Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/06/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, alla pubblica udienza svolta in data 18 giugno
2025, ha pronunciato e pubblicato ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 36/2025
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Fiorentino De Leo, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di inabilità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 7 gennaio 2025, esponeva che: Parte_1
-con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. proposto avanti al Tribunale di Messina, Sez. Lavoro ed iscritto al n. 936/2023 R.G.L, aveva chiesto l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, al fine di usufruire del beneficio della maggiorazione della pensione previsto in favore dei titolari di prestazioni previdenziali o assistenziali in situazione di disagio economico, di cui all'art. 38 della legge 448/2001, come modificato dal D.L. 104/2020 (c.d. incremento al milione), nonché delle condizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92;
-il Giudice del Lavoro adito, valutata la c.t.u. depositata e ritenutane la congruità, in assenza di contestazione della controparte, aveva omologato con decreto del 3 settembre 2024, pubblicato in pari data, il requisito sanitario oggetto del procedimento, dichiarando che ella si trovava, fin
- il decreto di omologa era stato notificato a parte resistente in data 5 settembre 2024, senza riscontro.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato e dichiarato il suo diritto alla pensione di inabilità civile e che conseguentemente l' venisse condannato alla liquidazione ed al pagamento CP_1
della pensione di inabilità civile nella misura di legge, a decorrere dal mese di gennaio 2023, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore dei procuratore antistatario.
2.- All'udienza odierna la causa viene decisa.
3. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' , non costituito in giudizio sebbene il CP_1
ricorso sia stato regolarmente notificato.
4.- Parte ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere il diritto al riconoscimento della pensione di inabilità dal mese di gennaio 2023 e che, conseguentemente, l' venga CP_1
condannato alla liquidazione ed al pagamento della prestazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascun rateo fino al soddisfo.
Va rilevato che, dalla documentazione in atti risulta che il decreto di omologa del 3 settembre
2024 - con cui è stato, tra l'altro, riconosciuto che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie utili alla concessione della pensione di inabilità dal gennaio 2023 - è stato notificato all' , CP_1
sede di Messina e di Roma, tramite pec in data 5 settembre 2024; risulta, poi, dalla documentazione in atti che la prestazione è stata liquidata con comunicazione datata 10 marzo
2025 ed il procuratore di parte ricorrente all'udienza odierna ha dichiarato che il pagamento della prestazione è avvenuto in data 1 aprile 2025.
Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla prestazione richiesta.
5.- Va rilevato che parte ricorrente agisce in giudizio chiedendo la condanna dell' alla CP_1
liquidazione e al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria, ex art. 16 co. 6 L.
412/91.
Trattandosi di prestazione assistenziale, competono sui singoli ratei della prestazione la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, in analogia a quanto stabilito per i crediti previdenziali dalla sentenza n°156/1991 della Corte Costituzionale (così, Corte Cost. n°196 del
19/4/1993 ). Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell' art.16, L.30/12/1991 n°412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge ( Corte Cost. n°394 del 7/10/1992 ).
Non avendo l' provato di avere corrisposto a parte ricorrente gli accessori previsti dalla CP_1 scadenza del singolo rateo, l' va condannato al pagamento di interessi e rivalutazione CP_1 nei limiti dell'art. 16 della L. n. 412/1991 dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo.
7.- Per quanto riguarda le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del principio di soccombenza virtuale, le spese giudiziali vengono, dunque, poste a carico dell' e vengono liquidate in dispositivo, ex d.m. 10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi CP_1
tenuto conto della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) condanna l' alla corresponsione in favore di parte ricorrente di interessi legali e CP_1 rivalutazione monetaria nei limiti dell'art. 16 della legge n. 412/1991 sui ratei della prestazione liquidata a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo della prestazione e sino al soddisfo;
b) dichiara per il resto cessata la materia del contendere;
c) condanna l' al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella somma di € CP_1
2695,5, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, da distrarsi a favore del procuratore del ricorrente, antistatario.
Messina, 18 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga