Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 26/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 71/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di conSIlio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 71/2025 V.G. posta in decisione il 06/03/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...] (avv. Patrizia Bortoletto)
e
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, residente in [...] (avv. C.F._2
Patrizia Bortoletto)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
10/01/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile il 12.09.2016 a Castel Bolognese
(RA), iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 10, Parte I, anno
2016;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Castel Bolognese (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“ 2) Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto. La Sig.ra Parte_1
rimarrà nella casa coniugale di proprietà della stessa sita a Castel Bolognese (RA), in Via Pers Giovanni Capra n. 214, dove continuerà a risiedere insieme alla figlia Il SI. ha Pt_2
necessità di reperire un alloggio in locazione prima di potersi trasferire altrove. In ragione di ciò, il SI. si impegna a lasciare la casa familiare di via Giovanni Capra non appena Pt_2
avrà trovato un alloggio e comunque entro il mese di 31 marzo 2025.
3) Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori con collocazione e residenza presso la casa familiare sita a Castel Bolognese (RA) in via Giovanni Capra n. 214, unitamente alla madre. La potestà relativa alle questioni di vita ordinaria sarà esercitata da ciascun genitore separatamente. Il padre potrà vedere e trascorrere del tempo con la figlia minore senza limitazioni di giorni o orari, concordandoli preventivamente con la madre in base alle eSIenze della minore. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
4) Disporre il concorso di ciascun coniuge nella misura del 50% alle spese straordinarie relative alla figlia, come disciplinato dal Protocollo del Tribunale di Ravenna, richiedendo il preventivo accordo dei coniugi per le spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche private, sportive e ricreative ivi incluse vacanze, soggiorni studio e campi estivi, sostenute nell'interesse della prole. La somma sarà rimborsata dal coniuge che non l'ha anticipata entro 15 giorni dall'esibizione della relativa documentazione di pagamento.
5) Disporre che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla SI.ra , senza Parte_1
il versamento di alcuna somma a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore a carico del SI. , provvedendo entrambi i coniugi al mantenimento diretto della figlia. Pt_2
6) I coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale e di non avere null'altro da pretendere reciprocamente.”
Così deciso il 19.03.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi