TAR
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
>
CS
Accoglimento
Sentenza 16 marzo 2026
Accoglimento
Sentenza 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/03/2026, n. 2195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2195 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07764/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/03/2026
N. 02195 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07764/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7764 del 2025, proposto da Snam Rete Gas
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato EP AN Ferrari, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta 142;
contro
Comune di Montecilfone nella qualità di amministratore ex lege del demanio civico della comunità degli abitanti di Montecilfone, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Simone Coscia, Dario D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Molise, in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio; N. 07764/2025 REG.RIC.
Società Gasdotti Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
n. 10087/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il Cons. Marco RG
e udito l'Avv. Ernesto Papponetti su delega di EP AN Ferrari;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza n° 156 del 15 maggio 2024 il Tar per il Molise ha dichiarato l'incompetenza funzionale in favore del Tar per il Lazio.
Il Tar Molise ha motivato nei termini seguenti.
“Premesso che:
- con le note prot. n. INGCOS/TAPUG/1227 e INGCOS/139 la società Snam Rete Gas
S.p.A. (nel seguito, anche “SN” o SRG) ha chiesto al Ministero della Transizione
EC (oggi Ministero dell'Ambiente della Sicurezza Energetica) di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 52-quinquies del d.P.R. n. 327/2001, alla costruzione e all'esercizio, con accertamento della conformità urbanistica, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dell'opera
“Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere N. 07764/2025 REG.RIC.
connesse”, ubicato nelle regioni Abruzzo, Molise e Puglia, nelle province di Chieti,
Campobasso e Foggia;
- nello specifico, il progetto presentato dalla SN prevede la realizzazione di una serie di condotte per complessivi 12,160 km circa, derivanti direttamente dal metanodotto principale, di diametro e lunghezze variabili, e, contestualmente alla rimozione del metanodotto principale, la dismissione/rimozione anche di alcune linee minori, di lunghezza e diametro variabili, per complessivi 13,760 km circa;
- con particolare riguardo all'istanza di autorizzazione unica di cui al prot. n.
INGCOS/139, la SN ha chiesto il rilascio di due distinti e autonomi provvedimenti, riferiti ai due tratti funzionali dell'infrastruttura:
a) 1° Tratto: dal Km 0+000 in Comune di Cupello (CH), in Regione Abruzzo, al Km
47+360 in Comune di Rotello (CB), in Regione Molise, nel cui percorso insiste il
Comune di Montecilfone nella Provincia di Campobasso;
b) 2° Tratto: dal Km 47+360 in Comune di Rotello (CB), Regione Molise, al Km
88+390 in Comune di Biccari (FG), in Regione Puglia;
- il complessivo metanodotto “San Salvo – Biccari” di competenza della SN è ricompreso nella Rete Nazionale Gasdotti, come stabilito nel Decreto del MISE del
28 gennaio 2013;
- il successivo decreto di autorizzazione unica del 23 aprile 2021 del Ministero della
Transizione EC, relativo al suddetto primo tratto funzionale, in conformità al suddetto Decreto ha ribadito, nelle premesse al proprio dispositivo, che “l'opera rientra nel programma SRG di sostituzione e/o ammodernamento dei metanodotti più datati, facenti parte della Rete Nazionale, al fine di preservare e migliorare gli standard di sicurezza, anche tenendo conto del livello di urbanizzazione delle aree interessate e degli eventuali problemi di stabilità dei suoli”; N. 07764/2025 REG.RIC.
- risulta, dunque, pacifico e incontestato, alla luce delle predette premesse, che il metanodotto “San Salvo – Biccari” costituisca un'infrastruttura ricompresa nella
Rete Nazionale Gasdotti;
Osservato in punto di fatto che:
- la SN con il proprio ricorso originario ha impugnato la delibera consiliare del
Comune di Montecilfone n. 25 del 9 dicembre 2020 (nonché la presupposta deliberazione Giunta Comunale n. 64 del 6 ottobre 2020), con la quale l'Ente locale, nell'amministrazione del demanio civico della comunità degli abitanti, ha richiesto alla Regione, ai sensi dell'art. 12 L. n. 1766/1927, art. 3 L. n. 168/2017 e art. 3 L.R.
Molise n. 14/2002, l'autorizzazione al mutamento di destinazione di porzioni del demanio civico interessate dall'attraversamento di infrastrutture appartenenti alla
Rete Nazionale dei Gasdotti, tra cui il metanodotto “San Salvo– Biccari”, gestito dalla ricorrente, e quello “Larino-Chieti”, di competenza della Società Gasdotti Italia
S.p.A. (S.G.I.);
- nell'ambito della stessa determina, il Comune ha altresì unilateralmente imposto alla SN (e alla S.G.I.) le seguenti prescrizioni, ai fini della regolazione dei futuri rapporti di concessione:
“1. L'attraversamento del demanio civico deve avvenire nella misura strettamente necessaria e con modalità idonee ad escludere impatti negativi sull'ambiente e per le superfici boscate deve avvenire con la posa in opera con la tecnica della trivellazione orizzontale controllata – TOC nonché nel pieno rispetto delle norme vigenti e dei rispettivi provvedimenti di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle opere.
2.Le società cui viene concesso l'attraversamento non debbono avere liti pendenti con la comunità degli abitanti di Montecilfone relative al demanio civico o con questo connesse.
3.Il maggior valore derivante dalla diversa utilizzazione del demanio civico è determinato nella misura delle spese in conto capitale dei progetti di metanodotto N. 07764/2025 REG.RIC.
come rese pubbliche dalle società proponenti rapportate alla lunghezza dell'attraversamento del demanio civico, importo da rivalutarsi anno per anno e sul quale computare un canone annuo di attraversamento del 5% in favore della comunità degli abitanti per ogni anno di vita tecnica dell'opera. Pertanto per l'opera della
Società Gasdotti Italia s.p.a. il maggior valore è determinato in € 1.216,34 per metro di attraversamento del demanio civico e per l'opera della Snam Rete Gas s.p.a. il maggior valore è determinato in € 2.063,76 per metro di attraversamento del demanio civico.
4.I canoni di attraversamento sono destinati esclusivamente alla conservazione, alla gestione ed alla valorizzazione del demanio civico.
5.Ogni danno derivante al demanio civico di Montecilfone dalla costruzione e dall'esercizio delle opere di attraversamento, anche in conseguenza di eventi sismici o idrogeologici, dovrà essere risarcito dalle società responsabili”;
-nelle more del giudizio, la SN ha proposto in seguito un primo atto di motivi aggiunti del 22 marzo 2023, avente a oggetto l'impugnazione della nuova delibera di
Giunta Comunale n. 1/2023 dello stesso Comune di Montecilfone, recante “Modifiche alla regolamentazione degli attraversamenti di gasdotti della Rete nazionale nel demanio civico della comunità degli abitanti di Montecilfone”, con la quale la Giunta ha proposto al Consiglio comunale la modifica delle condizioni tecnico-economiche già poste alle imprese dalla Delibera n. 25/2020 gravata dal ricorso originario;
- tale provvedimento, in dettaglio, ha dato atto dell'intervenuta disciplina del canone unico patrimoniale (CUP), applicabile alle aree appartenenti al demanio ma per analogia anche, ad avviso del medesimo Comune, alle terre gravate da uso civico, e ha quindi applicato, per quanto concernente l'attraversamento da parte dei metanodotti delle terre comunali gravate da uso civico, il raddoppio del valore individuato nella deliberazione di consiglio comunale n. 2 del 2021 in materia di N. 07764/2025 REG.RIC.
CUP, e poi una contestuale riduzione di ¼ versandosi in tema di occupazioni afferenti al solo sottosuolo;
- l'atto giuntale è poi stato integralmente recepito dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 2 del 19 aprile 2023, a sua volta impugnata dalla ricorrente con un secondo atto di motivi aggiunti del 22 giugno 2023;
- all'udienza pubblica dell'8 maggio 2024, rese edotte le parti, ai sensi dell'art. 73 cod.proc.amm., della rilevabilità d'ufficio della incompetenza funzionale del T.A.R. del Molise a conoscere della controversia, la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che:
- l'art. 135 lett. f) del cod. proc. amm. devolve alla competenza inderogabile del
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, “le controversie di cui all'art. 133 comma 1 lettera o)” del decreto medesimo, precisando che in esse sono comprese quelle relative “ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2”, controversie parallelamente conservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo proprio ai sensi dell'art. 133, comma 1 lett. o) del medesimo Codice, che riguarda appunto “le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”;
- la citata disciplina processuale fa un comprensivo riferimento alle “controversie” appena indicate, senza nulla specificare con riguardo alle singole procedure e/o provvedimenti relativi alla materia della quale si tratta;
Rilevato, che, come già osservato dal T.A.R. per il Lazio nella sentenza n. 3507 del 28 marzo 2022, in relazione ad analoga controversia introdotta da parte della Società N. 07764/2025 REG.RIC.
Gasdotti Italia S.p.A. (S.G.I.) avverso la stessa Deliberazione del Consiglio Comunale di Montecilfone n. 25 del 9 dicembre 2020, benché con riferimento al metanodotto
“Larino-Chieti”:
a) “la deliberazione con la quale il Comune resistente ha introdotto la regolamentazione (…) fissa condizioni e modalità tecnico-economiche dell'attraversamento necessario dei gasdotti”;
b) la controversia rientra “a pieno titolo, ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. o) e 135 comma 1 lettera f) nella competenza funzionale del TAR Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva in ragione del fatto che trattasi di controversia concernente le infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti. Sul punto, con l'Ordinanza del 26 luglio 2012 n. 29,
l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che sussiste la competenza del TAR del Lazio, non solo con riguardo ai provvedimenti concernenti l'autorizzazione alla realizzazione dei rigassificatori, ma anche a tutte quelle manifestazioni dei pubblici poteri che, anche indirettamente, attengano alla costruzione degli impianti in questione". Traducendosi il provvedimento gravato in una manifestazione di poteri pubblici incidente sull'attività realizzativa di tale infrastruttura, non può revocarsi in dubbio il fatto che la stessa rientri nella competenza del giudice adito” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 28 marzo 2022, n. 3507);
Ritenuto allora, alla luce delle argomentazioni e degli elementi fattuali sopra descritti, che dal coordinamento tra l'art. 133, comma 1 lett. o) e l'art. 135, comma 1 lett. f), del cod. proc. amm. si desume che la presente intera controversia appartiene alla competenza funzionale del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, in quanto:
- tanto la deliberazione del Consiglio comunale di Montecilfone n. 25/2020, gravata con il ricorso originario, quanto quelle sopravvenute di cui ai motivi aggiunti, fissano tutte condizioni tecnico-economiche per l'attraversamento, da parte del metanodotto per cui è causa, infrastruttura ricompresa nella Rete Nazionale Gasdotti, di fondi N. 07764/2025 REG.RIC.
gravati da uso civico (siti nella località di Corundoli, al Foglio 18, p.lla 2, e al Foglio
16, p.lle 136 e 169) ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 14 del 23.7.2002 e dell'art. 12 della L. n. 1766 del 16.6.1927;
- le domande processuali formulate dalla SN nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, e concernenti i suddetti provvedimenti comunali, rientrano in quelle controversie relative a “tutte quelle manifestazioni dei pubblici poteri che, anche indirettamente, attengano alla costruzione degli impianti in questione”, ossia (cfr.
Cons. Stato, Ad. Plen. n. 29/2012);
Osservato, in conclusione, che va pertanto dichiarata, ai sensi dell'art. 15 cod. proc. amm., l'incompetenza di questo T.A.R. per il Molise in favore del T.A.R. per il Lazio
- sede di Roma, funzionalmente competente a norma dell'art. 135, co.1, lett. f), cod. proc. amm., dinanzi al quale la presente causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, cod. proc. amm., e che in ragione della natura della controversia le spese del giudizio possono essere equitativamente compensate tra le parti.”
2. Con la sentenza appellata il Tar per il Lazio, presso il quale è stata riassunta la causa, ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso, motivando come segue.
“Considerato che:
- la parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe innanzi al TAR Molise, che con ordinanza 15.5.2024, n. 156, comunicata il medesimo 15.5.2024, ha declinato la propria competenza in favore di questo Tribunale, trattandosi “di controversia concernente le infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”;
- le controversie in questione sono sottoposte al rito abbreviato di cui all'art. 119
c.p.a. (co. 1, lett. l), con la conseguenza che “Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso N. 07764/2025 REG.RIC.
introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo”
(art. 119, co. 2, c.p.a.);
- la regola del dimezzamento dei termini processuali nell'ambito delle controversie soggette al rito abbreviato ex art. 119 c.p.a. trova applicazione anche con riguardo al termine di riassunzione di cui all'articolo 15, comma 4, c.p.a. (in tal senso, cfr. TAR
Lazio – Roma, III, 16.1.2024, n. 775; 12.6.2023, n. 10000; 28.11.2022, n. 15824;
.7.2022, n. 9340; 24.5.2021, n. 6010);
- la ricorrente ha riassunto il giudizio successivamente alla scadenza del termine abbreviato di giorni 15 decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza che ha dichiarato l'incompetenza del TAR Molise, come da eccezione formulata dall'Amministrazione resistente;
Visto l'art. 73, co. 1-bis, c.p.a., secondo il quale “Non è possibile disporre, su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa
è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio”;
Ritenuto che le deduzioni delle parti circa l'intervenuto avvio di un “dialogo conciliativo al fine di superare le problematiche prospettate e più in generale di regolare i reciproci rapporti” non configurino i casi eccezioni di cui al menzionato art. 73, co. 1-bis, c.p.a., risultando comunque prevalenti le esigenze di celere definizione dei giudizi implicite nella previsione del rito abbreviato e di ordinata e razionale gestione dei ruoli, tenuto conto della scarsità della risorsa giustizia;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile in ragione della tardività della riassunzione.
3. Parte appellante lamenta tra l'altro che l'ordinanza che dichiarava l'incompetenza territoriale del TAR Molise ed indicava quale giudice competente il TAR Lazio, infatti, ovvero l'ordinanza collegiale n. 156/2024, pubblicata e comunicata il N. 07764/2025 REG.RIC.
15/05/2024, prevedeva espressamente il termine di 30 giorni per la riassunzione della causa (“la presente causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, cod. proc. amm.”).
Parte appellante ritiene che l'atto di riassunzione del giudizio possa essere equiparato all'atto introduttivo del giudizio, con conseguente non applicazione dei termini dimidiati.
Lo stesso Giudice a quo disponeva dunque che la causa avrebbe dovuto essere riassunta entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza ed a tale indicazione l'odierna appellante si atteneva, notificando in data 12/06/2024 l'atto di riassunzione.
Ritiene dunque che la riassunzione proposta entro il termine previsto nel relativo provvedimento dal Giudice a quo integra l'ipotesi dell'errore scusabile e deve ritenersi dunque tempestiva.
La sentenza di primo grado sarebbe dunque erronea laddove non ha tenuto in alcuna considerazione che il TAR Molise aveva indicato in 30 giorni il termine per la riassunzione del giudizio e, di conseguenza, non ha rilevato la sussistenza di un errore scusabile e la conseguente rimessione in termini.
Parte appellante ritiene, poi, che l'atto di riassunzione del giudizio possa essere equiparato all'atto introduttivo del giudizio, con conseguente non applicazione dei termini dimidiati.
Parte appellante ripropone le censure di merito contenute nel ricorso proposto in primo grado e non esaminate dal Tar Lazio.
4. Il Comune di Montecilfone si è costituito in giudizio per resistere all'appello.
Ritiene che nessun ordine giudiziale che potesse in alcun modo trarre in inganno l'odierno appellante è contenuto nella parte dispositiva dell'ordinanza di incompetenza del T.A.R. Molise, né può in alcun modo assimilarsi ad un ordine una erronea considerazione svolta dal Collegio nella parte motiva dell'ordinanza; pertanto N. 07764/2025 REG.RIC.
nulla giustifica, considerata anche la qualità della parte, la concessione di un beneficio con carattere eccezionale che si risolve in una deroga al principio di perentorietà dei termini processuali ed è quindi soggetto a regole di stretta interpretazione, giacché i termini processuali sono stabiliti dal legislatore per ragioni di interesse generale.
5. L'appello è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
Non è condivisibile l'affermazione dell'appellante, secondo cui il dimezzamento dei termini non si applica all'atto di riassunzione del giudizio, conseguente alla declaratoria di incompetenza territoriale.
Infatti, per costante giurisprudenza, le eccezioni alla regola del dimezzamento dei termini, fissata dall'art. 119 del CPA, sono tassative e tra di esse non rientra il termine per la riassunzione del giudizio (così Consiglio di Stato V n° 1036 del 6 marzo 2017).
Il collegio ritiene, tuttavia, che nel caso di specie debbano trovare applicazione le norme sull'errore scusabile.
Vero è, infatti, che per la costante giurisprudenza il rimedio della rimessione in termine per errore scusabile di cui all'art. 37 c.p.a. è eccezionale e la norma che lo contempla è di stretta interpretazione, posto che una somministrazione eccessivamente benevola del beneficio "finirebbe per inficiare il principio, quantomeno di pari dignità rispetto all'esigenza di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, della parità delle parti relativamente all'osservanza dei termini processuali perentori" (C.d.S.,
A.P., 10 dicembre 2014, n. 33), tuttavia è altrettanto vero che, per garantire una qualche utilità alla norma in esame, risulta necessario riconoscerne l'applicabilità a situazioni in cui siano ravvisabili oggettive ragioni di incertezza in ordine alla durata del termine che la parte ha mancato di rispettare (così Consiglio di Stato VII n° 7334 del 2 settembre 2024).
Ne discende che alla fattispecie in esame è applicabile l'insegnamento giurisprudenziale per cui, "ove resti dimostrato, come nella specie, un'obiettiva ambiguità in relazione alle modalità di attivazione dell'onere processuale in relazione N. 07764/2025 REG.RIC.
al quale si è verificata la decadenza, il beneficio in questione deve intendersi come il rimedio, ancorché eccezionale, più appropriato ad assicurare l'effettività del diritto di difesa, in situazioni nelle quali il mancato rispetto del termine non può ritenersi rimproverabile alla parte.
Infatti, l'ordinanza collegiale n. 156/2024, pubblicata e comunicata il 15/05/2024, che dichiara l'incompetenza territoriale del TAR Molise, indicando quale giudice competente il TAR Lazio, prevede espressamente il termine di 30 giorni per la riassunzione della causa (“la presente causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, cod. proc. amm.”).
In tal modo, la pronuncia di incompetenza, benché contrastante con la disciplina legislativa che regola il dimezzamento dei termini processuali, ha determinato un incolpevole affidamento in capo alle parti del giudizio.
Al riguardo, è priva di pregio l'eccezione sollevata dal Comune di Montecilfone, secondo cui la determinazione del termine ordinario di riassunzione del giudizio è contenuta soltanto nella parte motiva dell'ordinanza di incompetenza del T.A.R.
Molise, senza essere ribadita nel dispositivo della decisione.
Infatti, resta comunque intatta la piena attitudine della pronuncia ad ingenerare l'errore, non essendo dirimente la circostanza che l'indicazione del termine sia contenuta non nel dispositivo ma solo nella motivazione.
In conclusione, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, il ricorso
è stato tempestivamente riassunto davanti al TAR del Lazio e non si è verificata l'ipotizzata improcedibilità.
Il Collegio osserva che, nella presente vicenda, la sentenza impugnata omette qualsiasi riferimento alla circostanza rappresentata dal ricordato contenuto dell'ordinanza collegiale di incompetenza, trascurando di valutare uno dei dati essenziali per stabilire la ritualità e tempestività della riassunzione del giudizio. N. 07764/2025 REG.RIC.
Questa lacuna motivazionale determina la nullità della sentenza impugnata, alla luce degli indirizzi interpretativi espressi dall'Adunanza Plenaria, a partire dalle sentenze nn. 10 e 11 del 30 luglio 2018, 14 del 6 settembre 2018 e 15 del 28 settembre 2018, successivamente confermati.
Secondo tale orientamento, che il collegio condivide pienamente, il difetto assoluto di motivazione integra un caso di nullità della sentenza, per il combinato disposto degli artt. 88, co. 2, lett. d) e 105, co. 1, c.p.a. Anche alla luce del principio processuale di cui all'art. 156, co. 2, c.p.c., invero, la motivazione rappresenta un requisito formale
(oltre che sostanziale) indispensabile affinché la sentenza raggiunga il suo scopo.
Il difetto assoluto di motivazione, peraltro, non si identifica con la motivazione illogica, contraddittoria, errata, incompleta o sintetica (Cass., S.U., 7.4.2014, n. 8053;
Cass., S.U., 3.11.2016, n. 22232; Cass., 22.2.2018, n. 4294).
In quest'ottica, poi, «la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione riguarda non solo le sentenze di rito (irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità), ma anche quelle che recano un dispositivo di merito (accoglimento o rigetto del ricorso) non sorretto da una reale motivazione. Rispetto al difetto assoluto di motivazione, invero, la nullità della sentenza prescinde dalla differenza tra pronunce di rito e pronunce di merito».
Applicando queste coordinate interpretative al caso in esame, risulta evidente l'omissione motivazionale e la correlata nullità.
Ne consegue, pertanto, l'accoglimento dell'appello con rinvio della causa al Tar del
Lazio, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del cod. del proc. amm.
Gli aspetti di novità, in punto di fatto, del contenzioso in oggetto inducono il collegio a compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M. N. 07764/2025 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza impugnata, nonché la procedibilità del ricorso di primo grado.
Rimette la causa al Tar per il Lazio, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del cod. del proc. amm., per l'esame del merito del ricorso.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco RI, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco RG, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco RG Marco RI N. 07764/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 16/03/2026
N. 02195 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07764/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7764 del 2025, proposto da Snam Rete Gas
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato EP AN Ferrari, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta 142;
contro
Comune di Montecilfone nella qualità di amministratore ex lege del demanio civico della comunità degli abitanti di Montecilfone, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Simone Coscia, Dario D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Molise, in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio; N. 07764/2025 REG.RIC.
Società Gasdotti Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
n. 10087/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il Cons. Marco RG
e udito l'Avv. Ernesto Papponetti su delega di EP AN Ferrari;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza n° 156 del 15 maggio 2024 il Tar per il Molise ha dichiarato l'incompetenza funzionale in favore del Tar per il Lazio.
Il Tar Molise ha motivato nei termini seguenti.
“Premesso che:
- con le note prot. n. INGCOS/TAPUG/1227 e INGCOS/139 la società Snam Rete Gas
S.p.A. (nel seguito, anche “SN” o SRG) ha chiesto al Ministero della Transizione
EC (oggi Ministero dell'Ambiente della Sicurezza Energetica) di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 52-quinquies del d.P.R. n. 327/2001, alla costruzione e all'esercizio, con accertamento della conformità urbanistica, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dell'opera
“Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere N. 07764/2025 REG.RIC.
connesse”, ubicato nelle regioni Abruzzo, Molise e Puglia, nelle province di Chieti,
Campobasso e Foggia;
- nello specifico, il progetto presentato dalla SN prevede la realizzazione di una serie di condotte per complessivi 12,160 km circa, derivanti direttamente dal metanodotto principale, di diametro e lunghezze variabili, e, contestualmente alla rimozione del metanodotto principale, la dismissione/rimozione anche di alcune linee minori, di lunghezza e diametro variabili, per complessivi 13,760 km circa;
- con particolare riguardo all'istanza di autorizzazione unica di cui al prot. n.
INGCOS/139, la SN ha chiesto il rilascio di due distinti e autonomi provvedimenti, riferiti ai due tratti funzionali dell'infrastruttura:
a) 1° Tratto: dal Km 0+000 in Comune di Cupello (CH), in Regione Abruzzo, al Km
47+360 in Comune di Rotello (CB), in Regione Molise, nel cui percorso insiste il
Comune di Montecilfone nella Provincia di Campobasso;
b) 2° Tratto: dal Km 47+360 in Comune di Rotello (CB), Regione Molise, al Km
88+390 in Comune di Biccari (FG), in Regione Puglia;
- il complessivo metanodotto “San Salvo – Biccari” di competenza della SN è ricompreso nella Rete Nazionale Gasdotti, come stabilito nel Decreto del MISE del
28 gennaio 2013;
- il successivo decreto di autorizzazione unica del 23 aprile 2021 del Ministero della
Transizione EC, relativo al suddetto primo tratto funzionale, in conformità al suddetto Decreto ha ribadito, nelle premesse al proprio dispositivo, che “l'opera rientra nel programma SRG di sostituzione e/o ammodernamento dei metanodotti più datati, facenti parte della Rete Nazionale, al fine di preservare e migliorare gli standard di sicurezza, anche tenendo conto del livello di urbanizzazione delle aree interessate e degli eventuali problemi di stabilità dei suoli”; N. 07764/2025 REG.RIC.
- risulta, dunque, pacifico e incontestato, alla luce delle predette premesse, che il metanodotto “San Salvo – Biccari” costituisca un'infrastruttura ricompresa nella
Rete Nazionale Gasdotti;
Osservato in punto di fatto che:
- la SN con il proprio ricorso originario ha impugnato la delibera consiliare del
Comune di Montecilfone n. 25 del 9 dicembre 2020 (nonché la presupposta deliberazione Giunta Comunale n. 64 del 6 ottobre 2020), con la quale l'Ente locale, nell'amministrazione del demanio civico della comunità degli abitanti, ha richiesto alla Regione, ai sensi dell'art. 12 L. n. 1766/1927, art. 3 L. n. 168/2017 e art. 3 L.R.
Molise n. 14/2002, l'autorizzazione al mutamento di destinazione di porzioni del demanio civico interessate dall'attraversamento di infrastrutture appartenenti alla
Rete Nazionale dei Gasdotti, tra cui il metanodotto “San Salvo– Biccari”, gestito dalla ricorrente, e quello “Larino-Chieti”, di competenza della Società Gasdotti Italia
S.p.A. (S.G.I.);
- nell'ambito della stessa determina, il Comune ha altresì unilateralmente imposto alla SN (e alla S.G.I.) le seguenti prescrizioni, ai fini della regolazione dei futuri rapporti di concessione:
“1. L'attraversamento del demanio civico deve avvenire nella misura strettamente necessaria e con modalità idonee ad escludere impatti negativi sull'ambiente e per le superfici boscate deve avvenire con la posa in opera con la tecnica della trivellazione orizzontale controllata – TOC nonché nel pieno rispetto delle norme vigenti e dei rispettivi provvedimenti di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle opere.
2.Le società cui viene concesso l'attraversamento non debbono avere liti pendenti con la comunità degli abitanti di Montecilfone relative al demanio civico o con questo connesse.
3.Il maggior valore derivante dalla diversa utilizzazione del demanio civico è determinato nella misura delle spese in conto capitale dei progetti di metanodotto N. 07764/2025 REG.RIC.
come rese pubbliche dalle società proponenti rapportate alla lunghezza dell'attraversamento del demanio civico, importo da rivalutarsi anno per anno e sul quale computare un canone annuo di attraversamento del 5% in favore della comunità degli abitanti per ogni anno di vita tecnica dell'opera. Pertanto per l'opera della
Società Gasdotti Italia s.p.a. il maggior valore è determinato in € 1.216,34 per metro di attraversamento del demanio civico e per l'opera della Snam Rete Gas s.p.a. il maggior valore è determinato in € 2.063,76 per metro di attraversamento del demanio civico.
4.I canoni di attraversamento sono destinati esclusivamente alla conservazione, alla gestione ed alla valorizzazione del demanio civico.
5.Ogni danno derivante al demanio civico di Montecilfone dalla costruzione e dall'esercizio delle opere di attraversamento, anche in conseguenza di eventi sismici o idrogeologici, dovrà essere risarcito dalle società responsabili”;
-nelle more del giudizio, la SN ha proposto in seguito un primo atto di motivi aggiunti del 22 marzo 2023, avente a oggetto l'impugnazione della nuova delibera di
Giunta Comunale n. 1/2023 dello stesso Comune di Montecilfone, recante “Modifiche alla regolamentazione degli attraversamenti di gasdotti della Rete nazionale nel demanio civico della comunità degli abitanti di Montecilfone”, con la quale la Giunta ha proposto al Consiglio comunale la modifica delle condizioni tecnico-economiche già poste alle imprese dalla Delibera n. 25/2020 gravata dal ricorso originario;
- tale provvedimento, in dettaglio, ha dato atto dell'intervenuta disciplina del canone unico patrimoniale (CUP), applicabile alle aree appartenenti al demanio ma per analogia anche, ad avviso del medesimo Comune, alle terre gravate da uso civico, e ha quindi applicato, per quanto concernente l'attraversamento da parte dei metanodotti delle terre comunali gravate da uso civico, il raddoppio del valore individuato nella deliberazione di consiglio comunale n. 2 del 2021 in materia di N. 07764/2025 REG.RIC.
CUP, e poi una contestuale riduzione di ¼ versandosi in tema di occupazioni afferenti al solo sottosuolo;
- l'atto giuntale è poi stato integralmente recepito dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 2 del 19 aprile 2023, a sua volta impugnata dalla ricorrente con un secondo atto di motivi aggiunti del 22 giugno 2023;
- all'udienza pubblica dell'8 maggio 2024, rese edotte le parti, ai sensi dell'art. 73 cod.proc.amm., della rilevabilità d'ufficio della incompetenza funzionale del T.A.R. del Molise a conoscere della controversia, la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che:
- l'art. 135 lett. f) del cod. proc. amm. devolve alla competenza inderogabile del
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, “le controversie di cui all'art. 133 comma 1 lettera o)” del decreto medesimo, precisando che in esse sono comprese quelle relative “ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2”, controversie parallelamente conservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo proprio ai sensi dell'art. 133, comma 1 lett. o) del medesimo Codice, che riguarda appunto “le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”;
- la citata disciplina processuale fa un comprensivo riferimento alle “controversie” appena indicate, senza nulla specificare con riguardo alle singole procedure e/o provvedimenti relativi alla materia della quale si tratta;
Rilevato, che, come già osservato dal T.A.R. per il Lazio nella sentenza n. 3507 del 28 marzo 2022, in relazione ad analoga controversia introdotta da parte della Società N. 07764/2025 REG.RIC.
Gasdotti Italia S.p.A. (S.G.I.) avverso la stessa Deliberazione del Consiglio Comunale di Montecilfone n. 25 del 9 dicembre 2020, benché con riferimento al metanodotto
“Larino-Chieti”:
a) “la deliberazione con la quale il Comune resistente ha introdotto la regolamentazione (…) fissa condizioni e modalità tecnico-economiche dell'attraversamento necessario dei gasdotti”;
b) la controversia rientra “a pieno titolo, ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. o) e 135 comma 1 lettera f) nella competenza funzionale del TAR Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva in ragione del fatto che trattasi di controversia concernente le infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti. Sul punto, con l'Ordinanza del 26 luglio 2012 n. 29,
l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che sussiste la competenza del TAR del Lazio, non solo con riguardo ai provvedimenti concernenti l'autorizzazione alla realizzazione dei rigassificatori, ma anche a tutte quelle manifestazioni dei pubblici poteri che, anche indirettamente, attengano alla costruzione degli impianti in questione". Traducendosi il provvedimento gravato in una manifestazione di poteri pubblici incidente sull'attività realizzativa di tale infrastruttura, non può revocarsi in dubbio il fatto che la stessa rientri nella competenza del giudice adito” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 28 marzo 2022, n. 3507);
Ritenuto allora, alla luce delle argomentazioni e degli elementi fattuali sopra descritti, che dal coordinamento tra l'art. 133, comma 1 lett. o) e l'art. 135, comma 1 lett. f), del cod. proc. amm. si desume che la presente intera controversia appartiene alla competenza funzionale del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, in quanto:
- tanto la deliberazione del Consiglio comunale di Montecilfone n. 25/2020, gravata con il ricorso originario, quanto quelle sopravvenute di cui ai motivi aggiunti, fissano tutte condizioni tecnico-economiche per l'attraversamento, da parte del metanodotto per cui è causa, infrastruttura ricompresa nella Rete Nazionale Gasdotti, di fondi N. 07764/2025 REG.RIC.
gravati da uso civico (siti nella località di Corundoli, al Foglio 18, p.lla 2, e al Foglio
16, p.lle 136 e 169) ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 14 del 23.7.2002 e dell'art. 12 della L. n. 1766 del 16.6.1927;
- le domande processuali formulate dalla SN nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, e concernenti i suddetti provvedimenti comunali, rientrano in quelle controversie relative a “tutte quelle manifestazioni dei pubblici poteri che, anche indirettamente, attengano alla costruzione degli impianti in questione”, ossia (cfr.
Cons. Stato, Ad. Plen. n. 29/2012);
Osservato, in conclusione, che va pertanto dichiarata, ai sensi dell'art. 15 cod. proc. amm., l'incompetenza di questo T.A.R. per il Molise in favore del T.A.R. per il Lazio
- sede di Roma, funzionalmente competente a norma dell'art. 135, co.1, lett. f), cod. proc. amm., dinanzi al quale la presente causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, cod. proc. amm., e che in ragione della natura della controversia le spese del giudizio possono essere equitativamente compensate tra le parti.”
2. Con la sentenza appellata il Tar per il Lazio, presso il quale è stata riassunta la causa, ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso, motivando come segue.
“Considerato che:
- la parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe innanzi al TAR Molise, che con ordinanza 15.5.2024, n. 156, comunicata il medesimo 15.5.2024, ha declinato la propria competenza in favore di questo Tribunale, trattandosi “di controversia concernente le infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”;
- le controversie in questione sono sottoposte al rito abbreviato di cui all'art. 119
c.p.a. (co. 1, lett. l), con la conseguenza che “Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso N. 07764/2025 REG.RIC.
introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo”
(art. 119, co. 2, c.p.a.);
- la regola del dimezzamento dei termini processuali nell'ambito delle controversie soggette al rito abbreviato ex art. 119 c.p.a. trova applicazione anche con riguardo al termine di riassunzione di cui all'articolo 15, comma 4, c.p.a. (in tal senso, cfr. TAR
Lazio – Roma, III, 16.1.2024, n. 775; 12.6.2023, n. 10000; 28.11.2022, n. 15824;
.7.2022, n. 9340; 24.5.2021, n. 6010);
- la ricorrente ha riassunto il giudizio successivamente alla scadenza del termine abbreviato di giorni 15 decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza che ha dichiarato l'incompetenza del TAR Molise, come da eccezione formulata dall'Amministrazione resistente;
Visto l'art. 73, co. 1-bis, c.p.a., secondo il quale “Non è possibile disporre, su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa
è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio”;
Ritenuto che le deduzioni delle parti circa l'intervenuto avvio di un “dialogo conciliativo al fine di superare le problematiche prospettate e più in generale di regolare i reciproci rapporti” non configurino i casi eccezioni di cui al menzionato art. 73, co. 1-bis, c.p.a., risultando comunque prevalenti le esigenze di celere definizione dei giudizi implicite nella previsione del rito abbreviato e di ordinata e razionale gestione dei ruoli, tenuto conto della scarsità della risorsa giustizia;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile in ragione della tardività della riassunzione.
3. Parte appellante lamenta tra l'altro che l'ordinanza che dichiarava l'incompetenza territoriale del TAR Molise ed indicava quale giudice competente il TAR Lazio, infatti, ovvero l'ordinanza collegiale n. 156/2024, pubblicata e comunicata il N. 07764/2025 REG.RIC.
15/05/2024, prevedeva espressamente il termine di 30 giorni per la riassunzione della causa (“la presente causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, cod. proc. amm.”).
Parte appellante ritiene che l'atto di riassunzione del giudizio possa essere equiparato all'atto introduttivo del giudizio, con conseguente non applicazione dei termini dimidiati.
Lo stesso Giudice a quo disponeva dunque che la causa avrebbe dovuto essere riassunta entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza ed a tale indicazione l'odierna appellante si atteneva, notificando in data 12/06/2024 l'atto di riassunzione.
Ritiene dunque che la riassunzione proposta entro il termine previsto nel relativo provvedimento dal Giudice a quo integra l'ipotesi dell'errore scusabile e deve ritenersi dunque tempestiva.
La sentenza di primo grado sarebbe dunque erronea laddove non ha tenuto in alcuna considerazione che il TAR Molise aveva indicato in 30 giorni il termine per la riassunzione del giudizio e, di conseguenza, non ha rilevato la sussistenza di un errore scusabile e la conseguente rimessione in termini.
Parte appellante ritiene, poi, che l'atto di riassunzione del giudizio possa essere equiparato all'atto introduttivo del giudizio, con conseguente non applicazione dei termini dimidiati.
Parte appellante ripropone le censure di merito contenute nel ricorso proposto in primo grado e non esaminate dal Tar Lazio.
4. Il Comune di Montecilfone si è costituito in giudizio per resistere all'appello.
Ritiene che nessun ordine giudiziale che potesse in alcun modo trarre in inganno l'odierno appellante è contenuto nella parte dispositiva dell'ordinanza di incompetenza del T.A.R. Molise, né può in alcun modo assimilarsi ad un ordine una erronea considerazione svolta dal Collegio nella parte motiva dell'ordinanza; pertanto N. 07764/2025 REG.RIC.
nulla giustifica, considerata anche la qualità della parte, la concessione di un beneficio con carattere eccezionale che si risolve in una deroga al principio di perentorietà dei termini processuali ed è quindi soggetto a regole di stretta interpretazione, giacché i termini processuali sono stabiliti dal legislatore per ragioni di interesse generale.
5. L'appello è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
Non è condivisibile l'affermazione dell'appellante, secondo cui il dimezzamento dei termini non si applica all'atto di riassunzione del giudizio, conseguente alla declaratoria di incompetenza territoriale.
Infatti, per costante giurisprudenza, le eccezioni alla regola del dimezzamento dei termini, fissata dall'art. 119 del CPA, sono tassative e tra di esse non rientra il termine per la riassunzione del giudizio (così Consiglio di Stato V n° 1036 del 6 marzo 2017).
Il collegio ritiene, tuttavia, che nel caso di specie debbano trovare applicazione le norme sull'errore scusabile.
Vero è, infatti, che per la costante giurisprudenza il rimedio della rimessione in termine per errore scusabile di cui all'art. 37 c.p.a. è eccezionale e la norma che lo contempla è di stretta interpretazione, posto che una somministrazione eccessivamente benevola del beneficio "finirebbe per inficiare il principio, quantomeno di pari dignità rispetto all'esigenza di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, della parità delle parti relativamente all'osservanza dei termini processuali perentori" (C.d.S.,
A.P., 10 dicembre 2014, n. 33), tuttavia è altrettanto vero che, per garantire una qualche utilità alla norma in esame, risulta necessario riconoscerne l'applicabilità a situazioni in cui siano ravvisabili oggettive ragioni di incertezza in ordine alla durata del termine che la parte ha mancato di rispettare (così Consiglio di Stato VII n° 7334 del 2 settembre 2024).
Ne discende che alla fattispecie in esame è applicabile l'insegnamento giurisprudenziale per cui, "ove resti dimostrato, come nella specie, un'obiettiva ambiguità in relazione alle modalità di attivazione dell'onere processuale in relazione N. 07764/2025 REG.RIC.
al quale si è verificata la decadenza, il beneficio in questione deve intendersi come il rimedio, ancorché eccezionale, più appropriato ad assicurare l'effettività del diritto di difesa, in situazioni nelle quali il mancato rispetto del termine non può ritenersi rimproverabile alla parte.
Infatti, l'ordinanza collegiale n. 156/2024, pubblicata e comunicata il 15/05/2024, che dichiara l'incompetenza territoriale del TAR Molise, indicando quale giudice competente il TAR Lazio, prevede espressamente il termine di 30 giorni per la riassunzione della causa (“la presente causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, cod. proc. amm.”).
In tal modo, la pronuncia di incompetenza, benché contrastante con la disciplina legislativa che regola il dimezzamento dei termini processuali, ha determinato un incolpevole affidamento in capo alle parti del giudizio.
Al riguardo, è priva di pregio l'eccezione sollevata dal Comune di Montecilfone, secondo cui la determinazione del termine ordinario di riassunzione del giudizio è contenuta soltanto nella parte motiva dell'ordinanza di incompetenza del T.A.R.
Molise, senza essere ribadita nel dispositivo della decisione.
Infatti, resta comunque intatta la piena attitudine della pronuncia ad ingenerare l'errore, non essendo dirimente la circostanza che l'indicazione del termine sia contenuta non nel dispositivo ma solo nella motivazione.
In conclusione, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, il ricorso
è stato tempestivamente riassunto davanti al TAR del Lazio e non si è verificata l'ipotizzata improcedibilità.
Il Collegio osserva che, nella presente vicenda, la sentenza impugnata omette qualsiasi riferimento alla circostanza rappresentata dal ricordato contenuto dell'ordinanza collegiale di incompetenza, trascurando di valutare uno dei dati essenziali per stabilire la ritualità e tempestività della riassunzione del giudizio. N. 07764/2025 REG.RIC.
Questa lacuna motivazionale determina la nullità della sentenza impugnata, alla luce degli indirizzi interpretativi espressi dall'Adunanza Plenaria, a partire dalle sentenze nn. 10 e 11 del 30 luglio 2018, 14 del 6 settembre 2018 e 15 del 28 settembre 2018, successivamente confermati.
Secondo tale orientamento, che il collegio condivide pienamente, il difetto assoluto di motivazione integra un caso di nullità della sentenza, per il combinato disposto degli artt. 88, co. 2, lett. d) e 105, co. 1, c.p.a. Anche alla luce del principio processuale di cui all'art. 156, co. 2, c.p.c., invero, la motivazione rappresenta un requisito formale
(oltre che sostanziale) indispensabile affinché la sentenza raggiunga il suo scopo.
Il difetto assoluto di motivazione, peraltro, non si identifica con la motivazione illogica, contraddittoria, errata, incompleta o sintetica (Cass., S.U., 7.4.2014, n. 8053;
Cass., S.U., 3.11.2016, n. 22232; Cass., 22.2.2018, n. 4294).
In quest'ottica, poi, «la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione riguarda non solo le sentenze di rito (irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità), ma anche quelle che recano un dispositivo di merito (accoglimento o rigetto del ricorso) non sorretto da una reale motivazione. Rispetto al difetto assoluto di motivazione, invero, la nullità della sentenza prescinde dalla differenza tra pronunce di rito e pronunce di merito».
Applicando queste coordinate interpretative al caso in esame, risulta evidente l'omissione motivazionale e la correlata nullità.
Ne consegue, pertanto, l'accoglimento dell'appello con rinvio della causa al Tar del
Lazio, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del cod. del proc. amm.
Gli aspetti di novità, in punto di fatto, del contenzioso in oggetto inducono il collegio a compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M. N. 07764/2025 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza impugnata, nonché la procedibilità del ricorso di primo grado.
Rimette la causa al Tar per il Lazio, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del cod. del proc. amm., per l'esame del merito del ricorso.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco RI, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco RG, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco RG Marco RI N. 07764/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO