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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/10/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 626/2019
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
– opponente –
Avv. Riccardo Rosa
Email_1
contro
CP_1
– opposto –
Avv.ti Francesco Paolo e Gianluca Gallo
Email_2
Email_3
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 19.2.19, la farmacia proponeva opposizione al decreto Pt_1 ingiuntivo n. 1/19, emesso da questo Tribunale in suo danno il 3.1.19 (e notificatole l'11.1.19) per il pagamento in favore di della complessiva somma di 12.458,75 € a titolo di TFR CP_1 maturato alla cessazione del rapporto di lavoro intrattenuto tra le parti, avvenuta a seguito del licenziamento per giusta causa del dipendente (impiegato di 4° livello del CCNL Farmacie Private dal 20.5.88) risalente al 12.10.2017.
L'opponente non contrastava l'an di tale pretesa creditoria, bensì il suo quantum.
Riteneva infatti che il residuo dovuto a titolo di TFR sarebbe stato pari alla cifra inferiore di 9.736,02
€. Allo scopo, sosteneva che tale somma era stata erroneamente liquidata in eccesso per l'importo di
2.912,42 €, invece non dovuto in ragione del fatto che le ritenute fiscali di legge, sub species del pagamento della quota IRPEF, devono essere versate dal datore di lavoro direttamente all'Erario e non già corrisposte al lavoratore.
In via riconvenzionale, parte opponente domandava pure il risarcimento per danno all'immagine
(nella misura di 107.185,84 € per il mancato utile causato da esso) derivato da una condotta violenta tenuta dalla parte opposta sul luogo di lavoro e consistente nell'aver sferrato un pugno ad altro dipendente della farmacia.
Al fine di suffragare la sua richiesta di risarcimento, la parte allegava in atti un prospetto commerciale dal quale poter desumere un decremento delle vendite rispetto a quelle registrate nell'annualità precedente, verificatosi a seguito della realizzazione dell'evento.
Identificava, dunque, in tale perdita di profitto il danno economico effettivamente subito.
Chiedeva inoltre volersi ammettere prova testimoniale, al fine di corroborare le proprie argomentazioni.
CP_ In data 23.5.19 si costituiva l' , il quale insisteva nel riconoscimento del credito nella misura di cui al decreto ingiuntivo come da importo lordo indicato, citando copiosa giurisprudenza che avrebbe giustificato tale pretesa (Cass. sentt. nn. 19790/2011, 21010/2013 e 18044/2015 secondo le quali le ritenute fiscali dovrebbero essere pagate dal lavoratore “soltanto dopo che lo stesso lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli”, mentre, quanto alle ritenute previdenziali, il datore di lavoro può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore “solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo”).
Quanto alla domanda proposta in via riconvenzionale, la riteneva inammissibile e da doversi trattare di fronte ad altro giudice competente poiché non riscontrava la relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale "dal titolo dedotto in giudizio dall'attore" che comporta la trattazione simultanea delle cause ai sensi dell'art. 36 c.p.c., non ravvisando comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traevano fondamento le contrapposte pretese delle parti e quindi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l'azione proposta.
Del resto, nel caso di specie, la domanda riconvenzionale aveva ad oggetto una richiesta risarcitoria ex art. 2043 c.c. per presunti e non provati fatti estranei al rapporto di lavoro in questione.
Parte opposta si soffermava comunque sulla fondatezza della domanda, denunciandone anzitutto l'insussistenza perché, in occasione dell'episodio violento, la farmacia sarebbe rimasta chiusa solo per pochi minuti. Asseriva, poi, di non aver rivolto alcuna minaccia nei confronti della titolare né nell'occorso né al di fuori dei locali dell'azienda, ambito nel quale avrebbe potuto realmente darsi corso ad un danno 'reputazionale'. In ultimo, indicava come inidoneo a provare il danno sofferto il documento contabile versato in atti dalla controparte, ritenendo invece necessaria, a tal fine,
l'allegazione dei bilanci di impresa dell'esercizio e chiedeva anch'essa l'ammissione di prove testimoniali.
Ritenuta l'opportunità, la causa è stata istruita a mezzo delle testimonianze richieste, una per parte.
Precisamente: per l'opponente, ha reso testimonianza il contabile della farmacia nonché persona offesa nell'episodio criminoso ivi perpetratosi, ossia il mentre per parte opposta un'altra CP_2 dipendente della farmacia, la sig.ra Per_1
Entrambi i soggetti hanno confermato la verificazione dell'episodio – rispetto al quale, tra l'altro, si
è evinto che è stato celebrato altro procedimento penale conclusosi con sent. n. 20/20 del Giudice di
Pace di Castrovillari –, poi la chiusura della farmacia per pochi minuti e l'articolazione di minacce ad opera della parte opposta nei confronti della titolare della Farmacia opponente.
Soltanto il poiché sentito anche su tali altre circostanze, ha confermato il danno reputazionale CP_2 arrecato alla nella località di Lauropoli e il conseguente calo d'incassi. Pt_1
Ritenuta matura per la decisione, la causa viene decisa così come di seguito.
***
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, con riferimento al primo motivo di opposizione inerente alla determinazione del credito dovuto a titolo di TFR al lordo anziché al netto delle ritenute di legge occorre rilevare che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il credito spettante al lavoratore va calcolato al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. Sul punto, si considerino Cass. n. 9198/2000, n. 10258/2002, n. 18584/2008, n. 19790/2011, n.
3525/2013, n. 12566/2014, n. 18044/2015 e n. 8017/2019, secondo le quali (in termini, Cass. n.
18044/2015 citata anche dalla parte opposta) “l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive” – in cui rientra anche il trattamento di fine rapporto non corrisposto, dal momento che ad esso è riconosciuta la natura di 'retribuzione differita' – “devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo” circostanza che, nel caso di specie, è pacifico non si sia verificata.
Il decreto ingiuntivo opposto ed emesso da questo Tribunale va dunque confermato poiché il credito del lavoratore portato dallo stesso è stato correttamente liquidato al lordo delle ritenute fiscali, ossia compreso il pagamento della quota IRPEF.
Con riferimento, invece, alla proposta domanda riconvenzionale di risarcimento del danno all'immagine causato alla farmacia dal comportamento tenuto dal lavoratore – da ritenersi ammissibile perché attraverso questa s'intendeva portare in compensazione un credito vantato rispetto a quello ingiunto, e quindi in quanto connessa 'oggettivamente' al giudizio instaurato – la stessa va respinta poiché si ritiene che in tale giudizio non sia stata raggiunta né la prova del danno effettivamente patito né del nesso di causalità tra la condotta posta in essere dal dipendente e il pregiudizio asserito.
Occorre infatti ricordare, in questa sede, che secondo unanime giurisprudenza il pregiudizio all'immagine ed alla reputazione non coincide con il danno-evento, ossia con l'eventum damni della lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma esso assume unicamente la connotazione di
'danno-conseguenza', e dunque si identifica con le sole conseguenze originate dall'incisione del diritto (da ultimo, si consideri ord. Cass. n. 19551/2023).
Pertanto, qualora – come accaduto nel caso di specie – venga riscontrata l'avvenuta lesione del diritto all'immagine, essa non risulta risarcibile 'per ciò solo', cioè non si tratta di un danno “in re ipsa” da riparare per il solo fatto della sua verificazione, ma chi assume di aver subito un danno non patrimoniale a seguito di tale comportamento antigiuridico deve provare le 'conseguenze dannose' da esso derivate e specialmente la loro 'riconducibilità causale' a quella condotta (c.d. nesso di causalità).
Orbene, nel caso di specie, seppure la violazione del diritto v' è stata nel caso di specie, poiché in giudizio è stata dimostrata la realizzazione del comportamento offensivo, la vittima non ha provato nel presente procedimento le 'conseguenze' negative discendenti da questa lesione.
Con riguardo alla prova del danno – il quale, per il vero, è stato lamentato unicamente nella sua connotazione economica –, per l' appunto, si ritiene irrilevante l'accertamento probatorio in giudizio della chiusura della farmacia per pochi minuti successivi all'occorso e poi del tutto insufficiente l'affermazione resa durante la sua testimonianza dal persona offesa e contabile della farmacia, CP_2 secondo la quale l'episodio violento realizzato dal dipendente avrebbe avuto un eco nella vicina comunità di Lauropoli “nei giorni successivi” che avrebbe fatto assumere una connotazione negativa all'attività commerciale, comportandone una successiva perdita di guadagni.
Gli elementi fattuali addotti non sembrano, infatti, assurgere a presunzioni gravi, precise e concordanti, in grado di far ritenere provato il pregiudizio eventualmente patito dalla vittima.
Senza contare, inoltre, che le perdite economiche allegate dall'esercizio commerciale sono certificate da un documento di parte, proveniente dal commercialista della farmacia, il quale viene ritenuto inadatto a dissipare ogni dubbio circa la loro effettiva esistenza oltre che rispetto al loro ammontare.
Del resto, come osservato da parte opposta, ben si sarebbe potuto fugare ogni dubbio allegando in giudizio i bilanci d'impresa, documenti dotati di ufficialità e di comprovata affidabilità.
Per di più, non si può mancare di osservare che in atti non versa neanche alcuna prova idonea a dimostrare che è da tale comportamento che è dipesa, in effetti la diminuzione del fatturato della farmacia rispetto a quello registrato nell'annualità precedente, e quindi non è stato accertato il c.d.
'nesso di causalità'.
Tale risultato, difatti, ben potrebbe essere derivato anche da altre cause estranee alla materia oggetto del contendere e le quali non possono essere ritenute 'mere occasioni in presenza delle quali si è verificato il danno' poiché nel giudizio de quo non è stata data prova del fatto che la condotta violenta dell'opposto era l'unica, nell'occorso, idonea a determinare l'evento.
Deve concludersi, pertanto, che oltre alla mancata prova del danno subito, non si è avuta neanche evidenza della riconducibilità dello stesso alla condotta denunciata.
Per l'effetto, non può che ritenersi infondato anche il secondo motivo di doglianza dell'opposizione.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Manuela Esposito - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo;
- rigetta la domanda, proposta in via riconvenzionale, di risarcimento del danno;
- condanna a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.865,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
– opponente –
Avv. Riccardo Rosa
Email_1
contro
CP_1
– opposto –
Avv.ti Francesco Paolo e Gianluca Gallo
Email_2
Email_3
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 19.2.19, la farmacia proponeva opposizione al decreto Pt_1 ingiuntivo n. 1/19, emesso da questo Tribunale in suo danno il 3.1.19 (e notificatole l'11.1.19) per il pagamento in favore di della complessiva somma di 12.458,75 € a titolo di TFR CP_1 maturato alla cessazione del rapporto di lavoro intrattenuto tra le parti, avvenuta a seguito del licenziamento per giusta causa del dipendente (impiegato di 4° livello del CCNL Farmacie Private dal 20.5.88) risalente al 12.10.2017.
L'opponente non contrastava l'an di tale pretesa creditoria, bensì il suo quantum.
Riteneva infatti che il residuo dovuto a titolo di TFR sarebbe stato pari alla cifra inferiore di 9.736,02
€. Allo scopo, sosteneva che tale somma era stata erroneamente liquidata in eccesso per l'importo di
2.912,42 €, invece non dovuto in ragione del fatto che le ritenute fiscali di legge, sub species del pagamento della quota IRPEF, devono essere versate dal datore di lavoro direttamente all'Erario e non già corrisposte al lavoratore.
In via riconvenzionale, parte opponente domandava pure il risarcimento per danno all'immagine
(nella misura di 107.185,84 € per il mancato utile causato da esso) derivato da una condotta violenta tenuta dalla parte opposta sul luogo di lavoro e consistente nell'aver sferrato un pugno ad altro dipendente della farmacia.
Al fine di suffragare la sua richiesta di risarcimento, la parte allegava in atti un prospetto commerciale dal quale poter desumere un decremento delle vendite rispetto a quelle registrate nell'annualità precedente, verificatosi a seguito della realizzazione dell'evento.
Identificava, dunque, in tale perdita di profitto il danno economico effettivamente subito.
Chiedeva inoltre volersi ammettere prova testimoniale, al fine di corroborare le proprie argomentazioni.
CP_ In data 23.5.19 si costituiva l' , il quale insisteva nel riconoscimento del credito nella misura di cui al decreto ingiuntivo come da importo lordo indicato, citando copiosa giurisprudenza che avrebbe giustificato tale pretesa (Cass. sentt. nn. 19790/2011, 21010/2013 e 18044/2015 secondo le quali le ritenute fiscali dovrebbero essere pagate dal lavoratore “soltanto dopo che lo stesso lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli”, mentre, quanto alle ritenute previdenziali, il datore di lavoro può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore “solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo”).
Quanto alla domanda proposta in via riconvenzionale, la riteneva inammissibile e da doversi trattare di fronte ad altro giudice competente poiché non riscontrava la relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale "dal titolo dedotto in giudizio dall'attore" che comporta la trattazione simultanea delle cause ai sensi dell'art. 36 c.p.c., non ravvisando comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traevano fondamento le contrapposte pretese delle parti e quindi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l'azione proposta.
Del resto, nel caso di specie, la domanda riconvenzionale aveva ad oggetto una richiesta risarcitoria ex art. 2043 c.c. per presunti e non provati fatti estranei al rapporto di lavoro in questione.
Parte opposta si soffermava comunque sulla fondatezza della domanda, denunciandone anzitutto l'insussistenza perché, in occasione dell'episodio violento, la farmacia sarebbe rimasta chiusa solo per pochi minuti. Asseriva, poi, di non aver rivolto alcuna minaccia nei confronti della titolare né nell'occorso né al di fuori dei locali dell'azienda, ambito nel quale avrebbe potuto realmente darsi corso ad un danno 'reputazionale'. In ultimo, indicava come inidoneo a provare il danno sofferto il documento contabile versato in atti dalla controparte, ritenendo invece necessaria, a tal fine,
l'allegazione dei bilanci di impresa dell'esercizio e chiedeva anch'essa l'ammissione di prove testimoniali.
Ritenuta l'opportunità, la causa è stata istruita a mezzo delle testimonianze richieste, una per parte.
Precisamente: per l'opponente, ha reso testimonianza il contabile della farmacia nonché persona offesa nell'episodio criminoso ivi perpetratosi, ossia il mentre per parte opposta un'altra CP_2 dipendente della farmacia, la sig.ra Per_1
Entrambi i soggetti hanno confermato la verificazione dell'episodio – rispetto al quale, tra l'altro, si
è evinto che è stato celebrato altro procedimento penale conclusosi con sent. n. 20/20 del Giudice di
Pace di Castrovillari –, poi la chiusura della farmacia per pochi minuti e l'articolazione di minacce ad opera della parte opposta nei confronti della titolare della Farmacia opponente.
Soltanto il poiché sentito anche su tali altre circostanze, ha confermato il danno reputazionale CP_2 arrecato alla nella località di Lauropoli e il conseguente calo d'incassi. Pt_1
Ritenuta matura per la decisione, la causa viene decisa così come di seguito.
***
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, con riferimento al primo motivo di opposizione inerente alla determinazione del credito dovuto a titolo di TFR al lordo anziché al netto delle ritenute di legge occorre rilevare che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il credito spettante al lavoratore va calcolato al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. Sul punto, si considerino Cass. n. 9198/2000, n. 10258/2002, n. 18584/2008, n. 19790/2011, n.
3525/2013, n. 12566/2014, n. 18044/2015 e n. 8017/2019, secondo le quali (in termini, Cass. n.
18044/2015 citata anche dalla parte opposta) “l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive” – in cui rientra anche il trattamento di fine rapporto non corrisposto, dal momento che ad esso è riconosciuta la natura di 'retribuzione differita' – “devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo” circostanza che, nel caso di specie, è pacifico non si sia verificata.
Il decreto ingiuntivo opposto ed emesso da questo Tribunale va dunque confermato poiché il credito del lavoratore portato dallo stesso è stato correttamente liquidato al lordo delle ritenute fiscali, ossia compreso il pagamento della quota IRPEF.
Con riferimento, invece, alla proposta domanda riconvenzionale di risarcimento del danno all'immagine causato alla farmacia dal comportamento tenuto dal lavoratore – da ritenersi ammissibile perché attraverso questa s'intendeva portare in compensazione un credito vantato rispetto a quello ingiunto, e quindi in quanto connessa 'oggettivamente' al giudizio instaurato – la stessa va respinta poiché si ritiene che in tale giudizio non sia stata raggiunta né la prova del danno effettivamente patito né del nesso di causalità tra la condotta posta in essere dal dipendente e il pregiudizio asserito.
Occorre infatti ricordare, in questa sede, che secondo unanime giurisprudenza il pregiudizio all'immagine ed alla reputazione non coincide con il danno-evento, ossia con l'eventum damni della lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma esso assume unicamente la connotazione di
'danno-conseguenza', e dunque si identifica con le sole conseguenze originate dall'incisione del diritto (da ultimo, si consideri ord. Cass. n. 19551/2023).
Pertanto, qualora – come accaduto nel caso di specie – venga riscontrata l'avvenuta lesione del diritto all'immagine, essa non risulta risarcibile 'per ciò solo', cioè non si tratta di un danno “in re ipsa” da riparare per il solo fatto della sua verificazione, ma chi assume di aver subito un danno non patrimoniale a seguito di tale comportamento antigiuridico deve provare le 'conseguenze dannose' da esso derivate e specialmente la loro 'riconducibilità causale' a quella condotta (c.d. nesso di causalità).
Orbene, nel caso di specie, seppure la violazione del diritto v' è stata nel caso di specie, poiché in giudizio è stata dimostrata la realizzazione del comportamento offensivo, la vittima non ha provato nel presente procedimento le 'conseguenze' negative discendenti da questa lesione.
Con riguardo alla prova del danno – il quale, per il vero, è stato lamentato unicamente nella sua connotazione economica –, per l' appunto, si ritiene irrilevante l'accertamento probatorio in giudizio della chiusura della farmacia per pochi minuti successivi all'occorso e poi del tutto insufficiente l'affermazione resa durante la sua testimonianza dal persona offesa e contabile della farmacia, CP_2 secondo la quale l'episodio violento realizzato dal dipendente avrebbe avuto un eco nella vicina comunità di Lauropoli “nei giorni successivi” che avrebbe fatto assumere una connotazione negativa all'attività commerciale, comportandone una successiva perdita di guadagni.
Gli elementi fattuali addotti non sembrano, infatti, assurgere a presunzioni gravi, precise e concordanti, in grado di far ritenere provato il pregiudizio eventualmente patito dalla vittima.
Senza contare, inoltre, che le perdite economiche allegate dall'esercizio commerciale sono certificate da un documento di parte, proveniente dal commercialista della farmacia, il quale viene ritenuto inadatto a dissipare ogni dubbio circa la loro effettiva esistenza oltre che rispetto al loro ammontare.
Del resto, come osservato da parte opposta, ben si sarebbe potuto fugare ogni dubbio allegando in giudizio i bilanci d'impresa, documenti dotati di ufficialità e di comprovata affidabilità.
Per di più, non si può mancare di osservare che in atti non versa neanche alcuna prova idonea a dimostrare che è da tale comportamento che è dipesa, in effetti la diminuzione del fatturato della farmacia rispetto a quello registrato nell'annualità precedente, e quindi non è stato accertato il c.d.
'nesso di causalità'.
Tale risultato, difatti, ben potrebbe essere derivato anche da altre cause estranee alla materia oggetto del contendere e le quali non possono essere ritenute 'mere occasioni in presenza delle quali si è verificato il danno' poiché nel giudizio de quo non è stata data prova del fatto che la condotta violenta dell'opposto era l'unica, nell'occorso, idonea a determinare l'evento.
Deve concludersi, pertanto, che oltre alla mancata prova del danno subito, non si è avuta neanche evidenza della riconducibilità dello stesso alla condotta denunciata.
Per l'effetto, non può che ritenersi infondato anche il secondo motivo di doglianza dell'opposizione.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Manuela Esposito - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo;
- rigetta la domanda, proposta in via riconvenzionale, di risarcimento del danno;
- condanna a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.865,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).