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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/05/2025, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 14927/2022, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv.to Nicola
[...]
Ricci, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., P.I. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., , nato il [...] a [...], n.q. di ex CP_3
socio della estinta tutti rappresentati e difesi Controparte_4 dall'avv.to Francesco Casillo, presso il cui studio elettivamente domiciliano, come in atti
Controparte_5
in persona del legale
[...]
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Simone Bassi e Nicola
Gramantieri, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Resistenti
1 NONCHÉ
P.I. , in persona Controparte_6 P.IVA_3
del legale rappresentante p.t.
P.I. in persona del legale Controparte_7 P.IVA_4
rappresentante p.t.
P.I. in persona del legale Controparte_8 P.IVA_5
rappresentante p.t.
Resistenti contumaci
OGGETTO: accertamento rapporto e pagamento somme
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.11.2022 i ricorrenti in epigrafe indicati hanno dedotto:
- Di aver prestato la propria attività lavorativa come segue:
dal 16.10.2017 al 31.12.2018 alle dipendenze della fallita Parte_1
p.i. , in virtù di un contratto a tempo Controparte_1 P.IVA_3
determinato; dal 01.01.2019, formalmente inquadrato il 07.01.2019, al
30.04.2019, alle dipendenze della in virtù di un Controparte_7
contratto a tempo determinato, con comando/distacco fino al 29.02.2020 presso la p.i. n. ; dal 01.03.2020, formalmente Controparte_1 P.IVA_1
inquadrato il 2.03.2020, al 31.12.2021, alle dipendenze della Controparte_8
, in virtù di un contratto a tempo determinato, con comando/distacco per
[...]
l'intero periodo lavorativo presso la Euro Trans Chimica Srl p.i. ; P.IVA_1
dal 01.01.2022, formalmente inquadrato dal 10.01.22, al 05.03.2022, alle dipendenze della , in virtù di un contratto a tempo determinato fino CP_2
al 31.07.22, cessato prima per dimissioni, con comando/distacco per l'intero periodo lavorativo presso la p.i. ; Controparte_1 P.IVA_1
La : dal 01.10.2014 al 31.12.2018 alle dipendenze della Parte_2 [...]
, in virtù di un contratto a tempo indeterminato, Controparte_9 con comando/distacco dall'inizio fino al 07.03.2018 presso la Euro Trans
Chimica Srl p.i. n. , e con comando/distacco dall'8.03.2018 presso P.IVA_3
la Euro Trans Chimica Srl p.i. n. ; dal 01.01.2019, formalmente P.IVA_1
2 inquadrato il 02.01.2019, al 29.02.2020, alle dipendenze della
[...]
, in virtù di un contratto a tempo determinato, con CP_7 comando/distacco per l'intero periodo lavorativo presso la Controparte_1
p.i. n. dal 01.03.2020, formalmente inquadrato il 02.03.2020,
[...] P.IVA_1
al 31.12.2021, alle dipendenze della in virtù di un Controparte_8 contratto a tempo indeterminato, con comando/distacco per l'intero periodo lavorativo presso la Euro Trans Chimica Srl p.i. n. ; dal P.IVA_1
01.01.2022, formalmente inquadrato il 02.01.2022, al 16.04.2022, alle dipendenze della , in virtù di un contratto a tempo determinato, con CP_2 comando/distacco per l'intero periodo lavorativo presso la Controparte_1
p.i. n. ;
[...] P.IVA_1
- Di aver svolto per tutto il periodo la propria attività lavorativa in maniera ininterrotta e continuativa, con mansioni di autisti inquadrati al livello 3S del
CCNL Autotrasporto Merci e Logistica del 01.08.2013, rinnovato il 3.12.2017;
- Di aver lavorato per tutto il periodo nell'ambito dell'attività svolta dal CP_5
dalle consorziate p.i. n. ,
[...] Controparte_1 P.IVA_3
fallita il 19.12.2019, e dalla p.i. n. ; Controparte_1 P.IVA_1
- Di aver avuto durante la durata dell'intero rapporto di lavoro come unico riferimento datoriale il sig. effettivo titolare di tutte le società Persona_1
datrici nonché delle società distaccatarie;
- Di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle 06:00 alle 18:00, partendo per
Ravenna dalla sede della ubicata in Casoria (Na) alla Controparte_1
via Nazionale delle Puglie, 302 oppure alla via Francesco De Mura, 1 (due indirizzi dello stesso fabbricato) la domenica intorno alle 19:00 e ripatendo da
Ravenna per la predetta sede il venerdì sera intorno alle 19:00;
- Di aver percepito una retribuzione parametrata ad un orario di 6,67 ore al giorno per sei giorni, ovvero n. 39 ore settimanali, a fronte di un orario effettivamente svolto di 11 ore e 15 minuti giornaliere, ovvero 56 ore e 15 minuti settimanali.
Tanto premesso, hanno dedotto l'illegittimità del distacco presso le società CP_1
p.i. n. (fallita) ed p.i. n.
[...] P.IVA_1 Controparte_1
per assenza dei requisiti di cui all'art. 30 D.Lgs. n. 276/2003. In P.IVA_3
subordine, hanno dedotto la sussistenza di un unico centro di imputazione tra le società
3 resistenti (con esclusione del ) e, di conseguenza, la sussistenza di un unico CP_5
e ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con le stesse.
Pertanto, hanno chiesto la condanna delle società datrici in solido tra loro, nonché la condanna del ex art. 1676 c.c. o ex art. 29 D.Lgs. n. 276/03, al pagamento CP_5 della somma di € 78.417,26 in favore di e di € 140.627,07 in favore Parte_1
di titolo di differenze retributive per il lavoro straordinario svolto, Parte_2
ROL ed ex festività, oltre interessi e rivalutazione. In subordine, hanno chiesto la condanna delle società datrici, individualmente considerate, delle somme indicate in ricorso relative ai singoli rapporti lavorativi. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituita Euro Trans Chimica srl P.I. eccependo in via preliminare P.IVA_1
la prescrizione di tutte le somme antecedenti al 23.11.2017 nonché, sempre in via preliminare, la decadenza dall'impugnativa del distacco ex art 32, comma 4, lett. d), L.
183/2010, la decadenza dall'impugnativa dei singoli contratti a termine e la nullità del ricorso introduttivo per carenza dei requisiti di cui all'art. 414 c.p.c. Nel merito, ha eccepito l'infondatezza della domanda per essere i ricorrenti appartenenti al “personale viaggiante discontinuo”, di cui all'art. 11 bis del CCNL Trasporto Merci, rispetto al quale il tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, con la conseguente impossibilità di computare nello stesso i riposi intermedi. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituita, altresì, la eccependo l'insussistenza di un unico centro di CP_2
imputazione con le altre datrici essendo stata costituita solo il 01.12.2021 e reiterando, quanto alle altre eccezioni, quanto dedotto dalla Ha chiesto, Controparte_1
quindi, il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Ha, inoltre, avanzato domanda riconvenzionale per il pagamento della indennità di mancato preavviso nei confronti di entrambi i ricorrenti, per l'importo di € 1.203,90.
Si è costituito n.q. di ex socio dell'estinta CP_3 Controparte_4
eccependo, rispetto al il proprio difetto di legittimazione passiva per non Pt_1
essere lo stesso mai stato dipendente della società appena citata e, rispetto al , Pt_2 eccependo l'applicabilità dell'art. 2495, comma 2, c.c., nonché reiterando, quanto alle altre eccezioni, quanto dedotto dalla Ha chiesto, quindi, il Controparte_1
rigetto del ricorso con vittoria di spese.
4 Si è costituito, infine, il eccependo: il proprio difetto di Controparte_5
legittimazione passiva per impossibilità di qualificare in termini di appalto o sub- appalto l'atto di affidamento dei lavori dal al consorziato e, quindi, per CP_5
inapplicabilità della disciplina di cui agli artt. 1676 c.c. e 29, comma 2, D.Lgs.
276/2003 al caso di specie, anche in ragione dell'attività svolta, atteso che i rapporti contrattuali che intercorrono tra e consorziate sono da qualificare come CP_5 contratti di trasporto che il socio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 del
Regolamento consortile, deve eseguire “… direttamente, con mezzi in sua disponibilità e con personale suo dipendente”; l'intervenuta decadenza, quanto all'attività svolta per la fallita ex art. 29 D.lgs. 276/2003, non Controparte_1 avendo i ricorrenti introdotto il ricorso entro i due anni dalla cessazione dell'appalto.
Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Ha, inoltre, formulato in via subordinata istanza di chiamata in causa del terzo sig. in proprio, Persona_1
strumentale alla contestuale domanda riconvenzionale (trasversale) avanzata nei confronti dello stesso e degli altri resistenti ai fini della manleva del da CP_5
ogni e qualsiasi somma che questi avrà pagato o sarà chiamato a pagare ai ricorrenti.
Le società ed CH SR, regolarmente citate in CP_1 Controparte_7
giudizio, sono rimaste contumaci.
Con provvedimento del 19.09.2023 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del P.I. rimasto Controparte_10 P.IVA_3
contumace.
Acquisita la documentazione prodotta, esperita l'istruttoria orale, verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 05.03.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito a più riprese che l'atto introduttivo può dirsi affetto da nullità laddove il petitum o la causa petendi siano omessi o assolutamente incerti, tenuto conto dell'esame complessivo dell'atto stesso (vd. Cass.
9197/1993; Cass. 2205/1998; Cass. 2257/2000).
Vale a dire che il ricorso potrà essere dichiarato nullo qualora si sia in presenza di carenze ed omissioni tali da non consentire di comprendere e decifrare la materia del
5 contendere, con conseguente compromissione del diritto di difesa e impossibilità di vaglio giurisdizionale.
Nel caso di specie, nel ricorso sono adeguatamente rappresentati gli elementi di fatto e diritto posti a fondamento della domanda, cosicché le questioni oggetto del presente giudizio attengono tutte alla fondatezza o meno della pretesa e non alla nullità del proposto ricorso.
Venendo al merito, va in primo luogo accolta l'eccezione di decadenza dall'impugnativa del distacco presso la costituita ex art. 32, Controparte_1
comma 4, lett. d), L. 183/2010.
La norma appena citata dispone, nello specifico, che “
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: […] d) in ogni altro caso in cui, compresa
l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”.
L'art. 6, L. 604/66, dispone a sua volta che “
1. Il licenziamento deve essere impugnato
a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
2. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”.
Nel caso di specie, i ricorrenti allegano la non genuinità del distacco disposto dalle società datrici succedutesi nel tempo presso la fallita (il La Controparte_1
6 ) e/o presso l'omonima ancora esistente, chiedendo la Pt_2 Controparte_1
costituzione del rapporto presso queste ultime per i periodi di competenza.
Sul punto, è intervenuta nuovamente da ultimo la Corte di Cassazione, osservando che
“In caso di distacco illecito, il termine di decadenza previsto dall 'art. 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010 , a cui è soggetta la domanda di costituzione o di accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto, decorre dal momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui si può evincere la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro e va individuato, per il distacco a tempo determinato, nella data di scadenza del termine (eventualmente prorogato) stabilito dal distaccante e, per il distacco a tempo indeterminato o adottato di fatto, nella data in cui è intervenuto un qualunque atto gestionale o provvedimento
(del distaccatario o del distaccante), in forma scritta, che vi abbia posto fine”
(Cassazione civile , sez. lav. , 03/05/2024 , n. 11901).
Nel caso di specie, deve ritenersi che il dies a quo del termine di decadenza in parola debba individuarsi nella scadenza dei singoli contratti a tempo determinato. Con riferimento all'ultimo degli stessi, stipulato con la distaccante tale CP_2
scadenza era prevista per il 31.07.2022 (cfr. contratti di assunzione in atti), ed è quindi a quel momento che va connessa la dissociazione datoriale tra la società datrice e la società presso cui i lavoratori sono stati distaccati.
Ne discende che, in mancanza di prova dell'impugnativa stragiudiziale del distacco nel termine previsto dall'art. 32, cit. come appena individuato, deve dichiararsi la decadenza dalla relativa azione giudiziale.
Risulta inconferente, invece, l'eccezione di decadenza relativa all'impugnativa dei contratti a termine stipulati dai ricorrenti con le singole società datrici, atteso che i primi non hanno proposto azione di nullità del termine apposto al contratto, né chiesto la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo alle resistenti. Non trovano, pertanto, applicazione le norme di cui all'art. 32, comma 3, lett. a) L. n. 183/2010 e di cui al successivo art. 28, D.Lgs n. 81/2015.
Quanto alla domanda subordinata avente a oggetto l'esistenza di un unico centro di imputazione datoriale rappresentato da tutte le società datrici in quanto facenti capo
7 alla stessa compagine familiare e gestite di fatto dal solo sig. va Persona_1
osservato quanto segue.
Va rilevato, in via preliminare, che, in ragione del fallimento della CP_1
con P.I. n. indicata in ricorso come una delle società facenti
[...] P.IVA_3 parte dell'unico centro di imputazione datoriale, tutte le domande di accertamento del credito dei ricorrenti e di condanna al pagamento di somme a titolo di differenze retributive, sono da ritenersi improcedibili (cfr. Cassazione civile, n. 25674 del 2015 e n. 19975 del 2013).
È principio pacifico quello secondo cui ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito debba essere fatta valere attraverso lo speciale procedimento endofallimenare dell'accertamento del passivo, da attivarsi davanti al
Tribunale fallimentare nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 L.F. e dagli artt. 200 ss.
D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa): ogni ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve, infatti, essere dedotta nel rispetto della regola del concorso e con le forme dell'insinuazione al passivo e ciò in quanto, come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 7075 del 2002), l'art. 24 L.F. ha la funzione di far convergere nella procedura concorsuale tutte le azioni (anche anteriori al fallimento) che abbiano ad oggetto crediti nei confronti del fallito, in modo da assoggettarle ad una disciplina unitaria, onde realizzare i fini fondamentali dell'istituto, ovvero l'unità dell'esecuzione e la par condicio creditorum.
Nel riparto di competenza tra la cognizione giudice del lavoro e quella del giudice del fallimento, la Cassazione recentemente ha affermato che il vero discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative.
In particolare, occorre distinguere tra le domande del lavoratore volte ad ottenere pronunce di accertamento (sentenze di accertamento della pregressa esistenza del rapporto di lavoro o della esistenza di un licenziamento) oppure costitutive (sentenze di annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro) per le quali permane la competenza del giudice del lavoro, e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro, le quali, in base al combinato disposto degli artt. 24, 52 e 93 L.F., vengono riservate alla cognizione del tribunale fallimentare (Cassazione civile, sez. lav., n. 3129 del 2003, n. 18557 del 2009). Tali domande, proposte innanzi al giudice del lavoro, qualora intervenga il fallimento del
8 datore di lavoro, diventano improcedibili, dovendo il lavoratore proporre nelle forme di rito la domanda di ammissione al passivo.
Spettano, pertanto, al giudice del lavoro, “quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo "status" del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro;
al fine di garantire la parità tra i creditori, rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale” (Cassazione civile, sez. lav., n. 7990 del 2018 e n. 24353 del 2017).
La Corte di Cassazione ha, quindi, affermato che se questo è il rispettivo ambito di cognizione giudice del lavoro e del giudice fallimentare, appare chiara la diversità di causa petendi e di petitum tra le domande riguardanti il rapporto, di spettanza del primo, e di ammissione al passivo, di spettanza invece del secondo (Cassazione civile,
n. 3129 del 2003, cit.).
Ed infatti, sotto il profilo della causa petendi, nelle prime rileva un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, sia in funzione di una possibile ripresa dell'attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla realizzazione della par condicio (Cassazione civile, n. 7129 del 2011, n. 19308 del 2016, n. 2975 e n. 24363 del 2017), mentre nelle seconde rileva solo la strumentalità dell'accertamento di diritti patrimoniali alla partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito.
Sotto il profilo del petitum, la distinzione è posta tra domande del lavoratore miranti a pronunce di mero accertamento oppure costitutive - come più sopra già illustrato - le quali restano nella cognizione del giudice del lavoro, ovvero piuttosto dirette alla realizzazione di diritti di credito a contenuto patrimoniale, anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale, nella cognizione del giudice fallimentare (Cassazione civile n. 19271 del 2013 e n. 24363 del 2017).
Alla luce dei superiori principi di diritto, appare allora corretto ritenere che, nel presente giudizio la cognizione, sia per causa petendi che per petitum, appartenga al
9 Giudice fallimentare, atteso che non v'è dubbio che la domanda inerente l'accertamento del dedotto centro unico di imputazione sia finalizzata esclusivamente al conseguimento di una pronuncia di condanna al pagamento delle rivendicate differenze retributive, risolvendosi in una domanda preordinata al soddisfacimento di una pretesa meramente economica.
Le domande proposte hanno, infatti, natura patrimoniale, mentre l'accertamento della sussistenza di un unico centro di imputazione di interessi tra le società coinvolte e della sussistenza di un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato risulta meramente strumentale alla condanna pecuniaria di pagamento delle differenze retributive maturate, essendo state proposte con l'unica finalità di ottenere il bene della vita scaturente dall'accoglimento dell'azione di condanna e, dunque, sono destinate anch'esse ad incidere sulla procedura concorsuale (cfr. in tal senso anche Tribunale di Siracusa, sent. n. 191/2023 e Tribunale di Nola, n.
1084/2022).
È, altresì, evidente che l'improcedibilità nei confronti della società fallita debba estendersi alle altre parti convenute in ragione del litisconsorzio necessario che viene ad instaurarsi tra le stesse.
In particolare, è noto che “Nel caso di domanda del lavoratore intesa ad accertare un rapporto plurisoggettivo, cd. di codatorialità, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., è necessaria
l'estensione del contraddittorio a tutti i soggetti individuati quali contitolari del rapporto di lavoro, agendo il lavoratore per l'accertamento, con efficacia di giudicato, di un unico centro di imputazione dal lato passivo del rapporto, e non per affermarne l'esistenza con l'unico datore di lavoro effettivo, e negarlo con quello apparente, ipotesi diversa in quanto l'accertamento negativo del rapporto fittizio con il datore di lavoro interposto è conosciuta dal giudice in via soltanto incidentale”
(Cassazione civile, sez. lav., n. 6664 del 2019).
Analogamente vale a dirsi quanto alla domanda avente a oggetto la responsabilità solidale del atteso che la stessa risulta senza dubbio connessa alla CP_5 domanda di accertamento dell'esistenza di un unico centro di imputazione tra le società formalmente datrici e la consorziata (non fallita), la Controparte_1
quale riveste rispetto alla prima carattere pregiudiziale.
Quanto alla domanda spiegata in via ulteriormente gradata, intesa ad accertare la responsabilità delle singole società formalmente datrici per i rispettivi periodi di
10 assunzione, la stessa resta assorbita, in quanto la stessa risulta proposta in via subordinata al rigetto dell'accertamento dell'esistenza di un unico centro di imputazione, accertamento che nella fattispecie resta precluso attesa la pronuncia di mera improcedibilità.
La novità, complessità e controvertibilità delle questioni, anche interpretative, affrontate impone una compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara improcedibile la domanda avente a oggetto l'accertamento di un unico centro di imputazione e la condanna delle resistenti in solido al pagamento delle relative differenze retributive;
b) Dichiara inammissibile nel resto;
c) Compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 09.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 14927/2022, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv.to Nicola
[...]
Ricci, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., P.I. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., , nato il [...] a [...], n.q. di ex CP_3
socio della estinta tutti rappresentati e difesi Controparte_4 dall'avv.to Francesco Casillo, presso il cui studio elettivamente domiciliano, come in atti
Controparte_5
in persona del legale
[...]
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Simone Bassi e Nicola
Gramantieri, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Resistenti
1 NONCHÉ
P.I. , in persona Controparte_6 P.IVA_3
del legale rappresentante p.t.
P.I. in persona del legale Controparte_7 P.IVA_4
rappresentante p.t.
P.I. in persona del legale Controparte_8 P.IVA_5
rappresentante p.t.
Resistenti contumaci
OGGETTO: accertamento rapporto e pagamento somme
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.11.2022 i ricorrenti in epigrafe indicati hanno dedotto:
- Di aver prestato la propria attività lavorativa come segue:
dal 16.10.2017 al 31.12.2018 alle dipendenze della fallita Parte_1
p.i. , in virtù di un contratto a tempo Controparte_1 P.IVA_3
determinato; dal 01.01.2019, formalmente inquadrato il 07.01.2019, al
30.04.2019, alle dipendenze della in virtù di un Controparte_7
contratto a tempo determinato, con comando/distacco fino al 29.02.2020 presso la p.i. n. ; dal 01.03.2020, formalmente Controparte_1 P.IVA_1
inquadrato il 2.03.2020, al 31.12.2021, alle dipendenze della Controparte_8
, in virtù di un contratto a tempo determinato, con comando/distacco per
[...]
l'intero periodo lavorativo presso la Euro Trans Chimica Srl p.i. ; P.IVA_1
dal 01.01.2022, formalmente inquadrato dal 10.01.22, al 05.03.2022, alle dipendenze della , in virtù di un contratto a tempo determinato fino CP_2
al 31.07.22, cessato prima per dimissioni, con comando/distacco per l'intero periodo lavorativo presso la p.i. ; Controparte_1 P.IVA_1
La : dal 01.10.2014 al 31.12.2018 alle dipendenze della Parte_2 [...]
, in virtù di un contratto a tempo indeterminato, Controparte_9 con comando/distacco dall'inizio fino al 07.03.2018 presso la Euro Trans
Chimica Srl p.i. n. , e con comando/distacco dall'8.03.2018 presso P.IVA_3
la Euro Trans Chimica Srl p.i. n. ; dal 01.01.2019, formalmente P.IVA_1
2 inquadrato il 02.01.2019, al 29.02.2020, alle dipendenze della
[...]
, in virtù di un contratto a tempo determinato, con CP_7 comando/distacco per l'intero periodo lavorativo presso la Controparte_1
p.i. n. dal 01.03.2020, formalmente inquadrato il 02.03.2020,
[...] P.IVA_1
al 31.12.2021, alle dipendenze della in virtù di un Controparte_8 contratto a tempo indeterminato, con comando/distacco per l'intero periodo lavorativo presso la Euro Trans Chimica Srl p.i. n. ; dal P.IVA_1
01.01.2022, formalmente inquadrato il 02.01.2022, al 16.04.2022, alle dipendenze della , in virtù di un contratto a tempo determinato, con CP_2 comando/distacco per l'intero periodo lavorativo presso la Controparte_1
p.i. n. ;
[...] P.IVA_1
- Di aver svolto per tutto il periodo la propria attività lavorativa in maniera ininterrotta e continuativa, con mansioni di autisti inquadrati al livello 3S del
CCNL Autotrasporto Merci e Logistica del 01.08.2013, rinnovato il 3.12.2017;
- Di aver lavorato per tutto il periodo nell'ambito dell'attività svolta dal CP_5
dalle consorziate p.i. n. ,
[...] Controparte_1 P.IVA_3
fallita il 19.12.2019, e dalla p.i. n. ; Controparte_1 P.IVA_1
- Di aver avuto durante la durata dell'intero rapporto di lavoro come unico riferimento datoriale il sig. effettivo titolare di tutte le società Persona_1
datrici nonché delle società distaccatarie;
- Di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle 06:00 alle 18:00, partendo per
Ravenna dalla sede della ubicata in Casoria (Na) alla Controparte_1
via Nazionale delle Puglie, 302 oppure alla via Francesco De Mura, 1 (due indirizzi dello stesso fabbricato) la domenica intorno alle 19:00 e ripatendo da
Ravenna per la predetta sede il venerdì sera intorno alle 19:00;
- Di aver percepito una retribuzione parametrata ad un orario di 6,67 ore al giorno per sei giorni, ovvero n. 39 ore settimanali, a fronte di un orario effettivamente svolto di 11 ore e 15 minuti giornaliere, ovvero 56 ore e 15 minuti settimanali.
Tanto premesso, hanno dedotto l'illegittimità del distacco presso le società CP_1
p.i. n. (fallita) ed p.i. n.
[...] P.IVA_1 Controparte_1
per assenza dei requisiti di cui all'art. 30 D.Lgs. n. 276/2003. In P.IVA_3
subordine, hanno dedotto la sussistenza di un unico centro di imputazione tra le società
3 resistenti (con esclusione del ) e, di conseguenza, la sussistenza di un unico CP_5
e ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con le stesse.
Pertanto, hanno chiesto la condanna delle società datrici in solido tra loro, nonché la condanna del ex art. 1676 c.c. o ex art. 29 D.Lgs. n. 276/03, al pagamento CP_5 della somma di € 78.417,26 in favore di e di € 140.627,07 in favore Parte_1
di titolo di differenze retributive per il lavoro straordinario svolto, Parte_2
ROL ed ex festività, oltre interessi e rivalutazione. In subordine, hanno chiesto la condanna delle società datrici, individualmente considerate, delle somme indicate in ricorso relative ai singoli rapporti lavorativi. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituita Euro Trans Chimica srl P.I. eccependo in via preliminare P.IVA_1
la prescrizione di tutte le somme antecedenti al 23.11.2017 nonché, sempre in via preliminare, la decadenza dall'impugnativa del distacco ex art 32, comma 4, lett. d), L.
183/2010, la decadenza dall'impugnativa dei singoli contratti a termine e la nullità del ricorso introduttivo per carenza dei requisiti di cui all'art. 414 c.p.c. Nel merito, ha eccepito l'infondatezza della domanda per essere i ricorrenti appartenenti al “personale viaggiante discontinuo”, di cui all'art. 11 bis del CCNL Trasporto Merci, rispetto al quale il tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, con la conseguente impossibilità di computare nello stesso i riposi intermedi. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituita, altresì, la eccependo l'insussistenza di un unico centro di CP_2
imputazione con le altre datrici essendo stata costituita solo il 01.12.2021 e reiterando, quanto alle altre eccezioni, quanto dedotto dalla Ha chiesto, Controparte_1
quindi, il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Ha, inoltre, avanzato domanda riconvenzionale per il pagamento della indennità di mancato preavviso nei confronti di entrambi i ricorrenti, per l'importo di € 1.203,90.
Si è costituito n.q. di ex socio dell'estinta CP_3 Controparte_4
eccependo, rispetto al il proprio difetto di legittimazione passiva per non Pt_1
essere lo stesso mai stato dipendente della società appena citata e, rispetto al , Pt_2 eccependo l'applicabilità dell'art. 2495, comma 2, c.c., nonché reiterando, quanto alle altre eccezioni, quanto dedotto dalla Ha chiesto, quindi, il Controparte_1
rigetto del ricorso con vittoria di spese.
4 Si è costituito, infine, il eccependo: il proprio difetto di Controparte_5
legittimazione passiva per impossibilità di qualificare in termini di appalto o sub- appalto l'atto di affidamento dei lavori dal al consorziato e, quindi, per CP_5
inapplicabilità della disciplina di cui agli artt. 1676 c.c. e 29, comma 2, D.Lgs.
276/2003 al caso di specie, anche in ragione dell'attività svolta, atteso che i rapporti contrattuali che intercorrono tra e consorziate sono da qualificare come CP_5 contratti di trasporto che il socio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 del
Regolamento consortile, deve eseguire “… direttamente, con mezzi in sua disponibilità e con personale suo dipendente”; l'intervenuta decadenza, quanto all'attività svolta per la fallita ex art. 29 D.lgs. 276/2003, non Controparte_1 avendo i ricorrenti introdotto il ricorso entro i due anni dalla cessazione dell'appalto.
Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Ha, inoltre, formulato in via subordinata istanza di chiamata in causa del terzo sig. in proprio, Persona_1
strumentale alla contestuale domanda riconvenzionale (trasversale) avanzata nei confronti dello stesso e degli altri resistenti ai fini della manleva del da CP_5
ogni e qualsiasi somma che questi avrà pagato o sarà chiamato a pagare ai ricorrenti.
Le società ed CH SR, regolarmente citate in CP_1 Controparte_7
giudizio, sono rimaste contumaci.
Con provvedimento del 19.09.2023 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del P.I. rimasto Controparte_10 P.IVA_3
contumace.
Acquisita la documentazione prodotta, esperita l'istruttoria orale, verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 05.03.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito a più riprese che l'atto introduttivo può dirsi affetto da nullità laddove il petitum o la causa petendi siano omessi o assolutamente incerti, tenuto conto dell'esame complessivo dell'atto stesso (vd. Cass.
9197/1993; Cass. 2205/1998; Cass. 2257/2000).
Vale a dire che il ricorso potrà essere dichiarato nullo qualora si sia in presenza di carenze ed omissioni tali da non consentire di comprendere e decifrare la materia del
5 contendere, con conseguente compromissione del diritto di difesa e impossibilità di vaglio giurisdizionale.
Nel caso di specie, nel ricorso sono adeguatamente rappresentati gli elementi di fatto e diritto posti a fondamento della domanda, cosicché le questioni oggetto del presente giudizio attengono tutte alla fondatezza o meno della pretesa e non alla nullità del proposto ricorso.
Venendo al merito, va in primo luogo accolta l'eccezione di decadenza dall'impugnativa del distacco presso la costituita ex art. 32, Controparte_1
comma 4, lett. d), L. 183/2010.
La norma appena citata dispone, nello specifico, che “
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: […] d) in ogni altro caso in cui, compresa
l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”.
L'art. 6, L. 604/66, dispone a sua volta che “
1. Il licenziamento deve essere impugnato
a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
2. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”.
Nel caso di specie, i ricorrenti allegano la non genuinità del distacco disposto dalle società datrici succedutesi nel tempo presso la fallita (il La Controparte_1
6 ) e/o presso l'omonima ancora esistente, chiedendo la Pt_2 Controparte_1
costituzione del rapporto presso queste ultime per i periodi di competenza.
Sul punto, è intervenuta nuovamente da ultimo la Corte di Cassazione, osservando che
“In caso di distacco illecito, il termine di decadenza previsto dall 'art. 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010 , a cui è soggetta la domanda di costituzione o di accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto, decorre dal momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui si può evincere la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro e va individuato, per il distacco a tempo determinato, nella data di scadenza del termine (eventualmente prorogato) stabilito dal distaccante e, per il distacco a tempo indeterminato o adottato di fatto, nella data in cui è intervenuto un qualunque atto gestionale o provvedimento
(del distaccatario o del distaccante), in forma scritta, che vi abbia posto fine”
(Cassazione civile , sez. lav. , 03/05/2024 , n. 11901).
Nel caso di specie, deve ritenersi che il dies a quo del termine di decadenza in parola debba individuarsi nella scadenza dei singoli contratti a tempo determinato. Con riferimento all'ultimo degli stessi, stipulato con la distaccante tale CP_2
scadenza era prevista per il 31.07.2022 (cfr. contratti di assunzione in atti), ed è quindi a quel momento che va connessa la dissociazione datoriale tra la società datrice e la società presso cui i lavoratori sono stati distaccati.
Ne discende che, in mancanza di prova dell'impugnativa stragiudiziale del distacco nel termine previsto dall'art. 32, cit. come appena individuato, deve dichiararsi la decadenza dalla relativa azione giudiziale.
Risulta inconferente, invece, l'eccezione di decadenza relativa all'impugnativa dei contratti a termine stipulati dai ricorrenti con le singole società datrici, atteso che i primi non hanno proposto azione di nullità del termine apposto al contratto, né chiesto la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo alle resistenti. Non trovano, pertanto, applicazione le norme di cui all'art. 32, comma 3, lett. a) L. n. 183/2010 e di cui al successivo art. 28, D.Lgs n. 81/2015.
Quanto alla domanda subordinata avente a oggetto l'esistenza di un unico centro di imputazione datoriale rappresentato da tutte le società datrici in quanto facenti capo
7 alla stessa compagine familiare e gestite di fatto dal solo sig. va Persona_1
osservato quanto segue.
Va rilevato, in via preliminare, che, in ragione del fallimento della CP_1
con P.I. n. indicata in ricorso come una delle società facenti
[...] P.IVA_3 parte dell'unico centro di imputazione datoriale, tutte le domande di accertamento del credito dei ricorrenti e di condanna al pagamento di somme a titolo di differenze retributive, sono da ritenersi improcedibili (cfr. Cassazione civile, n. 25674 del 2015 e n. 19975 del 2013).
È principio pacifico quello secondo cui ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito debba essere fatta valere attraverso lo speciale procedimento endofallimenare dell'accertamento del passivo, da attivarsi davanti al
Tribunale fallimentare nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 L.F. e dagli artt. 200 ss.
D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa): ogni ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve, infatti, essere dedotta nel rispetto della regola del concorso e con le forme dell'insinuazione al passivo e ciò in quanto, come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 7075 del 2002), l'art. 24 L.F. ha la funzione di far convergere nella procedura concorsuale tutte le azioni (anche anteriori al fallimento) che abbiano ad oggetto crediti nei confronti del fallito, in modo da assoggettarle ad una disciplina unitaria, onde realizzare i fini fondamentali dell'istituto, ovvero l'unità dell'esecuzione e la par condicio creditorum.
Nel riparto di competenza tra la cognizione giudice del lavoro e quella del giudice del fallimento, la Cassazione recentemente ha affermato che il vero discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative.
In particolare, occorre distinguere tra le domande del lavoratore volte ad ottenere pronunce di accertamento (sentenze di accertamento della pregressa esistenza del rapporto di lavoro o della esistenza di un licenziamento) oppure costitutive (sentenze di annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro) per le quali permane la competenza del giudice del lavoro, e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro, le quali, in base al combinato disposto degli artt. 24, 52 e 93 L.F., vengono riservate alla cognizione del tribunale fallimentare (Cassazione civile, sez. lav., n. 3129 del 2003, n. 18557 del 2009). Tali domande, proposte innanzi al giudice del lavoro, qualora intervenga il fallimento del
8 datore di lavoro, diventano improcedibili, dovendo il lavoratore proporre nelle forme di rito la domanda di ammissione al passivo.
Spettano, pertanto, al giudice del lavoro, “quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo "status" del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro;
al fine di garantire la parità tra i creditori, rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale” (Cassazione civile, sez. lav., n. 7990 del 2018 e n. 24353 del 2017).
La Corte di Cassazione ha, quindi, affermato che se questo è il rispettivo ambito di cognizione giudice del lavoro e del giudice fallimentare, appare chiara la diversità di causa petendi e di petitum tra le domande riguardanti il rapporto, di spettanza del primo, e di ammissione al passivo, di spettanza invece del secondo (Cassazione civile,
n. 3129 del 2003, cit.).
Ed infatti, sotto il profilo della causa petendi, nelle prime rileva un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, sia in funzione di una possibile ripresa dell'attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla realizzazione della par condicio (Cassazione civile, n. 7129 del 2011, n. 19308 del 2016, n. 2975 e n. 24363 del 2017), mentre nelle seconde rileva solo la strumentalità dell'accertamento di diritti patrimoniali alla partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito.
Sotto il profilo del petitum, la distinzione è posta tra domande del lavoratore miranti a pronunce di mero accertamento oppure costitutive - come più sopra già illustrato - le quali restano nella cognizione del giudice del lavoro, ovvero piuttosto dirette alla realizzazione di diritti di credito a contenuto patrimoniale, anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale, nella cognizione del giudice fallimentare (Cassazione civile n. 19271 del 2013 e n. 24363 del 2017).
Alla luce dei superiori principi di diritto, appare allora corretto ritenere che, nel presente giudizio la cognizione, sia per causa petendi che per petitum, appartenga al
9 Giudice fallimentare, atteso che non v'è dubbio che la domanda inerente l'accertamento del dedotto centro unico di imputazione sia finalizzata esclusivamente al conseguimento di una pronuncia di condanna al pagamento delle rivendicate differenze retributive, risolvendosi in una domanda preordinata al soddisfacimento di una pretesa meramente economica.
Le domande proposte hanno, infatti, natura patrimoniale, mentre l'accertamento della sussistenza di un unico centro di imputazione di interessi tra le società coinvolte e della sussistenza di un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato risulta meramente strumentale alla condanna pecuniaria di pagamento delle differenze retributive maturate, essendo state proposte con l'unica finalità di ottenere il bene della vita scaturente dall'accoglimento dell'azione di condanna e, dunque, sono destinate anch'esse ad incidere sulla procedura concorsuale (cfr. in tal senso anche Tribunale di Siracusa, sent. n. 191/2023 e Tribunale di Nola, n.
1084/2022).
È, altresì, evidente che l'improcedibilità nei confronti della società fallita debba estendersi alle altre parti convenute in ragione del litisconsorzio necessario che viene ad instaurarsi tra le stesse.
In particolare, è noto che “Nel caso di domanda del lavoratore intesa ad accertare un rapporto plurisoggettivo, cd. di codatorialità, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., è necessaria
l'estensione del contraddittorio a tutti i soggetti individuati quali contitolari del rapporto di lavoro, agendo il lavoratore per l'accertamento, con efficacia di giudicato, di un unico centro di imputazione dal lato passivo del rapporto, e non per affermarne l'esistenza con l'unico datore di lavoro effettivo, e negarlo con quello apparente, ipotesi diversa in quanto l'accertamento negativo del rapporto fittizio con il datore di lavoro interposto è conosciuta dal giudice in via soltanto incidentale”
(Cassazione civile, sez. lav., n. 6664 del 2019).
Analogamente vale a dirsi quanto alla domanda avente a oggetto la responsabilità solidale del atteso che la stessa risulta senza dubbio connessa alla CP_5 domanda di accertamento dell'esistenza di un unico centro di imputazione tra le società formalmente datrici e la consorziata (non fallita), la Controparte_1
quale riveste rispetto alla prima carattere pregiudiziale.
Quanto alla domanda spiegata in via ulteriormente gradata, intesa ad accertare la responsabilità delle singole società formalmente datrici per i rispettivi periodi di
10 assunzione, la stessa resta assorbita, in quanto la stessa risulta proposta in via subordinata al rigetto dell'accertamento dell'esistenza di un unico centro di imputazione, accertamento che nella fattispecie resta precluso attesa la pronuncia di mera improcedibilità.
La novità, complessità e controvertibilità delle questioni, anche interpretative, affrontate impone una compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara improcedibile la domanda avente a oggetto l'accertamento di un unico centro di imputazione e la condanna delle resistenti in solido al pagamento delle relative differenze retributive;
b) Dichiara inammissibile nel resto;
c) Compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 09.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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