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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 17/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 4892/2022
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale promosso in data 25.10.2022 da
(C.F. )1, con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ROSSELLA AMODEO, nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CHIARA CP_1 C.F._2
MAINO2, con l'intervento del Pubblico Ministero Sede e dell'avv. Katia Broggini (C.F.
nella qualità di curatore speciale dei minori (C.F. C.F._3 Persona_1
), (C.F. ) e C.F._4 Controparte_2 C.F._5
(C.F. )3, giusta ordinanza di nomina datata CP_3 C.F._6
08.03.2023 e comparsa di costituzione depositata in data 31.05.2023.
Conclusioni: come precisate all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 14.11.2024
(concedendo il termine ridotto a 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e l'ulteriore termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica4) e qui di seguito riportate per esteso. Per la ricorrente:
“
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 CP_1
dell'art. 151, II comma C.C., con addebito in capo al marito, (Atto di matrimonio, trascritto in Italia in data
9.05.2019, presso il Comune di Gallarate, atto n. 198, Parte II – serie C).
2. Confermare l'assegnazione della casa familiare alla SI.ra . Parte_1
3. Confermare l'affido dei figli minori nata a [...] il [...], Persona_2 Controparte_2
nato a [...] il [...] e nata in [...] il [...], ex art. 337 quater C.C., CP_3
in via super esclusiva alla madre ivi incluse quelle in materie di salute, istruzione, residenza ed educazione con il collocamento presso la madre.
4. Dichiarare ex art 330 cc I comma la decadenza del sig. dalla responsabilità genitoriale5. CP_1
5. Porre a carico di l'importo di € 700,00 da versarsi alla madre in via anticipata, entro il giorno CP_1
10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da codesto Tribunale.
6. Dispone che l'assegno unico per i figli sia percepito in via esclusiva dalla madre.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfettario del 15%, cpa ed IVA come per legge”.
Per il resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare le richieste così come formulate da parte ricorrente ed accogliere le seguenti conclusioni:
Nel merito, in via principale
- Rigettare tutte le domande formulate dalla ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi dedotti in atti,
- Pronunciare la separazione personale tra i coniugi ed senza addebito alcuno;
CP_1 Parte_1
- In conformità a quanto indicato dai Servizi Sociali anche nella loro ultima relazione, disporre l'affido esclusivo dei figli minori alla madre con collocamento prevalente presso ella, e con diritto del padre di tenerli con sé: a fine settimana alternati dalle ore 10.00 del sabato fino alle 21 della domenica;
due pomeriggi la settimana dal termine dell'orario scolastico sino alle 20.30, salvo diverso accordo tra i coniugi e tenuto conto delle esigenze lavorative;
nelle vacanze estive 20 giorni consecutivi tra i mesi di giugno e agosto, previo accordo con la madre da comunicarsi entro il mese di maggio, compatibilmente alle esigenze dei minori;
nelle festività natalizie, dal periodo dalle 14.00 del 23.12 alle 21 del 30.12 negli anni dispari- e dalle 14.00 del 30.12 alle 21.00 del 06.01 negli anni pari;
nelle vacanze pasquali dalle 14.00 del Giovedì Santo alle 21.00 della domenica di Pasqua, negli anni dispari- dalle 21.00 della domenica di Pasqua alle 21.00 del mercoledì successivo negli anni pari;
ed altre ricorrenze, in alternanza con i genitori. La turnazione comincerà con le prossime festività che i bambini trascorreranno con il padre. Il tutto salvo diverse determinazioni dell'Ill.mo Giudicante data la situazione contingente;
- In revoca e/o modifica del provvedimento presidenziale del 26.01.2023, tenuto conto della situazione patrimoniale di entrambe le parti, porre a carico del resistente sig. , l'obbligo di corrispondere alla CP_1
ricorrente, quale contributo al mantenimento dei figli, un assegno mensile non superiore a complessivi € 450,00
(Euro quattrocentocinquanta/00) (€ 150,00 a figlio), o in quella maggior o minor somma che la S.V. riterrà equa e di giustizia, da versarsi entro il giorno 5 del mese con bonifico bancario, somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat di anno in anno, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte d'Appello di
Milano. Il genitore che sostiene la spesa avrà diritto al rimborso della quota di spettanza dell'altro genitore, previa idonea documentazione, da versarsi entro il 5 del mese successivo all'esborso documentato. Statuire che, nel momento in cui il sig. reperirà nuova abitazione, con i relativi costi, il contributo al mantenimento CP_1
venga quantificato in € 300,00 (Euro trecento/00) complessivi al mese (€ 100,00 a figlio), fermo restando il
50% delle spese straordinarie;
- Riconoscere il diritto della ricorrente, quale integrazione al contributo al mantenimento, di percepire nella misura del 100% l'assegno unico a favore dei tre figli;
- Prevedere che non vi sarà alcun contributo reciproco al mantenimento tra i coniugi, vista la rispettiva capacità lavorativa;
- Assegnare la casa familiare, condotta in locazione, e gli arredi alla sig.ra , quale genitore collocatario Pt_1
dei minori, con conseguente regolarizzazione dell'intestazione del contratto di locazione, la quale si farà carico in via esclusiva del pagamento del relativo canone, e di quello futuro di nuova soluzione abitativa, e delle spese ordinarie condominiali;
- Disporre che i coniugi si diano reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio dei minori.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
In via istruttoria
Con rinuncia alle richieste istruttorie (CTU ed ordine di esibizione) così come formulate nella memoria 183, VI comma, n. 2 cpc”.
Per il Curatore speciale dei minori:
“Voglia il Tribunale adito, recepita e decisa la domanda di separazione dei genitori, con eventuale pronuncia di addebito,
Nel merito:
Pag. 3 di 23 1) disporre l'affido super esclusivo dei tre figli minori e Persona_1 Controparte_2 CP_3
alla madre che potrà assumere, essa sola, tutte le scelte relative alla loro salute,
[...] Parte_2
educazione ed istruzione, così confermando il provvedimento del 9/5/2024 del Giudice Dott.ssa Palvarini;
2) disporre il collocamento dei minori presso l'abitazione materna confermando l'assegnazione della casa familiare;
3) disporre che i Servizi Sociali del Comune di Gallarate, o di eventuale altro Comune in cui la madre dovesse trasferirsi ad abitare con i minori, continuino a monitorare e supportare il nucleo familiare in cui sono presenti i figli, verificando il benessere psicofisico, intellettuale e morale dei minori anche mediante periodici accessi domiciliari (attesa anche la precarietà dell'attuale situazione abitativa) e colloqui con gli insegnanti, il medico pediatra e di neuropsichiatria infantile (attesi, in particolare, i disturbi specifici dell'apprendimento di e Per_1
; CP_2
4) disporre che il padre, quando si determinerà a frequentare i figli minori, dovrà preventivamente rivolgersi ai
Servizi Sociali territorialmente competenti che verificheranno se ciò risponda al superiore interesse morale e materiale della prole e che individueranno ed indicheranno i tempi e modi di esercizio del diritto di visita paterno, inizialmente in spazio neutro, favorendo e sostenendo, al bisogno, la relazione del padre con i figli minori, e, comunque, indicando al signor di sostegno alla genitorialità; CP_1
5) disporre l'apertura di un fascicolo avanti al Giudice Tutelare per la vigilanza dei compiti sub 3 e 4 affidati ai
Servizi Sociali con onere per i medesimi del deposito di relazione semestrale di aggiornamento o anticipatamente in caso di criticità;
6) disporre che il signor verserà alla signora a titolo di concorso al CP_1 Parte_1
mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di €. 750,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano, da intendersi qui integralmente richiamato, al quale le parti faranno riferimento per tipologia di spesa, necessità o meno del preventivo accordo, relativa modalità di richiesta e tempi di rimborso. L'assegno unico e ogni altra diversa o futura misura a sostegno delle famiglie con figli, comunque denominata, così come le detrazioni per figli a carico e l'eventuale indennità di frequenza per I minori erogata da INPS, verrà richiesta e percepita, dalla madre, nella misura del 100%;
7) assumere, ex art. 709 ter cpc, i provvedimenti ritenuti idonei per sanzionare il comportamento omissivo, sia processuale sia sostanziale, del padre non avendo egli voluto aderire al percorso disposto dal Tribunale e dai
Servizi Sociali delegati, rifiutando un qualsiasi tipo di supporto alla genitorialità e manifestando, al contrario, la volontà di riprendere/ricostruire il rapporto con i figli in assoluta autonomia;
8) con condanna alla refusione delle spese di lite”.
Pag. 4 di 23 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Marocco in data 15/08/2008.
Nel mese di marzo 2010, la coppia si è trasferita in Italia andando a coabitare con il “cognato” nel
Comune di Cassano Magnago.
A oggi la ricorrente vive nell'appartamento sito nel Comune di Gallarate, Via Torino n. 68, condotto in locazione dal resistente in forza del contratto siglato in data 11.12.2014 che prevede il pagamento del canone di locazione dell'importo annuo di € 3.400,00 in quattro rate trimestrali.
È pacifico e risulta per tabulas che dal mese di agosto dell'anno 2021 il resistente non ha regolarmente pagato i predetti canoni di locazione (maturando un debito di oltre € 17.000,00 alla data del 21.06.2024) e che all'udienza celebrata in data 19.09.2024 il giudice della procedura iscritta al n. r. g. 3273/2024 presso questo Tribunale ha convalidato lo sfratto intimato “fissando per l'inizio della esecuzione la data del 15 novembre 2024”6.
Dall'unione coniugale sono nati i figli minorenni (nata l'[...]), Persona_1 CP_2
(nato il [...]) e (nata il [...]).
[...] CP_3
***
L'odierno thema decidendum investe l'addebito della separazione personale dei coniugi al marito, la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale rispetto ai tre figli minorenni, i tempi e le modalità d'esercizio del diritto di visita paterno della prole e il quantum del contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole.
***
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (invero già cessata ante causam).
***
La ricorrente ha chiesto addebitare la separazione al resistente allegando che, da subito, le vietava qualsiasi relazione esterna con i vicini e le inibiva persino la possibilità di aprire le tapparelle di casa;
che, a un mese dal primo parto, la portava in Marocco, “dove la lasciava per un periodo di nove mesi circa senza corrisponderle alcuna somma di denaro”, che, riportata in Italia, la maltrattava ripetutamente (sia fisicamente che verbalmente), le impediva di assumere la pillola anticoncezionale e la costringeva con la forza ad avere rapporti sessuali;
“Dal marito non veniva neanche contemplata la possibilità di un rifiuto della moglie”; che in data 30.06.2013, per volontà del marito (che “tornava a casa annunciando di aver lasciato il lavoro e che sarebbero dovuti tornare in Marocco”) l'intero nucleo familiare si trasferiva a Casablanca presso l'abitazione della famiglia di origine di lui;
che i suoceri la maltrattavano e “la costringevano a prestare servizi come se fosse una serva”
(lasciandola, alcuni giorni, senza mangiare); che, dopo tre mesi dal trasferimento, il marito tornava in Italia, lasciandola con i suoceri, senza corrisponderle alcun importo di denaro;
che, dopo otto mesi dalla nascita della piccola il coniuge tornava in Marocco e la costringeva CP_3
a rientrare in Italia con i due figli “grandi”; che soltanto dopo nove mesi le veniva concesso di portare in Italia anche l'ultimogenita che trovava “con i capelli rasati a zero e in condizioni precarie, dovute alla malnutrizione e alla scarsa igiene”; che, rientrati in Italia, il marito dormiva nella camera da letto mentre la sua persona dormiva in soggiorno sul divano con i bambini;
che subiva diversi ricoveri ospedalieri per infezioni polmonari e, “a fine giugno 2018, veniva operata presso l'Ospedale di
Como, dove subiva l'asportazione di mezzo polmone (doc. all.4)” e che “Tra il 2018 e il 2020 il sig. CP_1
aggrediva la moglie, provocandole la rottura dei denti. Da ottobre 2020, il sig. si trasferiva in Svizzera per CP_1
lavoro, tornando a casa saltuariamente. L'ultimo episodio di violenza risale al 2022 quando, a seguito di una lite per la cena, il resistente sbatteva in faccia alla sig.ra un piatto. In quel frangente, la sig.ra Pt_1
prendeva coraggio e, chiamati i suoceri, raccontava tutto l'accaduto. Da quell'episodio il sig. ha Pt_1 CP_1
lasciato la casa coniugale e non è più tornato. In data 11.04.2022, la sig.ra si rivolgeva all'Avv. Pt_1
Sorgato al fine di presentare denuncia nei confronti del sig. di cui agli artt. 572, 609 bis e 570 c.p. (doc. CP_1
all. 5, 6). In data 20.09.2022, l'esponente è stata nuovamente ricoverata in Ospedale per un problema legato alla patologia polmonare di cui soffre ed è rientrata presso la casa familiare (doc. all. 7)”.
Costituendosi in giudizio in data 13.12.2022, per quello che qui rileva, il resistente ha definito
“fantasiosa” la ricostruzione offerta dalla ricorrente, ha replicato che ogni decisione, “anche in riferimento agli spostamenti della famiglia dall'Italia al Marocco”, è sempre stata presa di comune accordo tra le parti, che la denuncia allegata da controparte “è datata aprile 2022 e narra di un fatto avvenuto addirittura nel futuro! Ed è evidente che non può trattarsi di alcun refuso con anni precedenti, dal momento che lo stesso viene ribadito in ricorso che “l'ultimo episodio di violenza risale al 2022”. In verità il resistente si era trasferito da tempo in Svizzera per lavoro, e non era presente nell'abitazione familiare in quanto respinto dal coniuge e costretto a rifugiarsi dal fratello che lo ospitava insieme ai bambini il fine settimana”, che
(valga inserire il carattere sottolineato) “nonostante provvedesse ad ogni incombenza7, il signor è CP_1
stato costretto ad andar via [e ancora] ha sempre adempiuto responsabilmente ai suoi compiti di padre e di marito, sia economicamente che moralmente”, che la ricorrente negava “l'incontro tra il sig. e i figli per CP_1
circa sette mesi nel 2022 (da marzo ad ottobre), fatto non denunciato dal resistente attendendo un ripensamento da parte della sig.ra ”, che “alla signora deve essere ascritta la responsabilità Pt_1 Parte_1
esclusiva della separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio: in particolar modo al dovere di correttezza […] La condotta della ricorrente volta a provocare ed umiliare il marito, è infatti una condotta intenzionale, ripetuta nel tempo, che si prefigge uno scopo preciso: manipolare il marito per indurlo a prendere determinate decisioni contrarie alla propria volontà, attraverso una strategia comportamentale che si traduce in insulti, provocazioni, rifiuto di collaborazione, imposizione della propria volontà, estromissione totale da ogni decisione riguardante la vita familiare e coniugale (sono più di due settimane che lo stesso è impossibilitato a vedere i figli), sino ad azionare il presente giudizio con richieste economiche “esorbitanti”, atte a ridurre il coniuge in una situazione di indigenza economica”, che “ha sempre corrisposto mensilmente la somma di euro 500,00, per il mantenimento della prole, come da bonifici, che si producono riferiti agli ultimi due anni (doc.
1-n. 21 bonifici) [e] ha sempre provveduto al pagamento delle utenze e dell'affitto come sarà documentato in atti8[ed] è in stato di disoccupazione9, si produce certificato in lingua francese, (con riserva di traduzione10) (doc. 2 )” e, infine, che, ai fini della quantificazione del contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole, “occorre anche tener conto della casa coniugale che rimane nella disponibilità di una delle parti e l'onere di pagamento del canone di locazione in capo a tale bene immobile [e] in caso di allocazione dei minori presso la madre11, sarà tutta a danno del sig. che non avrà CP_1
più a disposizione la casa familiare ma dovrà provvedere a corrispondere due canoni di locazione oltre al contributo al mantenimento”.
Fallite le ipotesi conciliative emerse all'udienza presidenziale celebrata in data 15.12.2022, a mezzo dell'ordinanza presidenziale assunta in data 26.01.2023, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati;
i figli minorenni sono stati affidati a entrambi i genitori e collocati prevalentemente presso la madre (così come richiesto anche dal padre), la casa familiare12 è stata assegnata alla ricorrente ed è stato regolamentato il diritto di visita paterno13 e quantificato nell'importo mensile di € 700,00, rivalutato come per legge, il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole (da versare entro i primi cinque giorni del mese), oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere per la stessa come da Protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano.
A mezzo della memoria integrativa depositata in data 23.02.2023, per quello che qui rileva, il resistente ha ribadito di avere “sempre adempiuto agli obblighi familiari effettuando mensilmente i bonifici per il mantenimento della prole e pagato tutte le spese di affitto ecc. (documenti in comparsa n. 1)6)7)8), mentre di contro la ricorrente non ha mai dato alcun contributo economico alla famiglia, ma si è verificato in corso di causa che la stessa ha percepito da circa un anno e senza consenso del coniuge gli assegni familiari [nel dettaglio] si è appreso, successivamente all'Udienza del 26/01 che la ricorrente percepisce già da oltre un anno, l'assegno unico erogato dall'INPS per i tre figli minori (equivalente ad euro 600,00 mensili), e ciò senza che il coniuge abbia prestato alcun assenso”.
La fase istruttoria del presente giudizio deve dirsi definitivamente chiusa. Infatti, la ricorrente non ha articolato mezzi di prova orale e, in sede di precisazione delle conclusioni, il resistente ha
(definitivamente) rinunciato “alle richieste istruttorie (CTU ed ordine di esibizione) così come formulate nella memoria 183, VI comma, n. 2 cpc”14.
Nel merito, valga ricordare che, ai sensi del secondo comma dell'art. 151 c.c., “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Avuto riguardo all'onere della prova, in base alle regole generali, colui che chiede l'addebito della separazione all'altro coniuge deve provarne la condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Su colui che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, viceversa, grava l'onere di provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda o l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alla condotta addebitabile15 che, tuttavia, escludendo il nesso causale, integra un'eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo16.
Nella fattispecie che qui ci occupa, per tabulas, la ricostruzione della convivenza coniugale offerta dalla ricorrente, oltre a non essere stata ritenuta “fantasiosa” dal P.M. titolare del procedimento iscritto al n. r. g. n. r. 3847/202217, ha trovato puntuali, plurimi e concordanti riscontri, in primis, nelle dichiarazioni rese dai tre figli minorenni delle parti ai referenti dei S.S. del Comune di
Gallarate incaricati di approfondire la conoscenza del nucleo familiare sin dal 27.01.2023.
Infatti, sul punto, in data 05.06.2023 i referenti dei S.S. hanno riferito quanto segue: Pag. 10 di 23
Pag. 11 di 23 Ancora, all'udienza celebrata in data 10.01.2024 la figlia primogenita delle parti ha sinteticamente ribadito quanto segue: “È dal mese di marzo dell'anno scorso che non vedo il PA e non lo sento al telefono.
Quando viveva in casa con noi era violento con mia mamma. Lanciava gli oggetti e li rompeva. Io mi nascondevo sotto il letto con i miei fratelli. Adesso che il PA non c'è sono più tranquilla. Non ho il desiderio di rivedere il PA. Neppure alla presenza di una persona. Ricordo che facevamo pochissime uscite insieme. Ricordo che il PA mi ha insegnato ad andare in bicicletta. […] Quando c'era il PA in casa lui usciva con i suoi amici ma noi dovevamo rimanere in casa. Ricordo che una volta il PA si è arrabbiato con la mamma perché non aveva interrotto subito la telefonata che aveva in corso”.
Pag. 12 di 23 Né si può trascurare che, cessata la convivenza coniugale, la ricorrente ha conseguito il livello
A1 e A2 della lingua italiana, non ha escluso di poter frequentare più avanti il corso per conseguire il livello B1, ha reperito un'attività lavorativa (e il supporto di un'amica nell'accudimento dei minori durante lo svolgimento della medesima) e ha tentato di conseguire la patente di guida per rendersi autonoma negli accompagnamenti dei minori (a ciascuno dei quali ha saputo offrire/garantire la pratica di un'attività sportiva).
Vi è più, è stato ritualmente acquisito in causa (in data 09.05/10.07.2024: sic!) che dal mese di novembre 2021 (i.e. in costanza di convivenza coniugale) il resistente si è reso totalmente inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti in data 11.12.2014 nei confronti del locatore della casa coniugale causando, in data 19.09.2024, lo sfratto della coniuge e dei tre figli minorenni (che, pure, aveva chiesto collocare presso la stessa dal 13.12.2022). Le contrarie dichiarazioni rese sul punto dal resistente – che, nella presente sede (post dicembre 2022), ha reiteratamente sostenuto di avere “sempre provveduto al pagamento delle utenze e dell'affitto” – ne minano la credibilità e attendibilità.
Tanto basta per ritenere pienamente provata la condizione di soggezione/sottomissione (anche economica) imposta alla moglie dal marito e per accogliere la domanda di addebito della separazione ritualmente formulata dalla ricorrente18.
***
Sulla richiesta pronuncia della decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale:
Ai sensi dell'art. 330 c. c., il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei casi in cui il genitore viola o trascura i suoi doveri ovvero abusa dei relativi poteri, ogni qualvolta tale violazione, omissione o abuso abbia comportato un grave pregiudizio per il figlio.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva e attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez. I, 9 maggio 2023, n. 12237)”. 18 Giusta Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 31765/2024 a tenore della quale “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017)” Pag. 13 di 23 La pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio ovvero una misura adottabile “solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29814) […] esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145). Pertanto, se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio
e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali”19.
Nella fattispecie che qui ci occupa, è stato ritualmente acquisito in causa che il resistente ha usato violenza (verbale, fisica, psicologica ed economica) tanto nei confronti della moglie (alla presenza dei figli minorenni), quanto nei confronti dei figli minorenni, ha celato alla moglie il non puntuale versamento dei canoni di locazione della casa coniugale (dal mese di agosto 2021)
e l'omesso versamento dei medesimi (a partire dal successivo mese di novembre), nonostante il tenore delle dichiarazioni rese dai tre minori innanzi riportate per esteso si è reiteratamente rifiutato di collaborare con i referenti dei SS territorialmente competenti ai fini dell'attivazione del Servizio di Spazio Neutro per recuperare la relazione con i propri figli (con l'aiuto della figura professionale all'uopo reperita)20, all'udienza celebrata in data 07.11.2023 ha dichiarato di
“non avere aderito al Servizio di Spazio Neutro non avendo problemi con i propri figli ma soltanto con la moglie
[…] di non avere accesso al registro elettronico dei figli minori dall'anno scorso […] che i SS non funzionano e ciò si vede dai minori in giro per strada drogati o ubriachi e questo è merito dei SS […] di essersi licenziato in data 30.09.2022, di essere rientrato in Italia il 01.07.2023 perché per un anno ha percepito la disoccupazione svizzera e di essere a oggi disoccupato […] di avere svolto le mansioni di autista in Svizzera per la Swisse Post per tre anni e di avere percepito lo stipendio mensile di € 4.000,00 […] di non vedere né sentire i figli minori da
4/5 mesi [e] di non essere disponibile a incontrarli in Spazio Neutro”21 e, da ultimo, ha chiesto incontrare i propri figli “autonomamente” secondo il palinsesto prospettato in data 11.11.2024. Per tabulas, con l'ausilio del curatore speciale i. e. in corso di causa, il padre ha sottoscritto il modulo per il primo accesso del figlio alla NPI e la documentazione necessaria per CP_2
consentire alla madre la percezione dall'INPS dell'indennità di frequenza spettante a ha Per_1
regolarmente versato il contributo posto a suo carico sino al mese di dicembre 2023, ha allegato di essere stato assunto in data 22.04.2024, di avere ricevuto nel mese di maggio 2024 uno stipendio netto di € 1.479,00 e di essersi (nuovamente) dimesso, in data 30.08.2024, per motivi di salute (non documentati), ha versato il minore importo mensile di € 300,00 per il mantenimento dei tre figli minorenni dal mese di gennaio 2024, non ha partecipato alle spese straordinarie sostenute per la prole e non si è minimamente attivato per risolvere i problemi abitativi dei minori (che non incontra da oltre un anno).
Mentre ha dichiarato di non avere il desiderio di rivedere il padre, hanno Per_1 CP_4 CP_3
manifestato la volontà di incontrarlo (necessariamente alla presenza di un educatore professionale sotto la supervisione dei SS non potendosi, a tacer d'altro, rimettere ai genitori anche solo gli accompagnamenti e i recuperi dei minori presso l'una e/o l'altra abitazione).
Com'è già stato illustrato ai minori dal loro Curatore speciale la ripresa della frequentazione del padre potrà avvenire solo quando il padre accetterà di essere supportato dai SS.
La perdurante incapacità del resistente di criticizzare la vicenda separativa, di assumersi qualsivoglia responsabilità della crisi coniugale e di accettare l'aiuto e il sostegno di professionisti esterni continua a pregiudicare il benessere psicofisico dei figli minorenni (e, in particolare, quello di ormai dodicenne – che, come si evince dalla relazione depositata dai SS in data CP_4
30.09.2024, manifesta rabbia per quanto vissuto) e, per l'effetto, impone e giustifica la dichiarazione della decadenza della responsabilità genitoriale del padre (e la “concentrazione” della responsabilità genitoriale in capo alla madre).
Sul punto, valga ricordare che in data 09.05.2024 è già stato revocato l'affido all'ente dei minori a favore dell'affido super esclusivo alla madre (anche su richiesta del resistente) per quanto riguarda le scelte sanitarie, scolastiche ed educative.
Infatti, in data 28.03.2024 i SS hanno riferito:
Pag. 15 di 23 Pag. 16 di 23
Pag. 17 di 23 Hanno concluso per la revoca dell'affido dei minori all'ente a favore dell'affido esclusivo alla madre (garantendo la prosecuzione degli interventi educativi in essere).
Infatti, in data 30.09.2024, i SS hanno riferito dell'atteggiamento oppositivo e provocatorio e di chiusura (i.e. del malessere/rabbia) di a scuola e, a tratti, anche a casa e del suo scarso CP_4
impegno scolastico e dell'atteggiamento altalenante e distratto di In estrema sintesi si CP_3
riporta quanto segue:
Pag. 18 di 23 Pag. 19 di 23 Si rende necessario disporre che i SS continuino a supportare la madre nella ricerca/individuazione di una soluzione abitativa idonea alternativa a quella attuale, nella presa in carico di a parte della NPI territorialmente competente e nel fare fronte al (contenere il) CP_4
malessere dei minori, verifichino se sia possibile avviare un percorso di supporto psicologico, in particolare, per per rielaborare i traumi legati alle vicende familiari e imparare a CP_4
riconoscere, gestire ed esprimere le proprie emozioni e se il resistente maturi il desiderio e la volontà di recuperare la relazione con i propri figli debitamente supportato (nel quale caso, reperiranno una figura educativa idonea, attiveranno il Servizio di Spazio Neutro e organizzeranno gli incontri padre/figli minori se a tanto disponibili) e, non da ultimo, depositino relazioni periodiche con cadenza semestrale al GT di questo Tribunale (la prima entro e non oltre il 31.07.2025).
***
Le parti sono concordi nel chiedere la conferma del collocamento della prole presso la madre, dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente (fino all'esecuzione dello sfratto: sic!), della ripartizione tra i genitori, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie da sostenere per la prole come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano e del diritto già riconosciuto alla madre di percepire dall'INPS l'intero importo dell'assegno unico spettante per la prole (pari all'importo mensile di € 686,0022) da parte della madre (cui, peraltro, spetta ex lege in forza della pronuncia della decadenza della responsabilità genitoriale del padre).
***
Sul contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole:
Giova ricordare, innanzitutto, che entrambi i genitori hanno il dovere di mantenere i figli: si tratta di un principio fondante il vigente sistema giuridico, da considerarsi operante sia in costanza di matrimonio (cfr. artt. 143, 147, 316-bis cod. civ.) o di convivenza, sia nella fase di disgregazione dell'unione per separazione, divorzio o cessazione della convivenza (cfr. artt. 316- bis, 337-ter cod. civ.). Entrambi i genitori, dunque, sono chiamati a provvedervi proporzionalmente alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo. La modalità primaria di adempimento dell'obbligo predetto è, ragionevolmente, quella del mantenimento diretto. La disgregazione della famiglia conseguente alla separazione, al divorzio e/o all'interruzione della convivenza, tuttavia, può far sorgere la necessità di ristabilire la misura della proporzionalità contributiva dei genitori nei confronti della prole attraverso la corresponsione di un assegno periodico/mensile idoneo ad assicurare uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori e, comunque, il soddisfacimento delle loro attuali esigenze (non esauribili nel solo aspetto alimentare bensì estese a quello abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, all'opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le loro necessità di cura e di educazione).
Non esiste un criterio fisso, predeterminato, diretto a stabile la misura dell'assegno cui il genitore
(tendenzialmente quello non collocatario) sia tenuto. Il sistema normativo italiano non prevede
(diversamente da quanto avviene in altri ordinamenti) che una quota fissa dei redditi dell'obbligato sia destinata al mantenimento della prole. L'art. 337-ter cod. civ. individua quali primari parametri di riferimento ai fini della quantificazione dell'assegno predetto, tra gli altri, le risorse economiche di entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
È già stato autorevolmente precisato che il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale, se prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico o, comunque, apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, avuto riguardo a tutte le loro potenzialità reddituali e fondate aspettative per il futuro.
Nella fattispecie che qui occupa è doveroso osservare che, da tempo, il padre non soddisfa direttamente alcuna delle molteplici esigenze dei tre figli minorenni (avendo anche cessato di pagare il canone di locazione della casa coniugale ante causam), ha dimostrato di avere ampia capacità lavorativa (avendo conseguito redditi di tutto rispetto in Svizzera fino al mese di settembre dell'anno 2023), non ha certificato i problemi di salute che, in tesi, giustificherebbero le dimissioni “volontarie” rassegnate nel mese di agosto dell'anno 2024 e, non da ultimo, coabita da anni con il fratello (senza sostenere esborsi mensili fissi per canoni di locazione e/o rate di mutuo).
Per contro, la madre si fa carico da anni di soddisfare direttamente le molteplici esigenze dei tre figli minorenni (di 14, 12 e 10 anni compiuti) con il reddito da lavoro dipendente dell'importo mensile netto di circa € 800,00 (in forza di contratto a tempo parziale e determinato)23 e gli importi mensilmente erogati dall'INPS a titolo di assegno unico (€ 686,00 circa). Dall'esecuzione dell'ordinanza di sfratto assunta nel mese di settembre 2024 dovrà anche farsi carico di reperire una soluzione abitativa alternativa per sé e per i minori (allo stato, con il solo supporto dei SS che hanno dichiarato di essere disponibili a versare quanto chiesto come anticipo).
Ne consegue che appare corretto/equo quantificare il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole nell'importo mensile di € 750,00, rivalutato come per legge, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario.
***
Le spese di lite sostenute dalla ricorrente e dal curatore speciale dei minori seguono la c.d. regola della soccombenza e della causalità e, liquidate come da dispositivo ex D. M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata e della nota spese in atti versata dall'avv.
Katia Broggini, sono poste a carico del resistente (riconoscendo i valori tabellari medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
2) ADDEBITA la separazione personale dei coniugi al marito;
3) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
4) DICHIARA la decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente;
5) DISPONE CHE i SS del Comune di Gallarate adempiano al mandato di cui in parte motiva (pag. 20);
6) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza dinanzi al GT di questo Tribunale
a favore di (C.F. ), Persona_1 C.F._4 Controparte_2
(C.F. ) e (C.F. ), attualmente C.F._5 CP_3 C.F._6
residenti con la madre in Gallarate;
7) CONFERMA il collocamento della prole presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, la ripartizione tra i genitori, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie da sostenere per la prole come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano e il diritto della madre di percepire dall'INPS l'intero importo dell'assegno unico spettante per la prole;
Pag. 22 di 23 8) DISPONE CHE il resistente contribuisca al mantenimento ordinario indiretto della prole versando alla ricorrente l'importo mensile di € 250,00 per ciascun figlio, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario;
9) CONDANNA il resistente a rifondere a rifondere all'Erario24 o alla ricorrente25 le spese di lite che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
10) CONDANNA il resistente a rifondere all o all'avv. Katia Broggini27 le spese di CP_5
lite sostenute nella qualità di curatore speciale dei minori che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
11) DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai SS del Comune di Gallarate e al
GT di questo Tribunale per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
16/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato dal COA di Busto Arsizio in data 04.11.2022 in accoglimento dell'istanza presentata in data 25.10.2022 2 Giusta comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 08.05.2024 3 Ammessi in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato dal COA di Busto Arsizio in data 08.06.2023 in accoglimento dell'istanza presentata in data 26.05.2023 4 Scaduto in data 13.01.2025 5 Così come richiesto all'udienza celebrata in data 19.09.2024 Pag. 2 di 23 6 V. doc. offerta dalla ricorrente in data 22.10.2024 Pag. 5 di 23 7 V., sul punto, la documentazione offerta dalla ricorrente in data 10.07/22.10.2024 Pag. 6 di 23 8 V., in senso contrario, i doc. n. 22 e 23 offerti dalla ricorrente 9 Dal 04.10.2022 10 Non pervenuta: sic! 11 Che ab origine lo stesso padre ha richiesto “nel merito in via principale” 12 Da cui il resistente si era già allontanato ante causam 13 “A fine settimana alternati dal sabato mattina, ore 10,00, sino alla domenica, ore 21.00 […] due pomeriggi la settimana dal termine dell'orario scolastico sino alle ore 20,30; nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle ore 14 del 23 dicembre alle ore 21 del 30 dicembre, gli anni dispari, e dalle ore 14 del 30 dicembre alle ore 21 del 6 gennaio, gli anni pari e nel periodo pasquale, ad anni alterni, dalle ore 14 del giovedì santo alle ore 21 della domenica di Pasqua, gli anni dispari, e dalle ore 21 della domenica di pasqua alle ore 21 del mercoledì successivo, gli anni pari;
nel periodo estivo, infine, il coniuge non affidatario potrà tenere con sé la prole per un periodo continuativo di venti giorni da concordarsi tra i coniugi e, in mancanza, nel mese di agosto;
il tutto avendo cura di introdurre con gradualità eventuali nuove relazioni affettive, tenuto conto delle esigenze protettive della prole” Pag. 7 di 23 14 Valga ricordare che all'udienza celebrata in data 08.06.2023 parte resistente aveva chiesto disporre c.t.u. anche “per approfondire le tematiche di violenza riferite dai minori ai SS” 15 Cfr., tra le molte, Cass. Sez. I, Ordinanza n. 27771 del 22/09/2022 16 Cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021 9 Cfr. Cass. Sez. I, Ordinanza n. 16691 del 05/08/2020 e, tra le molte, da ultimo Cass. Sez. I, Ordinanza n. 10489 del 18/04/2024 Pag. 8 di 23 17 V., sul punto, l'avviso ex art. 415-bis c.p.p. in atti versato dalla ricorrente in data 13.11.2024 (emesso in data 08.07.2024) Pag. 9 di 23 19 Così Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24708 del 2024 20 V. le relazioni depositate dai SS in data 06.11.2023 e in data 28.03.2024 e quanto dichiarato all'udienza celebrata in data 23.10.2024 21 In tale senso si veda anche quanto dichiarato all'udienza celebrata in data 09.05.2024 Pag. 14 di 23 22 Così come dichiarato all'udienza celebrata in data 19.09.2024 Pag. 20 di 23 23 V. doc. n. 24 Pag. 21 di 23 24 Nel caso in cui venisse confermata l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato 25 Nel caso in cui non venisse confermata l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato 26 Nel caso in cui venisse confermata l'ammissione dei minori al patrocinio a spese dello Stato 27 Nel caso in cui non venisse confermata l'ammissione dei minori al patrocinio a spese dello Stato Pag. 23 di 23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 4892/2022
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale promosso in data 25.10.2022 da
(C.F. )1, con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ROSSELLA AMODEO, nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CHIARA CP_1 C.F._2
MAINO2, con l'intervento del Pubblico Ministero Sede e dell'avv. Katia Broggini (C.F.
nella qualità di curatore speciale dei minori (C.F. C.F._3 Persona_1
), (C.F. ) e C.F._4 Controparte_2 C.F._5
(C.F. )3, giusta ordinanza di nomina datata CP_3 C.F._6
08.03.2023 e comparsa di costituzione depositata in data 31.05.2023.
Conclusioni: come precisate all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 14.11.2024
(concedendo il termine ridotto a 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e l'ulteriore termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica4) e qui di seguito riportate per esteso. Per la ricorrente:
“
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 CP_1
dell'art. 151, II comma C.C., con addebito in capo al marito, (Atto di matrimonio, trascritto in Italia in data
9.05.2019, presso il Comune di Gallarate, atto n. 198, Parte II – serie C).
2. Confermare l'assegnazione della casa familiare alla SI.ra . Parte_1
3. Confermare l'affido dei figli minori nata a [...] il [...], Persona_2 Controparte_2
nato a [...] il [...] e nata in [...] il [...], ex art. 337 quater C.C., CP_3
in via super esclusiva alla madre ivi incluse quelle in materie di salute, istruzione, residenza ed educazione con il collocamento presso la madre.
4. Dichiarare ex art 330 cc I comma la decadenza del sig. dalla responsabilità genitoriale5. CP_1
5. Porre a carico di l'importo di € 700,00 da versarsi alla madre in via anticipata, entro il giorno CP_1
10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da codesto Tribunale.
6. Dispone che l'assegno unico per i figli sia percepito in via esclusiva dalla madre.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfettario del 15%, cpa ed IVA come per legge”.
Per il resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare le richieste così come formulate da parte ricorrente ed accogliere le seguenti conclusioni:
Nel merito, in via principale
- Rigettare tutte le domande formulate dalla ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi dedotti in atti,
- Pronunciare la separazione personale tra i coniugi ed senza addebito alcuno;
CP_1 Parte_1
- In conformità a quanto indicato dai Servizi Sociali anche nella loro ultima relazione, disporre l'affido esclusivo dei figli minori alla madre con collocamento prevalente presso ella, e con diritto del padre di tenerli con sé: a fine settimana alternati dalle ore 10.00 del sabato fino alle 21 della domenica;
due pomeriggi la settimana dal termine dell'orario scolastico sino alle 20.30, salvo diverso accordo tra i coniugi e tenuto conto delle esigenze lavorative;
nelle vacanze estive 20 giorni consecutivi tra i mesi di giugno e agosto, previo accordo con la madre da comunicarsi entro il mese di maggio, compatibilmente alle esigenze dei minori;
nelle festività natalizie, dal periodo dalle 14.00 del 23.12 alle 21 del 30.12 negli anni dispari- e dalle 14.00 del 30.12 alle 21.00 del 06.01 negli anni pari;
nelle vacanze pasquali dalle 14.00 del Giovedì Santo alle 21.00 della domenica di Pasqua, negli anni dispari- dalle 21.00 della domenica di Pasqua alle 21.00 del mercoledì successivo negli anni pari;
ed altre ricorrenze, in alternanza con i genitori. La turnazione comincerà con le prossime festività che i bambini trascorreranno con il padre. Il tutto salvo diverse determinazioni dell'Ill.mo Giudicante data la situazione contingente;
- In revoca e/o modifica del provvedimento presidenziale del 26.01.2023, tenuto conto della situazione patrimoniale di entrambe le parti, porre a carico del resistente sig. , l'obbligo di corrispondere alla CP_1
ricorrente, quale contributo al mantenimento dei figli, un assegno mensile non superiore a complessivi € 450,00
(Euro quattrocentocinquanta/00) (€ 150,00 a figlio), o in quella maggior o minor somma che la S.V. riterrà equa e di giustizia, da versarsi entro il giorno 5 del mese con bonifico bancario, somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat di anno in anno, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte d'Appello di
Milano. Il genitore che sostiene la spesa avrà diritto al rimborso della quota di spettanza dell'altro genitore, previa idonea documentazione, da versarsi entro il 5 del mese successivo all'esborso documentato. Statuire che, nel momento in cui il sig. reperirà nuova abitazione, con i relativi costi, il contributo al mantenimento CP_1
venga quantificato in € 300,00 (Euro trecento/00) complessivi al mese (€ 100,00 a figlio), fermo restando il
50% delle spese straordinarie;
- Riconoscere il diritto della ricorrente, quale integrazione al contributo al mantenimento, di percepire nella misura del 100% l'assegno unico a favore dei tre figli;
- Prevedere che non vi sarà alcun contributo reciproco al mantenimento tra i coniugi, vista la rispettiva capacità lavorativa;
- Assegnare la casa familiare, condotta in locazione, e gli arredi alla sig.ra , quale genitore collocatario Pt_1
dei minori, con conseguente regolarizzazione dell'intestazione del contratto di locazione, la quale si farà carico in via esclusiva del pagamento del relativo canone, e di quello futuro di nuova soluzione abitativa, e delle spese ordinarie condominiali;
- Disporre che i coniugi si diano reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio dei minori.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
In via istruttoria
Con rinuncia alle richieste istruttorie (CTU ed ordine di esibizione) così come formulate nella memoria 183, VI comma, n. 2 cpc”.
Per il Curatore speciale dei minori:
“Voglia il Tribunale adito, recepita e decisa la domanda di separazione dei genitori, con eventuale pronuncia di addebito,
Nel merito:
Pag. 3 di 23 1) disporre l'affido super esclusivo dei tre figli minori e Persona_1 Controparte_2 CP_3
alla madre che potrà assumere, essa sola, tutte le scelte relative alla loro salute,
[...] Parte_2
educazione ed istruzione, così confermando il provvedimento del 9/5/2024 del Giudice Dott.ssa Palvarini;
2) disporre il collocamento dei minori presso l'abitazione materna confermando l'assegnazione della casa familiare;
3) disporre che i Servizi Sociali del Comune di Gallarate, o di eventuale altro Comune in cui la madre dovesse trasferirsi ad abitare con i minori, continuino a monitorare e supportare il nucleo familiare in cui sono presenti i figli, verificando il benessere psicofisico, intellettuale e morale dei minori anche mediante periodici accessi domiciliari (attesa anche la precarietà dell'attuale situazione abitativa) e colloqui con gli insegnanti, il medico pediatra e di neuropsichiatria infantile (attesi, in particolare, i disturbi specifici dell'apprendimento di e Per_1
; CP_2
4) disporre che il padre, quando si determinerà a frequentare i figli minori, dovrà preventivamente rivolgersi ai
Servizi Sociali territorialmente competenti che verificheranno se ciò risponda al superiore interesse morale e materiale della prole e che individueranno ed indicheranno i tempi e modi di esercizio del diritto di visita paterno, inizialmente in spazio neutro, favorendo e sostenendo, al bisogno, la relazione del padre con i figli minori, e, comunque, indicando al signor di sostegno alla genitorialità; CP_1
5) disporre l'apertura di un fascicolo avanti al Giudice Tutelare per la vigilanza dei compiti sub 3 e 4 affidati ai
Servizi Sociali con onere per i medesimi del deposito di relazione semestrale di aggiornamento o anticipatamente in caso di criticità;
6) disporre che il signor verserà alla signora a titolo di concorso al CP_1 Parte_1
mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di €. 750,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano, da intendersi qui integralmente richiamato, al quale le parti faranno riferimento per tipologia di spesa, necessità o meno del preventivo accordo, relativa modalità di richiesta e tempi di rimborso. L'assegno unico e ogni altra diversa o futura misura a sostegno delle famiglie con figli, comunque denominata, così come le detrazioni per figli a carico e l'eventuale indennità di frequenza per I minori erogata da INPS, verrà richiesta e percepita, dalla madre, nella misura del 100%;
7) assumere, ex art. 709 ter cpc, i provvedimenti ritenuti idonei per sanzionare il comportamento omissivo, sia processuale sia sostanziale, del padre non avendo egli voluto aderire al percorso disposto dal Tribunale e dai
Servizi Sociali delegati, rifiutando un qualsiasi tipo di supporto alla genitorialità e manifestando, al contrario, la volontà di riprendere/ricostruire il rapporto con i figli in assoluta autonomia;
8) con condanna alla refusione delle spese di lite”.
Pag. 4 di 23 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Marocco in data 15/08/2008.
Nel mese di marzo 2010, la coppia si è trasferita in Italia andando a coabitare con il “cognato” nel
Comune di Cassano Magnago.
A oggi la ricorrente vive nell'appartamento sito nel Comune di Gallarate, Via Torino n. 68, condotto in locazione dal resistente in forza del contratto siglato in data 11.12.2014 che prevede il pagamento del canone di locazione dell'importo annuo di € 3.400,00 in quattro rate trimestrali.
È pacifico e risulta per tabulas che dal mese di agosto dell'anno 2021 il resistente non ha regolarmente pagato i predetti canoni di locazione (maturando un debito di oltre € 17.000,00 alla data del 21.06.2024) e che all'udienza celebrata in data 19.09.2024 il giudice della procedura iscritta al n. r. g. 3273/2024 presso questo Tribunale ha convalidato lo sfratto intimato “fissando per l'inizio della esecuzione la data del 15 novembre 2024”6.
Dall'unione coniugale sono nati i figli minorenni (nata l'[...]), Persona_1 CP_2
(nato il [...]) e (nata il [...]).
[...] CP_3
***
L'odierno thema decidendum investe l'addebito della separazione personale dei coniugi al marito, la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale rispetto ai tre figli minorenni, i tempi e le modalità d'esercizio del diritto di visita paterno della prole e il quantum del contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole.
***
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (invero già cessata ante causam).
***
La ricorrente ha chiesto addebitare la separazione al resistente allegando che, da subito, le vietava qualsiasi relazione esterna con i vicini e le inibiva persino la possibilità di aprire le tapparelle di casa;
che, a un mese dal primo parto, la portava in Marocco, “dove la lasciava per un periodo di nove mesi circa senza corrisponderle alcuna somma di denaro”, che, riportata in Italia, la maltrattava ripetutamente (sia fisicamente che verbalmente), le impediva di assumere la pillola anticoncezionale e la costringeva con la forza ad avere rapporti sessuali;
“Dal marito non veniva neanche contemplata la possibilità di un rifiuto della moglie”; che in data 30.06.2013, per volontà del marito (che “tornava a casa annunciando di aver lasciato il lavoro e che sarebbero dovuti tornare in Marocco”) l'intero nucleo familiare si trasferiva a Casablanca presso l'abitazione della famiglia di origine di lui;
che i suoceri la maltrattavano e “la costringevano a prestare servizi come se fosse una serva”
(lasciandola, alcuni giorni, senza mangiare); che, dopo tre mesi dal trasferimento, il marito tornava in Italia, lasciandola con i suoceri, senza corrisponderle alcun importo di denaro;
che, dopo otto mesi dalla nascita della piccola il coniuge tornava in Marocco e la costringeva CP_3
a rientrare in Italia con i due figli “grandi”; che soltanto dopo nove mesi le veniva concesso di portare in Italia anche l'ultimogenita che trovava “con i capelli rasati a zero e in condizioni precarie, dovute alla malnutrizione e alla scarsa igiene”; che, rientrati in Italia, il marito dormiva nella camera da letto mentre la sua persona dormiva in soggiorno sul divano con i bambini;
che subiva diversi ricoveri ospedalieri per infezioni polmonari e, “a fine giugno 2018, veniva operata presso l'Ospedale di
Como, dove subiva l'asportazione di mezzo polmone (doc. all.4)” e che “Tra il 2018 e il 2020 il sig. CP_1
aggrediva la moglie, provocandole la rottura dei denti. Da ottobre 2020, il sig. si trasferiva in Svizzera per CP_1
lavoro, tornando a casa saltuariamente. L'ultimo episodio di violenza risale al 2022 quando, a seguito di una lite per la cena, il resistente sbatteva in faccia alla sig.ra un piatto. In quel frangente, la sig.ra Pt_1
prendeva coraggio e, chiamati i suoceri, raccontava tutto l'accaduto. Da quell'episodio il sig. ha Pt_1 CP_1
lasciato la casa coniugale e non è più tornato. In data 11.04.2022, la sig.ra si rivolgeva all'Avv. Pt_1
Sorgato al fine di presentare denuncia nei confronti del sig. di cui agli artt. 572, 609 bis e 570 c.p. (doc. CP_1
all. 5, 6). In data 20.09.2022, l'esponente è stata nuovamente ricoverata in Ospedale per un problema legato alla patologia polmonare di cui soffre ed è rientrata presso la casa familiare (doc. all. 7)”.
Costituendosi in giudizio in data 13.12.2022, per quello che qui rileva, il resistente ha definito
“fantasiosa” la ricostruzione offerta dalla ricorrente, ha replicato che ogni decisione, “anche in riferimento agli spostamenti della famiglia dall'Italia al Marocco”, è sempre stata presa di comune accordo tra le parti, che la denuncia allegata da controparte “è datata aprile 2022 e narra di un fatto avvenuto addirittura nel futuro! Ed è evidente che non può trattarsi di alcun refuso con anni precedenti, dal momento che lo stesso viene ribadito in ricorso che “l'ultimo episodio di violenza risale al 2022”. In verità il resistente si era trasferito da tempo in Svizzera per lavoro, e non era presente nell'abitazione familiare in quanto respinto dal coniuge e costretto a rifugiarsi dal fratello che lo ospitava insieme ai bambini il fine settimana”, che
(valga inserire il carattere sottolineato) “nonostante provvedesse ad ogni incombenza7, il signor è CP_1
stato costretto ad andar via [e ancora] ha sempre adempiuto responsabilmente ai suoi compiti di padre e di marito, sia economicamente che moralmente”, che la ricorrente negava “l'incontro tra il sig. e i figli per CP_1
circa sette mesi nel 2022 (da marzo ad ottobre), fatto non denunciato dal resistente attendendo un ripensamento da parte della sig.ra ”, che “alla signora deve essere ascritta la responsabilità Pt_1 Parte_1
esclusiva della separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio: in particolar modo al dovere di correttezza […] La condotta della ricorrente volta a provocare ed umiliare il marito, è infatti una condotta intenzionale, ripetuta nel tempo, che si prefigge uno scopo preciso: manipolare il marito per indurlo a prendere determinate decisioni contrarie alla propria volontà, attraverso una strategia comportamentale che si traduce in insulti, provocazioni, rifiuto di collaborazione, imposizione della propria volontà, estromissione totale da ogni decisione riguardante la vita familiare e coniugale (sono più di due settimane che lo stesso è impossibilitato a vedere i figli), sino ad azionare il presente giudizio con richieste economiche “esorbitanti”, atte a ridurre il coniuge in una situazione di indigenza economica”, che “ha sempre corrisposto mensilmente la somma di euro 500,00, per il mantenimento della prole, come da bonifici, che si producono riferiti agli ultimi due anni (doc.
1-n. 21 bonifici) [e] ha sempre provveduto al pagamento delle utenze e dell'affitto come sarà documentato in atti8[ed] è in stato di disoccupazione9, si produce certificato in lingua francese, (con riserva di traduzione10) (doc. 2 )” e, infine, che, ai fini della quantificazione del contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole, “occorre anche tener conto della casa coniugale che rimane nella disponibilità di una delle parti e l'onere di pagamento del canone di locazione in capo a tale bene immobile [e] in caso di allocazione dei minori presso la madre11, sarà tutta a danno del sig. che non avrà CP_1
più a disposizione la casa familiare ma dovrà provvedere a corrispondere due canoni di locazione oltre al contributo al mantenimento”.
Fallite le ipotesi conciliative emerse all'udienza presidenziale celebrata in data 15.12.2022, a mezzo dell'ordinanza presidenziale assunta in data 26.01.2023, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati;
i figli minorenni sono stati affidati a entrambi i genitori e collocati prevalentemente presso la madre (così come richiesto anche dal padre), la casa familiare12 è stata assegnata alla ricorrente ed è stato regolamentato il diritto di visita paterno13 e quantificato nell'importo mensile di € 700,00, rivalutato come per legge, il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole (da versare entro i primi cinque giorni del mese), oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere per la stessa come da Protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano.
A mezzo della memoria integrativa depositata in data 23.02.2023, per quello che qui rileva, il resistente ha ribadito di avere “sempre adempiuto agli obblighi familiari effettuando mensilmente i bonifici per il mantenimento della prole e pagato tutte le spese di affitto ecc. (documenti in comparsa n. 1)6)7)8), mentre di contro la ricorrente non ha mai dato alcun contributo economico alla famiglia, ma si è verificato in corso di causa che la stessa ha percepito da circa un anno e senza consenso del coniuge gli assegni familiari [nel dettaglio] si è appreso, successivamente all'Udienza del 26/01 che la ricorrente percepisce già da oltre un anno, l'assegno unico erogato dall'INPS per i tre figli minori (equivalente ad euro 600,00 mensili), e ciò senza che il coniuge abbia prestato alcun assenso”.
La fase istruttoria del presente giudizio deve dirsi definitivamente chiusa. Infatti, la ricorrente non ha articolato mezzi di prova orale e, in sede di precisazione delle conclusioni, il resistente ha
(definitivamente) rinunciato “alle richieste istruttorie (CTU ed ordine di esibizione) così come formulate nella memoria 183, VI comma, n. 2 cpc”14.
Nel merito, valga ricordare che, ai sensi del secondo comma dell'art. 151 c.c., “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Avuto riguardo all'onere della prova, in base alle regole generali, colui che chiede l'addebito della separazione all'altro coniuge deve provarne la condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Su colui che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, viceversa, grava l'onere di provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda o l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alla condotta addebitabile15 che, tuttavia, escludendo il nesso causale, integra un'eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo16.
Nella fattispecie che qui ci occupa, per tabulas, la ricostruzione della convivenza coniugale offerta dalla ricorrente, oltre a non essere stata ritenuta “fantasiosa” dal P.M. titolare del procedimento iscritto al n. r. g. n. r. 3847/202217, ha trovato puntuali, plurimi e concordanti riscontri, in primis, nelle dichiarazioni rese dai tre figli minorenni delle parti ai referenti dei S.S. del Comune di
Gallarate incaricati di approfondire la conoscenza del nucleo familiare sin dal 27.01.2023.
Infatti, sul punto, in data 05.06.2023 i referenti dei S.S. hanno riferito quanto segue: Pag. 10 di 23
Pag. 11 di 23 Ancora, all'udienza celebrata in data 10.01.2024 la figlia primogenita delle parti ha sinteticamente ribadito quanto segue: “È dal mese di marzo dell'anno scorso che non vedo il PA e non lo sento al telefono.
Quando viveva in casa con noi era violento con mia mamma. Lanciava gli oggetti e li rompeva. Io mi nascondevo sotto il letto con i miei fratelli. Adesso che il PA non c'è sono più tranquilla. Non ho il desiderio di rivedere il PA. Neppure alla presenza di una persona. Ricordo che facevamo pochissime uscite insieme. Ricordo che il PA mi ha insegnato ad andare in bicicletta. […] Quando c'era il PA in casa lui usciva con i suoi amici ma noi dovevamo rimanere in casa. Ricordo che una volta il PA si è arrabbiato con la mamma perché non aveva interrotto subito la telefonata che aveva in corso”.
Pag. 12 di 23 Né si può trascurare che, cessata la convivenza coniugale, la ricorrente ha conseguito il livello
A1 e A2 della lingua italiana, non ha escluso di poter frequentare più avanti il corso per conseguire il livello B1, ha reperito un'attività lavorativa (e il supporto di un'amica nell'accudimento dei minori durante lo svolgimento della medesima) e ha tentato di conseguire la patente di guida per rendersi autonoma negli accompagnamenti dei minori (a ciascuno dei quali ha saputo offrire/garantire la pratica di un'attività sportiva).
Vi è più, è stato ritualmente acquisito in causa (in data 09.05/10.07.2024: sic!) che dal mese di novembre 2021 (i.e. in costanza di convivenza coniugale) il resistente si è reso totalmente inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti in data 11.12.2014 nei confronti del locatore della casa coniugale causando, in data 19.09.2024, lo sfratto della coniuge e dei tre figli minorenni (che, pure, aveva chiesto collocare presso la stessa dal 13.12.2022). Le contrarie dichiarazioni rese sul punto dal resistente – che, nella presente sede (post dicembre 2022), ha reiteratamente sostenuto di avere “sempre provveduto al pagamento delle utenze e dell'affitto” – ne minano la credibilità e attendibilità.
Tanto basta per ritenere pienamente provata la condizione di soggezione/sottomissione (anche economica) imposta alla moglie dal marito e per accogliere la domanda di addebito della separazione ritualmente formulata dalla ricorrente18.
***
Sulla richiesta pronuncia della decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale:
Ai sensi dell'art. 330 c. c., il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei casi in cui il genitore viola o trascura i suoi doveri ovvero abusa dei relativi poteri, ogni qualvolta tale violazione, omissione o abuso abbia comportato un grave pregiudizio per il figlio.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva e attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez. I, 9 maggio 2023, n. 12237)”. 18 Giusta Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 31765/2024 a tenore della quale “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017)” Pag. 13 di 23 La pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio ovvero una misura adottabile “solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29814) […] esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145). Pertanto, se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio
e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali”19.
Nella fattispecie che qui ci occupa, è stato ritualmente acquisito in causa che il resistente ha usato violenza (verbale, fisica, psicologica ed economica) tanto nei confronti della moglie (alla presenza dei figli minorenni), quanto nei confronti dei figli minorenni, ha celato alla moglie il non puntuale versamento dei canoni di locazione della casa coniugale (dal mese di agosto 2021)
e l'omesso versamento dei medesimi (a partire dal successivo mese di novembre), nonostante il tenore delle dichiarazioni rese dai tre minori innanzi riportate per esteso si è reiteratamente rifiutato di collaborare con i referenti dei SS territorialmente competenti ai fini dell'attivazione del Servizio di Spazio Neutro per recuperare la relazione con i propri figli (con l'aiuto della figura professionale all'uopo reperita)20, all'udienza celebrata in data 07.11.2023 ha dichiarato di
“non avere aderito al Servizio di Spazio Neutro non avendo problemi con i propri figli ma soltanto con la moglie
[…] di non avere accesso al registro elettronico dei figli minori dall'anno scorso […] che i SS non funzionano e ciò si vede dai minori in giro per strada drogati o ubriachi e questo è merito dei SS […] di essersi licenziato in data 30.09.2022, di essere rientrato in Italia il 01.07.2023 perché per un anno ha percepito la disoccupazione svizzera e di essere a oggi disoccupato […] di avere svolto le mansioni di autista in Svizzera per la Swisse Post per tre anni e di avere percepito lo stipendio mensile di € 4.000,00 […] di non vedere né sentire i figli minori da
4/5 mesi [e] di non essere disponibile a incontrarli in Spazio Neutro”21 e, da ultimo, ha chiesto incontrare i propri figli “autonomamente” secondo il palinsesto prospettato in data 11.11.2024. Per tabulas, con l'ausilio del curatore speciale i. e. in corso di causa, il padre ha sottoscritto il modulo per il primo accesso del figlio alla NPI e la documentazione necessaria per CP_2
consentire alla madre la percezione dall'INPS dell'indennità di frequenza spettante a ha Per_1
regolarmente versato il contributo posto a suo carico sino al mese di dicembre 2023, ha allegato di essere stato assunto in data 22.04.2024, di avere ricevuto nel mese di maggio 2024 uno stipendio netto di € 1.479,00 e di essersi (nuovamente) dimesso, in data 30.08.2024, per motivi di salute (non documentati), ha versato il minore importo mensile di € 300,00 per il mantenimento dei tre figli minorenni dal mese di gennaio 2024, non ha partecipato alle spese straordinarie sostenute per la prole e non si è minimamente attivato per risolvere i problemi abitativi dei minori (che non incontra da oltre un anno).
Mentre ha dichiarato di non avere il desiderio di rivedere il padre, hanno Per_1 CP_4 CP_3
manifestato la volontà di incontrarlo (necessariamente alla presenza di un educatore professionale sotto la supervisione dei SS non potendosi, a tacer d'altro, rimettere ai genitori anche solo gli accompagnamenti e i recuperi dei minori presso l'una e/o l'altra abitazione).
Com'è già stato illustrato ai minori dal loro Curatore speciale la ripresa della frequentazione del padre potrà avvenire solo quando il padre accetterà di essere supportato dai SS.
La perdurante incapacità del resistente di criticizzare la vicenda separativa, di assumersi qualsivoglia responsabilità della crisi coniugale e di accettare l'aiuto e il sostegno di professionisti esterni continua a pregiudicare il benessere psicofisico dei figli minorenni (e, in particolare, quello di ormai dodicenne – che, come si evince dalla relazione depositata dai SS in data CP_4
30.09.2024, manifesta rabbia per quanto vissuto) e, per l'effetto, impone e giustifica la dichiarazione della decadenza della responsabilità genitoriale del padre (e la “concentrazione” della responsabilità genitoriale in capo alla madre).
Sul punto, valga ricordare che in data 09.05.2024 è già stato revocato l'affido all'ente dei minori a favore dell'affido super esclusivo alla madre (anche su richiesta del resistente) per quanto riguarda le scelte sanitarie, scolastiche ed educative.
Infatti, in data 28.03.2024 i SS hanno riferito:
Pag. 15 di 23 Pag. 16 di 23
Pag. 17 di 23 Hanno concluso per la revoca dell'affido dei minori all'ente a favore dell'affido esclusivo alla madre (garantendo la prosecuzione degli interventi educativi in essere).
Infatti, in data 30.09.2024, i SS hanno riferito dell'atteggiamento oppositivo e provocatorio e di chiusura (i.e. del malessere/rabbia) di a scuola e, a tratti, anche a casa e del suo scarso CP_4
impegno scolastico e dell'atteggiamento altalenante e distratto di In estrema sintesi si CP_3
riporta quanto segue:
Pag. 18 di 23 Pag. 19 di 23 Si rende necessario disporre che i SS continuino a supportare la madre nella ricerca/individuazione di una soluzione abitativa idonea alternativa a quella attuale, nella presa in carico di a parte della NPI territorialmente competente e nel fare fronte al (contenere il) CP_4
malessere dei minori, verifichino se sia possibile avviare un percorso di supporto psicologico, in particolare, per per rielaborare i traumi legati alle vicende familiari e imparare a CP_4
riconoscere, gestire ed esprimere le proprie emozioni e se il resistente maturi il desiderio e la volontà di recuperare la relazione con i propri figli debitamente supportato (nel quale caso, reperiranno una figura educativa idonea, attiveranno il Servizio di Spazio Neutro e organizzeranno gli incontri padre/figli minori se a tanto disponibili) e, non da ultimo, depositino relazioni periodiche con cadenza semestrale al GT di questo Tribunale (la prima entro e non oltre il 31.07.2025).
***
Le parti sono concordi nel chiedere la conferma del collocamento della prole presso la madre, dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente (fino all'esecuzione dello sfratto: sic!), della ripartizione tra i genitori, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie da sostenere per la prole come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano e del diritto già riconosciuto alla madre di percepire dall'INPS l'intero importo dell'assegno unico spettante per la prole (pari all'importo mensile di € 686,0022) da parte della madre (cui, peraltro, spetta ex lege in forza della pronuncia della decadenza della responsabilità genitoriale del padre).
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Sul contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole:
Giova ricordare, innanzitutto, che entrambi i genitori hanno il dovere di mantenere i figli: si tratta di un principio fondante il vigente sistema giuridico, da considerarsi operante sia in costanza di matrimonio (cfr. artt. 143, 147, 316-bis cod. civ.) o di convivenza, sia nella fase di disgregazione dell'unione per separazione, divorzio o cessazione della convivenza (cfr. artt. 316- bis, 337-ter cod. civ.). Entrambi i genitori, dunque, sono chiamati a provvedervi proporzionalmente alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo. La modalità primaria di adempimento dell'obbligo predetto è, ragionevolmente, quella del mantenimento diretto. La disgregazione della famiglia conseguente alla separazione, al divorzio e/o all'interruzione della convivenza, tuttavia, può far sorgere la necessità di ristabilire la misura della proporzionalità contributiva dei genitori nei confronti della prole attraverso la corresponsione di un assegno periodico/mensile idoneo ad assicurare uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori e, comunque, il soddisfacimento delle loro attuali esigenze (non esauribili nel solo aspetto alimentare bensì estese a quello abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, all'opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le loro necessità di cura e di educazione).
Non esiste un criterio fisso, predeterminato, diretto a stabile la misura dell'assegno cui il genitore
(tendenzialmente quello non collocatario) sia tenuto. Il sistema normativo italiano non prevede
(diversamente da quanto avviene in altri ordinamenti) che una quota fissa dei redditi dell'obbligato sia destinata al mantenimento della prole. L'art. 337-ter cod. civ. individua quali primari parametri di riferimento ai fini della quantificazione dell'assegno predetto, tra gli altri, le risorse economiche di entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
È già stato autorevolmente precisato che il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale, se prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico o, comunque, apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, avuto riguardo a tutte le loro potenzialità reddituali e fondate aspettative per il futuro.
Nella fattispecie che qui occupa è doveroso osservare che, da tempo, il padre non soddisfa direttamente alcuna delle molteplici esigenze dei tre figli minorenni (avendo anche cessato di pagare il canone di locazione della casa coniugale ante causam), ha dimostrato di avere ampia capacità lavorativa (avendo conseguito redditi di tutto rispetto in Svizzera fino al mese di settembre dell'anno 2023), non ha certificato i problemi di salute che, in tesi, giustificherebbero le dimissioni “volontarie” rassegnate nel mese di agosto dell'anno 2024 e, non da ultimo, coabita da anni con il fratello (senza sostenere esborsi mensili fissi per canoni di locazione e/o rate di mutuo).
Per contro, la madre si fa carico da anni di soddisfare direttamente le molteplici esigenze dei tre figli minorenni (di 14, 12 e 10 anni compiuti) con il reddito da lavoro dipendente dell'importo mensile netto di circa € 800,00 (in forza di contratto a tempo parziale e determinato)23 e gli importi mensilmente erogati dall'INPS a titolo di assegno unico (€ 686,00 circa). Dall'esecuzione dell'ordinanza di sfratto assunta nel mese di settembre 2024 dovrà anche farsi carico di reperire una soluzione abitativa alternativa per sé e per i minori (allo stato, con il solo supporto dei SS che hanno dichiarato di essere disponibili a versare quanto chiesto come anticipo).
Ne consegue che appare corretto/equo quantificare il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole nell'importo mensile di € 750,00, rivalutato come per legge, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario.
***
Le spese di lite sostenute dalla ricorrente e dal curatore speciale dei minori seguono la c.d. regola della soccombenza e della causalità e, liquidate come da dispositivo ex D. M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata e della nota spese in atti versata dall'avv.
Katia Broggini, sono poste a carico del resistente (riconoscendo i valori tabellari medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
2) ADDEBITA la separazione personale dei coniugi al marito;
3) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
4) DICHIARA la decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente;
5) DISPONE CHE i SS del Comune di Gallarate adempiano al mandato di cui in parte motiva (pag. 20);
6) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza dinanzi al GT di questo Tribunale
a favore di (C.F. ), Persona_1 C.F._4 Controparte_2
(C.F. ) e (C.F. ), attualmente C.F._5 CP_3 C.F._6
residenti con la madre in Gallarate;
7) CONFERMA il collocamento della prole presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, la ripartizione tra i genitori, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie da sostenere per la prole come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano e il diritto della madre di percepire dall'INPS l'intero importo dell'assegno unico spettante per la prole;
Pag. 22 di 23 8) DISPONE CHE il resistente contribuisca al mantenimento ordinario indiretto della prole versando alla ricorrente l'importo mensile di € 250,00 per ciascun figlio, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario;
9) CONDANNA il resistente a rifondere a rifondere all'Erario24 o alla ricorrente25 le spese di lite che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
10) CONDANNA il resistente a rifondere all o all'avv. Katia Broggini27 le spese di CP_5
lite sostenute nella qualità di curatore speciale dei minori che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
11) DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai SS del Comune di Gallarate e al
GT di questo Tribunale per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
16/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato dal COA di Busto Arsizio in data 04.11.2022 in accoglimento dell'istanza presentata in data 25.10.2022 2 Giusta comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 08.05.2024 3 Ammessi in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato dal COA di Busto Arsizio in data 08.06.2023 in accoglimento dell'istanza presentata in data 26.05.2023 4 Scaduto in data 13.01.2025 5 Così come richiesto all'udienza celebrata in data 19.09.2024 Pag. 2 di 23 6 V. doc. offerta dalla ricorrente in data 22.10.2024 Pag. 5 di 23 7 V., sul punto, la documentazione offerta dalla ricorrente in data 10.07/22.10.2024 Pag. 6 di 23 8 V., in senso contrario, i doc. n. 22 e 23 offerti dalla ricorrente 9 Dal 04.10.2022 10 Non pervenuta: sic! 11 Che ab origine lo stesso padre ha richiesto “nel merito in via principale” 12 Da cui il resistente si era già allontanato ante causam 13 “A fine settimana alternati dal sabato mattina, ore 10,00, sino alla domenica, ore 21.00 […] due pomeriggi la settimana dal termine dell'orario scolastico sino alle ore 20,30; nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle ore 14 del 23 dicembre alle ore 21 del 30 dicembre, gli anni dispari, e dalle ore 14 del 30 dicembre alle ore 21 del 6 gennaio, gli anni pari e nel periodo pasquale, ad anni alterni, dalle ore 14 del giovedì santo alle ore 21 della domenica di Pasqua, gli anni dispari, e dalle ore 21 della domenica di pasqua alle ore 21 del mercoledì successivo, gli anni pari;
nel periodo estivo, infine, il coniuge non affidatario potrà tenere con sé la prole per un periodo continuativo di venti giorni da concordarsi tra i coniugi e, in mancanza, nel mese di agosto;
il tutto avendo cura di introdurre con gradualità eventuali nuove relazioni affettive, tenuto conto delle esigenze protettive della prole” Pag. 7 di 23 14 Valga ricordare che all'udienza celebrata in data 08.06.2023 parte resistente aveva chiesto disporre c.t.u. anche “per approfondire le tematiche di violenza riferite dai minori ai SS” 15 Cfr., tra le molte, Cass. Sez. I, Ordinanza n. 27771 del 22/09/2022 16 Cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021 9 Cfr. Cass. Sez. I, Ordinanza n. 16691 del 05/08/2020 e, tra le molte, da ultimo Cass. Sez. I, Ordinanza n. 10489 del 18/04/2024 Pag. 8 di 23 17 V., sul punto, l'avviso ex art. 415-bis c.p.p. in atti versato dalla ricorrente in data 13.11.2024 (emesso in data 08.07.2024) Pag. 9 di 23 19 Così Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24708 del 2024 20 V. le relazioni depositate dai SS in data 06.11.2023 e in data 28.03.2024 e quanto dichiarato all'udienza celebrata in data 23.10.2024 21 In tale senso si veda anche quanto dichiarato all'udienza celebrata in data 09.05.2024 Pag. 14 di 23 22 Così come dichiarato all'udienza celebrata in data 19.09.2024 Pag. 20 di 23 23 V. doc. n. 24 Pag. 21 di 23 24 Nel caso in cui venisse confermata l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato 25 Nel caso in cui non venisse confermata l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato 26 Nel caso in cui venisse confermata l'ammissione dei minori al patrocinio a spese dello Stato 27 Nel caso in cui non venisse confermata l'ammissione dei minori al patrocinio a spese dello Stato Pag. 23 di 23