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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 5098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5098 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 20.5.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 8591/2023 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall' avv. CASOLA DANIELE, con cui è Parte_1 domiciliata telematicamente ricorrente
e
, rappr. e difeso dall' avv. ASARO Controparte_1
MASSIMO, con cui elett.te domiciliato come in atti resistente
Con ricorso depositato il 5.5.2023, l'istante di cui in epigrafe, nella qualità di ricercatrice esperta in genetica umana e molecolare, lavora alle dipendenze del Contr dall'1.1.2006, presso l'Istituto di Genetica e Biofisica (IGB) “Adriano Buzzati
Traverso” di Napoli;
che dall'1.1.2006 all'1.2.2010, lavorava e svolgeva la propria attività di ricerca in forza di contratto a tempo determinato, stipulato il
20.12.2005 e decorrente dall'1.1.2006 (Prot.297/05), di durata annuale, poi prorogato per ulteriori tre anni fino all'1.2.2010, con profilo di Ricercatore, III livello (all. 2); che ai contratti a termine seguiva la stabilizzazione ex Lege 296/06
(Finanz. 2007) e definitiva immissione in ruolo dall'1.2.2010, in forza di contratto Contr a tempo indeterminato stipulato con il in data 20.01.2010 (all. 3) con invariato inquadramento (Ricercatore - III liv.) e sede di lavoro (IGB Napoli): all. 3; che conservava tale inquadramento fino al 18.11.2019, quando, all'esito di procedure concorsuali interne, conseguiva la qualifica di Primo Ricercatore, II livello professionale (all. 4), e poi, dal 02.03.2020, quella di Dirigente di Ricerca, I livello professionale (all. 5); che dal 2006 ad oggi - e tuttora - presta servizio presso l'IGB di via P. Castellino 111 a Napoli e svolge mansioni identiche e continuative nell'ambito della ricerca genetica umana e molecolare (come pure attestato dal
Direttore IGB Prof. cfr. all. 6), tra l'altro coordinando il “Genetic Persona_1
Park of Cilento”, uno dei maggiori studi genetici ed epidemiologici in Italia sulle popolazioni del Cilento, e plurime ricerche sul morbo di Parkinson e i suoi protocolli diagnostici (cfr. CV in allegato 8); che l'anzianità di servizio risulta decorrere dalla sua stabilizzazione a tempo indeterminato (1.2.2010) e non dall'epoca di prima assunzione a tempo determinato (1.1.2006), sebbene, si ripete, non vi sia stata soluzione di continuità nel rapporto di lavoro con l'Ente e le mansioni di ricerca svolte negli anni a tempo determinato siano state identiche e continuative (all. 6) rispetto a quelle svolte dopo la definitiva immissione in ruolo, tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il suo diritto al computo, ai fini dell'anzianità di servizio, del trattamento economico spettante ed ogni altro effetto di legge, dell'attività lavorativa dalle ella prestata alle Contr dipendenze del in virtù di contratto a tempo determinato decorrente dall'1.1.2006 e fino alla data del 01.02.2010, precedentemente alla sua assunzione a tempo indeterminato, avvenuta in data 20.01.2010 e decorrente dal 01.02.2010;
b) ordinare la retrodatazione dell'anzianità di servizio maturata, ad ogni effetto di legge, alla data di decorrenza del primo contratto a tempo determinato, (1.1.2006)
e la ricostruzione della carriera sul piano economico e giuridico;
c) dichiarare il diritto alla ripetizione delle differenze salariali e retributive, oltre interessi fino all'effettivo soddisfo, alla cui determinazione e quantificazione ci si riserva di procedere in sede stragiudiziale in contraddittorio tra le parti o, se necessario, in separato giudizio per il quantum;
…con vittoria di spese”. Contr Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio il chiedendo: “Nel merito, in via preliminare 1) dichiarare prescritte le pretese di differenze retributive economiche e per l'effetto rigettare il ricorso;
Nel merito, in via gradata 2) dichiarare infondate l'avverso ricorso, e, per l'effetto, rigettarlo”.
La domanda è fondata e, come tale, può essere accolta.
Si condivide integralmente il percorso argomentativo, in ogni suo passaggio logico e cronologico, che si rinviene in altra pronunzia di questo stesso Ufficio e della
Corte di Appello di Napoli, considerato che le problematiche in esse affrontate sono pienamente sovrapponibili a quelle oggetto del presente giudizio.
Ed invero, è pacifico che la ricorrente lavorava come ricercatore presso il
[...]
con contratto a tempo determinato dall' 1.1.2006 all' Controparte_1
1.2.2010 e dal 1.2.2010 con contratto a tempo indeterminato.
Dalla documentazione in atti, inoltre, emerge che la predetta aveva svolto le medesime mansioni durante tutto il periodo di riferimento e tale circostanza fattuale è ormai cosa giudicata, perché non contestata.
Nel caso in esame, ricorrono tutti i presupposti per l'applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro attuato con
Direttiva 1999/70/CE, ritenendosi che la modalità di selezione del personale non incida sulla qualità del lavoro prestato, con la conseguenza che nessuna ragionevole giustificazione di una disparità di trattamento economico può trarsi da tale ragione.
Deve evidenziarsi che la Suprema Corte ha avuto modo di recente di pronunciarsi proprio su una questione analoga, chiarendo che la direttiva n. 1999/70/CE deve ritenersi applicabile nei suoi principi anche ai rapporti sorti anteriormente alla entrata in vigore del D.Lgs. 368/2001. Si è, infatti, sottolineato che nel valutare l'anzianità maturata, devono essere considerati tutti i rapporti a termine, anche se anteriori al discrimine di giurisdizione ed alla data di adozione della direttiva cui si dà applicazione: invero, l'anzianità è un elemento di fatto che va considerato nella sua consistenza obiettiva quale complessivamente sussistente nel momento storico cui si riferisce il giudizio.
E ciò contrariamente a quanto avviene per il diritto alle differenze retributive che, come precisato dalla stessa Corte di Giustizia (sentenza del 22.12.2010 Per_2 punto 90), potrà essere riconosciuto solo a decorrere dal momento di scadenza del termine impartito agli Stati membri per la trasposizione nel diritto interno della direttiva 1999/70 (v. Cass. n. 12361/2020).
In fattispecie nelle quali venivano in rilievo le procedure di stabilizzazione di cui alla L. n. 296 del 2006, la Suprema Corte ha affermato che al lavoratore “deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo” (Cass. n. 27950/2017; n. 7118/2018, nn. 3473 e 6146 del 2019 queste ultime in tema di personale stabilizzato alle dipendenze dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica). Come di recente specificato, il principio di diritto è stato fondato sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale nel dare continuità alla propria interpretazione della clausola
4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18
Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C1619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C - 677/16,
Montero Mateos), ha sempre affermato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
Persona_3
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di
Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo
Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). La Corte di Giustizia ha precisato, inoltre, che l'applicabilità della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa nei casi in cui il rapporto abbia acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo. Della disposizione, infatti, si deve fornire un'interpretazione non restrittiva perché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C-177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-
305/11, ed altri, punto 36). Tale principio è stato ripreso dalla Corte di Per_4
Cassazione con le recenti sentenze nn. 31149 e 31150 del 2019 in tema di ricostruzione della carriera del personale della scuola. Gli hanno anche Parte_2 affrontato la questione della prescrizione del diritto alla ricostruzione della carriera: in linea con un orientamento già consolidatosi nell'ambito dell'impiego privato, è stato evidenziato: che l'anzianità di servizio non è uno status né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto;
che essa rappresenta “la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti”; che, di conseguenza, “l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione” (Cass. n.
2232/2020).
Con specifico riferimento alla computabilità, ai fini del calcolo dell'anzianità complessiva dell'assunto a tempo indeterminato, dei rapporti a termine che si collocano temporalmente in data antecedente l'entrata in vigore della direttiva
1999/70/CE, la Corte si pronunciava incidentalmente (Cass. n. 31149/2019 punto 10 della motivazione) e giungeva alla conclusione che ai fini dell'applicabilità della direttiva, quanto alla rilevanza dell'anzianità pregressa, occorre avere riguardo all'epoca in cui sorge il diritto del quale l'anzianità stessa costituisce un presupposto di fatto. Dunque, il principio affermato dalla Corte di
Giustizia - con riferimento all'applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro
97/81/CE sul lavoro a tempo parziale e ripreso più volte dalla Suprema Corte - è il seguente: il diritto alla parità di trattamento può essere fatto valere, facendo leva su contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore della direttiva, per ottenere la parificazione in ordine ad un trattamento spettante in data successiva. Ciò perché "secondo una giurisprudenza costante, una nuova norma si applica, salvo deroghe, immediatamente agli effetti futuri delle situazioni sorte sotto l'impero della vecchia legge (v., in tal senso, in particolare, sentenze 14 aprile
1970, causa 68/69, Brock, Racc. pag. 171, punto 7; 10 luglio 1986, causa
270/84, Licata/CES, Racc. pag. 2305, punto 31; 18 aprile 2002, causa C-290/00,
, Racc. pag. 1-3567, punto 21; 11 dicembre 2008, causa C-334/07 P, Per_5
Commissione/Freistaat Sachsen, Racc. pag. I19465, punto 43, nonché 22 dicembre 2008, causa C-443/07 P, e Racc. Controparte_3 CP_4 pag. 1-10945, punto 61)" (Corte di Giustizia 10.6.2010 in cause riunite c-395/08 e c396/08, , punto 53; negli stessi termini Corte di Giustizia 12.9.2013 in CP_5 causa c- 614/11, . Nessuna espressa deroga a detto principio, proprio Per_6 dell'ordinamento eurounitario, è contenuta nella clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 99/10/CE, che sostanzialmente ricalca quella interpretata dalla Corte di Giustizia nei termini sopra indicati.
In conclusione, secondo la Cassazione “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001,
l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento.
Il principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia antecedente alla data sopra indicata, di entrata in vigore della direttiva, perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina” (Cass. n.
15231/2020).
Alla luce di tali principi, dunque, con riferimento al caso in esame, la ricorrente, ai fini della ricostruzione di carriera, poteva far leva sui contratti a tempo determinato, intercorsi dall' 1.1.2006 all'1.2.2010.
Considerato, poi, che è onere del datore di lavoro provare la sussistenza delle ragioni giustificative della disparità di trattamento, deve rilevarsi che nella fattispecie all'odierno vaglio tale onere non è stato adempiuto dal C.N.R. che (come sopra detto) non ha neanche contestato che le mansioni dell'istante, sia nel corso del rapporto a tempo determinato sia nel corso del rapporto a tempo indeterminato, fossero quelle di ricercatrice”.
Tanto premesso, deve ritenersi documentalmente provato che la ricorrente abbia lavorato in forza dei contratti a termine via via succedutisi senza soluzione di continuità (dall' 1.1.2006 all'assunzione a tempo indeterminato) e che ella abbia sempre svolto le medesime mansioni svolte dai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato aventi il suo medesimo inquadramento, indipendentemente dalla circostanza che le stesse, nel corso dei rapporti a termine, fossero eventualmente sussumibili nell'ambito di specifici progetti. Il riconoscimento del medesimo profilo professionale (nella specie quello di Ricercatore) attribuito anche a personale assunto con contratto a tempo indeterminato non può che giustificarsi in ragione dello svolgimento delle medesime mansioni, non essendo peraltro allegato dalla parte resistente alcun fatto specifico dal quale desumere (la peraltro inverosimile circostanza nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego) che la parte ricorrente, nonostante l'inquadramento quale ricercatore a termine, abbia di fatto svolto mansioni diverse da quelle proprie del suddetto profilo e quindi da quelle assegnate al personale assunto con contratto a tempo indeterminato con il medesimo profilo professionale, che per definizione svolge continuativamente attività di ricerca, in relazione a progetti o materie mutevoli nel tempo (v. in tal senso Sentenze nn. 9074/2021, 7371/2020, 10372/2020 e
8996/2020 del Tribunale di Roma).
Per quanto sin qui osservato, deve in conclusione ritenersi che la posizione della ricorrente nei periodi in cui ha lavorato in forza di contratti a termine sia in tutto assimilabile alla posizione dei dipendenti a tempo indeterminato, essendo, quindi, irrilevanti le circostanze del carattere non di ruolo dell'impiego.
Considerato, quindi, che la contrattazione collettiva (per i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato) stabilisce incrementi periodici della retribuzione in ragione dell'anzianità matura, anche l'istante ha diritto alla ricostruzione della propria carriera con riconoscimento della fascia stipendiale corrispondente all'anzianità maturata.
Dunque, va dichiarato il diritto di al riconoscimento dell'anzianità Parte_1 lavorativa maturata nel periodo a tempo determinato dall' 1.1.2006 all'1.2.2010. Contr Per l'effetto, il va condannato, tenuto conto della specifica richiesta già contenuta nei limiti della prescrizione, al pagamento delle relative differenze retributive, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede: A) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente al computo dell'anzianità di servizio maturata, sin dalla data di decorrenza del primo contratto a tempo determinato, (1.1.2006);
B) dichiara il diritto della ricorrente alle differenze salariali e retributive dal
5.5.2018, oltre interessi fino all'effettivo soddisfo, da quantificarsi in separato giudizio;
C) condanna il CNR alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 1.500,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 24/06/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo