CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 107/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica: GENOVIVA PIETRO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 511/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620210000189850000 CATASTO-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 98/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento ricorso
Resistente/Appellato: rigetto ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato in data 3.4.2025 presso questa CGT, Ricorrente_1 insorgeva avverso la cartella di pagamento notificatagli in data 17.2.2025 con cui l'DE di Taranto richiedeva il pagamento di E 714,52 per omessa dichiarazione al catasto di fabbricati rurali, come da atto di irrogazione di sanzioni precedentemente notificato il 4.12.2017.
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale delle sanzioni, non avendo ricevuto dal 2017 al 2025 alcun atto interruttivo .
Mentre DE rimaneva contumace, si costituiva in giudizio l'ADE, deducendo che spettava all'Ente di riscossione dimostrare l'interruzione della prescrizione,
In data odierna la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va quindi accolto.
Essendo pacifico che l'atto di irrogazione delle sanzioni risale al dicembre 2017, incombeva ad DE
l'onere di dimostrare l'interruzione della prescrizione quinquennale prima della notifica in data 17.2.2025 della cartella qui impugnata: rimanendo contumace l'Ente non ha assolto a tale onere ed il ricorso va pertanto accolto.
L'atto opposto va quindi annullato con compensazione delle spese di lite, in considerazione delle ragioni della decisione e della sostanziale non opposizione di DE .
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato compensando le spese di lite
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica: GENOVIVA PIETRO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 511/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620210000189850000 CATASTO-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 98/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento ricorso
Resistente/Appellato: rigetto ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato in data 3.4.2025 presso questa CGT, Ricorrente_1 insorgeva avverso la cartella di pagamento notificatagli in data 17.2.2025 con cui l'DE di Taranto richiedeva il pagamento di E 714,52 per omessa dichiarazione al catasto di fabbricati rurali, come da atto di irrogazione di sanzioni precedentemente notificato il 4.12.2017.
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale delle sanzioni, non avendo ricevuto dal 2017 al 2025 alcun atto interruttivo .
Mentre DE rimaneva contumace, si costituiva in giudizio l'ADE, deducendo che spettava all'Ente di riscossione dimostrare l'interruzione della prescrizione,
In data odierna la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va quindi accolto.
Essendo pacifico che l'atto di irrogazione delle sanzioni risale al dicembre 2017, incombeva ad DE
l'onere di dimostrare l'interruzione della prescrizione quinquennale prima della notifica in data 17.2.2025 della cartella qui impugnata: rimanendo contumace l'Ente non ha assolto a tale onere ed il ricorso va pertanto accolto.
L'atto opposto va quindi annullato con compensazione delle spese di lite, in considerazione delle ragioni della decisione e della sostanziale non opposizione di DE .
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato compensando le spese di lite