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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/06/2025, n. 2898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2898 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 14874 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Esposti presso il cui studio è Parte_1 elettivamente domiciliata alla via Savona n.57, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Cristiana Vivian per procura generale alle liti conferita con rogito del Dott. Notaio in Persona_1
Roma, in data 22 marzo 2024 eleggendo domicilio in Milano Via Savarè 1, come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: pensione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/12/2024, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Parte_1
Milano – Sezione Lavoro – l' chiedendo che il suddetto fosse condannato a riliquidare la CP_1 CP_1 pensione supplementare di vecchiaia cat. VOSPETT. N. 201-490304114772 a far data dal 1.6.2023 considerando in totalizzazione anche i contributi previdenziali accreditati presso il Fondo Lavoratori
Dipendenti dello stesso oltre interessi dal 121° giorno dalla domanda amm.va fino all'effettivo CP_1 ricalcolo.
pagina 1 di 4 La ricorrente rilevava:
[...
• di essere titolare di pensione principale diretta di vecchiaia a carico dell' ( CP_2 CP_1
“G ND) con decorrenza dal 01.06.2016. Controparte_3
• che la predetta pensione di vecchiaia è stata liquidata esclusivamente considerando i contributi accreditati presso la gestione sostitutiva dei giornalisti e che tale pensione è stata riconosciuta e liquidata ben prima che la funzione previdenziale dei giornalisti venisse trasferita CP_2 all' a decorrere dal 01.07.2022; CP_1
• di essere anche titolare presso l' di una posizione previdenziale nel regime generale dei CP_1 lavoratori dipendenti dal 01.11.1975 al 01.04.2015 nonché di una posizione previdenziale nella gestione dei lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti dal 01.11.1976 al 31.10.1982
(già ; CP_4
• di avere presentato, pertanto, in data 29.05.2023 domanda di pensione supplementare di vecchiaia ai sensi dell'art. 5 L.n.1338/1962 dando atto di essere titolare della pensione corrisposta dal 1.6.2016 dall' nonché la cessazione di contribuzione quale lavoratore CP_2 dipendente al 30.4.2015 (come da estratto contributivo), nonché attività lavorativa nel campo dello spettacolo dal 1.11.1976 al 31.10.1982 (cfr. all.3)
• che l' , con provvedimento del 20.06.2023, comunicava di aver disposto la liquidazione di CP_1 vecchiaia supplementare con decorrenza 1.6.2023 considerando esclusivamente i contributi accreditati presso la gestione Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport (ex e non CP_4 anche i contributi versati nel fondo generale dei lavoratori dipendenti presso l' (doc. 4), CP_1 omettendo così di totalizzare le due posizioni contributive;
• di aver richiesto in data 18.09.2023 all' il riesame della posizione contributiva ma che CP_1
l' non ha dato riscontro se non una generica risposta di presa in carico nonch di aver CP_1 presentato ricorso alla Commisione provinciale in data 08.07.2024 senza ottenere CP_1 riscontro (cfr. 6)
Si è costituita ritualmente in giudizio l' , il quale ha affermato che “Riesaminata la pratica da CP_1 parte degli uffici competenti, è stato rilevato che, in effetti, il provvedimento originario non comprendeva i contributi del FPLD;
questi potranno essere ricompresi in totalizzazione (gestioni
FPLS e FPLD) ai fini della riliquidazione del supplemento ex art. DPR 1420/71.”, concludendo con la richiesta di cessazione della materia del contendere, spese compensate.
In data 18.06.2025 l'istituto convenuto ha depositato il modello TE08 attestante, in accoglimento della domanda della ricorrente, la liquidazione della pensione di vecchiaia n.001-490314037227 Cat. VO, con decorrenza dal 1° giugno 2023. pagina 2 di 4 All'udienza di trattazione del 19.06.2025 il legale di parte ricorrente dava atto di aver ricevuto il provvedimento di riliquidazione, aderiva alla richiesta di parte convenuta di cessazione della materia del contendere ma con condanna dell' al pagamento delle spese di lite. Di contro chiedeva CP_1 CP_1 la compensazione delle spese.
*
Così riassunti i fatti di causa, con riferimento al merito del ricorso deve rilevarsi la intervenuta cessazione della materia del contendere, attesa la dichiarata carenza di interesse di parte attrice a proseguire nel giudizio.
“La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio e dà luogo ad una pronuncia di carattere processuale, inidonea ad acquistare efficacia di giudicato - si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto” (Cass. Civ. n. 14194 del 28.7.2014 e n. 10553 del 7.5.2009).
Come noto, in base al disposto di cui all'art. 306 c.p.c., il Giudice, anche d'ufficio, deve pronunciarsi dichiarando cessata la materia del contendere tutte le volte in cui risulti venuto meno, nel corso del giudizio, l'interesse ad agire o a resistere alle domande da altri avanzate e cioè tutte le volte in cui siano venuti oggettivamente a mancare i reciproci contrasti, di guisa che sia venuta meno la necessità di una pronunzia giudiziaria.
In altri termini, laddove si determini una siffatta evenienza, come si è già detto, il Tribunale ne deve dare atto, prescindendo completamente da una qualsivoglia valutazione relativa al merito delle questioni proposte, salvo che tra le parti sia residuata una contestazione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali, contestazione che, nel caso di specie, deve ritenersi sussistere poiché il ricorrente ha insistito per la condanna di alle spese di lite mentre l' si è opposto. CP_1 CP_1
In tal caso, ferma restando la cessazione, deve procedersi ad una valutazione in merito all'astratta fondatezza o meno della domanda proposta e quindi ad un giudizio relativo alla c.d. soccombenza virtuale. Pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere, occorre, ugualmente, valutare il merito delle domande proposte, al fine di determinare la soccombenza “virtuale”, e così acquisire elementi per regolare le spese di giudizio (Cass. Civ. n. 14775 del 2.8.2004).
*
Ebbene, ritiene il giudicante che sussistano giustificate ragioni per condannare l' al pagamento CP_1 delle spese di lite in considerazione del fatto che il provvedimento di liquidazione della pensione è pagina 3 di 4 avvenuto molto tempo dopo le varie domande presentate dal ricorrente e, comunque, solo in occasione del procedimento giudiziale promosso dalla ricorrente
A ciò si aggiunga che anche il ricorso amministrativo al Comitato provinciale dell' presentato CP_1 dalla ricorrente in data 08.07.2024 rimaneva privo di riscontro.
Per le ragioni esposte, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, l' va condannato CP_1 alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in euro 1.700,00 per compensi oltre accessori di legge, tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in euro CP_1
1.700,00 oltre accessori di legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Milano, il 19 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Julie Martini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Esposti presso il cui studio è Parte_1 elettivamente domiciliata alla via Savona n.57, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Cristiana Vivian per procura generale alle liti conferita con rogito del Dott. Notaio in Persona_1
Roma, in data 22 marzo 2024 eleggendo domicilio in Milano Via Savarè 1, come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: pensione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/12/2024, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Parte_1
Milano – Sezione Lavoro – l' chiedendo che il suddetto fosse condannato a riliquidare la CP_1 CP_1 pensione supplementare di vecchiaia cat. VOSPETT. N. 201-490304114772 a far data dal 1.6.2023 considerando in totalizzazione anche i contributi previdenziali accreditati presso il Fondo Lavoratori
Dipendenti dello stesso oltre interessi dal 121° giorno dalla domanda amm.va fino all'effettivo CP_1 ricalcolo.
pagina 1 di 4 La ricorrente rilevava:
[...
• di essere titolare di pensione principale diretta di vecchiaia a carico dell' ( CP_2 CP_1
“G ND) con decorrenza dal 01.06.2016. Controparte_3
• che la predetta pensione di vecchiaia è stata liquidata esclusivamente considerando i contributi accreditati presso la gestione sostitutiva dei giornalisti e che tale pensione è stata riconosciuta e liquidata ben prima che la funzione previdenziale dei giornalisti venisse trasferita CP_2 all' a decorrere dal 01.07.2022; CP_1
• di essere anche titolare presso l' di una posizione previdenziale nel regime generale dei CP_1 lavoratori dipendenti dal 01.11.1975 al 01.04.2015 nonché di una posizione previdenziale nella gestione dei lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti dal 01.11.1976 al 31.10.1982
(già ; CP_4
• di avere presentato, pertanto, in data 29.05.2023 domanda di pensione supplementare di vecchiaia ai sensi dell'art. 5 L.n.1338/1962 dando atto di essere titolare della pensione corrisposta dal 1.6.2016 dall' nonché la cessazione di contribuzione quale lavoratore CP_2 dipendente al 30.4.2015 (come da estratto contributivo), nonché attività lavorativa nel campo dello spettacolo dal 1.11.1976 al 31.10.1982 (cfr. all.3)
• che l' , con provvedimento del 20.06.2023, comunicava di aver disposto la liquidazione di CP_1 vecchiaia supplementare con decorrenza 1.6.2023 considerando esclusivamente i contributi accreditati presso la gestione Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport (ex e non CP_4 anche i contributi versati nel fondo generale dei lavoratori dipendenti presso l' (doc. 4), CP_1 omettendo così di totalizzare le due posizioni contributive;
• di aver richiesto in data 18.09.2023 all' il riesame della posizione contributiva ma che CP_1
l' non ha dato riscontro se non una generica risposta di presa in carico nonch di aver CP_1 presentato ricorso alla Commisione provinciale in data 08.07.2024 senza ottenere CP_1 riscontro (cfr. 6)
Si è costituita ritualmente in giudizio l' , il quale ha affermato che “Riesaminata la pratica da CP_1 parte degli uffici competenti, è stato rilevato che, in effetti, il provvedimento originario non comprendeva i contributi del FPLD;
questi potranno essere ricompresi in totalizzazione (gestioni
FPLS e FPLD) ai fini della riliquidazione del supplemento ex art. DPR 1420/71.”, concludendo con la richiesta di cessazione della materia del contendere, spese compensate.
In data 18.06.2025 l'istituto convenuto ha depositato il modello TE08 attestante, in accoglimento della domanda della ricorrente, la liquidazione della pensione di vecchiaia n.001-490314037227 Cat. VO, con decorrenza dal 1° giugno 2023. pagina 2 di 4 All'udienza di trattazione del 19.06.2025 il legale di parte ricorrente dava atto di aver ricevuto il provvedimento di riliquidazione, aderiva alla richiesta di parte convenuta di cessazione della materia del contendere ma con condanna dell' al pagamento delle spese di lite. Di contro chiedeva CP_1 CP_1 la compensazione delle spese.
*
Così riassunti i fatti di causa, con riferimento al merito del ricorso deve rilevarsi la intervenuta cessazione della materia del contendere, attesa la dichiarata carenza di interesse di parte attrice a proseguire nel giudizio.
“La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio e dà luogo ad una pronuncia di carattere processuale, inidonea ad acquistare efficacia di giudicato - si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto” (Cass. Civ. n. 14194 del 28.7.2014 e n. 10553 del 7.5.2009).
Come noto, in base al disposto di cui all'art. 306 c.p.c., il Giudice, anche d'ufficio, deve pronunciarsi dichiarando cessata la materia del contendere tutte le volte in cui risulti venuto meno, nel corso del giudizio, l'interesse ad agire o a resistere alle domande da altri avanzate e cioè tutte le volte in cui siano venuti oggettivamente a mancare i reciproci contrasti, di guisa che sia venuta meno la necessità di una pronunzia giudiziaria.
In altri termini, laddove si determini una siffatta evenienza, come si è già detto, il Tribunale ne deve dare atto, prescindendo completamente da una qualsivoglia valutazione relativa al merito delle questioni proposte, salvo che tra le parti sia residuata una contestazione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali, contestazione che, nel caso di specie, deve ritenersi sussistere poiché il ricorrente ha insistito per la condanna di alle spese di lite mentre l' si è opposto. CP_1 CP_1
In tal caso, ferma restando la cessazione, deve procedersi ad una valutazione in merito all'astratta fondatezza o meno della domanda proposta e quindi ad un giudizio relativo alla c.d. soccombenza virtuale. Pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere, occorre, ugualmente, valutare il merito delle domande proposte, al fine di determinare la soccombenza “virtuale”, e così acquisire elementi per regolare le spese di giudizio (Cass. Civ. n. 14775 del 2.8.2004).
*
Ebbene, ritiene il giudicante che sussistano giustificate ragioni per condannare l' al pagamento CP_1 delle spese di lite in considerazione del fatto che il provvedimento di liquidazione della pensione è pagina 3 di 4 avvenuto molto tempo dopo le varie domande presentate dal ricorrente e, comunque, solo in occasione del procedimento giudiziale promosso dalla ricorrente
A ciò si aggiunga che anche il ricorso amministrativo al Comitato provinciale dell' presentato CP_1 dalla ricorrente in data 08.07.2024 rimaneva privo di riscontro.
Per le ragioni esposte, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, l' va condannato CP_1 alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in euro 1.700,00 per compensi oltre accessori di legge, tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in euro CP_1
1.700,00 oltre accessori di legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Milano, il 19 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Julie Martini
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