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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/11/2025, n. 2396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2396 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. MA CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1555 r.g.a.c. dell'anno 2025 , tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Cavallo US, Parte_1 come da mandato in atti,
RICORRENTE e
rappresentata e difesa dall'avv. Barcellesi Chiara, come da CP_1 mandato in atti,
RESISTENTE
con l'intervento del
P.M. in sede -INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/04/2025, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile in LA TA (BR) il 13/09/1997 con CP_1
che dalla loro unione erano nati i figli e US, rispettivamente il
[...] Per_1
16.09.1998 ed il 15.03.2000, ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti, e che con sentenza n. 210/2012 del 22.02.2012 il Tribunale di Brindisi aveva pronunziato la loro separazione, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni di cui al ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente non si opponeva alla richiesta di divorzio ma TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE contestava le avverse deduzioni.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 22.10.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo circa le condizioni del loro divorzio.
Il Giudice Delegato prendeva atto della volontà dei coniugi e riservava di riferire in
Camera di Consiglio per la sentenza di divorzio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la sentenza n. 210/2012 del 22.02.2012 con la quale il Tribunale di
Brindisi aveva pronunziato la separazione giudiziale dei coniugi.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge
6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici secondo le condizioni di cui alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 22.10.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 13/09/1997 in
LA TA 8BR) da , nato a [...] il Parte_1
26/08/1977 e nata a [...] il [...] , trascritto negli atti dello CP_1 stato civile del medesimo comune dell'anno 1997 ; atto n. 11; p. I;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni di cui alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 22.10.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE le ulteriori incombenze di legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 07.11.2025
Il Presidente est.
MA AS
3
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. MA CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1555 r.g.a.c. dell'anno 2025 , tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Cavallo US, Parte_1 come da mandato in atti,
RICORRENTE e
rappresentata e difesa dall'avv. Barcellesi Chiara, come da CP_1 mandato in atti,
RESISTENTE
con l'intervento del
P.M. in sede -INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/04/2025, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile in LA TA (BR) il 13/09/1997 con CP_1
che dalla loro unione erano nati i figli e US, rispettivamente il
[...] Per_1
16.09.1998 ed il 15.03.2000, ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti, e che con sentenza n. 210/2012 del 22.02.2012 il Tribunale di Brindisi aveva pronunziato la loro separazione, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni di cui al ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente non si opponeva alla richiesta di divorzio ma TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE contestava le avverse deduzioni.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 22.10.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo circa le condizioni del loro divorzio.
Il Giudice Delegato prendeva atto della volontà dei coniugi e riservava di riferire in
Camera di Consiglio per la sentenza di divorzio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la sentenza n. 210/2012 del 22.02.2012 con la quale il Tribunale di
Brindisi aveva pronunziato la separazione giudiziale dei coniugi.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge
6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici secondo le condizioni di cui alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 22.10.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 13/09/1997 in
LA TA 8BR) da , nato a [...] il Parte_1
26/08/1977 e nata a [...] il [...] , trascritto negli atti dello CP_1 stato civile del medesimo comune dell'anno 1997 ; atto n. 11; p. I;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni di cui alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 22.10.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE le ulteriori incombenze di legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 07.11.2025
Il Presidente est.
MA AS
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