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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/10/2025, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6639/2022 R.Gen.Aff.Cont.
.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Gaetano Negro, pronunzia la seguente S E N T E N Z A Ex art. 429 c..p.c
nella causa iscritta al n. 6639/2022 r.g.a.c.
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in San Felice Circeo alla via Sabaudia 28 e difeso dall'Avv. Martina Morlani del Foro di Roma, come da procura agli atti;
- Appellante-
E
, in persona del Sindaco pro tempore, (c.f.: Controparte_1
), P.IVA_1
-Appellato contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Fondi n. 252/2022
Conclusioni: cfr. le conclusioni precisate all'udienza del 30.10.2025
Con ricorso , ha proposto appello avverso la sentenza n. 252/2022, Parte_1 non notificata, del Giudice di Pace di Fondi, resa nei confronti del CP_1 con la quale, in accoglimento parziale dell'opposizione al verbale
[...] di accertamento di violazione del codice della strada dal primo proposta, è stato annullato l'impugnato verbale di accertamento di violazione della Polizia Locale di n. registro 72/2022, n. verbale R 2000528 avente CP_1 ad oggetto la riscontrata infrazione dell'art. 146, comma 3, C.d.S.
In fatto la Polizia Locale ha accertato che il giorno 01.01.2022 il conducente del veicolo targato FM450DC, in transito sulla via S.R. 213 Flacca KM 12
+500 direzione Roma, ha proseguito la sua marcia nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa. Il ricorrente in primo grado ha proposto opposizione avverso il suddetto verbale innanzi al Giudice di Pace di Fondi per inesistenza della infrazione contestata ed erronea e/o falsa rappresentazione della realtà da parte degli agenti accertatori. In particolare, il ricorrente ha dedotto che, dalla visione del filmato che riproduce la contestata violazione, è evidente che lo stesso ha dovuto effettuare una manovra di sorpasso, occupando la corsia parallela di sinistra, in quanto costrettovi dall'arresto, nella propria carreggiata, senza alcun motivo, del veicolo che lo precedeva e che, terminata la predetta manovra, è rientrato nella propria corsia. Il Giudice di Pace con sentenza n.252/2022 ha parzialmente accolto l'opposizione, derubricando l'illecito amministrativo contestato (art. 146, comma 3, Codice della Strada) in quello meno grave dell'art. 146, comma 2, Codice della Strada e rideterminando l'ammontare della sanzione amministrativa. Quali motivi d'appello, l'odierno appellante ha dedotto la violazione del principio dell'ultrapetizione in quanto l'intero iter decisionale del Giudice si è basato su un motivo di doglianza non adombrato dal ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ha comunque contestato la sussistenza del diverso illecito ravvisato dal giudice di prime cure. A fronte della regolare instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 08.06.2023 il è stato dichiarato contumace. Controparte_1 La causa è stata rinviata per discussione all'udienza del 30.10.2025, previa acquisizione del fascicolo di primo grado.
IN DIRITTO
L'appello è tempestivo e va accolto per i seguenti motivi.
L'odierno appellante ha chiesto la riforma della sentenza oggetto d'appello in quanto il Giudice di prime cure, derubricando la fattispecie sanzionatoria e rideterminando l'ammontare della sanzione inflitta, ha violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. , avendo il predetto appellante chiesto solo l'accertamento della illegittimità del verbale impugnato e il conseguente suo annullamento e non anche, in via subordinata, la riduzione della misura della sanzione applicata dall'autorità amministrativa.
Il motivo di appello relativo alla violazione dell'art. 112 cpc è fondato.
“Nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione, regolato dagli articoli 22 e 23 della l.n.689 del 1981, il giudice non può rilevare d'ufficio vizi dell'atto amministrativo impugnato, diversi da quelli fatti valere con l'atto
- 2 -
introduttivo, ostandovi il principio di cui all'articolo 112 c.p.c., che vieta al giudice di porre a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda” (cfr. Cass. civ. Sez. 2 -, Ordinanza n. 24037 del 30/10/2020 (Rv. 663791 - 01)
Sotto tale profilo, dunque, il giudice non può sindacare l'ordinanza ingiunzione sotto profili diversi da quelli espressamente menzionati in ricorso dall'opponente.
Sotto altro profilo, complementare al primo, non è possibile riqualificare d'ufficio la contestazione elevata nell'ordinanza ingiunzione in altra diversa eventualmente prevista dalla normativa nazionale contestata. Ed, infatti:
“poichè il giudizio d'opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto ha ad oggetto la fondatezza della pretesa punitiva della P.A., quale contestata all'autore della violazione, nei limiti dei motivi dedotti dall'opponente nel ricorso, è precluso al giudice dell'opposizione, ove accerti in fatto l'insussistenza della fattispecie contestata, ritenere comunque correttamente o "per equipollente" sanzionata la diversa fattispecie emersa nel giudizio d'opposizione. (Nella specie, la Corte Cass. ha cassato la sentenza del Giudice di pace che, a fronte della violazione dell'art. 148, 11, cod. str., contestata nell'ordinanza ingiunzione con riferimento all'ipotesi di sorpasso di veicoli fermi effettuato con invasione dell'opposta corsia di marcia, ha ritenuto sanzionabile la diversa e mai contestata violazione dell'art. 148, comma primo, cod. str., per avere l'opponente effettuato un sorpasso in prossimità di un incrocio” (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 1233 del 20/01/2005).
Cosa diversa è la rideterminazione della sanzione nell'ambito di un illecito amministrativo di cui il giudice riconosca provata l'imputazione oggettiva e soggettiva al trasgressore. Tale diversa operazione è consentita in quanto prevista dalla legge (cfr. art. 6 comma 12 d.lg 150/11).
Nel caso in esame il giudice di pace ha riformulato d'ufficio la contestazione dell'illecito applicabile all'odierno appellante inammissibilmente, argomentando con la giurisprudenza invece prevista per la rideterminazione della dosimetria della sanzione.
A tanto consegue l'accoglimento dell'appello.
Annullata la sentenza di primo grado occorre verificare i motivi di annullamento dedotti in primo grado avverso il verbale di polizia stradale.
- 3 -
Secondo l'odierno appellante non corrisponde al vero che al momento del rilevamento la lanterna semaforica fosse di colore rosso come attestato nel verbale di polizia stradale. Tale contrasto emergerebbe dal raffronto con i fotogrammi resi disponibili accedendo al portale del Controparte_1
Occorre chiarire che: “ il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. e l'annullamento della ordinanza ingiunzione” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 20025 del 06/10/2016 ).
Tale principio va tuttavia coordinato con il principio dell'onere della prova in subiecta materia declinato nel modo seguente: “in tema di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ma la sua inerzia processuale non determina - pur a fronte dell'art. 6, comma 10, lett. b, del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'analogo art. 7, comma 9, lett. b - l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, poiché il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti, sia disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari (cfr, Cass. civ. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 17041 del 25/06/2025).
Dal raffronto tra il verbale di polizia stradale e i fotogrammi, non prodotti e non visualizzabili dal link indicato a verbale: http:\\89.107.92.130: 7080/PmguServiziCittadinoSperlonga/home.xhtml, non è possibile avere sufficiente prova del reale accadimento dei fatti di talché la prova della imputazione oggettiva dell'illecito contestato appare frastagliata e insufficiente, dovendo pertanto procedersi all'annullamento richiesto in ricorso di primo grado.
Quanto alle spese di lite l'accoglimento dell'appello determina la condanna dell'appellata per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- 4 -
1. accoglie l'appello e per l'effetto annulla la sentenza n. 252/2022 del Giudice di Pace di Fondi;
2. annulla il verbale di contestazione di violazione al codice della strada R2000528 – N. Registro 72/2022N del 04.01.2022 emesso dalla Polizia Locale del Comune di CP_1
3. condanna la appellata alle spese del doppio grado di giudizio che determina in euro 200 per il primo grado di giudizio ed euro 330 per il grado di appello, oltre all'importo del contributo unificato di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge.
Sentenza emessa ai sensi dell'art.429 c.p.c. all'esito della discussione orale tenuta all'udienza del 30.10.2025
Il Giudice Dott. Gaetano Negro
- 5 -
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Gaetano Negro, pronunzia la seguente S E N T E N Z A Ex art. 429 c..p.c
nella causa iscritta al n. 6639/2022 r.g.a.c.
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in San Felice Circeo alla via Sabaudia 28 e difeso dall'Avv. Martina Morlani del Foro di Roma, come da procura agli atti;
- Appellante-
E
, in persona del Sindaco pro tempore, (c.f.: Controparte_1
), P.IVA_1
-Appellato contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Fondi n. 252/2022
Conclusioni: cfr. le conclusioni precisate all'udienza del 30.10.2025
Con ricorso , ha proposto appello avverso la sentenza n. 252/2022, Parte_1 non notificata, del Giudice di Pace di Fondi, resa nei confronti del CP_1 con la quale, in accoglimento parziale dell'opposizione al verbale
[...] di accertamento di violazione del codice della strada dal primo proposta, è stato annullato l'impugnato verbale di accertamento di violazione della Polizia Locale di n. registro 72/2022, n. verbale R 2000528 avente CP_1 ad oggetto la riscontrata infrazione dell'art. 146, comma 3, C.d.S.
In fatto la Polizia Locale ha accertato che il giorno 01.01.2022 il conducente del veicolo targato FM450DC, in transito sulla via S.R. 213 Flacca KM 12
+500 direzione Roma, ha proseguito la sua marcia nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa. Il ricorrente in primo grado ha proposto opposizione avverso il suddetto verbale innanzi al Giudice di Pace di Fondi per inesistenza della infrazione contestata ed erronea e/o falsa rappresentazione della realtà da parte degli agenti accertatori. In particolare, il ricorrente ha dedotto che, dalla visione del filmato che riproduce la contestata violazione, è evidente che lo stesso ha dovuto effettuare una manovra di sorpasso, occupando la corsia parallela di sinistra, in quanto costrettovi dall'arresto, nella propria carreggiata, senza alcun motivo, del veicolo che lo precedeva e che, terminata la predetta manovra, è rientrato nella propria corsia. Il Giudice di Pace con sentenza n.252/2022 ha parzialmente accolto l'opposizione, derubricando l'illecito amministrativo contestato (art. 146, comma 3, Codice della Strada) in quello meno grave dell'art. 146, comma 2, Codice della Strada e rideterminando l'ammontare della sanzione amministrativa. Quali motivi d'appello, l'odierno appellante ha dedotto la violazione del principio dell'ultrapetizione in quanto l'intero iter decisionale del Giudice si è basato su un motivo di doglianza non adombrato dal ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ha comunque contestato la sussistenza del diverso illecito ravvisato dal giudice di prime cure. A fronte della regolare instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 08.06.2023 il è stato dichiarato contumace. Controparte_1 La causa è stata rinviata per discussione all'udienza del 30.10.2025, previa acquisizione del fascicolo di primo grado.
IN DIRITTO
L'appello è tempestivo e va accolto per i seguenti motivi.
L'odierno appellante ha chiesto la riforma della sentenza oggetto d'appello in quanto il Giudice di prime cure, derubricando la fattispecie sanzionatoria e rideterminando l'ammontare della sanzione inflitta, ha violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. , avendo il predetto appellante chiesto solo l'accertamento della illegittimità del verbale impugnato e il conseguente suo annullamento e non anche, in via subordinata, la riduzione della misura della sanzione applicata dall'autorità amministrativa.
Il motivo di appello relativo alla violazione dell'art. 112 cpc è fondato.
“Nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione, regolato dagli articoli 22 e 23 della l.n.689 del 1981, il giudice non può rilevare d'ufficio vizi dell'atto amministrativo impugnato, diversi da quelli fatti valere con l'atto
- 2 -
introduttivo, ostandovi il principio di cui all'articolo 112 c.p.c., che vieta al giudice di porre a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda” (cfr. Cass. civ. Sez. 2 -, Ordinanza n. 24037 del 30/10/2020 (Rv. 663791 - 01)
Sotto tale profilo, dunque, il giudice non può sindacare l'ordinanza ingiunzione sotto profili diversi da quelli espressamente menzionati in ricorso dall'opponente.
Sotto altro profilo, complementare al primo, non è possibile riqualificare d'ufficio la contestazione elevata nell'ordinanza ingiunzione in altra diversa eventualmente prevista dalla normativa nazionale contestata. Ed, infatti:
“poichè il giudizio d'opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto ha ad oggetto la fondatezza della pretesa punitiva della P.A., quale contestata all'autore della violazione, nei limiti dei motivi dedotti dall'opponente nel ricorso, è precluso al giudice dell'opposizione, ove accerti in fatto l'insussistenza della fattispecie contestata, ritenere comunque correttamente o "per equipollente" sanzionata la diversa fattispecie emersa nel giudizio d'opposizione. (Nella specie, la Corte Cass. ha cassato la sentenza del Giudice di pace che, a fronte della violazione dell'art. 148, 11, cod. str., contestata nell'ordinanza ingiunzione con riferimento all'ipotesi di sorpasso di veicoli fermi effettuato con invasione dell'opposta corsia di marcia, ha ritenuto sanzionabile la diversa e mai contestata violazione dell'art. 148, comma primo, cod. str., per avere l'opponente effettuato un sorpasso in prossimità di un incrocio” (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 1233 del 20/01/2005).
Cosa diversa è la rideterminazione della sanzione nell'ambito di un illecito amministrativo di cui il giudice riconosca provata l'imputazione oggettiva e soggettiva al trasgressore. Tale diversa operazione è consentita in quanto prevista dalla legge (cfr. art. 6 comma 12 d.lg 150/11).
Nel caso in esame il giudice di pace ha riformulato d'ufficio la contestazione dell'illecito applicabile all'odierno appellante inammissibilmente, argomentando con la giurisprudenza invece prevista per la rideterminazione della dosimetria della sanzione.
A tanto consegue l'accoglimento dell'appello.
Annullata la sentenza di primo grado occorre verificare i motivi di annullamento dedotti in primo grado avverso il verbale di polizia stradale.
- 3 -
Secondo l'odierno appellante non corrisponde al vero che al momento del rilevamento la lanterna semaforica fosse di colore rosso come attestato nel verbale di polizia stradale. Tale contrasto emergerebbe dal raffronto con i fotogrammi resi disponibili accedendo al portale del Controparte_1
Occorre chiarire che: “ il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. e l'annullamento della ordinanza ingiunzione” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 20025 del 06/10/2016 ).
Tale principio va tuttavia coordinato con il principio dell'onere della prova in subiecta materia declinato nel modo seguente: “in tema di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ma la sua inerzia processuale non determina - pur a fronte dell'art. 6, comma 10, lett. b, del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'analogo art. 7, comma 9, lett. b - l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, poiché il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti, sia disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari (cfr, Cass. civ. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 17041 del 25/06/2025).
Dal raffronto tra il verbale di polizia stradale e i fotogrammi, non prodotti e non visualizzabili dal link indicato a verbale: http:\\89.107.92.130: 7080/PmguServiziCittadinoSperlonga/home.xhtml, non è possibile avere sufficiente prova del reale accadimento dei fatti di talché la prova della imputazione oggettiva dell'illecito contestato appare frastagliata e insufficiente, dovendo pertanto procedersi all'annullamento richiesto in ricorso di primo grado.
Quanto alle spese di lite l'accoglimento dell'appello determina la condanna dell'appellata per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- 4 -
1. accoglie l'appello e per l'effetto annulla la sentenza n. 252/2022 del Giudice di Pace di Fondi;
2. annulla il verbale di contestazione di violazione al codice della strada R2000528 – N. Registro 72/2022N del 04.01.2022 emesso dalla Polizia Locale del Comune di CP_1
3. condanna la appellata alle spese del doppio grado di giudizio che determina in euro 200 per il primo grado di giudizio ed euro 330 per il grado di appello, oltre all'importo del contributo unificato di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge.
Sentenza emessa ai sensi dell'art.429 c.p.c. all'esito della discussione orale tenuta all'udienza del 30.10.2025
Il Giudice Dott. Gaetano Negro
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