Decreto presidenziale 25 gennaio 2021
Ordinanza cautelare 28 gennaio 2021
Sentenza 25 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 25/08/2021, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/08/2021
N. 01032/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01116/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1116 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avvocati Maurizio Zoppolato e -OMISSIS- Ingroia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in -OMISSIS-, via Dante n. 16;
contro
Ministero dell'Interno - -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
- del provvedimento in data -OMISSIS-comunicato in pari data, con cui la-OMISSIS-ha confermato l'informazione antimafia interdittiva emessa il -OMISSIS- nei confronti di -OMISSIS-. e della Signora -OMISSIS-, ritenendo insussistenti i presupposti per accogliere la richiesta di riesame;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 26 maggio 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La-OMISSIS-con provvedimento -OMISSIS-ha adottato un’informazione interdittiva antimafia, ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti della società -OMISSIS-. (d’ora in poi -OMISSIS-), attiva nel settore della distribuzione al dettaglio di carburante, oli lubrificanti e prodotti petroliferi, della -OMISSIS-, socio unico ed amministratore della predetta Società.
Il provvedimento è stato motivato con riferimento all’esistenza di legami con la criminalità organizzata, giudicati idonei a giustificare l’esistenza di sospetti sul rischio di infiltrazione mafiosa nell’attività d’impresa.
Il signor -OMISSIS-i, coniuge della -OMISSIS-, apparterrebbe alla famiglia -OMISSIS-i, originaria di -OMISSIS-(-OMISSIS-), operante dagli anni -OMISSIS- nella provincia di -OMISSIS-, in vari settori imprenditoriali, caratterizzati da forti connessioni con la malavita. Due società afferenti a tale famiglia, la -OMISSIS-., sono state colpite da provvedimenti interdittivi antimafia, divenuti definitivi a seguito delle relative sentenze pronunciate dal Consiglio di Stato.
Il provvedimento di interdittiva -OMISSIS-è stato impugnato congiuntamente dalla -OMISSIS- e dalla -OMISSIS- con ricorso r.g. n. 822 del -OMISSIS- proposto avanti a questa Sezione che lo ha respinto con -OMISSIS-, confermata in appello dalla -OMISSIS-.
2. Con istanza-OMISSIS-, la Società -OMISSIS- e la -OMISSIS- hanno chiesto alla -OMISSIS- il riesame e l’aggiornamento dell’informazione interdittiva alla luce di elementi sopravvenuti ritenuti sufficienti a dimostrare l’attuale insussistenza dei presupposti per il mantenimento di tale misura.
Nell’istanza viene indicato quale elemento sopravvenuto il decreto del -OMISSIS- con il quale è stata respinta la proposta di applicazione della misura della confisca avanzata dalle Direzione investigativa antimafia il -OMISSIS-, nei confronti del coniuge della ricorrente Sig. -OMISSIS--OMISSIS-i.
Precedentemente con -OMISSIS- del medesimo Tribunale era stata respinta l’istanza del sequestro cautelare dei medesimi beni oggetto dell’istanza di confisca.
Secondo le istanti poiché l’interdittiva antimafia ha attribuito rilievo centrale alla frequentazione del Sig. -OMISSIS--OMISSIS-i con la criminalità organizzata, il pronunciamento del Tribunale di -OMISSIS- dovrebbe indurre ad una revisione del provvedimento. Il decreto ha infatti respinto l’istanza di applicazione della misura della confisca perché, pur essendo allegati dal pubblico ministero elementi indicativi di passati contatti con ambienti mafiosi, non è possibile attualmente ascrivere con un sufficiente grado di certezza l’appartenenza dell’interessato ad una delle categorie di pericolosità sociale cui all’art. 4, comma 1, lett. a) e c) del D.lgs. n. 159 del 2011, che a norma dell’art. 16 del medesimo decreto legislativo giustificano l’applicazione della misura di prevenzione della confisca.
3. La-OMISSIS-con provvedimento -OMISSIS-ha respinto l’istanza di revisione dell’interdittiva affermando che “ anche a seguito di ulteriore esame e valutazione da parte del Gruppo Interforze Antimafia, istituito presso questa -OMISSIS-, non sono emersi elementi che consentano di valutare diversamente la posizione delle due società, considerato altresì che le argomentazioni addotte sono già state oggetto di valutazione sia da parte del TAR Veneto che ha ritenuto di rigettare i rispettivi ricorsi, confermando i provvedimenti interdittivi emanati nei confronti di-OMISSIS-, ha ribadito in toto le valutazioni espresse dal Giudice di prime cure”.
Nel proporre il ricorso le ricorrenti evidenziano la sussistenza di un secondo elemento sopravvenuto all’originaria informazione interdittiva che a loro giudizio depotenzia ulteriormente il quadro indiziario sfavorevole originariamente considerato.
Il secondo elemento allegato è costituito dal decreto del Tribunale di -OMISSIS-,-OMISSIS-, con il quale è stata respinta l’istanza proposta dal Pubblico -OMISSIS-, di applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di quattro anni, ed è stata invece accolta l’istanza di confisca dei beni, a carico del Sig. -OMISSIS-. L’istanza di applicazione misura della sorveglianza speciale è stata respinta perché, tenuto conto della condotta dell’interessato, è da escludersi la sussistenza del requisito della pericolosità sociale qualificata richiesto per l’applicazione di tale misura per il periodo successivo al -OMISSIS-. La misura patrimoniale è stata disposta ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 159 del 2011 perché deve ritenersi accertata l’illiceità dei profitti ricavati con l’esercizio dell’attività di impresa e dei beni acquisiti nel periodo compreso tra l’avvio dell’attività, nel 1971, ed il -OMISSIS-.
Secondo le ricorrenti poiché nell’interdittiva vi è stata un’enfatizzazione dei legami tra il Sig. -OMISSIS--OMISSIS-i e il Sig. -OMISSIS-per sostenere l’esistenza di rischi di condizionamento di -OMISSIS- da parte della criminalità organizzata, sull’assunto che quest’ultimo ne sia un appartenente, deve prendersi atto dell’inattualità di tali valutazioni, perché il sopra citato decreto del Tribunale di -OMISSIS- attesta che dal -OMISSIS- vi è stata una sostanziale dissociazione del Sig. -OMISSIS-che ha avviato una proficua collaborazione con le forze dell’ordine.
4. Con il ricorso in epigrafe la Società -OMISSIS- e la Sig.ra -OMISSIS-impugnano il provvedimento -OMISSIS-con cui è stata respinta l’istanza di revisione dell’interdittiva, proponendo quattro motivi.
Con il primo motivo le ricorrenti lamentano la violazione degli articoli 86 e 91 del D.lgs. n. 159 del 2011, il difetto di istruttoria e di motivazione, la contraddittorietà, lo sviamento e il travisamento dei presupposti perché, a seguito dell’esercizio del diritto di accesso, hanno potuto constatare (dalla mancanza di atti contenuti nel fascicolo istruttorio in cui erano presenti solo copie delle sentenze con cui è stato respinto il ricorso proposto avverso l’interdittiva) che non è stata svolta alcuna istruttoria volta ad accertare se, alla luce dei nuovi elementi, sussistano tutt’ora circostanze che complessivamente considerate denotino un rischio di condizionamento mafioso. Le ricorrenti sostengono che in tal modo la -OMISSIS- si è sottratta all’obbligo alla stessa spettante di riesaminare il quadro indiziario esistente alla luce dei nuovi dati segnalati e quindi in sostanza ha illegittimamente omesso di ripronunciarsi.
Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione sotto altro profilo degli articoli 86 e 91 del D.lgs. n. 159 del 2011, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione, perché, come chiarito dalla sentenza della -OMISSIS-, l’interdittiva ha carattere necessariamente provvisorio per scongiurare il rischio della persistenza di una misura che abbia perso la sua giustificazione. Con l’immotivato diniego opposto, omettendo di fatto il riesame di un provvedimento per sua natura di carattere temporaneo, la -OMISSIS- ha sostanzialmente frustrato la ratio del procedimento avviato perché non ha valutato l’attualità della consistenza dei fatti originariamente considerati e destinati a perdere progressivamente rilevanza con il decorso del tempo, né ha valutato gli elementi sopravvenuti.
Con il terzo motivo le ricorrenti lamentano la violazione sotto altro profilo degli articoli 86 e 91 del D.lgs. n. 159 del 2011, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione perché, anche se le pronunce penali di rigetto della misura di prevenzione non determinano un rigido automatismo rispetto alla revoca dell’informativa prefettizia, le stesse devono essere necessariamente oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione per l’operatività del principio del ne bis in idem rispetto a circostanze accertate in sede penale che avrebbe imposto di prendere atto della dichiarazione di insussistenza dei fatti contestati.
Con il quarto motivo, formulato in via subordinata, le ricorrenti lamentano la violazione degli articoli 1 e 10 bis della legge n. 241 del 1990 perché è stata omessa la comunicazione del preavviso di rigetto, ed ove tale adempimento fosse stato eseguito, le interessate avrebbero potuto far presente l’incompatibilità della motivazione del diniego di riesame con la statuizione contenuta nella sopra citata -OMISSIS-, circa l’obbligo della -OMISSIS- di apprezzare gli elementi sopravvenuti rispetto all’adozione dell’interdittiva, e avrebbero potuto altresì far valere ulteriori precisazioni e chiarimenti eventualmente avanzando la proposta di una modifica dell’assetto societario, in modo da consentire il proseguimento dell’attività economica. Peraltro, proseguono le ricorrenti, alla luce della modifiche apportate all’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, dall'art. 12, comma 1, lettera i), del decreto legge n. 76 del 2020, convertito in legge n. 120 del 2020, tale illegittimità oggi non può più essere sanata in giudizio dalla dimostrazione da parte dell’Amministrazione che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio replicando puntualmente alle censure proposte e chiedendo la reiezione del ricorso. Nel costituirsi l’Amministrazione resistente ha altresì depositato alcuni atti istruttori preparatori utilizzati per l’adozione del provvedimento impugnato ovvero la nota -OMISSIS-.
La prima nota evidenzia una serie di elementi che denotano la persistenza e l’attualità di legami del Sig. -OMISSIS--OMISSIS-i e della ricorrente -OMISSIS- con la criminalità organizzata.
La seconda nota giunge alle stesse conclusioni esponendo l’esito di controlli svolti presso i registri della Camera di Commercio e sul territorio.
6. Le ricorrenti con motivi aggiunti impugnano tali note e propongono nuove censure avverso il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, con un unico ed articolato motivo, con il quale lamentano l’irrilevanza degli elementi indicati nelle predette note perché relativi a circostanze e persone non immediatamente riconducibili alla Società -OMISSIS- e alla -OMISSIS-.
Ad ulteriore supporto della concreta rilevanza della censura volta a dedurre l’omessa comunicazione del preavviso di diniego, le ricorrenti evidenziano che, ove fosse stato acquisito il loro apporto procedimentale, avrebbero potuto rendere edotta l’Amministrazione che è sopravvenuta la separazione giudiziale tra la -OMISSIS- ed il coniuge -OMISSIS--OMISSIS-i, e che tale circostanza assume un particolare rilievo dal momento che gli elementi posti a fondamento dell’originaria interdittiva, muovono pressoché esclusivamente dai rapporti di quest’ultimo con soggetti vicini alla criminalità organizzata.
All’udienza del 26 maggio 2021, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il Collegio ritiene di non esaminare l’eccezione, sollevata dall’Amministrazione resistente, di inammissibilità dei motivi aggiunti nella parte in cui impugnano atti infraprocedimentali privi di autonoma lesività, perché, al pari del ricorso, i motivi aggiunti devono essere respinti nel merito.
Va premesso che oggetto del giudizio in esame è solamente il provvedimento -OMISSIS-di diniego di revisione del provvedimento -OMISSIS-con cui è stata adottata un’informazione interdittiva antimafia a carico della Società -OMISSIS- e della Sig.ra -OMISSIS-.
Va sottolineato che tale interdittiva ha ormai consolidato i propri effetti perché ha resistito in primo e secondo grado all’impugnazione proposta dalle odierne ricorrenti.
Esulano pertanto dal presente giudizio le censure e le argomentazioni svolte dalle ricorrenti con i motivi aggiunti e con le memorie volte a dimostrare che, rispetto alla Società -OMISSIS- e alla -OMISSIS-, non sono mai esistiti fin dall’origine elementi sufficienti ad affermare che vi è il rischio di un’influenza dell’attività economica da parte di organizzazioni mafiose. Tali profili sono stati già esaminati nel provvedimento di interdittiva e positivamente vagliati in sede giurisdizionale con pronunce ormai passate in giudicato, e non possono essere messi in discussione in questa sede. Si tratta pertanto di circostanze che devono essere date per acquisite.
Oggetto della controversia in esame, alla luce delle censure proposte e degli elementi sopravvenuti allegati, è solamente la legittimità o meno del diniego di revisione dell’interdittiva opposto con il provvedimento impugnato.
8. Con i primi tre motivi del ricorso introduttivo, e con l’unico motivo dell’atto di motivi aggiunti, le ricorrenti lamentano il difetto di istruttoria e di motivazione perché la -OMISSIS- non avrebbe svolto degli approfondimenti volti a verificare l’incidenza degli elementi sopravvenuti a denotare il venir meno delle ragioni poste originariamente a fondamento dell’interdittiva, ovvero non si sarebbe adeguata al contenuto delle pronunce del Tribunale di -OMISSIS-.
Le doglianze proposte, che possono essere esaminate congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono infondate perché gli elementi allegati come sopravvenuti dalle ricorrenti, alla luce di una semplice lettura delle sentenze di primo e secondo grado con cui è stato respinto il ricorso proposto avverso l’interdittiva, sono in realtà riconducibili o ad elementi già valutati dall’Amministrazione in modo giudicato legittimo in sede giurisdizionale, o a profili che sono privi di rilevanza rispetto alle ragioni che hanno giustificato l’interdittiva.
Un primo elemento allegato è costituito dal decreto del -OMISSIS- con il quale è stata respinta la proposta di applicazione della misura della confisca avanzata dalle Direzione investigativa antimafia il -OMISSIS-, nei confronti del Sig. -OMISSIS--OMISSIS-i, coniuge della ricorrente.
Un secondo elemento evidenziato e documentato con i motivi aggiunti riguarda l’avvenuta separazione giudiziale tra la -OMISSIS- ed il Sig. -OMISSIS--OMISSIS-i, che avrebbe determinato l’interruzione di ogni legame tra i coniugi e la sopravvenuta estraneità del marito rispetto alle attività personali ed imprenditoriali riferibili alla moglie.
Secondo le ricorrenti tali aspetti sono particolarmente rilevanti perché l’interdittiva antimafia ha attribuito rilievo centrale alle frequentazioni del Sig. -OMISSIS--OMISSIS-i con la criminalità organizzata, e pertanto il riconoscimento in sede giudiziale dell’inattualità di tali collegamenti e l’avvenuta separazione mutano il quadro indiziario originariamente oggetto di analisi in occasione dell’interdittiva.
9. Tali deduzioni non possono essere condivise.
In realtà il decreto del Tribunale di -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui è stata negata la confisca dei beni, è un atto che anche sotto il profilo motivazionale si richiama espressamente al precedente decreto in data -OMISSIS-, del medesimo Tribunale, con cui era stata respinta l’analoga istanza del sequestro cautelare dei medesimi beni oggetto dell’istanza di confisca.
Gli elementi e le circostanze di fatto poste a fondamento di tali pronunce giudiziali erano già state espressamente vagliate dalle sentenze di primo e secondo grado che hanno respinto il ricorso avverso l’interdittiva.
Nella -OMISSIS-, nel paragrafo 10 in diritto si legge infatti che “ 10. La gravità del quadro indiziario non è scalfita dal decreto del Tribunale di -OMISSIS-, con il quale è stata rigettata la richiesta di sequestro avanzata nei confronti di -OMISSIS--OMISSIS-i e da quello che ha respinto la richiesta di applicazione della misura di prevenzione della confisca.
É sufficiente sul punto ricordare che, contrariamente a quanto affermato dall’appellante, non si è formato alcun giudicato, trattandosi di procedimenti del tutto autonomi che hanno ad oggetto accertamenti distinti: la pericolosità sociale, l’uno e il pericolo di condizionamento mafioso l’altro, ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 159 del 2011. Il giudicato si è invece formato su quanto affermato da questa Sezione nelle -OMISSIS- in relazione alle interdittive emesse nei confronti della -OMISSIS--OMISSIS-i.
Inoltre, come condivisibilmente rilevato dal giudice di primo grado, la misura di prevenzione del sequestro richiede che il soggetto interessato rientri in una delle specifiche categorie soggettive indicate dalla normativa e che ne sia al contempo accertata la pericolosità sociale, secondo gli indici delineati dalla giurisprudenza sopra richiamata. L’informazione interdittiva antimafia, invece, presuppone la presenza di «elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa», ovvero di «elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata» ”.
E’ pertanto evidente che la valenza delle pronunce giudiziali del Tribunale di -OMISSIS-, e la loro inidoneità a comportare un obbligo di revisione delle conclusioni a cui era pervenuta l’Amministrazione con l’interdittiva, sono già state oggetto di valutazione in sede giurisdizionale nel pieno contraddittorio delle parti, con la conseguenza che non possono propriamente essere qualificate come elementi sopravvenuti idonei a far mutare orientamento all’Amministrazione.
Analoghe considerazioni possono essere svolte anche con riguardo al decreto del Tribunale di -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, con il quale è stata respinta l’istanza proposta dal Pubblico -OMISSIS-, di applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di quattro anni, ed è stata invece accolta l’istanza di confisca dei beni, a carico del Sig. -OMISSIS-.
Secondo le ricorrenti tale pronuncia è importante perché nell’interdittiva l’esistenza di rischi di condizionamento di -OMISSIS- da parte della criminalità organizzata è imperniata sui legami tra il Sig. -OMISSIS--OMISSIS-i e il Sig. -OMISSIS-, e l’emergere di una sostanziale dissociazione di quest’ultimo dal -OMISSIS- con l’avvio di una proficua collaborazione con le forze dell’ordine enunciata nel predetto decreto, fa venir meno uno dei presupposti fondamentali sui quali si basano le valutazioni originariamente compiute dall’Amministrazione.
In realtà le sentenze con le quali è stato respinto il ricorso proposto avverso l’interdittiva, hanno esaminato anche il legame tra il Sig. -OMISSIS--OMISSIS-i e il Sig. -OMISSIS-, escludendo che, rispetto al complessivo quadro indiziario, tale elemento - al contrario di quanto affermano le ricorrenti - possa acquisire un’importanza centrale.
Infatti nella sentenza di questa Sezione -OMISSIS-, al punto 3.2 in diritto si afferma che “ in ultimo, il Tribunale di -OMISSIS-, nell’esprimere la propria valutazione in ordine alla pericolosità del soggetto proposto, ha rilevato che non sono stati evidenziati rapporti di natura illecita tra -OMISSIS-. e -OMISSIS- con le imprese di-OMISSIS-, soggetto condannato per associazione mafiosa e destinatario di un sequestro preventivo.
Tuttavia, tali elementi attengono ad un aspetto specifico (ovvero presunti legami tra le imprese del -OMISSIS-i e le imprese di -OMISSIS-) e non bastano, da soli, ad escludere la legittimità del provvedimento interdittivo emesso nei confronti della -OMISSIS-, che è stato adottato in base agli innumerevoli indizi sopra messi in luce ”.
Risulta pertanto smentito l’assunto da cui muovono le ricorrenti circa l’asserita centralità dei rapporti tra il Sig. -OMISSIS--OMISSIS-i e il Sig. -OMISSIS-ai fini dell’interdittiva e l’irrilevanza di una sua dissociazione, risalente al -OMISSIS-, che sarebbe stata evidenziata dal sopra citato decreto del Tribunale di -OMISSIS-.
In base a tali premesse risulta esclusa la possibilità di qualificare gli elementi allegati dalle ricorrenti come idonei ad imporre una revisione dell’interdittiva. Il diniego di autotutela risulta infatti sufficientemente motivato con riferimento, per relationem , alle sentenze di primo e secondo grado che, nel respingere il ricorso proposto avverso l’interdittiva, hanno già espressamente esaminato gli elementi di fatto allegati nell’istanza di revisione. Il diniego fa infatti riferimento alla circostanza che “ le argomentazioni addotte sono già state oggetto di valutazione sia da parte del TAR Veneto che ha ritenuto di rigettare i rispettivi ricorsi, confermando i provvedimenti interdittivi emanati nei confronti di-OMISSIS-, ha ribadito in toto le valutazioni espresse dal Giudice di prime cure”.
Le ulteriori verifiche e valutazioni contenute nelle note del -OMISSIS-(cfr. docc. 28 e 31 allegati alle difese dell’Amministrazione), con cui sono stati evidenziati i più recenti elementi che manifestano la perdurante sussistenza di indizi dai quali emerge che è ancora attuale rischio di un’influenza dell’attività economica da parte di organizzazioni mafiose, corroborano ulteriormente ed attualizzano quanto già evidenziato nel provvedimento di interdittiva confutando la tesi secondo cui le pronunce del Tribunale di -OMISSIS- sarebbero sufficienti ad attestare l’assenza allo stato attuale di collegamenti con la criminalità organizzata.
11. Le ricorrenti affermano inoltre che gli elementi posti a fondamento dell’originaria interdittiva, muovono pressoché esclusivamente dai rapporti del coniuge -OMISSIS--OMISSIS-i con soggetti vicini alla criminalità organizzata, e che pertanto l’avvenuta separazione giudiziale assume ora un valore decisivo per l’accoglimento dell’istanza di revisione perché muta in radice i presupposti in base ai quali è stata pronunciata l’interdittiva.
In realtà, come emerge dalla sentenza di primo grado confermata in appello, il provvedimento di interdittiva di fonda su quanto emerso dalle vicende penali e imprenditoriali della famiglia -OMISSIS-i e dei soggetti ad essa collegati per parentela diretta o acquisita, o per vincoli di amicizia e professionali, inclusa tutta la storia personale della Sig.ra -OMISSIS- e della società -OMISSIS- di cui la stessa è titolare, all’interno di un contesto definito come marcatamente contiguo ad ambienti della criminalità organizzata di stampo mafioso.
In questo contesto è evidente che lo scioglimento del legame di coniugio non può essere considerato di per sé sufficiente a scongiurare il rischio di condizionamenti nei confronti della Società.
Sul punto, anche in questo caso, è sufficiente la lettura della sentenza di primo grado, confermata in appello, la quale, con riguardo alla rilevanza dei rapporti personali direttamente intrattenuti dalla ricorrente -OMISSIS- con ambienti mafiosi o contigui alla criminalità organizzata, al paragrafo 2.1.2 e seguenti in diritto - che per maggiore chiarezza espositiva si riportata integralmente - osserva che “ l’esistenza di rapporti di collaborazione professionale tra i due coniugi e il diretto coinvolgimento della sig.ra -OMISSIS- nell’attività imprenditoriale della famiglia -OMISSIS-i trovano conferma anche attraverso l’analisi della compagine e delle caratteristiche delle varie società intestate a -OMISSIS-, o ad altri componenti della famiglia -OMISSIS-i, o a soggetti terzi comunque collegati a detta famiglia.
Nell’ambito di tali imprese, infatti, gli appartenenti alla famiglia -OMISSIS-i e la stessa -OMISSIS- da anni svolgono ruoli e ricoprono incarichi diversi, dando vita, così, ad attività imprenditoriali caratterizzate da una connotazione fortemente familistica, strettamente interconnesse e sempre riconducibili – direttamente o indirettamente - alla sfera degli interessi della medesima famiglia e dei medesimi soggetti, tra i quali – in particolare – il sig. -OMISSIS-i -OMISSIS-.
Peraltro, dall’analisi delle imprese riconducibili, direttamente o indirettamente, a -OMISSIS-, a -OMISSIS-i -OMISSIS-e alla famiglia -OMISSIS-i in generale, emerge che, ancora oggi, permangono forti legami con il paese di origine della famiglia -OMISSIS-i, dato che molte di queste società hanno la propria sede legale o detengono beni a -OMISSIS-(v. infra e cfr. anche pagg. 25 e ss. dell’all. 1 alla memoria di parte resistente). Non è dunque vero che il -OMISSIS-i -OMISSIS-e la di lui moglie, -OMISSIS-, hanno reciso ogni legame con le zone di provenienza e con la realtà criminale operante in tali luoghi.
Appaiono particolarmente significativi i seguenti elementi di connessione (cfr. pagg. 12 e ss. della memoria di parte resistente e pagg. 25 e ss. dell’all. 1 a tale memoria):
a) la sig.ra -OMISSIS- è socia della -OMISSIS- assieme al marito -OMISSIS-i -OMISSIS-, e la sede legale di tale società è stabilita a -OMISSIS-, paese di origine della famiglia -OMISSIS-i (cfr. all.1 – pag.25);
b) nella -OMISSIS- s.n.c. la sig.ra -OMISSIS- è socia di -OMISSIS-e -OMISSIS-, entrambi soggetti che hanno molteplici contatti (anche in ambito professionale) con la famiglia -OMISSIS-i (cfr. all.1 – pagg. 28-30). In particolare:
- -OMISSIS-, più volte controllato con -OMISSIS-i -OMISSIS-e assieme a lui indagato nel 2012 per emissione di fatture per operazioni inesistenti, riconducibili all’attività gestione della -OMISSIS-. s.r.l. (v. infra); la stessa, inoltre, era socia della -OMISSIS-insieme al cognato -OMISSIS-, all’epoca in cui la società veniva colpita dal provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla -OMISSIS- di -OMISSIS-, a causa del legame con membri della famiglia -OMISSIS-i, provvedimento tutt’ora valido ed efficace, definitivamente confermato con la sentenza -OMISSIS-(cfr. allegati 5 e 6 di parte resistente);
- -OMISSIS- è soggetto pregiudicato, controllato più volte assieme ad altri soggetti pregiudicati o comunque contigui alla criminalità organizzata, che hanno a loro volta contatti anche con la famiglia -OMISSIS-i (cfr. in particolare pagg. 29, nota a piè di pagina n. 114, all. 1 di parte resistente);
c) l’impresa individuale -OMISSIS-è stata inizialmente costituita, come impresa agricola, con sede legale a -OMISSIS-; nel periodo a cavallo tra il -OMISSIS- e il -OMISSIS- la stessa è stata trasferita a -OMISSIS-) e ha mutato il proprio settore di intervento, svolgendo oggi l’attività di tabaccheria; tale società, tuttavia, continua a detenere anche l’originaria unità locale di -OMISSIS-e il fondo rustico annesso a tale unità risulta essere stato dato in locazione a -OMISSIS- dai suoceri -OMISSIS-i -OMISSIS- e -OMISSIS-; inoltre, presso lo stabile adiacente, per molti anni, ha avuto sede la -OMISSIS-di -OMISSIS-i -OMISSIS-, sorella di -OMISSIS-i -OMISSIS-, e ha tutt’ora sede anche l’impresa individuale (agricola) intestata al marito -OMISSIS-i -OMISSIS-; infine, presso la tabaccheria di -OMISSIS-) ha prestato la sua opera, quanto meno per un periodo nel corso del-OMISSIS- compagna di -OMISSIS-i -OMISSIS-, fratello di -OMISSIS-i -OMISSIS-(cfr. pagg. 30-31, all. 1 di parte resistente).
In conclusione, dalle verifiche svolte emerge che -OMISSIS- e -OMISSIS-i -OMISSIS-, sin dai tempi precedenti il trasferimento da -OMISSIS-, e quindi da circa un ventennio, condividono una vasta attività imprenditoriale, attraverso la creazione di più società, talora formalmente intestate a persone terze ed incensurate, ma pur sempre riconducibili ai due coniugi e alla famiglia -OMISSIS-i (cfr. pagg. 22 e ss. della memoria di parte resistente e pagg. 25/34, all. 1 di parte resistente).
2.1.3 In tale contesto assumono particolare rilievo i collegamenti riscontrati tra la sig.ra -OMISSIS- e la società -OMISSIS- s.r.l., anch’essa destinataria di informativa interdittiva antimafia, emessa dalla-OMISSIS-il giorno -OMISSIS-, per l’influenza su di essa esercitata dal sig. -OMISSIS-i -OMISSIS-e dalla moglie -OMISSIS-, e per il rapporto di derivazione di detta società dalla già citata società interdetta -OMISSIS-.. Avverso il provvedimento che ha colpito -OMISSIS- pende autonomo ricorso dinanzi a questo stesso Tribunale, sub R.G. n. 823/-OMISSIS-, chiamato anch’esso in decisione nella presente udienza.
Giova innanzi tutto evidenziare che parte dell’attività e del patrimonio della -OMISSIS-., di cui – come visto – la -OMISSIS- era socia paritaria assieme al marito -OMISSIS-i -OMISSIS-, sono stati trasferiti alla società di nuova costituzione, -OMISSIS-.
Inoltre, la -OMISSIS- ha riscontrato molti indici oggettivi di collegamento tra -OMISSIS-., -OMISSIS- e la -OMISSIS-, che inducono a ritenere che tali imprese siano tutte parte di una medesima realtà imprenditoriale, che gravita attorno alla famiglia -OMISSIS-i e, in particolare, alla figura di -OMISSIS-i -OMISSIS-e della moglie -OMISSIS-.
In estrema sintesi:
- la -OMISSIS- è stata costituita nel mese di marzo -OMISSIS-, per l’esercizio di attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, da due ex dipendenti della -OMISSIS-., -OMISSIS-, con un capitale inziale di 960 euro, aumentato a 80.000,00 euro nell’anno -OMISSIS-;
- dopo pochi mesi dalla sua costituzione, le quote della -OMISSIS- sono state acquistate da -OMISSIS-, altro soggetto collegato a -OMISSIS-i -OMISSIS-, come risulta da svariati controlli svolti dai -OMISSIS- sul territorio, in occasione dei quali gli stessi sono stati trovati assieme (cfr. pag. 13 all. 1 di parte resistente);
- nel mese di -OMISSIS- -OMISSIS- le quote societarie sono state interamente trasferite a -OMISSIS- che, da semplice dipendente, è divenuta, quindi, socia ed amministratrice unica della società;
- la -OMISSIS-, inoltre, nel corso dell’anno -OMISSIS- ha acquisito diversi beni dalla -OMISSIS-., tra i quali numerosi veicoli;
- tra i dipendenti della -OMISSIS- vi sono ex dipendenti della -OMISSIS-. e due dei fratelli -OMISSIS-i, lo stesso -OMISSIS-e -OMISSIS-.
Orbene, oltre ai sopra evidenziati indici di collegamento tra -OMISSIS-. e -OMISSIS-, in base all’istruttoria svolta dalla -OMISSIS- è emerso anche che la socia e amministratrice unica della -OMISSIS-, -OMISSIS-, intrattiene rapporti diretti e costanti, di natura non solo amicale, ma anche di affari, sia con -OMISSIS-i -OMISSIS-, sia con -OMISSIS-.
Ed invero:
- la sig.ra -OMISSIS- ha risieduto in un appartamento contiguo a quello dei coniugi -OMISSIS-i/-OMISSIS-, concessole gratuitamente dalla -OMISSIS-;
- la sig.ra -OMISSIS- ha inoltre concesso a -OMISSIS- un immobile in locazione;
- tra i dipendenti della -OMISSIS- vi è il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, padre di -OMISSIS-;
- le scritture contabili della -OMISSIS- sono affidate allo stesso studio commercialista di cui si avvalgono molte altre imprese riconducibili alla famiglia -OMISSIS-i, tra le quali la stessa -OMISSIS- (cfr. pag. 35 all. 1 di parte resistente);
- la sede legale della -OMISSIS-, sita nel -OMISSIS-coincide con la sede legale originaria della -OMISSIS-;
- la -OMISSIS- in data primo febbraio -OMISSIS- è stata controllata con -OMISSIS-i -OMISSIS-;
- l’incarico di gestore dei trasporti della società -OMISSIS- è sempre stato conferito a soggetti legati alla famiglia -OMISSIS-i, tra cui -OMISSIS-(marito di -OMISSIS-i -OMISSIS-) e -OMISSIS- (consocio di -OMISSIS- nella -OMISSIS- – vedi sopra); inoltre, si è anche tentato di affidare tale incarico alla stessa -OMISSIS-, la quale, tuttavia, ha presentato un attestato di idoneità professionale falso ed è stata pertanto sottoposta a procedimento penale assieme a -OMISSIS-;
- in ultimo, la -OMISSIS- si è presentata presso il Comando dei -OMISSIS-, per la notifica del provvedimento interdittivo emesso nei confronti di -OMISSIS-, assieme a -OMISSIS-, convocata per la notifica dell’interdittiva emessa contro -OMISSIS-, e assieme al sig. -OMISSIS-i -OMISSIS-, che ha chiesto ed ottenuto di assistere alla redazione delle relate di notifica per entrambe le società.
Dunque, nel quadro indiziario complessivo ricostruito dalla -OMISSIS-, l’esistenza di rapporti, o quanto meno di una contiguità, della -OMISSIS- con -OMISSIS- e i legami di queste due società con la -OMISSIS-. rappresentano un’ulteriore dimostrazione del collegamento esistente tra la società ricorrente, il -OMISSIS-i -OMISSIS-e le altre società, tutte riconducibili ad un unico contesto familiare ed imprenditoriale.
Trova, pertanto, ulteriore conferma l’esistenza di una complessa e fitta rete di relazioni e rapporti - familiari ed imprenditoriali - che unisce e lega tra loro queste società, tutte riconducibili ad un unico centro di interessi che fa capo alla famiglia -OMISSIS-i. Esistono, in particolare, numerosi indizi delle cointeressenze economiche ed imprenditoriali tra -OMISSIS- e -OMISSIS-i -OMISSIS-, legati tra loro proprio per mezzo delle numerose imprese che essi gestiscono, direttamente o in modo occulto, attraverso dei prestanome.
2.1.4 A quanto precede devono essere aggiunti ulteriori elementi indiziari che dimostrano l’esistenza di rapporti di tipo commerciale ed imprenditoriale della sig.ra -OMISSIS- con il marito -OMISSIS-i -OMISSIS-e con altri membri della famiglia -OMISSIS-i.
Ed infatti, la sig.ra -OMISSIS- nel -OMISSIS- ha acquistato da -OMISSIS-i -OMISSIS-, padre di -OMISSIS-i -OMISSIS- ha ceduto allo stesso titoli per 2.500 euro.
Tali operazioni, seppure di per sé lecite, dimostrano l’esistenza di legami stretti e costanti e la comunanza di interessi, anche di natura economica, tra la sig.ra -OMISSIS- e la famiglia -OMISSIS-i. Sono quindi indizi ulteriori, che rivelano la riconducibilità della -OMISSIS- ad un unico contesto imprenditoriale - familiare, riferibile a -OMISSIS-i -OMISSIS-e alla famiglia -OMISSIS-i in genere, e il pieno inserimento della sig.ra -OMISSIS- in tale contesto imprenditoriale.
Inoltre, come già evidenziato nelle premesse, la -OMISSIS- ha affidato la gestione della propria contabilità allo stesso studio di commercialisti che cura la contabilità di molte altre imprese venete della famiglia -OMISSIS-i (cfr. pag. 35 all. 1 di parte resistente) e, per un certo periodo, ha avuto la stessa sede legale della -OMISSIS-.
2.1.5 Orbene, sulla base dei dati analizzati e degli elementi indiziari raccolti dalla -OMISSIS-, come sopra sintetizzati, i rapporti esistenti tra -OMISSIS- e il marito -OMISSIS-i -OMISSIS-non sono certo limitati al solo vincolo di coniugio, ma rivelano un collegamento che va oltre «il mero e passivo dato genealogico» per tradursi «nella volontaria condivisione di aspetti importanti di vita quotidiana ovvero, nelle ipotesi di maggiore evidenza dell’influenza mafiosa, nella sussistenza di cointeressenze economiche e commistioni imprenditoriali»” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 15. 02.-OMISSIS-, n. 971).
Del resto, se è vero che «in linea di principio, il mero legame di parentela non è sufficiente a contaminare con i sospetti di contiguità alla criminalità organizzata, va tuttavia considerato che il giudizio è diverso, qualora ai legami familiari corrisponda anche la condivisione di aspetti della vita quotidiana (e non vi sia alcun segno di allontanamento dai condizionamenti della famiglia, ovvero di scelta di uno stile di vita e di valori alternativi), tanto più se ai contatti personali si accompagnino cointeressenze economiche o comunque collegamenti tali da far supporre una comunanza di attività (ed a maggior ragione se, dall’intreccio di interessi economici e familiari, sia possibile desumere che rapporti di collaborazione intercorsi tra familiari costituiscano strumenti volti a diluire e mascherare l’infiltrazione mafiosa nell’impresa considerata)»” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 04.04.-OMISSIS-, n. 1559).
Nel caso di specie il vincolo tra -OMISSIS-, il marito -OMISSIS-i -OMISSIS-e la restante famiglia -OMISSIS-i è molto forte, poiché tra tali soggetti, da anni, oltre ai rapporti parentali, esiste una costante comunanza di interessi e di attività imprenditoriali.
Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, pertanto, emerge una evidente concordanza di elementi e indizi che, letti ed interpretati unitariamente, dimostrano la riconducibilità della -OMISSIS- ad un unico contesto imprenditoriale - familiare, riferibile alla famiglia -OMISSIS-i ed al -OMISSIS-i -OMISSIS-in particolare.
Inoltre, dall’istruttoria svolta emerge che la sig.ra -OMISSIS- collabora e partecipa attivamente alle attività imprenditoriali del marito, contribuendo alla ricostituzione del patrimonio societario, dopo l’emanazione di provvedimenti interdittivi che hanno colpito la -OMISSIS-, mediante l’intestazione a suo nome di più di una società ”.
Alla luce del complesso di tali elementi ampiamente analizzati nella sentenza con cui è stato respinto il ricorso proposto avverso l’interdittiva, l’avvenuta separazione giudiziale e le ulteriori vicende documentate in prossimità dell’udienza, costituiscono circostanze che denotano senz’altro l’esistenza di un forte logoramento della relazione sentimentale e personale tra i coniugi, ma sono tuttavia inidonee ad influire in modo significativo nel senso di una revisione della misura interdittiva, dato che non risulta neppure che la -OMISSIS- abbia in qualche modo interrotto i rapporti di cointeresse economico sopra indicati, né che abbia rinunciato ai ruoli societari ricoperti.
I primi tre motivi del ricorso introduttivo e l’unico motivo dell’atto di motivi aggiunti sono pertanto infondati.
12. Il quarto motivo del ricorso introduttivo, con il quale le ricorrenti lamentano l’illegittimità dell’atto impugnato a causa della mancata acquisizione del loro apporto procedimentale per l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, non può essere condiviso.
Infatti il preavviso di diniego non può ridursi ad un mero formalismo con la conseguenza che, nella prospettiva del buon andamento dell'azione amministrativa, il privato non può limitarsi a denunciare la mancata o incompleta comunicazione del preavviso di rigetto, ma è anche tenuto ad allegare gli elementi, fattuali o valutativi che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento.
Come sopra evidenziato la parte ricorrente non ha assolto a tale onere neppure nella misura più ampia consentita dall’esperimento dei rimedi processuali, atteso che all’istanza di revisione dell’interdittiva ha allegato elementi che in un caso erano già conosciuti dall’Amministrazione, in un altro caso erano stati nella sostanza già giudicati non rilevanti in sede giurisdizionale in primo e secondo grado.
Peraltro su un piano più generale va osservato che in giurisprudenza si è affermato che in questa materia si assiste ad un’attenuazione se non all’esclusione delle garanzie procedimentali per le esigenze di speditezza, urgenza e riservatezza che connotano tale tipologia di provvedimenti.
Rispetto ai provvedimenti in materia di antimafia, siano essi di interdittiva o di diniego di revisione dell’interdittiva, come nel caso in esame, mal si addice infatti una discovery anticipata già in sede procedimentale che potrebbe frustrare in radice la finalità preventiva perseguita dalla legislazione.
Il legislatore ha infatti l’obiettivo di prevenire il tentativo di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali, la cui capacità di penetrazione nell’economia legale ha assunto forme e travestimenti sempre più insidiosi. Come è stato osservato in giurisprudenza l’assolvimento delle garanzie procedimentali consentirebbe di volta in volta agli interessati di ricorrere, prima dell’adozione del provvedimento finale, a tecniche elusive delle norme in materia ad esempio sostituendo i rappresentanti legali delle Società o i titolari delle imprese individuali o i proprietari di quote sociali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 6 maggio 2020, n. 2854; id. 31 gennaio -OMISSIS-, n. 820).
Per tale ragione il legislatore, in luogo della garanzie procedimentali ordinarie, ha previsto esclusivamente una interlocuzione solo eventuale, disciplinata dall’art. 93, comma 7, del D.lgs. n. 159 del 2011, secondo cui il -OMISSIS- competente al rilascio dell’informazione, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, invita in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione utile.
Il quarto motivo è pertanto infondato
In definitiva il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente liquidandole nella somma di € 3.000,00 a titolo di compensi e spese, oltre ad IVA e C-OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le ricorrenti e i fatti alle stesse riconducibili.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 26 maggio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.