Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00228/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00863/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 863 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Torino, Questura di Torino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento del Prefetto di Torino, prot. -OMISSIS-, del - OMISSIS-, notificato il 10.5.2022, con il quale viene rigettato il ricorso gerarchico avverso il provvedimento della Questura di Torino di “rimpatrio con foglio di via obbligatorio dal Comune di Torino” del -OMISSIS-, notificato il 27.12.2021;
- del medesimo provvedimento della Questura di Torino di “Rimpatrio con foglio di Via obbligatorio dal Comune di Torino” del -OMISSIS-, notificato il 27.12.2021;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso con quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino e della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 3 febbraio 2026, svoltasi con modalità di cui all’art. art. 87 comma 4-bis del c.p.a., il dott. AN Di IT;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 7.7.2022 e depositato il 26.7.2022 sono impugnati il provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio dal Comune di Torino ed il successivo rigetto del ricorso gerarchico.
Giova premettere che il provvedimento si fonda sulla seguente traiettoria argomentativa: l’istante è gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio (condanna del 2018 per rapina aggravata), è stato arrestato nel 2016 e nel 2019 per furto aggravato, tentata rapina, rapina aggravata, sottoposto a fermo di P.G. nel 2017 per rapine aggravate, sottoposto ad indagini preliminari nel 2020 per falso ideologico in atto pubblico, da ultimo è stato sottoposto ad arresto e a misura custodiale, poi convertita negli arresti domiciliari, nel 2021 per resistenza a pubblico ufficiale (fuga ad elevata velocità a bordo di un autovettura al fine sottrarsi ad un controllo delle forze dell’ordine), detenzione di arma clandestina, contravvenzioni al codice della strada (rifiuto di sottoporsi ad accertamenti dell’alterazione dello stato psico-fisico durante la guida) e sanzionato per detenzione di stupefacenti per uso personale.
Per l’effetto, è stato inquadrato nelle categorie di cui all’art. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 159/2011 e ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica ai sensi dell’art. 2 del citato decreto, con la precisazione che la misura avversata nel presente giudizio non incide sulla vita familiare e sulla residenza del Comune di NO (TO), dove il ricorrente può liberamente circolare, essendo stato allontanato solo dal capoluogo piemontese, e sulla sua attività lavorativa, visto che quest’ultima risulta autorizzata dal Tribunale penale di Torino con il provvedimento con cui è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.
Avverso tale reiezione insorge il ricorrente con i seguenti motivi di gravame;
- violazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 159 del 2011, carenza di istruttoria: il provvedimento avrebbe come effetto quello di far tornare il ricorrente nel comune calabrese di provenienza e, tuttavia, l’amministrazione non avrebbe tenuto adeguatamente conto della ragione che ha spinto l’istante ad allontanarsi da quel territorio per trasferirsi in quello di NO (cioè allontanarsi dal contesto delinquenziale), né degli interessi della famiglia del ricorrente che, allo stato, è inserita nel tessuto sociale piemontese, inoltre non sussisterebbe una effettiva ed attuale pericolosità sociale che non potrebbe essere desunta in via automatica dai precedenti penali indicati nel provvedimento;
- violazione degli artt. 7 e 10 bis della L. n. 241 del 1990: ulteriore vizio di legittimità riguarderebbe anche la violazione delle norme che regolano il procedimento amministrativo, poiché al ricorrente non è mai stato notificato l’avvio del procedimento ed il preavviso di rigetto, impedendogli, quindi, di prendere parte all’istruttoria e di poter in qualche modo incidere sul provvedimento finale;
- violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990, difetto di motivazione: l’amministrazione si sarebbe limitata ad una mera elencazione dei precedenti reati e di polizia, senza tuttavia porre in evidenza le ragioni sottese all’adozione del provvedimento impugnato.
Si è costituita l’amministrazione che produce documentazione ed una relazione, con cui rappresenta che nel 2022 il ricorrente è stato denunciato per evasione dagli arresti domiciliari, ribadendo, pertanto, la attuale e concreta pericolosità sociale.
Con ordinanza n. 816 dell’8.9.2022 il T.A.R. ha rigettato la domanda cautelare con la seguente motivazione: “il provvedimento impugnato ordina l’allontanamento del ricorrente dal comune di Torino e fa divieto al medesimo di ritornarvi senza autorizzazione, ma non lo obbliga a trasferirsi dal proprio domicilio in NO – dove può continuare a circolare liberamente – presso la residenza in Vibo Valentia; Considerato, altresì, che il ricorrente è stato autorizzato dal Tribunale di Torino, con l’ordinanza che ha convertito la misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, ad entrare nel comune di Torino per recarsi sul posto di lavoro; Ritenuto che la comunicazione di avvio del procedimento per l’emanazione del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio possa essere omessa per ragioni di urgenza, trattandosi di un provvedimento adottato nei confronti di persone pericolose per la sicurezza pubblica” .
Con verbale del 13.9.2022 è stata respinta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ravvisando la manifesta infondatezza della pretesa.
Con nota del 22.12.2025 l’amministrazione rappresenta che in data 26.12.2024 è decorso il termine triennale di efficacia del provvedimento impugnato (foglio di via), decorrente dalla notifica avvenuta il 27.12.2021, con ciò sottintendendo la improcedibilità del gravame.
All’udienza di smaltimento del 3.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Va dichiarata l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1 lett. c), del c.p.a. in quanto, come rappresentato dall’amministrazione, in data 26.12.2024 risulta decorso il termine triennale di efficacia del foglio di via impugnato, decorso dalla data di notifica avvenuta il 27.12.2021.
Ne consegue che l’eventuale accoglimento del gravame non avrebbe alcuna utilità per il ricorrente con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Venendo alla regolazione delle spese processuali, va applicato il criterio della soccombenza virtuale e, pertanto, tenuto conto dell’esito della fase cautelare, il ricorrente va condannato al relativo pagamento nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’amministrazione costituita che liquida in € 1.000,00 (mille) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
AF PE, Presidente
AN Di IT, Consigliere, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN Di IT | AF PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.