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Decreto 19 marzo 2025
Decreto 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, decreto 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. r.g. 6201/2025,
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Sergio Palmieri letto il ricorso che precede, proposto da Parte_1
; visti gli artt. 633 ss. c.p.c.; P.IVA_1 osserva non ricorrono gli estremi che autorizzano la pronuncia del provvedimento d'ingiunzione, atteso che, tenuto conto del luogo in cui ha sede l'azienda che si assume debitrice, non
è provata la competenza territoriale del foro adito, ai sensi dell'art. 413 c.p.c.: rientra, infatti, tra le controversie dall'art. 409 c.p.c. attribuite alla competenza funzionale del giudice del lavoro, per le quali la competenza territoriale si determina sulla base dei criteri dettati dall'art. 413 dello stesso codice, quella tra datore di lavoro e cassa edile di mutualità ed assistenza (prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti di imprese edili), avente ad oggetto l'accertamento dell'obbligo del primo di accantonare presso la seconda il trattamento economico dovuto ai lavoratori per ferie, festività e gratifica natalizia, in quanto la è depositaria di somme, da Pt_1 corrispondere agli aventi diritto alla scadenza, a titolo retributivo, sicché viene a svolgere una funzione di intermediazione e non di previdenza o assistenza, che attiene al rapporto di lavoro e non ad un rapporto di natura previdenziale (Cass. Sez. L, Sentenza
n. 77 del 11/01/1988). Ed anche con specifico riferimento alla voce “contributi”, tenuto conto della natura eccezionale dell'art. 444 comma 3 c.p.c., rispetto alla regola generale posta dal comma 1, ed anche in considerazione dell'ampio potere discrezionale che la legge attribuisce all'ente di determinare la competenza territoriale mediante l'individuazione dell'ufficio territorialmente competente, deve ritenersi che la disposizione sia riferibile esclusivamente agli enti pubblici che erogano prestazioni previdenziali con oneri a carico dello Stato, con la conseguenza che non è applicabile il disposto dell'art. 444 comma 3 c.p.c. in base al quale la competenza si radica in ragione dell'ufficio dell'ente previdenziale (pubblico) territorialmente competente
p.q.m.
rigetta il ricorso.
Napoli, 17 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Sergio Palmieri)
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Sergio Palmieri letto il ricorso che precede, proposto da Parte_1
; visti gli artt. 633 ss. c.p.c.; P.IVA_1 osserva non ricorrono gli estremi che autorizzano la pronuncia del provvedimento d'ingiunzione, atteso che, tenuto conto del luogo in cui ha sede l'azienda che si assume debitrice, non
è provata la competenza territoriale del foro adito, ai sensi dell'art. 413 c.p.c.: rientra, infatti, tra le controversie dall'art. 409 c.p.c. attribuite alla competenza funzionale del giudice del lavoro, per le quali la competenza territoriale si determina sulla base dei criteri dettati dall'art. 413 dello stesso codice, quella tra datore di lavoro e cassa edile di mutualità ed assistenza (prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti di imprese edili), avente ad oggetto l'accertamento dell'obbligo del primo di accantonare presso la seconda il trattamento economico dovuto ai lavoratori per ferie, festività e gratifica natalizia, in quanto la è depositaria di somme, da Pt_1 corrispondere agli aventi diritto alla scadenza, a titolo retributivo, sicché viene a svolgere una funzione di intermediazione e non di previdenza o assistenza, che attiene al rapporto di lavoro e non ad un rapporto di natura previdenziale (Cass. Sez. L, Sentenza
n. 77 del 11/01/1988). Ed anche con specifico riferimento alla voce “contributi”, tenuto conto della natura eccezionale dell'art. 444 comma 3 c.p.c., rispetto alla regola generale posta dal comma 1, ed anche in considerazione dell'ampio potere discrezionale che la legge attribuisce all'ente di determinare la competenza territoriale mediante l'individuazione dell'ufficio territorialmente competente, deve ritenersi che la disposizione sia riferibile esclusivamente agli enti pubblici che erogano prestazioni previdenziali con oneri a carico dello Stato, con la conseguenza che non è applicabile il disposto dell'art. 444 comma 3 c.p.c. in base al quale la competenza si radica in ragione dell'ufficio dell'ente previdenziale (pubblico) territorialmente competente
p.q.m.
rigetta il ricorso.
Napoli, 17 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Sergio Palmieri)