Ordinanza presidenziale 22 ottobre 2025
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00102/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00352/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 352 del 2023, proposto da
Resta s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Simona Della Casa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia- Romagna - ARPAE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Giovanni Fantini, Antonio Tolone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di VI, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Roberto Calzoni, Stefano Manfreda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del verbale conclusivo della Conferenza dei servizi decisoria tenutasi in data 03/05/2023, avente ad oggetto: “ Riscontro nota ditta Resta s.r.l. acquisita al prot. ARPAE n. 65034 del 13/04/2023, Area estrattiva “AC1 GI” nel Comune di VI (PR) ”;
- di ogni atto connesso e conseguente, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell'Emilia-Romagna - ARPAE e del Comune di VI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa AT PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Resta s.r.l. (già CCPL Inerti s.p.a.) è proprietaria dell’area denominata “AC1 GI”, sita nel Comune di VI (PR) e censita al NCU al foglio 30, mappale 188, area fino al 2016 utilizzata per attività estrattiva della ghiaia.
Nel settembre 2021, la CCPL Inerti s.p.a. comunicava al Comune di VI l’ultimazione dei lavori di coltivazione e di sistemazione finale dell’area estrattiva “AC1 GI”, chiedendo che si procedesse al collaudo dell’area e alla verifica degli interventi eseguiti, come previsto dal piano di completamento di cui all’autorizzazione estrattiva n. 33/2014 del 19 marzo 2014.
Nel dicembre 2021 veniva effettuato, dai tecnici comunali e dai responsabili delle opere di ripristino dell’area, un sopralluogo congiunto finalizzato al collaudo, ad esito del quale veniva redatto verbale dando atto che “ relativamente alle terre immesse in cava per la sistemazione morfologica, l’ing. Denti si impegna a fornire entro breve tempo, l’eventuale documentazione comprovante il rispetto dei limiti di legge e manifesta anche la disponibilità della Ditta a provvedere ad eseguire eventualmente sondaggi a carotaggio continuo per permettere il campionamento delle terre fino alla profondità di scavo autorizzata da sottoporre successivamente ad analisi di laboratorio. Per cava GI si indica preventivamente in n. 2 i sondaggi da eseguire e per cava Tarona in n. 3/4 da eseguire sull’area di cava ad esclusione della porzione di cui è stato certificato il collaudo (prot. 4130 del 15/5/2013), coincidente con i mappali 203 e 205 del Foglio 30 del catasto del Comune di VI ”.
In data 22 dicembre 2021, il Comune di VI richiedeva a CCPL Inerti s.p.a. “ documentazione relativa alle terre, in particolare: - terre immesse in cava per la sistemazione morfologica; ai sondaggi effettuati presso la Cava nel corso degli anni; - agli esiti di laboratorio ”, cui seguiva un riscontro della società che, con nota del 20 gennaio 2022, trasmetteva la planimetria con l’individuazione dei mappali oggetto di collaudo, l’attestazione di ultimazione lavori firmata e timbrata dal Direttore dei Lavori, i certificati di prova con gli esiti di laboratorio, l’ultima relazione annuale al 30 novembre 2016 riportante la tabella con l’indicazione delle provenienze delle terre e delle rocce da scavo, le analisi delle acque prelevate dai piezometri dal 2015 al 2018 e il rilievo planoaltimetrico della sistemazione morfologica del 16 luglio 2019, comunicando “ la disponibilità ad eseguire sondaggi a carotaggio continuo così come riportato nel verbale di sopralluogo ”.
In data 4 febbraio 2022, Emiliana Conglomerati s.p.a., per conto di CCPL Inerti s.p.a. divenuta Resta s.r.l., effettuava i sondaggi nella ex cava, consegnando i campioni al collaudatore incaricato dal Comune per la successiva trasmissione alla società Alfa Solution s.p.a., per le analisi di caratterizzazione.
In data 5 maggio 2022, Resta s.r.l. trasmetteva al Comune di VI gli esiti dei sondaggi e le analisi di laboratorio di Alfa Solution s.p.a.
Con nota prot. n. 6012 del 16 maggio 2022, la Responsabile del Settore VI Assetto e Uso del Territorio del Comune di VI comunicava a Resta s.r.l. di avere rilevato, sulla base degli esiti analitici, il superamento delle “concentrazioni soglia di contaminazione” (CSC) a differenti profondità, con riferimento ad alcuni dei parametri esaminati, precisando che “ ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs n. 152/2006, il responsabile della contaminazione, deve dare immediata comunicazione agli Enti competenti e successivamente procedere con gli adempimenti previsti al comma 2 e ss. ” e avvertendo che “ nel caso in cui tale comunicazione non fosse trasmessa agli Enti competenti, tra cui codesta Amministrazione, entro 5 giorni dal ricevimento della presente, sarà attivato il procedimento ai sensi dell’art. 244 ”.
In data 21 maggio 2022, Resta s.r.l. trasmetteva al Comune di VI una richiesta di sospensione del procedimento, ai sensi dell’art. 244 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, “ al fine di poter procedere agli approfondimenti necessari e consentire l’esecuzione del test di cessione sul terreno in cui è stato presuntivamente superato il limite della CSC indicata per gli idrocarburi C> 12 per le aree verdi e residenziali nell’All. V del Titolo V, parte IV D.lgs. 152/2006 e s.m.i., Tabella 1 - Colonna A, anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 120/17 all’art. 4, Comma 3 (...) tenuto conto che la presenza nel riporto di materiale antropico deve essere garantita da un adeguato livello di tutela ambientale che può essere verificata e validata solo dall’esecuzione del test di cessione nel rispetto di quanto indicato nel Decreto del Ministero dell’Ambiente del 5 febbraio 1998 ”.
In data 25 maggio 2022, la Responsabile del Settore VI Assetto e Uso del Territorio del Comune di VI ribadiva alla società Resta s.r.l. che “ ai sensi degli artt. 242 e 245 del D. Lgs n. 152/2006, il Responsabile della potenziale contaminazione o il proprietario, anche eventualmente non responsabile della potenziale contaminazione, è tenuto all’immediata comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e, successivamente, procedere con gli adempimenti previsti al comma 2 dell’art. 242 e ss. ”, avvisando che “ nel caso in cui tale comunicazione non fosse trasmessa agli Enti competenti, tra cui codesta Amministrazione, entro il 27 maggio 2022, sarà attivato il procedimento ai sensi dell’art. 244 ”.
In data 27 maggio 2022, Resta S.r.l. trasmetteva agli enti competenti la comunicazione di potenziale contaminazione ed eventuale minaccia di danno ambientale, ai sensi dell’art. 245 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in cui si dava atto che “ nella campagna di sondaggi geognostici eseguita nella ex cava GI, nel terreno prelevato nel carotaggio S1, è stato rilevato un superamento della CSC indicata nella colonna A dell’All. V del Titolo V, parte IV D.lgs. 152/2006 e s.m.i., Tabella 1, per il solo elemento idrocarburi C> 12, per un valore compreso tra un massimo di mg/kg 710 ed un minimo di 70, tutti inferiori al limite della colonna B. La sommatoria degli IPA è sempre entro il limite 10 mg/kg, con alcuni superamenti per singoli composti ”.
Pertanto, in data 13 giugno 2022, ARPAE comunicava a Resta s.r.l., a Emiliana Conglomerati s.p.a. e, per conoscenza, alla Prefettura-U.T.G. di Parma, alla Regione Emilia-Romagna, alla Provincia di Parma, al Comune di VI e alla Sezione Territoriale di Parma della stessa Agenzia, l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 245 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, indicando che “ si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'intero areale di cava seguendo i criteri stabiliti nell'Allegato 2 al Titolo V, Parte Quarta del D. Lgs. 152/06, specificando nel Piano di Indagini ambientali le modalità e le profondità di campionamento, scegliendo l'ubicazione dei punti di campionamento su una base "sistematica" (criterio di tipo casuale o statistico, come il campionamento sulla base di una griglia predefinita o casuale, nel caso in cui le informazioni storiche e impiantistiche a disposizione risultino non sufficientemente dettagliate per individuare le aree più vulnerabili e le più probabili fonti di contaminazione). Si dovrà provvedere all'ampliamento del set analitico piezometrico inserendo gli IPA e si dovranno comunicare tempestivamente ad Arpae ST e alla scrivente le date in cui si prevedono i prelievi ”.
In data 4 luglio 2022, Resta s.r.l. richiedeva ad ARPAE, al Comune di VI e alla Regione Emilia-Romagna una proroga fino al 31 luglio 2022 per la presentazione del piano di caratterizzazione ai sensi dell’art. 242 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
In data 28 luglio 2022, Resta s.r.l. trasmetteva ad ARPAE, al Comune di VI e alla Provincia di Parma e all’AUSL di Parma il piano di caratterizzazione ai sensi dell’art. 242 citato, comunicando che “ entro 6 mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione in oggetto, presenterà alle Amministrazioni in indirizzo i risultati della Caratterizzazione ed eventuale Analisi di Rischio (AdR), salvo che non richieda di assumere come obiettivo della bonifica le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) e di procedere direttamente alla presentazione del Progetto Operativo degli interventi di Bonifica o Messa in Sicurezza (operativa o permanente) ”.
ARPAE convocava quindi la Conferenza di servizi, in esito alla quale con determinazione del 18 ottobre 2022 veniva approvato il piano di caratterizzazione presentato da Resta s.r.l., con la prescrizione alla società di inviare agli enti coinvolti, entro 6 mesi dall’approvazione formale del piano, una relazione descrittiva dei sondaggi eseguiti e della prima campagna di monitoraggio delle acque.
In data 13 aprile 2023, Resta s.r.l. inviava ad ARPAE e al Comune di VI una nota in cui comunicava quanto segue: «(...) Nelle more devono tuttavia segnalarsi due noti indirizzi giurisprudenziali, giurisprudenza di legittimità, in ottemperanza dei quali lo scrivente ritiene necessario richiedere a questa Amministrazione procedente la sospensione delle operazioni peritali, in quanto i principi di diritto ivi espressi, se correttamente applicati, verrebbero ad incidere sulla stessa qualificazione (sostanziale) dell'area in oggetto e sui conseguenti parametri di rilevazione dell'inquinamento da applicarsi al caso di specie, con ogni conseguenza, finanche, all'interruzione del procedimento in corso. In particolare la Cassazione si è pronunciata con diverse sentenze affermando che: "la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che i terreni adibiti a cava estrattiva non possono essere qualificati come agricoli ... (da ultima, Cass. n. 22300 del 15/07/2022)"; tale pronuncia è stata confermata ancora più di recente con i medesimi contenuti ("5. Non sussistendo ragioni per discostarsi da tale indirizzo, che esclude che i terreni urbanisticamente destinati allo svolgimento di attività industriale, quale quella estrattiva, possano considerarsi agricoli" (Cassazione civile sez. trib., 15/09/2022, (ud. 30/06/2022, dep. 15/09/2022), n. 27194. Quanto al profilo squisitamente di diritto amministrativo, si veda da ultimo la chiara sentenza del Consiglio di Stato del 24 gennaio 2022, n. 439, la quale, si è pronunciata in merito a una fattispecie connessa proprio alla legittimità dell'ordinanza resa da una Provincia ai sensi dell'articolo 244 del TUA imponente la bonifica di un'area di ex cava in forza della assunta premessa che in tale area vi fosse un superamento delle CSC accertato con riferimento alla Tabella contenente le concentrazioni poste per verde pubblico privato e residenziale (onde Tabella A) sulla base della destinazione nominale da PRG, premessa dichiarata erronea dai Giudici alla luce della effettiva destinazione in realtà industriale dell'area. Il Consiglio di Stato ha esplicitato in merito il seguente non opposto principio: "La Tabella 1 dell'allegato 7 al Titolo V della parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 individua le concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla "specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare"; le destinazioni d'uso sono - come detto - quella "a verde pubblico e privato e residenziale" nonché quella "ad uso commerciale e industriale". È evidente che il legislatore non si è riferito, in tal modo, alla sola specifica destinazione impressa dalle norme urbanistiche (P.R.G. o altri strumenti di pianificazione), bensì ha inteso avere riguardo all'effettivo utilizzo dei terreni ai fini dell’individuazione dei valori soglia di contaminazione; il criterio dell'utilizzo reale e dello stato effettivo dei terreni (...) Ciò posto, nello specifico, come espresso dal Consiglio di Stato, il Legislatore, nella Tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006, ha in realtà inteso porre l'accento sulla centralità "dell'effettivo uso" dei suoli, e ciò proprio in relazione ai parametri da applicarsi per i tassi di contaminazione, superandosi una lettura formale e letterale nell'applicazione della normativa tecnica di riferimento di cui al Titolo V della parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 e richiamata Tabella 1 dell'allegato 5, Parte IV - Titolo V. Precisa sempre il C.d.S. "La destinazione a cava (sia pure nel recente passato) del terreno, fa sì che il medesimo (terreno ndr) non possa che essere annoverato tra quelli commerciali/industriali anziché tra quelli a destinazione verde pubblico/privato (con le consequenziali differenziazioni in termini di valore limite degli inquinanti), per cui il fatto che il P.R.G. di nuova approvazione gli abbia conferito la destinazione agricola e il fatto che esso si inserisca in un contesto in cui vi sono anche terreni limitrofi a destinazione agricola, non rende l'area in questione soggetta ai limiti di contaminazione della Tabella A, come invece è stato sostenuto dalla Provincia." (...)». La società chiedeva, pertanto, ad ARPAE e al Comune di VI di valutare « la particolare fattispecie in essere, affinché l'Area estrattiva "AC1 GI" (Coordinate baricentro dell'area (WGS 84) (x) 44.50.01.86 N (y) 10.13.34.00 E , Riferimenti catastali FOGLIO 30 MAPPALE 188), non essendosi ancora completate le operazioni di collaudo in senso positivo, venga considerata ancora area estrattiva (seppure non attiva), con una destinazione pertanto ad oggi almeno sotto il profilo dell'applicazione dei parametri di riferimento per le concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo come area industriale e non agricola né verde ».
In definitiva, con siffatta comunicazione, Resta s.r.l. chiedeva che per l’area di interesse, in quanto area di cava riconducibile ai “ siti ad uso commerciale e industriale ”, fossero applicati i limiti meno restrittivi previsti dalla colonna B della Tabella 1, Allegato V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
A seguito di tale istanza, ARPAE convocava in data 3 maggio 2023 una ulteriore seduta della Conferenza di servizi, all’esito della quale si riteneva che “ la proposta di applicare al sito ex cava GI i meno restrittivi limiti definiti dalla col. B, tab. 1, Allegato V, Parte Quarta del Dlgs 152/06 e smi non sia condivisibile in quanto, per il caso specifico, in contrasto con la pianificazione urbanistica comunale, con la pianificazione sovraordinata P.I.A.E della Provincia di Parma e con il progetto di ripristino della cava stessa approvato dal Comune di VI, oltre che in relazione allo stato di fatto dell’area in esame oggetto di attività estrattiva e ripristino su cui è stata dichiarata la fine lavori già in ultimo già dal 2021. Visto che i tempi prescritti con DET-AMB-2022-5355 del 18/10/23 per la presentazione delle risultanze del PdC sono scaduti se nulla tempestivamente perverrà nel merito da parte della ditta Resta srl, anche a seguito di quanto discusso in questa sede, ci si troverà nella condizione di dover procedere con l'emissione dei conseguenti più impositivi provvedimenti di specie ”.
In data 5 maggio 2023, Resta s.r.l. chiedeva una proroga del termine per la consegna dei risultati dei sondaggi e delle analisi chimiche dei campioni del terreno, riscontrata positivamente da ARPAE che, con comunicazione del 12 maggio 2023, fissava il termine per la presentazione della relazione di fine lavori al 17 luglio 2023.
In data 26 luglio 2023, Resta s.r.l. trasmetteva la documentazione contenente i “ risultati della caratterizzazione ambientale del sito “Ex cava GI” VI (PR) ”, a seguito della quale il successivo 28 settembre veniva convocata la Conferenza di servizi, in cui si decideva che “ la ditta Resta dovrà campionare gli orizzonti stratigrafici che rappresentano il suolo naturale al di sotto delle argille con cui è stato eseguito il riempimento della cava. A seguito dell’esito di tali analisi e delle analisi derivanti dai campioni di acqua sotterranea del prossimo monitoraggio, si potrà meglio comprendere le condizioni procedurali di quanto in esame ”, concludendo che “ gli Enti partecipanti concordano sull’aggiornamento della Conferenza di Servizi decisoria al momento in cui si avranno i risultati delle ulteriori analisi sulla matrice terreno naturale in sito, ovvero al di sotto del piano di coltivazione della ex cava GI e delle acque. Per le acque si ribadisce, così come disposto dalla DET-AMB-2022-5355 del 18/10/2022, la necessità di prelevare un campione in condizioni di soggiacenza differente rispetto a quello già eseguito ”.
Più recentemente, in data 19 febbraio 2025, il Comune di VI ha chiesto a Resta s.r.l. di trasmettere gli esiti dei campionamenti relativi ai nuovi sondaggi sul terreno naturale sottostante il riempimento di cava. Con nota del 3 aprile 2025, poi, Resta s.r.l. ha trasmesso la relazione tecnica relativa ai “ risultati dell’indagine integrativa alla caratterizzazione ambientale del sito Ex Cava GI VI (PR) ”, redatta dal consulente incaricato, in cui si dava atto che “ come da Piano di Caratterizzazione approvato, in considerazione delle attività svolte in sito, ai fini dell’individuazione delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) nel suolo e sottosuolo si è fatto riferimento ai valori previsti dalla Tabella 1 - Colonna A dell’Allegato 5 alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06 per “Siti ad uso verde pubblico e privato e residenziale” ”.
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, Resta s.r.l. ha impugnato il verbale conclusivo della Conferenza dei servizi decisoria del 3 maggio 2023, ritenendolo illegittimo nella parte in cui pretende di applicare all’area di interesse i valori di “concentrazione soglia di contaminazione” di cui alla colonna A della Tabella 1, Allegato 5, Parte IV, Titolo V, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dovendosi ritenere invece applicabili i limiti meno restrittivi di cui alla colonna b, in quanto l’area deve essere considerata, sotto il profilo sostanziale, come sito a “ destinazione d’uso commerciale e industriale ”, e non a “destinazione d’uso verde pubblico, privato e residenziale ”.
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è stato poi trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione del Comune di VI.
Si è costituito in giudizio il Comune di VI, eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse attesa la natura endoprocedimentale del verbale della Conferenza di servizi impugnato, nonché l’inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione del presupposto verbale di Conferenza di servizi del 26 settembre 2022 (con cui è stato approvato il piano di caratterizzazione) e per la mancata contestazione della pianificazione urbanistica e di settore; infine, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse avendo la società ricorrente, con nota del 5 maggio 2023, espressamente comunicato “ di voler ottemperare ai contenuti e prescrizioni del piano di caratterizzazione approvato ”, e quindi di voler proseguire le indagini applicando i valori di cui alla colonna A della Tabella 1, Allegato 5, Parte IV, Titolo V, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Nel merito ha richiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Si è costituita in giudizio anche ARPAE, eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto da Resta s.r.l. al solo obiettivo di sottrarsi alle spese per il superamento delle criticità ambientali accertate nell’area dell’ ex “cava GI”, l’inammissibilità del ricorso per genericità e astrattezza delle censure formulate, e, infine, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto Resta s.r.l., dopo aver impugnato il verbale della Conferenza di servizi del 3 maggio 2023, ha poi dato esecuzione alle disposizioni ivi contenute. Nel merito ha richiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Alla pubblica udienza del giorno 11 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In limine litis , il Collegio ritiene di poter prescindere da tutte le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle Amministrazioni resistenti, in ragione della infondatezza nel merito del gravame.
Sempre in via pregiudiziale, il Collegio rigetta la richiesta di rinvio della trattazione del merito del gravame, formulata dalla ricorrente con memoria del 9 febbraio 2026, dal momento che il deposito delle analisi di rischio ai sensi dell’art. 242, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 non interferisce con il petitum sostanziale del giudizio, afferente, come si preciserà nel prosieguo, alla destinazione d’uso dell’area in questione ai fini della applicabilità dei valori di “concentrazione soglia di contaminazione” di cui alla colonna A, piuttosto che alla colonna B, della Tabella 1, Allegato 5, Parte IV, Titolo V, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo di diritto recante “ Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 244, della Tabella 1 Colonna A dell’Allegato 5 alla Parte IV e dell’Allegato 2 alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, eccesso di potere per errata presupposizione ed errata valutazione delle risultanze istruttorie, nonché per disparità di trattamento, carenza di motivazione in violazione dell’art. 3 della Legge 241/1990 ”, con cui, in via di estrema sintesi, si contesta la determinazione delle Amministrazioni di applicare all’area della ex “cava GI” i limiti di “concentrazione soglia di contaminazione” di cui alla colonna A della Tabella 1, Allegato 5, Parte IV, Titolo V, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dovendosi, secondo la prospettazione attorea, ritenere invece applicabili i limiti meno restrittivi di cui alla colonna B, in quanto l’area deve essere considerata, sotto il profilo sostanziale, come sito a “ destinazione d’uso commerciale e industriale ”, e non a “ destinazione d’uso verde pubblico, privato e residenziale ”.
La ricorrente lamenta che la Conferenza di servizi non avrebbe tenuto conto dei due indirizzi giurisprudenziali forniti nel corso dell’istruttoria, che, ove adeguatamente vagliati, avrebbero condotto all’applicazione dei valori di cui alla colonna B della Tabella 1, Allegato 5, Parte IV, Titolo V, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152; richiama, in particolare, la pronuncia della Corte di Cassazione 15 luglio 2022 n. 22300 secondo cui “ la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che i terreni adibiti a cava estrattiva non possono essere qualificati come agricoli ”, nonché la decisione della Corte di Cassazione, sez. trib., 15 settembre 2022 n. 27194 secondo cui “ Non sussistendo ragioni per discostarsi da tale indirizzo, che esclude che i terreni urbanisticamente destinati allo svolgimento di attività industriale, quale quella estrattiva, possano considerarsi agricoli ” e la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 24 gennaio 2022 n. 439 secondo cui “ La Tabella 1 dell’allegato 5 al Titolo V della parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 individua le concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla “specifica destinazione d’uso dei siti da bonificare”; le destinazioni d’uso sono – come detto – quella “a verde pubblico e privato e residenziale” nonché quella “ad uso commerciale e industriale (...) E’ evidente che il legislatore non si è riferito, in tal modo, alla sola specifica destinazione impressa dalle norme urbanistiche (P.R.G. o altri strumenti di pianifica-zione), bensì ha inteso avere riguardo all’effettivo utilizzo dei terreni ai fini dell’individuazione dei valori soglia di contaminazione ”.
Conclude, quindi, la ricorrente chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato e la condanna delle Amministrazioni resistenti ad accogliere l’istanza di applicazione all’area di suo interesse delle previsioni di cui alla colonna B della Tabella 1, Allegato 5, Parte IV, Titolo V, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
Il ricorso è infondato.
L’art. 240, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 definisce le «concentrazioni soglia di contaminazione» come “ i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto ”.
L’Allegato 5, Parte IV, Titolo V, al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 individua alla Tabella 1 i valori di “ Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare ”, distinguendo nella “ colonna A ” quelli relativi ai “ siti a destinazione d’uso verde pubblico, privato e residenziale ” e nella “ colonna B ” quelli riferiti ai “ siti a destinazione d’uso commerciale e industriale ”.
L’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, ai fini della corretta individuazione dei valori delle “concentrazioni soglia di contaminazione CSC)” da applicare ad un sito, occorre fare riferimento alla destinazione urbanistica vigente, a meno che non sia documentalmente dimostrato un uso effettivo difforme e consolidato del suolo, accompagnato da titolo legittimante e consolidato (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 5 agosto 2025 n. 5857, che richiama T.A.R. Veneto, sez. IV, 4 giugno 2024, n. 1303). Si è rilevato che, in assenza di diverse ed esplicite indicazioni, la destinazione d'uso di un'area, cui fa riferimento la Tabella 1, è quella impressa, quale effetto conformativo, dalle previsioni dello strumento urbanistico, anche nell'ipotesi in cui le stesse non siano state ancora realizzate, e ciò tenuto altresì conto del fatto che, diversamente opinando, verrebbe irragionevolmente pregiudicato lo sviluppo del territorio, in particolare qualora l’attuazione dello strumento urbanistico comporti l’applicazione di valori di CSC più cautelativi rispetto all’uso in atto (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 18 dicembre 2023, n. 10964).
Orbene, come correttamente evidenziato dalla difesa comunale, nel caso in esame la destinazione agricola del sito non solo coincide con quella prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, ma rappresenta l’esito programmato e vincolato dell’attività estrattiva sin dalla sua autorizzazione.
Ed infatti come segnalato dalla difesa comunale: i ) l’autorizzazione n. 133/2007, rilasciata dal Comune di VI, prevedeva espressamente che il ripristino finale dell’area fosse stabilito mediante recupero agricolo, secondo quanto indicato negli elaborati progettuali approvati (cfr. doc. 1 del deposito del Comune del 29 dicembre 2025); ii ) la convenzione del 2007 con il Comune di VI per l’attività estrattiva ambito “AC1” GI all’art. 29, “ Sistemazione finale ”, recava l’esplicito riferimento alla colonna A - “ Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale ”, di cui al D.M. n. 471/1999, con la previsione che “ Nel caso in cui vi sia superamento di parametri di cui alla Tab. 1 colonna “A” del D.M. 471/1999 che siano dovuti alla natura geologica del sito di estrazione dei materiali, prima del loro utilizzo dovrà essere richiesto il parere di ARPA ” (cfr. doc. 6 del deposito di ARPAE del 23 dicembre 2025); iii ) la Relazione tecnica al progetto esecutivo disponeva espressamente che “ Relativamente alla sistemazione finale delle aree il progetto approvato prevede il ritombamento del vuoto di cava fino a 1,5 m dal piano campagna originario e la destinazione finale delle aree ad uso agricolo ” (cfr. doc. 1 bis del deposito del Comune del 29 dicembre 2025, pg. 4) e che “ l’intervento di sistemazione approvato con il Progetto Preliminare prevede una destinazione dell’area di tipo agricolo con quote di recupero prossime al piano campagna attuale e la destinazione finale dell’area ad uso agricolo ” (cfr. doc. 1 bis del deposito del Comune del 29 dicembre 2025, pg. 54); iv ) la successiva autorizzazione n. 33/2014, rilasciata dal Comune di VI, disponeva che “ il Piano di completamento prevede, compatibilmente con quanto previsto dal vigente PAE, il tombamento a piano campagna originario con la realizzazione di un piano debolmente inclinato (0,2%) in direzione Nord, mantenendo la stessa destinazione d'uso finale, secondo quanto indicato negli elaborati di progetto ” (cfr. doc. 2 del deposito del Comune del 29 dicembre 2025).
Infine, coerentemente con le suddette previsioni, il PSC e il RUE del Comune di VI classificano l’area come “ ambito agricolo periurbano ”, confermando la destinazione agricola del sito all’esito del completamento delle operazioni di recupero.
Per tali ragioni devono ritenersi correttamente applicati alla fattispecie in questione i valori/limiti indicati alla colonna A della Tabella 1, Allegato 5, Parte IV, Titolo V, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
Conclusivamente, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, a favore del Comune di VI e in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, a favore di ARPAE.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Italo AS, Presidente
AT PE, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT PE | Italo AS |
IL SEGRETARIO