TRIB
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1675/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1675/2021 avente ad oggetto responsabilità ex art. 2051 c.c. promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._1 dell'avv. NASTASI ROBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
, P.I. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. VALLONE DANILO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/09/2024, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTRICE
Piaccia al Tribunale, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione o difesa, accertare e dichiarare la responsabilità unica ed esclusiva ex art. 2051 c.c. dell' Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in relazione al verificarsi dell'evento
[...] dannoso per cui è causa e, per l'effetto, condannare la medesima con qualsivoglia statuizione al risarcimento, in favore di parte attrice, dei danni non patrimoniali subiti in occasione dell'evento dannoso per cui è causa, come quantificati in domanda ovvero in subordine secondo le risultanze delle CTU oltre gli interessi legali dal giorno del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo o in quell'altra maggiore o minore accertanda e, comunque, entro e non oltre la competenza per valore del Tribunale adito.
Con vittoria di spese, diritti ed onorario da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
CONVENUTA Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa,
- rigettare tutto l'atto di citazione avversato poiché infondato in fatto e diritto;
pagina 1 di 6 - in via gradata, ritenere e dichiarare, la mancanza di responsabilità dell' convenuta per CP_2 sussistenza del caso fortuito con ogni consequenziale statuizione di rigetto della domanda dell'attrice. O, in ogni caso, escludere la responsabilità in capo alla convenuta ai sensi dell'art.1227, 2° comma, c.c. ovvero ritenere e dichiarare la colpa dell'attrice ai sensi dell'art.1227, 1° comma, c.c., con ogni consequenziale statuizione nei limiti di quanto risulterà provato ed accertato.
Con vittoria di spese e compensi.
pagina 2 di 6 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda di è parzialmente fondata e deve pertanto essere accolta per quanto CP_1 di ragione. L'attrice ha dedotto di essere caduta, riportando lesioni, in data 29 agosto 2019 all'interno della struttura ospedaliera M.P.Arezzo di mentre scendeva le scale che conducono al reparto CP_2 ginecologia, a causa della totale assenza di presidi antinfortunistici, quali le strisce antisdrucciolo, e dello stato di usura del gradino;
ha chiesto pertanto all' il CP_3 risarcimento dei danni subiti ai sensi dell'art. 2051 c.c. Si è costituita in giudizio l' deducendo l'insussistenza del nesso di causalità, in CP_3 quanto le scale in questione avevano le strisce antiscivolo, i gradini integri e l'apposito corrimano e, comunque, la colpa dell'attrice che non aveva prestato la dovuta attenzione nello scendere le scale;
ha chiesto pertanto il rigetto della domanda o, in subordine, la riduzione del risarcimento ex art. 1227 comma 2 c.c. Risulta dall'istruttoria in atti – in particolare dalle dichiarazioni dei testimoni e Testimone_1
, nuora e figlio dell'attrice, che hanno assistito all'incidente trovandosi Testimone_2 insieme alla in ospedale – che la è scivolata mentre scendeva l'ultima rampa delle CP_1 CP_1 scale che conducono al reparto di ginecologia dell'Ospedale M.P.Arezzo; le scale sono quelle raffigurate nelle fotografie prodotte sia dall'attrice che dalla convenuta. La fattispecie in esame va ricondotta alla responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Tale responsabilità, che la più recente giurisprudenza ha apertamente definito di tipo oggettivo (cfr. Cass. 30.10.2018, n. 27724; Cass. 29.5.2018, n. 13392), postula la sussistenza di un rapporto di custodia, quale vincolo di diritto o di fatto, tra il custode e la cosa dannosa;
costituisce elemento indispensabile, ai fini della sua astratta configurabilità, l'esistenza di una relazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. La Suprema Corte ha avuto modo di affermare come sono da ritenere custodi tutti i soggetti – pubblici o privati – che hanno il possesso o la detenzione della cosa (v. Cass., 20.2.2006, n. 3651; Cass., 20.10.2005, n. 20317); custode è, pertanto, chi ha l'effettiva disponibilità della cosa, con conseguente possibilità di controllarla, potendone bloccare i rischi correlati e con la possibilità, altresì, di escludere ingerenze di terzi sulla res medesima. La Suprema Corte ha inoltre stabilito che: “il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 c.c., l'art. 2051 c.c., integra invero un'ipotesi di responsabilità c.d. aggravata, in quanto caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito (v., da ultimo, Cass., 27/6/2016, n. 13222; Cass., 9/6/2016, n. 11802; Cass., 24/3/2016, n. 5877). Il custode è cioè tenuto, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, pagina 3 di 6 controllo e diligenza (in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. Deve cioè dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso - come detto - art. 14 C.d.S.), e già del principio generale del neminem laedere (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651).” (Cass., sez. III, 10.6.2020, n. 11096). La giurisprudenza ha altresì chiarito che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. Sez. VI n. 9315/19). Alla luce di tali principi, ritiene questo Giudice che nel caso di specie sussista il nesso di causalità tra lo stato delle scale all'interno dell'ospedale e la caduta della scivolata CP_1 mentre scendeva, per come emerso dalle prove testimoniali;
la situazione di pericolo era connessa all'usura delle strisce antisdrucciolo, come chiaramente visibile nelle fotografie prodotte sia dall'attrice che dalla convenuta. Escluso il caso fortuito, va tuttavia ravvisato un concorso di colpa della danneggiata che avrebbe dovuto adottare una maggiore cautela nello scendere le scale posto che le condizioni degli scalini erano pienamente visibili e la scala aveva il corrimano a cui potersi reggere. Può ritenersi che la condotta colposa dell'attrice abbia concorso a causare l'evento nella misura del 50%, misura nella quale va diminuito il risarcimento ai sensi degli artt. 1227 comma 1 e 2056 c.c.. L' deve pertanto essere condannata, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento CP_3 dei danni subiti dalla a seguito della caduta, nella misura della metà. CP_1
Con riferimento alla valutazione dei danni alla persona, risulta dalla consulenza tecnica medico legale e dalla documentazione sanitaria versata in atti che, in conseguenza della caduta accidentale del 29/08/2019, la ha riportato “Esiti algo-disfunzionali di pregresso CP_1 avvallamento della limitante somatica superiore D5 D7”, risultando rispettato il rapporto di derivazione eziologica tra il sinistro e le lesioni, secondo i criteri di compatibilità medico legale. Il danno biologico permanente è valutabile nella misura del 6%, dovendo farsi riferimento alla valutazione del consulente tecnico d'ufficio, puntualmente motivata e logicamente coerente.
pagina 4 di 6 Nel liquidare il danno, così come accertato, può farsi ricorso alla tabella del Tribunale di Milano, costantemente in uso presso questo Tribunale, relativa all'anno 2024. Occupandoci dapprima del danno biologico permanente e avendo riguardo alle tabelle di cui sopra, considerata la percentuale di invalidità indicata (6%) e l'età dell'attrice al momento del sinistro (49 anni), il valore a punto da porre a base del calcolo è pari ad € 1.915,76, per un totale di € 8.736,00. La stessa ha inoltre sofferto un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 30, uno di inabilità relativa al 75% di giorni 60, al 50% di giorni 10 e al 25% di giorni 10. Spetta pertanto all'attrice, per tali voci di danno biologico temporaneo, liquidate secondo il valore di € 115,00 per ogni giorno di inabilità, tenuto conto della gravità e della durata della malattia, una somma pari ad € 9.487,50. L'attrice ha inoltre sostenuto spese mediche per € 100,42 giudicate congrue dal CTU. Spetta dunque all'attrice l'importo di € 9.161,96, pari alla metà di € 18.323,92, somma attualizzata ad oggi. Va poi evidenziato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. unite, 17.2.1995 n. 1712), costituendo il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
la rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio. L'importo sopra indicato deve dunque essere devalutato fino al momento del fatto (29.8.2019) secondo gli indici ISTAT previsti dall'art. 150 disp. att. c.p.c. e sulla somma ottenuta, rivalutata anno per anno, devono essere calcolati gli interessi compensativi. Tale operazione di rivalutazione va effettuata anche d'ufficio per i crediti di valore. Spetta pertanto all'attrice l'ulteriore somma di € 801,57 a titolo di interessi calcolati sull'importo di € 7.871,10, somma devalutata al 29.8.2019 e poi rivalutata anno per anno. In conclusione, l' deve essere condannata a corrispondere a la CP_3 CP_1 somma di € 9.963,53, oltre agli interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo secondo lo scaglione di valore del D.M. n. 55/2014 corrispondente alla somma oggetto di condanna, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1675/2021: CO l' a corrispondere a la somma di € 9.963,53, oltre CP_3 CP_1 agli interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo.
pagina 5 di 6 CO l' a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € CP_3
264,00 per esborsi ed in € 4.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. A. Roberto S. Nastasi. PONE le spese di CTU a carico della convenuta. Ragusa, 2/1/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1675/2021 avente ad oggetto responsabilità ex art. 2051 c.c. promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._1 dell'avv. NASTASI ROBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
, P.I. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. VALLONE DANILO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/09/2024, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTRICE
Piaccia al Tribunale, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione o difesa, accertare e dichiarare la responsabilità unica ed esclusiva ex art. 2051 c.c. dell' Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in relazione al verificarsi dell'evento
[...] dannoso per cui è causa e, per l'effetto, condannare la medesima con qualsivoglia statuizione al risarcimento, in favore di parte attrice, dei danni non patrimoniali subiti in occasione dell'evento dannoso per cui è causa, come quantificati in domanda ovvero in subordine secondo le risultanze delle CTU oltre gli interessi legali dal giorno del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo o in quell'altra maggiore o minore accertanda e, comunque, entro e non oltre la competenza per valore del Tribunale adito.
Con vittoria di spese, diritti ed onorario da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
CONVENUTA Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa,
- rigettare tutto l'atto di citazione avversato poiché infondato in fatto e diritto;
pagina 1 di 6 - in via gradata, ritenere e dichiarare, la mancanza di responsabilità dell' convenuta per CP_2 sussistenza del caso fortuito con ogni consequenziale statuizione di rigetto della domanda dell'attrice. O, in ogni caso, escludere la responsabilità in capo alla convenuta ai sensi dell'art.1227, 2° comma, c.c. ovvero ritenere e dichiarare la colpa dell'attrice ai sensi dell'art.1227, 1° comma, c.c., con ogni consequenziale statuizione nei limiti di quanto risulterà provato ed accertato.
Con vittoria di spese e compensi.
pagina 2 di 6 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda di è parzialmente fondata e deve pertanto essere accolta per quanto CP_1 di ragione. L'attrice ha dedotto di essere caduta, riportando lesioni, in data 29 agosto 2019 all'interno della struttura ospedaliera M.P.Arezzo di mentre scendeva le scale che conducono al reparto CP_2 ginecologia, a causa della totale assenza di presidi antinfortunistici, quali le strisce antisdrucciolo, e dello stato di usura del gradino;
ha chiesto pertanto all' il CP_3 risarcimento dei danni subiti ai sensi dell'art. 2051 c.c. Si è costituita in giudizio l' deducendo l'insussistenza del nesso di causalità, in CP_3 quanto le scale in questione avevano le strisce antiscivolo, i gradini integri e l'apposito corrimano e, comunque, la colpa dell'attrice che non aveva prestato la dovuta attenzione nello scendere le scale;
ha chiesto pertanto il rigetto della domanda o, in subordine, la riduzione del risarcimento ex art. 1227 comma 2 c.c. Risulta dall'istruttoria in atti – in particolare dalle dichiarazioni dei testimoni e Testimone_1
, nuora e figlio dell'attrice, che hanno assistito all'incidente trovandosi Testimone_2 insieme alla in ospedale – che la è scivolata mentre scendeva l'ultima rampa delle CP_1 CP_1 scale che conducono al reparto di ginecologia dell'Ospedale M.P.Arezzo; le scale sono quelle raffigurate nelle fotografie prodotte sia dall'attrice che dalla convenuta. La fattispecie in esame va ricondotta alla responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Tale responsabilità, che la più recente giurisprudenza ha apertamente definito di tipo oggettivo (cfr. Cass. 30.10.2018, n. 27724; Cass. 29.5.2018, n. 13392), postula la sussistenza di un rapporto di custodia, quale vincolo di diritto o di fatto, tra il custode e la cosa dannosa;
costituisce elemento indispensabile, ai fini della sua astratta configurabilità, l'esistenza di una relazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. La Suprema Corte ha avuto modo di affermare come sono da ritenere custodi tutti i soggetti – pubblici o privati – che hanno il possesso o la detenzione della cosa (v. Cass., 20.2.2006, n. 3651; Cass., 20.10.2005, n. 20317); custode è, pertanto, chi ha l'effettiva disponibilità della cosa, con conseguente possibilità di controllarla, potendone bloccare i rischi correlati e con la possibilità, altresì, di escludere ingerenze di terzi sulla res medesima. La Suprema Corte ha inoltre stabilito che: “il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 c.c., l'art. 2051 c.c., integra invero un'ipotesi di responsabilità c.d. aggravata, in quanto caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito (v., da ultimo, Cass., 27/6/2016, n. 13222; Cass., 9/6/2016, n. 11802; Cass., 24/3/2016, n. 5877). Il custode è cioè tenuto, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, pagina 3 di 6 controllo e diligenza (in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. Deve cioè dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso - come detto - art. 14 C.d.S.), e già del principio generale del neminem laedere (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651).” (Cass., sez. III, 10.6.2020, n. 11096). La giurisprudenza ha altresì chiarito che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. Sez. VI n. 9315/19). Alla luce di tali principi, ritiene questo Giudice che nel caso di specie sussista il nesso di causalità tra lo stato delle scale all'interno dell'ospedale e la caduta della scivolata CP_1 mentre scendeva, per come emerso dalle prove testimoniali;
la situazione di pericolo era connessa all'usura delle strisce antisdrucciolo, come chiaramente visibile nelle fotografie prodotte sia dall'attrice che dalla convenuta. Escluso il caso fortuito, va tuttavia ravvisato un concorso di colpa della danneggiata che avrebbe dovuto adottare una maggiore cautela nello scendere le scale posto che le condizioni degli scalini erano pienamente visibili e la scala aveva il corrimano a cui potersi reggere. Può ritenersi che la condotta colposa dell'attrice abbia concorso a causare l'evento nella misura del 50%, misura nella quale va diminuito il risarcimento ai sensi degli artt. 1227 comma 1 e 2056 c.c.. L' deve pertanto essere condannata, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento CP_3 dei danni subiti dalla a seguito della caduta, nella misura della metà. CP_1
Con riferimento alla valutazione dei danni alla persona, risulta dalla consulenza tecnica medico legale e dalla documentazione sanitaria versata in atti che, in conseguenza della caduta accidentale del 29/08/2019, la ha riportato “Esiti algo-disfunzionali di pregresso CP_1 avvallamento della limitante somatica superiore D5 D7”, risultando rispettato il rapporto di derivazione eziologica tra il sinistro e le lesioni, secondo i criteri di compatibilità medico legale. Il danno biologico permanente è valutabile nella misura del 6%, dovendo farsi riferimento alla valutazione del consulente tecnico d'ufficio, puntualmente motivata e logicamente coerente.
pagina 4 di 6 Nel liquidare il danno, così come accertato, può farsi ricorso alla tabella del Tribunale di Milano, costantemente in uso presso questo Tribunale, relativa all'anno 2024. Occupandoci dapprima del danno biologico permanente e avendo riguardo alle tabelle di cui sopra, considerata la percentuale di invalidità indicata (6%) e l'età dell'attrice al momento del sinistro (49 anni), il valore a punto da porre a base del calcolo è pari ad € 1.915,76, per un totale di € 8.736,00. La stessa ha inoltre sofferto un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 30, uno di inabilità relativa al 75% di giorni 60, al 50% di giorni 10 e al 25% di giorni 10. Spetta pertanto all'attrice, per tali voci di danno biologico temporaneo, liquidate secondo il valore di € 115,00 per ogni giorno di inabilità, tenuto conto della gravità e della durata della malattia, una somma pari ad € 9.487,50. L'attrice ha inoltre sostenuto spese mediche per € 100,42 giudicate congrue dal CTU. Spetta dunque all'attrice l'importo di € 9.161,96, pari alla metà di € 18.323,92, somma attualizzata ad oggi. Va poi evidenziato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. unite, 17.2.1995 n. 1712), costituendo il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
la rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio. L'importo sopra indicato deve dunque essere devalutato fino al momento del fatto (29.8.2019) secondo gli indici ISTAT previsti dall'art. 150 disp. att. c.p.c. e sulla somma ottenuta, rivalutata anno per anno, devono essere calcolati gli interessi compensativi. Tale operazione di rivalutazione va effettuata anche d'ufficio per i crediti di valore. Spetta pertanto all'attrice l'ulteriore somma di € 801,57 a titolo di interessi calcolati sull'importo di € 7.871,10, somma devalutata al 29.8.2019 e poi rivalutata anno per anno. In conclusione, l' deve essere condannata a corrispondere a la CP_3 CP_1 somma di € 9.963,53, oltre agli interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo secondo lo scaglione di valore del D.M. n. 55/2014 corrispondente alla somma oggetto di condanna, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1675/2021: CO l' a corrispondere a la somma di € 9.963,53, oltre CP_3 CP_1 agli interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo.
pagina 5 di 6 CO l' a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € CP_3
264,00 per esborsi ed in € 4.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. A. Roberto S. Nastasi. PONE le spese di CTU a carico della convenuta. Ragusa, 2/1/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 6 di 6