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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/12/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2220/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2220/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), rappresentate e difese Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Roberto Elia;
appellanti
e
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
IA SC Arturi;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1078/2018 del Tribunale di Crotone, pubblicata il 02.09.2018, avente ad oggetto risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le appellanti: “precisa le proprie conclusioni, riportandosi integralmente a quelle di cui all'atto di citazione in appello da intendersi, in questa sede, integralmente trascritte”.
1 Per l'appellata: “Voglia l' Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro adita, disattesa ogni avversa deduzione, eccezione e richiesta ed in accoglimento delle eccezioni e deduzioni formulate dall'appellata, rigettare la domanda perché temeraria ed infondata, per tutte le motivazioni di cui in narrativa, con conseguente conferma integrale della sentenza n.1078/2018, emessa e depositata dal Tribunale Civile di
Crotone, in composizione monocratica, il 02.09.2018 a definizione del giudizio Rga
n. 73/2012. In via istruttoria, si chiede il rigetto delle istanze di controparte ex art.
210 cpc e di CTU in quanto inammissibili ed irrilevanti per come motivato in narrativa. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. e convenivano in giudizio innanzi Parte_1 Parte_2 al Tribunale di Crotone la al fine di sentirla Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni patiti per l'importo complessivo di euro
21.417,85. Deducevano, in fatto, di avere stipulato, per via telefonica, in data
07.01.2009, contratto unico per la prestazione di servizi di investimento ed accessori, con contestuale ordine di trasferimento del preesistente compendio titoli del dossier e sottodossier n. 300049, del quale era titolare, a loro dire solo fittiziamente, anche la terza sorella, In diritto deducevano profili di responsabilità Persona_1 colposa a carico dell'istituto convenuto per avere ritardato nell'esecuzione del contratto, con conseguente danno rappresentato dal fatto che, nelle more, in data
26.01.2009, il predetto dossier aveva subito il pignoramento presso terzi su istanza del creditore personale di Lamentavano, ancora, che l'istituto Persona_1 convenuto aveva omesso di riferire, in sede di dichiarazione di terzo, in merito alla effettiva proprietà dei titoli pignorati alle sole attrici, stante l'asserita conoscenza dell'intestazione fittizia a favore di alla luce dei rapporti Persona_1 contrattuali intercorsi con le attrici nel corso degli anni. Deducevano, ancora, la violazione di ulteriori norme di legge riguardanti la gestione dei valori mobiliari oggetto di pignoramento e in particolare dell'obbligo di comunicare alle attrici l'avvenuta assegnazione dei titoli pignorati e la loro conseguente smobilizzazione in favore del creditore.
Si costituiva la contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto. Eccepiva, in via preliminare, la inammissibilità ed improponibilità della domanda in quanto tutte le contestazioni avanzate avrebbe dovuto essere fatte
2 valere nel giudizio di esecuzione mediante opposizione ai sensi dell'art. 619 c.p.c..
Nel merito deduceva la infondatezza della pretesa attorea, evidenziando che, stante l'obbligo della forma scritta ai sensi dell'art. 23 T.U.F., alla richiesta di apertura del rapporto inoltrata per via telefonica doveva fare seguito la sottoscrizione del contratto, ciò che nella specie era avvenuto il 26.01.2019, mentre la disposizione di giro era pervenuta via fax all'istituto solo in data 29.01.2009. Deduceva, poi, la correttezza del proprio operato sia in sede di dichiarazione di terzo sia in sede di esecuzione del contratto.
Istruita la causa documentalmente e tramite prove orali, con sentenza n.
1078/2018 il Tribunale rigettava la domanda e condannava le attrici al pagamento delle spese di lite.
Il giudice di prime cure osservava innanzitutto che ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.lgs n. 58 del 1998, ai fini del perfezionamento del contratto tra l'intermediario e l'investitore, è prescritta la forma scritta ad substantiam unitamente alla previsione di un contenuto minimo - che deve, in quanto prescritto dalla legge, avere la medesima forma - costituito dall'indicazione della natura dei servizi forniti, delle modalità di svolgimento del servizio, dell'entità e dei criteri di calcolo della remunerazione dell'intermediario, e che se il contratto quadro non è stato preventivamente stipulato per iscritto, o non è stato rinnovato o non possiede i requisiti suddetti richiesti dalla legge, sono privi di efficacia anche gli ordini specifici conferiti dal cliente nel corso del rapporto di investimento. Tanto premesso, riteneva priva di pregio la deduzione di parte attrice laddove individuava il momento perfezionativo del contratto tra le parti nell'accordo preso telefonicamente in data
07.01.2009, avendo le risultanze istruttorie (sia documentali che orali) fornito supporto, a livello probatorio, alle allegazioni di parte convenuta. Evidenziava, infatti, che era stata provata la ricezione da parte dell'istituto bancario del contratto debitamente sottoscritto solo in data 26.01.2009, ossia nel medesimo giorno in cui, per come allegato e provato dalle attrici, il preesistente deposito titoli n. 300049 subiva il pignoramento presso terzi. Riteneva, quindi, che nessun ritardo nell'esecuzione del contratto in questione potesse essere addebitato all' CP_2 convenuto in relazione alla data di avvenuta verificazione del pignoramento dei medesimi titoli. Aggiungeva che dalla documentazione in atti risultava che la richiesta della specifica operazione di giro titoli, correlata al suddetto contratto, era stata espressamente ricevuta per iscritto solo in data 29.01.2009 e, quindi,
3 posteriormente alle vicende processuali sopra indicate;
che priva di rilievo era la circostanza, dedotta da parte attrice, secondo cui l'ordine sarebbe stato in realtà impartito già telefonicamente in data 07.01.2009 atteso che l'operazione specifica da eseguire presupponeva necessariamente l'avvenuto perfezionamento del contratto quadro e solo una volta accertata la sottoscrizione e la validità del suddetto contratto,
i singoli ordini di investimento avrebbero potuto essere dati, anche in forma libera (e quindi telefonicamente) ove non diversamente disposto nel contratto.
Ad avviso del giudicante era quindi insussistente l'ulteriore condotta colposa lamentata dalle attrici che, muovendo dall'errata convinzione dell'avvenuto perfezionamento del contratto per via telefonica, avevano dedotto la necessaria registrazione dello stesso e il conseguente inadempimento dell' convenuto nel CP_2 non fornire la copia della stessa registrazione. In ogni caso, osservava che, anche laddove si accedesse all'errata considerazione della natura orale del contratto stipulato, non poteva ritenersi che la mancata consegna della registrazione della conversazione assurgesse al valore di condotta inadempitiva dell'obbligo di registrazione suscettibile di responsabilità contrattuale, occorrendo distinguere il piano della convenzione della forma (ad esempio, nel caso di specie, l'oralità) con il piano della documentazione di tale forma (tramite la previsione della registrazione della conversazione), atteso che in caso contrario si finiva per trasformare la forma orale documentata attraverso supporto magnetico “in una nuova ed inedita tipologia di forma di convenzione ad substantiam” (Cass.Civ. 3087/2018).
Il Tribunale escludeva, poi, qualsivoglia condotta dolosa o colposa della convenuta che, nel rendere le dichiarazioni di terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c., aveva, secondo le allegazioni di parte attrice, omesso di riferire in merito alla titolarità effettiva dei titoli pignorati in capo a soggetti terzi rispetto al debitore esecutato, ossia e omettendo di riferire in merito all'effettivo Parte_1 Parte_2 svolgimento del rapporto contrattuale con le stesse nel corso degli anni, ivi compresa la suddetta richiesta delle stesse attrici, sorelle dell'esecutata, avvenuta telefonicamente in data 07.01.2009. Richiamava, in proposito, l'insegnamento della
Suprema Corte secondo cui il terzo pignorato “dal punto di vista soggettivo, è sufficiente che dichiari quali siano i rapporti intrattenuti soltanto col soggetto che nell'atto di pignoramento è indicato come debitore sottoposto ad esecuzione. Non è affatto richiesto dal disposto dell'art. 547 c.p.c., né dall'interpretazione data alla norma dalla giurisprudenza di questa Corte, che il terzo estenda il proprio dovere
4 di collaborazione fino al punto di dover verificare e dichiarare rapporti intrattenuti con soggetti diversi dal debitore esecutato, anche se questi rapporti siano o possano essere ricondotti, dal punto di vista economico, alla sfera patrimoniale del medesimo debitore esecutato” (C. 5037/2017).
In ordine alle dedotte violazioni delle norme di legge riguardanti la gestione dei valori mobiliari oggetto di pignoramento, il giudice osservava che, una volta ricevuta la notificazione dell'atto di pignoramento, il terzo debitore è vincolato per legge a sottrarre alla disponibilità del debitore esecutato il credito oggetto della procedura esecutiva, assumendo su di sé gli obblighi propri del custode ai sensi dell'art 546
c.p.c., sicchè, stante l'assenza di discrezionalità in merito, il terzo non può essere gravato dall'obbligo di verificare la provenienza del credito e di risolvere i problemi relativi ai limiti della pignorabilità del credito spettante al debitore esecutato, specie nel caso di cointestazione dei titoli pignorati, giacché in tal caso si produce la piena confusione del patrimonio di tutti i cointestatari senza possibilità di distinguere, da parte del terzo debitor debitoris, il patrimonio personale di ciascuno dei cointestatari, neppure per quote ideali.
1.2. Avverso detta sentenza proponevano appello, con citazione notificata il
10.12.2018, e sulla base dei seguenti Parte_1 Parte_2 motivi: 1) violazione dell'art. 23 comma 3 TUF. Il giudice di prime cure aveva omesso di considerare che, ai sensi della predetta norma, la nullità del contratto per difetto di forma scritta può essere fatta valere solo dal cliente e, quindi, erroneamente aveva accolto l'eccezione di nullità sollevata dalla le appellanti Controparte_3 che neppure avrebbe potuto argomentarsi nel senso di un mancato raggiungimento Parte dell'accordo atteso che la non aveva mai negato il contenuto negoziale della telefonata del 07.01.2009 e con missiva del 24.06.2009 aveva dichiarato di aver dato immediato inizio alla esecuzione dell'ordine verbale a contenuto negoziale (la banca testualmente scriveva: “in data 07/01/2009, dietro sua richiesta telefonica, abbiamo provveduto all'accensione di un nuovo rapporto titoli intestato Pt_1 Pt_2
e ”), con ciò confermando l'esistenza dell'accordo e la sua
[...] Parte_1 iniziale esecuzione, poi non ultimata immediatamente, bensì alla data del
29.01.2009. Inoltre il modulo riportante il contratto-quadro recava l'apposizione della data del 07.01.2009. Era evidente che se il giudice di primo grado avesse applicato l'art. 23 T.U.F. nella sua interezza e, specificamente il suo 3° comma, avrebbe conservato il negozio principale (l'accordo verbale telefonico del
5 07.01.2009) e, di conseguenza, valutato negativamente l'operato della banca, nella specie il suo ingiustificato ritardo nell'adempimento, come tale produttivo dei danni lamentati dalle appellanti. Rilevavano le appellanti che a seguito della conservazione integrale del contratto-quadro stipulato in forma verbale contestualmente all'accordo telefonico del 07.01.2009, la successiva procedura seguita dalla banca (acquisizione del modulo contrattuale e dell'ordinativo in forma scritta con sottoscrizione da parte delle clienti investitrici) si configurava sotto il profilo giuridico quale predisposizione di atti aventi natura esclusivamente ricognitiva di un negozio esistente già alla data del 07.01.2009, idoneo, in mancanza di eccezione di nullità da parte delle attrici appellanti, a produrre tutti i suoi effetti e, quindi, avente natura costitutiva del nuovo rapporto contrattuale;
2) erroneità della sentenza nella parte in cui aveva escluso gli ulteriori specifici inadempimenti della Lamentavano CP_1 innanzitutto le appellanti che il giudice di prime cure aveva completamente disatteso la richiesta istruttoria avente ad oggetto l'esibizione da parte della Banca del nastro magnetico riproducente la conversazione telefonica del 07.01.2009. Deducevano, poi, che la convenuta nella dichiarazione di terzo non aveva fatto alcuna menzione dell'operazione concordata telefonicamente il 07.01.2009 e che era obbligo del terzo pignorato comunicare l'apposizione del vincolo al cointestatario estraneo al credito.
Chiedevano, quindi, che in riforma della sentenza impugnata, la venisse CP_1 condannata al risarcimento dei danni subiti quantificati dalla consulenza di parte, non contestata dalla convenuta, in €21.417,85 oltre interessi e rivalutazione, ovvero da quantificare a mezzo disponenda c.t.u., con vittoria di spese di entrambi i gradi.
Si costituiva, con comparsa depositata in data 22.03.2019, la Controparte_1 la quale instava per la conferma della sentenza di primo grado.
[...]
All'esito della prima udienza di trattazione del 25.05.2019 la causa subiva alcuni rinvii per l'acquisizione del fascicolo di primo grado. Successivamente, con ordinanza del 30.03.2021, la Corte rigettava la richiesta di c.t.u. avanzata dall'appellante e fissava l'udienza del 14.06.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
6 Con provvedimento dell'01.09.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del
09.12.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con il primo motivo le appellanti lamentano la violazione in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nell'applicare, nella fattispecie di giudizio, solo il primo comma dell'art. 23 TUF senza prendere in considerazione il “collegato comma
3” nel quale è riconosciuto unicamente al cliente il diritto di far valere la nullità del negozio per inosservanza della forma scritta. A dire delle appellanti il Giudicante “di fronte al chiaro interesse delle attrici alla conservazione del contratto … ha ritenuto, invece , di tutelare l'interesse della banca e, di fatto, accogliere una eccezione della stessa illegittimamente avanzata: infatti, la nullità per difetto di forma è stata Parte invocata dalla e, in aperta violazione di legge, il giudice ha accolto la predetta eccezione, invalidando così sia il contratto-quadro che il contestuale ordine di immediato trasferimento dei titoli sul nuovo conto deposito..”.
Il motivo è infondato.
Il giudice di prime cure, invero, non ha accolto una eccezione di nullità sollevata dalla ma ha semplicemente accertato, in via incidentale, il momento di CP_1 perfezionamento del contratto-quadro al fine di valutare la condotta colposa dell'istituto di credito. Si legge infatti a pag. 2 della sentenza: “Al fine di valutare se vi sia stato un qualche ritardo addebitabile all'istituto convenuto nell'esecuzione delle operazioni disposte dall'odierno attore, occorre primariamente individuare il momento perfezionativo tra le parti in giudizio del rapporto contrattuale alla base degli ordini impartiti”. Orbene tale accertamento ha preso le mosse dalla considerazione che “ai sensi dell'art 23, comma 1, del d.lgs n. 58 del 1998, ai fini del perfezionamento del suddetto contratto tra l'intermediario e l'investitore, è prescritta la forma scritta ad substantiam unitamente alla previsione di un contenuto minimo - che deve, in quanto prescritto dalla legge, avere la medesima forma - costituito dall'indicazione della natura dei servizi forniti, delle modalità di svolgimento del servizio, dell'entità e dei criteri di calcolo della remunerazione dell'intermediario” (pag. 3 della sentenza). Il Tribunale, dopo aver sottolineato la imperatività ed inderogabilità della prescrizione normativa, ha escluso che il
7 momento perfezionativo del contratto potesse individuarsi tanto nell'accordo preso telefonicamente in data 07.01.2009, quanto nella mera trasmissione al cliente nella stessa data della copia del contratto, “in difetto di una valida sottoscrizione del cliente quale esclusiva manifestazione di volontà consapevole e ponderata degli obblighi assunti e dei rischi connessi” (pag. 4 della sentenza).
Il Tribunale ha, quindi, concluso che “le risultanze istruttorie (sia documentali che orali) hanno fornito supporto, a livello probatorio, alle allegazioni di parte convenuta essendo stata provata la ricezione da parte dell'istituto convenuto del contratto debitamente sottoscritto solo in data 26.01.2009”.
La ricostruzione compiuta dal giudice di prime cure è immune da vizi logici e giuridici.
La conclusione del contratto-quadro si attua, al fine di rispettare i requisiti di forma prescritti dalla normativa appena richiamata, con la sottoscrizione dello stesso da parte del cliente e nella specie è pacifico che la banca abbia ricevuto il contratto debitamente sottoscritto in data 26.01.2009.
La telefonata del 07.01.2009 va considerata quale mera parte dell'intero iter formativo del contratto, come dimostra il fatto che nel contratto unico per la prestazione dei servizi di investimento (all. 3 del fascicolo di primo grado di parte attrice) si fa riferimento alla “richiesta del 07/01/2009” con la successiva comunicazione che “la stessa è stata accolta dalla . CP_1
D'altra parte, come ben sottolineato dal Tribunale, intanto il contratto avente ad oggetto la prestazione dei servizi di investimento può dirsi validamente esistente, in quanto abbia un contenuto minimo costituito dalla indicazione della natura dei servizi forniti, delle modalità di svolgimento del servizio, dell'entità e dei criteri di calcolo della remunerazione dell'intermediario. Il contratto di intermediazione finanziaria va inquadrato nella figura del mandato, intesa in senso ampio, in quanto dà origine ad un rapporto continuativo di prestazione di servizi erogati dall'intermediario; tale contratto, pertanto, è destinato ad assolvere alla funzione di contratto quadro rispetto alle successive attività negoziali in cui poi si estrinsecherà l'espletamento dei servizi di investimento ed accessori di talché è necessaria la preventiva e dettagliata specificazione della disciplina. Detto contratto, dunque, regola il rapporto tra cliente e intermediario, stabilendo i servizi forniti e le loro caratteristiche, la durata del rapporto, le modalità di rinnovo o di modifica del suo contenuto, le modalità con le quali il cliente impartisce ordini o istruzioni
8 all'intermediario, la frequenza, il tipo ed i contenuti della documentazione di rendiconto dell'attività dallo stesso svolta.
Nel caso di specie, detto contenuto minimo risulta soddisfatto solo dal documento contrattuale, sicchè correttamente il Tribunale ha negato valore di accordo alla telefonata del 07.01.2009.
Né può accedersi alla tesi delle appellanti secondo cui la conclusione del contratto in data 07.01.2009 sarebbe stata ammessa dalla nella missiva del CP_1
24.06.2009 nella quale si dava atto che “in data 07/01/2009, dietro sua richiesta telefonica, abbiamo provveduto all'accensione di un nuovo rapporto titoli intestato
e ”, posto che subito dopo si precisava Parte_2 Parte_1
Part
“inviando il contratto per l'acquisizione delle firme presso l'agenzia di
Bologna”, ciò che sta chiaramente ad indicare come, nelle intenzioni delle parti, il perfezionamento del contratto sarebbe dovuto avvenire nella forma scritta.
In sostanza, la richiesta telefonica del 07.01.2009 ha determinato l'avvio del processo di conclusione del contratto, che si è perfezionato nel momento in cui la ha ricevuto il documento contrattuale sottoscritto in ogni sua parte dal cliente. CP_1
E' da tale momento che il contratto è divenuto fonte attuale di diritti e di obblighi tra le parti.
Va, dunque, condivisa la conclusione del giudice di prime cure secondo cui
“nessun ritardo nell'esecuzione del contratto in questione può essere addebitato all' convenuto in relazione alla data di avvenuta verificazione del CP_2 pignoramento dei medesimi titoli” (pag. 5 della sentenza).
Una volta accertato il perfezionamento del contratto-quadro in data 26.01.2009, la prima richiesta della specifica operazione di giro titoli, correlata al suddetto contratto, risulta essere stata espressamente ricevuta per iscritto solo in data
29.01.2009 e, quindi, posteriormente al pignoramento, dovendo escludersi qualsiasi valore all'ordine che, ad avviso delle appellanti, sarebbe stato in realtà impartito già telefonicamente in data 07.01.2009 atteso che l'operazione specifica da eseguire presupponeva necessariamente l'avvenuto perfezionamento del contratto-quadro.
Alla luce di quanto sin qui considerato, deve ritenersi priva di rilievo l'omessa pronuncia del giudice di prime cure sulla richiesta di ordine di esibizione alla CP_1 del nastro magnetico riproducente la conversazione telefonica del 07.01.2009.
2.2. Infondato è poi l'ulteriore motivo di appello involgente il contenuto che avrebbe dovuto avere la dichiarazione della Banca nella procedura esecutiva.
9 Ed invero, in relazione al contenuto della dichiarazione del terzo, nel sistema non si sovvengono oneri di collaborazione del terzo al di là di quelli previsti dalla legge processuale. In tema di espropriazione presso terzi, il terzo pignorato, nel rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., deve fornire indicazioni complete e dettagliate dal punto di vista oggettivo, in modo da consentire l'identificazione dell'oggetto della prestazione dovuta al debitore esecutato, compresi il titolo ed il
"quantum" del credito pignorato;
invece, dal punto di vista soggettivo, è necessario e sufficiente che dichiari quali siano i rapporti intrattenuti soltanto col soggetto che nell'atto di pignoramento è indicato come debitore sottoposto ad esecuzione, atteso che l'ambito soggettivo della dichiarazione del terzo è delimitato dall'ampiezza della direzione soggettiva dell'atto di pignoramento, rivolto sia nei confronti del terzo pignorato che del debitore esecutato, in base al titolo esecutivo azionato
(Cass. n. 21970/2019; n. 5037/2017).
Nel caso di conto cointestato, poi, è onere del creditore notificare l'atto di pignoramento al cointestatario non debitore.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, integralmente confermata.
3. Le spese processuali
3.1. Tenuto conto dell'esito del gravame, le spese del presente grado del giudizio vengono poste a carico della parte appellante in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
3.2. La reiezione dell'impugnazione costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Crotone n. 1078/2018 pubblicata il 02.09.2018, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
10 2) condanna le appellanti in solido al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali che liquida in €2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, cap e iva di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2220/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), rappresentate e difese Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Roberto Elia;
appellanti
e
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
IA SC Arturi;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1078/2018 del Tribunale di Crotone, pubblicata il 02.09.2018, avente ad oggetto risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le appellanti: “precisa le proprie conclusioni, riportandosi integralmente a quelle di cui all'atto di citazione in appello da intendersi, in questa sede, integralmente trascritte”.
1 Per l'appellata: “Voglia l' Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro adita, disattesa ogni avversa deduzione, eccezione e richiesta ed in accoglimento delle eccezioni e deduzioni formulate dall'appellata, rigettare la domanda perché temeraria ed infondata, per tutte le motivazioni di cui in narrativa, con conseguente conferma integrale della sentenza n.1078/2018, emessa e depositata dal Tribunale Civile di
Crotone, in composizione monocratica, il 02.09.2018 a definizione del giudizio Rga
n. 73/2012. In via istruttoria, si chiede il rigetto delle istanze di controparte ex art.
210 cpc e di CTU in quanto inammissibili ed irrilevanti per come motivato in narrativa. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. e convenivano in giudizio innanzi Parte_1 Parte_2 al Tribunale di Crotone la al fine di sentirla Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni patiti per l'importo complessivo di euro
21.417,85. Deducevano, in fatto, di avere stipulato, per via telefonica, in data
07.01.2009, contratto unico per la prestazione di servizi di investimento ed accessori, con contestuale ordine di trasferimento del preesistente compendio titoli del dossier e sottodossier n. 300049, del quale era titolare, a loro dire solo fittiziamente, anche la terza sorella, In diritto deducevano profili di responsabilità Persona_1 colposa a carico dell'istituto convenuto per avere ritardato nell'esecuzione del contratto, con conseguente danno rappresentato dal fatto che, nelle more, in data
26.01.2009, il predetto dossier aveva subito il pignoramento presso terzi su istanza del creditore personale di Lamentavano, ancora, che l'istituto Persona_1 convenuto aveva omesso di riferire, in sede di dichiarazione di terzo, in merito alla effettiva proprietà dei titoli pignorati alle sole attrici, stante l'asserita conoscenza dell'intestazione fittizia a favore di alla luce dei rapporti Persona_1 contrattuali intercorsi con le attrici nel corso degli anni. Deducevano, ancora, la violazione di ulteriori norme di legge riguardanti la gestione dei valori mobiliari oggetto di pignoramento e in particolare dell'obbligo di comunicare alle attrici l'avvenuta assegnazione dei titoli pignorati e la loro conseguente smobilizzazione in favore del creditore.
Si costituiva la contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto. Eccepiva, in via preliminare, la inammissibilità ed improponibilità della domanda in quanto tutte le contestazioni avanzate avrebbe dovuto essere fatte
2 valere nel giudizio di esecuzione mediante opposizione ai sensi dell'art. 619 c.p.c..
Nel merito deduceva la infondatezza della pretesa attorea, evidenziando che, stante l'obbligo della forma scritta ai sensi dell'art. 23 T.U.F., alla richiesta di apertura del rapporto inoltrata per via telefonica doveva fare seguito la sottoscrizione del contratto, ciò che nella specie era avvenuto il 26.01.2019, mentre la disposizione di giro era pervenuta via fax all'istituto solo in data 29.01.2009. Deduceva, poi, la correttezza del proprio operato sia in sede di dichiarazione di terzo sia in sede di esecuzione del contratto.
Istruita la causa documentalmente e tramite prove orali, con sentenza n.
1078/2018 il Tribunale rigettava la domanda e condannava le attrici al pagamento delle spese di lite.
Il giudice di prime cure osservava innanzitutto che ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.lgs n. 58 del 1998, ai fini del perfezionamento del contratto tra l'intermediario e l'investitore, è prescritta la forma scritta ad substantiam unitamente alla previsione di un contenuto minimo - che deve, in quanto prescritto dalla legge, avere la medesima forma - costituito dall'indicazione della natura dei servizi forniti, delle modalità di svolgimento del servizio, dell'entità e dei criteri di calcolo della remunerazione dell'intermediario, e che se il contratto quadro non è stato preventivamente stipulato per iscritto, o non è stato rinnovato o non possiede i requisiti suddetti richiesti dalla legge, sono privi di efficacia anche gli ordini specifici conferiti dal cliente nel corso del rapporto di investimento. Tanto premesso, riteneva priva di pregio la deduzione di parte attrice laddove individuava il momento perfezionativo del contratto tra le parti nell'accordo preso telefonicamente in data
07.01.2009, avendo le risultanze istruttorie (sia documentali che orali) fornito supporto, a livello probatorio, alle allegazioni di parte convenuta. Evidenziava, infatti, che era stata provata la ricezione da parte dell'istituto bancario del contratto debitamente sottoscritto solo in data 26.01.2009, ossia nel medesimo giorno in cui, per come allegato e provato dalle attrici, il preesistente deposito titoli n. 300049 subiva il pignoramento presso terzi. Riteneva, quindi, che nessun ritardo nell'esecuzione del contratto in questione potesse essere addebitato all' CP_2 convenuto in relazione alla data di avvenuta verificazione del pignoramento dei medesimi titoli. Aggiungeva che dalla documentazione in atti risultava che la richiesta della specifica operazione di giro titoli, correlata al suddetto contratto, era stata espressamente ricevuta per iscritto solo in data 29.01.2009 e, quindi,
3 posteriormente alle vicende processuali sopra indicate;
che priva di rilievo era la circostanza, dedotta da parte attrice, secondo cui l'ordine sarebbe stato in realtà impartito già telefonicamente in data 07.01.2009 atteso che l'operazione specifica da eseguire presupponeva necessariamente l'avvenuto perfezionamento del contratto quadro e solo una volta accertata la sottoscrizione e la validità del suddetto contratto,
i singoli ordini di investimento avrebbero potuto essere dati, anche in forma libera (e quindi telefonicamente) ove non diversamente disposto nel contratto.
Ad avviso del giudicante era quindi insussistente l'ulteriore condotta colposa lamentata dalle attrici che, muovendo dall'errata convinzione dell'avvenuto perfezionamento del contratto per via telefonica, avevano dedotto la necessaria registrazione dello stesso e il conseguente inadempimento dell' convenuto nel CP_2 non fornire la copia della stessa registrazione. In ogni caso, osservava che, anche laddove si accedesse all'errata considerazione della natura orale del contratto stipulato, non poteva ritenersi che la mancata consegna della registrazione della conversazione assurgesse al valore di condotta inadempitiva dell'obbligo di registrazione suscettibile di responsabilità contrattuale, occorrendo distinguere il piano della convenzione della forma (ad esempio, nel caso di specie, l'oralità) con il piano della documentazione di tale forma (tramite la previsione della registrazione della conversazione), atteso che in caso contrario si finiva per trasformare la forma orale documentata attraverso supporto magnetico “in una nuova ed inedita tipologia di forma di convenzione ad substantiam” (Cass.Civ. 3087/2018).
Il Tribunale escludeva, poi, qualsivoglia condotta dolosa o colposa della convenuta che, nel rendere le dichiarazioni di terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c., aveva, secondo le allegazioni di parte attrice, omesso di riferire in merito alla titolarità effettiva dei titoli pignorati in capo a soggetti terzi rispetto al debitore esecutato, ossia e omettendo di riferire in merito all'effettivo Parte_1 Parte_2 svolgimento del rapporto contrattuale con le stesse nel corso degli anni, ivi compresa la suddetta richiesta delle stesse attrici, sorelle dell'esecutata, avvenuta telefonicamente in data 07.01.2009. Richiamava, in proposito, l'insegnamento della
Suprema Corte secondo cui il terzo pignorato “dal punto di vista soggettivo, è sufficiente che dichiari quali siano i rapporti intrattenuti soltanto col soggetto che nell'atto di pignoramento è indicato come debitore sottoposto ad esecuzione. Non è affatto richiesto dal disposto dell'art. 547 c.p.c., né dall'interpretazione data alla norma dalla giurisprudenza di questa Corte, che il terzo estenda il proprio dovere
4 di collaborazione fino al punto di dover verificare e dichiarare rapporti intrattenuti con soggetti diversi dal debitore esecutato, anche se questi rapporti siano o possano essere ricondotti, dal punto di vista economico, alla sfera patrimoniale del medesimo debitore esecutato” (C. 5037/2017).
In ordine alle dedotte violazioni delle norme di legge riguardanti la gestione dei valori mobiliari oggetto di pignoramento, il giudice osservava che, una volta ricevuta la notificazione dell'atto di pignoramento, il terzo debitore è vincolato per legge a sottrarre alla disponibilità del debitore esecutato il credito oggetto della procedura esecutiva, assumendo su di sé gli obblighi propri del custode ai sensi dell'art 546
c.p.c., sicchè, stante l'assenza di discrezionalità in merito, il terzo non può essere gravato dall'obbligo di verificare la provenienza del credito e di risolvere i problemi relativi ai limiti della pignorabilità del credito spettante al debitore esecutato, specie nel caso di cointestazione dei titoli pignorati, giacché in tal caso si produce la piena confusione del patrimonio di tutti i cointestatari senza possibilità di distinguere, da parte del terzo debitor debitoris, il patrimonio personale di ciascuno dei cointestatari, neppure per quote ideali.
1.2. Avverso detta sentenza proponevano appello, con citazione notificata il
10.12.2018, e sulla base dei seguenti Parte_1 Parte_2 motivi: 1) violazione dell'art. 23 comma 3 TUF. Il giudice di prime cure aveva omesso di considerare che, ai sensi della predetta norma, la nullità del contratto per difetto di forma scritta può essere fatta valere solo dal cliente e, quindi, erroneamente aveva accolto l'eccezione di nullità sollevata dalla le appellanti Controparte_3 che neppure avrebbe potuto argomentarsi nel senso di un mancato raggiungimento Parte dell'accordo atteso che la non aveva mai negato il contenuto negoziale della telefonata del 07.01.2009 e con missiva del 24.06.2009 aveva dichiarato di aver dato immediato inizio alla esecuzione dell'ordine verbale a contenuto negoziale (la banca testualmente scriveva: “in data 07/01/2009, dietro sua richiesta telefonica, abbiamo provveduto all'accensione di un nuovo rapporto titoli intestato Pt_1 Pt_2
e ”), con ciò confermando l'esistenza dell'accordo e la sua
[...] Parte_1 iniziale esecuzione, poi non ultimata immediatamente, bensì alla data del
29.01.2009. Inoltre il modulo riportante il contratto-quadro recava l'apposizione della data del 07.01.2009. Era evidente che se il giudice di primo grado avesse applicato l'art. 23 T.U.F. nella sua interezza e, specificamente il suo 3° comma, avrebbe conservato il negozio principale (l'accordo verbale telefonico del
5 07.01.2009) e, di conseguenza, valutato negativamente l'operato della banca, nella specie il suo ingiustificato ritardo nell'adempimento, come tale produttivo dei danni lamentati dalle appellanti. Rilevavano le appellanti che a seguito della conservazione integrale del contratto-quadro stipulato in forma verbale contestualmente all'accordo telefonico del 07.01.2009, la successiva procedura seguita dalla banca (acquisizione del modulo contrattuale e dell'ordinativo in forma scritta con sottoscrizione da parte delle clienti investitrici) si configurava sotto il profilo giuridico quale predisposizione di atti aventi natura esclusivamente ricognitiva di un negozio esistente già alla data del 07.01.2009, idoneo, in mancanza di eccezione di nullità da parte delle attrici appellanti, a produrre tutti i suoi effetti e, quindi, avente natura costitutiva del nuovo rapporto contrattuale;
2) erroneità della sentenza nella parte in cui aveva escluso gli ulteriori specifici inadempimenti della Lamentavano CP_1 innanzitutto le appellanti che il giudice di prime cure aveva completamente disatteso la richiesta istruttoria avente ad oggetto l'esibizione da parte della Banca del nastro magnetico riproducente la conversazione telefonica del 07.01.2009. Deducevano, poi, che la convenuta nella dichiarazione di terzo non aveva fatto alcuna menzione dell'operazione concordata telefonicamente il 07.01.2009 e che era obbligo del terzo pignorato comunicare l'apposizione del vincolo al cointestatario estraneo al credito.
Chiedevano, quindi, che in riforma della sentenza impugnata, la venisse CP_1 condannata al risarcimento dei danni subiti quantificati dalla consulenza di parte, non contestata dalla convenuta, in €21.417,85 oltre interessi e rivalutazione, ovvero da quantificare a mezzo disponenda c.t.u., con vittoria di spese di entrambi i gradi.
Si costituiva, con comparsa depositata in data 22.03.2019, la Controparte_1 la quale instava per la conferma della sentenza di primo grado.
[...]
All'esito della prima udienza di trattazione del 25.05.2019 la causa subiva alcuni rinvii per l'acquisizione del fascicolo di primo grado. Successivamente, con ordinanza del 30.03.2021, la Corte rigettava la richiesta di c.t.u. avanzata dall'appellante e fissava l'udienza del 14.06.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
6 Con provvedimento dell'01.09.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del
09.12.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con il primo motivo le appellanti lamentano la violazione in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nell'applicare, nella fattispecie di giudizio, solo il primo comma dell'art. 23 TUF senza prendere in considerazione il “collegato comma
3” nel quale è riconosciuto unicamente al cliente il diritto di far valere la nullità del negozio per inosservanza della forma scritta. A dire delle appellanti il Giudicante “di fronte al chiaro interesse delle attrici alla conservazione del contratto … ha ritenuto, invece , di tutelare l'interesse della banca e, di fatto, accogliere una eccezione della stessa illegittimamente avanzata: infatti, la nullità per difetto di forma è stata Parte invocata dalla e, in aperta violazione di legge, il giudice ha accolto la predetta eccezione, invalidando così sia il contratto-quadro che il contestuale ordine di immediato trasferimento dei titoli sul nuovo conto deposito..”.
Il motivo è infondato.
Il giudice di prime cure, invero, non ha accolto una eccezione di nullità sollevata dalla ma ha semplicemente accertato, in via incidentale, il momento di CP_1 perfezionamento del contratto-quadro al fine di valutare la condotta colposa dell'istituto di credito. Si legge infatti a pag. 2 della sentenza: “Al fine di valutare se vi sia stato un qualche ritardo addebitabile all'istituto convenuto nell'esecuzione delle operazioni disposte dall'odierno attore, occorre primariamente individuare il momento perfezionativo tra le parti in giudizio del rapporto contrattuale alla base degli ordini impartiti”. Orbene tale accertamento ha preso le mosse dalla considerazione che “ai sensi dell'art 23, comma 1, del d.lgs n. 58 del 1998, ai fini del perfezionamento del suddetto contratto tra l'intermediario e l'investitore, è prescritta la forma scritta ad substantiam unitamente alla previsione di un contenuto minimo - che deve, in quanto prescritto dalla legge, avere la medesima forma - costituito dall'indicazione della natura dei servizi forniti, delle modalità di svolgimento del servizio, dell'entità e dei criteri di calcolo della remunerazione dell'intermediario” (pag. 3 della sentenza). Il Tribunale, dopo aver sottolineato la imperatività ed inderogabilità della prescrizione normativa, ha escluso che il
7 momento perfezionativo del contratto potesse individuarsi tanto nell'accordo preso telefonicamente in data 07.01.2009, quanto nella mera trasmissione al cliente nella stessa data della copia del contratto, “in difetto di una valida sottoscrizione del cliente quale esclusiva manifestazione di volontà consapevole e ponderata degli obblighi assunti e dei rischi connessi” (pag. 4 della sentenza).
Il Tribunale ha, quindi, concluso che “le risultanze istruttorie (sia documentali che orali) hanno fornito supporto, a livello probatorio, alle allegazioni di parte convenuta essendo stata provata la ricezione da parte dell'istituto convenuto del contratto debitamente sottoscritto solo in data 26.01.2009”.
La ricostruzione compiuta dal giudice di prime cure è immune da vizi logici e giuridici.
La conclusione del contratto-quadro si attua, al fine di rispettare i requisiti di forma prescritti dalla normativa appena richiamata, con la sottoscrizione dello stesso da parte del cliente e nella specie è pacifico che la banca abbia ricevuto il contratto debitamente sottoscritto in data 26.01.2009.
La telefonata del 07.01.2009 va considerata quale mera parte dell'intero iter formativo del contratto, come dimostra il fatto che nel contratto unico per la prestazione dei servizi di investimento (all. 3 del fascicolo di primo grado di parte attrice) si fa riferimento alla “richiesta del 07/01/2009” con la successiva comunicazione che “la stessa è stata accolta dalla . CP_1
D'altra parte, come ben sottolineato dal Tribunale, intanto il contratto avente ad oggetto la prestazione dei servizi di investimento può dirsi validamente esistente, in quanto abbia un contenuto minimo costituito dalla indicazione della natura dei servizi forniti, delle modalità di svolgimento del servizio, dell'entità e dei criteri di calcolo della remunerazione dell'intermediario. Il contratto di intermediazione finanziaria va inquadrato nella figura del mandato, intesa in senso ampio, in quanto dà origine ad un rapporto continuativo di prestazione di servizi erogati dall'intermediario; tale contratto, pertanto, è destinato ad assolvere alla funzione di contratto quadro rispetto alle successive attività negoziali in cui poi si estrinsecherà l'espletamento dei servizi di investimento ed accessori di talché è necessaria la preventiva e dettagliata specificazione della disciplina. Detto contratto, dunque, regola il rapporto tra cliente e intermediario, stabilendo i servizi forniti e le loro caratteristiche, la durata del rapporto, le modalità di rinnovo o di modifica del suo contenuto, le modalità con le quali il cliente impartisce ordini o istruzioni
8 all'intermediario, la frequenza, il tipo ed i contenuti della documentazione di rendiconto dell'attività dallo stesso svolta.
Nel caso di specie, detto contenuto minimo risulta soddisfatto solo dal documento contrattuale, sicchè correttamente il Tribunale ha negato valore di accordo alla telefonata del 07.01.2009.
Né può accedersi alla tesi delle appellanti secondo cui la conclusione del contratto in data 07.01.2009 sarebbe stata ammessa dalla nella missiva del CP_1
24.06.2009 nella quale si dava atto che “in data 07/01/2009, dietro sua richiesta telefonica, abbiamo provveduto all'accensione di un nuovo rapporto titoli intestato
e ”, posto che subito dopo si precisava Parte_2 Parte_1
Part
“inviando il contratto per l'acquisizione delle firme presso l'agenzia di
Bologna”, ciò che sta chiaramente ad indicare come, nelle intenzioni delle parti, il perfezionamento del contratto sarebbe dovuto avvenire nella forma scritta.
In sostanza, la richiesta telefonica del 07.01.2009 ha determinato l'avvio del processo di conclusione del contratto, che si è perfezionato nel momento in cui la ha ricevuto il documento contrattuale sottoscritto in ogni sua parte dal cliente. CP_1
E' da tale momento che il contratto è divenuto fonte attuale di diritti e di obblighi tra le parti.
Va, dunque, condivisa la conclusione del giudice di prime cure secondo cui
“nessun ritardo nell'esecuzione del contratto in questione può essere addebitato all' convenuto in relazione alla data di avvenuta verificazione del CP_2 pignoramento dei medesimi titoli” (pag. 5 della sentenza).
Una volta accertato il perfezionamento del contratto-quadro in data 26.01.2009, la prima richiesta della specifica operazione di giro titoli, correlata al suddetto contratto, risulta essere stata espressamente ricevuta per iscritto solo in data
29.01.2009 e, quindi, posteriormente al pignoramento, dovendo escludersi qualsiasi valore all'ordine che, ad avviso delle appellanti, sarebbe stato in realtà impartito già telefonicamente in data 07.01.2009 atteso che l'operazione specifica da eseguire presupponeva necessariamente l'avvenuto perfezionamento del contratto-quadro.
Alla luce di quanto sin qui considerato, deve ritenersi priva di rilievo l'omessa pronuncia del giudice di prime cure sulla richiesta di ordine di esibizione alla CP_1 del nastro magnetico riproducente la conversazione telefonica del 07.01.2009.
2.2. Infondato è poi l'ulteriore motivo di appello involgente il contenuto che avrebbe dovuto avere la dichiarazione della Banca nella procedura esecutiva.
9 Ed invero, in relazione al contenuto della dichiarazione del terzo, nel sistema non si sovvengono oneri di collaborazione del terzo al di là di quelli previsti dalla legge processuale. In tema di espropriazione presso terzi, il terzo pignorato, nel rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., deve fornire indicazioni complete e dettagliate dal punto di vista oggettivo, in modo da consentire l'identificazione dell'oggetto della prestazione dovuta al debitore esecutato, compresi il titolo ed il
"quantum" del credito pignorato;
invece, dal punto di vista soggettivo, è necessario e sufficiente che dichiari quali siano i rapporti intrattenuti soltanto col soggetto che nell'atto di pignoramento è indicato come debitore sottoposto ad esecuzione, atteso che l'ambito soggettivo della dichiarazione del terzo è delimitato dall'ampiezza della direzione soggettiva dell'atto di pignoramento, rivolto sia nei confronti del terzo pignorato che del debitore esecutato, in base al titolo esecutivo azionato
(Cass. n. 21970/2019; n. 5037/2017).
Nel caso di conto cointestato, poi, è onere del creditore notificare l'atto di pignoramento al cointestatario non debitore.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, integralmente confermata.
3. Le spese processuali
3.1. Tenuto conto dell'esito del gravame, le spese del presente grado del giudizio vengono poste a carico della parte appellante in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
3.2. La reiezione dell'impugnazione costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Crotone n. 1078/2018 pubblicata il 02.09.2018, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
10 2) condanna le appellanti in solido al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali che liquida in €2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, cap e iva di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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