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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/12/2025, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo il 06/12/2023 al n. 6069/2023 R.G.
vertente tra nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
C.F._1
assistita e difesa dall' Avv.to Igor Brunello del Foro di Vicenza
e nato a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2
assistito e difeso dall'Avv.to Anna Maria Muraro del Foro di Vicenza
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale:
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 16/07/2005 a Velo d'Astico (VI) tra la signora Parte_1
e il signor trascritto nei registri di stato civile del
[...] CP_1
Comune di VELO D'ASTICO, al n. 5, parte II, serie A, anno 2005, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
2. Disporsi che i figli minori e siano affidati ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 in regime di affido condiviso, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
3. Disporsi che la casa familiare sita in Velo d'Astico, Via Monte Priaforà 16/A sia assegnata alla signora , dandosi atto che il signor ha già Pt_1 CP_1 trasferito altrove la sua residenza.
4. Disporsi che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento dei figli nei periodi in cui li terrà con sé e che il sig. corrisponda alla signora , a titolo CP_1 Pt_1 di contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di € 350,00 per figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (a far data dal
25/09/2024), che verserà a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN
[...] entro il giorno 25 di ogni mese.
5. Disporsi che l'assegno unico venga percepito da ciascun genitore per il 50%.
6. Disporsi che le spese attinenti ai bisogni straordinari dei figli siano poste a carico di ciascuno dei coniugi per il 50%, come da Protocollo del Tribunale di
Vicenza, ad eccezione delle spese per il sostegno psicologico dei figli, che saranno ad esclusivo carico della madre.
7. Darsi atto che la signora assicura il suo impegno per favorire il Pt_1 graduale riavvicinamento e la frequentazione tra il padre e i figli minori e che le
2 parti dichiarano, a tal proposito, la loro disponibilità a chiedere l'ausilio di tecnici, esperti o persone comunque competenti.
8. Darsi atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla pretendere l'una dall'altro a titolo di mantenimento.
9. Darsi atto che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio dei passaporti o di altro documento valido ai fini dell'espatrio per sé stessi e per i figli minori.
10. Spese legali compensate tra le parti”.
CONCLUSIONI DEL P.M.
“Il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, con sentenza parziale n. 236/2025, pubblicata il 13.02.2025,
è già stata pronunciata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e alle condizioni indicate dalle parti che hanno
[...] CP_1 raggiunto un accordo dopo l'origine contenziosa del procedimento.
Con ordinanza collegiale emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi in data 16.07.2005.
All'udienza del 4.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, entrambe le parti, confermando l'impossibilità di una riconciliazione, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
3 -è decorso il termine di sei mesi tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione alle condizioni di cui alla sentenza n. 236/2025, passata in giudicato come è dato ricavare dall'attestazione prodotta in atti, e la data dell'udienza fissata ai fini della pronuncia di divorzio (4.11.2025);
-i certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si
è protratta da allora senza interruzioni sino ad oggi e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore e al suo collocamento Per_2 prevalente presso la madre, dandosi atto, con riguardo al diritto di visita paterno, che la sig.ra ha assicurato il suo impegno per favorire il graduale Pt_1 riavvicinamento e la frequentazione tra il padre e la figlia minore e che le parti dichiarano, a tal proposito, la loro disponibilità a chiedere l'ausilio di tecnici, esperti o persone comunque competenti;
- alcun provvedimento va, invece, adottato con riguardo al regime di affidamento del figlio nato il [...], il quale, nelle more dell'emissione della Per_1 presente sentenza, ha raggiunto la maggiore età;
-non vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli e a carico del padre, concordato nella Per_2 Per_1 misura di euro 350,00 mensili per ciascun figlio, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della prole;
-le spese straordinarie relative ai due figli, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50% secondo
4 le modalità concordate dalle parti, ad eccezione delle spese per il sostegno psicologico dei figli, di cui si farà esclusivo carico la madre;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Velo d'Astico, Via Monte Priaforà 16/A in favore di Parte_1 affinché possa continuare a viverci unitamente alla figlia minore e al figlio Per_2
, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, dandosi atto che Per_1 il signor ha già trasferito altrove la sua residenza;
CP_1
-l'assegno unico familiare sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia minore
; Per_2
-le spese di lite vanno interamente compensate come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando nella causa n. 6069/2023
R.G., così provvede:
1) nulla dispone in ordine all'affidamento del figlio delle parti , in Parte_2 quanto divenuto maggiorenne in data 21.11.2025;
2) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Velo d'Astico (VI) in data 16.07.2005, alle
[...] CP_1 restanti condizioni di cui in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate;
3) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Velo D'Astico (VI) di annotare la presente sentenza sull'atto di matrimonio n. 5 P. II Serie A – Anno 2005 dei predetti coniugi.
4) compensa le spese di lite.
5 Vicenza, così deciso nella Camera di Consiglio del 9/12/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Elena Sollazzo
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