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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ravenna, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale: VIVALDI ROBERTA, Presidente
MORETTI PIETRO, AT
FABBRI RICCARDO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 375/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - P.iva 1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Giorgio Maria Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EN TE S.p.a. - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ISCRIZ. IPOTEC. n. 11336 PUBBLICITA' 2012
- ISCRIZ. IPOTEC. n. 11336 PUBBLICITA' 2013
- ISCRIZ. IPOTEC. n. 11336 TASI 2014
- ISCRIZ. IPOTEC. n. 11336 TASI 2015
- ISCRIZ. IPOTEC. n. 11336 TASI 2016 - ISCRIZ. IPOTEC. n. 11336 TASI 2017
- ISCRIZ. IPOTEC. n. 11336 I.C.I. 2007
- ISCRIZ. IPOTEC. n. 11336 I.C.I. 2008
- ISCRIZ. IPOTEC. n. 11336 I.C.I. 2011
- INGIUNZIONE n. 20139970015702232000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2012
- INGIUNZIONE n. 20139970016107221000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2011
- INGIUNZIONE n. 20149970011785196000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2013
INGIUNZIONE n. 20199970001896111000 TASI 2014
- INGIUNZIONE n. 20199970001916933000 I.C.I. 2007
- INGIUNZIONE n. 20199970001916933000 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 334/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il ricorrente insiste nell'integrale accoglimento del ricorso.
Resistente: per parte resistente nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, Ricorrente_1, codice fiscale e partita Iva P.iva_1, così come individuata, rappresentata e difesa dai nominati difensori, giusta procura agli atti, ricorre per ottenere l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria del 04/06/2024, presentata in data 13/6/2024, (registro generale n.11336, registro particolare n.1750) in favore di EN TE PA, relativamente alla piena proprietà dei beni immobili censiti in Catasto al foglio 103, mappale 1264, sub.13 e sub 2 ed al foglio 103, mappale 1267, sub.1, sub. 2, sub. 3 e sub 4.
Nel ricorso si evidenzia che gli immobili di cui al foglio 103, mappale 1264, sub.13 e sub 2 sono stati ceduti a terzi in data 22/04/2024 e che gli stessi, insieme agli altri sopra individuati, venivano successivamente colpiti e gravati da ipoteca a favore di EN TE PA per un importo di €. 31.087,39.
Tale ipoteca traeva origine da a) ingiunzione di pagamento n. 20139970015702232000 del 29/11/2013, notificata a mezzo posta il
05/12/2013 di €. 348,00 oltre sanzioni ed interessi,
b) ingiunzione di pagamento n. 20139970016107221000 del 29/11/2013 notificata il 05/12/2013 di €. 2.507,00 oltre sanzioni ed interessi,
c) ingiunzione di pagamento n. 20149970011785196000 del 03/11/2014, notificata il 13/11/2014 di €. 269,00 oltre sanzioni ed interessi,
d) ingiunzione di pagamento n. 20199970001896111000 del 18/12/2019, notificata il 02/01/2020 di
€.14.630,00 oltre sanzioni ed interessi,
e) ingiunzione di pagamento n. 20199970001710919000 del 21/10/2019, notificata il 05/12/2019 di €. 6.058,66 oltre sanzioni ed interessi, f) ingiunzione di pagamento n. 2019997000191693300 del 19/12/2019 notificata il 02/01/2020 di €. 4.603,57 oltre sanzioni ed interessi,
per un totale complessivo di €. 28.416,23 contro €. 31.087,39 dell'ipoteca in questione.
Si eccepisce l'illeggittimità e nullità dell'iscrizione ipotecaria in quanto sarebbe stata omessa la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in violazione dell'art. 77, comma 2 -Bis, del D.P.R. n. 602/1973,
l'illeggittimità dell'iscrizione dell'ipoteca del 13/06/2024 ex. art. 77, comma 1 Bis, del D.P.R. n.602/1973 in quanto il debito reale sarebbe inferiore, per una serie di motivazioni e ragioni illustrate nel ricorso, inferiore ad €.20.000,00,
ed infine l'inefficacia dell'iscrizione dell'ipoteca del 13/06/2024 ex. art. 2644 cod.civ. in quanto parzialmente iscritta su beni immobili che non erano più intestati a seguito della trascrizione dell'atto di compravendita del 22/04/2024
Si conclude quindi con la richiesta di annullamento dell'ipoteca iscritta, ancorchè eventualmente in via parziale.
Non si costituisce nel giudizio EN TE PA la quale pertanto non provvede a depositare, nei termini di legge, alcuna controdeduzione ne è presente in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto della documentazione allegata agli atti, della mancata costituzione di EN TE
PA e della mancanza di controdeduzioni della stessa, non può che accogliere completamente le ragioni esposte da parte ricorrente finalizzate ad ottenere l'annullamento e conseguente cancellazione dell'ipoteca iscritta a favore di EN TE PA e meglio definita nelle premesse.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza della stessa EN TE PA.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente alle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale: VIVALDI ROBERTA, Presidente
MORETTI PIETRO, AT
FABBRI RICCARDO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 375/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - P.iva 1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Giorgio Maria Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EN TE S.p.a. - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ISCRIZ. IPOTEC. n. 11336 PUBBLICITA' 2012
- ISCRIZ. IPOTEC. n. 11336 PUBBLICITA' 2013
- ISCRIZ. IPOTEC. n. 11336 TASI 2014
- ISCRIZ. IPOTEC. n. 11336 TASI 2015
- ISCRIZ. IPOTEC. n. 11336 TASI 2016 - ISCRIZ. IPOTEC. n. 11336 TASI 2017
- ISCRIZ. IPOTEC. n. 11336 I.C.I. 2007
- ISCRIZ. IPOTEC. n. 11336 I.C.I. 2008
- ISCRIZ. IPOTEC. n. 11336 I.C.I. 2011
- INGIUNZIONE n. 20139970015702232000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2012
- INGIUNZIONE n. 20139970016107221000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2011
- INGIUNZIONE n. 20149970011785196000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2013
INGIUNZIONE n. 20199970001896111000 TASI 2014
- INGIUNZIONE n. 20199970001916933000 I.C.I. 2007
- INGIUNZIONE n. 20199970001916933000 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 334/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il ricorrente insiste nell'integrale accoglimento del ricorso.
Resistente: per parte resistente nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, Ricorrente_1, codice fiscale e partita Iva P.iva_1, così come individuata, rappresentata e difesa dai nominati difensori, giusta procura agli atti, ricorre per ottenere l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria del 04/06/2024, presentata in data 13/6/2024, (registro generale n.11336, registro particolare n.1750) in favore di EN TE PA, relativamente alla piena proprietà dei beni immobili censiti in Catasto al foglio 103, mappale 1264, sub.13 e sub 2 ed al foglio 103, mappale 1267, sub.1, sub. 2, sub. 3 e sub 4.
Nel ricorso si evidenzia che gli immobili di cui al foglio 103, mappale 1264, sub.13 e sub 2 sono stati ceduti a terzi in data 22/04/2024 e che gli stessi, insieme agli altri sopra individuati, venivano successivamente colpiti e gravati da ipoteca a favore di EN TE PA per un importo di €. 31.087,39.
Tale ipoteca traeva origine da a) ingiunzione di pagamento n. 20139970015702232000 del 29/11/2013, notificata a mezzo posta il
05/12/2013 di €. 348,00 oltre sanzioni ed interessi,
b) ingiunzione di pagamento n. 20139970016107221000 del 29/11/2013 notificata il 05/12/2013 di €. 2.507,00 oltre sanzioni ed interessi,
c) ingiunzione di pagamento n. 20149970011785196000 del 03/11/2014, notificata il 13/11/2014 di €. 269,00 oltre sanzioni ed interessi,
d) ingiunzione di pagamento n. 20199970001896111000 del 18/12/2019, notificata il 02/01/2020 di
€.14.630,00 oltre sanzioni ed interessi,
e) ingiunzione di pagamento n. 20199970001710919000 del 21/10/2019, notificata il 05/12/2019 di €. 6.058,66 oltre sanzioni ed interessi, f) ingiunzione di pagamento n. 2019997000191693300 del 19/12/2019 notificata il 02/01/2020 di €. 4.603,57 oltre sanzioni ed interessi,
per un totale complessivo di €. 28.416,23 contro €. 31.087,39 dell'ipoteca in questione.
Si eccepisce l'illeggittimità e nullità dell'iscrizione ipotecaria in quanto sarebbe stata omessa la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in violazione dell'art. 77, comma 2 -Bis, del D.P.R. n. 602/1973,
l'illeggittimità dell'iscrizione dell'ipoteca del 13/06/2024 ex. art. 77, comma 1 Bis, del D.P.R. n.602/1973 in quanto il debito reale sarebbe inferiore, per una serie di motivazioni e ragioni illustrate nel ricorso, inferiore ad €.20.000,00,
ed infine l'inefficacia dell'iscrizione dell'ipoteca del 13/06/2024 ex. art. 2644 cod.civ. in quanto parzialmente iscritta su beni immobili che non erano più intestati a seguito della trascrizione dell'atto di compravendita del 22/04/2024
Si conclude quindi con la richiesta di annullamento dell'ipoteca iscritta, ancorchè eventualmente in via parziale.
Non si costituisce nel giudizio EN TE PA la quale pertanto non provvede a depositare, nei termini di legge, alcuna controdeduzione ne è presente in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto della documentazione allegata agli atti, della mancata costituzione di EN TE
PA e della mancanza di controdeduzioni della stessa, non può che accogliere completamente le ragioni esposte da parte ricorrente finalizzate ad ottenere l'annullamento e conseguente cancellazione dell'ipoteca iscritta a favore di EN TE PA e meglio definita nelle premesse.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza della stessa EN TE PA.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente alle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti.