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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/04/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 227/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 09/01/2025 da , con il proc. dom. Parte_1
avv. FRANCHI DANIELA, in virtù di mandato rilasciato in calce al ricorso, e da , con il proc. dom. avv. PIVA MARCO in virtù di Parte_2
procura allegata al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale e domanda cumulata di divorzio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto:
chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 31/07/2021 in
UDINE (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 19, parte 2, serie A, dell'anno 2021;
- rilevato che dal matrimonio non sono nati figli;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare,
in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
non contrarie a norme imperative;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] Parte_2
(UD) il 04/09/1987, e , nato a [...] il Parte_1
25/01/1985, uniti in matrimonio in data 31/07/2021 in UDINE (UD), alle seguenti condizioni:
1)Autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto.
2) Nulla per assegni tra i coniugi in quanto entrambi economicamente autonomi.
3) Dà atto che a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti, le parti si obbligano:
A) a stipulare separati atti notarili attuativi dell'accordo trasfuso nel ricorso, con i quali la dott.ssa provvederà a liberare – mediante accollo Parte_2
liberatorio ovvero altro negozio giuridico con il medesimo effetto liberatorio –
l'ing. dagli obblighi di pagamento del mutuo residuo, pari a Parte_1
€145.606,25 al 29.11.2024 acceso per l'acquisto della casa coniugale e, nel contempo, l'ing. provvederà a cedere alla dott.ssa Parte_1 Parte_2
che accetta, la propria quota del 25% di proprietà indivisa dell'immobile
[...]
e dei beni mobili ed arredi ivi contenuti;
- i costi del notaio e degli adempimenti necessari per addivenire al rogito (es.
Ape ed eventuale reperimento di altra documentazione che dovesse essere necessaria ai fini del rogito;
) saranno a carico della dott.ssa al Parte_2
100%;
- il trasferimento dell'immobile verrà effettuato a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, unitamente alle inerenti pertinenze, accessioni ed eventuali servitù attive e/o passive;
- le parti dichiarano che la cessione immobiliare di cui si tratta, in relazione alla quale chiederanno l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19, L. n.
74/1987 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999, è condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
B) Prende atto che la dott.ssa dichiara che il marito ha sostenuto una Pt_2
serie di spese, con proventi personali, quali la parcella del notaio, la ristrutturazione dell'immobile nonché l'arredamento per complessivi €
45.707,00=, obbligandosi a corrispondere tale importo entro 30 giorni dal deposito del ricorso.
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore;
- spese di lite al definitivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 19, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2021.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 03/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 227/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 09/01/2025 da , con il proc. dom. Parte_1
avv. FRANCHI DANIELA, in virtù di mandato rilasciato in calce al ricorso, e da , con il proc. dom. avv. PIVA MARCO in virtù di Parte_2
procura allegata al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale e domanda cumulata di divorzio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto:
chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 31/07/2021 in
UDINE (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 19, parte 2, serie A, dell'anno 2021;
- rilevato che dal matrimonio non sono nati figli;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare,
in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
non contrarie a norme imperative;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] Parte_2
(UD) il 04/09/1987, e , nato a [...] il Parte_1
25/01/1985, uniti in matrimonio in data 31/07/2021 in UDINE (UD), alle seguenti condizioni:
1)Autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto.
2) Nulla per assegni tra i coniugi in quanto entrambi economicamente autonomi.
3) Dà atto che a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti, le parti si obbligano:
A) a stipulare separati atti notarili attuativi dell'accordo trasfuso nel ricorso, con i quali la dott.ssa provvederà a liberare – mediante accollo Parte_2
liberatorio ovvero altro negozio giuridico con il medesimo effetto liberatorio –
l'ing. dagli obblighi di pagamento del mutuo residuo, pari a Parte_1
€145.606,25 al 29.11.2024 acceso per l'acquisto della casa coniugale e, nel contempo, l'ing. provvederà a cedere alla dott.ssa Parte_1 Parte_2
che accetta, la propria quota del 25% di proprietà indivisa dell'immobile
[...]
e dei beni mobili ed arredi ivi contenuti;
- i costi del notaio e degli adempimenti necessari per addivenire al rogito (es.
Ape ed eventuale reperimento di altra documentazione che dovesse essere necessaria ai fini del rogito;
) saranno a carico della dott.ssa al Parte_2
100%;
- il trasferimento dell'immobile verrà effettuato a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, unitamente alle inerenti pertinenze, accessioni ed eventuali servitù attive e/o passive;
- le parti dichiarano che la cessione immobiliare di cui si tratta, in relazione alla quale chiederanno l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19, L. n.
74/1987 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999, è condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
B) Prende atto che la dott.ssa dichiara che il marito ha sostenuto una Pt_2
serie di spese, con proventi personali, quali la parcella del notaio, la ristrutturazione dell'immobile nonché l'arredamento per complessivi €
45.707,00=, obbligandosi a corrispondere tale importo entro 30 giorni dal deposito del ricorso.
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore;
- spese di lite al definitivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 19, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2021.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 03/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini