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Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 10/06/2024, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice di I grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle causa civile iscritta al n. 2542/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi Civili del Tribunale di Imperia
tra
, rapp.to e difeso dagli Avv. Daniela Anselmi, Maria Parte_1
Pia Airenti, Sarah Garabello e Alessio Anselmi
Attore
e
rapp.ta e difesa dagli Avv. Controparte_1
Emanuele Del Compare e Lara Babrbara Colombo
Convenuta
Conclusioni
All'udienza del 15/3/2024 le parti riproponevano le conclusioni rassegnate nei rispettivi atti di costituzione Motivi della Decisione
Il ha agito in giudizio esponendo: Parte_1
-d'aver stipulato, in data 27 giugno 1992, una convenzione per la concessione del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali con
Controparte_1
-la “concessione” (così correttamente denominata nell'intitolazione della stessa, ma erroneamente qualificata come “appalto” nell'articolato), aveva originariamente la durata di quindici anni (fino al 30 giugno 2007), con previsione di rinnovo della medesima durata previa deliberazione del
Consiglio comunale;
-ai sensi della convenzione, al Concessionario spettava la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione votiva già esistente, previa messa a norma e collaudo, con eventuali modifiche ed ampliamenti.
-la convenzione prevedeva altresì che “alla scadenza contrattuale, l'impianto, di proprietà della ditta appaltatrice diverrà proprietà del nonchè, quale Pt_1
remunerazione al Concessionario, il pagamento a quest'ultimo da parte degli utenti del servizio, della tariffa approvata dal Inoltre, il Pt_1
era tenuto al pagamento di un aggio pari al 10% sugli CP_2
importi riscossi nel corso della concessione (poi aumentato al 20% con deliberazione della Giunta n. 511 del 6 dicembre 1994);
-.in vista della scadenza della concessione e il Controparte_1 [...]
stipulavano in data 25 maggio 2007 un atto di transazione di Parte_1
lite insorgenda, con cui le parti statuivano la proroga del termine finale della concessione di anni sette (e dunque fino al 30 giugno 2014), sul presupposto che a tale data l'Impresa avrebbe ceduto gratuitamente e senza nulla pretendere al tutti gli impianti di illuminazione votiva: sia Pt_1
quelli preesistenti alla data della concessione, sia quelli realizzati medio tempore dal concessionario, sia quelli realizzati in costanza della proroga;
-al punto 3 dell'atto di transazione si legge, infatti, che “alla scadenza della concessione l'Impresa concessionaria dovrà trasferire al gratuitamente e senza Pt_1
nulla pretendere quale indennizzo, risarcimento o altro titolo gli impianti di illuminazione votiva dalla medesima realizzati e di sua proprietà”. Inoltre, (punto 6) le parti davano atto che alla scadenza non era prevista alcuna possibilità di rinnovo del servizio. Infine, l'aggio dovuto al sugli importi riscossi Pt_1
dalla Concessionaria era fissato al 25% ;
-la Convenuta aveva, di fatto, continuato a detenere gli impianti di illuminazione votiva e a svolgere il relativo servizio per tutto il 2018, pur a fronte della scadenza della concessione fissata al 30 giugno 2014;
-in data 1 febbraio 2018, il Comune trasmetteva nota prot. n. 4368 avente ad oggetto “verifica adempimenti e costituzione in mora” (doc. 5), con cui si rilevava, tra l'altro, il mancato versamento delle somme dovute a titolo di aggio per gli anni 2016 e 2017 e il mancato trasferimento degli impianti alla scadenza della concessione (30 giugno 2014), come stabilito nell'accordo di transazione;
-a tale comunicazione faceva seguito la risposta tramite PEC della convenuta (in data 28 febbraio 2018, prot. n. 8868/2018 – doc. 6), la quale. tra l'altro, pacificamente riconosceva (ai sensi del punto 9 delle premesse dell'atto di transazione del 2007) che fra I propri obblighi v'era anche la cessione al a titolo gratuito di tutti gli impianti realizzati e gestiti Pt_1
alla scadenza del rapporto concessorio;
-con nota prot. n. 14109 del 9 aprile 2018 (doc. 7), il intimava la Pt_1
Società a trasmettere: un elenco di tutti gli utenti del servizio;
CP_1
un dettaglio analitico, suddiviso per anno solare, riferito alle annualità 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, relativo a tutte le fatture emesse agli utenti del servizio e a tutte le somme introitate dagli utenti del servizio, i libri contabili e le dichiarazioni fiscali relative all'IVA delle sei annualità poc'anzi indicate nonché a consegnare le quietanze del versamento delle somme dovuto a titolo di aggio per gli anni 2016, 2017 e 2018, oltreché la documentazione relativa al corretto svolgimento del servizio e, nuovamente, l'atto di trasferimento al degli impianti Parte_1
di illuminazione votiva realizzati;
-la aveva, infatti, continuato sino ad al 2018 a Org_1 Controparte_1
riscuotere le tariffe per il servizio di illuminazione (con un introito annuale superiore a € 100.000), versando l'aggio concordato con il soltanto Pt_1
fino all'anno 2015. Nulla era stato corrisposto al Parte_1
per le annualità 2016, 2017 e 2018;
al fine di riportare a legittimità la situazione, e a tutela del preminente interesse pubblico, con delibera della Giunta comunale n. 277 del 4 dicembre 2018 decideva di gestire direttamente il servizio;
-con ordinanza n. 237 del 12 dicembre 2018 (doc. 2), il Dirigente della
Ripartizione tecnica, richiamata la predetta delibera della Giunta, ordinava alla il rilascio di tutti gli impianti di illuminazione Parte_2
votiva entro la data del 31 dicembre 2018.;
-La impugnava i suddetti provvedimenti Controparte_1
innanzi al TAR Liguria, il quale con una sentenza n. 316 del 22.05.2020
(doc. 18) rigettava il ricorso;
-dalla Relazione predisposta dall'Ufficio Stato Civile del Comune scrivente
(cfr. doc. 20), oltreché dalle fatture emesse (cfr. docc. da 14 a 17), s'evince che La aveva provveduto a versare l'aggio per “canone luci votive” CP_1
fino al 2015 e precisamente: Euro 23.184,84 per il 2013 (Fattura n.
2014/F01/03 del 16.04.2014), Euro 25.008,18 per il 2014 (Fattura n.
2015/F/01/06 del 9.12.2015) ed Euro 26.442,08 per il 2015 (Fattura n.
2016/F/01/17 del 30.12.2016);
-a dispetto delle numerose richieste del controparte non aveva mai Pt_1
provveduto a versare la documentazione contabile atta a poter quantificare l'importo riscosso dagli utenti per gli anni 2016, 2017 e 2018;
-pertanto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., il credito vantato dall'Amministrazione andava parametrato all'ultimo aggio/canone versato (anno 2015), per un totale di Euro 79.326,24 (Euro 26.442,08 per le tre annualità ancora dovute).
Ciò premesso, il chiedeva che la convenuta fosse Parte_1
condannata a corrispondere il suddetto importo, oltre agli interessi di mora oppure una diversa somma di giustizia da determinarsi eventualmente anche in via equitativa, in via subordinata si domandava la condanna al pagamento del medesimo importo a titolo d'arricchimento senza causa. Inoltre, relativamente all'annualità 2019, l'attore chiedeva restituzione delle somme indebitamente incassate dalla convenuta per complessivi, €
35.563,12, oltre ad interessi di mora maturati e maturandi e rivalutazione monetaria, o in altra somma di giustizia;
in via subordinata si domandava la condanna al pagamento del medesimo importo a titolo d'arricchimento senza causa.
Nel costituirsi esponeva: d'aver, Controparte_1
nell'imminenza della scadenza della concessione, In epoca antecedente a tale data, la società inviato alla controparte comunicazione al CP_1
fine di essere resa edotta di come comportarsi avvertendo che, nelle more della risposta, trattandosi di servizio di pubblica utilità, essa avrebbe continuato in via provvisoria la gestione ed erogazione del servizio;
che nessuna risposta veniva fornita dal se non la richiesta di Pt_1
pagamento dell'aggio, che veniva regolarmente onorata da parte convenuta, come da documentazione che si allegava;
seguivano numerosi contatti, sempre tesi ad ottenere una risposta alla prima raccomandata, rimanendo però l'amministrazione silente, salvo continuare a reclamare il pagamento dell'aggio; di non aver versato più nulla poichè le somme già erogate dopo la scadenza della concessione erano prive di giustificazione causale;
la cognizione delle presente causa era devoluta alla cognizione del giudice amministrativo e non di quella del giudice ordinario.
La convenuta, concludeva domandando: in via pregiudiziale che fosse dichiarata l'incompetenza del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
in via riconvenzionale la condanna del
[...]
“...a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 ed a titolo di Parte_1 risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per danno alla immagine, anche da valutarsi in via equitativa, alla corresponsione a favore della società in favore del CP_1
legale rappresentante sig.ra la somma pari a €. 224.500,00 salvo CP_1
altra maggiore o minore accertanda in corso di causa”
---------------------------------------------------------------------------------------------
sserva che le pag.
6-26 della comparsa di costituzione Parte_3
contengono una lunga esposizione d'argomentazioni quasi incomprensibili nonchè in gran parte inconferenti all'oggetto del contendere e irrilevanti ai fini della decisione poichè concernenti presunte proposte transattive sottoposte dalla convenuta all'attore, l'esistenza d'una polizza fideiussoria, la risarcibilità dell'interesse legittimo, il riparto della giurisdizione tra e in tema di “sorte” del “contratto” di concessione, il risarcimento del danno in forma specifica e la natura del servizio d'illuminazione dei cimiteri, ecc.
Ciò premesso, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta.
Dalla documentazione prodotta dal risulta che le Parte_1
parti stipularono il 27-6-1992 una “convenzione di concessione del servizio
d'illuminazione votiva nei cimiteri comunali” dalla durata di 15 anni (all. 3).
Successivamente, il 25-5-2007, fu sottoscritto un “atto di transazione di lite insorgenda”, con il quale fu stabilito di prorogare il termine finale della concessione sino al 26 giugno 2014, prevedendosi al punto 3 che “alla scadenza della concessione l'impresa concessionaria dovrà trasferire al Pt_1 gratuitamente e senza nulla a pretendere quale indennizzo, risarcimento o altro titolo gli impianti di illuminazione votiva dalla medesima realizzati e di sua proprietà” .
Essendo il rapporto concessorio venuto meno dalla suddetta data, è evidente che ciò su cui si controverte inerisce esclusivamente a diritti/obbligazioni e in particolare all'obbligo de di CP_1
“trasferire” al la proprietà degli impianti nonchè alle conseguenze Pt_1
di tale inadempimento, non venendo, per contro, in rilievo alcun sindacato sulla legittimità d'un atto amministrativo espressione d'un pubblico potere.
Non consta poi che la convenuta abbia provveduto ad assolvere a tale impegno sino all'anno 2018, non avendo contestato ciò, CP_1
rilevandosi, semmai, che l'attore con missiva dell'1-2-2018 intimò formalmente alla controparte di dare esecuzione agli obblighi transattivi assunti (all. 5).
Ciò avvenne soltanto il 22-3-2019, come attestato dal verbale di consegna prodotto dalla convenuta (all. 16).
Palese è pertanto l'inadempimento dell'ex concessionario, avendo egli riconsegnato l'impianto con più 3 anni di ritardo, inadempimento come tale potenzialmente foriero d'un danno.
Questo, come riportato in narrativa, è stato quantificato nella misura pari all'aggio che avrebbe dovuto versare all'attore per gli anni CP_1
per gli anni 2016, 2017 e 2018 qualora la concessione fosse stata ancora in corso.
Incontroverso, infatti, è che l'ex concessionaria continuò gestire il servizio anche il suddetto periodo, atteso che la convenuta non ha formulato alcuna contestazione dei fatti costituivi avversi o, più correttamente, non ha preso alcuna posizione specifica al riguardo, come era per lei onere ai sensi dell'art. 167 comma 1 c.p.c.
La pretesa in esame risulta fondata, dovendosi puntualizzare che:
-la causa petendi della domanda attorea s'incentra sull'inadempimento della controparte all'obbligo di trasferire al di la proprietà Pt_1 Parte_1
dell'impianto d'illuminazione dopo il 26/6/2014, termine di scadenza della concessione oggetto di proroga, come pattuito nella scrittura di transazione stipulata il 25-5-2007;
-viene dunque in rilievo un'ipotesi di responsabilità contrattuale;
-quanto realizzato da non era di proprietà della stessa poichè CP_1
trattandosi d'opere non amovibili eseguite su demanio comunale (il cimitero) esse divennero automaticamente parte del demanio stesso in virtù del principio dell'accessione di cui all'art 934 c.c.;
-non era pertanto necessario alcun negozio traslativo della proprietà, come invece testualmente stabilito nella scrittura transattiva, ma un mero atto di riconsegna, come per l'appunto avvenne;
-l'obbligazione de qua era, con ogni evidenza, “portable” poichè doveva essere eseguita presso il “domicilio” del ossia Parte_1
presso il cimitero stesso;
-ne consegue che ai sensi dell'art. 1219 comma 3 c.c. non occorreva ai fini di reclamare il risarcimento del danno che l'ente concedente costituisse immediatamente in mora il debitore. Ciò chiarito, si ritiene di ribadire pressocchè integralmente quanto già illustrato nell'ordinanza del 30/10/2022 resa ai sensi dell'art. 183 ter c.p.c. soggiungendosi quanto segue:
-le ragioni dell'attore non trovano fondamento negli art. 1591 e 2043 c.c. ovvero nell'occupazione sine titulo da parte di d'un bene Controparte_1
demaniale per il periodo successivo al 30-6-2014;
-nel caso di specie viene, invece, in rilievo l'affidamento in concessione d'una attività “complessa” consistente sostanzialmente in un facere, qual è il servizio d'illuminazione e non già la gestione d'un bene immobile;
-deve pertanto attribuirsi ai fatti costituitivi una diversa qualificazione giuridica della domanda, ravvisandosi nel comportamento di CP_1
un inadempimento, non supportato da un giustificato motivo, all'obbligo di restituire tempestivamente al l'impianto Parte_1
d'illuminazione una volta scaduta la concessione;
-opportuno precisare al riguardo che, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza, la qualificazione giuridica della pretesa azionata compete esclusivamente al giudice, il quale è tenuto ad individuare correttamente il contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione senza essere tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, dovendosi avere esclusivamente al contenuto sostanziale dell'azione come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Cass. Ord 26/7/2021, n. 21402; Cass.
19/10/2015, n. 21087; Cass. 31/7/n. 19002, ecc.); -è pacifico che il rapporto tra le parti venne meno il 30-6-2014 e che esso non può ritenersi essersi rinnovato per facta concludentia giacchè la volontà negoziale della p.a. deve essere necessariamente espressa in forma scritta, principio, questo, del tutto consolidato, come confermato anche dal
Tar Liguria nell'acclusa sentenza n. 316/20202 (all. 18), che ha deciso una precedente controversia tra le 2 cause.
Ne consegue che accoglibile è la domanda risarcitoria formulata in via subordinata dal poichè quella spiegata in via Parte_1
principale si fonda su d'un titolo “restitutorio” che però non v'è in quanto, essendo venuto meno il rapporto concessorio, è venuto meno anche il diritto del concessionario di conseguire l'aggio.
La tardiva riconsegna dell'impianto, invece, ha senza dubbio arrecato all'ente locale un danno economico costituito, ad es., dal mancato profitto che esso avrebbe potuto trarre qualora avesse gestito in proprio il servizio oppure dalla mancata percezione dell'aggio che avrebbe potuto essere versato da un diverso concessionario in caso di rinnovo della concessione.
Tale seconda posta pecuniaria è quella espressamente richiesta nella presente causa.
Ebbene, la domanda risulta accoglibile giacché il mancato introito dell'aggio per gli anni 2016, 2017, 2018 appare costituire il parametro economico “minimo” suscettibile d'essere preso in considerazione per la quantificazione del pregiudizio, atteso che la gestione diretta del servizio avrebbe verosimilmente consentito d'ottenere un utile maggiore. Deve poi prendersi atto che a dispetto degli inviti e delle diffide inviati (all.
5 e 7), non ha né corrisposto gli aggi relativi alle suddette Controparte_1
annualità né messo a disposizione della controparte la documentazione contabile relativa ai pagamenti ricevuti dall'utenza e necessaria a quantificare l'entità del risarcimento dovuto.
A fronte di ciò si ritiene sostanzialmente corretta la quantificazione dell'ammontare risarcitorio complessivo operata dall'attore sulla base dell'importo dell'aggio corrisposto nell'ultimo anno (2015), per un totale di
€ 79.326,24 (€ 26.442,08 x 3), dovendosi pertanto riconoscere al
[...]
tale ammontare, oltre agli interessi di mora e rivalutazione Parte_1
monetaria – si tratta, infatti, d'un cd. debito di valore - a far data dall'instaurazione del presente giudizio.
L'attore ha poi domandato il rimborso ai sensi degli art. 1189, 2033 e 2036
c.c. di tutte le somme ricevute dalla convenuta dagli utenti nell'anno 2019, per un totale di € 35.563,12.
Anche tale pretesa è fondata.
Invero, avendo il intrapreso la conduzione in Parte_1
proprio del servizio a far data dal 3-3-2019, è evidente che quanto – evidentemente erroneamente – gli utenti hanno continuato a pagare a
[...]
alcuna giustificazione (come, peraltro, già dalla Parte_4
scadenza del termine stabilito nella scrittura transattiva), così come non v'è alcun titolo giuridico in base al quale la convenuta possa ritenere quanto ricevuto. Al riguardo il ha depositato gli allegati n. 22-31, Parte_1
attestanti l'effettuazione di più d'un centinaio di pagamenti tramite bollettini, o in contanti con rilascio della fattura, da parte di privati cittadini in favore della convenuta per l'accensione e il mantenimento delle luci votive.
La tabella riassuntiva prodotta (all. 21) riporta un totale di € 39.187,13.
Sul punto si prende atto che in comparsa conclusionale l'attore ha precisato d'aver provveduto a scorporare dal suddetto ammontare le somme corrisposte alla convenuta dagli utenti nell'anno 2018.
Dalla disamina della documentazione in oggetto il calcolo risulta corretto, evidenziandosi, peraltro, che la convenuta non ha sollevato alcuna contestazione su tale aspetto.
Ne discende che va condannata anche al pagamento della Controparte_1
somma in questione, oltre agli interessi di mora.
Non compete all'attore, invece, anche la rivalutazione monetaria, venendo in rilievo un debito di cd. valuta e non di valore.
In ragione dell'accoglimento totale delle domande proposte dall'attore e del rigetto dell'eccezione preliminare nonché della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta – la richiesta di risarcimento d'un presunto danno all'immagine è sprovvista d'ogni fondamento, non essendo stato allegato alcunchè circa la commissione da parte del d'un Parte_1
illecito contrattuale o extracontrattuale – quest'ultima va condannata alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sulle domande di causa, così provvede:
Preliminarmente rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta.
Rigetta la domanda proposta in via principale dal sub Parte_1
capo A1 delle conclusioni.
Accoglie la domanda proposta in via subordinata dal Parte_1
sub capo A2 delle conclusioni e condanna Controparte_1
al pagamento della somma di € 79.326,24, oltre a rivalutazione monetaria
[...]
e interessi legali di mora a far data dalla domanda sino alla pubblicazione della presente sentenza nonché agli ulteriori interessi moratori successivamente decorrenti, sino al saldo.
Accoglie la domanda proposta in via principale dal sub Parte_1
capo B4 delle conclusioni e condanna Controparte_1
al pagamento della somma di € 35.563,12, oltre ad interessi legali di mora
[...]
a far data dalla domanda sino al saldo.
Dichiara assorbite le ulteriori domande proposte dall'attore.
Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
[...]
Condanna alla rifusione delle spese Controparte_1
di lite, che si liquidano in € 2300,00 per la fase di studio, € 1600,00 per la fase introduttiva, € 4000,00 per la fase di trattazione, € 4000,00 per la fase decisionale, € 796,00 per spese vive, oltre a spese generali, IVA e CPA come da legge.
Imperia 7-6-2024
Il Giudice
Dott. Fabio Favalli