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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/04/2024, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1747/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il giorno 20/11/1950, c.f.: Parte_1
C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Giglio;
appellante
CONTRO
, c.f.: , già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Greco;
; Controparte_3
non costituita in giudizio;
appellati
In fatto e in diritto
1. Il Tribunale di Palermo, all'esito del giudizio di opposizione esecutiva promosso da nei confronti di (oggi Parte_1 Controparte_2 [...]
) e del terzo pignorato , con sentenza dei giorni 24/3- Controparte_1 Org_1 2
2/4/2021 n. 1458, distinti i motivi di opposizione agli atti esecutivi da quelli di opposizione all'esecuzione, ha rigettato il motivo di opposizione all'esecuzione relativo all'asserita violazione dell'art. 72-ter D.P.R. 602/1973 e ha dichiatato il difetto della giurisdizione ordinaria in relazione agli altri motivi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, con compensazione delle spese di lite.
La parte soccombente ha interposto appello.
, costituitasi, ha dedotto l'inammissibilità e comunque Controparte_1
l'infondatezza dell'impugnazione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 22.12.2023, con ordinanza del
27.12.2023 la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui agli artt.
352 e 190 c.p.c..
2. Per il combinato disposto degli artt. 3 della legge 742/1969 e 92 del R.d. 12/1941, i procedimenti di opposizione esecutiva non sono soggetti, neppure con riguardo alla proposizione delle impugnazioni (Cass. 22484/2014), alla sospensione dei termini nel periodo feriale stabilita in via generale dall'art. 1 della legge 742/1969. Vale, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare e all'applicabilità della sospensione nel periodo feriale, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice a quo ha dato all'azione proposta in giudizio (Cass. 11780/2020).
Nel caso in esame, il primo giudice ha espressamente e motivatamente qualificato l'azione in parte come opposizione agli atti esecutivi e in parte come opposizione all'esecuzione.
Il termine semestrale d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c. non era pertanto soggetto alla sospensione feriale.
L'appello è quindi da dichiarare inammissibile, dal momento che è stato notificato il
29.10.2021, oltre il termine di sei mesi che – decorrendo dal 2.4.2021, data di pubblicazione della sentenza – era scaduto il 4.10.2021.
Si osserva per completezza che in forza dell'art. 618 c.p.c., le sentenze sull'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. non sono impugnabili con l'appello, ma soltanto ricorribili per cassazione per violazione di legge ex art. 111 Cost.. E l'individuazione del mezzo di 3
impugnazione deve essere fatta, come detto sopra, in base al principio dell'apparenza, ossia con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione compiuta dal giudice nel provvedimento stesso, indipendentemente dalla sua esattezza (che è sindacabile soltanto dal giudice cui spetta la cognizione dell'impugnazione secondo il predetto criterio) e dalla qualificazione dell'azione data dall'opponente o dalla parte che propone l'impugnazione.
3. Segue per legge la condanna di alle spese di appello, che Parte_1 si liquidano, in favore di , unica parte appellata costituita, in Controparte_1 complessivi euro 13.078,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Palermo dei giorni 24/3-2/4/2021 n. 1458; condanna a rifondere ad Parte_1 Controparte_1 le spese del grado, che liquida in complessivi euro 13.078,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Dà atto che sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 12 aprile 2024
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1747/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il giorno 20/11/1950, c.f.: Parte_1
C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Giglio;
appellante
CONTRO
, c.f.: , già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Greco;
; Controparte_3
non costituita in giudizio;
appellati
In fatto e in diritto
1. Il Tribunale di Palermo, all'esito del giudizio di opposizione esecutiva promosso da nei confronti di (oggi Parte_1 Controparte_2 [...]
) e del terzo pignorato , con sentenza dei giorni 24/3- Controparte_1 Org_1 2
2/4/2021 n. 1458, distinti i motivi di opposizione agli atti esecutivi da quelli di opposizione all'esecuzione, ha rigettato il motivo di opposizione all'esecuzione relativo all'asserita violazione dell'art. 72-ter D.P.R. 602/1973 e ha dichiatato il difetto della giurisdizione ordinaria in relazione agli altri motivi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, con compensazione delle spese di lite.
La parte soccombente ha interposto appello.
, costituitasi, ha dedotto l'inammissibilità e comunque Controparte_1
l'infondatezza dell'impugnazione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 22.12.2023, con ordinanza del
27.12.2023 la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui agli artt.
352 e 190 c.p.c..
2. Per il combinato disposto degli artt. 3 della legge 742/1969 e 92 del R.d. 12/1941, i procedimenti di opposizione esecutiva non sono soggetti, neppure con riguardo alla proposizione delle impugnazioni (Cass. 22484/2014), alla sospensione dei termini nel periodo feriale stabilita in via generale dall'art. 1 della legge 742/1969. Vale, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare e all'applicabilità della sospensione nel periodo feriale, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice a quo ha dato all'azione proposta in giudizio (Cass. 11780/2020).
Nel caso in esame, il primo giudice ha espressamente e motivatamente qualificato l'azione in parte come opposizione agli atti esecutivi e in parte come opposizione all'esecuzione.
Il termine semestrale d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c. non era pertanto soggetto alla sospensione feriale.
L'appello è quindi da dichiarare inammissibile, dal momento che è stato notificato il
29.10.2021, oltre il termine di sei mesi che – decorrendo dal 2.4.2021, data di pubblicazione della sentenza – era scaduto il 4.10.2021.
Si osserva per completezza che in forza dell'art. 618 c.p.c., le sentenze sull'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. non sono impugnabili con l'appello, ma soltanto ricorribili per cassazione per violazione di legge ex art. 111 Cost.. E l'individuazione del mezzo di 3
impugnazione deve essere fatta, come detto sopra, in base al principio dell'apparenza, ossia con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione compiuta dal giudice nel provvedimento stesso, indipendentemente dalla sua esattezza (che è sindacabile soltanto dal giudice cui spetta la cognizione dell'impugnazione secondo il predetto criterio) e dalla qualificazione dell'azione data dall'opponente o dalla parte che propone l'impugnazione.
3. Segue per legge la condanna di alle spese di appello, che Parte_1 si liquidano, in favore di , unica parte appellata costituita, in Controparte_1 complessivi euro 13.078,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Palermo dei giorni 24/3-2/4/2021 n. 1458; condanna a rifondere ad Parte_1 Controparte_1 le spese del grado, che liquida in complessivi euro 13.078,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Dà atto che sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 12 aprile 2024
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo