TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 18/07/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 201/2024
Tribunale di Mantova
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 201/2024
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 17 luglio2025, dato atto che la presente udienza per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. è stata fissata mediante trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.;
richiamato il dictum di Cass., n. 37137/2022 e di Cass., Sez. Un., n. 17603 del 2025;
verificato il deposito di note di trattazione scritta ad opera di parte ricorrente;
pagina 1 di 10 osservato che non sono state presentate obiezioni allo svolgimento della udienza mediante trattazione scritta, ove detta udienza è stata fissata ex art. 281 sexies c.p.c.;
alle ore 9.00 si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 18.30 il giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia e deposita sentenza ex artt
281 sexies c.p.c.
Il giudice delegato dal Presidente
dott.ssa Francesca Arrigoni
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesca Arrigoni, giudice delegato dal Presidente, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 201/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA
P.M.
CONVENUTO/I
Conclusioni:
per Parte_1
“Voglia il Tribunale di Mantova riformare il decreto opposto ,e conseguentemente, liquidare in favore del sottoscritto difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato il compenso indicato nella già depositata istanza di liquidazione (all.6), o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, in ogni caso non inferiore ai valori di cui alla tabella 7) del D.M.
55/2014 (all.8) , comprensivo di tutte le fasi e formalità processuali effettivamente svolte e con
pagina 3 di 10 l'ulteriore liquidazione delle spese e competenze professionali oltre il rimborso forfettario, CPA
e IVA, relative al presente giudizio, tra cui il CU di € 98,00 (salva integrazione) .
Per Controparte_1
Voglia il Tribunale rigettare la domanda, o ridurre comunque le pretese nell'ambito del giusto e dovuto;
spese quantomeno compensate.
Oggetto: Opposizione ex art. 170 t.u. spese giustizia
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato:
che l'Avv. ropose ricorso ex art. 170 dpr 115/2002 e Art.15 del D.L. 150/2011 Parte_1 in opposizione a ordinanza di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in materia civile, nelle forme del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., eccependo: 1) che con ricorso depositato in data 27.04.2020, la Sig.ra Parte_2 cittadina brasiliana, residente in [...], ammessa al
Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del COA di Mantova in data 17/04/2020 avviava a mezzo del difensore procedimento per l'affidamento e il mantenimento della figlia minore nei confronti del padreì della stessa , cittadino brasiliano, residente in [...]Parte_3
Mary Yolanda V. Rocha 55 Bairro Vila Bela, Guarapuava – Paranà, CEP 85027084, Brazil;
2) che alla prima udienza (in data 8-7-21) veniva liberamente ascoltata la Sig.ra Pt_2 Pt_2 riguardo le relazioni tra padre e figlia, e l'istante chiedeva la rimessione in termini per l'eventuale nuova notifica da effettuare ex art.142 o 143 CPC;
3) che veniva assegnato termine per la rinnovazione della notifica e il Presidente del collegio, rilevato che la ricorrente non aveva provveduto alla rinnovazione della notifica nel termine in precedenza stabilito, in ragione della risposta ricevuta dall'Ufficio competente del Ministero di Giustizia Brasiliano e dalla impossibilità conseguente di reperire il nuovo indirizzo di residenza/domicilio del resistente, ordinava la cancellazione della causa dal ruolo per mancata rinnovazione della notifica entro il termine perentorio assegnato con il decreto dell'8 luglio 2021; 4) che a seguito di richiesta pagina 4 di 10 dell'istante, il Tribunale liquidava a favore della ricorrente la somma di € 354,50 oltre spese generali CPA ed IVA se dovuti;
5) che il Tribunale di Mantova ha correttamente individuato nel decreto in data 21.12.2023 (all.1) i parametri di liquidazione da applicarsi nel caso di specie di cui alle tabelle “Parametri Forensi” allegate al D.M. 55/2014 e, segnatamente, alla tabella riportata sub 7 “Procedimenti di volontaria giurisdizione” nonché lo scaglione di riferimento di detta tabella, secondo quanto previsto dall'art.5 comma 6 per i procedimenti di volontaria giurisdizione “da € 26.000,00 ad € 260.000,00 tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia ma non ha tenuto conto della attività svolta dalla ricorrente, atteso che ha assistito la
Sig.ra all'udienza in cui è stata liberamente ascoltata, ha esaminato la relazione Parte_2 del Servizio Tutela Minori che aveva svolto l'indagine psicosociale ordinata dal Tribunale e, considerata la decisione assunta dal Tribunale in ordine alla ritenuta mancata rituale notifica al padre della minore, ha valutato, su istanza della Sig.ra di rinunciare ad Parte_2 impugnare il provvedimento definitivo;
che si è costituito il , ritenendo la correttezza del provvedimento Controparte_1 impugnato e così concludendo: Voglia il Tribunale rigettare la domanda, o ridurre comunque le pretese nell'ambito del giusto e dovuto;
spese quantomeno compensate;
che il precedente giudice delegato dal Presidente in [...] decies c.p.c. e quindi alla nuova udienza ordinava la integrazione del contraddittorio nei confronti del P.M. ed evidenziava la necessità di valutazione della inammissibilità del ricorso proposto con applicazione delle norme sul procedimento sommario di cognizione ex artt.702 bis e segg. cpc (ora abrogati) e non di quelle sul procedimento semplificato di cognizione ex art.281 decies e segg.cpc introdotti da D.Lgs. n.149/22 come modificato dalla legge 197/2022;
che parte ricorrente provvedeva alla integrazione del contraddittorio;
che la scrivente, subentrata nel ruolo del precedente Giudice delegato dal Presidente, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex artt-. 281 sexies e terdecies c.p.c., rilevando la ammissibilità del ricorso, atteso: 1) che ai sensi dell'art. 15 del D 150/11 vigente all'epoca della instaurazione del presente giudizio di opposizione (autonomo rispetto al precedente), le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente pagina 5 di 10 disposto dal presente articolo;
2) che ai sensi dell'art. 4 del dlgs 150/11 “1. Quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza.
2. L'ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, entro il termine di cui all'articolo 171-bis del codice di procedura civile”; 3) che nel presente caso il precedente GI, nel momento in cui ha rinviato per discussione ex art. 281 decies c.p.c. abbia implicitamente disposto il mutamento del rito, secondo quello conforme alla disciplina vigente;
4) che in ogni caso, anche diversamente ritenendo, ai sensi dell'art. 4 u.c. del richiamato decreto: “Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento” e la salvezza degli effetti ricorre indipendentemente dalla tempestività del rilievo (Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 12233 del 2021); 5) che pertanto, non ricorrendo ipotesi di inammissibilità del ricorso, in difetto di istanze istruttorie, andava fissata udienza per la discussione del medesimo;
Considerato:
che si legge nel provvedimento impugnato che:
pagina 6 di 10 pagina 7 di 10
Ritenuto:
che il d.m 55/14, nella versione applicabile ratione temporis, nella tabella n. 7, prevede per lo scaglione corrispondente alla causa di valore indeterminabile come individuata ex art. 5/6 del relativo decreto un valore medio compreso tra euro 2.225,00 ed euro 4.320,00, comprensivo dell'intero giudizio;
che nel presente caso vada condiviso il rilievo dell'Ufficio secondo il quale il giudizio si è arrestato ad una fase antecendente alla instaurazione del contraddittorio, sicchè, tenuto conto di un valore più vicino ai minimi, (euro 2.400,00), avuto riguardo alla unica fase effettivamente celebrata (ovvero quella di studio, definita dal richiamato decreto come “l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio”), pari ad euro 2400:4=600,00 e aggiunta una minima quota per la fase introduttiva
(celebrata appunto in minima parte, in assenza di valida instaurazione del contraddittorio ed esame degli atti avversari), per la quota di circa euro 100,00, (precisamente euro 109,00) in totale assenza delle altre due fasi nelle quali si articola il giudizio nella fisiologia dei casi (istruttoria,
pagina 8 di 10 decisionale), debba ritenersi che la valutazione effettuata dal Collegio sia condivisibile e del tutto adeguata per l'attività effettivamente svolta;
che dalle stesse allegazioni di parte ricorrente non emerga invero specificazione di attività ulteriore rispetto a quella considerata, avuto riguardo alla pacifica mancata instaurazione del contraddittorio e all'interesse della parte patrocinata, che è quello di pervenire a un procedimento correttamente instaurato, sicchè, in assenza di tale instaurazione, non possono considerarsi attività che il richiamato decreto non contempla nelle relative fasi;
che, infine, correttamente il Collegio abbia applicato la decurtazione della metà di cui all'art. 130
TU spese di giustizia, per l'ipotesi di patrocinio a spese dello stato;
che per tale ragione vada confermato il provvedimento impugnato;
che la istanza del convenuto “quantomeno di compensare le spese di lite” costituisca CP_1 grave ed eccezionale ragione per accedere a detta conclusione, nel senso della compensazione delle spese di lite, ex art. 92 c.p.c. (a seguito di Corte cost 77/18);
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede:
1. Rigetta il ricorso, confermando il provvedimento impugnato;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Mantova, 17 luglio 2025
Il giudice delegato dal Presidente
dott.ssa Francesca Arrigoni
pagina 9 di 10 Il giudice dà atto che la presente sentenza viene depositata in data 18/7/2025 in quanto in data
17/7/2025 è stato comunicato (per il giorno stesso), come da avviso che segue, un fermo dei servizi fino alle 18.00, che invece si è protratto fino alla mattina del 18/7/2025, ove è stato possibile effettuare il predetto deposito.
pagina 10 di 10
Tribunale di Mantova
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 201/2024
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 17 luglio2025, dato atto che la presente udienza per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. è stata fissata mediante trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.;
richiamato il dictum di Cass., n. 37137/2022 e di Cass., Sez. Un., n. 17603 del 2025;
verificato il deposito di note di trattazione scritta ad opera di parte ricorrente;
pagina 1 di 10 osservato che non sono state presentate obiezioni allo svolgimento della udienza mediante trattazione scritta, ove detta udienza è stata fissata ex art. 281 sexies c.p.c.;
alle ore 9.00 si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 18.30 il giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia e deposita sentenza ex artt
281 sexies c.p.c.
Il giudice delegato dal Presidente
dott.ssa Francesca Arrigoni
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesca Arrigoni, giudice delegato dal Presidente, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 201/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA
P.M.
CONVENUTO/I
Conclusioni:
per Parte_1
“Voglia il Tribunale di Mantova riformare il decreto opposto ,e conseguentemente, liquidare in favore del sottoscritto difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato il compenso indicato nella già depositata istanza di liquidazione (all.6), o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, in ogni caso non inferiore ai valori di cui alla tabella 7) del D.M.
55/2014 (all.8) , comprensivo di tutte le fasi e formalità processuali effettivamente svolte e con
pagina 3 di 10 l'ulteriore liquidazione delle spese e competenze professionali oltre il rimborso forfettario, CPA
e IVA, relative al presente giudizio, tra cui il CU di € 98,00 (salva integrazione) .
Per Controparte_1
Voglia il Tribunale rigettare la domanda, o ridurre comunque le pretese nell'ambito del giusto e dovuto;
spese quantomeno compensate.
Oggetto: Opposizione ex art. 170 t.u. spese giustizia
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato:
che l'Avv. ropose ricorso ex art. 170 dpr 115/2002 e Art.15 del D.L. 150/2011 Parte_1 in opposizione a ordinanza di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in materia civile, nelle forme del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., eccependo: 1) che con ricorso depositato in data 27.04.2020, la Sig.ra Parte_2 cittadina brasiliana, residente in [...], ammessa al
Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del COA di Mantova in data 17/04/2020 avviava a mezzo del difensore procedimento per l'affidamento e il mantenimento della figlia minore nei confronti del padreì della stessa , cittadino brasiliano, residente in [...]Parte_3
Mary Yolanda V. Rocha 55 Bairro Vila Bela, Guarapuava – Paranà, CEP 85027084, Brazil;
2) che alla prima udienza (in data 8-7-21) veniva liberamente ascoltata la Sig.ra Pt_2 Pt_2 riguardo le relazioni tra padre e figlia, e l'istante chiedeva la rimessione in termini per l'eventuale nuova notifica da effettuare ex art.142 o 143 CPC;
3) che veniva assegnato termine per la rinnovazione della notifica e il Presidente del collegio, rilevato che la ricorrente non aveva provveduto alla rinnovazione della notifica nel termine in precedenza stabilito, in ragione della risposta ricevuta dall'Ufficio competente del Ministero di Giustizia Brasiliano e dalla impossibilità conseguente di reperire il nuovo indirizzo di residenza/domicilio del resistente, ordinava la cancellazione della causa dal ruolo per mancata rinnovazione della notifica entro il termine perentorio assegnato con il decreto dell'8 luglio 2021; 4) che a seguito di richiesta pagina 4 di 10 dell'istante, il Tribunale liquidava a favore della ricorrente la somma di € 354,50 oltre spese generali CPA ed IVA se dovuti;
5) che il Tribunale di Mantova ha correttamente individuato nel decreto in data 21.12.2023 (all.1) i parametri di liquidazione da applicarsi nel caso di specie di cui alle tabelle “Parametri Forensi” allegate al D.M. 55/2014 e, segnatamente, alla tabella riportata sub 7 “Procedimenti di volontaria giurisdizione” nonché lo scaglione di riferimento di detta tabella, secondo quanto previsto dall'art.5 comma 6 per i procedimenti di volontaria giurisdizione “da € 26.000,00 ad € 260.000,00 tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia ma non ha tenuto conto della attività svolta dalla ricorrente, atteso che ha assistito la
Sig.ra all'udienza in cui è stata liberamente ascoltata, ha esaminato la relazione Parte_2 del Servizio Tutela Minori che aveva svolto l'indagine psicosociale ordinata dal Tribunale e, considerata la decisione assunta dal Tribunale in ordine alla ritenuta mancata rituale notifica al padre della minore, ha valutato, su istanza della Sig.ra di rinunciare ad Parte_2 impugnare il provvedimento definitivo;
che si è costituito il , ritenendo la correttezza del provvedimento Controparte_1 impugnato e così concludendo: Voglia il Tribunale rigettare la domanda, o ridurre comunque le pretese nell'ambito del giusto e dovuto;
spese quantomeno compensate;
che il precedente giudice delegato dal Presidente in [...] decies c.p.c. e quindi alla nuova udienza ordinava la integrazione del contraddittorio nei confronti del P.M. ed evidenziava la necessità di valutazione della inammissibilità del ricorso proposto con applicazione delle norme sul procedimento sommario di cognizione ex artt.702 bis e segg. cpc (ora abrogati) e non di quelle sul procedimento semplificato di cognizione ex art.281 decies e segg.cpc introdotti da D.Lgs. n.149/22 come modificato dalla legge 197/2022;
che parte ricorrente provvedeva alla integrazione del contraddittorio;
che la scrivente, subentrata nel ruolo del precedente Giudice delegato dal Presidente, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex artt-. 281 sexies e terdecies c.p.c., rilevando la ammissibilità del ricorso, atteso: 1) che ai sensi dell'art. 15 del D 150/11 vigente all'epoca della instaurazione del presente giudizio di opposizione (autonomo rispetto al precedente), le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente pagina 5 di 10 disposto dal presente articolo;
2) che ai sensi dell'art. 4 del dlgs 150/11 “1. Quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza.
2. L'ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, entro il termine di cui all'articolo 171-bis del codice di procedura civile”; 3) che nel presente caso il precedente GI, nel momento in cui ha rinviato per discussione ex art. 281 decies c.p.c. abbia implicitamente disposto il mutamento del rito, secondo quello conforme alla disciplina vigente;
4) che in ogni caso, anche diversamente ritenendo, ai sensi dell'art. 4 u.c. del richiamato decreto: “Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento” e la salvezza degli effetti ricorre indipendentemente dalla tempestività del rilievo (Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 12233 del 2021); 5) che pertanto, non ricorrendo ipotesi di inammissibilità del ricorso, in difetto di istanze istruttorie, andava fissata udienza per la discussione del medesimo;
Considerato:
che si legge nel provvedimento impugnato che:
pagina 6 di 10 pagina 7 di 10
Ritenuto:
che il d.m 55/14, nella versione applicabile ratione temporis, nella tabella n. 7, prevede per lo scaglione corrispondente alla causa di valore indeterminabile come individuata ex art. 5/6 del relativo decreto un valore medio compreso tra euro 2.225,00 ed euro 4.320,00, comprensivo dell'intero giudizio;
che nel presente caso vada condiviso il rilievo dell'Ufficio secondo il quale il giudizio si è arrestato ad una fase antecendente alla instaurazione del contraddittorio, sicchè, tenuto conto di un valore più vicino ai minimi, (euro 2.400,00), avuto riguardo alla unica fase effettivamente celebrata (ovvero quella di studio, definita dal richiamato decreto come “l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio”), pari ad euro 2400:4=600,00 e aggiunta una minima quota per la fase introduttiva
(celebrata appunto in minima parte, in assenza di valida instaurazione del contraddittorio ed esame degli atti avversari), per la quota di circa euro 100,00, (precisamente euro 109,00) in totale assenza delle altre due fasi nelle quali si articola il giudizio nella fisiologia dei casi (istruttoria,
pagina 8 di 10 decisionale), debba ritenersi che la valutazione effettuata dal Collegio sia condivisibile e del tutto adeguata per l'attività effettivamente svolta;
che dalle stesse allegazioni di parte ricorrente non emerga invero specificazione di attività ulteriore rispetto a quella considerata, avuto riguardo alla pacifica mancata instaurazione del contraddittorio e all'interesse della parte patrocinata, che è quello di pervenire a un procedimento correttamente instaurato, sicchè, in assenza di tale instaurazione, non possono considerarsi attività che il richiamato decreto non contempla nelle relative fasi;
che, infine, correttamente il Collegio abbia applicato la decurtazione della metà di cui all'art. 130
TU spese di giustizia, per l'ipotesi di patrocinio a spese dello stato;
che per tale ragione vada confermato il provvedimento impugnato;
che la istanza del convenuto “quantomeno di compensare le spese di lite” costituisca CP_1 grave ed eccezionale ragione per accedere a detta conclusione, nel senso della compensazione delle spese di lite, ex art. 92 c.p.c. (a seguito di Corte cost 77/18);
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede:
1. Rigetta il ricorso, confermando il provvedimento impugnato;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Mantova, 17 luglio 2025
Il giudice delegato dal Presidente
dott.ssa Francesca Arrigoni
pagina 9 di 10 Il giudice dà atto che la presente sentenza viene depositata in data 18/7/2025 in quanto in data
17/7/2025 è stato comunicato (per il giorno stesso), come da avviso che segue, un fermo dei servizi fino alle 18.00, che invece si è protratto fino alla mattina del 18/7/2025, ove è stato possibile effettuare il predetto deposito.
pagina 10 di 10