quanto “esperta in programmazione dei fondi europei”, il suo orario lavorativo era stato implementato a 35 ore nell'anno 2019 ed aveva prestato servizio sotto la direzione ed il controllo della dott.SA occupandosi di attività di controllo soltanto a far data dal 13.02.2020, quale facente parte Pt_1 di Unità (cfr doc 5, 20,21,22 prod ricorrente, ricorso introduttivo di lite e memoria difensiva);
Anche a voler ritenere che il convenuto abbia tenuto conto di queste ultime circostanze al fine del CP_2 conferimento dell'incarico di p.o. (che in ogni caso non risultavano dal c.v. allegato dalla candidata) neanche in tal modo si può ritenere giustificata la scelta di attribuire l'incarico alla dott.SA le cui Per_1 esperienze lavorative e competenze specifiche erano comunque del tutto irrisorie rispetto a quelle possedute dalla dott.SA ; Pt_1
Se pertanto il comportamento del è stato illegittimo -avendo conferito un incarico di p.o. in totale CP_2 spregio dei criteri di cui avrebbe dovuto tener conto- ed alla ricorrente spetta il risarcimento del danno patrimoniale che ha subito per non aver conseguito la p.o. cui aspirava -e che avrebbe certamente ottenuto se il Comune avesse agito in buona fede e nel rispetto delle regole stabilite- non risulta però anche che la dott.SA abbia riportato danni non patrimoniali per effetto di questa condotta o di quelle successive Pt_1 del periodo marzo- dicembre 2021;
La giurisprudenza di legittimità, che questo Tribunale condivide e fa propria ha evidenziato come “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile non essendo sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale. (cfr Cass Civ 21527/2024)
Se anche il trasferimento della dott.SA -disposto d'ufficio a causa di carenza di personale presso Pt_1
l'ufficio del g.d.p. di Cava dè Tirreni- non è stato conforme alla buona fede e correttezza (ed ai principi di efficienza dell'agire amministrativo) in quanto il in tal modo si spogliava del contributo di una CP_2 dipendente con elevatissima professionalità, competenza ed esperienza in un settore di estrema delicatezza ed importanza -quale è quello della Trasparenza e anticorruzione- destinando la dipendente ad un settore che non necessitava di professionalità pari alla sua ma di commessi archivisti operatori giudiziari come chiaramente evidenziato dal funzionario responsabile dott nella nota trameSA al Persona_5
(cfr doc 10 prod ricorrente) non risulta anche che la ricorrente sia stata tecnicamente CP_2 demansionata atteso che i compiti affidati alla dott.SA erano comunque corrispondenti a quelli del Pt_1 profilo corrispondente a quello di inquadramento, come riferito dai testi escussi;
Il fatto poi che la ricorrente, nel periodo in cui è stata assegnata presso l'ufficio repressione abusi edilizi, sia stata affidata (inizialmente) ad un collega con profilo inferiore per apprendimento delle funzioni da svolgere ed abbia poi svolto mansioni seriali e poco attinenti alla pregreSA professionalità neanche può essere ritenuto demansionamento anche alla luce del brevissimo periodo in cui la lavoratrice è rimasta presso il suddetto ufficio (complessivamente circa tre mesi);
D'altro canto la documentazione medica esibita dall'attrice non attesta né l'insorgenza di un danno alla salute nel periodo immediatamente successivo al mancato conferimento della p.o. né un significativo e stabile aggravamento di patologie preesistenti per effetto degli eventi di cui al ricorso;
Va inoltre escluso, nella valutazione complessiva della vicenda, un danno alla professionalità considerando che la dott.SA , nonostante il travagliato iter di trasferimenti che è seguito al mancato conferimento Pt_1 di p.o. (in quanto assegnata all'Ufficio del Giudice di Pace nel periodo compreso tra il 14 maggio ed il 31 ottobre 2021, all'ufficio repressione abusi edilizi tra il 1 novembre 2021 ed il mese di gennaio 2022, all' dal mese di febbraio al mese di aprile 2022, all'Ufficio Gare e Parte_4 Contratti dal mese di aprile 2022 cfr memoria conclusiva del 14.3.25)- allo stato risulta essere CP_2 stata nuovamente riconosciuta nel valore della professionalità posseduta con assegnazione, dal gennaio
2023 di incarico di p.o. per il Servizio “Pubblica Istruzione – Gemellaggi e Formazione Universitaria –
Informagiovani, Politiche Giovanili e Forum dei Giovani – Biblioteca – Ufficio di Staff”;
Va infine osservato che poiché nelle note depositate in data 14.3.25 parte ricorrente ha evidenziato l'avvenuta scadenza dell'incarico di p.o. per cui è causa, si ritiene irrilevante ai fini del decidere il fatto che il contraddittorio non sia stato integrato nei confronti della dott.SA , e d'altro canto l'illegittimità del Per_1 conferimento di p.o. disposto in favore della steSA non incide comunque sul diritto della dott.SA Per_1 ai compensi ricevuti per la prestazione lavorativa che ha reso;
Tutto ciò premesso si ritiene possibile liquidare in favore della ricorrente l'importo complessivo di euro
14.000,00 a titolo risarcitorio tenendo conto del valore della p.o. non attribuita, del fatto, non contestato e in parte documentato, che la ricorrente aveva sempre percepito anche l'indennità di risultato nella misura massima possibile, e dell'avvenuto conferimento di nuovo incarico di p.o. alla ricorrente a partire dal mese di gennaio 2023;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 5361 /2021
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna il convenuto al risarcimento del CP_2 danno patito dalla ricorrente che liquida in euro 14.000,00 oltre accessori legali dalla domanda al saldo;
Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla dott.SA che liquida CP_2 Pt_1 in euro 5.000,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato con attribuzione;
Nocera Inferiore 10/05/2025 Il Giudice
Dott.SA Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.SA Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 26.3.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. SALERNO ANTONIO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv VIRTUOSO ANTONIO Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 27/12/2021 parte ricorrente ha evidenziato di essere dipendente del sin dal 1985, di aver rivestito nel corso degli anni diversi incarichi di Alta Parte_2 CP_1
Professionalità e di P.O. ed in particolare dall'anno 2015 sino al 11.3.21 il ruolo di responsabile della posizione organizzativa del “Servizio Segreteria Generale, Trasparenza e anticorruzione - controlli interni” esercitando le funzioni in modo ottimale;
che l'amministrazione convenuta, con determinazione n. 329 del
25.02.2021 aveva pubblicato interpello per il conferimento di incarichi di p.o. (31 in tutto) tra cui era compreso quello che aveva ricoperto sino a quel momento, di aver partecipato all'interpello e di non essersi vista rinnovare l'incarico (affidato invece alla dott.SA il cui lavoro aveva lei steSA Per_1 coordinato sino a quel momento); evidenziava di esser stata l'unica titolare di p.o. che non si era vista rinnovare l'incarico e che il provvedimento era illegittimo perché privo di motivazione e perché non aveva tenuto in alcuna considerazione la sua attitudine a ricoprire l'incarico, sosteneva inoltre di aver subito, immediatamente dopo il mancato conferimento della p.o., provvedimenti di demansionamento e di dequalificazione professionale in quanto assegnata d'ufficio, con decorrenza 14.5.21, nel settore VIII
“Affari generali – Servizio elettorale e Ufficio del Giudice di Pace” -che era del tutto inappropriato rispetto alle sue competenze ed esperienza- e poi dal 29.10.21 presso il II Settore -servizio Repressioni abusi edili- incarico che era stato mortificante sia per aver dovuto svolgere attività formativa presso un figura professionale a lei sottoposta sia perché l'attività da svolgere era del tutto inadeguata rispetto alle sue competenze e quantitativamente irrilevante;
sosteneva che i sette mesi che erano seguiti alla data del mancato conferimento della p.o. erano stati per lei un “calvario mortificante e umiliante” poiché aveva trascorso intere giornate lavorative senza poter far nulla e senza potersi sentire parte attiva dell'Amministrazione e concludeva: per la disapplicazione della determina n. 431 del 11.03.2021 con la quale il non l'aveva confermata nella PO del “Servizio Segreteria Generale, Controparte_2
Trasparenza e anticorruzione - controlli interni”, per ordinare al il Controparte_2 riespletamento della procedura -mediante comparazione concreta e conferimento dell'incarico in suo favore- e per la condanna del convenuto al risarcimento del danno patrimoniale subito;
CP_2 domandava inoltre l'accertamento del suo successivo demansionamento con condanna del comune al risarcimento di tutti i danni patiti anche per eventuali malattie contratte;
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la parte convenuta che preliminarmente chiedeva di essere autorizzata ad integrare il contraddittorio nei confronti della dott.SA e nel merito deduceva l'insussistenza di vizi della Per_1 procedura di conferimento di incarichi di P.O. in quanto svolta tenendo conto del contratto collettivo di riferimento e del regolamento comunale;
assumeva inoltre l'insussistenza del dedotto demansionamento atteso che la ricorrente aveva sempre ricevuto incarichi tenendo conto del suo profilo professionale e la mancata dimostrazione dei dedotti danni;
veniva autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della dott.SA ma il non vi provvedeva (cfr verbale del 15.6.22 e del 17.3.23), escussi i testi Per_1 CP_2 ammessi venivano concessi termini per note, la causa è stata infine trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 14 del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018, applicabile “ratione temporis” alla fattispecie esaminata, prevede che “ Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità”; il contratto prevede inoltre che per il conferimento degli incarichi gli enti tengano conto delle
“funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D…”
Il regolamento per la disciplina delle posizioni organizzative adottato dal comune di Cava dè Tirreni -così come modificato dalla delibera di giunta del n. 31 del 24.02.2021- prevede, all'art 2, che “L'assegnazione dell'incarico è preceduta da una fase istruttoria durante la quale i dipendenti di categoria D del Settore nel quale la posizione organizzativa è istituita… presentano la propria candidatura a ricoprire l'incarico di cui trattasi, attraverso la trasmissione del proprio curriculum formativo – professionale, …il Dirigente sceglie i dipendenti cui attribuire gli incarichi di posizione organizzativa tenendo conto delle funzioni e delle attività che dovranno essere svolte dall'incaricato di posizione organizzativa, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti dal medesimo incaricato, delle attitudini e delle capacità professionali e dell'esperienza acquisita dallo stesso…L'attribuzione dell'incarico di responsabile di posizione organizzativa avverrà nei confronti dei dipendenti ascritti alla categoria D, a seguito di valutazione effettuata sulla base dei fattori sopra elencati operata sul curriculum formativo – professionale…”
La normativa di riferimento obbligava pertanto l'amministrazione convenuta a scegliere il candidato cui conferire l'incarico di p.o. in base a valutazione comparativa delle attitudini, capacità professionali ed esperienze degli aspiranti (per come risultavano dai c.v. allegati dagli stessi alla domanda di partecipazione ad interpello) e ad esternare il proprio iter decisionale attraverso l'adozione di un atto scritto e motivato;
Parte ricorrente evidenzia di aver partecipato ad interpello per incarico di p.o. per il Servizio Segreteria
Generale (Trasparenza e anticorruzione - Controlli interni) e lamenta la mancanza di motivazione del provvedimento conclusivo del procedimento oltre che l'assenza di una effettiva istruttoria;
La determina n. 412/2021 di conferimento (alla dott.SA ) dell'incarico di P.O. per il Servizio Per_1
Segreteria Generale (Trasparenza e anticorruzione - Controlli interni) a firma del segretario generale non è stata adottata nel rispetto dei criteri che il avrebbe dovuto applicare poiché del tutto priva di CP_2 motivazione;
D'altro canto la parte convenuta, con la costituzione in giudizio, si è limitata ad affermare di aver fatto applicazione dei criteri regolamentari e contrattuali per l'attribuzione dell'incarico e non ha dedotto o allegato alcun elemento probatorio per chiarie o esplicitare le ragioni che lo avevano indotto a conferire l'incarico di p.o. alla candidata;
Per_1
Dalla lettura della documentazione allegata dai canditati al fine dell'interpello emerge inoltre anche l'illegittimità sostanziale del provvedimento atteso che gli altri canditati possedevano esperienza professionale pari di gran lunga inferiore a quella maturata dalla ricorrente, non avevano mai svolto funzioni direttive nello specifico settore oggetto di interpello e neanche i loro curricula evidenziavano specifiche (o potenziali) attitudini a ricoprire l'incarico di p.o. così da poter quanto meno ipotizzare, in astratto, che le loro domande potessero o dovessero essere preferite a quella della dott.SA ; Pt_1
La ricorrente -dott.SA allegava c.v. dal quale poteva evincersi la rilevantissima esperienza Parte_3 lavorativa maturata alle dipendenze del (di cui è dipendente sin dall'anno 1985) la titolarità di CP_2 incarichi di p.o. sin dall'anno 2012 e nel medesimo ambito oggetto di interpello dal 2015 (Trasparenza e anticorruzione - Controlli interni) oltre che specifiche competenze teoriche acquisite in ragione della partecipazione a corsi e seminari di approfondimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari, sulla disciplina dei pagamenti nei contratti pubblici, sull'attuazione della disciplina dell'anticorruzione, sull'amministrazione digitale la trasparenza ed il diritto di accesso, sulla legge 3/2019 sui controlli della corte dei conti sulle società partecipate… tanto per citarne alcuni;
la dott.SA , attraverso il c.v. che Pt_1 trasmetteva, evidenziava pertanto, in modo specifico e dettagliato, attitudini competenze e la notevole esperienza pregreSA per poter svolgere l'incarico che domandava le venisse conferito ( cfr doc 2 e 7 prod ricorrente);
Per Dalla lettura dei c.v. degli altri candidati ( , e ) non emergono competenze o Per_2 Per_1 esperienze pari a quelle possedute dalla dott.SA ; Pt_1
Il dott. dichiarava di essere dipendente del convenuto dall'anno 2018 e l'esperienza Per_2 CP_2 pregreSA che evidenziava di possedere era esclusivamente riferita all'ambito della gestione dei rifiuti;
la Per dott.SA , dipendente del dall'anno 2017 a seguito di mobilità volontaria dalla Provincia di CP_2
Salerno dichiarava esperienze pregresse ( dall'anno 1999 al luglio 2017) come segretario della commissione consiliare permanente “cultura e Sport” e dalla data di assunzione da parte del Comune quella di istruttore direttivo presso il servizio sport e cultura, dal 2019 di istruttore direttivo presso il settore ambiente e dal
2020 di responsabile dell'ufficio pareri ed autorizzazioni ambientali;
La candidata che veniva prescelta -dott.SA -allegava invece alla domanda di Persona_4 partecipazione un c.v. nel quale l'esperienza lavorativa che dichiarava di aver svolto in favore del comune era soltanto quella di consulenza “per la progettazione e gestione di progetti a valere su finanziamenti comunali nazionali regionali e provinciali” e l'unico corso di aggiornamento cui dichiarava di aver partecipato era relativo a tematiche del tutto diverse da quelle che avrebbe dovuto affrontare come incaricata di p.o. (ovvero “integrazione scolastica degli handicappati nella scuola di oggi”) ;
Al di là di quanto veniva dichiarato dalla dott.SA nel c.v. allegato alla domanda è comunque Per_1 documentato (e non contestato) che la steSA era stata assunta part-time dal comune convenuto nell'anno
2018 in seguito a procedura di stabilizzazione , era stata assegnata al settore “trasparenza ed anticorruzione” in quanto “esperta in programmazione dei fondi europei”, il suo orario lavorativo era stato implementato a 35 ore nell'anno 2019 ed aveva prestato servizio sotto la direzione ed il controllo della dott.SA occupandosi di attività di controllo soltanto a far data dal 13.02.2020, quale facente parte Pt_1 di Unità (cfr doc 5, 20,21,22 prod ricorrente, ricorso introduttivo di lite e memoria difensiva);
Anche a voler ritenere che il convenuto abbia tenuto conto di queste ultime circostanze al fine del CP_2 conferimento dell'incarico di p.o. (che in ogni caso non risultavano dal c.v. allegato dalla candidata) neanche in tal modo si può ritenere giustificata la scelta di attribuire l'incarico alla dott.SA le cui Per_1 esperienze lavorative e competenze specifiche erano comunque del tutto irrisorie rispetto a quelle possedute dalla dott.SA ; Pt_1
Se pertanto il comportamento del è stato illegittimo -avendo conferito un incarico di p.o. in totale CP_2 spregio dei criteri di cui avrebbe dovuto tener conto- ed alla ricorrente spetta il risarcimento del danno patrimoniale che ha subito per non aver conseguito la p.o. cui aspirava -e che avrebbe certamente ottenuto se il Comune avesse agito in buona fede e nel rispetto delle regole stabilite- non risulta però anche che la dott.SA abbia riportato danni non patrimoniali per effetto di questa condotta o di quelle successive Pt_1 del periodo marzo- dicembre 2021;
La giurisprudenza di legittimità, che questo Tribunale condivide e fa propria ha evidenziato come “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile non essendo sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale. (cfr Cass Civ 21527/2024)
Se anche il trasferimento della dott.SA -disposto d'ufficio a causa di carenza di personale presso Pt_1
l'ufficio del g.d.p. di Cava dè Tirreni- non è stato conforme alla buona fede e correttezza (ed ai principi di efficienza dell'agire amministrativo) in quanto il in tal modo si spogliava del contributo di una CP_2 dipendente con elevatissima professionalità, competenza ed esperienza in un settore di estrema delicatezza ed importanza -quale è quello della Trasparenza e anticorruzione- destinando la dipendente ad un settore che non necessitava di professionalità pari alla sua ma di commessi archivisti operatori giudiziari come chiaramente evidenziato dal funzionario responsabile dott nella nota trameSA al Persona_5
(cfr doc 10 prod ricorrente) non risulta anche che la ricorrente sia stata tecnicamente CP_2 demansionata atteso che i compiti affidati alla dott.SA erano comunque corrispondenti a quelli del Pt_1 profilo corrispondente a quello di inquadramento, come riferito dai testi escussi;
Il fatto poi che la ricorrente, nel periodo in cui è stata assegnata presso l'ufficio repressione abusi edilizi, sia stata affidata (inizialmente) ad un collega con profilo inferiore per apprendimento delle funzioni da svolgere ed abbia poi svolto mansioni seriali e poco attinenti alla pregreSA professionalità neanche può essere ritenuto demansionamento anche alla luce del brevissimo periodo in cui la lavoratrice è rimasta presso il suddetto ufficio (complessivamente circa tre mesi);
D'altro canto la documentazione medica esibita dall'attrice non attesta né l'insorgenza di un danno alla salute nel periodo immediatamente successivo al mancato conferimento della p.o. né un significativo e stabile aggravamento di patologie preesistenti per effetto degli eventi di cui al ricorso;
Va inoltre escluso, nella valutazione complessiva della vicenda, un danno alla professionalità considerando che la dott.SA , nonostante il travagliato iter di trasferimenti che è seguito al mancato conferimento Pt_1 di p.o. (in quanto assegnata all'Ufficio del Giudice di Pace nel periodo compreso tra il 14 maggio ed il 31 ottobre 2021, all'ufficio repressione abusi edilizi tra il 1 novembre 2021 ed il mese di gennaio 2022, all' dal mese di febbraio al mese di aprile 2022, all'Ufficio Gare e Parte_4 Contratti dal mese di aprile 2022 cfr memoria conclusiva del 14.3.25)- allo stato risulta essere CP_2 stata nuovamente riconosciuta nel valore della professionalità posseduta con assegnazione, dal gennaio
2023 di incarico di p.o. per il Servizio “Pubblica Istruzione – Gemellaggi e Formazione Universitaria –
Informagiovani, Politiche Giovanili e Forum dei Giovani – Biblioteca – Ufficio di Staff”;
Va infine osservato che poiché nelle note depositate in data 14.3.25 parte ricorrente ha evidenziato l'avvenuta scadenza dell'incarico di p.o. per cui è causa, si ritiene irrilevante ai fini del decidere il fatto che il contraddittorio non sia stato integrato nei confronti della dott.SA , e d'altro canto l'illegittimità del Per_1 conferimento di p.o. disposto in favore della steSA non incide comunque sul diritto della dott.SA Per_1 ai compensi ricevuti per la prestazione lavorativa che ha reso;
Tutto ciò premesso si ritiene possibile liquidare in favore della ricorrente l'importo complessivo di euro
14.000,00 a titolo risarcitorio tenendo conto del valore della p.o. non attribuita, del fatto, non contestato e in parte documentato, che la ricorrente aveva sempre percepito anche l'indennità di risultato nella misura massima possibile, e dell'avvenuto conferimento di nuovo incarico di p.o. alla ricorrente a partire dal mese di gennaio 2023;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 5361 /2021
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna il convenuto al risarcimento del CP_2 danno patito dalla ricorrente che liquida in euro 14.000,00 oltre accessori legali dalla domanda al saldo;
Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla dott.SA che liquida CP_2 Pt_1 in euro 5.000,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato con attribuzione;
Nocera Inferiore 10/05/2025 Il Giudice
Dott.SA Raffaella Caporale