TAR Cagliari, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 522
TAR
Ordinanza presidenziale 27 settembre 2024
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Sentenza 9 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Incompetenza del funzionario comunale

    Il Direttore dell’Area 5, quale organo tecnico comunale, ha comunicato l’inammissibilità del progetto in ragione del mancato compimento di attività propedeutiche all’eliminazione di vincoli, indicando motivi ostativi al proseguimento della procedura di approvazione.

  • Rigettato
    Violazione dell'obbligo di preavviso di diniego

    La norma sul preavviso di diniego non si applica agli atti di pianificazione e programmazione. Inoltre, la ricorrente aveva già avuto modo di interloquire con l'ufficio tecnico comunale, il quale aveva già espresso le ragioni di inammissibilità.

  • Rigettato
    Illegittimità della nota comunale nel merito

    La nota impugnata ha correttamente rilevato l'inammissibilità del piano attuativo in quanto parte delle aree e la viabilità di accesso ricadono in zone soggette a vincolo di pericolosità idraulica elevata (Hi4). La realizzazione di opere di mitigazione del rischio idrogeologico e studi di compatibilità idraulica sono necessari e non risultano agli atti. La presentazione di uno studio di compatibilità idraulica in corso di causa è irrilevante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 522
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 522
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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