Ordinanza cautelare 15 giugno 2023
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 25/06/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01189/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00578/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 578 del 2023, proposto da
-OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del provvedimento Informazione antimafia interdittiva, adottata, ai sensi dell'art. 84, comma 4 e dell'art. 91, comma 6 del d.lgs n. 159/2011, nei confronti della società -OMISSIS-Srl, dal Prefetto di Pisa in data -OMISSIS-, notificato alla ricorrente il -OMISSIS-, e identificato con il numero di protocollo -OMISSIS-;
- nonché di ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo connesso e/o consequenziale al succitato provvedimento, ancorché non conosciuto dalla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Pisa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società -OMISSIS-S.r.l. ha impugnato l’interdittiva antimafia, adottata ai sensi dell’art. 84, comma 4 e dell’art. 91, comma 6 del d.lgs n. 159/2011, ed emanata dal Prefetto di Pisa il -OMISSIS-.
Detto provvedimento risulta motivato in considerazione del fatto che, l’Amministratore unico della società ricorrente (precisamente il Sig. -OMISSIS--OMISSIS-), avrebbe intrattenuto numerose frequentazioni con personaggi affiliati alla “ndrangheta” e, precisamente, con il Sig. -OMISSIS--OMISSIS-, di cui costituirebbe il riferimento nell’ambito del settore della raccolta e dello smaltimento degli olii esausti e in quello dello smaltimento dei sottoprodotti di origine animale.
Tali circostanze sono descritte nell’ordinanza di custodia cautelare inerente al procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. e n. -OMISSIS- R.G.G.I.P. del Tribunale Ordinario di Roma, emessa il -OMISSIS-, scaturita nell’ambito delle indagini che avevano caratterizzato la c.d. “Operazione Propaggine”.
Con un’unica ma articolata censura si sostiene la violazione dell’art. 84 comma 4 del D.lgs. n.159/2011, dell’art. 91, comma 6 del D.lgs. n. 159/2011, dell’art. 92, comma 2 bis del D.lgs. n. 159/2011 e degli artt. 22, 24 e 25 della L. 241/1990, in quanto le circostanze contenute nel provvedimento impugnato non riguarderebbero il ricorrente e, ancora, l’asserita frequentazione con il Sig. -OMISSIS--OMISSIS-, farebbe riferimento a solo due incontri, risalenti peraltro a più di sette anni prima.
L’Amministrazione, pertanto, avrebbe adottato l’interdittiva antimafia avendo a riferimento un’errata valutazione degli esiti dell’istruttoria e operando un travisamento delle circostanze citate.
Si è costituita la Prefettura di Pisa, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito della camera di consiglio del 15 giugno 2023 e con ordinanza n.205/2023, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.
All’udienza del 12 giugno 2025, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 Non sono condivisibili le argomentazioni alla base dell’unica censura proposta e con le quali si sostiene il venire in essere di un difetto di istruttoria e di motivazione.
1.2 Come si è potuto anticipare la motivazione dell’interdittiva è incentrata sulla circostanza che -OMISSIS--OMISSIS-, Amministratore Unico della società ricorrente “-OMISSIS-S.R.L.”, risulta essere citato nell’ordinanza di custodia cautelare inerente al procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. e n. -OMISSIS- R.G.G.I.P. del Tribunale Ordinario di Roma, e che ha riguardato il Sig. -OMISSIS--OMISSIS-, soggetto formalmente organico alla “ndrangheta”, così come emerso nell’ambito della c.d. “Operazione Propaggine”.
1.3 Sempre il Sig. -OMISSIS--OMISSIS-, Amministratore Unico della società ricorrente “-OMISSIS-S.R.L.”, è risultato essere fratello di -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, destinatario quest’ultimo dell’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Firenze il 12 gennaio 2018, tra l’altro, per il delitto di cui all’art. 416 c.p. e 7 L. 203/91.
1.4 Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso e invece così come evidenziato negli atti relativi ai sopra citati procedimenti penali, l’interdittiva trova fondamento in precisi episodi, risultando citate le frequentazioni e i legami del ricorrente con esponenti della criminalità organizzata, circostanze che, nel loro complesso, fanno ritenere esistente il presupposto del “più probabile che non” relativo all’influenza subita da parte della criminalità organizzata e sulla base degli orientamenti giurisprudenziali più recenti.
1.5 Dall’esame della documentazione in atti è possibile evincere che, in esecuzione delle sopra citate ordinanze, erano stati tratti in arresto vari soggetti, anche per il reato di tipo mafioso, che erano stati poi rinviati a giudizio in quanto, oltre ad essere imputati dei reati sopra citati, si riteneva che avessero preso il controllo di attività economiche nei più svariati settori (ittico, panificazione, pasticceria, ritiro delle pelli e degli oli esausti).
1.6 Nell’ambito di tali indagini assumeva importanza il Sig. -OMISSIS--OMISSIS-, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., in quanto formalmente affiliato alla “ndrangheta” e che svolgeva un ruolo di direzione nella commissione di alcuni delitti e che aveva come riferimento il Sig. -OMISSIS--OMISSIS-, Amministratore unico della società ricorrente, legato allo stesso -OMISSIS--OMISSIS- anche da vincoli familiari.
1.7 Sulla base delle accertate frequentazioni, dei contatti e del rapporto di parentela tra i due, l’Amministrazione ha finito per concludere circa l'esistenza di un sodalizio criminoso e di condivisione delle attività illecite, richiamando quell'orientamento giurisprudenziale che ha sancito che "se, di per sé, è irrilevante un episodio isolato, sono invece altamente significativi i ripetuti contatti o le "frequentazioni" di soggetti coinvolti in sodalizi criminali, di coloro che risultino avere precedenti penali o che comunque siano stati presi in considerazione da misure di prevenzione” (Cons. di Stato, sez. III, del 30/06/2022, n.5462).
1.8 Precedenti pronunce hanno avuto modo di chiarire che i “contatti o frequentazioni (anche per le modalità, i luoghi e gli orari in cui avvengono) possono far presumere, secondo la logica del "più probabile che non”, che l'imprenditore, direttamente o anche tramite un proprio intermediario, scelga consapevolmente di porsi in dialogo e in contatto con ambienti mafiosi. Quand'anche ciò non risulti punibile (salva l'adozione delle misure di prevenzione), la consapevolezza dell'imprenditore di frequentare soggetti mafiosi e di porsi su una pericolosa linea di confine tra legalità e illegalità (che lo Stato deve invece demarcare e difendere ad ogni costo) deve comportare la reazione dello Stato proprio con l'esclusione dell'imprenditore medesimo dal conseguimento di appalti pubblici e comunque degli altri provvedimenti abilitativi individuati dalla legge. In altri termini, l'imprenditore che - mediante incontri, telefonate o altri mezzi di comunicazione, contatti diretti o indiretti - abbia tali rapporti (e che si espone al rischio di esserne influenzato per quanto riguarda le proprie attività patrimoniali e scelte imprenditoriali) deve essere consapevole della inevitabile perdita di 'fiducia', nel senso sopra precisato, che ne consegue (perdita che il provvedimento prefettizio attesta, mediante l’informativa)” (ex multis Cons. di Stato, sez. III, del 23/05/2023, n. 5097).
1.9 Ulteriori pronunce hanno attribuito rilievo anche ai contatti risalenti nel tempo, essendosi chiarito che detta circostanza che non è sufficiente ad escludere l’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa (Consiglio di Stato, sez. V, n. 3126/2007; T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, 25/03/2021, n. 304).
2. È allora evidente che il provvedimento impugnato è immune dai profili di difetto di istruttoria e di motivazione, essendosi in presenza di una pluralità di elementi che fanno escludere il venire in essere di contatti occasionali, essendosi rilevata l’esistenza di fatti oggettivamente sintomatici della concreta plausibilità e verosimiglianza (secondo il criterio del “più probabile che non”) di connessioni e collegamenti con le organizzazioni malavitose.
2.1 Il ricorso è, pertanto, infondato e va respinto, con spese a carico di parte ricorrente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 3.000,00 (tremila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti sopra citati.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore
Nicola Fenicia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ricchiuto | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.