Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Parere definitivo 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 19/06/2025, n. 5377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5377 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 05377/2025REG.PROV.COLL.
N. 01093/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1093 del 2025, proposto da
Comune di Cervinara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
contro
Consorzio Stabile AN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per Gli Affari Europei, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Agenzia per la Coesione Territoriale in Roma, Ministero per gli Affari Europei il Sud le Politiche di Coesione e per il Pnrr, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Provincia di Avellino, Kikai S.r.l., Consorzio Stabile Artemide, non costituiti in giudizio;
per la richiesta di chiarimenti
sulla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 119 del 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Consorzio Stabile AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
a) Si controverte su un appalto di progettazione e realizzazione, finanziato con fondi PNRR, per la delocalizzazione di una scuola pubblica della Provincia di Avellino (Comune di Cervinara);
b) La seconda classificata Consorzio Stabile AN impugnava l’aggiudicazione in favore della prima classificata KA dinanzi al TA AN (LE) il quale rigettava il gravame con sentenza n. 541 del 15 marzo 2024;
c) Con ordinanza di questa sezione n. 1307 dell’11 aprile 2024 veniva rigettata l’istanza di sospensione della ridetta sentenza di primo grado;
d) Il successivo 19 luglio 2024 veniva stipulato contratto di appalto tra la stazione appaltante e KA;
e) Nella successiva fase di merito le conclusioni del TA venivano tuttavia ritenute non condivisibili da questa sezione che, con sentenza n. 119 dell’8 gennaio 2025, riformava la decisione di primo grado dal momento che la rimodulazione in riduzione (estromissione ing. Barile) del raggruppamento di progettisti (mandante a sua volta del raggruppamento guidato da KA) ai sensi dell’art. 97, comma 2, del nuovo codice dei contratti poteva essere ammessa a condizione che l’offerta già presentata non avesse comportato modifiche di carattere sostanziale. A tal fine è infatti necessario che l’operatore economico comprovi l’assenza di modifiche sostanziali dell’offerta e che la stazione appaltante fornisca adeguata motivazione circa la ridetta assenza di modifiche sostanziali dell’offerta. Ebbene nel caso di specie, circa la necessaria assenza di modifiche sostanziali dell’offerta, mancava del tutto sia la “comprova” dell’impresa partecipante, sia la “motivazione” ad opera della stazione appaltante. Il rispetto di una simile duplice condizione era tanto più necessaria ove soltanto si consideri che la partecipazione dell’ing. Barile al ridetto raggruppamento, in termini organizzativi e funzionali, era tutt’altro che trascurabile. L’aggiudicazione in favore di KA veniva dunque annullata;
f) Con la richiesta in epigrafe indicata il Comune di Cervinara, a questo punto, chiedeva chiarimenti sulla corretta applicazione della citata sentenza n. 119 del 2025, ai sensi dell’art. 112, comma 5, c.p.a., in particolare circa il suo effetto conformativo, ossia se a seguito dell’annullamento della aggiudicazione il contratto di appalto stipulato con KA debba essere o meno caducato, con conseguente subentro della originaria ricorrente Consorzio Stabile AN;
g) alla camera di consiglio del 19 giugno 2025 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni e l’istanza veniva infine trattenuta in decisione.
Ritenuto di rendere i chiarimenti richiesti nei termini che seguono:
1. È ben vero che la sentenza n. 119 del 2025 dispone solo l’annullamento dell’aggiudicazione senza stabilire alcunché sulla sorte del contratto, ma è anche vero che alcuna richiesta di eventuale subentro era mai stata avanzata dalla difesa di parte appellante (cfr. atto di appello e memorie difensive successive);
2. In ogni caso la sorte del contratto, trattandosi di appalto PNRR, è segnata “a monte” dal legislatore che, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del DL n. 77 del 2021 (il quale richiama l’art. 125 c.p.a.), ha stabilito che per simili appalti l’annullamento della aggiudicazione non comporta la caducazione del contratto eventualmente già stipulato e dunque il subentro della seconda classificata (risarcimento in forma specifica) ma soltanto il risarcimento per equivalente in favore del soggetto uscito vittorioso dal confronto giurisdizionale (cfr. art. 125, comma 3, c.p.a.);
3. Eventualità questa (risarcimento per equivalente) peraltro tenuta ben presente dalla difesa di parte appellante (Consorzio Stabile AN) sia nell’atto di appello introduttivo, sia nella memoria depositata nel presente giudizio in data 25 febbraio 2025. Eventualità peraltro già coltivata, da quanto si apprende dalla memoria in data 5 giugno 2025 del Comune di Cervinara, in quanto lo stesso Consorzio Stabile ha da poco incardinato giudizio di risarcimento per equivalente dinanzi al TA LE (circostanza documentata agli atti del giudizio mediante deposito del relativo ricorso introduttivo);
4. Da quanto sopra detto consegue che il contratto ormai da tempo stipulato, per quanto di interesse nella causa in questa sede coltivata, non deve essere caducato. Ciò è tanto più vero ove soltanto si consideri che la appellante Consorzio Stabile AN, si ripete, ha già introdotto domanda di risarcimento (solo) per equivalente dinanzi al TA LE.
5. I chiarimenti richiesti vengono pertanto resi nei sensi di cui sopra.
6. Le spese del giudizio sono compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), rende i chiarimenti richiesti nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Santini | Diego Sabatino |
IL SEGRETAIO