Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/03/2026, n. 2195
TAR
Sentenza 26 maggio 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 16 marzo 2026

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    Error in the assessment of the deadline for resuming the proceedings

    The Council of State found the appeal to be founded. While acknowledging that the halving of procedural terms for abbreviated proceedings is generally applicable to the resumption deadline, the Court held that the principle of excusable error should apply in this case. The TAR Molise's order, by explicitly stating a 30-day deadline for resumption, created an objective ambiguity and a justifiable reliance on the parties, even though this indication was in the reasoning and not the operative part of the order. This led to an excusable error on the part of the appellant, making the resumption timely. The Court also noted a lack of motivation in the first-instance sentence, which failed to consider the TAR Molise's order, leading to the nullity of the sentence.

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Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, ha esaminato l'appello proposto da Snam Rete Gas S.p.A. avverso la sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato improcedibile il ricorso originario. La controversia era sorta a seguito dell'impugnazione da parte di Snam Rete Gas di una delibera del Comune di Montecilfone, con la quale l'ente locale, quale amministratore del demanio civico, aveva richiesto l'autorizzazione regionale al mutamento di destinazione di porzioni del demanio civico interessate dall'attraversamento di infrastrutture appartenenti alla Rete Nazionale dei Gasdotti, imponendo contestualmente specifiche prescrizioni tecnico-economiche per la concessione dell'attraversamento. Il TAR Molise, adito in primo grado, aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore del TAR Lazio, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lettera o), e 135, comma 1, lettera f), del Codice del Processo Amministrativo, ritenendo che la controversia riguardasse infrastrutture di trasporto ricomprese nella rete nazionale di gasdotti. Successivamente, il TAR Lazio aveva dichiarato il ricorso improcedibile per tardività della riassunzione, applicando il rito abbreviato previsto dall'art. 119 c.p.a. e ritenendo che il termine per la riassunzione fosse stato dimezzato. L'appellante contestava tale decisione, sostenendo che l'ordinanza di incompetenza del TAR Molise avesse espressamente indicato un termine di trenta giorni per la riassunzione e che, in ogni caso, l'atto di riassunzione potesse essere equiparato all'atto introduttivo, con conseguente inapplicabilità dei termini dimidiati, invocando altresì l'errore scusabile. Il Comune di Montecilfone si era costituito in resistenza, eccependo la perentorietà dei termini processuali.

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, dichiarando la nullità della sentenza impugnata e la procedibilità del ricorso di primo grado. La Corte ha ritenuto non condivisibile l'affermazione dell'appellante circa l'inapplicabilità del dimezzamento dei termini all'atto di riassunzione, confermando la costante giurisprudenza che considera tassative le eccezioni alla regola del dimezzamento. Tuttavia, il Collegio ha ritenuto applicabile nel caso di specie la disciplina sull'errore scusabile, ravvisando un'obiettiva ambiguità generata dall'ordinanza del TAR Molise che, pur dichiarando l'incompetenza, aveva espressamente indicato un termine di trenta giorni per la riassunzione, creando un incolpevole affidamento nella parte. Tale indicazione, sebbene contenuta nella motivazione e non nel dispositivo, era sufficiente a ingenerare l'errore, rendendo la riassunzione tempestiva. Il Consiglio di Stato ha altresì rilevato un difetto assoluto di motivazione nella sentenza impugnata, la quale aveva omesso di considerare il contenuto dell'ordinanza di incompetenza del TAR Molise, elemento essenziale per valutare la ritualità della riassunzione. Pertanto, la sentenza è stata dichiarata nulla e la causa è stata rimessa al TAR Lazio per l'esame del merito del ricorso. Le spese del doppio grado di giudizio sono state compensate, data la novità degli aspetti fattuali del contenzioso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/03/2026, n. 2195
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2195
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo