TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 04/11/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 264/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PIACENZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Liso Celeste e Sernia Sabino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Andria (BT), via Senatore Onofrio Jannuzzi n. 21 come da procura in atti.
- RICORRENTE -
Contro
(c.f. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del tempore, CP_2 Controparte_3
Sede di rappresentati e difesi
[...] CP_3 dall'Avvocatura dello Stato e per delega di questi dal Dirigente dott. Andrea Grossi e dal Funzionario Dott.ssa Silvia Bertonati domiciliati presso l
[...]
Controparte_4
, sede di , sito in , C.so G. Garibaldi 50.
[...] CP_3 CP_3
- RESISTENTI - Oggetto: Retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 06.05.2025 la ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il Controparte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per l'annualità 2023/2024, per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di Cassazione (n. 16715 del 17.06.2024; n. 15415 del 03.06.2024; n. 14268 del 05.05.2022).
2) Per l'effetto, condannare il al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della somma totale di € 1.233,46, oltre interessi come per legge dalla domanda, o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, in base all'interpretazione della normativa e delle giurisprudenze suindicate.
3) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Il si è costituito in giudizio eccependo l'infondatezza Controparte_1 in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;
in subordine ha proceduto ad un conteggio del numero di ferie non godute e della relativa indennità che tenesse in considerazione i giorni di sospensione delle lezioni dettati dal calendario regionale e dal Consiglio di Istituto in adeguamento al calendario Regionale, oltre che non contemplando i giorni riconosciuti a titolo di festività soppresse.
La causa, stante la natura documentale, veniva discussa all'udienza del 04.11.2025 e decisa all'esito della camera di consiglio con lettura della presente sentenza mediante deposito nel fascicolo telematico.
Come risulta dalla documentazione allegata, la ricorrente ha dedotto di essere stata dipendente del , con contratto a Controparte_1 tempo determinato per l'a.s. 2023-2024, come insegnante di Scuola Secondaria di Secondo Grado stipulando con l'Amministrazione resistente un contratto a tempo determinato sino al 30 giugno (doc. 1 ric.)
Con il presente giudizio, la ricorrente allega di aver maturato giorni di ferie non fruiti durante l' anno scolastico in cui era assunta con contratto a termine sino al 30 giugno;
sostiene che non potevano considerarsi fruite le ferie nei giorni di sospensione delle attività didattiche per i quali non vi era stata richiesta del lavoratore e autorizzazione del dirigente scolastico, precisando che il datore di lavoro non la aveva invitato a fruire delle ferie con espresso avviso che il mancato godimento ne avrebbe comportato la
2 perdita. Evidenzia a tale proposito che nei periodi di sospensione il docente era rimasto a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di attività che non necessitavano della presenza a scuola. Invoca l'art. 13 e 19 CCNL 2006-2018, nonché l'art. 1 commi 54 e 55 legge 228/2012, evidenziando che la differenza tra ferie da fruire obbligatoriamente nei periodi di sospensione e ferie da fruire facoltativamente nei periodi di svolgimento delle lezioni riguardava soltanto la possibilità del dirigente di negare o meno il congedo richiesto dal lavoratore. Invoca a sostegno di quanto preteso le sentenze rese sul tema dalla Corte di Cassazione e dalla Corte di Giustizia, sostenendo che gli stessi principi trovino applicazione, altresì, alle festività soppresse per le quali chiede ugualmente il pagamento dell'indennità sostitutiva.
Il ricorso è solo in parte fondato e può essere solo in parte accolto per le ragioni di seguito esposte e richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. in altre recentissime pronunce di merito (Tribunale di Torino n. 2004/2025, Tribunale di Milano n. 2704/2025,) operando una distinzione tra i periodi di sospensione compresi tra l'inizio della scuola e la fine delle lezioni e quello che va dalla fine delle lezioni al 30 giugno, data di cessazione delle attività didattiche.
Giova, in punto di diritto, ricostruire la normativa vigente in materia con riferimento all' anno indicato in ricorso, con la premessa che sino all'anno scolastico 2012/2013 vi era un trattamento differenziato delle ferie per i docenti di ruolo e per il personale a tempo determinato. In particolare, per i docenti di ruolo l'art. 13 del CCNL 2006/2009 al comma 9 sanciva che “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”. Per il personale a termine l'art. 19 comma 2 stabiliva che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento
3 della cessazione del rapporto”. Nella vigenza, dunque, di tali disposizioni, il personale a termine non era obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione e, ove non avesse richiesto di goderne in tali periodi, poteva accedere alla cessazione del rapporto al pagamento dell'indennità sostitutiva.
La legge n. 228/2012 ai commi 54, 55, 56 dell'art. 1 ha modificato tale impianto, omogeneizzando il trattamento delle ferie delle due categorie di docenti. In particolare, il comma 54 ha previsto che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
La Corte di Cassazione, occupandosi di diritto intertemporale, ha valorizzato il comma 56 dell'art. 1 citato, laddove sancisce che le disposizioni dei commi precedenti non sono derogabili dai contratti collettivi e che dal 1.9.2013 sono disapplicate le disposizioni previgenti ove incompatibili, giungendo alla conclusione che la nuova disciplina entrata in vigore il 1° gennaio 2013 si applica a decorrere dall' a.s. 2013/2014 (Cass. 14268/2022 con orientamenti ribadito da Cass. 13440/2024, 13447/2024 e 15415/2024): ne deriva che da tale annualità l'art. 19 CCNL 2006/2009 non può più trovare applicazione. Per le annualità successive all'a.s. 2013/2014 non possono trovare applicazione neppure i principi che la Suprema Corte ha elaborato con riferimento a fattispecie cui la clausola contrattuale era applicabile, affermando che “il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola— come fissati dal calendario regionale— dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.” (Cass. 14268/2022).
4 La disciplina applicabile agli anni scolastici dedotti in giudizio, successivi al 2012/2013, è dunque costituita unicamente dall'art. 1 comma 54 come sopra richiamato.
Nel caso di specie, le parti in causa, pur concordando sui principi generali vigenti in materia di fruizione delle ferie e spettanza dell'indennità sostitutiva, sono in disaccordo sulla questione relativa alla fruizione o meno delle ferie da parte del ricorrente nei periodi di sospensione delle lezioni come previste dai calendari regionali e nel periodo successivo alla fine delle lezioni fino al termine delle attività didattiche. Sostiene, infatti, la ricorrente di non poter essere considerata in ferie in detti periodi in quanto non aveva presentato alcuna domanda né ottenuto specifica autorizzazione;
al contrario, il , valorizzando la circostanza che CP_1 nessuna prestazione era stata chiesta alla ricorrente nei suddetti periodi, se non nei giorni in cui si erano tenute attività come collegi docenti, scrutini, attività di esame, ritiene di avere garantito il riposo prescritto dalla normativa anche in maniera superiore a quanto spettante, sicché nessuna pretesa ulteriore poteva essere vantata.
Condividendo quanto ampiamente argomentato nelle pronunce di merito richiamate e rese in fattispecie del tutto analoghe, questo giudice ritiene che debba operarsi una distinzione tra i periodi di chiusura della scuola previsti dai calendari scolastici regionali - oltre che dalle Delibere dei singoli istituti scolastici e il periodo che va dal 1° settembre all'inizio delle lezioni e dalla fine delle lezioni al 30 giugno, data di cessazione delle attività didattiche.
Come chiarito dalla Suprema Corte nelle pronunce sopra riportate, l'espressione contenuta all'art. 1 comma 54 “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” va riferita ai giorni di sospensione delle lezioni collocati tra la data di inizio e la data di termine delle lezioni individuati dalla Giunta Regionale, solitamente coincidenti con le festività natalizie, i giorni di carnevale, i giorni in prossimità della Pasqua ed eventuali ulteriori ponti.
Orbene, l'art. 1 comma 54 a partire dall'a.s. 2013/2014 destina i suddetti giorni di sospensione delle lezioni al godimento delle ferie del personale docente, utilizzando l'indicativo presente “fruisce” che non lascia spazio ad alcuna scelta o discrezionalità nella sua attuazione, e si discosta dalla precedente disciplina contenuta nell'art. 19 CCNL 2006/2009, che escludeva per il personale precario l'obbligo di fruire delle ferie in questi
5 periodi, rimettendo ad una sua scelta, da manifestarsi con apposita richiesta, tale possibilità e prevedendo in mancanza il diritto all'indennità sostitutiva. A tale interpretazione della normativa vigente (cfr. Tribunale di Torino cit.) consegue che “il regime delle ferie applicabile ratione temporis al caso di specie contiene la specifica destinazione a ferie dei giorni di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale tra il primo e l'ultimo giorno delle lezioni e ciò è di per sé sufficiente ad esonerare i docenti dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa ed autorizza i dirigenti a considerarli in ferie senza necessità che venga presentata apposita richiesta”.
Analoghe considerazioni possono svolgersi in riferimento ai giorni intercorrenti tra il 1° settembre (data di inizio dei contratti di supplenza annuale) e quella di inizio delle lezioni.
Diversamente, i giorni che vanno dal termine delle lezioni (nella prima decade del mese di giugno) al 30 giugno, termine delle attività didattiche non sono automaticamente destinati alla fruizione delle ferie dal legislatore, ma, al contrario, come sancito da diversi provvedimenti ministeriali sono periodi nei quali il docente deve tenersi a disposizione della scuola soprattutto nel periodo di svolgimento degli esami per eventuali sostituzioni. Ne deriva che con riferimento a tale periodo risultano pienamente validi i principi sanciti dalla Suprema Corte, laddove afferma che il dirigente scolastico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro” (Cass. 14268/2022, così riportata in ricorso). A fronte della mancata prova da parte del onerato della richiesta CP_1 di fruizione di ferie da parte del docente per il periodo suddetto, né dell'invito specifico a fruire delle ferie maturate con avviso di possibile perdita di esse, il docente non potrà considerarsi in ferie nel periodo tra la fine delle lezioni e il 30 giugno.
6 I principi affermati dalla Suprema Corte nelle sentenze richiamate in ricorso non sono idonei ad inficiare quanto sinora esposto dovendo tenersi conto che alcune di esse (Cass. 14268/2022, 13440/2024, 13447/2024, 15415/2024, 11968/2025) attengono ad anni scolastici precedenti al 2013/2014 e fanno applicazione del regime normativo previsto dall'art. 19 CCNL 2006/2009 non invocabile ratio temporis al caso di specie, mentre altre (Cass. 16715/2024, 28587/2024), pur attenendo agli anni scolastici successivi, riguardano il periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, sicché gli obiter dicta in esse contenuti non si ritiene possano portare a conclusioni diverse da quelle sinora sostenute.
Alla luce di quanto sinora esposto può, dunque, concludersi evidenziando che la destinazione dei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali alla fruizione delle ferie come disciplinata dall'art. 1 comma 54 fonda una presunzione relativa di godimento delle ferie in detti periodi da parte del personale docente che può essere superata solo da prova contraria specifica, ossia dalla prova che il docente e il dirigente scolastico abbiano concordato che uno o più giorni di sospensione fossero destinati allo svolgimento di attività lavorativa o per lo meno che il docente sia stato obbligato a svolgere attività lavorativa in tale periodo in quanto attività non differibile. Come condivisibilmente osservato dal Tribunale di Torino, poiché alcune prestazioni lavorative dei docenti non hanno una collocazione temporale esse “possono essere svolte – e vengono talvolta svolte - dal lavoratore anche nei momenti deputati tradizionalmente al riposo, come i giorni festivi, le ore notturne o le ferie.
94. Ciò dipende, tuttavia, da una libera decisione del lavoratore il quale, evidentemente, nell'ambito della sua complessiva organizzazione di vita, preferisce essere libero in altri momenti in cui potrebbe lavorare e, pertanto, non gli attribuisce alcun diritto ulteriore rispetto a quelli che scaturiscono dallo svolgimento di tali prestazioni nei momenti tradizionalmente ad esse destinati: chi svolge tale attività lavorativa di notte o di domenica, dunque, non ha diritto ad un'indennità di lavoro notturno o ad una maggiorazione per lavoro festivo, né ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute se, per sua scelta, compie tali attività durante i giorni deputati a ferie.
95. Ciò vale per qualunque lavoratore che abbia la possibilità di scegliere quando svolgere le prestazioni lavorative che non hanno una collocazione temporale necessitata ed anche per il docente.
7 96. A fronte di tali considerazioni, non appare sufficiente ad escludere la fruizione delle ferie da parte del personale docente nei periodi ad esse deputati dall'articolo 1 comma 54 (e cioè i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico) il fatto che il docente possa allegare e dimostrare che in quei giorni, ad esempio, ha corretto i compiti
o preparato le lezioni.
97. Per poter vincere la presunzione di fruizione delle ferie in detti periodi, infatti, è necessario allegare e dimostrare lo svolgimento di attività che siano state specificamente richieste dal dirigente scolastico proprio per quei giorni come, ad esempio, la partecipazione ad una riunione.
98. Il discorso, a ben vedere, sotto questo profilo non è diverso da quello relativo allo svolgimento di lavoro straordinario che, nell'ambito del pubblico impiego, dà diritto al relativo compenso soltanto se vengono rispettate rigorose condizioni, tra cui il fatto di essere stato richiesto o comunque preventivamente autorizzato dal datore di lavoro.”
Facendo riferimento al caso di specie, la lavoratrice ricorrente ha dato prova dello svolgimento dell' incarico a tempo determinato con relativa maturazione dei giorni di ferie, ha poi calcolato per sottrazione i giorni di ferie non goduti applicando la normativa di legge e la disciplina recata dalla contrattazione collettiva, ovvero sottraendo, per l'anno scolastico dedotto in ricorso, al numero di giorni di ferie complessivamente maturati – in ragione del servizio effettivamente prestato, i giorni in cui l'attività didattica era sospesa sulla base del calendario scolastico regionale e dalle delibere di istituto e i giorni di ferie effettivamente fruiti. A fronte dell'allegazione di non aver fruito di alcuni giorni di ferie maturati nell' anno scolastico di riferimento, gravava dunque sull'amministrazione l'onere di provare, alternativamente, o che la docente avesse fruito delle ferie, ovvero che in ogni caso il avesse posto la propria CP_1 dipendente nell'occasione di goderne, avvertendola debitamente che in caso di mancata fruizione delle stesse, queste ultime sarebbero andate irrimediabilmente perdute senza alcun diritto alla compensazione indennitaria.
Facendo applicazione dei principi sopra illustrati al caso di specie, la ricorrente avrà diritto alla indennità sostitutiva di ferie non godute nella misura dei giorni risultanti dalla differenza tra i giorni maturati per l' anno scolastico (come individuati dall'amministrazione con calcolo non oggetto di contestazione da parte del ricorrente) e i giorni di ferie fruiti a richiesta (individuati dal e non oggetto di specifica contestazione dal parte CP_1 del ricorrente) o fruiti in corrispondenza della sospensione delle lezioni
8 come previsti dal calendario regionale tra il primo e l'ultimo giorno di lezioni (individuati dal e non oggetto di specifica contestazione CP_1 dal parte del ricorrente), con applicazione dell'indennità giornaliera come calcolata facendo applicazione delle Tabelle Stipendiali. CP_1
Infatti, per tutte le suesposte considerazioni, deve ritenersi che la parte ricorrente nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico e dal singolo Consiglio di istituto in adeguamento, per l'anno scolastico dedotto in giudizio, abbia fruito delle ferie e che di conseguenza, operando la presunzione di cui sopra e in difetto di prova contraria, non abbia maturato il diritto alla relativa indennità sostitutiva.
Diversamente, la domanda risulta fondata e merita accoglimento rispetto ai giorni che residuano decurtando dalle ferie complessivamente maturate ogni anno i predetti giorni di “sospensione delle lezioni definite dai calendari scolastici e dal Consiglio di Istituto” dei quali il nella CP_1 sua memoria ha eccepito l'esistenza ed il numero senza contestazione di parte ricorrente.
Come dettagliatamente allegato dal a pg. 9 della memoria CP_1 difensiva – dovendosi qui richiamare in toto il contenuto della tabella, che qui si riporta, come ipotesi subordinata, l'importo complessivamente dovuto a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute ammonta ad euro 209,99.
Su tale importo sarà, poi, dovuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo ai sensi del disposto dell'art. 22 legge 724/1994, applicabile anche ai crediti di natura
9 risarcitoria riferibili al rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (Cass. 13624/2020).
Il parziale accoglimento del ricorso consente di ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione per metà delle spese di lite, ponendo la residua metà liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della sua serialità e dell'attività difensiva concretamente svolta a carico del convenuto in ragione del principio di CP_1 soccombenza con distrazione in favore dei procuratori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'importo di euro 209,99 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per l'anno scolastico di cui in parte motiva e per l'effetto condanna il a Controparte_1 corrispondere al pagamento della suddetta somma oltre accessori come per legge in favore della parte ricorrente;
compensa per metà tra le parti le spese di lite e condanna il
[...]
e del merito a rifondere a parte ricorrente la residua metà Controparte_1 che liquida in euro 700,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Piacenza, 04.11.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Camilla Milani
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PIACENZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Liso Celeste e Sernia Sabino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Andria (BT), via Senatore Onofrio Jannuzzi n. 21 come da procura in atti.
- RICORRENTE -
Contro
(c.f. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del tempore, CP_2 Controparte_3
Sede di rappresentati e difesi
[...] CP_3 dall'Avvocatura dello Stato e per delega di questi dal Dirigente dott. Andrea Grossi e dal Funzionario Dott.ssa Silvia Bertonati domiciliati presso l
[...]
Controparte_4
, sede di , sito in , C.so G. Garibaldi 50.
[...] CP_3 CP_3
- RESISTENTI - Oggetto: Retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 06.05.2025 la ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il Controparte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per l'annualità 2023/2024, per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di Cassazione (n. 16715 del 17.06.2024; n. 15415 del 03.06.2024; n. 14268 del 05.05.2022).
2) Per l'effetto, condannare il al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della somma totale di € 1.233,46, oltre interessi come per legge dalla domanda, o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, in base all'interpretazione della normativa e delle giurisprudenze suindicate.
3) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Il si è costituito in giudizio eccependo l'infondatezza Controparte_1 in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;
in subordine ha proceduto ad un conteggio del numero di ferie non godute e della relativa indennità che tenesse in considerazione i giorni di sospensione delle lezioni dettati dal calendario regionale e dal Consiglio di Istituto in adeguamento al calendario Regionale, oltre che non contemplando i giorni riconosciuti a titolo di festività soppresse.
La causa, stante la natura documentale, veniva discussa all'udienza del 04.11.2025 e decisa all'esito della camera di consiglio con lettura della presente sentenza mediante deposito nel fascicolo telematico.
Come risulta dalla documentazione allegata, la ricorrente ha dedotto di essere stata dipendente del , con contratto a Controparte_1 tempo determinato per l'a.s. 2023-2024, come insegnante di Scuola Secondaria di Secondo Grado stipulando con l'Amministrazione resistente un contratto a tempo determinato sino al 30 giugno (doc. 1 ric.)
Con il presente giudizio, la ricorrente allega di aver maturato giorni di ferie non fruiti durante l' anno scolastico in cui era assunta con contratto a termine sino al 30 giugno;
sostiene che non potevano considerarsi fruite le ferie nei giorni di sospensione delle attività didattiche per i quali non vi era stata richiesta del lavoratore e autorizzazione del dirigente scolastico, precisando che il datore di lavoro non la aveva invitato a fruire delle ferie con espresso avviso che il mancato godimento ne avrebbe comportato la
2 perdita. Evidenzia a tale proposito che nei periodi di sospensione il docente era rimasto a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di attività che non necessitavano della presenza a scuola. Invoca l'art. 13 e 19 CCNL 2006-2018, nonché l'art. 1 commi 54 e 55 legge 228/2012, evidenziando che la differenza tra ferie da fruire obbligatoriamente nei periodi di sospensione e ferie da fruire facoltativamente nei periodi di svolgimento delle lezioni riguardava soltanto la possibilità del dirigente di negare o meno il congedo richiesto dal lavoratore. Invoca a sostegno di quanto preteso le sentenze rese sul tema dalla Corte di Cassazione e dalla Corte di Giustizia, sostenendo che gli stessi principi trovino applicazione, altresì, alle festività soppresse per le quali chiede ugualmente il pagamento dell'indennità sostitutiva.
Il ricorso è solo in parte fondato e può essere solo in parte accolto per le ragioni di seguito esposte e richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. in altre recentissime pronunce di merito (Tribunale di Torino n. 2004/2025, Tribunale di Milano n. 2704/2025,) operando una distinzione tra i periodi di sospensione compresi tra l'inizio della scuola e la fine delle lezioni e quello che va dalla fine delle lezioni al 30 giugno, data di cessazione delle attività didattiche.
Giova, in punto di diritto, ricostruire la normativa vigente in materia con riferimento all' anno indicato in ricorso, con la premessa che sino all'anno scolastico 2012/2013 vi era un trattamento differenziato delle ferie per i docenti di ruolo e per il personale a tempo determinato. In particolare, per i docenti di ruolo l'art. 13 del CCNL 2006/2009 al comma 9 sanciva che “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”. Per il personale a termine l'art. 19 comma 2 stabiliva che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento
3 della cessazione del rapporto”. Nella vigenza, dunque, di tali disposizioni, il personale a termine non era obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione e, ove non avesse richiesto di goderne in tali periodi, poteva accedere alla cessazione del rapporto al pagamento dell'indennità sostitutiva.
La legge n. 228/2012 ai commi 54, 55, 56 dell'art. 1 ha modificato tale impianto, omogeneizzando il trattamento delle ferie delle due categorie di docenti. In particolare, il comma 54 ha previsto che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
La Corte di Cassazione, occupandosi di diritto intertemporale, ha valorizzato il comma 56 dell'art. 1 citato, laddove sancisce che le disposizioni dei commi precedenti non sono derogabili dai contratti collettivi e che dal 1.9.2013 sono disapplicate le disposizioni previgenti ove incompatibili, giungendo alla conclusione che la nuova disciplina entrata in vigore il 1° gennaio 2013 si applica a decorrere dall' a.s. 2013/2014 (Cass. 14268/2022 con orientamenti ribadito da Cass. 13440/2024, 13447/2024 e 15415/2024): ne deriva che da tale annualità l'art. 19 CCNL 2006/2009 non può più trovare applicazione. Per le annualità successive all'a.s. 2013/2014 non possono trovare applicazione neppure i principi che la Suprema Corte ha elaborato con riferimento a fattispecie cui la clausola contrattuale era applicabile, affermando che “il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola— come fissati dal calendario regionale— dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.” (Cass. 14268/2022).
4 La disciplina applicabile agli anni scolastici dedotti in giudizio, successivi al 2012/2013, è dunque costituita unicamente dall'art. 1 comma 54 come sopra richiamato.
Nel caso di specie, le parti in causa, pur concordando sui principi generali vigenti in materia di fruizione delle ferie e spettanza dell'indennità sostitutiva, sono in disaccordo sulla questione relativa alla fruizione o meno delle ferie da parte del ricorrente nei periodi di sospensione delle lezioni come previste dai calendari regionali e nel periodo successivo alla fine delle lezioni fino al termine delle attività didattiche. Sostiene, infatti, la ricorrente di non poter essere considerata in ferie in detti periodi in quanto non aveva presentato alcuna domanda né ottenuto specifica autorizzazione;
al contrario, il , valorizzando la circostanza che CP_1 nessuna prestazione era stata chiesta alla ricorrente nei suddetti periodi, se non nei giorni in cui si erano tenute attività come collegi docenti, scrutini, attività di esame, ritiene di avere garantito il riposo prescritto dalla normativa anche in maniera superiore a quanto spettante, sicché nessuna pretesa ulteriore poteva essere vantata.
Condividendo quanto ampiamente argomentato nelle pronunce di merito richiamate e rese in fattispecie del tutto analoghe, questo giudice ritiene che debba operarsi una distinzione tra i periodi di chiusura della scuola previsti dai calendari scolastici regionali - oltre che dalle Delibere dei singoli istituti scolastici e il periodo che va dal 1° settembre all'inizio delle lezioni e dalla fine delle lezioni al 30 giugno, data di cessazione delle attività didattiche.
Come chiarito dalla Suprema Corte nelle pronunce sopra riportate, l'espressione contenuta all'art. 1 comma 54 “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” va riferita ai giorni di sospensione delle lezioni collocati tra la data di inizio e la data di termine delle lezioni individuati dalla Giunta Regionale, solitamente coincidenti con le festività natalizie, i giorni di carnevale, i giorni in prossimità della Pasqua ed eventuali ulteriori ponti.
Orbene, l'art. 1 comma 54 a partire dall'a.s. 2013/2014 destina i suddetti giorni di sospensione delle lezioni al godimento delle ferie del personale docente, utilizzando l'indicativo presente “fruisce” che non lascia spazio ad alcuna scelta o discrezionalità nella sua attuazione, e si discosta dalla precedente disciplina contenuta nell'art. 19 CCNL 2006/2009, che escludeva per il personale precario l'obbligo di fruire delle ferie in questi
5 periodi, rimettendo ad una sua scelta, da manifestarsi con apposita richiesta, tale possibilità e prevedendo in mancanza il diritto all'indennità sostitutiva. A tale interpretazione della normativa vigente (cfr. Tribunale di Torino cit.) consegue che “il regime delle ferie applicabile ratione temporis al caso di specie contiene la specifica destinazione a ferie dei giorni di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale tra il primo e l'ultimo giorno delle lezioni e ciò è di per sé sufficiente ad esonerare i docenti dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa ed autorizza i dirigenti a considerarli in ferie senza necessità che venga presentata apposita richiesta”.
Analoghe considerazioni possono svolgersi in riferimento ai giorni intercorrenti tra il 1° settembre (data di inizio dei contratti di supplenza annuale) e quella di inizio delle lezioni.
Diversamente, i giorni che vanno dal termine delle lezioni (nella prima decade del mese di giugno) al 30 giugno, termine delle attività didattiche non sono automaticamente destinati alla fruizione delle ferie dal legislatore, ma, al contrario, come sancito da diversi provvedimenti ministeriali sono periodi nei quali il docente deve tenersi a disposizione della scuola soprattutto nel periodo di svolgimento degli esami per eventuali sostituzioni. Ne deriva che con riferimento a tale periodo risultano pienamente validi i principi sanciti dalla Suprema Corte, laddove afferma che il dirigente scolastico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro” (Cass. 14268/2022, così riportata in ricorso). A fronte della mancata prova da parte del onerato della richiesta CP_1 di fruizione di ferie da parte del docente per il periodo suddetto, né dell'invito specifico a fruire delle ferie maturate con avviso di possibile perdita di esse, il docente non potrà considerarsi in ferie nel periodo tra la fine delle lezioni e il 30 giugno.
6 I principi affermati dalla Suprema Corte nelle sentenze richiamate in ricorso non sono idonei ad inficiare quanto sinora esposto dovendo tenersi conto che alcune di esse (Cass. 14268/2022, 13440/2024, 13447/2024, 15415/2024, 11968/2025) attengono ad anni scolastici precedenti al 2013/2014 e fanno applicazione del regime normativo previsto dall'art. 19 CCNL 2006/2009 non invocabile ratio temporis al caso di specie, mentre altre (Cass. 16715/2024, 28587/2024), pur attenendo agli anni scolastici successivi, riguardano il periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, sicché gli obiter dicta in esse contenuti non si ritiene possano portare a conclusioni diverse da quelle sinora sostenute.
Alla luce di quanto sinora esposto può, dunque, concludersi evidenziando che la destinazione dei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali alla fruizione delle ferie come disciplinata dall'art. 1 comma 54 fonda una presunzione relativa di godimento delle ferie in detti periodi da parte del personale docente che può essere superata solo da prova contraria specifica, ossia dalla prova che il docente e il dirigente scolastico abbiano concordato che uno o più giorni di sospensione fossero destinati allo svolgimento di attività lavorativa o per lo meno che il docente sia stato obbligato a svolgere attività lavorativa in tale periodo in quanto attività non differibile. Come condivisibilmente osservato dal Tribunale di Torino, poiché alcune prestazioni lavorative dei docenti non hanno una collocazione temporale esse “possono essere svolte – e vengono talvolta svolte - dal lavoratore anche nei momenti deputati tradizionalmente al riposo, come i giorni festivi, le ore notturne o le ferie.
94. Ciò dipende, tuttavia, da una libera decisione del lavoratore il quale, evidentemente, nell'ambito della sua complessiva organizzazione di vita, preferisce essere libero in altri momenti in cui potrebbe lavorare e, pertanto, non gli attribuisce alcun diritto ulteriore rispetto a quelli che scaturiscono dallo svolgimento di tali prestazioni nei momenti tradizionalmente ad esse destinati: chi svolge tale attività lavorativa di notte o di domenica, dunque, non ha diritto ad un'indennità di lavoro notturno o ad una maggiorazione per lavoro festivo, né ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute se, per sua scelta, compie tali attività durante i giorni deputati a ferie.
95. Ciò vale per qualunque lavoratore che abbia la possibilità di scegliere quando svolgere le prestazioni lavorative che non hanno una collocazione temporale necessitata ed anche per il docente.
7 96. A fronte di tali considerazioni, non appare sufficiente ad escludere la fruizione delle ferie da parte del personale docente nei periodi ad esse deputati dall'articolo 1 comma 54 (e cioè i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico) il fatto che il docente possa allegare e dimostrare che in quei giorni, ad esempio, ha corretto i compiti
o preparato le lezioni.
97. Per poter vincere la presunzione di fruizione delle ferie in detti periodi, infatti, è necessario allegare e dimostrare lo svolgimento di attività che siano state specificamente richieste dal dirigente scolastico proprio per quei giorni come, ad esempio, la partecipazione ad una riunione.
98. Il discorso, a ben vedere, sotto questo profilo non è diverso da quello relativo allo svolgimento di lavoro straordinario che, nell'ambito del pubblico impiego, dà diritto al relativo compenso soltanto se vengono rispettate rigorose condizioni, tra cui il fatto di essere stato richiesto o comunque preventivamente autorizzato dal datore di lavoro.”
Facendo riferimento al caso di specie, la lavoratrice ricorrente ha dato prova dello svolgimento dell' incarico a tempo determinato con relativa maturazione dei giorni di ferie, ha poi calcolato per sottrazione i giorni di ferie non goduti applicando la normativa di legge e la disciplina recata dalla contrattazione collettiva, ovvero sottraendo, per l'anno scolastico dedotto in ricorso, al numero di giorni di ferie complessivamente maturati – in ragione del servizio effettivamente prestato, i giorni in cui l'attività didattica era sospesa sulla base del calendario scolastico regionale e dalle delibere di istituto e i giorni di ferie effettivamente fruiti. A fronte dell'allegazione di non aver fruito di alcuni giorni di ferie maturati nell' anno scolastico di riferimento, gravava dunque sull'amministrazione l'onere di provare, alternativamente, o che la docente avesse fruito delle ferie, ovvero che in ogni caso il avesse posto la propria CP_1 dipendente nell'occasione di goderne, avvertendola debitamente che in caso di mancata fruizione delle stesse, queste ultime sarebbero andate irrimediabilmente perdute senza alcun diritto alla compensazione indennitaria.
Facendo applicazione dei principi sopra illustrati al caso di specie, la ricorrente avrà diritto alla indennità sostitutiva di ferie non godute nella misura dei giorni risultanti dalla differenza tra i giorni maturati per l' anno scolastico (come individuati dall'amministrazione con calcolo non oggetto di contestazione da parte del ricorrente) e i giorni di ferie fruiti a richiesta (individuati dal e non oggetto di specifica contestazione dal parte CP_1 del ricorrente) o fruiti in corrispondenza della sospensione delle lezioni
8 come previsti dal calendario regionale tra il primo e l'ultimo giorno di lezioni (individuati dal e non oggetto di specifica contestazione CP_1 dal parte del ricorrente), con applicazione dell'indennità giornaliera come calcolata facendo applicazione delle Tabelle Stipendiali. CP_1
Infatti, per tutte le suesposte considerazioni, deve ritenersi che la parte ricorrente nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico e dal singolo Consiglio di istituto in adeguamento, per l'anno scolastico dedotto in giudizio, abbia fruito delle ferie e che di conseguenza, operando la presunzione di cui sopra e in difetto di prova contraria, non abbia maturato il diritto alla relativa indennità sostitutiva.
Diversamente, la domanda risulta fondata e merita accoglimento rispetto ai giorni che residuano decurtando dalle ferie complessivamente maturate ogni anno i predetti giorni di “sospensione delle lezioni definite dai calendari scolastici e dal Consiglio di Istituto” dei quali il nella CP_1 sua memoria ha eccepito l'esistenza ed il numero senza contestazione di parte ricorrente.
Come dettagliatamente allegato dal a pg. 9 della memoria CP_1 difensiva – dovendosi qui richiamare in toto il contenuto della tabella, che qui si riporta, come ipotesi subordinata, l'importo complessivamente dovuto a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute ammonta ad euro 209,99.
Su tale importo sarà, poi, dovuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo ai sensi del disposto dell'art. 22 legge 724/1994, applicabile anche ai crediti di natura
9 risarcitoria riferibili al rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (Cass. 13624/2020).
Il parziale accoglimento del ricorso consente di ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione per metà delle spese di lite, ponendo la residua metà liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della sua serialità e dell'attività difensiva concretamente svolta a carico del convenuto in ragione del principio di CP_1 soccombenza con distrazione in favore dei procuratori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'importo di euro 209,99 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per l'anno scolastico di cui in parte motiva e per l'effetto condanna il a Controparte_1 corrispondere al pagamento della suddetta somma oltre accessori come per legge in favore della parte ricorrente;
compensa per metà tra le parti le spese di lite e condanna il
[...]
e del merito a rifondere a parte ricorrente la residua metà Controparte_1 che liquida in euro 700,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Piacenza, 04.11.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Camilla Milani
10