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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 4503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4503 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10180/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa CL CO, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10180/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Dorato Benedetta Parte_1
Attrice contro rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Fornaro Antonia
, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Palermo
Convenuti
MOTIVI DELLA DECISIONE - IN FATTO E IN DIRITTO
Tribunale di Palermo sezione VI Civile Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 31.7.2023 Parte_1
conveniva in giudizio l' e il terzo Controparte_1 pignorato , instaurando il Controparte_2
giudizio di merito seguente all'opposizione all'esecuzione, intrapresa dall' per il credito di 33.296,26, promossa dalla CP_3 stessa debitrice Pt_1
La con l'opposizione avverso l'atto di pignoramento presso Pt_1
terzi ex art. 72 bis del d.p.r. 602/1973, deduceva la nullità dell'esecuzione per inesistenza del pignoramento e di ogni altro presupposto, nonché l'impignorabilità ex art. 2 del D.P.R. n. 727 del
1974 delle somme provenienti da contributi erogati dal terzo pignorato GE in attuazione di disposizioni comunitarie relative allo svolgimento di attività agricola.
In data 14.6.2023 veniva revocato dal GE il decreto di sospensione dell'esecuzione reso inaudita altera parte il 12.10.2022, stante la sopravvenuta carenza di interesse alla luce dell'intervenuto pagamento da parte del terzo.
L'opponente ribadiva integralmente le ragioni dell'opposizione.
Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di nullità dell'esecuzione e la restituzione della complessiva somma pignorata, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' eccependo il parziale Controparte_1
difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario con riferimento alle cartelle relative a crediti tributari;
l'incompetenza per materia in favore del Giudice di Pace relativamente alle cartelle aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada ed insistendo sulla pignorabilità
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Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
delle somme oggetto di causa.
Si costituiva anche l'GE, evidenziando la correttezza del proprio operato relativamente all'importo già corrisposto in ottemperanza all'ordine di pagamento diretto emesso con il pignoramento.
Con ordinanza del 20.3.2025 questo Giudice rilevava il difetto di giurisdizione quanto alle doglianze relative alla notifica delle cartelle di pagamento nn. 29620160107773975000, 29620180026979278000,
29620180026979379000, 29620190036822810000, sussistendo la giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria;
rilevava altresì
l'incompetenza del Tribunale per le domande afferenti crediti per contravvenzioni stradali, essendo competente il Giudice di Pace;
dichiarava la nullità delle memorie depositate ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. anteriormente alla prima udienza e prima dell'assegnazione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c., essendo la causa sorta, nella fase sommaria, con la proposizione del ricorso in data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022; assegnava alle parti i termini di legge per il deposito di memorie e documenti.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., parte opponente insisteva nelle proprie difese, chiedendo la revoca dell'ordinanza del
20.3.2025, con la quale il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione e l'incompetenza in ordine ad alcune pretese.
Deduceva la nullità o inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'esecuzione, proponendo querela di falso per le relate riferite alle cartelle nn. 29620140014194682,
29620160105024314 e 29620160107773975, nonché per quelle relative all'intimazione di pagamento n. 29620229008179149 e all'atto di pignoramento. In relazione a quest'ultimo, evidenziava che nella
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Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
relata il messo notificatore aveva indicato come destinatario “il marito” della ricorrente, circostanza smentita dal fatto che la stessa non è coniugata.
Eccepiva, inoltre, la prescrizione delle somme derivanti da violazioni del Codice della strada del 2011 e la nullità delle notifiche eseguite tramite operatore postale privato.
Precisava di aver aderito alla rottamazione-quater per alcune delle cartelle indicate e ribadiva, infine, l'impignorabilità dei contributi
Agea.
La causa, istruita con sole prove documentali e rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, veniva discussa all'odierna udienza, disposta nelle forme della trattazione scritta, previo deposito di note conclusive.
Ciò premesso, preso atto delle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti costituite, deve preliminarmente osservarsi che le declaratorie di difetto di giurisdizione e di incompetenza adottate con l'ordinanza del 20.3.2025, vanno più esattamente qualificate come l'evidenza di questioni rilevabili d'ufficio.
Va tuttavia osservato che la giurisdizione tributaria rileva quando siano contestati l'esistenza o l'ammontare di crediti tributari, anche quando la delibazione della validità della previa notifica delle cartelle di pagamento sia un passaggio logico ed un accertamento funzionale all'ammissibilità delle domande di merito, altrimenti precluse per decorso del termine perentorio di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Nella specie, invero, parte opponente non svolge alcuna domanda concernente il merito di crediti di natura tributaria, limitandosi a
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Sezione VI Civile
dedurre sulla validità della notifica delle cartelle ed intimazioni di pagamento, sicchè non viene in rilievo la giurisdizione esclusiva tributaria. L'ordinanza del 20.3.2025, pertanto, va revocata nella parte in cui si legge la declaratoria di difetto di giurisdizione a favore della
Corte di Giustizia Tributaria.
La deduzione di nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento, dunque, risulta da qualificarsi ai sensi dell'art. 617 cpc e rileva solo ai fini della delibazione sulla regolarità formale dell'esecuzione, che ai sensi dell'art. 50 dpr 602/1973, va preceduta dalla notifica della cartella di pagamento o di una intimazione di pagamento nell'anno anteriore al pignoramento.
Eguale qualificazione va fatta con riguardo alle deduzioni di nullità della notifica del pignoramento, proposte unitamente alla richiesta di proposizione di querela di falso avverso la relata di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620229008179149 e dell'atto di pignoramento del 30.6.2022, atti che, come si legge nelle relate di notifica, sarebbero stati notificati alla destinataria a mani del
“marito” della stessa.
Con riguardo alle domande qualificate ai sensi dell'art. 617 cpc, dunque, l'opposizione va ritenuta tardiva ed inammissibile, in quanto il ricorso risulta depositato il 10.10.2022, ben oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del pignoramento, eseguita il
30.6.2022.
Occorre sul punto rilevare che la si limita a contestare che nella Pt_1 relata si qualifichi come proprio “marito” la persona alla quale è stato consegnato l'atto notificato, precisando di non essere coniugata. Non nega, tuttavia, l'opponente che la persona che ha ricevuto l'atto si
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Sezione VI Civile
trovasse nella propria abitazione né che fosse persona di famiglia o addetta alla casa ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c.
Non viene in rilievo, pertanto, una ipotesi di inesistenza della notifica.
Peraltro, possono richiamarsi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità circa la presunzione di 'convivenza' del familiare che riceva la consegna dell'atto da notificare nel luogo di residenza o dimora del destinatario (cfr. Cass. n. 15973/2014 e n.
28951/2017, in tema di notifiche a mezzo posta). Ed ancora si richiama il principio secondo cui: “In caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, di vicina di casa, di chi ha ricevuto l'atto si presume
"iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario” (cfr. Cass. n. 8418/2018).
In tutti i predetti casi vengono in rilievo ipotesi di nullità della notificazione, che ove riguardi l'atto di pignoramento o gli atti ad esso prodromici va eccepita nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del pignoramento, ai sensi dell'art. 617 comma II c.p.c.
Analogamente, sono questioni attinenti alla nullità (e non all'inesistenza) della notifica anche le deduzioni sulle notifiche a mezzo di operatori postali privati, pure articolate dall'opponente con riguardo a taluna delle notifiche delle cartelle di pagamento indicate nell'atto di pignoramento (cfr. Cass. n. 30901/2024: “La notifica di un
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Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
atto processuale da parte di un operatore postale privato, ancora privo di titolo abilitativo pur dopo l'introduzione della l. n. 124 del 2017, è nulla e non inesistente, per cui è efficace solo quando il vizio di notifica è sanato dalla costituzione del destinatario e la consegna dell'atto giudiziario è tempestiva per il riconoscimento della data da parte del destinatario stesso o anche per la sottoscrizione del documento descrittivo dell'operazione di consegna del plico, la quale, tuttavia, equivalendo ad una scrittura privata, perché formata da operatore privo di potere certificativo, è assoggettabile a disconoscimento”).
Poiché l'intimazione di pagamento n. 29620229008179149 risulta notificata in data 27.5.2022 e l'atto di pignoramento il 30.6.2022, mentre l'opposizione è stata depositata soltanto il 10.10.2022, questa deve dichiararsi tardiva e inammissibile.
L'opposizione va poi qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per le dedotta impignorabilità dei contributi Agea.
Tale eccezione non può ritenersi fondata.
Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, non trova applicazione l'art. 2 del D.P.R. n. 727 del 1974, in quanto le somme oggetto di pignoramento non rientrano tra quelle erogate in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario.
Dalla comunicazione prodotta da GE (all. 2 alla costituzione) risulta, infatti, che l'importo di euro 7.307,17 oggetto di recupero da parte dell' concerne il saldo spettante Controparte_4
all'opponente a fronte della domanda n. 05430053966, volta al riconoscimento dei contributi per il contenimento volontario della produzione e il miglioramento della qualità dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica, disciplinati dal Decreto
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Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
Ministeriale 22 luglio 2020, n. 9018686, attuativo dell'art. 223 del D.L.
n. 34 del 2020. Tali somme, come espressamente previsto dall'art. 265, comma 7, del medesimo decreto-legge, gravano sul bilancio nazionale e non su quello comunitario, sicché non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 2 del D.P.R. 727/1974, che tutela esclusivamente le provvidenze finanziarie di origine comunitaria.
L'opposizione sul punto va dunque rigettata.
Viene in rilievo, invece, la competenza per materia e per valore del
Giudice di Pace in ordine alle domande di accertamento dell'estinzione per prescrizione di contravvenzioni stradali, domanda che presuppone l'accertamento della contestata notifica delle relative cartelle di pagamento nn. 29620140014194682000 e
29620160105024314000.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, pari all'ammontare del credito pignorato di euro 7.307,07, all'istruttoria solo documentale, con osservanza dei criteri di cui al DM 147/2022, secondo parametri compresi tra i minimi e i medi, in favore di ciascuno degli opposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Revoca l'ordinanza resa il 20.3.2025 limitatamente alla sola pronunzia sulla giurisdizione;
- Dichiara l'incompetenza del Tribunale per le domande afferenti alla notifica delle cartelle di pagamento nn.
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Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
29620140014194682000 e 29620160105024314000 relative a crediti per contravvenzioni stradali, essendo competente il
Giudice di Pace;
- Rigetta l'opposizione ex art. 615 cpc proposta da;
Parte_1
- Dichiara inammissibile, perché tardiva, l'opposizione ex art. 617 cpc contestualmente dalla stessa proposta;
- condanna a rifondere a ciascuno dei convenuti le Parte_1
spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro
1.900,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Palermo, all'udienza dell'11 novembre 2025, disposta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc
Il Giudice
CL CO
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Tribunale di Palermo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa CL CO, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10180/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Dorato Benedetta Parte_1
Attrice contro rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Fornaro Antonia
, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Palermo
Convenuti
MOTIVI DELLA DECISIONE - IN FATTO E IN DIRITTO
Tribunale di Palermo sezione VI Civile Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 31.7.2023 Parte_1
conveniva in giudizio l' e il terzo Controparte_1 pignorato , instaurando il Controparte_2
giudizio di merito seguente all'opposizione all'esecuzione, intrapresa dall' per il credito di 33.296,26, promossa dalla CP_3 stessa debitrice Pt_1
La con l'opposizione avverso l'atto di pignoramento presso Pt_1
terzi ex art. 72 bis del d.p.r. 602/1973, deduceva la nullità dell'esecuzione per inesistenza del pignoramento e di ogni altro presupposto, nonché l'impignorabilità ex art. 2 del D.P.R. n. 727 del
1974 delle somme provenienti da contributi erogati dal terzo pignorato GE in attuazione di disposizioni comunitarie relative allo svolgimento di attività agricola.
In data 14.6.2023 veniva revocato dal GE il decreto di sospensione dell'esecuzione reso inaudita altera parte il 12.10.2022, stante la sopravvenuta carenza di interesse alla luce dell'intervenuto pagamento da parte del terzo.
L'opponente ribadiva integralmente le ragioni dell'opposizione.
Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di nullità dell'esecuzione e la restituzione della complessiva somma pignorata, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' eccependo il parziale Controparte_1
difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario con riferimento alle cartelle relative a crediti tributari;
l'incompetenza per materia in favore del Giudice di Pace relativamente alle cartelle aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada ed insistendo sulla pignorabilità
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delle somme oggetto di causa.
Si costituiva anche l'GE, evidenziando la correttezza del proprio operato relativamente all'importo già corrisposto in ottemperanza all'ordine di pagamento diretto emesso con il pignoramento.
Con ordinanza del 20.3.2025 questo Giudice rilevava il difetto di giurisdizione quanto alle doglianze relative alla notifica delle cartelle di pagamento nn. 29620160107773975000, 29620180026979278000,
29620180026979379000, 29620190036822810000, sussistendo la giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria;
rilevava altresì
l'incompetenza del Tribunale per le domande afferenti crediti per contravvenzioni stradali, essendo competente il Giudice di Pace;
dichiarava la nullità delle memorie depositate ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. anteriormente alla prima udienza e prima dell'assegnazione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c., essendo la causa sorta, nella fase sommaria, con la proposizione del ricorso in data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022; assegnava alle parti i termini di legge per il deposito di memorie e documenti.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., parte opponente insisteva nelle proprie difese, chiedendo la revoca dell'ordinanza del
20.3.2025, con la quale il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione e l'incompetenza in ordine ad alcune pretese.
Deduceva la nullità o inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'esecuzione, proponendo querela di falso per le relate riferite alle cartelle nn. 29620140014194682,
29620160105024314 e 29620160107773975, nonché per quelle relative all'intimazione di pagamento n. 29620229008179149 e all'atto di pignoramento. In relazione a quest'ultimo, evidenziava che nella
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relata il messo notificatore aveva indicato come destinatario “il marito” della ricorrente, circostanza smentita dal fatto che la stessa non è coniugata.
Eccepiva, inoltre, la prescrizione delle somme derivanti da violazioni del Codice della strada del 2011 e la nullità delle notifiche eseguite tramite operatore postale privato.
Precisava di aver aderito alla rottamazione-quater per alcune delle cartelle indicate e ribadiva, infine, l'impignorabilità dei contributi
Agea.
La causa, istruita con sole prove documentali e rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, veniva discussa all'odierna udienza, disposta nelle forme della trattazione scritta, previo deposito di note conclusive.
Ciò premesso, preso atto delle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti costituite, deve preliminarmente osservarsi che le declaratorie di difetto di giurisdizione e di incompetenza adottate con l'ordinanza del 20.3.2025, vanno più esattamente qualificate come l'evidenza di questioni rilevabili d'ufficio.
Va tuttavia osservato che la giurisdizione tributaria rileva quando siano contestati l'esistenza o l'ammontare di crediti tributari, anche quando la delibazione della validità della previa notifica delle cartelle di pagamento sia un passaggio logico ed un accertamento funzionale all'ammissibilità delle domande di merito, altrimenti precluse per decorso del termine perentorio di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Nella specie, invero, parte opponente non svolge alcuna domanda concernente il merito di crediti di natura tributaria, limitandosi a
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dedurre sulla validità della notifica delle cartelle ed intimazioni di pagamento, sicchè non viene in rilievo la giurisdizione esclusiva tributaria. L'ordinanza del 20.3.2025, pertanto, va revocata nella parte in cui si legge la declaratoria di difetto di giurisdizione a favore della
Corte di Giustizia Tributaria.
La deduzione di nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento, dunque, risulta da qualificarsi ai sensi dell'art. 617 cpc e rileva solo ai fini della delibazione sulla regolarità formale dell'esecuzione, che ai sensi dell'art. 50 dpr 602/1973, va preceduta dalla notifica della cartella di pagamento o di una intimazione di pagamento nell'anno anteriore al pignoramento.
Eguale qualificazione va fatta con riguardo alle deduzioni di nullità della notifica del pignoramento, proposte unitamente alla richiesta di proposizione di querela di falso avverso la relata di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620229008179149 e dell'atto di pignoramento del 30.6.2022, atti che, come si legge nelle relate di notifica, sarebbero stati notificati alla destinataria a mani del
“marito” della stessa.
Con riguardo alle domande qualificate ai sensi dell'art. 617 cpc, dunque, l'opposizione va ritenuta tardiva ed inammissibile, in quanto il ricorso risulta depositato il 10.10.2022, ben oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del pignoramento, eseguita il
30.6.2022.
Occorre sul punto rilevare che la si limita a contestare che nella Pt_1 relata si qualifichi come proprio “marito” la persona alla quale è stato consegnato l'atto notificato, precisando di non essere coniugata. Non nega, tuttavia, l'opponente che la persona che ha ricevuto l'atto si
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trovasse nella propria abitazione né che fosse persona di famiglia o addetta alla casa ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c.
Non viene in rilievo, pertanto, una ipotesi di inesistenza della notifica.
Peraltro, possono richiamarsi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità circa la presunzione di 'convivenza' del familiare che riceva la consegna dell'atto da notificare nel luogo di residenza o dimora del destinatario (cfr. Cass. n. 15973/2014 e n.
28951/2017, in tema di notifiche a mezzo posta). Ed ancora si richiama il principio secondo cui: “In caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, di vicina di casa, di chi ha ricevuto l'atto si presume
"iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario” (cfr. Cass. n. 8418/2018).
In tutti i predetti casi vengono in rilievo ipotesi di nullità della notificazione, che ove riguardi l'atto di pignoramento o gli atti ad esso prodromici va eccepita nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del pignoramento, ai sensi dell'art. 617 comma II c.p.c.
Analogamente, sono questioni attinenti alla nullità (e non all'inesistenza) della notifica anche le deduzioni sulle notifiche a mezzo di operatori postali privati, pure articolate dall'opponente con riguardo a taluna delle notifiche delle cartelle di pagamento indicate nell'atto di pignoramento (cfr. Cass. n. 30901/2024: “La notifica di un
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atto processuale da parte di un operatore postale privato, ancora privo di titolo abilitativo pur dopo l'introduzione della l. n. 124 del 2017, è nulla e non inesistente, per cui è efficace solo quando il vizio di notifica è sanato dalla costituzione del destinatario e la consegna dell'atto giudiziario è tempestiva per il riconoscimento della data da parte del destinatario stesso o anche per la sottoscrizione del documento descrittivo dell'operazione di consegna del plico, la quale, tuttavia, equivalendo ad una scrittura privata, perché formata da operatore privo di potere certificativo, è assoggettabile a disconoscimento”).
Poiché l'intimazione di pagamento n. 29620229008179149 risulta notificata in data 27.5.2022 e l'atto di pignoramento il 30.6.2022, mentre l'opposizione è stata depositata soltanto il 10.10.2022, questa deve dichiararsi tardiva e inammissibile.
L'opposizione va poi qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per le dedotta impignorabilità dei contributi Agea.
Tale eccezione non può ritenersi fondata.
Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, non trova applicazione l'art. 2 del D.P.R. n. 727 del 1974, in quanto le somme oggetto di pignoramento non rientrano tra quelle erogate in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario.
Dalla comunicazione prodotta da GE (all. 2 alla costituzione) risulta, infatti, che l'importo di euro 7.307,17 oggetto di recupero da parte dell' concerne il saldo spettante Controparte_4
all'opponente a fronte della domanda n. 05430053966, volta al riconoscimento dei contributi per il contenimento volontario della produzione e il miglioramento della qualità dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica, disciplinati dal Decreto
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Ministeriale 22 luglio 2020, n. 9018686, attuativo dell'art. 223 del D.L.
n. 34 del 2020. Tali somme, come espressamente previsto dall'art. 265, comma 7, del medesimo decreto-legge, gravano sul bilancio nazionale e non su quello comunitario, sicché non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 2 del D.P.R. 727/1974, che tutela esclusivamente le provvidenze finanziarie di origine comunitaria.
L'opposizione sul punto va dunque rigettata.
Viene in rilievo, invece, la competenza per materia e per valore del
Giudice di Pace in ordine alle domande di accertamento dell'estinzione per prescrizione di contravvenzioni stradali, domanda che presuppone l'accertamento della contestata notifica delle relative cartelle di pagamento nn. 29620140014194682000 e
29620160105024314000.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, pari all'ammontare del credito pignorato di euro 7.307,07, all'istruttoria solo documentale, con osservanza dei criteri di cui al DM 147/2022, secondo parametri compresi tra i minimi e i medi, in favore di ciascuno degli opposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Revoca l'ordinanza resa il 20.3.2025 limitatamente alla sola pronunzia sulla giurisdizione;
- Dichiara l'incompetenza del Tribunale per le domande afferenti alla notifica delle cartelle di pagamento nn.
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29620140014194682000 e 29620160105024314000 relative a crediti per contravvenzioni stradali, essendo competente il
Giudice di Pace;
- Rigetta l'opposizione ex art. 615 cpc proposta da;
Parte_1
- Dichiara inammissibile, perché tardiva, l'opposizione ex art. 617 cpc contestualmente dalla stessa proposta;
- condanna a rifondere a ciascuno dei convenuti le Parte_1
spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro
1.900,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Palermo, all'udienza dell'11 novembre 2025, disposta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc
Il Giudice
CL CO
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Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile