Ordinanza presidenziale 27 settembre 2024
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00522/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00207/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 207 del 2024, proposto dalla società Faste S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ignazio Tranquilli, Sergio Caracciolo e Fausto Gaspari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Selargius, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vittoria Giua Marassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della nota del Comune di Selargius del 5.1.2024, avente ad oggetto “Piano attuativo in zona urbanistica G1.18B – Prot. 57.916 del 13/12/2022 – Motivi ostativi per il proseguimento della procedura di approvazione”, comunicata via PEC in pari data;
- “per quanto occorrer possa, di tutti gli ulteriori atti presupposti, conseguenti o, comunque, connessi a quello che precede, ove lesivi della posizione della ricorrente, anche se sconosciuti”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Selargius;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 il dott. OS GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso la società Faste S.r.l. ha impugnato la nota del 5.1.2024, con cui il Comune di Selargius ha rilevato l’inammissibilità del Piano Attuativo presentato dalla ricorrente ai sensi dell’art. 21 della L.R. Sardegna n. 45/1989 e finalizzato alla realizzazione, nel territorio comunale, di attività commerciali e/o direzionali, nonché di opere di viabilità necessarie all’accesso ai relativi lotti e al futuro sviluppo del comparto in relazione ad alcune aree di cui è proprietaria, della superficie di mq. 51.804, censite nel catasto terreni del Comune di Selargius al foglio n. 21, p.lle 381, 495, 544, 550, 553, 556, 559, 562, 564, 614, 617, 618, 621, 623 e 625, e al foglio n. 32, p.lle 3, 9 e 248, ricomprese nella variante n. 1 del PUC del Comune in zona G “Servizi generali”, sottozona G1.18, in parte soggette a vincolo Hi4 (Aree di pericolosità idraulica molto elevata).
1.1. Le ragioni della inammissibilità del progetto del piano attuativo in questione sono così rappresentate nella nota impugnata:
“ Si fa presente come la viabilità di accesso dalla SS554 e una porzione delle aree incluse nel Piano Attuativo proposto siano ricomprese tra le aree soggette a vincolo Hi4 (Aree di pericolosità idraulica molto elevata) dello studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica, ex art.8 c.2 delle N.A. del PAI, approvato con delibera n°7 del 31/03/2015 dell’Autorità di Bacino.
I vincoli sono stati recepiti dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) vigente, pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 20/02/2023 n. 43, pertanto sono validi a tempo indeterminato, fatte salve le eventuali modifiche dei vincoli a seguito dell’approvazione, realizzazione e collaudo di interventi di mitigazione nel rispetto delle norme vigenti.
La presenza dei suddetti vincoli di carattere idrogeologico, non rappresentata negli elaborati grafici, è stata invece correttamente riportata nel paragrafo 3.3 della relazione tecnico illustrativa (rif. pagg. 16 e 17) dove si precisa a pag. 17 che “ Per tali aree la realizzazione degli interventi (soggetti a rilascio di successivo permesso di costruire) rimane sempre e comunque vincolata alla realizzazione delle opere idrauliche necessarie a mitigare la pericolosità idraulica e a ridurre la classificazione di rischio.
In particolare, è opportuno sottolineare che, allo stato attuale, risultano in fase avanzata di progettazione una serie di opere idrauliche a monte della linea metro-ferroviaria, finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico sulle aree a valle, funzionalmente alla realizzazione delle opere di adeguamento e eliminazione delle intersezioni a raso della SS 554 (sviluppato da ANAS SpA) ”.
Con riferimento alle opere idrauliche connesse alla rifunzionalizzazione della strada statale (vasche di laminazione) si constata che l’intervento ad oggi è ancora in fase di elaborazione del progetto definitivo.
L’approvazione, realizzazione e collaudo delle opere di mitigazione costituiscono attività propedeutiche e necessarie per l’eliminazione dei vincoli delle zone ricomprese nelle aree Hi4, prima dell’attuazione del piano attuativo proposto.
Allo stato attuale l’adozione del piano attuativo è subordinata alla eliminazione dei vincoli; diversamente al momento nelle suddette aree, l’unica forma di intervento edilizio consentita è la manutenzione ordinaria e straordinaria per gli edifici già esistenti prima dell’imposizione del vincolo (attività disciplinate dagli articoli 27-28-29-30 delle vigenti NTA PAI nel rispetto delle finalità previste dall’articolo 1).
Per quanto sopra, senza entrare nel merito dell’istruttoria della proposta presentata, il progetto del piano attuativo è al momento inammissibile, per previsione delle Norme del PAI, che all’art. 23 comma 8 specifica gli interventi consentiti nelle aree di pericolosità idrogeologica e al secondo periodo dello stesso comma specifica che tutti gli interventi non espressamente elencati sono inammissibili ”.
1.2. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi.
I) “ Incompetenza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 21 della L.R. Sardegna 49/1985. Violazione dell’art. 42, comma 2, lett. b), del d.Lgs. 267/2000 ”.
Il diniego gravato sarebbe viziato da incompetenza in quanto adottato dal Direttore dell’Area 05 “ Urbanistica – SUAPE – Edilizia Privata e Pubblica - Servizi Informatici - Appalti e Contratti - Patrimonio - Espropriazioni - Patrimonio - Affari legali e Contenzioso ” del Comune di Selargius, anziché dal Consiglio comunale secondo quanto previsto dalla l.r. n. 45/1989.
II) “ Violazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990. Eccesso di potere per perplessità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione ”.
Il Comune, con la nota impugnata, ha dichiarato inammissibili gli interventi previsti nel Piano Attuativo della ricorrente senza, tuttavia, concedere a quest’ultima la possibilità di controdedurre in forma scritta in relazione alle ragioni fondanti il diniego, avendo omesso di comunicare all’istante il preavviso di diniego ex art. 10- bis della l. n. 241/1990.
III) “ Violazione dell’art. 28 della L. 1150/1942. Violazione dell’art. 21 della L.R. Sardegna 45/1989. Violazione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) della Regione Sardegna. Violazione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Selargius. Eccesso di potere per sviamento, carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, perplessità, irragionevolezza e contraddittorietà manifeste. Violazione del principio generale di proporzionalità e adeguatezza nonché degli artt. 3 e 97 Cost. ”.
Secondo la ricorrente il Piano Attuativo per cui è causa è stato redatto in piena conformità alla Variante n. 1 del PUC del Comune di Selargius, prevedendo l’edificazione su 4 lotti privati a destinazione commerciale/logistica, oltre alla realizzazione delle annesse opere di urbanizzazione e alla cessione di aree pubbliche a favore del Comune. Nel paragrafo 3.3 della relazione tecnico-illustrativa acclusa al Piano Attuativo (dedicata all’inquadramento nel PAI degli interventi progettati) si dà conto della presenza di un vincolo di pericolosità idrogeologica Hi4 in una porzione dell’area di riferimento e il paragrafo 6.6. delle NTA allegate al Piano Attuativo prevede che “ l’attuazione dei lotti n° 1 e 2 si intende condizionata alla risoluzione delle problematiche di carattere idrogeologico ad oggi presenti, mediante la preventiva realizzazione delle opere di mitigazione idraulica a monte, già previste nell’ambito del progetto di adeguamento della SS554 ”, in accordo con le previsioni di cui alle NTA del PAI e con quanto disposto dal PUC e successive varianti.
Lamenta la ricorrente che il Comune, “ benché la presenza del vincolo Hi4, come visto adeguatamente valorizzata e perimetrata nel Piano Attuativo proposto, fosse circoscritta ad alcune porzioni soltanto del sub comparto interessato, […] ha ritenuto inammissibile tale Piano nella sua interezza, così indebitamente precludendo in radice la fattibilità degli interventi insistenti sui lotti non interessati da detto vincolo (o da rischi idrogeologici in generale), nonché quella delle opere di viabilità necessarie per accedere al sub comparto ”.
Il Comune avrebbe “ indebitamente esteso il regime di inedificabilità che la disciplina delle NTA del PAI, in assenza di declassamento, attualmente riserva ai lotti nn. 1 e 2 del Piano Attuativo (siccome attinti dal vincolo Hi4), anche alle aree non gravate da vincoli, ossia quelle dei lotti nn. 3 e 4 dello stesso Piano Attuativo ”.
Il Comune non si sarebbe “ premurato nemmeno di verificare se la realizzazione delle opere infrastrutturali - in ispecie, quelle della viabilità di accesso al sub comparto - parzialmente interessate dal vincolo Hi4, fosse ciononostante consentita dalle NTA del PAI ”, non avvedendosi così “ del fatto che tali opere rientra(va)no nell’ambito degli interventi già ammissibili - salvo uno studio di compatibilità idraulica a corredo, da sottoporre alla condivisione/approvazione dell’Autorità competente - secondo gli artt. 23 e ss. delle NTA del PAI benché insistenti in area parzialmente interessata dal vincolo Hi4 ”. Nello specifico, le opere di viabilità di accesso al sub comparto e ai lotti sarebbero, da un lato, “ pienamente compatibili con lo strumento urbanistico comunale vigente (il PUC), che (proprio) a viabilità destina l’area della sottozona G1.18 di nuova espansione interessata dalle opere viarie in argomento, nonché con il progetto guida elaborato dal Comune di Selargius ”; dall’altro, “ coerenti con l’art. 23, comma 6, lett. b), delle NTA del PAI, in quanto essenziali (i) e non delocalizzabili (ii), dunque abilitabili solo giusta presentazione (funzionale alla sua condivisione/approvazione da parte dell’Autorità competente) di uno studio di compatibilità idraulica a garanzia della sostenibilità dell’intervento alla luce dei principi delle NTA del PAI ”. Secondo la prospettazione ex parte actoris , infatti, l’accessibilità al sub comparto del Piano Attuativo e ai lotti che ne fanno parte può essere garantita (proprio e) solo dalle opere di viabilità anzidette, che assurgono a opere di urbanizzazione primaria.
Soggiunge la ricorrente che “ il Piano Attuativo, condizionando la edificazione sui lotti (nn. 1 e 2) a rischio Hi4 alla mitigazione dei rischi idrogeologici, era (ed è) pienamente rispettoso della disciplina
urbanistica vigente, invece indebitamente disapplicata dal Comune di Selargius, ed è compatibile con il regime vincolistico che interessa l’area, sicché il Piano Attuativo, attesa la piena corrispondenza degli interventi de quibus con la disciplina prevista dallo strumento urbanistico generale e dalle norme poste a presidio della sicurezza idrogeologica dell’area, avrebbe dovuto (e dovrebbe) essere sottoposto al competente Consiglio Comunale ai fini della sua approvazione ”.
Il Comune, inoltre, non si sarebbe avveduto delle conseguenze derivanti dal fatto che il vincolo Hi4 non interessa(va) i lotti n. 3 e n. 4 del Piano Attuativo, i quali, per ciò stesso, (avrebbero potuto e) potrebbero, invece, ottenere, previa approvazione del Piano da parte dell’Organo consiliare preposto, il permesso di costruire (anche quale stralcio funzionale del Piano Attuativo proposto), a condizione di renderli accessibili mediante la realizzazione della viabilità di accesso all’area, a sua volta realizzabile, ai sensi dell’art. 27, comma 3, lett. g), delle NTA del PAI, anche se parzialmente interessata (come nella specie) dal vincolo Hi4 giusta presentazione (e approvazione da parte dell’Autorità competente) di un adeguato studio di compatibilità idraulica ad hoc .
Il diniego impugnato si paleserebbe dunque sproporzionato e abnorme, in quanto, oltre ad essere stato emesso da organo incompetente (come dedotto con il primo motivo), si baserebbe erroneamente sulla pretesa inammissibilità assoluta e generalizzata degli interventi previsti dal Piano Attuativo, per via di un’interpretazione errata, parziale e illogica delle NTA del PAI, le quali, invece, consentirebbero, allo stato, la realizzazione della nuova viabilità in loco (previa presentazione dell’anzidetto studio di compatibilità), e, nel contempo, l’abilitazione dell’edificazione sui lotti nn. 3 e 4, non soggetti ad alcun vincolo.
Il divieto assoluto opposto dal Comune, inoltre, sarebbe viziato anche da un’evidente contraddittorietà, giacché contrastante con la precedente (e presupposta) manifestazione di volontà esternata dallo stesso Comune, con il progetto-guida relativo alla sottozona G1.18 accluso al PUC, nel prevedere la possibilità ( recte , la necessità) di realizzare l’espansione della sottozona G1.18 mercé un piano attuativo (anche ai sensi dell’art. 11 della l. n. 241/1990 e dell’art. 21, lett. b, della l.r. n. 45/1989) come quello proposto dalla ricorrente.
A riprova della fattibilità della viabilità di accesso al sub comparto in questione la ricorrente deduce che il Comune ha recentemente consentito la “Realizzazione di 2 rotatorie e connessa viabilità complementare” in un’area classificata Hi4 (a pericolosità idraulica molto elevata) lungo il suo tracciato, poco distante dal Piano Attuativo contemplante la viabilità di accesso per cui è causa, “ applicando di fatto “due pesi e due misure” per opere del tutto simili ”. Ciò denoterebbe “ ulteriori profili di (inspiegata) contraddittorietà, di disparità di trattamento e di illogicità, in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione ”.
In conclusione, secondo la ricorrente, “ il Piano Attuativo proposto ben (poteva e) può essere approvato nella sua interezza, essendo la sua successiva attuazione, mediante il rilascio dei necessari permessi di costruire, condizionata:
i) quanto ai Lotti nn. 1 e 2 al venir meno del vincolo Hi4;
ii) quanto ai Lotti nn. 3 e 4 (esenti da ogni vincolo) alla sola approvazione delle opere di viabilità previste nel Piano Attuativo in coerenza con il progetto guida annesso al PUC, funzionali a garantire l’accesso al sub comparto, previa approvazione dello studio di compatibilità idraulica (che la ricorrente si farebbe ovviamente carico di presentare in caso di accoglimento del presente ricorso e conseguente riesercizio corretto del potere) ”.
1.3. In data 6.9.2024 la ricorrente ha depositato istanza cautelare, alla quale ha poi rinunciato con dichiarazione depositata in data 26.9.2024.
1.4. Si è costituito in giudizio il Comune intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.
1.5. In vista dell’udienza di discussione le parti, con memorie e repliche, hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle rispettive posizioni.
1.6. All’udienza pubblica del 29 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Non coglie nel segno il primo motivo, con il quale la ricorrente lamenta che la nota impugnata sarebbe viziata da incompetenza, perché adottata dal Direttore dell’Area 05 “ Urbanistica – SUAPE – Edilizia Privata e Pubblica - Servizi Informatici - Appalti e Contratti - Patrimonio - Espropriazioni - Patrimonio - Affari legali e Contenzioso ” del Comune di Selargius e non dal Consiglio comunale, come invece imposto, a suo dire, dall’art. 21 della L.R. Sardegna n. 45/1989.
Con la nota gravata il Direttore dell’Area 5 non ha invaso le competenze consiliari ma, quale organo tecnico comunale, ha comunicato all’interessata la inammissibilità allo stato del progetto del piano attuativo in ragione del mancato compimento delle attività propedeutiche e necessarie per l’eliminazione dei vincoli delle zone ricomprese nelle aree Hi4, costituenti – come indicato nell’oggetto della nota – “ motivi ostativi per il proseguimento della procedura di approvazione ” dinanzi al competente Consiglio comunale.
La censura, pertanto, non merita accoglimento.
2.2. È infondato il secondo motivo, con cui la ricorrente censura la nota gravata perché non preceduta da alcun preavviso di diniego, ex art. 10- bis della l. n. 241/1990.
Anche a prescindere dal fatto che, ai sensi dell’art. 13 della l. n. 241/1990, le disposizioni del Capo III della stessa legge, relative alla partecipazione del privato al procedimento amministrativo (ivi incluso il citato art. 10- bis ), “ non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione , per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione ”, osserva il Collegio che dalla semplice lettura della nota in questione traspare il suo contenuto vincolato: essa non avrebbe potuto avere un tenore differente a fronte dei più volte menzionati vincoli di carattere idrogeologico gravanti sull’area e in mancanza di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (con riguardo ai lotti 1 e 2) e di uno studio di compatibilità idraulica approvato dall’Autorità competente (per le opere di viabilità di accesso al sub comparto). Trova dunque applicazione nella fattispecie l’art. 21- octies , comma 2, prima parte, della stessa l. n. 241/1990, secondo cui “ Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”.
Peraltro, come dedotto dalla difesa comunale, la ricorrente ha comunque potuto prendere parte al procedimento, atteso che, in relazione alla proposta di piano attuativo per cui è causa si era già svolto un incontro tecnico in data 31.3.2023 presso gli uffici comunali, con la presenza del professionista incaricato e delegato dalla società istante e, nell’occasione, l’Ufficio tecnico comunale aveva già spiegato al progettista quali erano le ragioni per cui l’intervento proposto si riteneva inammissibile. Con la nota gravata il Comune “ conferma quanto precedentemente discusso con il […] progettista durante l’incontro tenutosi presso [gli] uffici [comunali] il 31 marzo 2023 ”, il cui contenuto è poi riepilogato nella nota stessa.
La censura, dunque, non merita accoglimento.
2.3. È infondato, infine, il terzo motivo, con cui la ricorrente deduce l’illegittimtà della nota comunale anche nel merito, lamentando la violazione dell’art. 28 della l. n. 1150/1942, dell’art. 21 della l.r. Sardegna n. 45/1989, delle NTA del PUC del Comune di Selargius e delle NTA del PAI della Regione Sardegna, nonché l’eccesso di potere per sviamento, carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, perplessità, irragionevolezza e contraddittorietà manifeste, violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza e degli artt. 3 e 97 Cost.
2.3.1. È pacifico che, come indicato nella nota impugnata, “ la viabilità di accesso dalla SS554 e una porzione delle aree incluse nel Piano Attuativo proposto siano ricomprese tra le aree soggette a vincolo Hi4 (Aree di pericolosità idraulica molto elevata) dello studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica, ex art. 8 c. 2 delle N.A. del PAI, approvato con delibera n° 7 del 31/03/2015 dell’Autorità di Bacino ”.
Quanto ai lotti 1 e 2 del comparto, la stessa ricorrente, nel ricorso e nei successivi atti difensivi, riconosce che “[…] il paragrafo 6.6. delle NTA allegate al Piano Attuativo proposto (doc. 6, pag. 8), onde formarne parte integrante, prevede che “ l’attuazione dei lotti n° 1 e 2 si intende condizionata alla risoluzione delle problematiche di carattere idrogeologico ad oggi presenti, mediante la preventiva realizzazione delle opere di mitigazione idraulica a monte, già previste nell’ambito del progetto di adeguamento della SS554 ”, in accordo con le previsioni di cui alle NTA del PAI e con quanto disposto dal PUC e successive varianti ”.
Orbene, il Comune, nella nota impugnata, ha rilevato che, per quanto riguarda le opere idrauliche connesse alla rifunzionalizzazione della strada statale 554 (vasche di laminazione), al momento è ancora in fase di elaborazione da parte dell’ANAS il progetto definitivo. Tale progetto è attualmente in fase di procedura per la valutazione di impatto ambientale (VIA), iniziata nel 2020, riavviata nel 2023 e attualmente ancora sospesa (doc. 12 del Comune). D’altra parte, la ricorrente nella sua Relazione tecnica illustrativa non ha fatto alcun riferimento ad un proprio progetto di opere di mitigazione del rischio idraulico approvato dall’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna (ADIS).
Con riferimento ai lotti 1 e 2 del comparto, dunque, in mancanza dell’approvazione, realizzazione e collaudo di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel rispetto delle norme vigenti, il Comune altro non poteva fare se non ritenere inammissibile il progetto di Piano attuativo.
2.3.2. Ad analoga conclusione, peraltro, si giunge anche con riguardo ai lotti 3 e 4, poiché anche le opere di viabilità di accesso al sub comparto (e, quindi, ai lotti in questione) ricadono in aree soggette a vincolo Hi4, dimodoché, per poter essere realizzate, ai sensi degli artt. 23 ss. delle NTA del PAI, devono essere dichiarate essenziali e non altrimenti localizzabili (non dall’interessata, ma negli atti di pianificazione comunale) e richiedono la previa presentazione di uno studio di compatibilità idraulica da sottoporre alla condivisione/approvazione dell’Autorità competente (ossia il Comune, trattandosi di intervento che ricade interamente nell’ambito territoriale comunale di Selargius, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L.R. Sardegna 15 dicembre 2014, n. 33).
Ora, nella fattispecie non solo non risulta agli atti di causa che le opere viarie in questione siano state dichiarate essenziali e non altrimenti localizzabili, ma la ricorrente non ha nemmeno presentato al riguardo alcuno studio di compatibilità idraulica unitamente alla proposta di Piano attuativo.
Il Comune, dunque, non poteva che ritenere “al momento inammissibile” il progetto nella sua interezza, mancando allo stato- per quanto detto sopra - i presupposti per la realizzabilità delle opere viarie di accesso al sub comparto, inclusi i lotti 3 e 4.
2.3.3. Quanto al richiamo da parte ricorrente ad altre opere recentemente eseguite nello stesso territorio del Comune di Selargius (“ Realizzazione di 2 rotatorie e connessa viabilità complementare ”), la difesa comunale ha chiarito che si tratta di fattispecie differente, venendo in rilievo un’opera essenziale, che intersecava per un tratto molto minore, in una sezione stradale, le aree a pericolosità idraulica Hi4, per la quale, in ogni caso, è stato predisposto uno studio di compatibilità per la rimozione della pericolosità idraulica, approvato dall’ADIS, proprio come richiesto dalle NTA del PAI.
2.3.4. Infine, osserva il Collegio che la presentazione in corso di causa (in data 3.3.2025) da parte della ricorrente di uno Studio di compatibilità idraulica, ad integrazione del Piano attuativo già presentato, non ha alcun rilievo nel presente giudizio, dovendo questo Tribunale decidere alla luce della documentazione originariamente prodotta al Comune dall’interessata.
2.4. In definitiva, il ricorso va respinto siccome infondato.
2.5. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco LI, Presidente
OS GI, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS GI | Marco LI |
IL SEGRETARIO