Art. 2.
All'onere di cui al precedente articolo si provvedera', per lire 100.000.000, mediante riduzione dello stanziamento inscritto al capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55 e, per lire 50.000.000, a carico dello stanziamento del corrispondente capitolo per l'esercizio 1955-56.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di cui al precedente articolo si provvedera', per lire 100.000.000, mediante riduzione dello stanziamento inscritto al capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55 e, per lire 50.000.000, a carico dello stanziamento del corrispondente capitolo per l'esercizio 1955-56.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.