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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/12/2025, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 629/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 629/2021 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Canicattini Bagni n. Parte_1 C.F._1
130; rappresentato e difeso dall'avv. FEDERICO CASSARINO giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ), domiciliato in Corso Gelone 68 null 96100 Siracusa;
CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. NICASTRO DEL LAGO GIORGIO giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in Corso Gelone 68 null 96100 Parte_2 C.F._2
Siracusa; rappresentato e difeso dall'avv. NICASTRO DEL LAGO GIORGIO giusta procura in atti.
pagina 1 di 6 CONVENUTO/I
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/09/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, , la società e Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 al fine di sentire accertare l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà del bene immobile meglio indicato in citazione.
In particolare parte attrice a fondamento della domanda ha esposto che: - in data 15.04.1994 la vendeva alla la proprietà dell'immobile sito in Siracusa al C.so Controparte_4 Parte_3
Matteotti n.86, piano I, e dei locali terrani siti in Siracusa al C.so Matteotti nn. 89-90-92; - in seguito nel 1996 la proponeva nei confronti della domanda giudiziale di Controparte_4 Parte_3 nullità della predetta compravendita;
- nelle more del giudizio, proseguito dalla curatela del fallimento della nel frattempo dichiarata fallita, la ( società risultante Controparte_4 Controparte_3 dalla fusione per incorporazione della ) con atto pubblico di compravendita del Parte_3
19.06.2001, trascritto in data 21.06.2001, trasferiva ad essa attrice ed ai propri genitori Controparte_5
e rispettivamente la nuda proprietà e l'usufrutto dell'immobile sito in Siracusa al C.so Parte_2
Matteotti n.86, piano I, interno 4, il predetto giudizio si concludeva nel 2003 in esito al quale il
Tribunale di Siracusa con sentenza n. 1060/2003 dichiarava la nullità della compravendita intercorsa tra le parti in causa;
la sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Catania nel giudizio introitato dalla nel 2005 e conclusosi con sentenza n.1262/ 2009; - successivamente, la Controparte_3 curatela fallimentare nel 2011 proponeva giudizio ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti della avente ad oggetto il rilascio dell'immobile, che si concludeva con l'accoglimento Controparte_3 della domanda e la conseguente condanna della società convenuta al rilascio dell'immobile in favore pagina 2 di 6 della curatela;
- in data 19.09.2017 l'immobile oggetto di causa veniva rilasciato alla curatela del fallimento e, successivamente, a seguito di concordato fallimentare consegnato all'assuntrice del fallimento, . Controparte_2
Premesso ciò, parte attrice ha rappresentato di avere acquistato il legittimo possesso dell'immobile di corso Matteotti in forza dell'atto di compravendita del 19.6.2001 concluso con la e di avere validamente acquistato detto immobile a titolo originario, assumendo il Controparte_3 possesso pubblico, pacifico ed interrotto, ai sensi dell'art. 1159 c.c. ricorrendone tutti i presupposti ossia a) il decorso del tempo (oltre 10 anni), stante l'assenza di atti interruttivi non potendosi ritenere tale la domanda giudiziale ex art. 702 bis c.p.c. volta al rilascio proposta nel 2011 oltre i dieci anni, mai trascritta, nè notificata né proposta nei confronti di essa attrice/acquirente; b) l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo, ovvero l'atto di compravendita del 19.6.2001; c) la trascrizione dello stesso, effettuata in data 21.6.2001 e d) la buona fede, alla cui configurabilità non è ostativa la trascrizione della domanda giudiziale di nullità della compravendita intercorsa fra la e la Controparte_4 allora adducendo al riguardo di avere acquistato l'immobile per atto pubblico e, quindi, Parte_3 avvalendosi dell'opera del notaio incaricato del rogito tenuto alle verifiche necessarie (visure ipocatastali) per riscontrare lo stato del bene.
L'attrice ha, altresì, dedotto che può dirsi compiuto l'acquisto a titolo originario per usucapione ventennale (compiutasi dall'anno 1994 al 2001) potendo, ai sensi dell'art. 1146 c.c., sommare il possesso maturato dalla dante causa con il suo, esercitato sull'immobile. Controparte_1
Tanto premesso l'attrice ha chiesto dichiararsi l'acquisto a titolo originario (usucapione ex art. 1159 c.c. ovvero ventennale) dell'immobile di cui in premessa nonché condannare Controparte_2 quale assuntrice del FA CA e figli s.n.c. alla rifusione delle spese relative all'occupazione sine titolo dal 19.09.2017 sino alla data di effettiva consegna all'odierna attrice, con interessi e rivalutazioni di legge.
Integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i chiamati in giudizio, con comparsa depositata in data 11.05.2021 si sono costituiti e con medesimo difensore e Controparte_1 Parte_2 con medesime difese, aderendo in sostanza alla domanda di parte attrice.
Non si è costituita nonostante rituale notifica. Controparte_2
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., l'odierno giudicante con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 9.03.2022, rilevata l'inidoneità della documentazione prodotta da parte attrice a dimostrare la titolarità del bene oggetto del giudizio in capo alla convenuta Controparte_2
pagina 3 di 6 rigettava le istanze istruttorie e la causa veniva rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.10.2022.
Dopo alcuni rinvii, con ordinanza del 01.05.2023 il GOP revocava la precedente ordinanza del
9.03.2022 e, alla luce dell'ulteriore produzione documentale depositata in giudizio da parte attrice in data 25.10.2022, ammetteva le istanze istruttorie dedotte da parte attrice.
Espletata la prova orale, la causa all'udienza del 10.09.2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Oggetto del presente giudizio è la domanda proposta da tesa ad accertare Parte_1
e dichiarare l'intervenuto acquisto in proprio favore, in forza di usucapione, dell'immobile indicato in citazione, sito in Siracusa Corso Matteotti n.86, di proprietà della convenuta . Controparte_2
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della convenuta che, sebbene Controparte_2 regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Premesso ciò, la domanda proposta da parte attrice deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero occorre precisare che chi agisce per ottenere una sentenza dichiarativa del proprio acquisto per usucapione del diritto reale su di un bene, ha l'onere di allegare al proprio fascicolo la documentazione attestante la legittimazione passiva dei soggetti convenuti. Secondo consolidato principio giurisprudenziale, infatti, l'effettiva titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configura come un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare e la cui mancanza comporta il rigetto della domanda.
Nel giudizio in esame, è stata rilevata, con ordinanza del 9.03.2022, l'assenza di produzione del titolo di proprietà in capo alla convenuta dell'immobile oggetto di causa, carenza Controparte_2 documentale cui parte attrice avrebbe inteso ovviare producendo la relativa documentazione in data
25.10.2022.
Ebbene, nel caso di specie va rilevata la tardività della predetta documentazione relativa alla convenuta depositata da parte attrice successivamente allo scadere dei termini di Controparte_2 cui all'art. 183, comma 6, n.2, c.p.c., che rappresenta la barriera preclusiva per «indicazione dei mezzi di prova» e «produzioni documentali».
Da ciò consegue l'inammissibilità, in quanto tardiva, della produzione documentale e l'inutilizzabilità dei documenti depositati dall'attrice solo in data 25.10.2022, essendo i termini di cui pagina 4 di 6 all'art. 183, comma 6, c.p.c. qualificati espressamente come perentori dal legislatore;
e ai sensi dell'art. 153, comma 1, c.p.c. «i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti».
Sul punto si osserva che " il processo è governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza, ex art. 153
c.p.c. rilevabile d'ufficio, dal compimento di determinate attività assertorie ed istruttorie" (Corte Cost., ord. 29.4.2010 n. 163).
Né la tardività può essere sanata dall'istanza di rimessione in termini formulata da parte attrice in data 25.10.2022 non essendovi prova della non imputabilità alla stessa del ritardo.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione in più occasioni ha avuto modo di precisare che l'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini, preordinata al deposito di documenti istruttori,
è subordinato alla prova che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte in quanto dettata da un fattore estraneo alla sua volontà, del quale è necessario fornire la prova ai sensi dell'art. 294 c.c. (Cass. Civ. 05/07/2024, n.18435; Cass. Civ. Cass., Sez. III Civile, 6 luglio 2018, n.
17729).
Pertanto, prive di pregio si appalesano le argomentazioni di parte attrice secondo le quali andrebbero ammessi i documenti prodotti tardivamente stante l'impossibilità di accesso al fascicolo del
FA ed agli altri giudizi nei quali non era parte in causa - che non le avrebbe consentito la produzione tempestiva - ove si consideri che nulla è cambiato sotto tale profilo tra il momento dell'avvio dell'azione e la data del deposito della predetta documentazione (25.10.2022).
In ragione di quanto sopra esposto la domanda attorea va, pertanto, rigettata.
Quanto alle spese del giudizio, considerate le difese dei convenuti costituiti che hanno aderito alla domanda di parte attrice, sussistono giustificati motivi per disporne la compensazione.
Nulla sulle spese processuali verso la convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 629/2021 R.G., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
pagina 5 di 6 2) rigetta le domande proposte da parte attrice;
3) compensa le spese di lite tra parte attrice e i convenuti costituiti;
4) nulla per le spese processuali verso la convenuta contumace.
Così deciso in Siracusa, il 2 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 629/2021 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Canicattini Bagni n. Parte_1 C.F._1
130; rappresentato e difeso dall'avv. FEDERICO CASSARINO giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ), domiciliato in Corso Gelone 68 null 96100 Siracusa;
CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. NICASTRO DEL LAGO GIORGIO giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in Corso Gelone 68 null 96100 Parte_2 C.F._2
Siracusa; rappresentato e difeso dall'avv. NICASTRO DEL LAGO GIORGIO giusta procura in atti.
pagina 1 di 6 CONVENUTO/I
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/09/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, , la società e Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 al fine di sentire accertare l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà del bene immobile meglio indicato in citazione.
In particolare parte attrice a fondamento della domanda ha esposto che: - in data 15.04.1994 la vendeva alla la proprietà dell'immobile sito in Siracusa al C.so Controparte_4 Parte_3
Matteotti n.86, piano I, e dei locali terrani siti in Siracusa al C.so Matteotti nn. 89-90-92; - in seguito nel 1996 la proponeva nei confronti della domanda giudiziale di Controparte_4 Parte_3 nullità della predetta compravendita;
- nelle more del giudizio, proseguito dalla curatela del fallimento della nel frattempo dichiarata fallita, la ( società risultante Controparte_4 Controparte_3 dalla fusione per incorporazione della ) con atto pubblico di compravendita del Parte_3
19.06.2001, trascritto in data 21.06.2001, trasferiva ad essa attrice ed ai propri genitori Controparte_5
e rispettivamente la nuda proprietà e l'usufrutto dell'immobile sito in Siracusa al C.so Parte_2
Matteotti n.86, piano I, interno 4, il predetto giudizio si concludeva nel 2003 in esito al quale il
Tribunale di Siracusa con sentenza n. 1060/2003 dichiarava la nullità della compravendita intercorsa tra le parti in causa;
la sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Catania nel giudizio introitato dalla nel 2005 e conclusosi con sentenza n.1262/ 2009; - successivamente, la Controparte_3 curatela fallimentare nel 2011 proponeva giudizio ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti della avente ad oggetto il rilascio dell'immobile, che si concludeva con l'accoglimento Controparte_3 della domanda e la conseguente condanna della società convenuta al rilascio dell'immobile in favore pagina 2 di 6 della curatela;
- in data 19.09.2017 l'immobile oggetto di causa veniva rilasciato alla curatela del fallimento e, successivamente, a seguito di concordato fallimentare consegnato all'assuntrice del fallimento, . Controparte_2
Premesso ciò, parte attrice ha rappresentato di avere acquistato il legittimo possesso dell'immobile di corso Matteotti in forza dell'atto di compravendita del 19.6.2001 concluso con la e di avere validamente acquistato detto immobile a titolo originario, assumendo il Controparte_3 possesso pubblico, pacifico ed interrotto, ai sensi dell'art. 1159 c.c. ricorrendone tutti i presupposti ossia a) il decorso del tempo (oltre 10 anni), stante l'assenza di atti interruttivi non potendosi ritenere tale la domanda giudiziale ex art. 702 bis c.p.c. volta al rilascio proposta nel 2011 oltre i dieci anni, mai trascritta, nè notificata né proposta nei confronti di essa attrice/acquirente; b) l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo, ovvero l'atto di compravendita del 19.6.2001; c) la trascrizione dello stesso, effettuata in data 21.6.2001 e d) la buona fede, alla cui configurabilità non è ostativa la trascrizione della domanda giudiziale di nullità della compravendita intercorsa fra la e la Controparte_4 allora adducendo al riguardo di avere acquistato l'immobile per atto pubblico e, quindi, Parte_3 avvalendosi dell'opera del notaio incaricato del rogito tenuto alle verifiche necessarie (visure ipocatastali) per riscontrare lo stato del bene.
L'attrice ha, altresì, dedotto che può dirsi compiuto l'acquisto a titolo originario per usucapione ventennale (compiutasi dall'anno 1994 al 2001) potendo, ai sensi dell'art. 1146 c.c., sommare il possesso maturato dalla dante causa con il suo, esercitato sull'immobile. Controparte_1
Tanto premesso l'attrice ha chiesto dichiararsi l'acquisto a titolo originario (usucapione ex art. 1159 c.c. ovvero ventennale) dell'immobile di cui in premessa nonché condannare Controparte_2 quale assuntrice del FA CA e figli s.n.c. alla rifusione delle spese relative all'occupazione sine titolo dal 19.09.2017 sino alla data di effettiva consegna all'odierna attrice, con interessi e rivalutazioni di legge.
Integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i chiamati in giudizio, con comparsa depositata in data 11.05.2021 si sono costituiti e con medesimo difensore e Controparte_1 Parte_2 con medesime difese, aderendo in sostanza alla domanda di parte attrice.
Non si è costituita nonostante rituale notifica. Controparte_2
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., l'odierno giudicante con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 9.03.2022, rilevata l'inidoneità della documentazione prodotta da parte attrice a dimostrare la titolarità del bene oggetto del giudizio in capo alla convenuta Controparte_2
pagina 3 di 6 rigettava le istanze istruttorie e la causa veniva rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.10.2022.
Dopo alcuni rinvii, con ordinanza del 01.05.2023 il GOP revocava la precedente ordinanza del
9.03.2022 e, alla luce dell'ulteriore produzione documentale depositata in giudizio da parte attrice in data 25.10.2022, ammetteva le istanze istruttorie dedotte da parte attrice.
Espletata la prova orale, la causa all'udienza del 10.09.2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Oggetto del presente giudizio è la domanda proposta da tesa ad accertare Parte_1
e dichiarare l'intervenuto acquisto in proprio favore, in forza di usucapione, dell'immobile indicato in citazione, sito in Siracusa Corso Matteotti n.86, di proprietà della convenuta . Controparte_2
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della convenuta che, sebbene Controparte_2 regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Premesso ciò, la domanda proposta da parte attrice deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero occorre precisare che chi agisce per ottenere una sentenza dichiarativa del proprio acquisto per usucapione del diritto reale su di un bene, ha l'onere di allegare al proprio fascicolo la documentazione attestante la legittimazione passiva dei soggetti convenuti. Secondo consolidato principio giurisprudenziale, infatti, l'effettiva titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configura come un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare e la cui mancanza comporta il rigetto della domanda.
Nel giudizio in esame, è stata rilevata, con ordinanza del 9.03.2022, l'assenza di produzione del titolo di proprietà in capo alla convenuta dell'immobile oggetto di causa, carenza Controparte_2 documentale cui parte attrice avrebbe inteso ovviare producendo la relativa documentazione in data
25.10.2022.
Ebbene, nel caso di specie va rilevata la tardività della predetta documentazione relativa alla convenuta depositata da parte attrice successivamente allo scadere dei termini di Controparte_2 cui all'art. 183, comma 6, n.2, c.p.c., che rappresenta la barriera preclusiva per «indicazione dei mezzi di prova» e «produzioni documentali».
Da ciò consegue l'inammissibilità, in quanto tardiva, della produzione documentale e l'inutilizzabilità dei documenti depositati dall'attrice solo in data 25.10.2022, essendo i termini di cui pagina 4 di 6 all'art. 183, comma 6, c.p.c. qualificati espressamente come perentori dal legislatore;
e ai sensi dell'art. 153, comma 1, c.p.c. «i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti».
Sul punto si osserva che " il processo è governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza, ex art. 153
c.p.c. rilevabile d'ufficio, dal compimento di determinate attività assertorie ed istruttorie" (Corte Cost., ord. 29.4.2010 n. 163).
Né la tardività può essere sanata dall'istanza di rimessione in termini formulata da parte attrice in data 25.10.2022 non essendovi prova della non imputabilità alla stessa del ritardo.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione in più occasioni ha avuto modo di precisare che l'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini, preordinata al deposito di documenti istruttori,
è subordinato alla prova che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte in quanto dettata da un fattore estraneo alla sua volontà, del quale è necessario fornire la prova ai sensi dell'art. 294 c.c. (Cass. Civ. 05/07/2024, n.18435; Cass. Civ. Cass., Sez. III Civile, 6 luglio 2018, n.
17729).
Pertanto, prive di pregio si appalesano le argomentazioni di parte attrice secondo le quali andrebbero ammessi i documenti prodotti tardivamente stante l'impossibilità di accesso al fascicolo del
FA ed agli altri giudizi nei quali non era parte in causa - che non le avrebbe consentito la produzione tempestiva - ove si consideri che nulla è cambiato sotto tale profilo tra il momento dell'avvio dell'azione e la data del deposito della predetta documentazione (25.10.2022).
In ragione di quanto sopra esposto la domanda attorea va, pertanto, rigettata.
Quanto alle spese del giudizio, considerate le difese dei convenuti costituiti che hanno aderito alla domanda di parte attrice, sussistono giustificati motivi per disporne la compensazione.
Nulla sulle spese processuali verso la convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 629/2021 R.G., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
pagina 5 di 6 2) rigetta le domande proposte da parte attrice;
3) compensa le spese di lite tra parte attrice e i convenuti costituiti;
4) nulla per le spese processuali verso la convenuta contumace.
Così deciso in Siracusa, il 2 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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