Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 30/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.P.U. 14/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, in persona dei seguenti magistrati dott. Andrea Milesi Presidente dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott. Giorgio Scarsato Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° R.G.P.U. 14/2024 promossa da
Parte_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
[...] Controparte_5 tutti con il patrocinio dell'avv. Nicola Gaudenzi e dell'avv. Davide Barbato
e da
Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
CP_10 CP_11 tutti con il patrocinio dell'avv. Roberto Colombo ricorrenti per l'apertura della liquidazione giudiziale della in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_12
(p.iva. ), con l'avv. Simone D'Amico P.IVA_1 resistente
1
I ricorrenti sono tutti ex dipendenti della società società Controparte_12 avente sede legale ed operativa in San Giovanni in Croce, dove è sito il supermercato oggetto della sua attività: con ricorsi rispettivamente del
28.2.2024 e del 13.3.2024 i ricorrenti hanno chiesto aprirsi la liquidazione giudiziale del proprio ex datore di lavoro.
La società resistente si è costituita regolarmente ed entro il termine di legge ha depositato domanda di ammissione alla procedura di concordato in bianco: con decreto del 29.4.2024 è stato concesso il termine ex art. 44 CCI.
La società ha quindi depositato entro il termine concesso il piano e la proposta, sicché con decreto del 8.8.2024 è stata aperta la procedura di concordato
“piena”.
Depositata la relazione ex art. 105 CCI, dato corso alle operazioni di voto, si è tuttavia verificata una sopravvenienza che rendeva non più fattibile il piano di concordato proposto, sicché con nota del 14.11.2024 la società rinunciava alla propria domanda di concordato.
Si dava quindi nuovo impulso all'esame delle domande per la dichiarazione della liquidazione giudiziale della società e all'udienza del 17.12.2024 anche la società si associava alle domande dei ricorrenti.
I ricorsi vanno accolti.
Sussiste la legittimazione ad agire di tutti i ricorrenti, vantando tutti essi dei crediti riconosciuti da d.i. definiti definitivamente esecutivi o comunque non contestati dalla società resistente (cfr. i documenti 4,5, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 21,
22 allegati al ricorso del 28.1.2024; cfr. i documenti allegati al ricorso del
13.3.2024).
La società resistente è da ritenersi imprenditore commerciale, considerato il suo oggetto sociale (esercizio di supermercato: cfr. la sua visura camerale, in atti).
Dalla documentazione agli atti e dall'analisi dal commissario giudiziale nominato dott. di cui alla sua relazione ex art. 105 CCI, del Persona_1
13.10.2024, risulta lo stato di insolvenza della società resistente, intesa come oggettiva incapacità della stessa a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, di cui sono indici inequivoci:
2 - la sussistenza di una sua esposizione debitoria verso gli ex dipendenti ricorrenti, dell'ammontare di oltre € 300.000,00; CP_1
-la sussistenza di una sua esposizione debitoria verso l' per oltre €
100.000,00 (cfr. la nota pervenuta dall'ente);
- l'essere il suo patrimonio netto negativo da ormai due esercizi.
L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di € 30.000,00 di cui all'art. 49 ult. comma CCI.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:
1) dichiara inammissibile la domanda di concordato preventivo e dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società
p.iva. ); Controparte_12 P.IVA_1
2) nomina Giudice delegato il dott. Giorgio Scarsato;
3) nomina Curatore il dott. , con studio in Cremona;
Persona_1
4) ordina al debitore il deposito, entro 3 giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ. ), delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre ultimi esercizi, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
5) stabilisce il giorno 7.5.2025 h. 10.45 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al Giudice delegato, nella sede di questo Tribunale;
dispone che detta udienza avvenga con modalità “ da remoto” attraverso il seguente link https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19:6f9265be4b9b4a61b5ae5b0ef81fdcab@thread.tacv2/1668617317294?c ontext=%7B%22Tid%22:%22792bc8b1-9088-4858-b830-
2aad443e9f3f%22,%22Oid%22:%2225352fe0-00f0-4697-87d4- fa533d4e48bf%22%7D
6) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni 30
3 prima dell'udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;
7) autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155quater, quinquies e sexies disp. att. cod. proc. civ. ad accedere ed acquisire le informazioni e la documentazione elencata nell'art. 49 comma 3 lett. f)
CCI;
8) dispone la prenotazione a debito e l'anticipazione dall'erario delle spese della presente procedura, onerando sin d'ora il Curatore di operare il versamento del non appena vi siano risorse Parte_2 sufficienti nell'attivo fallimentare;
9) ricorda alla società:
- che, ai sensi dell'art. 148 CCI, la corrispondenza, inclusa quella elettronica, diretta al fallito va consegnata al Curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nel fallimento, ove il fallito sia persona fisica;
- che, ai sensi dell'art. 149 CCI, il debitore, gli amministratori e i liquidatori della società o dell'ente sono tenuti a comunicare al Curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio ed a presentarsi personalmente al Giudice delegato, al Curatore o al Comitato dei Creditori laddove occorrano informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura;
10) dispone che il Curatore: predisponga il progetto di stato passivo e lo depositi nella cancelleria del tribunale almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo;
proceda all'immediata ricognizione dei beni, all'apposizione dei sigilli e, nel più breve tempo possibile, alla redazione dell'inventario, nonché di presentare al
Giudice delegato, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, un'informativa ai sensi dell'art. 130, comma 1, CCI, mentre la relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCI andrà presentata entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutorietà dello stato passivo;
11) manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 49, comma 4, e
45 CCI;
Cremona, 17.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
4 dott. Giorgio Scarsato dott. Andrea Milesi
Si comunichi a parte ricorrente, alla società resistente, al Curatore
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