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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/07/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 2° grado iscritta al n° 71/2022 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(C.F. , quale genitore legale rappresentante del Parte_1 C.F._1 minore (C.F. , rappresentata e difesa Persona_1 C.F._2 dall'avv. MARIA LUCREZIA PATURZI (già avv. Angelica Nigro) E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Persona_1 C.F._2
MARIA LUCREZIA PATURZI
APPELLANTE CONTRO (P.I.: ), quale procuratrice di Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv. ti GIANMARIO Controparte_2
MAGGI TASSO, MASSIMILIANO COSTANTINI e ALESSANDRA CONVERSO. APPELLATA NONCHÈ CONTRO
CP_3
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Cariati n. 433/2021, emessa in data 26.11.2021 e depositata in data 29.11.2021, in materia di risarcimento danni per lesioni personali del terzo trasportato da sinistro stradale. CONCLUSIONI: per l'APPELLANTE: “Nel merito, riformare la sentenza di primo grado…e, per l'effetto… condannare in p.l.r.p.t. a Controparte_1 pagare in favore della sig.ra , in qualità di genitore del minore Parte_1 Per_2
, la somma di € 4.251,92, oltre interessi legali dal giorno della domanda sino al
[...] soddisfo;
Con vittoria di spese, competenze e d onorari del doppio grado … da distrarsi a favore del procuratore antistatario”; per l'APPELLATA COMPAGNIA: “- dichiarare l'infondatezza dell'appello … e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza n. 433/2021 ...; nella denegata ipotesi in cui l'appello non venisse rigettato: In via principale, nel merito: - respingere tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate e prive di riscontro probatorio. In via subordinata, nel merito: - rigettare parzialmente le domande attoree in ragione
1 dell'effettivo pregiudizio subito e dell'effettivo grado di responsabilità accertato in capo alle parti. In ogni caso, con rifusione di spese e compensi del presente giudizio …”. I FATTI 1.Con atto di citazione del 30.04.2021 si costituiva, dinanzi il Giudice di Pace di Cariati,
, nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Parte_1 Persona_3
, convenendo in giudizio quale compagnia
[...] Controparte_1 assicuratrice del motociclo YAMAHA MT-125, targato ER81629, di proprietà e condotto da , nonché quest'ultimo. Persona_4
Adduceva:
- che in data 15.07.2020 alle ore 01.10, il minore , mentre era trasportato Persona_1
a bordo del predetto motociclo - che percorreva la SS 106 E90 - nei pressi del Centro Sociale, aveva riportato traumi a seguito della caduta dal moticiclo, di cui il conducente aveva perso il controllo, a causa di avvallamenti e lesioni del manto Persona_4 stradale, rovinando al suolo;
- che il minore era stato immediatamente trasportato presso il Punto di Primo Intervento di Cariati dove i sanitari di turno gli avevano diagnosticavano “ con perdita di Parte_2 sostanza al ginocchio dx escoriazioni arto superiore dx e sx”, con prognosi di giorni 10;
- che il minore era stato dichiarato clinicamente guarito in data 3.09.2020, salvo postumi da verificare in sede medico-legale:
- che la richiesta risarcitoria formulata in via stragiudiziale era rimasta inevasa e, pertanto, si era reso necessario adire il Giudice di Pace di Cariati, chiedendo la condanna dei suindicati convenuti a risarcire il minore nella misura di €. 4.251,92, comprensiva del danno morale, o di quella diversa che sarebbe stata accertata in corso di causa.
2. Si costituiva che contestava la domanda sia in punto Controparte_1 di an, poiché non provata con riferimento alla responsabilità del conducente del veicolo nella causazione del sinistro de quo, alla verificazione del sinistro stesso, e alla qualità di terzo trasportato del minore, che nel quantum con particolare riferimento al danno morale non dovuto.
3. La causa veniva istruita mediante documentazione medica e prova per testi. All'udienza del 25.06.2021 la causa veniva trattenuta per la decisione e con sentenza n. 433/2021, depositata il 29.11.2021, il Giudice di Pace accoglieva la domanda condannando la al pagamento dei danni fisici subiti dal Controparte_1 minore , quantificati in via equitativa nella somma di € 890,00, Persona_3 nonché alle spese del giudizio.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello l'attrice , nella Parte_1 suindicata qualità, lamentandosi della non congruità della liquidazione rispetto alla quantificazione del danno biologico effettuata in primo grado in base alla documentazione medica prodotta.
5. Si è costituita , eccependo preliminarmente la Controparte_1 mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di , correttamente Persona_4 citato in primo grado ex art. 144 comma 3, Codice delle Assicurazioni. Nel merito ha dedotto la correttezza della sentenza del Giudice di Pace in ordine al quantum chiedendo, dunque, il rigetto dell'appello e ha riproposto tutte le domande ed eccezioni respinte o dichiarate assorbite dalla decisione del primo giudice, per sottrarsi
2 alla presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c., in particolare con riferimento alla contestata ricostruzione del sinistro. Con riguardo al quantum petitum ha censurato la quantificazione operata da parte attrice in quanto eccessiva, ingiustificata ed infondata relativamente alla richiesta di risarcimento del danno morale che deve essere provato ed allegato nella sua effettiva consistenza.
6. In data 25.02.2022, si è costituito, per l'appellante, un nuovo procuratore, data la rinuncia al mandato del precedente.
7. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'appellato , lo Persona_4 stesso, seppur regolarmente citato, non è comparso e, all'udienza del 5.02.2024, ne è stata dichiarata la contumacia. Alla stessa udienza è stata disposta CTU medico-legale, espletata dal dott. Per_5
.
[...]
Con ordinanza del 19.05.2025, la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti alla metà (20+20).
8 Con comparsa conclusionale del 25.05.2025, ha Controparte_1 rilevato la carenza di legittimazione attiva di , in quanto al momento della Parte_1 costituzione del nuovo procuratore, il minore era già divenuto, da Persona_3 tempo, maggiorenne e, pertanto, lo stesso avrebbe dovuto costituirsi in luogo del genitore, essendo cessata la procura rilasciata dalla al precedente difensore Pt_1 rinunziante al mandato.
9 si è costituito in data 10.06.2025, riportandosi alla domanda Per_1 Persona_3 introduttiva, alle risultanze della espletata CTU medico legale, nonché agli ulteriori scritti defensionali.
con memoria di replica, ha sollevato la tardività della Controparte_1 costituzione poiché successiva alla ritenzione della causa in decisione. LE RAGIONI DELLA DECISIONE 10. In rito, va dichiarata l'avvenuta perdita, in capo a , della capacità di Parte_1 stare in giudizio per conto del figlio nel momento in cui questi ha spiegato intervento, costituendosi in data 9.06.2025. Nessuna rilevanza ostativa ha il fatto che si sia costituito dopo la Persona_3 presa in decisione della causa, per come sostenuto dall'appellata, in quanto l'orientamento granitico della Corte di Cassazione, al quale si intende aderire, è diretto a ritenere che “nel caso di minore divenuto maggiorenne in corso di giudizio, il difetto di legittimazione del genitore è sanato in ogni stato e grado con efficacia retroattiva qualora egli si costituisca manifestando in modo non equivoco la propria volontà in tal senso” e ancora che “il figlio, rappresentato in giudizio in quanto minore del genitore esercente la potestà, una volta divenuto maggiorenne, assume legittimazione processuale in proprio, correlativamente persa per lui dal genitore: e il difetto di legittimazione processuale del genitore che abbia agito in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne è sanabile in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva in riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del predetto, che così si manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria” (Cass. civ. sez. VI, n. 20555/2019; Cass. civ. ord. n. 34987/2022).
3 11.a Nel merito l'appello è fondato e merita accoglimento. Va premesso che parte attrice ha inteso agire secondo la procedura dell'indennizzo di cui all'art. 141 D.Lgs n. 209/2005, applicabile anche in caso di caduta del passeggero dalla moto pur in assenza di scontro con altro veicolo, provando di aver subito un danno a seguito dell'occorso, senza dover dimostrare le concrete modalità del sinistro allo scopo di individuare la responsabilità del conducente, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini dell'art. 141 citato. Il Giudice di prime cure, ritenendo correttamente fornita la prova gravante sull'attore circa la sussistenza del nesso di causalità tra il sinistro ed il danno, ha accolto la domanda.
11.b Tuttavia, l'appellante, con un unico motivo di appello, ha censurato la liquidazione del danno relativamente alla quantificazione dello stesso per come operata dal primo giudicante. Il Giudice di Pace, infatti, disattendendo la prospettazione redatta dal medico fiduciario della compagnia assicuratrice, dott. , prodotta in giudizio dalla Persona_6 suddetta appellata, ha inteso liquidare il danno in via equitativa. In realtà, la pronuncia impugnata non ha confutato i criteri di liquidazione offerti dal consulente della convenuta né a specificato i criteri Controparte_1 alternativi utilizzati per giustificare la liquidazione del danno in € 890,00, ossia in misura decisamente inferiore rispetto a quella richiesta. Acclarato l'errore di valutazione commesso dal g.d.p., non ricorrendo le condizioni previste dalla legge per una decisione in via equitativa ed in assenza di una motivazione adeguata che spieghi le ragioni per cui si è ritenuto di non seguire la valutazione del perito della convenuta compagnia assicurativa, si impone la necessità di operare la liquidazione tenendo conto delle percentuali di invalidità permanente e di inabilità temporanea riconosciute dal nominato CTU, dott. , sulla base Persona_5 della documentazione clinica prodotta e delle risultanze degli esami effettuati, con giudizio che appare condivisibile, in quanto adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici.
12 Passando, dunque, alla (ri)quantificazione del risarcimento, le voci risarcitorie a titolo di danno biologico - tenuto conto della tabella per le lesioni di lieve entità ex D.M. 16.07.2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie Generale n. 173 del 25/07/2024 - sono le seguenti: a) Invalidità permanente (2%): € 2.021,54, nella considerazione dell'età dell'attore (16 anni) al tempo del sinistro (15.07.2020); b) Inabilità temporanea parziale al 75% (10 giorni): € 414,30; c) Inabilità temporanea parziale al 50% (15 giorni): € 414,30; d) Inabilità temporanea parziale al 25% (10 giorni): € 138,10. Il danno biologico complessivo, quindi, dà luogo ad un risarcimento totale di € 2.988,24. Nulla va liquidato a titolo di danno morale, non avendo l'attore specificamente dimostrato in tale senso (<non esiste interdipendenza necessaria tra risarcibilità del danno morale e sussistenza del danno biologico permanente>>: Cass n. 5820/2019, massima del Foro it., 2020, I, 345). 13 Sul complessivo risarcimento cui ha diritto l'appellante, ammontante, dunque, all'importo all'attualità di € 2.988,24, devalutato al tempo del sinistro – e quindi pari ad €
4 2.521,72 – e annualmente rivalutato, decorrono gli interessi legali dal tempo del sinistro (15.07.2020) alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. S.U. n. 1712/1995). Ogni altra questione (ri)proposta deve ritenersi assorbita nella presente statuizione. 14 La parziale soccombenza dell'appellante - che aveva chiesto che il risarcimento ammontasse alla superiore somma di € 4.251,92 – giustifica la compensazione delle spese del doppio grado nella misura di un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e poi proseguito da nei confronti di Parte_1 Persona_1 [...]
, quale procuratrice di e di Controparte_1 Controparte_2
, avverso la sentenza n. 433/2021 del g.d.p. di Cariati, rigettata ogni CP_3 contraria istanza deduzione, eccezione, così provvede: a) Dichiara la sopravvenuta perdita di capacità processuale di Parte_1 alla data in costituzione in giudizio del figlio;
Persona_1
b) In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma dell'appellata sentenza, condanna la n.q. e al Controparte_1 CP_3 pagamento in favore di , della somma di € 2.988,24, oltre Persona_1 interessi legali sull'importo di € 2.521,72 – e annualmente rivalutato – dal giorno del sinistro (15.07.2020) alla data di pubblicazione della presente sentenza;
c) Compensa le spese del doppio grado del giudizio nella misura di un terzo e condanna la compagnia e al pagamento, in favore di CP_3 [...]
– e, per esso dell'avv. Maria Lucrezia Paturzi, procuratore Persona_1 dichiaratosi antistatario – dei residui due terzi;
spese che liquida nell'interezza come segue: primo grado: € 130,00 per spese e € 1.265,00 per compenso d'avvocato, oltre 15% per rimborso spese generali, nonché cassa e iva;
gravame: € 190,00 per spese e € 2.500,00 per compenso d'avvocato, oltre 15% per rimborso spese generali, nonché cassa e iva;
d) Pone le spese della CTU espletata, già liquidate come da separato decreto, per un terzo a carico del per due terzi a carico della compagnia e di Per_1
. CP_3
Così deciso in Castrovillari, in data 03/07/2025
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Stefania Laurito, addetta all'
Ufficio per il processo
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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