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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/11/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
ES RD, all'udienza del 12/11/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. LO PRESTI AB EN nell'interesse di , ritenuta la causa matura per la decisione, ha Parte_1 pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2339/2025 R.G., promossa
DA
, (CF. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LO PRESTI AB EN
RICORRENTE
CONTRO
– in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, domiciliato elettivamente in Trapani, nella via Scontrino n. 28, con l'avv. ANTONINO RIZZO che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/08/2025, la sig.ra. , Parte_1 contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., ha convenuto in giudizio l' per sentir accertare il possesso dei requisiti CP_1 sanitari previsti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/1980 e per beneficiare dello status di portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3,
L. 104/92, dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ha resistito in giudizio l' contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1 cui ha chiesto il rigetto. La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va respinto.
Va anzitutto rilevato che l'art. 1 della legge n. 18/1980, annovera tra le condizioni per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, oltre alla qualifica di invalido civile, anche l'ulteriore condizione, alternativa e prevista indistintamente per tutte le età, consistente nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero nell'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessitando di continua assistenza. La Corte di Cassazione ha recentemente statuito che
“L'incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana non si configura come mera difficoltà, ma, in termini più rigorosi, come impossibilità. L'impossibilità, tuttavia, pur distinta dalla difficoltà pura e semplice, presenta una latitudine più ampia rispetto alla mera inidoneità a eseguire in senso materiale gli atti della vita quotidiana.” (Cassazione civile sez. lav., 09/03/2023 n.7032).
L'art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992, invece, definisce l'handicap in situazione di gravità la condizione della persona la cui minorazione singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base delle visite mediche espletate e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente, pur affetta dalle patologie allegate in ricorso, non versa nella sopra descritte condizioni.
Nella specie, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base della visita medica espletata e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, ha concluso la sua relazione affermando che l'istante non ha necessità di assistenza continua, essendo in grado di compiere in parziale autonomia gli atti quotidiani della vita, né versa nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Invero, il Consulente ha concluso l'elaborato peritale affermando che le patologie di cui
è affetta la ricorrente la rendono: “INVALIDO ultrassessantacinquenne con difficoltà medio-grave
67%-99% a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età L. 509/88 L. 124/98 senza diritto alla concessione dell'Indennità di Accompagnamento.”.
Le contestazioni sollevate da parte ricorrente – molte delle quali integranti un mero dissenso diagnostico – non consentono di ritenere opportuno procedere alla rinnovazione della consulenza.
Dalla lettura dell'elaborato peritale risulta priva di fondamento la contestazione di parte ricorrente circa il vizio metodologico e di motivazione dell'elaborato peritale ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
infatti, il ctu - oltre ad un attento esame obiettivo della sig.ra. dal quale ha evidenziato che: “è un soggetto in Parte_1 buone condizioni di nutrizione e sanguificazione, discretamente curata nell'igiene personale e nell'abbigliamento, lucida, con discinesie buccali, senza deficit stenici né turbe dell'equilibrio. Collaborante, senza sostanziali turbe della memoria passata e recente, sufficientemente orientata nei parametri spazio temporali, capace di comprendere le domande poste alle quale inizialmente ha fornito risposte sempre sbagliate anche se coerenti, capace di esprimersi con linguaggio adeguato al grado di cultura e posizione sociale, con corso del pensiero incentrato all'abbandono del marito ed alla sua volontà a non permanere in casa di riposo dove i familiari l'hanno posta, a suo dire, contro la sua volontà. Ha un apparente buon compenso emodinamico, è stata capace di effettuare autonomamente i passaggi posturali intermedi e di deambulare autonomamente in maniera finalizzata anche se precauzionale” - ha analizzato analiticamente tutti i certificati medici specialistici e le relative diagnosi, evidenziandone ragionevolmente i motivi che hanno portato la stessa a non poter esprimere un parere medico in merito alla sussistenza delle condizioni sanitarie previste dalla legge per l'attribuzione del beneficio dell'indennità di accompagnamento.
Il consulente, dopo attenta analisi dei certificati medici relativi alla patologia psichica, ha,
“benchè dalla certificazione esaminata sembrano emergere condizioni psichiche gravi”, valutato coerentemente con la condizione attuale obiettivata precisando che: “non presenta tuttavia rilevanti turbe della coscienza, né gravi turbe delle facoltà cognitive e psichiche, né importante disorganizzazione del pensiero e del comportamento, né profonda disorganizzazione della vita sociale come anche messo in evidenza dalla valutazione del MMSE che a suo tempo gli specialisti hanno valutato nella misura del 18,4 e che è indicativo di una demenza di moderata entità.”.
Per ciò che attiene alla capacità deambulatoria della ricorrente il ctu ha rilevato che la stessa: “nei passaggi posturali è autonoma ma ricerca appoggio al mobilio, deambula autonomamente con tronco in lieve antiflessione ed in maniera precauzionale. […] è stata capace di effettuare autonomamente i passaggi posturali intermedi e di deambulare autonomamente in maniera finalizzata anche se precauzionale si è recata in bagno e ne ha fatto ritorno autonomamente rifiutando l'aiuto del figlio.”, sostenendo dunque che la sig. la sig.ra. non si trova in una condizione di totale Parte_1 incapacità alla deambulazione autonoma.
In sede di visita medica il CTU ha effettuato la valutazione medica della sig.
[...] anche attraverso le scale BADL, che includono le abilità necessarie per gestire i Parte_1 bisogni fisici di base (igiene personale, vestirsi, utilizzo dei servizi igienici, continenza, deambulazione), e le scale IADL che includono attività più complesse legate all'autonomia nel vivere in una comunità (capacità di usare il telefono, di preparare il cibo, la gestione della casa, la gestione delle finanze, la gestione dei farmaci), e dalla risposte date dalla sig.ra il ctu ha concluso che la ricorrente risulta: “capace di provvedere da sola all'igiene Parte_1 personale ordinaria, di vestirsi da sola, di controllare gli sfinteri di avere una minima vita di relazione, di sapere fare uso del telefono anche se la permanenza in casa di riposo la esclude dall'espletamento di molte
IADL.”.
Appare priva di fondamento la censura attorea riguardante la patologia urologica, in quanto la stessa ricorrente in sede di operazioni peritali sostiene che: “indossa presidio assorbente ma riferisce che lo ha messo per precauzione ma controlla le urine.”.
Risulta connotata dal requisito della eccessiva generalità e non sorretta da alcuna idonea e puntuale considerazione di carattere scientifico anche la quarta censura sollevata da parte ricorrente in merito ai criteri di valutazione utilizzati dal ctu per la verifica della sussistenza dello status di handicap grave. La dott.ssa ha infatti affermato che: Persona_2
“la Ricorrente non ha condizioni fisiche e psichiche ostative alla gestione ordinaria del se, non ha rilevanti turbe cognitive, non presenta difficoltà di apprendimento e dall'esame condotto non sono emerse situazioni menomative psico-fisiche con connotazione di gravità tali da potere ridurre la sua autonomia personale, né tali da richiedere intervento assistenziale temporaneo e/o permanente continuativo e globale nella sua sfera individuale o in quella relazionale così come previsto dall'art.3 comma 3 della legge 104/92.”.
A fronte di tali puntuali considerazioni medico-legali non costituiscono elemento di novità sufficiente a disporre un nuovo esame peritale neppure i certificati medici più recenti
(certificato dell'ASP Trapani e a firma della dott.ssa in quanto in tali Persona_3 documenti non si fa nessun riferimento alla intervenuta impossibilità del ricorrente di deambulare autonomamente o di compiere gli atti quotidiani della vita, né al necessario intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, requisiti necessari al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e al riconoscimento dello status di handicap grave previsto dall'art.3 comma 3 della legge 104/92.
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu vanno condivise, perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la sig.ra non in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla Parte_1 legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento; - dichiara la sig.ra non in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla Parte_1 legge per essere riconosciuta portatrice di handicap grave ex art.3, comma 3 della legge
104/1992;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite;
Così deciso in Marsala, il 12/11/2025
IL GIUDICE
ES RD
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. ES RD, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.