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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:31 in composizione monocratica:
D'IO ILARIA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 97/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Montepulciano - P.za Grande N.1 53045 Montepulciano SI
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 136 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il Sig. ha impugnato avviso di accertamento IMU/TASI del 29.11.2024, notificato il 25.03.2025, relativo all' annualità di imposta 2019, con il quale il Comune di Montepulciano richiedeva il versamento del tributo per un importo complessivo di € 1.917,00 (di cui € 1.283,00 a titolo di tributo accertato, oltre sanzioni e interessi). Il tributo era stato richiesto per l'immobile di proprietà del ricorrente, sito in Indirizzo_1, identificato al C.F. al foglio 118, sub. 14, immobile di cui il contribuente era divenuto proprietario esclusivo dal 2017. Il Comune riteneva che il contribuente avesse omesso il versamento delle imposte IMU/TASI per l'anno 2019, in quanto non riteneva sussistente il diritto all'esenzione prima casa. Il ricorrente, nel contestare l'atto impositivo, lamentava l'illegittimità del maggior importo richiesto e l'omessa applicazione dell'esenzione, rilevando di aver adibito l'immobile a propria dimora abituale e residenza anagrafica fin dall'acquisto della proprietà nel 2017 e di aver sempre ivi mantenuto la propria residenza e dimora. Egli evidenziava che l'ente impositore aveva fondato la pretesa su un presupposto normativo non più costituzionalmente legittimo, ossia il legame dell'esenzione al concetto di nucleo familiare, non tenendo conto della sopravvenuta pronuncia della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità del requisito in oggetto, escludendo il riferimento al medesimo per i presupposti Dell' IMU. Il sig. Ricorrente_1 contestava, in particolare, che l'obbligo di versamento fosse legato al fatto che il proprio nucleo familiare fosse, formalmente, ancora unito a quello dei genitori fino al 2022. Secondo il ricorrente, tale requisito non poteva essere legato allo stato di famiglia, ma ai requisiti di dimora e residenza anagrafica effettiva. Il Comune di Montepulciano, a fondamento della propria pretesa impositiva, rilevava che il Sig. Ricorrente_1 era divenuto soggetto passivo IMU dal 2017. A seguito di incrocio dati (anagrafe, TARI, catastale), era emerso che: Indirizzo_2 Al momento dell'acquisto (2017) e fino al 4 marzo 2022, il contribuente faceva parte di un unico nucleo familiare con i genitori, tutti residenti in [...]. Indirizzo_3 Il padre, Nominativo_1, dichiarava come abitazione principale l'immobile sub. 17 (di sua proprietà), per il quale non versava IMU e pagava TARI.
3. Il ricorrente non aveva versato IMU per l'immobile sub. 14, né lo aveva dichiarato ai fini TARI. Il Comune sosteneva che la normativa IMU (in particolare, l'art. 1, comma 741, lett. b, L. n. 160/2019 e le discipline precedenti) subordinava il riconoscimento dell'esenzione alla contestuale sussistenza della residenza anagrafica e della dimora abituale del possessore e del proprio nucleo familiare. L'ente impositore riteneva che la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 non assumesse rilevanza nel caso di specie, ribadendo che, per l'esenzione, era necessario il concorso imprescindibile di residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile, condizioni che, a suo dire, non sarebbero state soddisfatte fino a quando il contribuente non aveva formalizzato la scissione del nucleo familiare nel 2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Le agevolazioni per l'abitazione principale per gli anni considerati erano legate al presupposto che l'immobile fosse quello nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorassero abitualmente e risiedessero anagraficamente. Tale concetto, centrale per la disciplina IMU e TASI (inclusa la nuova IMU di cui alla L. 160/2019), è stato oggetto di scrutinio costituzionale. Si osserva che la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 209 del 13/10/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del precetto normativo nella parte in cui prevedeva che l'esenzione dall' imposta municipale propria (IMU) per l'abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare non si applicasse nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare risiedesse anagraficamente e dimorasse in un immobile ubicato in altro comune. La Consulta ha in particolare dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del D.L. n. 201/2011 e, in via consequenziale, dell'art. 1, comma 741, lett. b), secondo periodo, della L. n. 160/2019 (che aveva riprodotto il requisito). La Corte ha escluso il riferimento al nucleo familiare, stabilendo che per abitazione principale si deve intendere l'immobile, iscritto o iscrivibile in catasto, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente eliminando la condizione che ciò valga anche per il nucleo familiare. Questo principio, sebbene primariamente riferito al caso di coniugi con residenze in Comuni diversi, è fondamentale per stabilire che il beneficio fiscale deve essere legato al possesso effettivo e alla dimora abituale dei singoli componenti che rivendicano l'esenzione. La Consulta ha infatti riconosciuto il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, che abbiano stabilito la loro dimora abituale e la residenza anagrafica in altro immobile. Ne consegue che l'agevolazione è svincolata dal requisito del nucleo familiare. La normativa così modificata impone di verificare la sussistenza dei requisiti oggettivi (residenza anagrafica e dimora abituale) in capo al singolo contribuente possessore che chiede l'esenzione. Ricorrente_1Nel caso di specie, il Sig. ha dimostrato di aver mantenuto la residenza e la dimora abituale Indirizzo_1presso l'immobile di , sub. 14, fin dal 2017. Il tentativo del Comune di Montepulciano di imporre il tributo per l'anno 2019, basandosi sostanzialmente sull'interpretazione della norma che collegava l'esenzione alla residenza anagrafica unitaria dell'intero nucleo familiare (il cui altro immobile, sub 17, era già utilizzato dai genitori come prima casa), non è più sostenibile alla luce della pronuncia costituzionale. Poiché il ricorrente, in quanto possessore, aveva stabilito presso l'immobile la sua dimora abituale e la sua residenza anagrafica, i presupposti per l'esenzione IMU/TASI per l'anno 2019 sono stati soddisfatti, indipendentemente dalla composizione formale del nucleo familiare in quel momento. Conseguentemente, l'avviso di accertamento impugnato si rivela illegittimo in quanto emesso in applicazione di un presupposto normativo ritenuto incostituzionale.
Le spese di lite possono essere compensate avendo il ricorrente formalizzato solo nel 2022 la variazione dello stato di famiglia all'Anagrafe.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:31 in composizione monocratica:
D'IO ILARIA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 97/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Montepulciano - P.za Grande N.1 53045 Montepulciano SI
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 136 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il Sig. ha impugnato avviso di accertamento IMU/TASI del 29.11.2024, notificato il 25.03.2025, relativo all' annualità di imposta 2019, con il quale il Comune di Montepulciano richiedeva il versamento del tributo per un importo complessivo di € 1.917,00 (di cui € 1.283,00 a titolo di tributo accertato, oltre sanzioni e interessi). Il tributo era stato richiesto per l'immobile di proprietà del ricorrente, sito in Indirizzo_1, identificato al C.F. al foglio 118, sub. 14, immobile di cui il contribuente era divenuto proprietario esclusivo dal 2017. Il Comune riteneva che il contribuente avesse omesso il versamento delle imposte IMU/TASI per l'anno 2019, in quanto non riteneva sussistente il diritto all'esenzione prima casa. Il ricorrente, nel contestare l'atto impositivo, lamentava l'illegittimità del maggior importo richiesto e l'omessa applicazione dell'esenzione, rilevando di aver adibito l'immobile a propria dimora abituale e residenza anagrafica fin dall'acquisto della proprietà nel 2017 e di aver sempre ivi mantenuto la propria residenza e dimora. Egli evidenziava che l'ente impositore aveva fondato la pretesa su un presupposto normativo non più costituzionalmente legittimo, ossia il legame dell'esenzione al concetto di nucleo familiare, non tenendo conto della sopravvenuta pronuncia della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità del requisito in oggetto, escludendo il riferimento al medesimo per i presupposti Dell' IMU. Il sig. Ricorrente_1 contestava, in particolare, che l'obbligo di versamento fosse legato al fatto che il proprio nucleo familiare fosse, formalmente, ancora unito a quello dei genitori fino al 2022. Secondo il ricorrente, tale requisito non poteva essere legato allo stato di famiglia, ma ai requisiti di dimora e residenza anagrafica effettiva. Il Comune di Montepulciano, a fondamento della propria pretesa impositiva, rilevava che il Sig. Ricorrente_1 era divenuto soggetto passivo IMU dal 2017. A seguito di incrocio dati (anagrafe, TARI, catastale), era emerso che: Indirizzo_2 Al momento dell'acquisto (2017) e fino al 4 marzo 2022, il contribuente faceva parte di un unico nucleo familiare con i genitori, tutti residenti in [...]. Indirizzo_3 Il padre, Nominativo_1, dichiarava come abitazione principale l'immobile sub. 17 (di sua proprietà), per il quale non versava IMU e pagava TARI.
3. Il ricorrente non aveva versato IMU per l'immobile sub. 14, né lo aveva dichiarato ai fini TARI. Il Comune sosteneva che la normativa IMU (in particolare, l'art. 1, comma 741, lett. b, L. n. 160/2019 e le discipline precedenti) subordinava il riconoscimento dell'esenzione alla contestuale sussistenza della residenza anagrafica e della dimora abituale del possessore e del proprio nucleo familiare. L'ente impositore riteneva che la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 non assumesse rilevanza nel caso di specie, ribadendo che, per l'esenzione, era necessario il concorso imprescindibile di residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile, condizioni che, a suo dire, non sarebbero state soddisfatte fino a quando il contribuente non aveva formalizzato la scissione del nucleo familiare nel 2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Le agevolazioni per l'abitazione principale per gli anni considerati erano legate al presupposto che l'immobile fosse quello nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorassero abitualmente e risiedessero anagraficamente. Tale concetto, centrale per la disciplina IMU e TASI (inclusa la nuova IMU di cui alla L. 160/2019), è stato oggetto di scrutinio costituzionale. Si osserva che la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 209 del 13/10/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del precetto normativo nella parte in cui prevedeva che l'esenzione dall' imposta municipale propria (IMU) per l'abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare non si applicasse nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare risiedesse anagraficamente e dimorasse in un immobile ubicato in altro comune. La Consulta ha in particolare dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del D.L. n. 201/2011 e, in via consequenziale, dell'art. 1, comma 741, lett. b), secondo periodo, della L. n. 160/2019 (che aveva riprodotto il requisito). La Corte ha escluso il riferimento al nucleo familiare, stabilendo che per abitazione principale si deve intendere l'immobile, iscritto o iscrivibile in catasto, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente eliminando la condizione che ciò valga anche per il nucleo familiare. Questo principio, sebbene primariamente riferito al caso di coniugi con residenze in Comuni diversi, è fondamentale per stabilire che il beneficio fiscale deve essere legato al possesso effettivo e alla dimora abituale dei singoli componenti che rivendicano l'esenzione. La Consulta ha infatti riconosciuto il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, che abbiano stabilito la loro dimora abituale e la residenza anagrafica in altro immobile. Ne consegue che l'agevolazione è svincolata dal requisito del nucleo familiare. La normativa così modificata impone di verificare la sussistenza dei requisiti oggettivi (residenza anagrafica e dimora abituale) in capo al singolo contribuente possessore che chiede l'esenzione. Ricorrente_1Nel caso di specie, il Sig. ha dimostrato di aver mantenuto la residenza e la dimora abituale Indirizzo_1presso l'immobile di , sub. 14, fin dal 2017. Il tentativo del Comune di Montepulciano di imporre il tributo per l'anno 2019, basandosi sostanzialmente sull'interpretazione della norma che collegava l'esenzione alla residenza anagrafica unitaria dell'intero nucleo familiare (il cui altro immobile, sub 17, era già utilizzato dai genitori come prima casa), non è più sostenibile alla luce della pronuncia costituzionale. Poiché il ricorrente, in quanto possessore, aveva stabilito presso l'immobile la sua dimora abituale e la sua residenza anagrafica, i presupposti per l'esenzione IMU/TASI per l'anno 2019 sono stati soddisfatti, indipendentemente dalla composizione formale del nucleo familiare in quel momento. Conseguentemente, l'avviso di accertamento impugnato si rivela illegittimo in quanto emesso in applicazione di un presupposto normativo ritenuto incostituzionale.
Le spese di lite possono essere compensate avendo il ricorrente formalizzato solo nel 2022 la variazione dello stato di famiglia all'Anagrafe.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.