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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/10/2025, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all' esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 8/10/2025 , la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al N. R.G. 1241/2023 a.c. promossa
DA
in persona del legale rapp. p.t., Dr.ssa Parte_1 CP_1
(C.F.: ), con sede legale in Castellammare di Stabia (NA) alla Via
[...] C.F._1
Traversa Schito n. 5 (C.F.: .I.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea P.IVA_1 P.IVA_2
PA (C.F.: con studio in Sulmona (AQ) alla Via Bagnaturo 121/123 ed C.F._2
elett.te dm.ta presso il suo indirizzo pec: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presente e legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Stefano CP_2
Azzano, con la quale elett.te domicilia in Napoli alla Via de Gasperi n. 55, presso l'Avvocatura INPS
RESISTENTE
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione Con sentenza n. 238/2022 il presente Tribunale si pronunciava sul ricorso R.G.N. 410/2021 e condannava la società al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
della somma di € 7.150,00 a titolo di ANF.
L'odierna ricorrente, società , in data 17/03/2022 provvedeva al Parte_1
pagamento di quanto dovuto e successivamente si rivolgeva all'ente previdenziale per vedersi rimborsati gli importi.
A seguito dei numerosi solleciti, l'ente previdenziale non riscontrava in alcun senso. La domanda della società istante.
Pertanto, con atto depositato il 28/2/2023, la società suddetta presentava ricorso contro l CP_2
chiedendo il riconoscimento del proprio diritto al rimborso/conguaglio delle somme erogate a favore di e conseguente condanna dell'ente stesso. Parte_2
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l contestando nel merito la CP_2
domanda avversa e formulando le conclusioni di cui in memoria.
CP_ Nello specifico, l previdenziale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva,
deducendo l'esistenza, nel caso di specie, dell'obbligo del datore di lavoro di erogare direttamente la prestazione ANF, senza aggiungere altro in merito all'an ed al quantum della domanda.
Ciò detto, si osserva che la domanda è fondata e va accolta, per i motivi di seguito specificati.
L'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), istituito dal 1° gennaio 1988, è una prestazione previdenziale erogata al lavoratore dipendente o al pensionato a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti di anno in anno per legge.
Accertato il diritto del richiedente, l'articolo 8, L. n. 1038/61, di modifica dell'art. 37 del T.U. sugli assegni familiari (DPR n. 797/1955), dispone che : “Salvo quanto disposto per l'agricoltura negli articoli da 66 a 69, gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione". Più precisamente, ad eccezione di alcune
CP_ categorie di lavoratori per cui l'assegno viene invece pagato direttamente dall , la corresponsione dell'assegno viene anticipata dal datore di lavoro in busta paga e successivamente
CP_ recuperata dal predetto nei confronti dell con il conguaglio dei contributi dovuti, attraverso il sistema “Uniemens” come chiarito dal messaggio n. 0011903/2009°. CP_2
Ciò detto, si osserva che, a fronte dell'avvenuto pagamento della prestazione ANF sulla base di una sentenza che ha riconosciuto il diritto, non si rinvengono lacune nella procedura amministrativa tali da non consentire di riconoscere il diritto della società ricorrente ad ottenere il rimborso della prestazione anticipata, conformemente alla disciplina normativa vigente in materia.
Deve altresì rilevarsi che l , nel costituirsi in giudizio, non ha proposto difese ulteriori e diverse CP_2
rispetto a quelle avanzate nel precedente giudizio e già superate dal Tribunale di Torre Annunziata
con la sentenza di cui sopra.
Conseguentemente, la domanda della società ricorrente deve essere accolta e, per l'effetto, l , CP_2
in persona del legale rapp. p.t., deve essere condannato al pagamento in favore della società
[...]
della somma di € 7,150.00 dovuti per il titolo in motivazione , oltre accessori Parte_1
come per legge.
Spese secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso del 28/2/2023 nei confronti dell così provvede: Parte_1 CP_2
a) accoglie il ricorso, e, per l'effetto condanna, l in persona del legale rapp. p.t., al pagamento CP_2
in favore della società della somma di € 7,150.00 dovuti per il titolo Parte_1
in motivazione , oltre accessori come per legge;
b) condanna l al pagamento delle spese di CP_2
lite, liquidate in euro 2.695,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione, nonché l'ulteriore somma di euro
264,00 dovuti a titolo di Contributo unificato.
Torre Annunziata, lì 21/10/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all' esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 8/10/2025 , la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al N. R.G. 1241/2023 a.c. promossa
DA
in persona del legale rapp. p.t., Dr.ssa Parte_1 CP_1
(C.F.: ), con sede legale in Castellammare di Stabia (NA) alla Via
[...] C.F._1
Traversa Schito n. 5 (C.F.: .I.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea P.IVA_1 P.IVA_2
PA (C.F.: con studio in Sulmona (AQ) alla Via Bagnaturo 121/123 ed C.F._2
elett.te dm.ta presso il suo indirizzo pec: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presente e legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Stefano CP_2
Azzano, con la quale elett.te domicilia in Napoli alla Via de Gasperi n. 55, presso l'Avvocatura INPS
RESISTENTE
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione Con sentenza n. 238/2022 il presente Tribunale si pronunciava sul ricorso R.G.N. 410/2021 e condannava la società al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
della somma di € 7.150,00 a titolo di ANF.
L'odierna ricorrente, società , in data 17/03/2022 provvedeva al Parte_1
pagamento di quanto dovuto e successivamente si rivolgeva all'ente previdenziale per vedersi rimborsati gli importi.
A seguito dei numerosi solleciti, l'ente previdenziale non riscontrava in alcun senso. La domanda della società istante.
Pertanto, con atto depositato il 28/2/2023, la società suddetta presentava ricorso contro l CP_2
chiedendo il riconoscimento del proprio diritto al rimborso/conguaglio delle somme erogate a favore di e conseguente condanna dell'ente stesso. Parte_2
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l contestando nel merito la CP_2
domanda avversa e formulando le conclusioni di cui in memoria.
CP_ Nello specifico, l previdenziale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva,
deducendo l'esistenza, nel caso di specie, dell'obbligo del datore di lavoro di erogare direttamente la prestazione ANF, senza aggiungere altro in merito all'an ed al quantum della domanda.
Ciò detto, si osserva che la domanda è fondata e va accolta, per i motivi di seguito specificati.
L'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), istituito dal 1° gennaio 1988, è una prestazione previdenziale erogata al lavoratore dipendente o al pensionato a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti di anno in anno per legge.
Accertato il diritto del richiedente, l'articolo 8, L. n. 1038/61, di modifica dell'art. 37 del T.U. sugli assegni familiari (DPR n. 797/1955), dispone che : “Salvo quanto disposto per l'agricoltura negli articoli da 66 a 69, gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione". Più precisamente, ad eccezione di alcune
CP_ categorie di lavoratori per cui l'assegno viene invece pagato direttamente dall , la corresponsione dell'assegno viene anticipata dal datore di lavoro in busta paga e successivamente
CP_ recuperata dal predetto nei confronti dell con il conguaglio dei contributi dovuti, attraverso il sistema “Uniemens” come chiarito dal messaggio n. 0011903/2009°. CP_2
Ciò detto, si osserva che, a fronte dell'avvenuto pagamento della prestazione ANF sulla base di una sentenza che ha riconosciuto il diritto, non si rinvengono lacune nella procedura amministrativa tali da non consentire di riconoscere il diritto della società ricorrente ad ottenere il rimborso della prestazione anticipata, conformemente alla disciplina normativa vigente in materia.
Deve altresì rilevarsi che l , nel costituirsi in giudizio, non ha proposto difese ulteriori e diverse CP_2
rispetto a quelle avanzate nel precedente giudizio e già superate dal Tribunale di Torre Annunziata
con la sentenza di cui sopra.
Conseguentemente, la domanda della società ricorrente deve essere accolta e, per l'effetto, l , CP_2
in persona del legale rapp. p.t., deve essere condannato al pagamento in favore della società
[...]
della somma di € 7,150.00 dovuti per il titolo in motivazione , oltre accessori Parte_1
come per legge.
Spese secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso del 28/2/2023 nei confronti dell così provvede: Parte_1 CP_2
a) accoglie il ricorso, e, per l'effetto condanna, l in persona del legale rapp. p.t., al pagamento CP_2
in favore della società della somma di € 7,150.00 dovuti per il titolo Parte_1
in motivazione , oltre accessori come per legge;
b) condanna l al pagamento delle spese di CP_2
lite, liquidate in euro 2.695,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione, nonché l'ulteriore somma di euro
264,00 dovuti a titolo di Contributo unificato.
Torre Annunziata, lì 21/10/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco