TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 06/05/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ANDREA Parte_1 C.F._1
GIGLIO e con elezione di domicilio in VIA L. SASSI N. 15 – IMOLA presso e nello studio dell'avv. ANDREA GIGLIO;
ATTRICE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RAFFAELLA RADI e con elezione di domicilio in VIA SAN FRANCESCO N. 30 –
PESARO, presso e nello studio dell'avv. RAFFAELLA RADI
E
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 C.F._3
dell'avv. FRANCESCO PACI e con elezione di domicilio in VIA ARDIZI N. 14 –
PESARO, presso e nello studio dell'avv. FRANCESCO PACI
CONVENUTI
Oggetto: Azione di simulazione pagina 1 di 14
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note scritte depositate in data 13.01.2025:
“accertato che il contratto di compravendita a rogito del Notaio di Persona_1
Urbino in data 28/02/2008 (rep. n. 12459) con il quale la Sig.ra Controparte_2
ha acquistato, dalla soc. (P.iva ), con sede in
[...] CP_3 P.IVA_1
Tavullia, via Antonelli n. 14, la nuda proprietà dell'appartamento con annesso garage e cantina, sito nel comune di Vallefoglia (PU, già Sant'Angelo in Lizzola), e distinto al
Catasto urbano di detto comune al foglio 9, part. 540, sub. 3, cat. A/3, calsse 2, r.c. €
296,96; foglio 9, part. 540, sub. 16, cat. C/6, classe 1, r.c. € 46,64, al prezzo di €
39.912,50, dissimula una donazione da parte del Sig. , dichiarare la Controparte_1
nullità del predetto atto per difetto di forma, in quanto posto in essere senza la necessaria presenza dei testimoni. Per l'effetto, preso atto che il prezzo della compravendita è stato pagato interamente da , in applicazione Controparte_1
dell'art. 1424 c.c., dichiarare quest'ultimo proprietario dell'intera unità immobiliare, con ogni conseguenza di legge”.
Parte convenuta, , ha concluso come da note scritte depositate in data Controparte_1
12.01.2025:
“respingere la domanda attorea di simulazione relativa del contratto di compravendita
( a rogito del Notaio di Urbino del 28.02.2008 ( rep. N 12459) avente Persona_1
ad oggetto l'unità immobiliare sita nel comune di Vallefoglia (PU, già Sant'Angelo in
Lizzola), via Apsella n. 24/E in via principale in quanto infondata in fatto e in diritto in subordine per intervenuta prescrizione dell'azione di simulazione relativa
Con vittoria di spese”
pagina 2 di 14 Parte convenuta, infine, ha concluso come da note scritte Controparte_4
depositate in data 09.01.2025:
“respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, e comunque prescritta. Con vittoria di spese”.
Motivi della decisione
Con la presente azione, parte attrice, signora conveniva in giudizio l'ex Parte_1
marito e la di lui compagna e, premesso Controparte_1 Controparte_2
di vantare un credito di euro 23.651,86 nei confronti dell'ex coniuge , Controparte_1
chiedeva di accertare la simulazione relativa dell'atto di compravendita a rogito del
Notaio di Urbino in data 28/02/2008 (rep. n. 12459, doc. 6), per la parte Persona_1
in cui è stata venduta dalla società la nuda proprietà alla convenuta CP_3
dell'appartamento, con annesso garage e cantina, sito nel Controparte_2
comune di Vallefoglia (PU, già Sant'Angelo in Lizzola), e distinto al Catasto urbano di detto comune al foglio 9, part. 540, sub. 3, cat. A/3, calsse 2, r.c. € 296,96; foglio 9, part. 540, sub. 16, cat. C/6, classe 1, r.c. € 46,64, al prezzo di € 39.912,50, in quanto dissimulante una donazione dal alla a sua volta da ritenersi nulla in CP CP_2
quanto priva dei requisiti ad substantiam richiesti dalla legge.
Chiedeva, poi, che il bene compravenduto venisse intestato interamente al CP
, già acquirente del diritto di usufrutto, in quanto effettivo acquirente del bene.
[...]
Duplice sarebbe stato l'intento del nel non figurare quale reale acquirente della CP
proprietà dell'immobile, ovverosia, da un lato, quello di sottrarsi al rischio di subire azioni esecutive e di dimostrarsi nullatenente anche in ordine ai diritti successori della figlia e, dall'altro, compiere un atto di liberalità in favore della propria compagna,
. Controparte_2
pagina 3 di 14 Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto della domanda attorea da ritenersi infondata in fatto e in diritto ed eccependo, altresì, l'intervenuta prescrizione dell'azione.
In particolare, la convenuta sosteneva che la stessa disponeva delle risorse CP_2
necessarie per far fronte alla sua parte di mutuo, considerato che rispetto all'intero importo della rata, la quota di sua spettanza era di circa ¼. Affermava, inoltre, che il mutuo, originariamente previsto per la durata di 10 anni, era stato sospeso per 3 anni e mezzo e poi rinegoziato con una rata di euro 478,00 e un allungamento di ulteriori 15 anni, scadendo nel luglio 2036.
Sosteneva, poi, che nessuna simulazione era ravvisabile nel caso concreto, in quanto il venditore dell'immobile, di certo voleva effettivamente concludere i CP_3
contratti senza alcun intento simulatorio che, eventualmente, poteva riguardare solo le controparti (il per il contratto di usufrutto e la per il contratto relativo CP CP_2
alla nuda proprietà).
Con ordinanza del 24.01.2024, venivano rigettate le prove orali richieste dalle parti, mentre veniva accolto l'ordine di esibizione rivolto da parte attrice nei confronti dei convenuti e della , consistente nella produzione degli estratti Controparte_5
conto degli ultimi dieci anni relativi al conto corrente d'addebito delle rate di mutuo ipotecario gravante sull'immobile acquistato (ordine poi ottemperato dalla in data CP_5
03.04.2024).
La causa veniva trattenuta in decisione con provvedimento del 22.01.2025, senza concessione dei termini, non richiesti, di cui all'art. 190 c.p.c.; termini successivamente concessi con provvedimento del 27.01.2025, a seguito di istanza di parte attrice.
La domanda merita accoglimento per le ragioni di seguito spiegate.
pagina 4 di 14 Alla luce delle domande avanzate da parte attrice, poiché è compito esclusivo del
Giudice è procedere alla corretta qualificazione giuridica del rapporto su cui si fondano le domande medesime, si ritiene corretto inquadrare la fattispecie sottesa alle richieste di parte attrice nel paradigma della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona.
Il Giudice ha il potere-dovere, infatti, di definire il rapporto stesso sulla base dei fatti prospettatigli, prescindendo dalla denominazione (eventualmente erronea) che la parte abbia usato e con il solo limite di non alterarne il petitum e la causa petendi (cfr. Cass. n.
5719/1998; n. 398/1994),
L'attrice, dopo avere dedotto la simulazione relativa dell'atto di compravendita e la nullità della dissimulata donazione, chiede di intestare al la nuda proprietà CP
dell'immobile per cui è causa, in quanto effettivo acquirente.
Una pronuncia che si limiti a dichiarare la simulazione relativa e la nullità della donazione dissimulata, non porterebbe, infatti, alcun beneficio in capo all'attrice, in quanto il suo diritto di credito potrà essere soddisfatto solo con l'effettiva intestazione del bene in capo al CP
Alla luce di ciò, nessun dubbio allora sussiste sulla qualificazione della domanda come simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, la quale ricorre quando la divergenza tra la situazione reale e quella apparente riguarda l'aspetto soggettivo, derivante da un'intesa tra le parti, l'interponente e l'interposto, in base alla quale figura come contraente un soggetto che è in realtà estraneo alla pattuizione.
Prima conseguenza di detto inquadramento, è che deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti.
Ha, infatti, carattere dichiarativo – ed è, quindi, imprescrittibile – l'azione di simulazione relativa, per interposizione fittizia di persona, in quanto essa non mira a far riconoscere l'esistenza degli elementi costitutivi di un negozio diverso da quello voluto, bensì a
pagina 5 di 14 quell'identificazione del vero contraente celato dall'interposto, che è in rapporto di derivazione immediata dall'accertamento della simulazione. Pertanto, ha natura dichiarativa l'azione del terzo, creditore del dissimulato compratore, tendente a far accertare, nei confronti delle parti di una compravendita con interposizione fittizia di persona, che, per effetto della simulazione relativa del contratto, l'immobile compravenduto è “passato in proprietà” al debitore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 587 del
25/01/1988; Sez. 2, Sentenza n. 2509 del 20/05/1978).
I convenuti, poi, contestano che il contratto è stato concluso con un venditore, la soc.
estraneo all'asserito accordo simulatorio quando, al contrario, avrebbe dovuto CP_3
farne parte.
Al riguardo, le Sezioni Unite della Suprema Corte, dirimendo il contrasto interpretativo che si era formato in materia, hanno chiarito che nel giudizio avente ad oggetto la simulazione relativa di una compravendita per interposizione fittizia dell'acquirente,
“l'alienante non riveste la qualità di litisconsorte necessario, se nei suoi confronti il contratto sia stato integralmente eseguito, mediante adempimento degli obblighi tipici di trasferimento del bene e di pagamento del prezzo, e non venga dedotto ed allegato
l'interesse dello stesso ad essere parte del processo” (cfr. S.U. n. 11523/13).
Afferma la Corte che, nella simulazione relativa per interposizione fittizia della persona dell'acquirente, ove siano state adempiute le obbligazioni tipicamente connesse alla causa del negozio (trasferimento del bene e pagamento del corrispettivo), la sentenza che accerti l'interposizione e dichiari che l'interponente è l'effettivo acquirente produce integralmente i suoi effetti "utili" anche in assenza dell'alienante. Dal punto di vista di chi vende la modificazione soggettiva della parte compratrice - salvo eccezioni che devono, però, formare oggetto di specifica allegazione e dimostrazione - è irrilevante e l'accertamento giudiziale in assenza dell'alienante, che non può trarre alcuna utilità
(giuridicamente ed economicamente rilevante) dalla dichiarazione di simulazione pagina 6 di 14 relativa, rimane integralmente efficace nei confronti dell'interposto e dell'interponente, in quanto uniche parti vincolate dall'intesa simulatoria.
Nel caso di specie, il contratto ha avuto integrale esecuzione in quanto si è verificato sia il trasferimento del bene che il pagamento del prezzo, come si evince da una lettura del contratto di compravendita del 25.02.2008 (v. doc. 6 fascicolo doc. attrice), dal quale emerge che la venditrice ha rilasciato ampia quietanza circa l'avvenuto pagamento del prezzo convenuto. Tali circostanze escludono, pertanto, l'interesse dell'alienante alla partecipazione al presente processo e, d'altra parte, non è stato dedotto l'interesse a partecipare.
Esclusa, quindi, la necessità della partecipazione dell'alienante al presente giudizio, se ne deve anche escludere, da parte dell'attrice, la dimostrazione della prova della sua partecipazione all'accordo simulatorio.
Se è vero, infatti, che la interposizione fittizia di persona presuppone un accordo trilaterale tra interposto, interponente e alienante, è anche vero che se chi vuol far valere la simulazione non è parte dell'accordo in quanto terzo, è sufficiente anche una prova che non abbia i requisiti di sostanza e di forma dell'accordo dissimulato, in quanto, poiché estraneo all'accordo trilaterale non potrebbe provare che anche il venditore era consapevole di partecipare ad un accordo simulato.
In punto di diritto, invece, in merito alla domanda proposta, si osserva che legittimati ad agire con l'azione di simulazione ex art. 1415 comma II c.c., sono i terzi che siano attualmente o potenzialmente pregiudicati dalla simulazione.
In particolare, per la proponibilità dell'azione di simulazione da parte dei creditori, è sufficiente che questi abbiano un legittimo interesse a vedere ristabilita la verità contro l'apparenza, non occorrendo un danno effettivo del creditore stesso ed indipendentemente dall'epoca in cui è sorto il credito di chi agisce (v. Cass. civile, sez.
pagina 7 di 14 III, n. 1127 del 05.02.1987 che ha ritenuto legittimato ad agire il creditore il cui credito non era anteriore all'atto simulato).
Nel presente giudizio, innanzitutto, la qualità di terzo di parte attrice è pacifica.
Risulta provato e non contestato, che è creditrice del Parte_1 Controparte_1
della somma di € 23.651,86 maturata a seguito del mancato adempimento, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di pagamento del mantenimento come da ultimo disposto con decreto del Tribunale di Pesaro del 19.01.2018 (v. doc. 2 fascicolo doc. attrice) e risultante dall'atto di precetto prodotto agli atti del giudizio (v. doc. 4 fascicolo doc. attrice), credito il cui recupero coattivo ad oggi è stato vano (v. doc. 5 fascicolo doc. attrice).
Così come è pacifico il pregiudizio che deriverebbe all'attrice qualora, effettivamente, sia stata realizzata una simulazione, che priverebbe la stessa della acquisizione di un bene nel patrimonio del che sarebbe in grado di soddisfare il proprio credito. CP
Accertata, quindi, la legittimazione ad agire dell'attrice, in qualità di terza creditrice, e il pregiudizio che ne deriverebbe, nonché la mancanza di interesse del venditore nell'eventuale sostituzione della parte acquirente, sul piano probatorio, come più volte riconosciuto dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 1417 c.c., la prova può avvenire sia con testimoni che con presunzioni.
La prova della simulazione può essere raggiunta solo per mezzo di presunzioni soprattutto quando colui che propone l'azione è un terzo ovvero un soggetto estraneo all'accordo simulatorio ed all'atto stipulato in esecuzione di esso. (Cassazione Civile 28 aprile 2011 n. 9465).
Presunzioni che devono essere gravi precise e concordanti (Cass. Civ., 6.10.2005, n.
19468).
Tornando al caso di specie, pertanto, applicando le comuni regole in materia di onere probatorio previste dall'art. 2697 c.c., rimane in capo all'attrice, l'onere di pagina 8 di 14 dimostrare il fatto costitutivo del diritto per il quale chiede la tutela ovvero dimostrare la presenza di elementi presuntivi che secondo le comuni regole di esperienza svelano l'accordo simulatorio. Le parti dell'atto, invece, ovverosia gli odierni convenuti, possono dimostrare l'infondatezza della pretesa dell'attrice provando l'elemento impeditivo rappresentato dalla effettività del pagamento: “E' sufficiente richiamare il principio, costantemente affermato da questa Corte (ex multis, sentt. 11372/05, 1413/06,
17628/07), secondo cui, qualora da parte di colui che invoca la simulazione siano stati offerti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.2697 cod. civ., elementi presuntivi del carattere fittizio della compravendita, l'acquirente ha l'onere di provare il pagamento del prezzo;
in tal caso, pertanto, possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto dalla mancata dimostrazione da parte del compratore del relativo pagamento.” (Cassazione Civile 2 marzo 2017 n. 5326).
L'attrice deduce molteplici elementi dai quali poter dedurre che ci si trovi in presenza di una simulazione, quali: i) il mutuo intestato alla sola anche per la CP_2
quota corrispondente all'importo del prestito destinato a pagare l'importo dell'usufrutto che era ben maggiore (circa € 115.000,00) dell'importo previsto per l'acquisto della sola nuda proprietà (circa € 39.0000,00); ii) il sig. che compariva nell'atto di CP
mutuo quale terzo datore di ipoteca, consentendo così alla mutuante di iscrivere ipoteca sull'intero immobile compravenduto, sintomo del fatto che lo stesso istituto bancario non riteneva solvibile la iii) la che non aveva la capacità reddituale CP_2 CP_2
per far fronte alle rate del mutuo, come poteva evincersi dall'estratto contributivo CP_6
(v. doc. 8 fascicolo doc. attrice), dal quale emergeva la percezione di redditi modesti ed addirittura l'assenza di redditi nell'anno 2008, anno in cui è stato acceso il mutuo, incompatibili con l'accollo di una rata che prevedeva un importo mensile consistente;
iv) la lettera inviata dal all'attrice (v. doc. 9 fascicolo doc. attrice), nella quale CP
confessava che la figlia non avrebbe ereditato nulla in quanto la proprietà di Per_2
pagina 9 di 14 immobili, come terreni e appartamenti, era già stata intestata a terze persone;
v) le affermazioni sui social (v. doc. 10 fascicolo doc. attrice), con le quali il si CP
compiaceva di essersi spogliato di ogni bene per non essere aggredito dalla ex moglie.
Tutti i dedotti elementi presuntivi hanno trovato conferma in corso di causa.
A seguito della produzione dell'estratto conto da parte del Banco BPM, si è avuta la conferma che le rate del mutuo erano pagate dal a mezzo bonifici effettuati CP
sul conto corrente intestato alla con causale riferita al corrispondente mese di CP_2
pagamento (ad. es. in data 01.06.2016 Mutuo maggio 2016; in data 29.06.2015 Rata mutuo giugno 2016; in data 03.05.2016 Mutuo aprile 2016 e così via) oppure la rata veniva pagata dal conto corrente cointestato alla coppia ma con Parte_2
provviste versate dal solo con bonifici (così negli anni 2014 e 2015). Vero è CP
che risultano numerosi versamenti anche in contanti in tale conto cointestato, ma era onere dei convenuti dimostrare che ad alimentare tale conto era anche la CP_2
prova non data. Anzi nell'anno 2014 ella ha percepito 4300 euro annuali e nell'anno
2015 euro 3.200 euro, ditalchè risulta impossibile che abbia pagato una rata mensile di mutuo di euro 490/498,00. Anche nel conto della risultano ad es. nell'anno CP_2
2022 molti versamenti in contanti, ma era onere della parte convenuta dimostrare che provenissero dalla (da sue entrate) e non dal suo convivente (autotrasportatore CP_2
facente parte di un consorzio, come da visura, doc.19).
In particolare, di rilievo è poi la suddetta lettera autografa del del CP
16.2.14 indirizzata a ex moglie e figlia ove si legge:“gli eredi del medesimo e in questo caso la sig.na non potrà ereditare alcunchè dal in Persona_3 Controparte_1
quanto beni immobiliari come terreni, appartamenti sul territorio nazionale etc. sono già intestati a terze persone. Depositi bancati, carte di credito, etc. sono protetti dal pin in custodia a terzi. Eventuali proprietà all'estero sono anche quelle o saranno al più
pagina 10 di 14 presto intestate a terzi e di conseguenza non raggiungibili fiscalmente e a livello di eredità”. La firma di tale documento non è stata disconosciuta.
Lo stesso incipit della confessione ha un valore probatorio consistente in quanto in esso si legge che la polizza infortunio e morte che inizialmente in caso di morte dell'assicurato vedeva come beneficiario il figlio/a, in un secondo tempo è stata cambiata e il beneficiario non sarà più il figlio/a ma saranno i genitori dell'assicurato.
Si tenga poi conto anche della ridetta messaggistica su pagina facebook del profilo del in atti, non disconosciuta dai convenuti, ove il ammette di avere CP CP
intestato a terzi tutti i beni per sottrarli a ex moglie e figlia, (doc. 10 attoreo): “ti faccio lezione a come metterla nel … alla tua ex moglie…non hai pensato di intestarla a qualcuno per metterla in .. ai giudici..”.
Le prove offerte dalla convenuta, di contro, non hanno provato la capacità reddituale della stessa nel sostenere il pagamento della rata di mutuo.
Quanto al doc. 1 che attesterebbe risparmi della per 13.000,00 euro, esso non è CP_2
stato tradotto dal bulgaro e quindi non viene utilizzato e peraltro , per quanto è dato capire, si riferiscono al solo anno 2004 mentre la data dell'atto in esame è del 2008.
Che la stessa abbia ricevuto due prestiti dai genitori con bonifici è irrilevante in quanto risalgono a data successiva all'atto, ovvero al 2016, e anzi dimostrano che la stessa aveva bisogno di sostentamento perchè la causale è “supporto” e “necessità economica”
(doc. 8 fasc. convenuta).
L'estratto contributivo della convenuta è poi molto significativo in quanto da esso emerge che nel 2008 la stessa non aveva un rapporto di lavoro (avendo terminato il precedente il 31.12.06 e avendo attivato il nuovo dall'1.1.09). Peraltro le retribuzioni degli anni precedenti rispetto al 2008 sono esigue e quindi non consentivano di pagina 11 di 14 accantonare risparmi (1404,00 euro annuali;
1944,00 euro annuali;
4095,00 euro annuali) con cui poi pagare le rate del mutuo (si noti, anche nella quota del . CP
Vi sono poi ricevute da cui risulta che la abbia venduto oro per ricevere CP_2
liquidità, ma tali documenti risalgono a epoca recente (anni 2023-2024) e quindi non sono rilevanti, essendo rilevante la sola situazione economica della convenuta all'epoca del rogito (anno 2008).
Si dirà come mai il abbia pagato il mantenimento per la figlia per circa CP
10 anni, dalla separazione sino a gennaio 2018, se comunque aveva già nel 2008 intestato alla nuova compagna l'unico bene immobile di cui era titolare. Vero è però -a parte il risvolto penale che l' omissione avrebbe avuto, come peraltro è avvenuto nel
2021 quando il è stato condannato- che il dichiarato intento (come proclamato CP
nella lettera e nei social) del era di non lasciare nulla in eredità alla figlia (con CP
cui dal 2006 non aveva alcun rapporto, come ammesso nella querela dallo stesso presentata e figlia che aveva anche denunciato per diffamazione) e d'altra parte dal
2018 era intervenuta una modifica delle condizioni di divorzio, per cui egli era tenuto a corrispondere 400 euro (anziché 300) per la figlia e un assegno divorzile di 60 euro.
Infine si noti che già l'anno 2008 va considerato anno “sospetto” perchè lo stesso nella querela dell'anno 2015 afferma, appunto, che dall'anno 2006, anno CP
della separazione, non aveva rapporti con la figlia e con la ex moglie (doc. 3 fasc. convenuto), a dimostrazione quindi dei pessimi rapporti tra le parti.
Infine non può dirsi che essendo il mutuo ancora in corso, non vi è prova che sia stato pagato dal -in luogo della perchè vi è da un lato la prova che CP CP_2
è stato pagato dal e dall'altro la data “perno” cui fare riferimento è la data del CP
rogito ove si dà atto del pagamento del prezzo da parte della mediante mutuo CP_2
che di fatto si è poi accollato il . CP
pagina 12 di 14 Ne consegue che, sulla scorta del complessivo vaglio di tutti i superiori elementi, deve concludersi che abbia voluto attribuire alla compagna la nuda CP CP_2
proprietà dell'immobile per cui è causa, riservandosi il diritto di usufrutto, al solo scopo di non figurare quale reale acquirente.
Va conseguentemente accertata la simulazione relativa per interposizione fittizia di persona dell'atto di compravendita a rogito del Notaio di Urbino in data Persona_1
28/02/2008 (rep. n. 12459), per la parte in cui è stata trasferita la nuda proprietà alla convenuta dell'appartamento, con annesso garage e Controparte_2
cantina, sito nel comune di Vallefoglia (PU, già Sant'Angelo in Lizzola), e distinto al
Catasto urbano di detto comune al foglio 9, part. 540, sub. 3, cat. A/3, calsse 2, r.c. €
296,96; foglio 9, part. 540, sub. 16, cat. C/6, classe 1, r.c. € 46,64, al prezzo di €
39.912,50.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza con condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 55/14 e succ. modif., secondo lo scaglione di valore di riferimento, tenuto conto dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede: dichiara la simulazione relativa per interposizione fittizia di persona del contratto di compravendita stipulato con atto notarile del 28.02.2008 (rep. N. 12459) tra la venditrice e l'acquirente avente ad oggetto la nuda Parte_3 Controparte_2
proprietà dell'unità immobiliare così descritta: immobile, con annesso garage e cantina, sito nel comune di Vallefoglia (PU, già Sant'Angelo in Lizzola), e distinto al Catasto
pagina 13 di 14 urbano di detto comune al foglio 9, part. 540, sub. 3, cat. A/3, classe 2, r.c. € 296,96; foglio 9, part. 540, sub. 16, cat. C/6, classe 1, r.c. € 46,64; conseguentemente, dichiara che lo stesso è stato concluso tra venditrice, e Parte_3
, acquirente;
Controparte_1
condanna e , in solido, a rimborsare alla Controparte_1 Parte_4
parte attrice – e per essa allo Stato ex art. 133 TUSG - le spese di lite, che si liquidano in
€ 7.100,00, di cui euro 1700,00 per la fase di studio, euro 1200,00 per la fase introduttiva, euro 1800,00 per la fase istruttoria e euro 2400,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario
Così deciso in data 6.5.25
il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ANDREA Parte_1 C.F._1
GIGLIO e con elezione di domicilio in VIA L. SASSI N. 15 – IMOLA presso e nello studio dell'avv. ANDREA GIGLIO;
ATTRICE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RAFFAELLA RADI e con elezione di domicilio in VIA SAN FRANCESCO N. 30 –
PESARO, presso e nello studio dell'avv. RAFFAELLA RADI
E
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 C.F._3
dell'avv. FRANCESCO PACI e con elezione di domicilio in VIA ARDIZI N. 14 –
PESARO, presso e nello studio dell'avv. FRANCESCO PACI
CONVENUTI
Oggetto: Azione di simulazione pagina 1 di 14
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note scritte depositate in data 13.01.2025:
“accertato che il contratto di compravendita a rogito del Notaio di Persona_1
Urbino in data 28/02/2008 (rep. n. 12459) con il quale la Sig.ra Controparte_2
ha acquistato, dalla soc. (P.iva ), con sede in
[...] CP_3 P.IVA_1
Tavullia, via Antonelli n. 14, la nuda proprietà dell'appartamento con annesso garage e cantina, sito nel comune di Vallefoglia (PU, già Sant'Angelo in Lizzola), e distinto al
Catasto urbano di detto comune al foglio 9, part. 540, sub. 3, cat. A/3, calsse 2, r.c. €
296,96; foglio 9, part. 540, sub. 16, cat. C/6, classe 1, r.c. € 46,64, al prezzo di €
39.912,50, dissimula una donazione da parte del Sig. , dichiarare la Controparte_1
nullità del predetto atto per difetto di forma, in quanto posto in essere senza la necessaria presenza dei testimoni. Per l'effetto, preso atto che il prezzo della compravendita è stato pagato interamente da , in applicazione Controparte_1
dell'art. 1424 c.c., dichiarare quest'ultimo proprietario dell'intera unità immobiliare, con ogni conseguenza di legge”.
Parte convenuta, , ha concluso come da note scritte depositate in data Controparte_1
12.01.2025:
“respingere la domanda attorea di simulazione relativa del contratto di compravendita
( a rogito del Notaio di Urbino del 28.02.2008 ( rep. N 12459) avente Persona_1
ad oggetto l'unità immobiliare sita nel comune di Vallefoglia (PU, già Sant'Angelo in
Lizzola), via Apsella n. 24/E in via principale in quanto infondata in fatto e in diritto in subordine per intervenuta prescrizione dell'azione di simulazione relativa
Con vittoria di spese”
pagina 2 di 14 Parte convenuta, infine, ha concluso come da note scritte Controparte_4
depositate in data 09.01.2025:
“respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, e comunque prescritta. Con vittoria di spese”.
Motivi della decisione
Con la presente azione, parte attrice, signora conveniva in giudizio l'ex Parte_1
marito e la di lui compagna e, premesso Controparte_1 Controparte_2
di vantare un credito di euro 23.651,86 nei confronti dell'ex coniuge , Controparte_1
chiedeva di accertare la simulazione relativa dell'atto di compravendita a rogito del
Notaio di Urbino in data 28/02/2008 (rep. n. 12459, doc. 6), per la parte Persona_1
in cui è stata venduta dalla società la nuda proprietà alla convenuta CP_3
dell'appartamento, con annesso garage e cantina, sito nel Controparte_2
comune di Vallefoglia (PU, già Sant'Angelo in Lizzola), e distinto al Catasto urbano di detto comune al foglio 9, part. 540, sub. 3, cat. A/3, calsse 2, r.c. € 296,96; foglio 9, part. 540, sub. 16, cat. C/6, classe 1, r.c. € 46,64, al prezzo di € 39.912,50, in quanto dissimulante una donazione dal alla a sua volta da ritenersi nulla in CP CP_2
quanto priva dei requisiti ad substantiam richiesti dalla legge.
Chiedeva, poi, che il bene compravenduto venisse intestato interamente al CP
, già acquirente del diritto di usufrutto, in quanto effettivo acquirente del bene.
[...]
Duplice sarebbe stato l'intento del nel non figurare quale reale acquirente della CP
proprietà dell'immobile, ovverosia, da un lato, quello di sottrarsi al rischio di subire azioni esecutive e di dimostrarsi nullatenente anche in ordine ai diritti successori della figlia e, dall'altro, compiere un atto di liberalità in favore della propria compagna,
. Controparte_2
pagina 3 di 14 Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto della domanda attorea da ritenersi infondata in fatto e in diritto ed eccependo, altresì, l'intervenuta prescrizione dell'azione.
In particolare, la convenuta sosteneva che la stessa disponeva delle risorse CP_2
necessarie per far fronte alla sua parte di mutuo, considerato che rispetto all'intero importo della rata, la quota di sua spettanza era di circa ¼. Affermava, inoltre, che il mutuo, originariamente previsto per la durata di 10 anni, era stato sospeso per 3 anni e mezzo e poi rinegoziato con una rata di euro 478,00 e un allungamento di ulteriori 15 anni, scadendo nel luglio 2036.
Sosteneva, poi, che nessuna simulazione era ravvisabile nel caso concreto, in quanto il venditore dell'immobile, di certo voleva effettivamente concludere i CP_3
contratti senza alcun intento simulatorio che, eventualmente, poteva riguardare solo le controparti (il per il contratto di usufrutto e la per il contratto relativo CP CP_2
alla nuda proprietà).
Con ordinanza del 24.01.2024, venivano rigettate le prove orali richieste dalle parti, mentre veniva accolto l'ordine di esibizione rivolto da parte attrice nei confronti dei convenuti e della , consistente nella produzione degli estratti Controparte_5
conto degli ultimi dieci anni relativi al conto corrente d'addebito delle rate di mutuo ipotecario gravante sull'immobile acquistato (ordine poi ottemperato dalla in data CP_5
03.04.2024).
La causa veniva trattenuta in decisione con provvedimento del 22.01.2025, senza concessione dei termini, non richiesti, di cui all'art. 190 c.p.c.; termini successivamente concessi con provvedimento del 27.01.2025, a seguito di istanza di parte attrice.
La domanda merita accoglimento per le ragioni di seguito spiegate.
pagina 4 di 14 Alla luce delle domande avanzate da parte attrice, poiché è compito esclusivo del
Giudice è procedere alla corretta qualificazione giuridica del rapporto su cui si fondano le domande medesime, si ritiene corretto inquadrare la fattispecie sottesa alle richieste di parte attrice nel paradigma della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona.
Il Giudice ha il potere-dovere, infatti, di definire il rapporto stesso sulla base dei fatti prospettatigli, prescindendo dalla denominazione (eventualmente erronea) che la parte abbia usato e con il solo limite di non alterarne il petitum e la causa petendi (cfr. Cass. n.
5719/1998; n. 398/1994),
L'attrice, dopo avere dedotto la simulazione relativa dell'atto di compravendita e la nullità della dissimulata donazione, chiede di intestare al la nuda proprietà CP
dell'immobile per cui è causa, in quanto effettivo acquirente.
Una pronuncia che si limiti a dichiarare la simulazione relativa e la nullità della donazione dissimulata, non porterebbe, infatti, alcun beneficio in capo all'attrice, in quanto il suo diritto di credito potrà essere soddisfatto solo con l'effettiva intestazione del bene in capo al CP
Alla luce di ciò, nessun dubbio allora sussiste sulla qualificazione della domanda come simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, la quale ricorre quando la divergenza tra la situazione reale e quella apparente riguarda l'aspetto soggettivo, derivante da un'intesa tra le parti, l'interponente e l'interposto, in base alla quale figura come contraente un soggetto che è in realtà estraneo alla pattuizione.
Prima conseguenza di detto inquadramento, è che deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti.
Ha, infatti, carattere dichiarativo – ed è, quindi, imprescrittibile – l'azione di simulazione relativa, per interposizione fittizia di persona, in quanto essa non mira a far riconoscere l'esistenza degli elementi costitutivi di un negozio diverso da quello voluto, bensì a
pagina 5 di 14 quell'identificazione del vero contraente celato dall'interposto, che è in rapporto di derivazione immediata dall'accertamento della simulazione. Pertanto, ha natura dichiarativa l'azione del terzo, creditore del dissimulato compratore, tendente a far accertare, nei confronti delle parti di una compravendita con interposizione fittizia di persona, che, per effetto della simulazione relativa del contratto, l'immobile compravenduto è “passato in proprietà” al debitore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 587 del
25/01/1988; Sez. 2, Sentenza n. 2509 del 20/05/1978).
I convenuti, poi, contestano che il contratto è stato concluso con un venditore, la soc.
estraneo all'asserito accordo simulatorio quando, al contrario, avrebbe dovuto CP_3
farne parte.
Al riguardo, le Sezioni Unite della Suprema Corte, dirimendo il contrasto interpretativo che si era formato in materia, hanno chiarito che nel giudizio avente ad oggetto la simulazione relativa di una compravendita per interposizione fittizia dell'acquirente,
“l'alienante non riveste la qualità di litisconsorte necessario, se nei suoi confronti il contratto sia stato integralmente eseguito, mediante adempimento degli obblighi tipici di trasferimento del bene e di pagamento del prezzo, e non venga dedotto ed allegato
l'interesse dello stesso ad essere parte del processo” (cfr. S.U. n. 11523/13).
Afferma la Corte che, nella simulazione relativa per interposizione fittizia della persona dell'acquirente, ove siano state adempiute le obbligazioni tipicamente connesse alla causa del negozio (trasferimento del bene e pagamento del corrispettivo), la sentenza che accerti l'interposizione e dichiari che l'interponente è l'effettivo acquirente produce integralmente i suoi effetti "utili" anche in assenza dell'alienante. Dal punto di vista di chi vende la modificazione soggettiva della parte compratrice - salvo eccezioni che devono, però, formare oggetto di specifica allegazione e dimostrazione - è irrilevante e l'accertamento giudiziale in assenza dell'alienante, che non può trarre alcuna utilità
(giuridicamente ed economicamente rilevante) dalla dichiarazione di simulazione pagina 6 di 14 relativa, rimane integralmente efficace nei confronti dell'interposto e dell'interponente, in quanto uniche parti vincolate dall'intesa simulatoria.
Nel caso di specie, il contratto ha avuto integrale esecuzione in quanto si è verificato sia il trasferimento del bene che il pagamento del prezzo, come si evince da una lettura del contratto di compravendita del 25.02.2008 (v. doc. 6 fascicolo doc. attrice), dal quale emerge che la venditrice ha rilasciato ampia quietanza circa l'avvenuto pagamento del prezzo convenuto. Tali circostanze escludono, pertanto, l'interesse dell'alienante alla partecipazione al presente processo e, d'altra parte, non è stato dedotto l'interesse a partecipare.
Esclusa, quindi, la necessità della partecipazione dell'alienante al presente giudizio, se ne deve anche escludere, da parte dell'attrice, la dimostrazione della prova della sua partecipazione all'accordo simulatorio.
Se è vero, infatti, che la interposizione fittizia di persona presuppone un accordo trilaterale tra interposto, interponente e alienante, è anche vero che se chi vuol far valere la simulazione non è parte dell'accordo in quanto terzo, è sufficiente anche una prova che non abbia i requisiti di sostanza e di forma dell'accordo dissimulato, in quanto, poiché estraneo all'accordo trilaterale non potrebbe provare che anche il venditore era consapevole di partecipare ad un accordo simulato.
In punto di diritto, invece, in merito alla domanda proposta, si osserva che legittimati ad agire con l'azione di simulazione ex art. 1415 comma II c.c., sono i terzi che siano attualmente o potenzialmente pregiudicati dalla simulazione.
In particolare, per la proponibilità dell'azione di simulazione da parte dei creditori, è sufficiente che questi abbiano un legittimo interesse a vedere ristabilita la verità contro l'apparenza, non occorrendo un danno effettivo del creditore stesso ed indipendentemente dall'epoca in cui è sorto il credito di chi agisce (v. Cass. civile, sez.
pagina 7 di 14 III, n. 1127 del 05.02.1987 che ha ritenuto legittimato ad agire il creditore il cui credito non era anteriore all'atto simulato).
Nel presente giudizio, innanzitutto, la qualità di terzo di parte attrice è pacifica.
Risulta provato e non contestato, che è creditrice del Parte_1 Controparte_1
della somma di € 23.651,86 maturata a seguito del mancato adempimento, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di pagamento del mantenimento come da ultimo disposto con decreto del Tribunale di Pesaro del 19.01.2018 (v. doc. 2 fascicolo doc. attrice) e risultante dall'atto di precetto prodotto agli atti del giudizio (v. doc. 4 fascicolo doc. attrice), credito il cui recupero coattivo ad oggi è stato vano (v. doc. 5 fascicolo doc. attrice).
Così come è pacifico il pregiudizio che deriverebbe all'attrice qualora, effettivamente, sia stata realizzata una simulazione, che priverebbe la stessa della acquisizione di un bene nel patrimonio del che sarebbe in grado di soddisfare il proprio credito. CP
Accertata, quindi, la legittimazione ad agire dell'attrice, in qualità di terza creditrice, e il pregiudizio che ne deriverebbe, nonché la mancanza di interesse del venditore nell'eventuale sostituzione della parte acquirente, sul piano probatorio, come più volte riconosciuto dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 1417 c.c., la prova può avvenire sia con testimoni che con presunzioni.
La prova della simulazione può essere raggiunta solo per mezzo di presunzioni soprattutto quando colui che propone l'azione è un terzo ovvero un soggetto estraneo all'accordo simulatorio ed all'atto stipulato in esecuzione di esso. (Cassazione Civile 28 aprile 2011 n. 9465).
Presunzioni che devono essere gravi precise e concordanti (Cass. Civ., 6.10.2005, n.
19468).
Tornando al caso di specie, pertanto, applicando le comuni regole in materia di onere probatorio previste dall'art. 2697 c.c., rimane in capo all'attrice, l'onere di pagina 8 di 14 dimostrare il fatto costitutivo del diritto per il quale chiede la tutela ovvero dimostrare la presenza di elementi presuntivi che secondo le comuni regole di esperienza svelano l'accordo simulatorio. Le parti dell'atto, invece, ovverosia gli odierni convenuti, possono dimostrare l'infondatezza della pretesa dell'attrice provando l'elemento impeditivo rappresentato dalla effettività del pagamento: “E' sufficiente richiamare il principio, costantemente affermato da questa Corte (ex multis, sentt. 11372/05, 1413/06,
17628/07), secondo cui, qualora da parte di colui che invoca la simulazione siano stati offerti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.2697 cod. civ., elementi presuntivi del carattere fittizio della compravendita, l'acquirente ha l'onere di provare il pagamento del prezzo;
in tal caso, pertanto, possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto dalla mancata dimostrazione da parte del compratore del relativo pagamento.” (Cassazione Civile 2 marzo 2017 n. 5326).
L'attrice deduce molteplici elementi dai quali poter dedurre che ci si trovi in presenza di una simulazione, quali: i) il mutuo intestato alla sola anche per la CP_2
quota corrispondente all'importo del prestito destinato a pagare l'importo dell'usufrutto che era ben maggiore (circa € 115.000,00) dell'importo previsto per l'acquisto della sola nuda proprietà (circa € 39.0000,00); ii) il sig. che compariva nell'atto di CP
mutuo quale terzo datore di ipoteca, consentendo così alla mutuante di iscrivere ipoteca sull'intero immobile compravenduto, sintomo del fatto che lo stesso istituto bancario non riteneva solvibile la iii) la che non aveva la capacità reddituale CP_2 CP_2
per far fronte alle rate del mutuo, come poteva evincersi dall'estratto contributivo CP_6
(v. doc. 8 fascicolo doc. attrice), dal quale emergeva la percezione di redditi modesti ed addirittura l'assenza di redditi nell'anno 2008, anno in cui è stato acceso il mutuo, incompatibili con l'accollo di una rata che prevedeva un importo mensile consistente;
iv) la lettera inviata dal all'attrice (v. doc. 9 fascicolo doc. attrice), nella quale CP
confessava che la figlia non avrebbe ereditato nulla in quanto la proprietà di Per_2
pagina 9 di 14 immobili, come terreni e appartamenti, era già stata intestata a terze persone;
v) le affermazioni sui social (v. doc. 10 fascicolo doc. attrice), con le quali il si CP
compiaceva di essersi spogliato di ogni bene per non essere aggredito dalla ex moglie.
Tutti i dedotti elementi presuntivi hanno trovato conferma in corso di causa.
A seguito della produzione dell'estratto conto da parte del Banco BPM, si è avuta la conferma che le rate del mutuo erano pagate dal a mezzo bonifici effettuati CP
sul conto corrente intestato alla con causale riferita al corrispondente mese di CP_2
pagamento (ad. es. in data 01.06.2016 Mutuo maggio 2016; in data 29.06.2015 Rata mutuo giugno 2016; in data 03.05.2016 Mutuo aprile 2016 e così via) oppure la rata veniva pagata dal conto corrente cointestato alla coppia ma con Parte_2
provviste versate dal solo con bonifici (così negli anni 2014 e 2015). Vero è CP
che risultano numerosi versamenti anche in contanti in tale conto cointestato, ma era onere dei convenuti dimostrare che ad alimentare tale conto era anche la CP_2
prova non data. Anzi nell'anno 2014 ella ha percepito 4300 euro annuali e nell'anno
2015 euro 3.200 euro, ditalchè risulta impossibile che abbia pagato una rata mensile di mutuo di euro 490/498,00. Anche nel conto della risultano ad es. nell'anno CP_2
2022 molti versamenti in contanti, ma era onere della parte convenuta dimostrare che provenissero dalla (da sue entrate) e non dal suo convivente (autotrasportatore CP_2
facente parte di un consorzio, come da visura, doc.19).
In particolare, di rilievo è poi la suddetta lettera autografa del del CP
16.2.14 indirizzata a ex moglie e figlia ove si legge:“gli eredi del medesimo e in questo caso la sig.na non potrà ereditare alcunchè dal in Persona_3 Controparte_1
quanto beni immobiliari come terreni, appartamenti sul territorio nazionale etc. sono già intestati a terze persone. Depositi bancati, carte di credito, etc. sono protetti dal pin in custodia a terzi. Eventuali proprietà all'estero sono anche quelle o saranno al più
pagina 10 di 14 presto intestate a terzi e di conseguenza non raggiungibili fiscalmente e a livello di eredità”. La firma di tale documento non è stata disconosciuta.
Lo stesso incipit della confessione ha un valore probatorio consistente in quanto in esso si legge che la polizza infortunio e morte che inizialmente in caso di morte dell'assicurato vedeva come beneficiario il figlio/a, in un secondo tempo è stata cambiata e il beneficiario non sarà più il figlio/a ma saranno i genitori dell'assicurato.
Si tenga poi conto anche della ridetta messaggistica su pagina facebook del profilo del in atti, non disconosciuta dai convenuti, ove il ammette di avere CP CP
intestato a terzi tutti i beni per sottrarli a ex moglie e figlia, (doc. 10 attoreo): “ti faccio lezione a come metterla nel … alla tua ex moglie…non hai pensato di intestarla a qualcuno per metterla in .. ai giudici..”.
Le prove offerte dalla convenuta, di contro, non hanno provato la capacità reddituale della stessa nel sostenere il pagamento della rata di mutuo.
Quanto al doc. 1 che attesterebbe risparmi della per 13.000,00 euro, esso non è CP_2
stato tradotto dal bulgaro e quindi non viene utilizzato e peraltro , per quanto è dato capire, si riferiscono al solo anno 2004 mentre la data dell'atto in esame è del 2008.
Che la stessa abbia ricevuto due prestiti dai genitori con bonifici è irrilevante in quanto risalgono a data successiva all'atto, ovvero al 2016, e anzi dimostrano che la stessa aveva bisogno di sostentamento perchè la causale è “supporto” e “necessità economica”
(doc. 8 fasc. convenuta).
L'estratto contributivo della convenuta è poi molto significativo in quanto da esso emerge che nel 2008 la stessa non aveva un rapporto di lavoro (avendo terminato il precedente il 31.12.06 e avendo attivato il nuovo dall'1.1.09). Peraltro le retribuzioni degli anni precedenti rispetto al 2008 sono esigue e quindi non consentivano di pagina 11 di 14 accantonare risparmi (1404,00 euro annuali;
1944,00 euro annuali;
4095,00 euro annuali) con cui poi pagare le rate del mutuo (si noti, anche nella quota del . CP
Vi sono poi ricevute da cui risulta che la abbia venduto oro per ricevere CP_2
liquidità, ma tali documenti risalgono a epoca recente (anni 2023-2024) e quindi non sono rilevanti, essendo rilevante la sola situazione economica della convenuta all'epoca del rogito (anno 2008).
Si dirà come mai il abbia pagato il mantenimento per la figlia per circa CP
10 anni, dalla separazione sino a gennaio 2018, se comunque aveva già nel 2008 intestato alla nuova compagna l'unico bene immobile di cui era titolare. Vero è però -a parte il risvolto penale che l' omissione avrebbe avuto, come peraltro è avvenuto nel
2021 quando il è stato condannato- che il dichiarato intento (come proclamato CP
nella lettera e nei social) del era di non lasciare nulla in eredità alla figlia (con CP
cui dal 2006 non aveva alcun rapporto, come ammesso nella querela dallo stesso presentata e figlia che aveva anche denunciato per diffamazione) e d'altra parte dal
2018 era intervenuta una modifica delle condizioni di divorzio, per cui egli era tenuto a corrispondere 400 euro (anziché 300) per la figlia e un assegno divorzile di 60 euro.
Infine si noti che già l'anno 2008 va considerato anno “sospetto” perchè lo stesso nella querela dell'anno 2015 afferma, appunto, che dall'anno 2006, anno CP
della separazione, non aveva rapporti con la figlia e con la ex moglie (doc. 3 fasc. convenuto), a dimostrazione quindi dei pessimi rapporti tra le parti.
Infine non può dirsi che essendo il mutuo ancora in corso, non vi è prova che sia stato pagato dal -in luogo della perchè vi è da un lato la prova che CP CP_2
è stato pagato dal e dall'altro la data “perno” cui fare riferimento è la data del CP
rogito ove si dà atto del pagamento del prezzo da parte della mediante mutuo CP_2
che di fatto si è poi accollato il . CP
pagina 12 di 14 Ne consegue che, sulla scorta del complessivo vaglio di tutti i superiori elementi, deve concludersi che abbia voluto attribuire alla compagna la nuda CP CP_2
proprietà dell'immobile per cui è causa, riservandosi il diritto di usufrutto, al solo scopo di non figurare quale reale acquirente.
Va conseguentemente accertata la simulazione relativa per interposizione fittizia di persona dell'atto di compravendita a rogito del Notaio di Urbino in data Persona_1
28/02/2008 (rep. n. 12459), per la parte in cui è stata trasferita la nuda proprietà alla convenuta dell'appartamento, con annesso garage e Controparte_2
cantina, sito nel comune di Vallefoglia (PU, già Sant'Angelo in Lizzola), e distinto al
Catasto urbano di detto comune al foglio 9, part. 540, sub. 3, cat. A/3, calsse 2, r.c. €
296,96; foglio 9, part. 540, sub. 16, cat. C/6, classe 1, r.c. € 46,64, al prezzo di €
39.912,50.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza con condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 55/14 e succ. modif., secondo lo scaglione di valore di riferimento, tenuto conto dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede: dichiara la simulazione relativa per interposizione fittizia di persona del contratto di compravendita stipulato con atto notarile del 28.02.2008 (rep. N. 12459) tra la venditrice e l'acquirente avente ad oggetto la nuda Parte_3 Controparte_2
proprietà dell'unità immobiliare così descritta: immobile, con annesso garage e cantina, sito nel comune di Vallefoglia (PU, già Sant'Angelo in Lizzola), e distinto al Catasto
pagina 13 di 14 urbano di detto comune al foglio 9, part. 540, sub. 3, cat. A/3, classe 2, r.c. € 296,96; foglio 9, part. 540, sub. 16, cat. C/6, classe 1, r.c. € 46,64; conseguentemente, dichiara che lo stesso è stato concluso tra venditrice, e Parte_3
, acquirente;
Controparte_1
condanna e , in solido, a rimborsare alla Controparte_1 Parte_4
parte attrice – e per essa allo Stato ex art. 133 TUSG - le spese di lite, che si liquidano in
€ 7.100,00, di cui euro 1700,00 per la fase di studio, euro 1200,00 per la fase introduttiva, euro 1800,00 per la fase istruttoria e euro 2400,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario
Così deciso in data 6.5.25
il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 14 di 14