Sentenza 30 agosto 1999
Massime • 1
In tema di applicabilità della sanzione amministrativa prevista dall'art. 97, comma sesto, del codice della strada in caso di circolazione su strada di ciclomotore che sviluppi una velocità superiore a quella massima consentita, la velocità che deve essere oggetto di indagine è quella che il mezzo può sviluppare su strada, e non su rulli. Pertanto, ai fini dell'accertamento di detta violazione, il controllo, che deve essere effettuato con mezzi predeterminati legislativamente e regolarmente omologati, non può avere valore di prova certa ove effettuato con il sistema dei rulli, che non è previsto da alcuna norma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/08/1999, n. 9123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9123 |
| Data del deposito : | 30 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dai Signori Magistrati:
dott. Antonio IANNOTTA Presidente
dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere
dott. Roberto PREDEN Consigliere
dott. Michele LO PIANO Consigliere rel.
dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Prefettura di Macerata, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato, da cui è difesa per legge.
ricorrente
Contro
TE IC Elisabet.
intimata avverso la sentenza n. 94/97 della Pretura di Macerata, sezione distaccata di Recanati, emessa il 20 maggio 1997 e depositata il 18 luglio 1997 (R.G. 3092/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 febbraio 1999 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano, udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 21 dicembre 1996, TE IC propose opposizione contro l'ordinanza con la quale il Prefetto di Macerata, per la violazione dell'art. 97, comma sesto, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le aveva inflitto il pagamento della sanzione amministrativa ed aveva disposto la confisca del ciclomotore, avendo accertato che il detto mezzo sviluppava una velocità superiore a quella di legge.
Dedusse l'opponente: che il ciclomotore non era stato oggetto di alcuna modifica diretta ad aumentarne la velocità; che lo scarto di velocità riscontrato, pari a soli 7 Km/h, poteva essere stato determinato da cause occasionali;
che, stante la mancanza di modifiche apportate al mezzo, sarebbe semmai sussistita la responsabilità del costruttore;
che, infine, la velocità era stata accertata mediante un apparecchio a rulli, non previsto ne' disciplinato dal codice della strada.
Con sentenza del 18 luglio 1997, il Pretore di Macerata, sezione distaccata di Recanati, accolse l'opposizione osservando che l'apparecchio a rulli, utilizzato nella specie per accertare la velocità del ciclomotore, non era previsto dal codice della strada nè risultava specificamente approvato ed omologato per il controllo della velocità dei ciclomotori, mentre al sensi dell'art. 192 del relativo regolamento, tutti gli apparecchi ed i mezzi che vengono usati per l'accertamento ed il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione debbono essere omologati. Rilevò ancora il Pretore che le modalità con le quali deve avvenire il controllo di conformità dei ciclomotori sono disciplinate dall'art. 198 del regolamento al codice della strada e dall'appendice I allo stesso articolo. In dette norme non è dato rinvenire alcun riferimento alle prove di accertamento della sviluppo della velocità, al contrario di quanto avviene per le apparecchiature e i mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità (art. 345 del regolamento).
Concluse, quindi, il Pretore osservando che, poiché il controllo non era stato effettuato con mezzi e modi predeterminati legalmente, il risultato dell'accertamento non poteva avere valore di prova certa in mancanza di riscontri obiettivi ed assunti in contraddittorio in ordine alla velocità concretamente sviluppata dal ciclomotore su strada. Rilevò, infine, il Pretore che nessuna prova vi era in ordine alla colpa del conducente.
Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso il Prefetto di Macerata.
L'intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con unico motivo si denuncia: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 97, sesto comma, del codice della strada, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.p.". Si deduce che il Pretore è incorso in errore laddove ha ritenuto che la velocità del ciclomotore avrebbe dovuto essere accertata come se fosse stata sviluppata su strada;
nella specie, invece, si trattava di accertare quale fosse la velocità potenziale del ciclomotore in relazione alla sua cilindrata ed alla eventuale manomissione del motore, con la conseguenza che l'accertamento non avrebbe potuto essere effettuato se non con l'apparecchio a rulli, che nel caso specifico era quello in dotazione al locale Ufficio della Motorizzazione Civile, regolarmente omologato dal Ministero dei trasporti;
l'accertamento era stato inoltre effettuato da un dipendente dell'Ufficio della Motorizzazione ed eseguito con una persona in sella al ciclomotore;
si deduce ancora che la velocità sviluppata sul rulli, ed accertata in 59 Km/h., è inferiore a quella che il veicolo può sviluppare sii strada, la quale aumenta per effetto del così detto "effetto suolo".
Il ricorso è infondato.
Dispone l'art. 52 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che "I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche: ...b) capacità di sviluppare sii strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h".
Dispone il successivo art. 97, comma sesto: "Chiunque circola con un ciclomotore ...che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila". Per il combinato disposto delle suddette due norme appare corretta l'affermazione del Pretore secondo cui la velocità del ciclomotore deve essere accertata con riferimento a quella che il mezzo può sviluppare su strada, mentre nessun rilievo può avere la velocità che il mezzo può sviluppare su rulli.
Quest'ultimo sistema, per l'accertamento della velocità dei ciclomotori, non è infatti previsto da alcuna norma, mentre, come dedotto dalla stessa Avvocatura, a pagina 2 del ricorso, i rulli in dotazione agli uffici della motorizzazione civile, servono per "il controllo del sistema frenante e delle sospensione" dei veicoli. Al sistema dei rulli non fa cenno neppure l'art. 198
(Caratteristiche costruttive e modalità di controllo dei ciclomotori), del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, il quale al comma 2 dispone che "Il limite di velocità massima è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore, dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. Le modalità di prova sono stabilite con tabella di unificazione emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C."
Appare, pertanto, corretto, sotto il profilo del rispetto delle disposizioni di legge, e incensurabile, sotto il profilo della motivazione, l'assunto del Pretore, secondo cui, poiché il controllo non era stato effettuato con mezzi e modi predeterminati legalmente, il risultato dell'accertamento non poteva avere valore di prova certa, al fini dell'applicazione della sanzione di citi all'art. 97 comma sesto del nuovo codice della strada in relazione al disposto dell'art, 52 dello stesso codice.
Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Poiché l'intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede, nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso.
Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il 3 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 30 agosto 1999