Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/04/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
All'udienza del 16/04/2025, RGC n. 2866/2022 dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio sono comparsi:
L'avv. MARI VINCENZO per parte attrice, il quale preliminarmente insiste nella CTU medico legale sulla persona dell'attrice e, in subordine precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. CARIATI MARIANNA per parte convenuta, la quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate e depositate chiede che la causa sia trattenuta in decisione. L'0avv. cariati contesta anche in questa sede la chiesta CTU medico legale e insiste per l'infondatezza della domanda;
L'avv. TARANTINO GIUSEPPE, per delega dell'avv. LOPEZ LUISA per terzo chiamato il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di CP_1
causa ed alle note autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.04.2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2866 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Mari e nel cui studio in Castrovillari alla Via Dolcedorme, n. 22, elettivamente domicilia;
- attrice -
contro
(C.F.: ), in persona del pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Marianna Cariati e presso la Sede Municipale in Piazza Municipio
n.
1- Palazzo di Città, elettivamente domicilia;
-convenuto –
nonché
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall' avv. Luisa Controparte_4 P.IVA_2
Lopez e nel cui studio in San Giovanni in Fiore alla Via Matteotti, 54, elettivamente domicilia;
. terzo chiamato -
Conclusioni e Discussione: come da verbale d'udienza del 16.04.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna attrice evocava in giudizio l'ente convenuto identificato in epigrafe al fine di “….accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Controparte_2
in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore al
risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 21.546,42 s.e.o.,
comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute, ovvero nella somma diversa minore o
maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari...”.
Assumeva che “……In data 6 agosto 2021, alle ore 15:45 circa, in Castrovillari (CS), l'odierna attrice si trovava a
percorrere il marciapiede di Corso Garibaldi, e in detto frangente, giunta all'altezza del numero civico 50, cadeva
improvvisamente in terra a causa del manto stradale dissestato, sbattendo violentemente il polso sinistro contro una
soletta di marmo e la testa contro uno spigolo verticale del muro.….”.
Ritenendo che la causazione del sinistro fosse da ascrivere a responsabilità dell'ente convenuto adiva a Codesto Tribunale per il risarcimento di ogni danno subito. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 19.04.2023 si costituiva il il quale preliminarmente chiedeva di essere autorizzato a chiamare in Controparte_2
causa il terzo per essere dallo stesso manlevato. Nel merito, contestava in fatto ed in diritto tutto quanto dedotto richiesto ed eccepito e ne chiedeva l'integrale rigetto, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Autorizzata la chiamata del terzo lo stesso si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 08.09.2024 contestando in fatto ed in diritto tutto quanto dedotto richiesto ed eccepito in domanda e ne chiedeva l'integrale rigetto, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio. La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e prova testi e all'udienza del 16.04.2025
il giudice invitava le parti a discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c. che veniva decisa con sentenza emessa all'esito della camera di consiglio le parti, oramai, assenti.
La domanda è infondata e non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.
1. La fattispecie oggetto di causa va inquadrata in termini di responsabilità per cosa in custodia,
rientrando senz'altro la strada teatro del sinistro rientrante nell'ambito dei beni sui quali il
[...]
è titolare di una signoria di fatto qualificata ed è tenuta ad esercitare una custodia e una CP_2
manutenzione diffusa, volta a prevenire eventi pregiudizievoli per i terzi.
Com'è noto, nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., evocata dall'attrice quale primario titolo di responsabilità della parte convenuta, il danneggiato è onerato di allegare e provare gli elementi costitutivi della fattispecie, che, consistono: nel danno-evento ingiusto, nel nesso di causalità tra il predetto danno e (il dinamismo intrinseco del) la cosa sottoposta all'altrui custodia, nel rapporto di custodia, e nelle conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali e/o non, che dall'evento dannoso conseguono, ossia il danno-conseguenza. Il custode, invece, per andare esente da responsabilità, è
tenuto a fornire la prova del caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, che può essere rappresentato anche dal comportamento imprudente o negligente del danneggiato, purché la condotta di quest'ultimo abbia caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell'evento e da ridurre la res in custodia a mera occasione dell'infortunio (cfr. ex multis, in tema di demanio, Cass. n. 12895/2016; Cass. n.
18317/2015).
2. Operato tale preliminare inquadramento normativo-giurisprudenziale, venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente procedimento, ritiene questo Tribunale che costituisca profilo assorbente e dirimente - ai fini della decisione del presente giudizio, nel senso della reiezione della azionata domanda risarcitoria - la circostanza che la prospettazione fattuale operata dall'odierna attrice nell'atto di citazione non abbia trovato il necessario riscontro probatorio. I testi escussi (cfr udienza del 04.12.2024 e ) sono intervenuti allorquando il Testimone_1 Testimone_2
sinistro si era già verificato;
infatti dichiarano “… preciso che io ero a bordo della mia autovettura allorquando
ho visto la signora che conoscevo che era terra. Sono sceso dall'autovettura ed ho visto la signora che sanguinava Pt_1
se non ricordo male alla testa ed accasciata a terra ed è stata lei che mi riferiva che era caduta….” (cfr
[...]
e “….nel mentre ero a bordo della mia autovettura ho visto la signora a terra insanguinata e mi sono Tes_2 Pt_1
fermato per soccorrerla…..Confermo la circostanza 2) che la signora lamentava dolori al braccio sx e una ferita alla
testa che perdeva sangue….” (cfr ). Testimone_1
In definitiva la prova testimoniale ha consentito di accertare esclusivamente che la Parte_1
sia caduta o comunque è stata trovata per terra, ma non ha in alcun modo fornito elementi tali da ricollegare causalmente l'evento caduta all'insidia stradale derivante da asserita cattiva manutenzione della strada con conseguente responsabilità del ex art. 2051 c.c.. Controparte_2
In conclusione, sulla scorta del compendio probatorio risultante all'esito della espletata istruttoria, si può concludere che la prospettazione attorea in ordine al sinistro per cui è causa non sia stata affatto provata atteso che i testi escussi in corso di causa hanno espressamente riferito di essere intervenuti sul luogo teatro del sinistro solo successivamente al verificarsi dello stesso.
Ne consegue che la domanda attorea è sguarnita di prova sufficiente in quanto non può ritenersi raggiunta prova adeguata sul fatto storico, sulla sua dinamica e sul nesso eziologico e del danno e va pertanto rigettata sotto tutti i titoli di responsabilità dedotti da parte attrice, ex art. 2051 c.c. ed ex art. 2043 c.c
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione,
eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1 Controparte_2
in persona del Sindaco p.t., che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1 Controparte_4
Assicurazione, in persona del suo l.r.p.t., che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti;
Così deciso in Castrovillari, il 16 aprile 2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio