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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/03/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11768/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11768/2022 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 6 marzo 2025 alle ore 11,35 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per l'avv.to ZAMBELLI FRANCESCA Parte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità del difensore presente che collegata da remoto dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui è in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Zambelli si riporta agli atti ed alla memoria di discussione depositata e dichiara di aderire alle conclusioni del CTU
Su invito del Giudice, il difensore dichiara di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il difensore dichiara di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandona l'aula virtuale pagina 1 di 6 Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11768/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAMBELLI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA elettivamente domiciliata presso il difensore avv. ZAMBELLI FRANCESCA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), CP_2 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: vendita di cose mobili-
CONCLUSIONI:
parte attrice ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Giudice, contrariis reiectiis, per le motivazioni esplicitate in premessa condannare il Sig. alla restituzione di parte del prezzo pagato CP_2 dal Sig. per l'acquisto del camper in oggetto e infine condannare lo stesso al Pt_1 CP_2
pagamento del risarcimento dei danni patiti e patiendi dal Sig. in conseguenza di quanto Parte_1
sopra esposto che si quantificano in euro 5.000 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia dal
Giudice”.
----------------------------------------
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c; pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione pagina 3 di 6 legislativa, tale premessa appare opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento sia pure nei limiti che di seguito si vanno ad esplicitare in punto quantum.
I fatti dedotti in giudizio, relativi alla legittimazione attiva dell'attrice e passiva del convenuto, risultano confermati dalla documentazione prodotta in atti.
Il ha citato in giudizio deducendo che nel mese di novembre 2021 Pt_1 CP_2
acquistava dallo stesso un camper usato pagandolo un prezzo totale concordato di Euro 15.000,00.
L'acquisto del camper avveniva a seguito di un annuncio pubblicato sul sito internet “subito.it” dal
Il mezzo si trovava a San Daniele del Friuli in provincia di Udine e pertanto l'attore in data CP_2
23/11/2021 provvedeva al ritiro del mezzo e a fare le pratiche burocratiche per il passaggio di proprietà. Al momento del ritiro, aveva esaminato il mezzo, riscontrando che risultava conforme alle sue aspettative. Tuttavia, nelle settimane successive, erano emersi diversi difetti che, secondo il non erano rilevabili al momento dell'acquisto. Pt_1
La causa è stata istruita dal precedente Istruttore con l'esperimento di CTU sul camper.
Alcuna attività difensiva idonea a contrastare la domanda attorea è stata espletata dal convenuto dal momento che lo stesso è rimasto contumace nel giudizio de quo.
Il Ctu, dott. ha affermato “Allo stato attuale non risulta possibile stabilire se i Persona_1
difetti lamentati erano tutti presenti al momento dell'acquisto ne se tali difetti erano palesi od occulti, in quanto oramai riparati dalla parte attrice. Dalla documentazione fotografica presente agli atti risulta evidente che alcuni difetti lamentati, essendo ubicati dietro i pannelli di rivestimento, non potevano essere rilevati ma altri, ad esempio la presenza di ruggine nel freezer coperta con nastro adesivo o la mancanza di doghe nel letto, avrebbero potuto essere rilevati anche senza dover smontare dei componenti. In generale si segnala che nei camper datati (data della prima immatricolazione 4/2/2003 e quindi oltre 18 anni prima dell'acquisto da parte della parte attrice) è abbastanza frequente la presenza di problemi di infiltrazioni di acqua dalla copertura.
pagina 4 di 6 Risulta inoltre evidente che i difetti lamentati fossero riparabili in quanto attualmente, anche a detta della parte attrice, il camper risulta in ottime condizioni e perfettamente funzionante.”
Ebbene, ai fini probatori, la Corte di Cassazione stabilisce che nelle compravendite effettuate anche tra privati e sui “mercati online”, “in materia di garanzia per vizi, il compratore, dopo aver provato
l'esistenza del contratto, è tenuto, altresì, a provare anche l'esistenza dei vizi del bene, nonché degli eventuali danni dallo stesso causati che legittimano la richiesta risarcitoria” (sent. Cass. sezioni unite n. 11748 del 2019).
Nel caso de quo, parte attrice ha provato in giudizio l'adempimento della sua obbligazione attraverso il pagamento effettuato tramite bonifico bancario a favore dell'acquirente, CP_2
d ha allegato idonea documentazione fotografica da cui si evincono dei disfacimenti e dei
[...] difetti non di poco conto all'interno del camper e nascosti con dei pannelli di rivestimento che evidentemente ne occultavano la vista, tuttavia non ha dimostrato la sussistenza di tutti i vizi e difetti occulti, non conoscibili utilizzando l'ordinaria diligenza, di cui chiede il ristoro.
Appare utile rilevare che l'art. 1491 del codice civile, stabilisce che non è dovuta la garanzia per i vizi della cosa venduta “se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa;
parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi”.
Nel caso de quo l'acquirente come accertato dal ctu poteva rendersi conto, usando l'ordinaria diligenza, di alcuni vizi, quali per esempio la presenza di ruggine nel freezer coperta con del nastro adesivo o la mancanza di doghe nel letto, ma non di altri difetti che erano nascosti e non ben visibili;
né la parte attrice ha provato, per esempio a mezzo testimoni, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
Dunque, per tutto quanto sopra esposto, la domanda di parte attrice va accolta riconoscendo in via equitativa, a titolo di risarcimento, sulla base della documentazione versata in atti, delle risultanze della CTU e di dati di comune esperienza, la somma di Euro 4.000,00 oltre interessi legali dalla domanda.
Le spese di lite, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dal difensore e del valore della causa, con applicazione dei valori minimi tenuto conto del limitato thema decidendum.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- ACCOGLIE la domanda di parte attrice e per l'effetto
- CONDANNA al pagamento in favore di della somma di Euro 4.000,00 CP_2 Parte_1
oltre interessi come in parte motiva;
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida CP_2 Parte_1
in Euro 1.200,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cassa
Previdenza Avvocati come per legge;
- spese di ctu a carico del soccombente.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata alle ore 16,51 mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 6 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11768/2022 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 6 marzo 2025 alle ore 11,35 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per l'avv.to ZAMBELLI FRANCESCA Parte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità del difensore presente che collegata da remoto dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui è in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Zambelli si riporta agli atti ed alla memoria di discussione depositata e dichiara di aderire alle conclusioni del CTU
Su invito del Giudice, il difensore dichiara di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il difensore dichiara di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandona l'aula virtuale pagina 1 di 6 Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11768/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAMBELLI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA elettivamente domiciliata presso il difensore avv. ZAMBELLI FRANCESCA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), CP_2 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: vendita di cose mobili-
CONCLUSIONI:
parte attrice ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Giudice, contrariis reiectiis, per le motivazioni esplicitate in premessa condannare il Sig. alla restituzione di parte del prezzo pagato CP_2 dal Sig. per l'acquisto del camper in oggetto e infine condannare lo stesso al Pt_1 CP_2
pagamento del risarcimento dei danni patiti e patiendi dal Sig. in conseguenza di quanto Parte_1
sopra esposto che si quantificano in euro 5.000 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia dal
Giudice”.
----------------------------------------
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c; pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione pagina 3 di 6 legislativa, tale premessa appare opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento sia pure nei limiti che di seguito si vanno ad esplicitare in punto quantum.
I fatti dedotti in giudizio, relativi alla legittimazione attiva dell'attrice e passiva del convenuto, risultano confermati dalla documentazione prodotta in atti.
Il ha citato in giudizio deducendo che nel mese di novembre 2021 Pt_1 CP_2
acquistava dallo stesso un camper usato pagandolo un prezzo totale concordato di Euro 15.000,00.
L'acquisto del camper avveniva a seguito di un annuncio pubblicato sul sito internet “subito.it” dal
Il mezzo si trovava a San Daniele del Friuli in provincia di Udine e pertanto l'attore in data CP_2
23/11/2021 provvedeva al ritiro del mezzo e a fare le pratiche burocratiche per il passaggio di proprietà. Al momento del ritiro, aveva esaminato il mezzo, riscontrando che risultava conforme alle sue aspettative. Tuttavia, nelle settimane successive, erano emersi diversi difetti che, secondo il non erano rilevabili al momento dell'acquisto. Pt_1
La causa è stata istruita dal precedente Istruttore con l'esperimento di CTU sul camper.
Alcuna attività difensiva idonea a contrastare la domanda attorea è stata espletata dal convenuto dal momento che lo stesso è rimasto contumace nel giudizio de quo.
Il Ctu, dott. ha affermato “Allo stato attuale non risulta possibile stabilire se i Persona_1
difetti lamentati erano tutti presenti al momento dell'acquisto ne se tali difetti erano palesi od occulti, in quanto oramai riparati dalla parte attrice. Dalla documentazione fotografica presente agli atti risulta evidente che alcuni difetti lamentati, essendo ubicati dietro i pannelli di rivestimento, non potevano essere rilevati ma altri, ad esempio la presenza di ruggine nel freezer coperta con nastro adesivo o la mancanza di doghe nel letto, avrebbero potuto essere rilevati anche senza dover smontare dei componenti. In generale si segnala che nei camper datati (data della prima immatricolazione 4/2/2003 e quindi oltre 18 anni prima dell'acquisto da parte della parte attrice) è abbastanza frequente la presenza di problemi di infiltrazioni di acqua dalla copertura.
pagina 4 di 6 Risulta inoltre evidente che i difetti lamentati fossero riparabili in quanto attualmente, anche a detta della parte attrice, il camper risulta in ottime condizioni e perfettamente funzionante.”
Ebbene, ai fini probatori, la Corte di Cassazione stabilisce che nelle compravendite effettuate anche tra privati e sui “mercati online”, “in materia di garanzia per vizi, il compratore, dopo aver provato
l'esistenza del contratto, è tenuto, altresì, a provare anche l'esistenza dei vizi del bene, nonché degli eventuali danni dallo stesso causati che legittimano la richiesta risarcitoria” (sent. Cass. sezioni unite n. 11748 del 2019).
Nel caso de quo, parte attrice ha provato in giudizio l'adempimento della sua obbligazione attraverso il pagamento effettuato tramite bonifico bancario a favore dell'acquirente, CP_2
d ha allegato idonea documentazione fotografica da cui si evincono dei disfacimenti e dei
[...] difetti non di poco conto all'interno del camper e nascosti con dei pannelli di rivestimento che evidentemente ne occultavano la vista, tuttavia non ha dimostrato la sussistenza di tutti i vizi e difetti occulti, non conoscibili utilizzando l'ordinaria diligenza, di cui chiede il ristoro.
Appare utile rilevare che l'art. 1491 del codice civile, stabilisce che non è dovuta la garanzia per i vizi della cosa venduta “se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa;
parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi”.
Nel caso de quo l'acquirente come accertato dal ctu poteva rendersi conto, usando l'ordinaria diligenza, di alcuni vizi, quali per esempio la presenza di ruggine nel freezer coperta con del nastro adesivo o la mancanza di doghe nel letto, ma non di altri difetti che erano nascosti e non ben visibili;
né la parte attrice ha provato, per esempio a mezzo testimoni, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
Dunque, per tutto quanto sopra esposto, la domanda di parte attrice va accolta riconoscendo in via equitativa, a titolo di risarcimento, sulla base della documentazione versata in atti, delle risultanze della CTU e di dati di comune esperienza, la somma di Euro 4.000,00 oltre interessi legali dalla domanda.
Le spese di lite, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dal difensore e del valore della causa, con applicazione dei valori minimi tenuto conto del limitato thema decidendum.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- ACCOGLIE la domanda di parte attrice e per l'effetto
- CONDANNA al pagamento in favore di della somma di Euro 4.000,00 CP_2 Parte_1
oltre interessi come in parte motiva;
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida CP_2 Parte_1
in Euro 1.200,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cassa
Previdenza Avvocati come per legge;
- spese di ctu a carico del soccombente.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata alle ore 16,51 mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 6 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero
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